Oggetto del Consiglio n. 59 del 9 giugno 1960 - Verbale

OGGETTO N. 59/60 - SUBCONCESSIONE IN VIA DI SANATORIA ALLA SOCIETÀ ANONIMA NAZIONALE COGNE, CON SEDE IN TORINO, DI DERIVARE ACQUA DAL TORRENTE GRAUSON, IN COMUNE DI COGNE, PER LAVAGGIO DI MINERALE.

L'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta concernente la subconcessione in via di sanatoria, alla Società Anonima Nazionale Cogne, con sede in Torino, di derivare acqua dal torrente Grauson, in Comune di Cogne, per lavaggio di minerali, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Subconcessione in via di sanatoria alla Società An. Naz. Cogne - S.p.A. con sede in Torino -, di derivare acqua, per lavaggio di minerali, dal torrente Grauson, in Comune di Cogne.

Con domanda in data 15-6-1954, la Società Anonima Nazionale Cogne, - S.p.A. con sede in Torino -,

ha chiesto all'Amministrazione regionale della Valle di Aosta, in via di sanatoria, la subconcessione di derivazione d'acqua dal torrente Grauson, per uso di lavaggio del minerale magnetite di ferro, nella misura di lit/sec. 60, con restituzione allo stesso torrente Grauson subito a valle del lavaggio del minerale.

La domanda è stata corredata dal progetto, a firma Dott. Ing. Giancarlo Anselmetti, costituito da una tavola di disegni in data 15-4-1954 e da una relazione tecnica in data 15-6-1954.

All'atto della presentazione la domanda risultò incompatibile con domande di grandi derivazioni d'acqua del bacino della Grand'Eyvia, presentata all'Amministrazione regionale dalla Società Edison, di Milano, dalla Società Ovesticino, di Novara, e dalla Società Idroelettrica Piemonte, di Torino, domande concorrenti in via normale fra di loro e già ammesse ad istruttoria con ordinanza n. 6 in data 11-6-1949; cosicché, per tale fatto, la domanda della Soc. An. Naz. Cogne non avrebbe potuto essere ammessa ad istruttoria, con tali domande, se non in concorrenza eccezionale ai sensi dell'art. 10 del T. U. 11-12-1933 n. 1775.

Dato l'interesse che presentava la domanda della Società Cogne, per l'assoluta indispensabilità di provvedere al lavaggio del minerale magnetite per poterlo poi utilizzare negli impianti della Cogne, e considerato non essere da escludere che, pure accordando la subconcessione ad una delle domande concorrenti sopra ricordate, si poteva sempre trovare nel residuo bacino del torrente Grauson quantità d'acqua sufficiente per soddisfare la richiesta della Soc. Cogne, fu scritto al Ministero dei Lavori Pubblici, con il foglio 2-7-1954 n. 5401/4, proponendo l'ammissione ad istruttoria in concorrenza eccezionale della domanda della Società Cogne.

Il predetto Ministero, con lettera 6-9-1957, numero 3277, riferì al Magistrato per il Po e riferì anche al Consiglio Superiore dei LL.PP., a termini del sopra-citato articolo 10 del Testo Unico n. 1775.

Il Magistrato per il Po, con lettera 21-9-1957 n. 3723, espresse il proprio nulla osta, nei riguardi idraulici, per l'ammissione ad istruttoria della domanda ed il Consiglio Superiore dei LL.PP., con voto 24-10-1957 n. 1913, espresse il parere che la domanda della Soc. Cogne potesse essere ammessa a separata normale istruttoria rispetto a quelle delle ricordate domande delle Società Edison, Ovesticino e S.I.P., considerato che non sono da ravvisarsi gli estremi di una sua incompatibilità con le domande di dette Società, essendo del tutto irrilevante la portata di lit/sec. 60, chiesti e da derivare dalla Cogne, in confronto delle portate assai maggiori chieste per derivazione dalle altre Società.

Istruttoria

Trattandosi di domanda da istruire in via di sanatoria, si è provveduto in merito, con istruttoria breve, iniziandola con la pubblicazione della relativa ordinanza n. 49 in data 12-3-1958 presso l'Albo pretorio del Comune di Cogne, per la durata di giorni 15 decorrenti dal 17 marzo 1958, e disponendo la pubblicazione della domanda e del relativo progetto presso l'Ufficio Acque e Miniere della Regione per lo stesso periodo di giorni 15.

Una copia dell'ordinanza è stata comunicata: al Magistrato per il Po, di Parma; al Ministero dei Lavori Pubblici; all'Ufficio del Genio Civile di Aosta; all'Ufficio Idrografico del Po, di Torino; all'Ispettorato dell'Arma del Genio, di Roma; al Comando Militare Territoriale di Torino; alla Direzione dei Canali Demaniali Cavour; al Consorzio regionale per la Pesca, di Aosta; alla Società Edison; alla Società Dinamo; alla Società Idroelettrica Piemonte ed alla Società Nazionale Cogne.

La pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria all'Albo pretorio del Comune di Cogne è avvenuta regolarmente, come da referto in calce all'ordinanza stessa, senza dar luogo ad opposizioni.

