Oggetto del Consiglio n. 61 del 9 giugno 1960 - Verbale
OGGETTO N. 61/60 - LEGGE REGIONALE RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DEI PROPRIETARI E DETENTORI DI BESTIAME SOGGETTO ALL'IMPOSTA COMUNALE SUL BESTIAME.
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON, riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale recante provvidenze a favore dei proprietari di bestiame soggetto all'imposta comunale sul bestiame, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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A conclusione dei lavori della Commissione consiliare che ha preso in esame uno dei vari problemi che assillano l'agricoltura valdostana, si trasmette l'allegata proposta di disegno di legge regionale che la Commissione stessa ha elaborato e presenta all'esame del Consiglio regionale, nella convinzione che il suo lavoro ottenga il riconoscimento e l'approvazione necessari nello interesse della più disagiata delle classi dei lavoratori: "gli agricoltori della montagna".
Con l'approvazione del provvedimento legislativo proposto, la Regione tenta di eliminare, almeno in parte, la pesantezza fiscale che grava il lavoro e la vita degli agricoltori valdostani.
Non è qui il caso di ripetere i motivi ai quali si ispira il provvedimento legislativo ora proposto in quanto si tratta di un problema da tempo dibattuto anche in campo nazionale e la cui soluzione è stata già auspicata e proposta dagli esponenti parlamentari di vari partiti politici.
Questo problema assume aspetti del tutto particolari ed è maggiormente sentito dai contadini della nostra Regione, specie da quelli delle zone di montagna ove l'allevamento del bestiame costituisce spesso l'unica risorsa e ove il deprecato fenomeno dello spopolamento ha assunto le proporzioni più preoccupanti.
Il miglioramento delle condizioni economiche degli agricoltori è condizione essenziale per mantenere gli agricoltori stessi legati alla loro dura attività e alla loro terra.
Pertanto l'Amministrazione regionale deve con ogni mezzo promuovere il miglioramento delle condizioni di vita dei benemeriti contadini delle zone di montagna.
Il problema non potrà certamente essere risolto con la semplice adozione del provvedimento proposto; altri provvedimenti, infatti, a favore dell'agricoltura locale si rendono necessari e saranno quanto prima sottoposti all'approvazione del Consiglio.
Il sollevare i nostri agricoltori dal pagamento dell'imposta bestiame, che è lo scopo dell'allegato progetto di legge, costituirà un primo importante passo verso una maggior giustizia nella ripartizione degli oneri fiscali ed un provvedimento di notevole importanza non solo dal lato economico, ma soprattutto per il suo significato morale e sociale.
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
DISEGNO DI LEGGE REGIONALE
Legge regionale n. ...: Provvidenze a favore dei proprietari e detentori di bestiame soggetto all'imposta comunale sul bestiame.
ART. 1
Per alleviare la crisi in cui versa l'economia agricola in Valle d'Aosta, fino a quando non sarà disposta con legge dello Stato l'auspicata abolizione della imposta comunale del bestiame, la Regione autonoma della Valle d'Aosta provvede, a decorrere dal 1 gennaio 1961, al pagamento dell'imposta sul bestiame e dei relativi diritti, aggi ed addizionali di legge, applicata dai Comuni della Regione nei confronti dei detentori e dei proprietari di bestiame residenti in Valle d'Aosta tenuti al pagamento del tributo previsto dall'art. 122 del Testo Unico per la Finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931 n. 1175.
ART. 2
In base alle denunce presentate dai singoli contribuenti e alle rettificazioni apportate d'ufficio, previ accertamenti eseguiti a mezzo degli agenti comunali, le Giunte Municipali provvedono ad approvare, separatamente dalle altre imposte e tasse comunali, l'elenco delle persone tenute al pagamento dell'imposta sul bestiame, indicando, per ognuna, il numero dei capi di bestiame posseduto suddiviso per specie, nonché l'ammontare dell'imposta.
L'elenco di cui al precedente comma, da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune per 20 giorni consecutivi, è notificato alla Regione autonoma della Valle d'Aosta a cura dei Comuni interessati.
ART. 3
Nulla è innovato per quanto riguarda l'osservanza dei termini prescritti dal capo XIX del Testo Unico per la Finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931 n. 1175.
Nei casi previsti dall'articolo 292 del citato Testo Unico, modificato dal D.L. 26 marzo 1948 n. 261 e dalla legge 2 Luglio 1952 n. 703, i Comuni provvedono all'applicazione delle sopratasse a carico degli inadempienti.
Il pagamento delle sopratasse non è sostenuto dalla Regione ed i relativi importi non devono essere inclusi nei ruoli della imposta sul bestiame, di cui al seguente articolo 4.
ART. 4
I ruoli dell'imposta sul bestiame sono formati dai Comuni sulla base degli elenchi di cui al precedente articolo 2, separatamente dai ruoli degli altri tributi comunali, in conformità alle vigenti norme di legge.
ART. 5
Ai fini del pagamento del tributo dovuto dai contribuenti inscritti a ruolo, gli Esattori Comunali, non oltre il giorno cinque del mese di scadenza della prima rata successiva alla consegna dei ruoli, devono notificare alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta una unica cartella di pagamento per ciascun ruolo comunale dell'imposta sul bestiame con indicazione del numero complessivo dei contribuenti e dell'ammontare complessivo della imposta e dei relativi diritti, aggi ed addizionali di legge.
ART. 6
Le spese per il pagamento dell'imposta sul bestiame di cui alla presente legge sono approvate con deliberazione della Giunta regionale in base all'ammontare annuo dei ruoli comunali desunti dalle cartelle esattoriali e sono liquidate con imputazione all'apposito istituendo capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione.
ART. 7
Per il finanziamento delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in lire venticinque milioni all'anno, sarà istituito l'apposito seguente capitolo di spesa sui bilanci di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1 Luglio 1960 - 30 giugno 1961 (con lo stanziamento di Lire 25.000.000) e per i successivi esercizi finanziari: "Provvidenze a favore dei proprietari e detentori di bestiame soggetto all'imposta comunale sul bestiame".
ART. 8
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle di Aosta.
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REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE
PROJET DE LOI REGIONALE
Loi régionale n. ?
MESURES EN FAVEUR DES PROPRIETAIRES ET DES POSSESSEURS DE BETAIL ASSUJETTIS A L'IMPOT SUR LE BETAIL.
ART. 1
Afin de remédier à la crise que traverse l'économie agricole en Vallée d'Aoste, et jusqu'à ce que les lois de l'Etat n'auront pas aboli l'impôt communal sur le bétail, la Région autonome de la Vallée d'Aoste se charge, à partir du 1er janvier 1961, du payement de l'impôt sur le bétail et des droits relatifs, de l'agio et des additions légales, appliqué par les Communes de la Région aux possesseurs et aux propriétaires de bétail, résidant en Vallée d'Aoste et qui sont tenus au payement de la contribution prévue par l'art. 122 du Texte Unique pour les Finances locales approuvé par le D.R. n. 1175 du 14-9-1931;
ART. 2
Se basant sur les déclarations présentées par chaque contribuable et sur les rectifications apportées d'office, après les vérifications faites par les agents communaux, les Juntes Municipales approuvent, en la séparant des autres impôts et taxes communales, la liste des personnes qui sont tenues au payement de l'impôt sur le bétail, indiquant, pour chacune, le nombre des tétes de bétail possédé divisé par espèce, et en outre le montant de l'impôt.
