Oggetto del Consiglio n. 60 del 9 giugno 1960 - Verbale
OGGETTO N. 60/60 - APPROVAZIONE DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DI AZIONI AL PORTATORE NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA.
Il Presidente, FILLIETROZ, dichiara aperta la discussione sul seguente disegno di legge regionale concernente l'autorizzazione alla emissione di azioni al portatore nella Regione autonoma della Valle d'Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER GLI AFFARI GENERALI E FINANZE.
Aosta, li 5 maggio 1960.
Al Sig. PRESIDENTE del
CONSIGLIO della VALLE DI AOSTA
AOSTA
e, per conoscenza
Al Sig. PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE della VALLE D'AOSTA
AOSTA
Trasmetto, perché sia inserito nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio, il disegno di legge regionale per l'autorizzazione alla emissione di azioni al portatore nella Regione autonoma della Valle d'Aosta.
Il disegno è stato approvato nell'adunanza della Commissione permanente consiliare per gli affari generali e finanze del 24 marzo 1960 ed è corredato da una relazione unitaria della stessa Commissione.
Con osservanza.
IL PRESIDENTE F.to: Fortunio Palmas
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COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER GLI AFFARI GENERALI E FINANZE.
PROPOSTA di LEGGE
approvata dalla Commissione nella sua adunanza del 24 marzo 1960 e da essa presentata.
Autorizzazione alla emissione di azioni al portatore nella Regione autonoma della Valle d'Aosta
RELAZIONE UNITARIA DELLA COMMISSIONE
Le altre Regioni autonome a Statuto speciale hanno con legge regionale autorizzato la emissione di azioni al portatore per le società costituite o da costituirsi nel proprio territorio.
La Sicilia con la L. 8-7-1948 n. 32, la Sardegna con la L. 12 aprile 1957 n. 10, il Trentino-Alto Adige con la L. 8-8-1959, n. 10.
Le ragioni che hanno indotto i tre maggiori enti regionali alla adozione delle norme che autorizzano la emissione di azioni al portatore possono riassumersi nel concetto di conferire una maggiore fluidità agli investimenti di capitale, in modo da consentirne un maggiore afflusso nei rispettivi territori per imprese rivolte al progresso economico e sociale delle Regioni.
Invero il problema economico si pone sotto un aspetto di vantaggio differenziale.
È noto come il R.D.L. 25-10-1941 n. 1148, riaffermando peraltro le esigenze già sentite ed accolte con la L. 24-9-1920 n. 1297, rendeva obbligatoria la nominatività dei titoli.
Non è questa la sede per discutere del problema sotto il suo aspetto generale: nominatività e non nominatività dei titoli.
In questa sede è consentito solo prendere atto che il sistema della non nominatività rappresenta, nell'attuale situazione della economia e della psicologia dei risparmiatori del paese, un mezzo per eccitare iniziative economicamente utili e per reperire capitali che, nella attuale fase di espansione economica della Regione, potrà consentire di sopperire alla necessità urgente di adeguare le attrezzature industriali e turistiche della Regione e secondare una politica di pieno impiego.
La vicinanza della Regione ai maggiori mercati nazionali di capitali rende ancora più evidente tale opportunità e possibilità.
Non bisogna dimenticare - anzi tale prospettiva deve essere costantemente presente allo spirito degli amministratori regionali - che la Valle d'Aosta attraversa attualmente una profonda crisi di trasformazione e di espansione economica ed umana.
L'apertura dei trafori, l'orientamento del turismo nazionale ed internazionale verso zone che pur essendo nel cuore dell'Europa consentano ancora il fascino della ricerca e della scoperta, farà della Valle d'Aosta una sede di intensi traffici, farà affluire in essa nuovi ed intensi insediamenti umani.
Per fronteggiare con consapevolezza tale nuova situazione occorre disporre ed investire capitali; la legge che ora è sottoposta all'esame ed all'approvazione del Consiglio vuole appunto raggiungere tale scopo.
Occorre fare un cenno, prima di esaminare i singoli articoli, sulla costituzionalità della legge.
Un esame superficiale o letterale dello Statuto farebbe pensare alla mancanza di specifici poteri legislativi della Regione, sia ai sensi dell'art. 2 che dell'art. 3 dello Statuto.