La pubblicità data all'ordinanza, come sopra specificato, ha dato luogo al nulla osta incondizionato all'accoglimento della domanda della Soc. Cogne da parte dell'Autorità Militare, come da foglio 7 maggio 1958 n. 15432, nonché alla presentazione dei seguenti esposti oppositivi:

1) Della Società Anonima Cooperativa " Cogneintze " in data 31-3-1958;

2) Della Società Idroelettrica Piemonte (SIP) in data 2 aprile 1958;

3) Del Consorzio regionale della Pesca in Valle d'Aosta in data 31 marzo 1958 n. 167.

Circa detti esposti si dirà in appresso.

Visita locale d'istruttoria

Ha avuto luogo regolarmente il giorno 23-4-1958 in Cogne, presso la sede del Comune di Cogne come stabilito dall'ordinanza di istruttoria.

Ad essa sono intervenuti i Signori:

- Comm. Avv. Bernardini Giuseppe - Ispettore Generale del Ministero dei Lavori Pubblici -

- Dott. Ing. Moscato Carlo - Direttore della Sezione Idrografica del Po di Torino, assistito dall'Ing. Bruschi dello stesso Ufficio -

- Gerard Principe, presidente della Cooperativa "Cogneintze" -

- Dott. Bagolan Giuseppe, della S.I.P. -

- Dott. Ing. Clerici Luigi, della Società Nazionale Cogne, assistito dal sig. Marchionni Luigi, della stessa Società -

- Dott. Ing. Alfredo Mosti - Direttore dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, assistito dal Geom. Michele Gonrad, dello stesso Ufficio.

In sede di riunione, non sono state sollevate eccezioni dagli intervenuti.

Verso la fine della riunione, sono intervenuti anche i rappresentanti del Consorzio Elettrico del Buthier (CEB), Dott. Ing. Bordiga Pier Giovanni e Dott. Formica Riccardo, i quali hanno per altro dichiarato di non avere eccezioni da formulare.

Consistenza delle opere

La presa del canale derivatore del Grauson ha luogo a quota 1668 circa in sponda destra del torrente, in località Mont-Roz, in un punto dove il torrente presenta un marcato scalino in roccia lungo tutta l'ampiezza dell'alveo.

Mediante opportuno manufatto in muratura, portante una paratoia piana verticale, le acque vengono introdotte in un canale pensile in legno, avente sezione variabile da mt. 0,35 x 0,50 a mt. 0,50 x 0,45, di circa metri 40 di sviluppo, dal quale passano poi in un canale interrato, con fondo e sponde in muratura di pietrame coperto da lastrone di pietra, dello sviluppo di circa mt. 240. Le acque derivate vengono così condotte a far capo ad una vasca di decantazione della sezione di mt. 4,00x2,00, provvista di opportuno scaricatore, dalla quale, mediante tubazione interrata dello sviluppo di mt. 159 e del diametro di mt. 0,50, non in pressione, vengono condotte a far capo ad una vasca di ripartizione.

Il ramo a monte, costituito da una tubazione di circa 4 pollici, serve per il lavaggio del minerale; il ramo a valle, costituito da una tubazione di circa tre pollici, serve per il funzionamento dei separatori magnetici ad umido, che trattano il materiale minuto, nonché per la rete idranti.

Le acque si scaricano infine nel torrente Grauson, a quota 1557 circa, a mezzo di apposita tubazione di circa 120 metri di sviluppo, parte interrata e parte scoperta.

L'utenza è in esercizio dal 1909.

Esame delle opposizioni:

1) Esposto 31-3-1958 della Soc. An. Coop. Elettrica "Cogneintze".

Con il detto esposto la Cooperativa Elettrica chiede che:

a) vengano costruite dalla Società Naz. Cogne le opere necessarie per la decantazione delle acque che hanno servito al lavaggio del minerale affinché siano restituite pulite al torrente onde evitare che arrechino danni al macchinario idraulico ed elettrico della "Cogneintze".

b) che la Società Nazionale Cogne garantisca alla "Cogneintze", durante il periodo di magra dal 1 gennaio al 31 marzo, la fornitura di energia elettrica di Kwh 23.000, ai sensi della convenzione 17 aprile 1944 stipulata fra le parti.

All'esposto della "Cogneintze" ha controdedotto la Società Nazionale Cogne con il memoriale 3-7-1958; a questo ha ancora controdedotto la "Cogneintze" con esposto 8-8-1958 a conferma del precedente. La Società Cogne ha definitivamente controdedotto con il memoriale 29-9-1958.

In sostanza la Società Cogne sostiene che:

a) la decantazione che fa delle acque di lavaggio è sufficiente per evitare danno al macchinario della Cooperativa "Cogneintze".

b) non essere vero che il suo impianto impedisca alla "Cogneintze" di derivare l'acqua di sua competenza.

c) non è giustificata la fornitura richiesta di 23.000 Kwh di cui alla convenzione 17-4-1944 perché tale convenzione, stipulata fra le parti quando la Società Cogne restituiva la sua acqua a valle della presa della "Cogneintze", non ha più valore alcuno ora che le acque sono restituite a monte di tale presa.