La liste citée au paragraphe précédent, qui doit être publiée au tableau d'affichage de la Mairie pendant vingt jours consécutifs, sera notifiée à la Région autonome de la Vallée d'Aoste par les soins des Communes intéressées.
ART. 3
Les dispositions sont toujours les mêmes en ce qui regarde l'observation des délais prescrits par le chp. XIX du Texte Unique pour les Finances locales approuvé par le R.D. n. 1175 du 14 septembre 1931.
Dans les cas prévus par l'art 292 du Texte Unique susmentionné, modifié per le D.L. n. 261 du 26 mars 1948 et par la loi n. 703 du 2 juillet 1952, les Communes pourvoient à l'application des surtaxes à la charge des contribuables qui n'ont pas encore payé.
Le payement des surtaxes n'est pas à la charge de la Région et leur montant ne devra pas être inclus dans les rôles de l'impôt sur le bétail.
ART. 4
Les rôles de l'impôt sur le bétail sont établis par les Communes sur la base des listes citées à l'article 2, en les séparant des rôles des autres contributions communales, conformément aux dispositions de loi.
ART. 5
Pour le payement de l'impôt dû par les contribuables inscrits dans les rôles, les percepteurs communaux doivent, avant le cinquième jour du mois de la première échéance qui suit la consigne des rôles, notifier à la Région autonome de la Vallée d'Aoste un unique bordereau pour chaque rôle communal de l'impôt sur le bétail avec l'indication du nombre total des contribuables et le montant de l'impôt et des droits, agios et additions légales.
ART. 6
Les dépenses pour le payement de l'impôt sur le bétail, concernant la présente loi, sont approuvées par délibérations de la Junte régionale sur la base des montants annuels des rôles communaux tirés des bordereaux des perceptions et sont liquidées en les inscrivant au chapitre qui doit être institué à cet effet sur le budget de la Région.
ART. 7
Pour financer les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, qui sont de l'ordre de vingt-cinq millions de lires par an, on instituera un chapitre de dépense sur le budget de la Région pour l'exercice allant du ler juillet 1960 - 30 juin 1961 (avec mise de fonds de 25.000.000 de lires) et pour les exercices suivants: mesures en faveur des propriétaires et possesseurs de bétail sujets à l'impôt communal sur le bétail.
ART. 8
La présente loi entrera en vigueur le quinzième jour successif à celui de sa publication dans le Bulletin Officiel de la Région.
La présente loi sera insérée dans le Recueil officiel des lois et des règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste et sera publiée dans le Bulletin Officiel de la Région.
La promulgation de la présente loi sera communiquée sur le Journal Officiel de la République Italienne.
Quiconque en a l'obligation est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région.
Aoste, le
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L'Assessore FOSSON, ad illustrazione del disegno di legge soprariportato, riferisce quanto segue:
"Prima di esaminare singolarmente gli importanti provvedimenti interessanti il settore dell'agricoltura, che vengono oggi sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale, desidero fare una breve premessa di ordine generale. Non sarà male che io mi rifaccia per questo direttamente ad alcune affermazioni ufficiali fatte da rappresentanti governativi nell'illustrare il significato ed il valore del Piano quinquennale a favore dell'agricoltura presentato alla Camera il 13 febbraio u.s. perché, in vista del Mercato Comune Europeo, la nostra azione dovrà cercare di armonizzarsi con quella nazionale specialmente per la soluzione dei problemi di ordine generale. Per problemi particolari, invece, un'azione d'avanguardia potrà costituire un utile esperimento da trasferirsi in un secondo tempo in campo nazionale, come del resto sta avvenendo per alcuni interventi regionali già deliberati in passato dal nostro Consiglio e che il predetto Piano presentato ultimamente in Parlamento pure prevede come interventi statali.
Basterà accennare che nel Piano quinquennale si prevedono dei contributi per le case rurali e dei contributi per i canali di irrigazione; possiamo quindi rallegrarci di essere stati i precursori in questa materia. Desidero sottolineare che anche questa nostra legge regionale, che esenta i proprietari e detentori di bestiame soggetto all'imposta comunale sul bestiame dal pagamento dell'imposta stessa, ci pone all'avanguardia.
I dati ufficiali in campo nazionale ci dicono che nel 1951 l'agricoltura partecipava alla formazione del reddito nazionale con una aliquota del 28%, ridottasi al 22% nel 1958. Nello stesso periodo la popolazione attiva agricola è passata dal 42% al 34% circa di quella complessiva; il reddito medio giornaliero è salito da Lire 685 a Lire 981, ma contemporaneamente quello degli altri settori è passato da Lire 1.234 a Lire 1.743, così che il divario è aumentato da Lire 549 a Lire 762.
Se questi sono i dati nazionali, quelli regionali della Valle d'Aosta sono certamente più bassi, trattandosi completamente di zona di montagna.
È indubbia, quindi, la necessità di intervenire in modo efficace ed organico nel settore agricolo e con mezzi adeguati per accelerare quel processo di miglioramento e di potenziamento indispensabile per conseguire, con una accresciuta produttività, migliori condizioni di vita per le nostre popolazioni rurali.
Parlando dei nuovi orientamenti dell'agricoltura nazionale, il Direttore Generale delle Foreste e dell'Economia Montana ha detto che l'azione "dovrà svilupparsi su tre direttrici fondamentali: 1) assecondare la evoluzione dei consumi; 2) migliorare la qualità dei prodotti; 3) ridurre i costi di produzione e di trasformazione".
Il Direttore Generale ha anche detto quanto segue: " È necessario, quindi, revisionare ed ammodernare direttive, strutture, progetti di produzione: revisioni ed ammodernamenti più o meni difficili, ma sempre per loro natura molto lenti.
Fra le strutture da ammodernare non si devono solo comprendere macchine ed attrezzi, bestiame ed allevamenti in genere, fabbricati, impianti di irrigazione ed impianti di trasformazione dei prodotti, meccanizzazione e miglioramenti fondiari, ma anche una più alta specializzazione tecnica degli operatori e delle maestranze, una più conveniente estensione della superficie aziendale, una più ampia adozione di forme associative, migliori processi distributivi".
Entrando maggiormente nei particolari, lo stesso Sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura ha affermato
"Per dare vita ad imprese efficienti, sane e produttive, occorre rispondere al dilemma comune a molti altri Paesi: per realizzare un equo reddito si deve puntare sull'incremento della produttività, da realizzarsi mediante l'ammodernamento delle strutture fondiario-agrarie e la vitalizzazione dell'impresa agricola, o su una politica di artificioso sostegno dei prezzi? L'Italia ha puntato sul primo sistema; esso assicura alla nostra agricoltura una potenzialità competitiva che ha già dato notevoli risultati e fa guardare con fiducia al positivo attuarsi del Mercato Comune.