Ma un esame più approfondito convince del contrario, così come si è convinta del contrario l'Alta Corte per la Regione Siciliana con la sua decisione del 5 luglio 1948 respingendo la impugnativa dello Stato nei confronti della legge regionale siciliana 8-7-1948 n. 32.
Infatti la possibilità di emettere azioni al portatore non contrasta né con i principi dell'ordinamento giuridico (anzi l'articolo 2355 CC. espressamente le prevede), né con gli interessi nazionali, né con quelli delle altre Regioni; tale possibilità si inserisce invece, con carattere di diretta strumentalità, nell'attività necessaria per perseguire i fini incorporati nella potestà legislativa primaria della Regione ai sensi dell'art. 2 lettere d, e, f, g, h, i, n, q e nella potestà legislativa di integrazione e di attuazione ai sensi art. 3 lettera a.
Sotto tale ultimo aspetto sarà opportuno rilevare come alla espressione "leggi della Repubblica" contenuta nell'art. 3 dello Statuto deve essere dato un significato elittico e non specifico del caso per caso, significato di "complesso legislativo" e non di singoli provvedimenti legislativi, come può desumersi dalla espressione usata nell'art. 5 dello Statuto Trentino-Alto Adige, nell'art. 4 dello Statuto della Sardegna: "principi stabiliti dalle leggi dello Stato" e dallo stesso art. 117 della Costituzione per quanto riguarda le Regioni a Statuto ordinario.
Orbene in tale quadro non può negarsi alla legge sottoposta all'esame del Consiglio un carattere oltre che di strumentalità nella materia industria e commercio anche di adattamento alle nuove condizioni economiche sociali della Regione nell'attuale momento che può, senza enfasi, definirsi storico.
L'art. 1 del disegno di legge estende la possibilità della emissione delle azioni al portatore anche alle società già costituite; si è voluto con ciò non solo suscitare nuove iniziative ma stimolare quelle in atto.
A differenza delle altre Regioni a statuto speciale la previsione legislativa si è estesa anche alle imprese agricole. Ciò sta a significare l'indirizzo a carattere industriale, con l'impiego di nuove macchine ed attrezzature e con l'abbandono del frazionamento familiare ed individuale, che si vuole dare all'agricoltura della Valle, ove si voglia sollevarla dalle attuali condizioni di crisi, dovuta allo spezzettamento od alla frammentarietà della conduzione e dei processi produttivi.
L'art. 2 pone condizioni evidentemente necessarie per perseguire i fini della legge.
Gli art. 3 e 4 predispongono norme semplicissime per conseguire l'autorizzazione.
Gli artt. 5, 6, 7 predispongono adeguate norme sanzionatorie nei confronti di chi intendesse valersi dell'autorizzazione per perseguire fini diversi da quelli che il Consiglio si propone.
La pratica applicazione della legge potrà suggerire in futuro la possibilità di allargare il campo delle autorizzazioni concedendo l'autorizzazione anche per società a carattere finanziario ed alle imprese di credito. Il mercato dei titoli al portatore potrà suggerire ancora l'istituzione di una borsa.
Il Presidente
della Commissione consiliare permanente
F.to Fortunio Palmas
(OMISSIS: segue disegno di legge regionale riportato in calce al deliberato).
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Il Consigliere PALMAS - Presidente della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali e Finanze, che ha esaminato ed approvato il disegno di legge di cui si tratta - riferisce quanto segue:
"Desidero sottolineare, anzitutto, che tutti i membri della Commissione consiliare sono stati concordi sull'opportunità di adottare una legge come quella che ora sottoposta all'esame e all'approvazione del Consiglio.
Certamente vi sono stati dei dubbi sulla costituzionalità o meno di questa legge.
A mio giudizio, anche questi dubbi vengono agevolmente fugati ove si guardi con attenzione all'articolo 3 del nostro Statuto, anche se qualcuno ne ha tratto argomento contrario.
Vi è però un fatto positivo, un fatto sintomatico ed è che le altre tre Regioni a Statuto speciale hanno già adottato leggi del genere, leggi che sono un pochino più restrittive della nostra.