La Società Cogne osserva, inoltre, che non è più valida la domanda di riconoscimento del diritto di derivazione del Grauson presentata a suo tempo dalla "Cogneintze", perché non ha avuto seguito.

Si osserva:

La "Cogneintze" ha presentato in data 31 maggio 1921 domanda al Genio Civile di Aosta per il riconoscimento del diritto di derivazione dal Grauson. Per quanto la domanda non sia stata ancora istruita dal detto Ufficio, probabilmente per difetto di documentazione, non può tuttavia dubitarsi della sua validità, ai fini del riconoscimento, sino a tanto che dall'esperita istruttoria non sarà stabilito, o meno, l'esistenza del diritto di derivazione. Ogni eccezione, quindi, della Società Cogne al riguardo, allo stato attuale delle cose, è pertanto fuori luogo.

Per quanto concerne le altre ragioni di eccezione fra la Società Nazionale Cogne e la Cooperativa Elettrica "Cogneintze", da accertamenti eseguiti è risultato che lo stato di fatto rappresentato dalle eccezioni stesse non risponde al vero.

Quando la "Cogne" sostituì il suo impianto di lavaggio, l'utenza della "Cogneintze", allora di proprietà di altri, era costituita da un antico molino che tale rimase fino, pare, al 1927, quando cioè si trasformò in centralina elettrica da parte di altri proprietari che non formavano allora l'attuale Cooperativa. Sino a quando, dunque, sussisté l'utenza molino, poco importanza ebbe per il suo funzionamento che le acque provenienti dal lavaggio del minerale entrassero, anche se torbide, nel suo canale derivatore, tanto più che non sembra che, allora, il materiale soggetto a lavaggio fosse dell'entità attuale di circa 1400 tonnellate giornaliere e che, quindi, l'acqua impiegata fosse di lit/sec. 60. Pare che neanche i gestori della centralina, che sostituì il molino, si siano preoccupati della cosa e che soltanto durante la ultima guerra i gestori della centralina, costituitisi nella attuale Cooperativa "Cogneintze", se ne sono preoccupati e fu allora che venne spostato a valle della presa della centralina lo scarico dell'impianto della "Cogne", per impedire che l'acqua melmosa oltre ad insabbiare il canale danneggiasse il macchinario della centralina stessa. Nella circostanza, - al fine di sopperire alla carenza di acqua che nel periodo di magra del torrente Grauson, e cioè dal gennaio al marzo, veniva a verificarsi nel canale della centralina per il mancato afflusso in esso delle acque di scarico dell'impianto "Cogne" - venne stipulata fra le parti la Convenzione 17-4-1944, con cui la "Cogne" si obbligò a corrispondere alla "Cogneintze", in tale periodo, la fornitura di Kwh 23.000.

Successivamente, forse per eliminare tale fornitura di energia, lo scarico dell'impianto "Cogne" venne riportato a monte della presa della centralina affinché questa potesse completamente utilizzarlo ed è forse riferendosi a questo spostamento che la "Cogne" nel suo ultimo memoriale controdeduttivo 29 settembre 1958 afferma che nessuna fornitura di energia è dovuta da essa "Cogne" alla "Cogneintze" per mancata alimentazione del pertinente suo canale.

Sta per altro che, in fatto, le cose oggi non stanno esattamente così. La "Cogne", dato che il suo canale di scarico sfocia nel Grauson, subito a valle della presa della centralina, quasi a ridosso di essa, può indifferentemente, mediante gioco di paratoie, scaricare le acque del suo impianto a monte ovvero a valle di tale presa. È perciò evidente che nel periodo di magra del torrente Grauson la "Cogne" ha tutto l'interesse a scaricare le sue acque a monte delle presa della "Cogneintze", ma è anche evidente che, appunto per tale magra, le acque scaricatevi dalla "Cogne" non hanno la possibilità di essere convenientemente diluite e che sono, quindi, causa dei lamentati danneggiamenti al macchinario. In de-finitiva, poiché nel torrente Grauson possono sempre scorrere non meno di lit/sec. 160, più che sufficienti per alimentare la centralina e poiché le operazioni di lavaggio del minerale da parte della "Cogne" possono assorbire al massimo un 7% della portata di lit/sec. 60 impiegatevi dalla "Cogne", ossia circa max lit/sec. 4,2, è chiaro che la definizione dei rapporti tra la "Cogne" e la "Cogneintze" non è questione di quantità d'acqua ma è questione di qualità d'acqua, cioè dall'essere questa più o meno pulita. Si ritiene, perciò, che sia sufficiente imporre alla "Cogne", nel disciplinare relativo alla subconcessione da rilasciarle, l'obbligo di provvedere ad una sufficiente decantazione delle acque di lavaggio perché si possano ritenere sufficientemente tutelati gli interessi della "Cogneintze". Tale decantazione dovrà formare oggetto di particolare progetto che la "Cogne" dovrà presentare all'Ufficio Acque e Miniere della Regione, per l'approvazione, entro mesi tre dalla data del decreto di subconcessione. I lavori dovranno essere eseguiti entro mesi sei dalla data di approvazione del progetto ed in pendenza dell'esecuzione di tali opere la Soc. Naz. "Cogne" dovrà mantenere con la "Cogneintze" gli accordi della convenzione 17-4-1944.