D'altra parte, una politica di sostegno artificioso dei prezzi non è consentita all'economia del nostro Paese e, comunque, non è sollecitatrice di sviluppo e di rinnovamento.
Il Piano quinquennale è diretto perciò a promuovere, coordinare ed agevolare le iniziative produttivistiche, specie nei settori per i quali sono prevedibili espansioni del consumo interno, o possibilità di collocamento sui mercati internazionali.
Le iniziative debbono essere dirette, altresì, ad ottenere una produzione di qualità migliore, rispondente alle esigenze del consumatore e, quindi, concorrenziale rispetto a quella degli altri Paesi".
Ho voluto sottolineare queste affermazioni, perché, ritornando alla nostra Regione e riferendomi anche a quanto ha detto poco fa il Consigliere Bondaz prendendo la parola sulla legge per la emissione di azioni al portatore (non nominative), occorre anzitutto che i produttori agricoli comprendano ed avvertano l'insopprimibile esigenza, particolarmente acuta nei nostri tempi, di abbandonare l'isolamento e di cercare di sviluppare la solidarietà della propria categoria imprenditoriale ed organizzarsi in modo da giovarsi dei progressi tecnologici, anche nel campo della trasformazione e della vendita dei prodotti.
L'agricoltura è oggi più che mai una attività da esercitarsi razionalmente nella pratica delle colture, ma soprattutto nel ciclo industriale e mercantile della produzione.
L'agricoltura di montagna, pure in forme differenziate, dovrà per forza mettersi su questa via se vuole continuare a vivere.
Alcune di queste affermazioni avevo già avuto modo di farle in altre occasioni, aggiungendo che in questo settore non basta avere buona volontà, non basta dare degli indirizzi, ma è assolutamente necessario avere il pieno appoggio delle categorie che devono mettere in atto questa trasformazione.
Ho voluto fare questa premessa collegandomi a quelle che sono le direttive fondamentali in campo nazionale, per le ragioni che vi ho già esposto all'inizio e perché proprio da questa premessa prendono l'avvio quei provvedimenti che adesso cercherò di illustrare in particolare, senza dilungarmi troppo.
Cominciamo dal disegno di legge regionale recante provvedimenti a favore dei proprietari e detentori di bestiame soggetto alla imposta comunale sul bestiame.
Di questo problema il Consiglio era stato investito, fin dal 9 novembre 1955, attraverso un disegno di legge regionale presentato dai Consiglieri Nicco Anselmo, Chabod Augusto, Barone Luigi, Nicco Giulio, Savioz Fabiano, Perruchon Maria Celeste vedova Chanoux, Manganoni Claudio e Chabod Renato.
La Commissione consiliare, nominata con l'incarico di studiare il problema, veniva insediata il 23 novembre 1955.
Tutti i Consiglieri, sia della maggioranza che della minoranza, erano d'accordo di esentare dal pagamento dell'imposta sul bestiame i piccoli e medi allevatori o, per lo meno, di ridurre l'importo dell'imposta stessa.
Detta Commissione si riuniva il 7 dicembre 1955 e il 18 luglio 1958, ma praticamente il problema rimase insoluto per difficoltà di ordine insuperabile, in quanto l'abolizione vera e propria dell'imposta comunale sul bestiame non poteva essere disposta con provvedimento legislativo regionale, perché si veniva ad urtare contro le disposizioni di legge vigenti in campo nazionale.
Penso che non sia il caso di entrare nei dettagli dello studio fatto in allora; posso però dire, avendo i verbali sotto mano, che praticamente l'orientamento della Commissione consiliare era di limitare l'esenzione totale - mediante rimborso - dell'imposta a quei proprietari e detentori di bestiame che avessero soltanto due capi bovini e di ridurre, invece, l'importo dell'imposta nella misura del 50% a coloro che avessero quattro bovini e del 25% a coloro che avessero fino a dodici bovini.
Sorgeva, peraltro, una complicazione dal fatto che si addiveniva ad una differenziazione nelle quote di imposta per i ruoli da farsi nei singoli Comuni e che si risolveva, praticamente, in un incitamento ai proprietari e detentori di bestiame a denunciare un minor numero di capi bovini, in modo da poter beneficiare o dell'esenzione totale dell'imposta o, quanto meno, della limitazione dell'imposta stessa.
Si pensò di superare le vigenti disposizioni della legislazione nazionale sull'applicazione dell'imposta comunale sul bestiame ricorrendo all'espediente di rimborsare ai proprietari o detentori di bestiame l'imposta sul bestiame attraverso gli E.C.A., i cui bilanci avrebbero dovuto essere all'uopo integrati per l'importo della minore entrata che il Comune veniva a riscuotere; poi, a un dato momento, tutto si arenò e non si conclusero i lavori della Commissione con una proposta di concreti provvedimenti da adottare.
Siccome il nostro programma elettorale comportava, fra vari altri provvedimenti, quello di esentare i contadini dal pagamento dell'imposta sul bestiame, la Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura e Foreste, nominata dall'attuale Consiglio, riprendeva in esame il problema sulla base dei dati globali desunti dai lavori della passata Commissione. Abbiamo provveduto a richiedere nuovi e più completi dati a tutti i Comuni per sapere quale fosse l'importo e l'incidenza di questa imposta sul bestiame. I dati da noi richiesti si riferiscono alle cifre riassuntive della imposta sul bestiame riscossa nei singoli Comuni della Valle d'Aosta negli anni dal 1955 al 1959 compresi.
Tutti i Comuni, ad eccezione di due o tre, ci hanno fornito i dati richiesti. È da tenere presente che alcuni Comuni non applicano l'imposta sul bestiame e che altri Comuni applicano l'imposta sul bestiame e le sovrimposte fondiarie terreni e fabbricati, - alla quale è collegata l'imposta sul bestiame -, al secondo o al terzo limite. Cito questa questione del secondo e del terzo limite delle sovrimposte fondiarie perché i Comuni che applicano la sovrimposta al secondo o al terzo limite non possono esentare i proprietari di bestiame dal pagamento dell'imposta.
Noi crediamo di aver superato questa difficoltà con lo stabilire nella legge regionale che i ruoli dell'imposta comunale sul bestiame vengano compilati come per il passato, il che vuol dire, in altre parole, che nulla è innovato per quanto riguarda la compilazione dei ruoli dell'imposta sul bestiame nei singoli Comuni, imposta che sarà però pagata dalla Regione.
Noi sappiamo già a quanto ammonta, con approssimazione, l'onere annuo che l'Amministrazione regionale verrà ad assumersi per esentare i contadini dal pagamento dell'imposta comunale sul bestiame; dai dati relativi all'anno 1959 risulta che il gettito dell'imposta sul bestiame ammonta complessivamente a circa Lire 16.700.000, di cui L. 13.426.644 per il bestiame allevato nei Comuni e L. 3.298.139 per il bestiame con permanenza saltuaria nei Comuni e per i bovini che vanno d'estate negli alpeggi della Valle d'Aosta.