Ora, mentre l'Alta Corte per la Sicilia si è pronunciata nel senso della costituzionalità della legge siciliana, alcuni mesi or sono la Corte Costituzionale, - in occasione dell'esame di una questione di legittimità costituzionale sollevata a proposito di una legge dello Stato e non delle leggi regionali, - avrebbe espresso qualche dubbio sulla costituzionalità delle leggi adottate in materia dalla Regione Siciliana, dalla Regione Sarda e dalla Regione Trentino-Alto Adige.
Comunque, la Corte Costituzionale non è stata ancora investita del problema della legittimità costituzionale delle leggi regionali in questione e, quindi, il problema non si è ancora posto.
Se il Governo impugnasse questa legge, - che ritengo sarà senz'altro approvata dal Consiglio, dato che ha conseguito l'unanimità dei consensi in sede di Commissione, - indubbiamente assumerebbe due pesi e due misure, perché per le leggi adottate dalle altre tre Regioni non ha proposto né sollevato la questione di legittimità costituzionale.
Qualche tempo fa sono andato a Torino ove ho preso parte, per incarico della Regione, ad una riunione promossa dal Comitato organizzatore della Mostra delle Regioni che è una Mostra, come voi saprete, che rientra fra quelle manifestazioni grandiose indette per la celebrazione del primo Centenario dell'Unità d'Italia; in tale occasione ho avuto modo di conferire con un alto funzionario della Cassa del Mezzogiorno, che era stato Segretario della Democrazia Cristiana di Milano, e con un Assessore della Regione Sarda, non ricordo di quale Assessorato.
Parlando del più e del meno, la discussione ha toccato anche il problema delle Società per azioni al portatore e l'alto funzionario della Cassa del Mezzogiorno si è rammaricato che la Regione Sarda non avesse raccolto quei risultati che, invece, noi ci ripromettiamo di ottenere dall'adozione di questa legge.
Essi non sapevano ancora, beninteso, che anche la Valle d'Aosta aveva il proposito di adottare una legge del genere ed allora, timidamente, ho detto loro che anche noi avevamo allo studio una legge per autorizzare l'emissione di azioni al portatore, soggiungendo però che, a differenza di quanto era accaduto in Sardegna, noi ritenevamo che effettivamente si potesse, attraverso questi strumenti legislativi, promuovere delle iniziative molto utili per la nostra Regione.
L'alto funzionario della Cassa del Mezzogiorno insorse vivacemente, esprimendo, senza riserve, il suo dissenso all'adozione di una tale legge, pure augurando, naturalmente, che la Valle d'Aosta raggiungesse gli scopi per i quali la adottava.
Soprattutto si meravigliava che una tale legge fosse adottata da quella che lui, evidentemente a seguito di informazioni superficiali, chiamava Amministrazione socialcomunista della Valle di Aosta e che l'iniziativa di detta legge fosse partita da un socialista, quale ero io, suo interlocutore.
Sosteneva egli, e qui aveva ragione, che una legge del genere favoriva la evasione fiscale e le forme deteriori del capitalismo.
Ho reagito debolmente, lo dico sinceramente, facendo scivolare la conversazione su altri argomenti, perché avevo provato in me un senso di colpa; in seguito mi sono ripreso, ma la conversazione era stata ormai abbandonata.
L'episodio che in un primo momento mi aveva molto impressionato, anche per quel senso di colpa che avevo in me scoperto, aveva tuttavia rivelato dei sintomi confortanti: la presenza cioè nel partito di maggioranza relativa di forze che hanno un sincero desiderio di trasformare le attuali strutture della Società e che guardano alle forze di sinistra, quanto meno a quelle socialiste, con sincera simpatia, considerandole all'avanguardia in tale processo di trasformazione.
Quindi mi sono detto: gli argomenti dell'ex Segretario della Democrazia Cristiana di Milano vanno benissimo: però noi, come socialisti, non possiamo dimenticare che, pure volendo la trasformazione delle strutture sociali, dobbiamo operare, per attuarla, con gli strumenti che l'attuale Società ci offre e che dobbiamo impiegare i mezzi del nostro tempo per elevare il tenore di vita delle nostre popolazioni; fra gli strumenti che l'attuale Società ci offre vi è anche questo che oggi è sottoposto al vostro esame.