2) Esposto 2-4-1958 della Società Idroelettrica Piemonte (S.I.P.).

La Società ha presentato all'Amministrazione regionale una domanda per utilizzazione delle acque del bacino del torrente Grand'Eyvia, comprese quindi anche quelle del suo affluente torrente Grauson, la presa dal quale, secondo il progetto da essa presentato, si troverebbe a monte di quella dell'impianto "Cogne" di cui si tratta. Orbene, con il suddetto esposto la SIP, - in previsione che durante i periodi di magra del torrente Grauson non abbia a scorrere a valle della propria presa sufficiente acqua per alimentare l'utenza a valle dell'impianto "Cogne", - fa eccezioni sulla eventualità che le fosse imposto di lasciar defluire dalla propria l'acqua necessaria alla utenza "Cogne". Inoltre la SIP eccepisce che, qualora non venisse integralmente restituita al torrente Grauson l'acqua utilizzata dalla "Cogne", ne risulterebbe un notevole danno valutabile a circa 25.000 Kwh annui, per lit/sec. non restituiti, alla produzione di energia conseguibile nei suoi progettati impianti sulla Grand'Eyvia di Vieyes e di Aymavilles.

All'esposto 2-4-1958 della S.I.P. ha controdedotto la Società An. Naz. Cogne con memoriale 3-7-1958, al quale ha ancora controdedotto la SIP con esposto 4-8-1958. Infine e definitivamente ha controdedotto la Società Nazione Cogne con il memoriale 29-9-1958.

Si osserva:

Poiché la domanda della "Cogne" è stata ammessa ad istruttoria normale, a seguito del voto 24-10-1957 n. 1913 del Consiglio Superiore dei LL.PP., che così escluse la concorrenza eccezionale con le domande del gruppo di Società ricordate al principio della presente relazione, ivi compresa anche quella della SIP, è chiaro che, non esistendo né una sua concorrenza né una sua incompatibilità con la domanda della SIP, questa non sia tenuta, nella eventualità che attui la utilizzazione prevista dal torrente Grauson, a lasciare defluire dalla propria presa dei quantitativi d'acqua per assicurare la competenza dell'impianto "Cogne" qualora nel torrente Grauson non scorresse acqua sufficiente per soddisfarla.

La SIP ha dunque pienamente ragione di opporsi a qualsiasi obbligo che le fosse fatto di defluenza d'acqua dalla sua presa dal Grauson a favore dell'utenza "Cogne", e pertanto nessuna clausola sarà da inserire al riguardo nel disciplinare relativo alla subconcessione da rilasciare alla "Cogne" che dia a questa dei diritti di rivendicazione di defluenza d'acqua.

Per contro, non sono ammissibili le altre ragioni di eccezione della SIP circa i danni che una ridotta restituzione al Grauson delle acque dell'impianto "Cogne" potrebbe determinare alla produzione di energia elettrica degli impianti di Vieyes e di Aymavilles II previsti dalla SIP.

In primo luogo perché la SIP non può vantare dei diritti reali, a favore degli impianti in parola, ma solo dei diritti presunti. Come si è detto, invero, all'inizio della presente relazione per l'utilizzazione delle acque del bacino della Grand'Eyvia e quindi anche del torrente Grauson sono state presentate domande concorrenti ed incompatibili da parte della SIP, della Edison, della Ovesticino e del Consorzio Elettrico Buthier. La conclusione della loro istruttoria dirà quale sarà la Ditta prescelta ai fini della subconcessione ma intanto, fino a che non si conoscerà la Ditta prescelta nessuna delle Ditte concorrenti potrà, ovviamente, avanzare diritti reali da far valere.

In secondo luogo poiché l'acqua che può non essere restituita dall'impianto della "Cogne" essendo dell'ordine di lit/sec. 4,2 al massimo, come abbiamo visto in sede di esame delle opposizioni della Società "Cogneintze", è da ritenersi talmente irrilevante di fronte alle portate di lit/sec. 5034,6 e lit/sec. 6483,7 previsti da utilizzare dalla SIP rispettivamente nelle centrali progettate di Vieyes e di Aymavilles II che non sembra ricorra il caso di prenderla in considerazione.

Tale modesta entità d'acqua va valutata alla stregua di una delle tante inevitabili perdite d'acqua che normalmente si verificano, per una qualsiasi causa, in un impianto di derivazione, anche il più perfetto, avverso le quali non è legalmente possibile una rivendicazione di danni dagli eventuali interessati.

Non sembra, quindi, che sia da inserire nel disciplinare la clausola di risarcimento danni chiesta dalla SIP anche perché, oltre a quanto si è detto, non potrebbe essere riferita alla SIP stessa perché non titolare degli impianti cui la clausola dovrebbe servire. Né sembra ammissibile una clausola generale che faccia riferimento agli impianti oggetto delle domande incompatibili e concorrenti, concernenti la utilizzazione delle acque del bacino della Grand'Eyvia perché costituirebbe una clausola non richiesta da ipotetici diritti.

3) Esposto 31-3-1958 n. 167 del Consorzio della Pesca della Valle d'Aosta.