Come ho già detto, mancano i dati relativi a due o tre Comuni, ma tali dati non incidono sostanzialmente sulla cifra complessiva.
Calcolando una evasione di circa il 25% nelle denunce del bestiame, fra manzi, tori e vitelli, si ritiene opportuno, per misura prudenziale, prevedere in Lire 25 milioni, anzichè in Lire 16.700.000 l'onere annuo derivante alla Regione dall'applicazione della presente legge.
Ho già detto che nulla è innovato per quanto riguarda la compilazione dei ruoli, perché ogni agricoltore proprietario o possessore di bestiame continuerà a fare la sua denuncia come per il passato, con la differenza che la denuncia sarà veritiera, perché egli non avrà più motivo, - non essendo più tenuto al pagamento dell'imposta, - di non denunciare tutto il suo bestiame. Per contro, i Comuni avranno interesse ad accertare la veridicità, o meno, delle denunce.
L'unico fatto nuovo sarà che i ruoli dell'imposta sul bestiame saranno formati dai Comuni distintamente dai ruoli degli altri tributi comunali e andranno separatamente alle Esattorie, le quali invece di staccare tante bollette quanti sono i possessori di bestiame, emetteranno una unica cartella di pagamento per ciascun ruolo comunale con l'indicazione del numero complessivo dei contribuenti e dell'ammontare complessivo dell'imposta e dei relativi diritti, aggi e addizionali di legge; le cartelle saranno inviate, per il pagamento, all'Amministrazione regionale entro i termini previsti dalla legge.
Chi volesse cavillare potrebbe dire che noi ci sostituiamo ai contadini nel pagamento di questa imposta comunale; a tale osservazione risponderei che la cosa non cambierebbe anche se si volesse adottare la soluzione contemplata dalla precedente Commissione, cioè di rimborsare l'imposta sull'entrata tramite gli E.C.A.; infatti sia in un caso che nell'altro si aggira l'ostacolo, con la differenza che con questa legge non si va contro i principi delle leggi vigenti per l'applicazione dell'imposta.
Nessun dubbio che è pienamente sentita da tutti la necessità di esentare il contadino dal pagamento dell'imposta comunale sul bestiame, tanto è vero che diverse proposte di legge per l'abolizione di tale imposta sono state presentate in Parlamento da Parlamentari di tutti i Partiti. Infatti tutti sono concordi nell'auspicare l'abolizione di un'imposta che, praticamente, è un'imposta che viene a gravare su un mezzo di lavoro degli agricoltori.
Noi ci auguriamo che questa legge regionale venga approvata anche dall'autorità di controllo, di modo che la Valle d'Aosta, che già è all'avanguardia per altre iniziative adottate a favore degli agricoltori (contributi per la costruzione e sistemazione di case rurali, contributi per la costruzione e sistemazione di canali irrigui, ecc.) lo sarà anche in questo settore.
Ritengo opportuno di rendere edotto il Consiglio che, in un primo momento, la Commissione era nel dubbio se adottare e seguire i principi informatori formulati dalla precedente Commissione, nel senso di limitare il provvedimento di esenzione totale dell'imposta ai proprietari e detentori di pochi capi di bestiame e di ridurre proporzionalmente l'imposta ai proprietari e detentori di un maggior numero di capi di bestiame.
La Commissione però, considerando che l'imposta sul bestiame colpisce un mezzo di lavoro, ha ritenuto di dover sancire il principio che essa non deve essere pagata e, quindi, è venuta nella determinazione di proporre al Consiglio di assumere a carico della Regione l'onere totale dell'imposta sul bestiame, al fine di esentare dal pagamento di tale imposta indistintamente tutti i proprietari e detentori di bestiame e per tutto il bestiame soggetto all'imposta.
Per eliminare eventuali dubbi che potrebbero sorgere in qualcuno, che potrebbe pensare che non sia giusto esentare totalmente dall'imposta anche gli agricoltori che posseggono molti bovini, dirò che la Commissione ha formulato all'unanimità l'anzidetta proposta tenuto presente che i maggiori proprietari di bestiame sono gli agricoltori della montagna, come è detto anche nella relazione, tenuto presente che molte volte l'allevamento di bestiame è l'unica risorsa dei nostri contadini, risorsa che li tiene ancora abbarbicati alle zone più alte delle nostre montagne".
Il Consigliere MONTESANO dichiara:
"L'Assessore Fosson ha tratteggiato la crisi dell'agricoltura in campo nazionale ed in campo regionale; su questo noi siamo perfettamente d'accordo, come siamo d'accordo nel proporre e nell'attuare tutte quelle provvidenze che possano alleviare la crisi agricola.
In campo regionale vedo che l'azione dell'Amministrazione regionale intesa ad aiutare la categoria degli agricoltori data da parecchi anni e bene hanno fatto le Amministrazioni regionali precedenti e quella attuale a prendere in particolare considerazione la categoria che è forse la più diseredata nei tempi attuali.
Io, personalmente, sono però perplesso sulle modalità scelte per venire in aiuto, in questo campo specifico fiscale, alla categoria agricola. Sono perplesso perché ci troviamo di fronte ad un principio nuovo, principio che io chiamerei rivoluzionario e che consiste nella esenzione del pagamento della imposta sul bestiame, cosa sulla quale, per la sostanza, sono d'accordo.
L'Assessore non ha detto, però, che qui si tratta non già di vera e propria esenzione, ma di una sostituzione dell'Amministrazione regionale al singolo contadino nel pagamento dell'imposta; qui si tratta di un principio innovatore e rivoluzionario.
Desidero segnalare al Consiglio la pericolosità di questo principio, pericolosità insita nella possibilità che si venga a formare nella popolazione, e specialmente in quella più semplice, la convinzione che l'Amministrazione pubblica in generale, e quindi, anche l'Amministrazione regionale, possa e debba sostituirsi al singolo contribuente nel pagamento delle imposte.
Questo è il primo provvedimento del genere che il Consiglio sta per prendere, ma noi non sappiamo se, adottandolo, ci potremo fermare a questo solo provvedimento che può allettare sia i singoli e sia, soprattutto, le diverse categorie di contribuenti, - perché oltre a quella degli agricoltori vi sono altre categorie che potrebbero, ad un certo momento, sentire il bisogno di essere sgravati da imposte che per legge non possono essere abolite e sentirsi perciò autorizzati, proprio in virtù di questo precedente, a richiedere all'Amministrazione regionale di provvedere al pagamento delle imposte in vece loro.
Bisogna che il Consiglio prenda in considerazione questo pericolo, anche sotto l'aspetto della educazione tributaria, per le ragioni che io ho detto e per quelle altre che possono essere supposte, ma che possono avverarsi soltanto qualora il provvedimento stesso andasse in attuazione.
Non mi dilungo molto su questa mia segnalazione, perché la sostanza del mio concetto è quella che ho io esposto. Devo aggiungere che anche nell'applicazione pratica del provvedimento che si vuole approvare possono sorgere degli inconvenienti determinati dalla novità del provvedimento stesso.