Ecco perché non deve meravigliare che l'iniziativa sia partita da chi, in un certo senso, non era del tutto indicato per una iniziativa di questo genere; tuttavia, tutti i membri della Commissione consiliare hanno fatto propria questa iniziativa, hanno accolto questo proposito ed hanno rapidamente realizzato il disegno di legge che, indubbiamente, ha uno scopo eminentemente pratico.
Recentemente ho sentito una conferenza, - insieme ad altri che sono ora qui presenti -, del Direttore della Banca d'Italia di Aosta e da essa ho appreso che, mentre sul piano nazionale la differenza media tra i depositi e gli investimenti, in questo periodo di congiuntura dell'attività bancaria, è del 30%, nella Valle d'Aosta la differenza è notevolissima, perché raggiunge la percentuale del 60 e del 65%; vale a dire che su cento lire che si risparmiano in Valle d'Aosta soltanto 30 o 35 lire vengono investite in Valle mentre le altre 65 lire rimangono accantonate nei forzieri oppure nelle disponibilità delle banche.
Cosa vuole dire tutto ciò? Non si offenda nessuno se, come in altre circostanze, dico le cose come le sento: questo è un sintomo evidente che qui, più che altrove, manca l'iniziativa individuale, manca l'audacia imprenditoriale, perché se vi fosse nei nostri imprenditori audacia, essi si rivolgerebbero alle banche e, anche se non esaurirebbero tutte le disponibilità, indubbiamente non lascerebbero raggiungere alle stesse quel livello notevole di fondi disponibili che attualmente hanno.
Eppure, la congiuntura economica della Valle di Aosta è del tutto particolare e tutti mi possono dare atto che è in piena espansione e che, quindi, a questa congiuntura di espansione occorre corrisponda un grande sviluppo di iniziative.
Non bisogna dimenticare che l'apertura dei due trafori stradali alpini trasformerà l'economia della Regione: la conca di Aosta non sarà più soltanto una zona di convergenza di direttrici strategiche, come essa è sempre stata nella sua storia, ma rappresenterà una zona di raccolta e di successivo smistamento di due linee di traffico mondiale.
In questa conca dovranno essere addensati i servizi per sopperire alle esigenze di questo ingente traffico; penso che non basterà la sola conca di Aosta per sopperire a tutti i servizi, per cui occorrerà investire l'intera Valle d'Aosta. Tutto il fondo Valle sarà impegnato in questa opera di assorbimento e di smistamento dell'intensificato traffico stradale.
Tale situazione comporta che, fatalmente, si formeranno dei nuovi insediamenti umani, che diverranno tosto imponenti e che cresceranno con progressione geometrica.
Sarebbe da parte nostra una illusione grave se pensassimo che con i nostri provvedimenti potremo disciplinare questo gigantesco fenomeno che sta per addensarsi sulla Valle di Aosta; tuttavia l'inerzia totale sarebbe una colpa grave e dimostrerebbe che il Consiglio regionale non sarebbe all'altezza del suo compito.
La legge che adesso esamineremo prende atto dall'attuale struttura della nostra Società e dall'attuale psicologia degli imprenditori, di coloro cioè che intendono investire il denaro e convogliare le loro energie per scopi utili, per scopi di miglioramento economico e sociale nella Valle d'Aosta.
Ritengo che il Governo non impugnerà la legge; ma, se domani la impugnasse, avremo degli argomenti validi per sostenere che questa legge può essere adottata dalla Regione Valle di Aosta, perché, a differenza delle norme statutarie delle altre Regioni, l'articolo 3 del nostro Statuto ci conferisce la potestà di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica in numerose materie.
Ora, per leggi della Repubblica si deve intendere il complesso legislativo dei principi, non ogni singola e dettagliata legge, perché altrimenti la Valle d'Aosta non avrebbe neanche l'autonomia che hanno le Regioni a Statuto ordinario, in quanto le Regioni a statuto ordinario hanno potestà legislativa nei limiti dei principi delle leggi.
Quindi, l'espressione "... attuazione delle leggi" va intesa e riferita al complesso dei principi legislativi e, fra questi principi, vi è anche la norma del Codice Civile che ammette che le Società per azioni possono avere azioni al portatore, anzichè al nome (nominative).