Con tale esposto, il Consorzio chiede che sia fatto obbligo alla Società Nazionale Cogne di costruire opportune vasche di decantazione affinché le acque siano restituite chiare al Grauson, nell'interesse ittico.

Tale richiesta è legittima e coincide del resto con quanto più sopra si è detto circa la necessità di tali vasche.

In sede di visita di istruttoria gli intervenuti non hanno espresso eccezione alcuna e solo i rappresentanti delle Ditte che presentarono esposti si sono limitati a confermare gli esposti stessi.

In esito a quanto riferito, considerato che:

a) la quantità d'acqua richiesta in derivazione è da ritenersi idonea agli usi del lavaggio del minerale cui dovrà servire;

b) che la derivazione non richiede la prescrizione di particolari opere;

c) che le opere di derivazione previste sono tecnicamente approvabili e sono da ritenersi innocue agli interessi pubblici ed ai diritti dei terzi, subordinatamente all'obbligo della clausola riguardante la costruzione di opportune vasche di decantazione;

Accertato che la Commissione consiliare permanente per i Lavori Pubblici a cui, il Consiglio regionale, nell'adunanza del 4-3-1960 (provv. n. 14) aveva rinviato la questione per un ulteriore e più approfondito esame, riunitasi nelle adunanze del 14-4-1960 e 23-5-1960 ha fatto inserire in fondo all'art. 4 della bozza di disciplinare la seguente clausola:

"In pendenza dell'approvazione del suddetto progetto e fino a quando non saranno state poi eseguite e collaudate le relative opere, la Ditta subconcessionaria dovrà mantenere con la Società Cooperativa "Cogneintze" gli accordi stipulati quali risultano dalla convenzione 17-4-1944.

Qualora al collaudo risultasse che le opere di depurazione eseguite non fossero sufficienti al loro scopo, e che per renderle tali si rendessero necessarie opere di notevole entità e costo le parti dovranno cercare di addivenire ad un equo accordo. Risultato ciò impossibile, l'entità del danno arrecato alla Cooperativa "Cogneintze" dalla Società subconcessionaria, verrà stabilito dall'Ufficio Acque e Miniere della Regione";

Si propone che il Consiglio regionale

Deliberi

1) Di subconcedere, in via di sanatoria, alla Società Nazionale "Cogne" - S.p.A., con sede in Torino, via S. Quintino n. 28 -, di derivare acqua dal torrente Grauson, in Comune di Cogne, nella misura continua e costante di mod. 0,60 per lavaggio di minerali. Tale quantitativo di acqua dovrà essere derivato dal torrente Grauson secondo le modalità e le condizioni previste nel sotto riportato schema di disciplinare di subconcessione.

2) Di autorizzare l'emanazione del Decreto di sub-concessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante della Società Nazionale "Cogne".

3) Di ordinare e di accertare l'introito ed il deposito delle seguenti somme:

a) L. 1.545, da versarsi presso l'Ufficio del Registro di Aosta per canoni arretrati dovuti alle Finanze dello Stato, a partire dal 1 gennaio 1924 al 31-12-1945; in ragione di L. 25 per modulo, su moduli 0,60 sino al 31-12-1923 ed in ragione di L. 100 per modulo, sempre su moduli 0,60 a partire dal 1 gennaio 1924 sino al 31-12-1945 data di cessazione dell'Amministrazione Militare Alleata di occupazione e del passaggio del territorio della Valle d'Aosta all'Amministrazione italiana.

b) L. 27.660, da versarsi presso la Tesoreria della Regione, Cassa di Risparmio di Torino, Dipendenza di Aosta, per canoni arretrati dovuti all'Amministrazione regionale per il periodo 1 gennaio 1946 - 31 dicembre 1959 in ragione di L. 100 per modulo, su moduli 0,60 per il periodo 1 gennaio 1946 - 31 dicembre 1946, di L. 1.000 per modulo, sempre su moduli 0,60 per il periodo 1 gennaio 1947 - 31 dicembre 1948, di L. 4.000 per modulo, ancora su mod. 0,60 per il periodo 1 gennaio 1949 - 31 dicembre 1959, e da introitare al capitolo 4 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario "Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere".

c) L. 2.400 all'anno, per canone annuo dovuto, a' sensi del disciplinare, a decorrere dal 1 gennaio 1960 e per tutta la durata della subconcessione, e da introitare al capitolo 4 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario ed ai corrispondenti istituendi capitoli di entrata dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.

d) L. 2.000, pari al minimo prescritto dalla legge 21-1-1949 n. 8 sui canoni demaniali, da depositare presso la Tesoreria della Regione, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che la Ditta subconcessionaria viene ad assumere per effetto della subconcessione.

e) L. 1.000, pari al minimo prescritto dalla succitata legge 21-1-1949, n. 8, da versarsi presso la suddetta Tesoreria della Regione, per gli scopi di cui all'art. 7 del T. U. 11-12-1933 n. 1775 sulle acque ed impianti elettrici - e da introitarsi al suddetto capitolo 4 di entrata per il bilancio per il corrente esercizio finanziario.

f) L. 30.000, per le spese di sorveglianza, collaudo ed altre analoghe, dipendenti dalla subconcessione, da versare alla Tesoreria della Regione e da introitare al capitolo 53 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario "Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere".