Questa mattina il Presidente della Giunta diceva, a proposito dei terreni che si debbono comperare per l'attuazione di opere pubbliche nei singoli Comuni, che detti terreni vengono venduti ad un determinato prezzo se sono acquistati dai Comuni mentre vengono ceduti ad un prezzo molto superiore se l'acquirente è la Regione. È già il segno di una forma mentale che si sta creando nella popolazione.
Desidero ancora aggiungere che, varata questa legge, nessun Comune avrà più interesse ad accertare la effettiva consistenza del patrimonio di bestiame e non ci sarà più nessun proprietario o detentore di bestiame che si renderà sollecito e diligente a fare dei ricorsi se gli accertamenti non saranno reali, in quanto che venendo egli scaricato da qualsiasi onere non avrà più interesse a presentare ricorsi.
Infine, rilevo che all'articolo 5 del disegno di legge vengono impartite disposizioni agli Esattori comunali; ho il dubbio se la Regione possa dare tali disposizioni agli Esattori comunali che ritengo siano tenuti ad attuare una data procedura, oltre la quale non possono andare. Ora, l'articolo 5 dice che gli Esattori comunali debbono fare un'unica cartella per ciascun ruolo comunale dell'imposta sul bestiame invece delle cartelle nominative per ciascun contribuente.
Per tutte queste ragioni, ma soprattutto per quanto ho detto prima, - cioè che il provvedimento comporta delle innovazioni delle quali una rivoluzionaria, che possono creare un pericolo proprio nei riguardi dell'Amministrazione regionale, - io non mi sento di approvare questa legge, pur essendo solidale con gli agricoltori e pur rendendomi conto che essi hanno bisogno dell'aiuto di tutti i cittadini e delle Amministrazioni comunali te regionali.
Dichiaro, quindi, fin d'ora, la mia astensione dal voto".
Il Consigliere BONDAZ dichiara:
"L'Assessore Fosson ha già detto che il problema in esame è stato discusso e dibattuto da vari anni a questa parte. Egli ha ricordato che una precedente Commissione ha studiato il problema, ma che tale Commissione si è trovata di fronte a delle difficoltà che non ha potuto superare, per cui, in sostanza, non se ne è fatto nulla.
Tutti però erano consenzienti e d'accordo che bisognava trovare il modo di venire in aiuto alle categorie agricole per quanto riguarda l'imposta sul bestiame che se complessivamente non dà un gettito notevole, incide però sensibilmente sull'economia dei piccoli agricoltori.
L'attuale Commissione consiliare permanente per l'Agricoltura ha elaborato e sottoposto all'esame del Consiglio una legge con la quale ritiene di poter superare difficoltà che negli anni decorsi erano state ritenute insuperabili, dal momento che non si era concluso nulla.
Io, sempre per quel principio che ho già esposto questa mattina per altre disposizioni di legge, dichiaro che sono d'accordo. Anche questo è un tentativo, un esperimento che si fa, una soluzione che si dà o che si tenta di dare ad un problema.
Però, nell'esame delle norme singole della legge, bisogna che venga approfondita l'indagine sulla formulazione dei vari articoli per essere sicuri, nell'interesse dell'Amministrazione regionale, che non vi sia qualcosa che suona male e in modo che la legge possa così seguire il suo "iter".
Praticamente questa legge dice, all'art. 1, che la Amministrazione regionale provvede al pagamento dell'imposta sul bestiame sostituendosi ai contribuenti. Successivamente, all'articolo 3, dice che nulla è innovato per quanto riguarda l'osservanza dei termini prescritti dal Capo XIX del Testo Unico per la finanza locale; è evidente che si doveva dire questo per non incappare poi in questioni inerenti alla organizzazione giuridica e tributaria dello Stato.
All'articolo 5 si precisa che, ai fini del pagamento del tributo dovuto dai contribuenti iscritti a ruolo, gli Esattori comunali, non oltre il giorno 5 del mese di scadenza della prima rata successiva alla consegna dei ruoli, devono notificare alla Regione autonoma della Valle d'Aosta una unica cartella di pagamento per ciascun ruolo comunale dell'imposta sul bestiame con l'indicazione del numero complessivo dei contribuenti e dell'ammontare complessivo dell'imposta e dei relativi diritti, aggi ed addizionali di legge.
Ora, io faccio questo ragionamento: dunque, nulla è innovato per quanto riguarda i termini e la procedura del Testo Unico per la finanza locale. Quale è questa procedura? È la procedura che attiene alla organizzazione elementare del sistema tributario italiano, cioè di tutte le imposte?
Anche per l'imposta sul bestiame il contribuente è invitato, con un manifesto che viene affisso, a recarsi al Comune per fare la denuncia del bestiame che ha; il Comune poi, naturalmente, fa i suoi accertamenti e contro questi accertamenti il contribuente può fare i suoi reclami, perché, se ha dieci mucche e gliene attribuiscono venti, egli ha evidentemente diritto di reclamare.
Attraverso questo dibattito di carattere tributario-amministrativo si arriva alla completezza del ruolo, che viene poi mandato all'Esattore per la riscossione.
A questo punto osservo che la Regione, con questa legge, fa sapere a tutti i contribuenti che, d'ora in poi, sarà essa a pagare l'imposta sul bestiame sostituendosi ai contribuenti. E sta bene, ma perché, allora, non si tiene conto in questa legge del giusto controllo che la Amministrazione regionale deve fare? Per il momento non è previsto nessun controllo e l'Amministrazione paga in base alle cartelle inviate dall'Esattore.
Infatti che cosa potrebbe accadere? Potrebbe accadere una cosa elementare, umana e semplicissima: non essendovi più il controllo contestuale del contribuente e del Comune agli effetti dell'accertamento veritiero della vera essenza dell'imposta, - poiché il contribuente non ha più alcun interesse a fare il controllo, dal momento che non è più lui a pagare -, può accadere che vi siano dei Comuni che non facciano completamente il loro dovere e che vi sia, quindi, un notevole aumento del gettito della imposta sul bestiame.
Infatti, ne abbiamo già avuta una implicita dimostrazione dall'Assessore Fosson, il quale ha detto che, pur ammontando il gettito annuo di tale imposta a Lire 16.500.000, è opportuno, per ragioni prudenziali, mettersi al coperto di ogni sorpresa stanziando con la legge una somma di Lire 25 milioni per far fronte all'onere che la Regione si assume con la legge.
È bene che si faccia così perché, indubbiamente, si constaterà un aumento del gettito dell'imposta.
Ora, io parto però dal concetto di onestà amministrativa e dico: cerchiamo pure di risolvere il problema in questo modo, sostituendoci all'agricoltore nel pagamento dell'imposta per evitargli questo aggravio, ma fino a questo punto e non oltre. Controlliamo dunque, ad un certo momento, se noi paghiamo all'Esattore veramente quanto dovrebbero pagare i contribuenti singolarmente e complessivamente, perché non sarebbe onesto che la Regione pagasse di più di quello che i contribuenti dovrebbero pagare ai Comuni.