Il nostro Statuto aggiunge nel predetto articolo 3 "... entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali".
Per "condizioni regionali" dobbiamo intendere non soltanto quelle statiche che, in una determinata Regione, si possono configurare nelle condizioni geografiche e umane, ma anche le condizioni dinamiche e le condizioni economiche.
Nessuno potrà negare che in Valle d'Aosta vi è una particolare congiuntura economica che scaturisce dall'incanalamento di due grandi vie di comunicazione nella Valle.
Pertanto confido che il Consiglio, dopo aver dato il contributo che riterrà di dare per una migliore formulazione del disegno di legge predisposto dalla Commissione consiliare, vorrà approvare la legge.
Quali sono gli effetti pratici che la legge potrà avere nella economia della Regione?
Penso che, a differenza di quanto è accaduto nella Regione Sarda, la Valle d'Aosta, per la sua vicinanza ai maggiori mercati nazionali di capitali, - come è stato osservato dalla Commissione nella sua relazione, - diventerà essa stessa un interessante mercato di capitali perché molti capitali vi affluiranno anche da altre Regioni; il che è stato previsto anche dal Direttore della locale sede della Banca d'Italia nella citata conferenza.
In Sardegna pare che si siano costituite complessivamente 20 Società, tutte di piccola entità, che non avevano capitali sufficienti per assumere iniziative tali da potere incidere nell'economia di secolare abbandono di detta Regione. Ci vogliono iniziative per miliardi e miliardi, come quelli di cui dispone la Cassa del Mezzogiorno e quelli che sono destinati per il finanziamento del grande piano di rinascita della Sardegna, che ha predisposto appunto un Assessorato che si denomina "Assessorato alla Rinascita".
Detto Assessorato è un organismo sul tipo della Cassa del Mezzogiorno, ed ha elaborato ed approvato il piano di rinascita, per il cui finanziamento è stanziata una somma che ammonta a molti miliardi.
È giusto che sia così perché l'economia sarda è notevolmente arretrata e sono necessari enormi capitali, per cui non era certamente sufficiente autorizzare la costituzione di Società con azioni al portatore per smuovere una palude economica immota da secoli.
Noi invece siamo vicini a Torino, a Milano ed a Genova e, quindi, certamente, dei diligenti ed audaci imprenditori verranno qui ed impiegheranno anche il denaro nostro se riusciamo a tirarlo fuori dalle Banche.
L'anonimato (non nominatività) delle azioni indurrà certamente molta gente a tirare fuori i quattrini dalle banche e ad investirli. Con ciò si concorrerà al benessere della Valle d'Aosta, ed alla elevazione del tenore di vita delle nostre popolazioni.
Raccomando perciò l'approvazione della legge che è stata approvata all'unanimità dalla Commissione consiliare.
Sintomo questo di buona volontà e di collaborazione da parte di tutti.
Altro aspetto da sottolineare è la riservatezza che ha circondato l'iniziativa del Consiglio regionale, riservatezza che è andata a vantaggio della serietà della proposta e che auguro si verifichi anche per altre iniziative che siano assunte, come questa, in buona fede ed assolutamente al di fuori di ogni spirito polemico e di parte".
Il Consigliere BONDAZ dichiara quanto segue:
"Dirò subito che, pure non avendo potuto prendere parte ai lavori della Commissione che ha predisposto questo disegno di legge, io sono, in linea di massima, favorevole a questa legge, che auguro possa perseguire gli scopi che sono stati esposti nella relazione e che abbiamo sentito ripetere oggi dal Collega Palmas.
Non concordo, però, completamente su tutte le argomentazioni dallo stesso esposte, perché non basta prendere in considerazione la quantità di risparmio che vi è nelle banche della Valle d'Aosta, raffrontandoli ai risparmi che vi sono in tutte le altre banche d'Italia, per desumere che in Valle d'Aosta manchi questo spirito di iniziativa, che è necessario in un sistema squisitamente liberista.
Non so chi sia quell'alto funzionario a cui ha fatto accenno il Consigliere Palmas, ma non mi meraviglio, in base a queste leggi e sotto questi aspetti, che detto funzionario sia insorto vivacemente nella discussione con il collega Palmas dicendo che questo è veramente l'accoglimento di un principio liberalista.