(OMISSIS: segue disciplinare di subconcessione riportato in calce alla deliberazione).

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L'Assessore MANGANONI rileva che la proposta di subconcessione in via di sanatoria alla Società anonima Nazionale "Cogne" S.p.A., con sede in Torino, di derivare acqua dal torrente Grauson, in Comune di Cogne, per lavaggio di minerali era stata già sottoposta al Consiglio nella seduta del 4-3-1960.

Rammenta che in tale adunanza il Consiglio, - considerato che, successivamente alla trasmissione ai Consiglieri degli allegati relativi alla proposta anzidetta, era pervenuto all'Ufficio regionale Acque un nuovo ricorso da parte della Società Anonima Cooperativa "Cogneintze", ricorso in cui erano esposti dei fatti nuovi, - stabiliva di rinviare la questione al riesame della Commissione consiliare permanente per i lavori pubblici, per un ulteriore e più approfondito studio dell'argomento.

Informa che la predetta Commissione esaminava la questione nelle sedute del 14-4-1960 e 23-5-1960 e, a conclusione dei suoi lavori, stabiliva di proporre l'inserimento-aggiunta della seguente clausola all'articolo 4 dello schema di disciplinare di subconcessione:

"In pendenza dell'approvazione del suddetto progetto e fino a quando non saranno state poi eseguite e collaudate le relative opere, la Ditta subconcessionaria dovrà mantenere con la Società Cooperativa "Cogneintze" gli accordi stipulati quali risultano dalla convenzione 17-4-1944.

Qualora al collaudo risultasse che le opere di depurazione eseguite non fossero sufficienti al loro scopo, e che per renderle tali si rendessero necessarie opere di notevole entità e costo, le parti dovranno cercare di addivenire ad un equo accordo. Risultato ciò impossibile, l'entità del danno arrecato alla Cooperativa "Cogneintze" dalla Società subconcessionaria, verrà stabilito dall'Ufficio Acque e Miniere della Regione".

Comunica che la clausola soprariportata è stata approvata dalle due parti interessate e ritiene, quindi, che il Consiglio possa addivenire alla subconcessione, in via di sanatoria, alla Società Anonima Nazionale "Cogne" di derivare acqua dal torrente Grauson, in Comune di Cogne, per lavaggio di minerali, alle condizioni precisate nel disciplinare completato come sopra proposto.

Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte della Giunta.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trentadue);

DELIBERA

1) di subconcedere, in via di sanatoria, alla Società Nazionale "Cogne" - S.p.A., con sede in Torino, Via S. Quintino, 28, - di derivare acqua dal torrente Grauson, in Comune di Cogne, nella misura continua e costante di mod. 0,60, per lavaggio di minerali. Tale quantitativo di acqua dovrà essere derivato dal torrente Grauson secondo le modalità e le condizioni previste nel sotto riportato schema di disciplinare di sub-concessione;

2) di autorizzare l'emanazione del Decreto di sub-concessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante della Società Nazionale "Cogne".

3) di ordinare e di accertare l'introito ed il deposito delle seguenti somme:

a) L. 1545, da versarsi presso l'Ufficio del Registro di Aosta per canoni arretrati dovuti alle finanze dello Stato, a partire dal 1° gennaio 1924 al 31-12-1945; in ragione di L. 25 per modulo, su moduli 0,60, sino al 31-12-1923 ed in ragione di L. 100 per modulo, sempre su moduli 0,60, a partire dal 1 gennaio 1924 sino al 31-12-1945, data di cessazione dell'Amministrazione Militare Alleata di occupazione e del passaggio del territorio della Valle d'Aosta all'Amministrazione italiana;

b) L. 27.660, da versarsi presso la Tesoreria della Regione, Cassa di Risparmio di Torino, Dipendenza di Aosta, per canoni arretrati dovuti all'Amministrazione regionale per il periodo 1° gennaio 1946 - 31 dicembre 1959, in ragione di L. 100 per modulo, su moduli 0,60, per il periodo 1° gennaio 1946 - 31 dicembre 1946, di L. 1.000 per modulo, sempre su moduli 0,60, per il periodo 1° gennaio 1947 - 31 dicembre 1948, di L. 4.000 per modulo, sempre su mod. 0,60 per il periodo 1° gennaio 1949 - 31 dicembre 1959, e da introitare al capitolo 4 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario "Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere";

c) L. 2.400 all'anno, per canone annuo dovuto, a' sensi del disciplinare, a decorrere dal 1° gennaio 1960 e per tutta la durata della subconcessione, e da introitare al capitolo 4 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario ed ai corrispondenti istituendi capitoli di entrata dei bilanci per i successivi esercizi finanziari;

d) L. 2.000, pari al minimo prescritto dalla legge 21-1-1949 n. 8 sui canoni demaniali, da depositare presso la Tesoreria della Regione, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che la Ditta subconcessionaria viene ad assumere per effetto della subconcessione;

e) L. 1.000, pari al minimo prescritto dalla succitata legge 21 gennaio 1949, n. 8, da versarsi presso la suddetta Tesoreria della Regione, per gli scopi di cui all'art. 7 del T. U. 11-12-1933 n. 1775 sulle acque ed impianti elettrici - e da introitarsi al suddetto capitolo 4 di entrata per il bilancio per il corrente esercizio finanziario;

f) L. 30.000, per le spese di sorveglianza, collaudo ed altre analoghe, dipendenti dalla subconcessione, da versare alla Tesoreria della Regione e da introitare al capitolo 53 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario: "Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere".