La critica che faccio a questa legge è che vi è, da un punto di vista tecnico-amministrativo, una lacuna gravissima in quanto non vi è alcuna norma che preveda la possibilità di un controllo da parte dell'Amministrazione regionale per quanto riguarda la veridicità dei ruoli e delle cartelle di pagamento emesse dagli Esattori.
L'Amministrazione regionale intende sostituirsi, come già detto, ai contribuenti nel pagamento dell'imposta, ma non per questo un Comune deve avere dalla Regione di più di quanto gli competa dai contribuenti.
Io ritengo, e mi pare che questo non sarebbe difficile, che si potrebbe, attraverso la formulazione di una norma da inserirsi nella legge, prevedere la possibilità per l'Amministrazione regionale di effettuare opportuni e giusti controlli ogni qual volta lo riterrà del caso per accertare la veridicità dei ruoli".
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, dichiara:
"Io sono d'accordo che si facciano tutti gli opportuni controlli, perché anch'io penso che non bisogna mai fidarsi troppo dei contribuenti; però non ritengo che vi sia nel disegno di legge la lacuna lamentata dal Consigliere Bondaz, in quanto io penso che in pratica non possano verificarsi gli inconvenienti ai quali si è accennato.
I ruoli dell'imposta sul bestiame sono formati dai Comuni non già d'ufficio, ma in base alle denunce presentate dagli agricoltori e che i Comuni hanno la possibilità di verificare quando ritengano che non rispecchino la verità.
Ritengo che, con l'entrata in vigore della legge, nessun agricoltore avrà interesse di denunciare al Comune capi bovini in numero superiore a quelli che effettivamente possiede e ritengo pure che non possa accadere che l'incaricato di un Comune, nell'eseguire i controlli, accerti e iscriva in elenco, artatamente, un maggior numero di capi di bestiame.
Circa l'articolo 5 della legge il Consigliere Montesano ha fatto presente che gli Esattori comunali sono tenuti soltanto a seguire la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.
Faccio notare, in proposito, che potrei avere dei dubbi sulla collaborazione degli Esattori se si richiedesse loro un lavoro maggiore; ma nel nostro caso ciò non è, perché, a' sensi dell'articolo 5, gli Esattori comunali, anzichè staccare come per il passato una bolletta per ogni contribuente, sono tenuti soltanto più ad emettere un'unica cartella di pagamento per ciascun ruolo comunale dell'imposta sul bestiame.
Quindi, dato che il loro lavoro viene ridotto al minimo, indubbiamente gli Esattori comunali non avranno alcuna difficoltà ad osservare la procedura stabilita dall'Amministrazione regionale".
L'Assessore FOSSON fa ancora le seguenti dichiarazioni:
"Desidero aggiungere qualche cosa a quanto ha detto il Presidente della Giunta, Marcoz, in merito al rilievo del Consigliere Bondaz, concernente la necessità di stabilire la possibilità di controlli dell'Amministrazione regionale, ad evitare che il gettito dell'imposta possa aumentare per eventuali irregolarità nelle denunce o negli accertamenti di bestiame.
Faccio presente che la possibilità dell'azione di controllo dell'Amministrazione regionale è stata già da noi prevista al secondo comma dell'articolo 2, che dice: "L'elenco di cui al precedente comma, da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune per venti giorni consecutivi, è notificato alla Regione autonoma della Valle di Aosta a cura dei Comuni interessati".
Il primo comma dell'articolo 2 dice: " In base alle denunce presentate dai singoli contribuenti e alle rettificazioni apportate d'ufficio, previ accertamenti eseguiti a mezzo degli agenti comunali, le Giunte Municipali provvedono ad approvare, separatamente dalle altre imposte e tasse comunali, l'elenco delle persone tenute al pagamento dell'imposta sul bestiame, indicando, per ognuna, il numero dei capi di bestiame posseduto suddiviso per specie, nonché l'ammontare dell'imposta".
Poiché noi abbiamo la possibilità di prendere conoscenza dell'elenco delle persone tenute al pagamento dell'imposta sul bestiame e conosciamo la consistenza numerica del bestiame in ogni singolo Comune, siamo in grado di esercitare una effettiva azione di controllo. Se vedremo che in certi Comuni vi è un notevole aumento di capi di bestiame, potremo disporre immediatamente per il necessario accertamento.
Noi ritenevamo che questa misura fosse sufficiente; se però vogliamo formulare e inserire all'articolo 2 una norma maggiormente cautelativa, non abbiamo alcuna difficoltà a farlo.
Circa l'affermazione, fatta dal Consigliere Montesano, che con la legge in esame si viene a instaurare un principio nuovo e rivoluzionario, osserva che questo l'abbiamo già detto anche noi prima.
Trattasi, però, di un concetto che è già condiviso in campo nazionale. Da parte di tutti i Partiti si stanno facendo pressioni per l'abolizione dell'imposta sul bestiame.
D'altra parte anche la precedente Commissione consiliare aveva concordato pienamente su questo punto e l'Assessore all'Agricoltura e Foreste di allora, Geom. Arbaney, nella seduta del 7 dicembre 1956 della Commissione consiliare diceva testualmente: "...di essere fermamente convinto delle necessità dei piccoli e medi allevatori, anche perché l'imposta sul bestiame rappresenta per i contadini il pagamento di una tassa su un secondo reddito".
Nella seduta successiva del 17 luglio 1958 diceva ancora: "...che la Regione potrebbe accordare un premio annuo a tutti i possessori di bestiame, iscritti alle Società di allevamento, corrispondente all'imposta sul bestiame pagata da ognuno di essi per ogni bovina denunciata alla Società stessa".
Vi abbiamo spiegato che abbiamo cercato soltanto di aggirare l'ostacolo che la precedente Commissione non era riuscita a superare.
Noi, per ragioni ovvie, abbiamo elaborato un disegno di legge che reca all'oggetto non già la dizione "Esenzione dei proprietari e detentori di bestiame dal pagamento dell'imposta sul bestiame", ma bensì la seguente dizione: "Provvidenze a favore dei proprietari e detentori di bestiame soggetto all'imposta comunale sul bestiame".
Si parla spesso dell'opportunità di andare incontro alle necessità delle popolazioni della montagna ed una delle provvidenze più sentite e che vanno a favore di tutti gli agricoltori indistintamente, ricchi e poveri, è proprio quella dell'assunzione a carico regionale dell'onere relativo all'imposta sul bestiame, imposta che auspichiamo venga abolita quanto prima anche in campo nazionale.
In effetti, diciamo all'articolo 1 della legge: "...fino a quando non sarà disposta con legge dello Stato la auspicata abolizione dell'imposta comunale del bestiame, la Regione autonoma della Valle d'Aosta provvede, a decorrere dal 1 gennaio 1961, al pagamento dell'imposta sul bestiame e dei relativi diritti, aggi ed addizionali di legge... ".
Non per nulla ho fatto prima quel riferimento al Piano quinquennale governativo per l'agricoltura presentato alla Camera il 13 febbraio u.s. e per il finanziamento del quale sono previsti 500 miliardi.