Ma ben venga, ma accettiamolo pure tale principio se, effettivamente, esso potrà servire, come dice lo Avvocato Palmas, ad aumentare il benessere delle nostre popolazioni.
In tale caso, però, non basta questo argomento; perché bisogna esaminare la situazione economica della Valle d'Aosta con una visione molto più ampia e stabilire quali sono le possibilità della nostra Valle ed esaminarle nel quadro dell'economia regionale. Indubbiamente siamo, a mio avviso, in una fase di notevole rivoluzione di carattere economico e dobbiamo essere anche audaci.
Io credo che il Consiglio regionale lo sarà, perché noi dobbiamo votare questa legge che può darci delle notevoli possibilità, forse molto di più di quanto sia avvenuto in Sardegna.
Quindi, ripeto, io sono in linea di massima favorevole a questa legge. Ritengo, però, che non dobbiamo correre troppo sulle ali di un ottimismo esagerato, ma dobbiamo rimanere coi piedi sulla terra, perché l'esperienza effettivamente ha dimostrato che in altre Regioni le stesse disposizioni di legge non hanno avuto le conseguenze ottimistiche che si volevano ottenere; penso, peraltro, che noi potremo fare qualche cosa di più in Valle d'Aosta. Desidero, ora, fare alcune considerazioni in ordine alla legge e, precisamente, in ordine all'articolo 1.
Detto articolo stabilisce che possono essere emesse al portatore non soltanto le azioni delle Società di nuova costituzione nella Regione ma anche le Società già costituite. Ho letto in proposito, grazie alla diligenza del collega Palmas che me l'ha mandato, un parere in questo senso di un collega che noi tutti conosciamo per la sua esperienza e indubbiamente, quindi, secondo l'autorevole parere di tale collega, anche le Società già costituite dovrebbero praticamente convertire le azioni che sono nominative in azioni al portatore.
Sono dei dubbi che io esprimo e che non impinguano nella sostanza.
Il mio dubbio più forte concerne il fatto che fra le Società che sono autorizzate ad emettere azioni al portatore sono comprese anche le imprese agricole.
Se questo viene fatto agli effetti tattici, io sono perfettamente d'accordo perché noi abbiamo potestà legislativa di ordine primario per quanto riguarda l'agricoltura, a' sensi dell'articolo 2 del nostro Statuto. Sono meno ottimista dell'Avvocato Palmas sulla possibile interpretazione dell'articolo 3 dello Statuto; preferirei che questo servisse agli effetti tattici, basandosi sull'articolo 2.
L'agricoltura in Valle d'Aosta potrà essere ancora sovvenzionata, aiutata ed avere notevole sviluppo, ma certamente ha un plafond che è determinato dalla possibilità dell'agricoltura montana.
Non vedo la possibilità che in Valle d'Aosta le imprese agricole si costituiscano in Società per azioni; e, ammesso che ciò sia possibile, vi è il pericolo che si cada nelle famose Società immobiliari, che non sono certamente Società di grande iniziativa. Ecco perché io ho questi dubbi.
Se, comunque, si vogliono comprendere nell'articolo 1 anche le imprese agricole per dare loro la possibilità di costituirsi in Società per azioni, io non sono contrario; non ho però molta fiducia in questo, perché l'organizzazione dell'agricoltura valdostana non tende a questo e perché, diciamolo pure francamente, noi valdostani siamo, prima di tutto, degli individualisti.
Giustamente l'Amministrazione regionale cerca, attraverso un'azione in senso cooperativistico, di allargarne la visione; ma non vi è dubbio che noi siamo meno cooperativisti, ad esempio, degli agricoltori del Trentino-Alto Adige, almeno per il momento.
Comunque facciamolo pure, si tratterà, se non altro, di un utile esperimento, in quanto noi, lo sappiamo, gli agricoltori della Valle d'Aosta sono tutti dei piccoli proprietari. A mio avviso, nel campo dell'agricoltura, il problema consiste non tanto nel dare la possibilità di costituire società per azioni, quanto nello studiare e realizzare l'incorporamento di piccole proprietà terriere al fine di stabilire delle unità di più notevole estensione agli effetti del migliore sfruttamento dal lato tecnico ed economico e questo per ovviare agli inconvenienti derivanti dallo spezzettamento delle proprietà terriere.