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Assessorato ai LL.PP. - Ufficio Acque e Miniere

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza resta vincolata la subconcessione, in via di sanatoria, di derivazione d'acqua dal torrente Grauson, per usi di lavaggio di minerali, chiesta dalla Società Anonima Nazionale "Cogne" con domanda 15 giugno 1954 -

Art. 1

QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE -

La quantità d'acqua da derivare dal torrente Grauson, in località Mont-Roz del Comune di Cogne, continuerà ad essere derivata, come sempre derivata, nella misura di max mod. 0,60 (lit/secondo sessanta).

Questa quantità d'acqua, in quanto sempre derivatile, costituisce anche, ai fini del canone, la portata media della derivazione.

L'acqua che si deriva è esclusivamente destinata al lavaggio del minerale magnetite, estratto dalla Società "Cogne" nella propria concessione mineraria di Cogne, onde separarlo dallo sterile che contiene.

Art. 2

LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA - CANALE DI DERIVAZIONE E DI SCARICO -

La derivazione del torrente Grauson ha luogo in sua sponda destra, in località Mont-Roz, di Cogne, a quota 1668 circa, in corrispondenza di un naturale scalino in roccia dell'alveo, costituente come una briglia. Mediante opportuno manufatto in muratura, provvisto di paratoia piana verticale e di antistante griglia, le acque vengono condotte dapprima in un canale pensile in legno di circa mt. 40 (quaranta) di sviluppo, di sezione variabile da mt. 0,35x0,50 a metri 0,50x0,45, poi in un canale interrato lungo circa metri 240, della sezione di metri 0,40x0,40, con fondo e sponde in muratura di pietrame, coperto da lastroni di pietra, facente capo ad una vasca di carico di mt. 4,00 per 2,00 avente anche funzione di vasca di decantazione, provvista di scarico di fondo. Da questa vasca, una tubazione del diametro di mm. 300, non in pressione, conduce le acque ad una camera, detta di ripartizione, dalla quale si dipartono due tubazioni: una di quattro pollici che porta l'acqua da impiegare per il lavaggio di tutto il minerale nei vagli classificatori, l'altra di tre pollici che porta l'acqua per il funzionamento dei separatori magnetici che trattano il materiale minuto.

Le acque vengono, infine, restituite al torrente Grauson a quota 1557 circa, mediante apposita tubazione.

Le opere sopra descritte, risultanti dal progetto che fa parte integrante del presente disciplinare, a firma Ing. Gian Carlo Anselmetti, costituito da una relazione tecnica in data 15-6-1954 e da una tavola di disegni in data 15-4-1954 n. 1630, dovranno essere mantenute tali, salvo quelle varianti che potranno essere introdotte, e riconosciute ammissibili, per il buon esercizio dell'impianto.

Art. 3

REGOLAZIONE DELLA PORTATA -

L'Amministrazione regionale subconcedente si riserva di prescrivere opportune opere di modulazione della portata qualora lo ritenga necessario, a suo insindacabile giudizio, onde contenere la portata derivata nei limiti di quella di subconcessione.

Le suddette opere, se prescritte, dovranno risultare da apposito progetto, che dovrà essere presentato all'Ufficio Acque e Miniere della Regione, ai fini della sua approvazione, entro i termini di tempo che detto Ufficio stabilirà.

Art. 4

CONDIZIONI E NECESSITÀ PARTICOLARI CUI DOVRÀ PROVVEDERE LA DERIVAZIONE -

Nell'interesse delle utenze a valle e nell'interesse ittiogenico, è fatto obbligo alla Ditta subconcessionaria di provvedere alla esecuzione di tutte quelle opere necessarie per la chiarificazione delle acque usate per il lavaggio del minerale, in guisa da restituirle sufficientemente depurate al torrente Grauson.

Al riguardo, la Ditta subconcessionaria resta libera di adottare le opere che riterrà migliori; per altro, prima della relativa loro messa in esecuzione, esse dovranno risultare da apposito progetto che dovrà essere presentato all'Ufficio Acque e Miniere della Regione, per l'approvazione, entro mesi tre dalla data del decreto di subconcessione. I lavori dovranno essere eseguiti entro mesi sei dalla data di approvazione del progetto.

In pendenza dell'approvazione del suddetto progetto e fino a quando non saranno state poi eseguite e collaudate le relative opere, la Ditta subconcessionaria dovrà mantenere con la Società Cooperativa "Cogneintze" gli accordi stipulati quali risultano dalla convenzione 17-4-1944.

Qualora al collaudo risultasse che le opere di depurazione eseguite non fossero sufficienti al loro scopo, e che per renderle tali si rendessero necessarie opere di notevole entità e costo, le parti dovranno cercare di addivenire ad un equo accordo. Risultato ciò impossibile, l'entità del danno arrecato alla Cooperativa "Cogneintze" dalla Società subconcessionaria, verrà stabilito dall'Ufficio Acque e Miniere della Regione.