Uno dei provvedimenti che si spera saranno adottati quanto prima in campo nazionale, dovrebbe appunto concernere l'abolizione dell'imposta comunale sul bestiame.
Questo è stato detto e ripetuto nelle varie riunioni tenute dalla Confederazione dei Coltivatori diretti e anche nell'ultima riunione che ha avuto luogo recentemente a Roma.
Si tratta di una aspirazione molto sentita di cui si sono fatti portavoce tutti i rappresentanti dei partiti alla Camera e quindi con questa nostra legge noi saremo i precursori, in campo nazionale, anche in questa materia.
Ritengo infondato il timore, espresso dal Consigliere Montesano che, approvando questa legge, si viene a creare un pericoloso precedente, nel senso che altre categorie di contribuenti saranno indotti a sollecitare dalla Regione l'adozione di analoghe provvidenze a loro favore (sgravio di imposte).
Comunque, se e quando sarà il momento, esamineremo il da farsi.
D'altra parte, ci pervengono continue domande e ci vengono fatte pressioni per la concessione di premi di produzione per il latte, per il burro e per la fontina e noi abbiamo pensato che, derivando tali prodotti dal bestiame, saremmo venuti in aiuto a tutte le categorie di produttori dei menzionati prodotti adottando, quale primo provvedimento, quello di sollevare gli agricoltori dal pagamento dell'imposta comunale sul bestiame".
Il Consigliere MONTESANO dichiara:
"Io credevo di avere esposto il mio pensiero molto chiaramente, ma mi accorgo che l'Assessore all'Agricoltura non ha afferrato il mio pensiero con uguale chiarezza.
Io divido le due questioni: l'esenzione dell'imposta sul bestiame è una cosa; la sostituzione della Regione al contribuente nel pagamento dell'imposta sul bestiame è un'altra cosa.
Egli sfonda delle porte aperte quando parla e afferma che l'imposta comunale sul bestiame deve essere abolita: credo che tutti qui siamo convinti di questo asserto.
Io non ho voluto riferirmi, quando parlavo di principio rivoluzionario, a questa idea di abolire l'imposta sul bestiame, perché è accolta da tutti ed è in programma in campo nazionale e bene si farebbe, quindi, in sede regionale.
Io mi sono voluto riferire semplicemente al fatto che, pure non potendo abolire l'imposta sul bestiame, si è scelto questo mezzo immediato di pagare l'imposta per i contribuenti e non si è scelto, invece, un altro mezzo che potrebbe anche consistere nella forma di un sussidio o di premio od altra provvidenza agli allevatori di bestiame, per alleviare le condizioni di bisogno dell'agricoltura locale.
Perciò io desidero chiarire e distinguere ancora una volta le due questioni: sono d'accordo sulla necessità di sgravare la categoria degli agricoltori dal peso che deriva loro dall'imposta comunale sul bestiame; non sono d'accordo invece, per quanto riguarda il mezzo adottato per lo sgravio di questo peso, cioè sulla sostituzione dell'Amministrazione regionale ai contribuenti nel pagamento dell'imposta sul bestiame".
Il Consigliere BONDAZ, ritornando sulla questione della denuncia del bestiame, fa presente che l'articolo 292 del Testo Unico per la finanza locale prevede una sanzione penale a carico di coloro che presentino denuncia non veritiera.
Insiste, pertanto, sull'opportunità che all'articolo 2 della legge sia inserita una norma che dia la possibilità alla Regione di disporre controlli per accertare la fedeltà, o meno, delle denunce.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, osserva che l'Amministrazione regionale qualora venisse a conoscenza di irregolarità nelle denunce e nella compilazione degli elenchi del bestiame, avrebbe la possibilità di effettuare i controlli necessari tramite il Servizio Controllo dei Comuni.
Propone comunque, per eliminare qualsiasi perplessità, che all'articolo 2 sia aggiunta, dopo il comma secondo, la seguente norma (comma 3°): "La Regione ha facoltà di disporre opportuni controlli in ordine alla fedeltà degli elenchi".
Circa il rilievo fatto dal Consigliere Montesano, - secondo cui il provvedimento di cui al disegno di legge in esame viene a creare una questione di principio ed a costituire un pericoloso precedente che potrà essere invocato in avvenire da altre categorie di contribuenti -, fa presente che qualsiasi iniziativa nuova fa sorgere dei nuovi problemi. Osserva che, se in passato l'Amministrazione regionale avesse avuto preoccupazioni del genere, non si sarebbero mai concessi contributi, ad esempio, per la costruzione e la sistemazione di fabbricati rurali, per il timore che analoghe provvidenze venissero richieste dalla categoria degli operai.
Comunica che se, in seguito, altre categorie venissero a chiedere l'adozione di analoghi provvedimenti a loro favore, il Consiglio, che è l'organo sovrano della Regione, esaminerà la questione e deciderà in merito.
Conclude, sottolineando che il Consiglio regionale non deve avere preoccupazioni del genere allorquando si tratta di andare incontro alle necessità delle categorie meno abbienti.
Il Presidente, FILLIETROZ, constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articolo 1 - Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione, con l'astensione del Consigliere MONTESANO (Consiglieri presenti: trentuno; Consiglieri votanti e favorevoli: trenta; astenuto: uno).
Articolo 2 - Il Presidente, Fillietroz, rileva che il Presidente della Giunta, Marcoz, ha proposto che all'articolo 2 sia aggiunta, al terzo comma, la seguente disposizione "La Regione ha facoltà di disporre opportuni controlli in ordine alla fedeltà degli elenchi".
Si dà atto che il testo dell'articolo 2, completato come da proposta del Presidente della Giunta, Marcoz, è approvato, ad unanimità di voti favorevoli del Consiglio e senza discussione, con l'astensione del Consigliere MONTESANO (Consiglieri presenti: trentuno; votanti e favorevoli: trenta; astenuto: uno).
Il Presidente, Fillietroz, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sotto-riportato disegno di legge, nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri DUJANY, MACHET e VALLINO, il Presidente, Fillietroz, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti: trentuno;
- Astenutosi dalla votazione: uno (MONTESANO);
- Votanti: trenta;
- Voti favorevoli: ventinove;
- Voti contrari: uno.
Il Presidente, Fillietroz, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato, - con voti favorevoli ventinove, voti contrari uno e una astensione, - il sottoriportato disegno di legge regionale recante provvidenze a favore dei proprietari e detentori di bestiame soggetto all'imposta comunale sul bestiame:
Disegno di legge regionale n. 5
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale n. ...: Provvidenze a favore dei proprietari e detentori di bestiame soggetto all'imposta comunale sul bestiame.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
Per alleviare la crisi in cui versa l'economia agricola in Valle d'Aosta, fino a quando non sarà disposta con legge dello Stato la auspicata abolizione della imposta comunale del bestiame, la Regione autonoma della Valle d'Aosta provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1961, al pagamento dell'imposta sul bestiame e dei relativi diritti, aggi ed addizionali di legge, applicata dai Comuni della Regione nei confronti dei detentori e dei proprietari di bestiame residenti in Valle d'Aosta tenuti al pagamento del tributo previsto dall'art. 122 del Testo Unico per la Finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.