Si tratta di un problema che ha una grande importanza in Valle d'Aosta ed anche fuori della Valle d'Aosta, problema che occorre affrontare e risolvere, come in altre Regioni italiane, con dei grandi mezzi: è indispensabile unificare, incorporandole, le proprietà che oggi sono troppo spezzettate, perché una volta riunite darebbero un reddito molto più forte di quello che danno adesso.
Queste sono le osservazioni che io mi sono permesso di fare.
Io sono d'accordo, ripeto, che la legge deve essere approvata; vedremo poi che cosa accadrà.
Sarà anche questo un esperimento; d'altra parte la vita è fatta di esperimenti".
Il Consigliere PALMAS dichiara ancora quanto segue:
"Ringrazio il collega Bondaz del contributo che ha dato durante i lavori della Commissione ed oggi, perché se è vero che non è intervenuto alle riunioni della Commissione, non è meno vero che sono sempre rimasto a contatto con lui. Circa il problema delle imprese agricole, che lascia perplesso l'Avvocato Bondaz, - come ha lasciato perplesso un nostro collega che ha elaborato un parere in proposito e che se ne intende molto di questi argomenti, - desidero fare due osservazioni.
Dirò anzitutto che questa nostra legge è stata stilata seguendo quella sarda, quella siciliana e quella del Trentino-Alto Adige. Vi è tuttavia un principio che vi abbiamo inserito per conto nostro.
Le Regioni della Sicilia, della Sardegna e del Trentino-Alto Adige hanno ispirato la loro rispettiva legge unicamente alle imprese di carattere tradizionale, industriale e commerciale, senza dare all'economia quel carattere unitario che invece abbiamo voluto e vogliamo darle noi. Questo è dovuto alla diversa impostazione che il problema dell'agricoltura ha in quelle Regioni, specialmente nel Trentino-Alto Adige. In questa Regione la legge era stata concepita, in un primo tempo, soltanto per le imprese turistiche e per le imprese alberghiere e soltanto successivamente detta Regione ha ritenuto di estendere la legge al settore della industria e del commercio.
Noi abbiamo compreso anche le imprese agricole, prima di tutto per obbedire al carattere unitario della economia nostra e in secondo luogo anche per fini tattici, come giustamente ha detto il collega Bondaz, perché vogliamo vedere se e quali osservazioni ci faranno su questo punto.
Infine perché l'economia agraria ancestrale, di carattere, se non individuale, familiare è assolutamente oggi antieconomica e bisogna che i limiti di tale economia agraria ancestrale siano rotti per assurgere ad una economia collettiva che qui non chiameremo Kolkos, ma Cooperative oppure Società per azioni, in modo che i comprensori più piccoli siano compresi in quelli più grandi.
Questo per dare un significato economico più ampio anche all'impresa agricola, significato che oggi non ha.
Tutti sappiamo che le popolazioni nostre di montagna lavorano moltissimo per raccogliere ben poco.
Il sopraggiungere di questa nuova possibilità nel campo delle iniziative economiche orienterà psicologicamente i nostri montanari e i nostri contadini a forme associative più vaste ed evolute.
Vi sono, inoltre, tutte le altre manifestazioni, diciamo così, sussidiarie dell'agricoltura, che possono inquadrarsi in Società per azioni. Sappiamo tutti che vi è un importante Ente collettivo che si occupa del prodotto principale dell'economia agraria della Valle d'Aosta: la fontina.
Oggi questo Ente collettivo, tanto discusso, è una Cooperativa, ma domani se fosse ulteriormente potenziata la produzione potrebbe assurgere anche alla fisionomia di Società per azioni e potrebbe investire i risparmi dei contadini e dei ceti medi borghesi, che potrebbero concorrere così, attraverso una Società per azioni, al miglioramento dell'economia agricola locale.
Altro punto veramente delicato, che è emerso nei lavori preparatori della legge e al quale tengo particolarmente, è quello relativo alla interpretazione dell'articolo 3 dello Statuto a cui prima ho accennato.