Art. 5

GARANZIE DA OSSERVARSI

Resta a carico della Ditta subconcessionaria l'esecuzione di tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del corso d'acqua interessato dalla subconcessione, in qualsiasi momento si ravvisi la necessità di tali opere.

Art. 6

TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI COLLAUDO -

Poiché la derivazione è già attuata, non occorre prescrivere alcun termine per la sua ultimazione. Dovendo tuttavia provvedere alla chiarificazione delle acque derivate, dopo l'uso fattone per il lavaggio di minerali, la Ditta subconcessionaria, sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, dovrà provvedere ad eseguire le pertinenti opere, previste dal progetto che le compete di presentare a termini del precedente art. 4, entro mesi sei dalla data di approvazione del progetto stesso da parte dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione.

Eseguita la visita di collaudo dell'impianto da parte del detto Ufficio, questo potrà autorizzare la continuazione del suo esercizio, dandone atto nel certificato di collaudo. Qualora dovesse riconoscere la necessità di nuovi lavori, ovvero di modificare le opere esistenti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro attuazione e stabilire se, in pendenza della loro esecuzione, possa continuarsi l'esercizio della derivazione.

Art. 7

DURATA DELLA SUBCONCESSIONE -

Trattandosi di piccola derivazione per uso di lavaggio di minerale, la sua durata, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, sarà di anni trenta, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione.

Essa potrà essere rinnovata a termini dell'art. 30 del T.U. di leggi 11-12-1933 n. 1775.

Art. 8

CANONE -

Oltre ai canoni arretrati di cui al successivo articolo 9, la Ditta subconcessionaria corrisponderà all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, di anno in anno, anticipatamente a decorrere dal 1° gennaio 1960, il canone annuo di L. 2.400, in ragione di Lire quattromila per modulo, sui mod. 0,60 di subconcessione, anche se non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte della subconcessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della legge 18-10-1942 n. 1434.

Art. 9

PAGAMENTI E DEPOSITI -

All'atto della firma del presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria ha dimostrato, con la produzione delle relative quietanze, di avere effettuato:

a) il versamento della somma di L. 1.545 presso l'Ufficio del Registro di Aosta, per canoni arretrati dovuti alle finanze dello Stato, a partire dal 1° gennaio 1924 al 31-12-1945; in ragione di L. 25 per modulo, su moduli 0,60, sino al 31-12-1923 ed in ragione di L. 100 per modulo, sempre su moduli 0,60, a partire dal 1° gennaio 1924 e sino al 31-12-1945, data di cessazione dell'Amministrazione Militare Alleata di occupazione e del passaggio del territorio della Valle d'Aosta all'Amministrazione italiana.

b) il versamento della somma di L. 27.660, come da quietanza n. ... in data ... , presso la Tesoreria della Regione, Cassa di Risparmio di Torino - Dipendenza di Aosta -, per canoni arretrati dovuti all'Amministrazione regionale per il periodo 1° gennaio, 1946 - 31 dicembre 1959, in ragione di L. 100 per modulo, su mod. 0,60, per il periodo 1° gennaio 1946 - 31 dicembre 1946, di L. 1.000 per modulo, sempre su. mod. 0,60, per il periodo 1° gennaio 1947 - 31 dicembre 1948, di L. 4.000 per modulo, ancora su mod. 0,60, per il periodo 1° gennaio 1949 - 31 dicembre 1959.

c) il versamento presso la Tesoreria della Regione, Cassa di Risparmio di Torino - Dipendenza di Aosta, della somma di L. 2.000, a titolo di cauzione, come da quietanza n. ... in data ... , pari al minimo prescritto dalla legge 21-1-1949 n. 8 sui canoni demaniali.

d) il versamento presso la suddetta Tesoreria della Regione, della somma di L. 1.000, come da quietanza n. ... in data ... ,per gli scopi di cui all'art. 7 del T.U. 11-12-1933 n. 1775 sulle acque ed impianti elettrici, pari al minimo prescritto dalla succitata legge 21 gennaio 1949, n. 8.

e) il versamento presso la Tesoreria della Regione della somma di L. 30.000 come da quietanza n. ... in data ... , per le spese di sorveglianza, misure di portata, collaudo ed altre analoghe dipendenti dalla rilascianda subconcessione.

Art. 10

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI -

Oltre alle condizioni del presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria è tenuta alla osservanza di tutte le disposizioni del Testo Unico di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11-12-1933 n. 1775 e relative norme regolamentari, di quelle delle leggi emesse dalla Regione, in materia di acque pubbliche, nonché di tutte le altre norme legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque, l'agricoltura, l'igiene, la piscicoltura e la sicurezza pubblica.

Art. 11

DOMICILIO LEGALE -

Per ogni effetto di legge, la Ditta subconcessionaria elegge il proprio domicilio nel Comune di Cogne in cui avviene la derivazione e l'utilizzazione dell'acqua.

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Si dà atto che l'adunanza viene sospesa alle ore dodici e minuti cinque e rinviata alle ore quindici.

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