ART. 2
In base alle denunce presentate dai singoli contribuenti e alle rettificazioni apportate d'ufficio, previ accertamenti eseguiti a mezzo degli agenti comunali, le Giunte Municipali provvedono ad approvare, separatamente dalle altre imposte e tasse comunali, l'elenco delle persone tenute al pagamento dell'imposta sul bestiame, indicando, per ognuna, il numero dei capi di bestiame posseduto suddiviso per specie, nonché l'ammontare dell'imposta.
L'elenco di cui al precedente comma, da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune per 20 giorni consecutivi, è notificato alla Regione autonoma della Valle d'Aosta a cura dei Comuni interessati.
La Regione ha facoltà di disporre opportuni controlli in ordine alla fedeltà degli elenchi.
ART. 3
Nulla è innovato per quanto riguarda l'osservanza dei termini prescritti dal capo XIX del Testo Unico per la Finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.
Nei casi previsti dall'articolo 292 del citato Testo Unico, modificato con D.L. 26 marzo 1948 n. 261 e dalla legge 2 luglio 1952 n. 703, i Comuni provvedono all'applicazione delle sopratasse a carico degli inadempienti.
Il pagamento delle sopratasse non è sostenuto dalla Regione ed i relativi importi non devono essere inclusi nei ruoli della imposta sul bestiame, di cui al seguente articolo 4.
ART. 4
I ruoli dell'imposta sul bestiame sono formati dai Comuni sulla base degli elenchi di cui al precedente articolo 2, separatamente dai ruoli degli altri tributi comunali, in conformità alle vigenti norme di legge.
ART. 5
Ai fini del pagamento del tributo dovuto dai contribuenti iscritti a ruolo, gli Esattori Comunali, non oltre il giorno cinque del mese di scadenza della prima rata successiva alla consegna dei ruoli, devono notificare alla Regione autonoma della Valle d'Aosta un'unica cartella di pagamento per ciascun ruolo comunale dell'imposta sul bestiame con indicazione del numero complessivo dei contribuenti e dell'ammontare complessivo della imposta e dei relativi diritti, aggi ed addizionali di legge.
ART. 6
Le spese per il pagamento dell'imposta sul bestiame di cui alla presente legge sono approvate con deliberazione della Giunta regionale in base all'ammontare annuo dei ruoli comunali desunti dalle cartelle esattoriali e sono liquidate con imputazione all'apposito istituendo capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione.
ART. 7
Per il finanziamento delle spese derivanti dalla applicazione della presente legge, previste in lire venticinque milioni all'anno, sarà istituito l'apposito seguente capitolo di spesa sui bilanci di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1960 - 30 giugno 1961 (con lo stanziamento di L. 25 milioni) e per i successivi esercizi finanziari: "Provvidenze a favore dei proprietari e detentori di bestiame soggetto all'imposta comunale sul bestiame".
ART. 8
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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Projet de loi régionale n. 5
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE
Loi régionale ? n. ?: Mesures en faveur des propriétaires et des possesseurs de bétail assujettis à l'impôt sur le bétail.
Le Conseil régional a approuvé;
Le Président de la Junte régionale
PROMULGUE
la loi suivante:
ART. 1
Afin de remédier à la crise que traverse l'économie agricole en Vallée d'Aoste, et jusqu'à ce que les lois de 1'Etat n'auront pas aboli l'impôt communal sur le bétail, la Région autonome de la Vallée d'Aoste se charge, à partir du ler janvier 1961, du payement de l'impôt sur le bétail et des droits relatifs, de l'agio et des additions légales, appliqué par les Communes de la Région aux possesseurs et aux propriétaires de bétail, résidant en Vallée d'Aoste et qui sont tenus au payement de la contribution prévue par l'article 122 du Texte Unique pour les finances locales approuvé par le D.R. n. 1175 du 14-9-1931.
ART. 2
Se basant sur les déclarations présentées par chaque contribuable et sur les rectifications apportées d'office, après les vérifications faites par les agents communaux, les Juntes Municipales approuvent, en la séparant des autres impôts et taxes communales, la liste des personnes qui sont tenues au payement de l'impôt sur le bétail, indiquant, pour chacune, le nombre des têtes de bétail possédé divisé par espèce, et en outre le montant de l'impôt.
La liste citée au paragraphe précédent, qui doit être publiée au tableau d'affichage de la Mairie pendant vingt jours consécutifs, sera notifiée à la Région autonome de la Vallée d'Aoste par les soins des Communes intéressées.
La Région peut disposer tous les contrôles nécessaires afin de s'assurer de la véridicité des listes des contribuables.
ART. 3
Les dispositions sont toujours les mêmes en ce qui regarde l'observation des délais prescrits par le chap. XIX du Texte Unique pour les Finances locales approuvé par le R.D. n. 1175 du 14 septembre 1931.
Dans les cas prévus par l'art. 292 du Texte Unique susmentionné, modifié par le D.L. n. 261 du 26 mars 1948 et par la loi n. 703 du 2 juillet 1952, les Communes pourvoient à l'application des surtaxes à la charge des contribuables qui n'ont pas encore payé.
Le payement des surtaxes n'est pas à la charge de la Région et leur montant ne devra pas être inclus dans les rôles de l'impôt sur le bétail.
ART. 4
Les rôles de l'impôt sur le bétail sont établis par les Communes sur la base des listes citées à l'article 2, en les séparant des rôles des autres contributions communales, conformément aux dispositions de loi.
ART. 5
Pour le payement de l'impôt dû par les contribuables inscrits dans le rôle, les percepteurs communaux doivent, avant le cinquième jour du mois de la première échéance qui suit la consigne des rôles, notifier à la Région autonome de la Vallée d'Aoste un unique bordereau pour chaque rôle communal de l'impôt sur le bétail avec l'indication du nombre total des contribuables et le montant de l'impôt et des droits, agios et additions légales.
ART. 6
Les dépenses pour le payement de l'impôt sur le bétail, concernant la présente loi, sont approuvées par délibérations de la Junte régionale sur la base des montants annuels des rôles communaux tirés des bordereaux des perceptions et sont liquidées en les inscrivant au chapitre qui doit être institué à cet effet sur le budget de la Région.
ART. 7
Pour financer les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, qui sont de l'ordre de vingt-cinq millions de lires par an, on instituera un chapitre de dépense sur le budget de la Région pour l'exercice allant du ler juillet 1960 - 30 juin 1961 (avec mise de fonds de 25.000.000 de lires) et pour les exercices suivants: "Mesures en faveur des propriétaires et possesseurs de bétail sujets à l'impôt communal sur le bétail".
ART. 8
La présente loi entrera en vigueur le quinzième jour successif à celui de sa publication dans le Bulletin Officiel de la Région.
La présente loi sera insérée dans le Recueil officiel des lois et des règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste et sera publiée dans le Bulletin Officiel de la Région.
La promulgation de la présente loi sera communiquée sur le Journal Officiel de la République Italienne.
Quiconque en a l'obligation est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région Vallée d'Aoste.
Aoste, le
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