Occupandoci di questa legge, abbiamo visto degli aspetti dello Statuto speciale che in un primo tempo non si erano messi in evidenza. La nostra interpretazione dell'articolo 3 è una interpretazione di coscienza, perché se l'articolo 3 dello Statuto della Valle d'Aosta dovesse essere interpretato nella sua dizione letterale, senza nessun riferimento o collegamento con gli altri Statuti speciali, allora dovremo concludere che l'Assemblea Costituente abbia voluto fare un trattamento restrittivo e diverso per la Valle d'Aosta, il che non può essere perché, da tutto il complesso, risulta vero il contrario.
Noi dobbiamo pertanto cominciare a dare un'ampia interpretazione all'articolo 3; ci penseranno gli altri, caso mai, a dargli una interpretazione diversa. Altrimenti ci sarà una importante categoria di materie nelle quali noi potremo dire la nostra parola soltanto quando vi sia già una legge dello Stato".
Il Presidente, FILLIETROZ, constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge, invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Si dà atto che gli articoli dall'uno al nove (ultimo articolo) sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: trenta).
Il Presidente, Fillietroz, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge, nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli Scrutatori Consiglieri DUJANY, MACHET e VALLINO, il Presidente, Fillietroz, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentuno;
- voti favorevoli trenta;
- voti contrari: uno.
Il Presidente, Fillietroz, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato, con voti favorevoli trenta e voti contrari uno, il sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'autorizzazione all'emissione di azioni al portatore nella Regione autonoma della Valle d'Aosta:
Disegno di legge regionale n. 4
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale n. ...
AUTORIZZAZIONE ALLA EMISSIONE DI AZIONI AL PORTATORE NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga
la seguente legge:
ART. 1
(Azioni al portatore)
Le azioni delle società già costituite e quelle di nuova costituzione nella Regione ed aventi per oggetto la costituzione e l'esercizio di imprese agricole, industriali, commerciali, alberghiere e turistiche possono essere emesse al portatore con autorizzazione del Presidente della Giunta regionale.
ART. 2
(Autorizzazione)
L'autorizzazione di cui al precedente articolo può essere data solo per le società aventi sede nella Regione e che mediante nuovi impianti, o il potenziamento di quelli esistenti, e la occupazione di prestatori d'opera, favoriranno lo sviluppo economico sociale della Regione.
ART. 3
(Modalità di concessione della autorizzazione)
Il decreto del Presidente della Giunta regionale è dato previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, sentita la Commissione permanente consiliare competente per materia.
ART. 4
(Cauzione)
Al fine di garantire l'esecuzione di quanto stabilito dall'articolo 2, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo il deposito di una cauzione in denaro, e in titoli di Stato, presso il Tesoriere regionale, pari ad un decimo del capitale nominale sottoscritto.
ART. 5
(Incameramento della cauzione)
A carico della società che valendosi dell'autorizzazione prevista dalla presente legge non adempie a quanto prescritto dall'articolo 2 può essere disposto, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, l'incameramento della cauzione a favore della Regione.
Il decreto dovrà essere preceduto dalla contestazione alla società degli inadempimenti, con la fissazione di un termine, non inferiore a giorni trenta, per la presentazione delle sue deduzioni.
ART. 6
(Svincolo della cauzione)
Dopo l'accertamento dell'adempimento di quanto prescritto dall'articolo 2, e non prima di due anni dalla concessa autorizzazione, la cauzione potrà essere liberata a favore della società con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze.
ART. 7
(Revoca della autorizzazione)
Con il decreto di cui all'articolo 5 è disposta la revoca della autorizzazione.
Anche dopo la liberazione della cauzione disposta ai sensi dell'articolo 6, il Presidente della Giunta regionale può, previa deliberazione della Giunta regionale, revocare l'autorizzazione, qualora si accerti che la Società non abbia continuato ad adempiere a quanto prescritto dall'articolo 2.
La revoca può essere pronunziata solo dopo aver contestato alla Società gli inadempimenti con la fissazione di un termine non inferiore a giorni trenta, per la presentazione delle sue deduzioni.
ART. 8
(Norme regolamentari e di attuazione)
Eventuali disposizioni regolamentari e di attuazione della presente legge potranno essere assunte con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, sentita la Commissione permanente consiliare agli Affari generali e Finanze.
ART. 9
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle di Aosta.
Aosta, lì
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