Oggetto del Consiglio n. 58 del 9 giugno 1960 - Verbale

OGGETTO N. 58/60 - ESTENSIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DEI MIGLIORAMENTI ECONOMICI CONCESSI AL PERSONALE STATALE CON LEGGE 3 MARZO 1960 N. 185, CHE MODIFICA PARZIALMENTE LA LEGGE 27-5-1959, N. 324.

L'Assessore alle Finanze, COLOMBO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente proposta concernente l'estensione al personale in servizio presso l'Amministrazione regionale dei miglioramenti economici concessi al personale statale con legge 3-3-1960 n. 185, che modifica parzialmente la legge 27-5-1959 n. 324, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

---

Con deliberazione n. 93 in data 7 agosto 1959 il Consiglio regionale ha approvato l'estensione al personale regionale dei miglioramenti economici previsti dagli articoli 1-3 della legge 27 maggio 1959, n. 324.

Detti miglioramenti concernevano la corresponsione al personale regionale di una indennità integrativa speciale di L. 2.400 nette mensili nonché l'aumento dell'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27-11-1947, n. 1331.

La legge 3 marzo 1960, n. 185 dispone, tra l'altro, quanto segue:

a) la modifica del criterio per la corresponsione dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, nel senso che l'indennità medesima, con effetto dal 1 luglio 1959, è dovuta in misura intera qualunque sia l'importo dello stipendio, della paga, della retribuzione o della pensione normalmente spettanti al beneficiario. È fatto salvo, tuttavia, il principio per il quale l'indennità suddetta è ridotta proporzionalmente nei casi di riduzione dello stipendio e della paga o della retribuzione, per congedo straordinario, per aspettativa, per sanzione disciplinare o per altra posizione di stato che importi riduzioni di dette competenze ed è sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;

b) l'estensione dei miglioramenti sulle quote di aggiunta di famiglia, di cui alla citata legge n. 324, al personale non avente diritto alla maggiorazione delle quote stesse previste dal Decreto del Capo provvisorio dello Stato 27-11-1947, n. 1331 e successive modificazioni.

Il miglioramento mensile lordo per ogni persona a carico è in ragione: di Lire 1.000 per il coniuge, per i figli inferiori ai 14 anni e per i genitori è di Lire 2.000 per i restanti figli minorenni o maggiorenni inabili, per il periodo 1 febbraio - 30 giugno 1959;

di Lire 1.500 per il coniuge, per i figli inferiori ai 14 anni e per i genitori e di Lire 2.000 per i restanti figli minorenni o maggiorenni inabili, dal 1 luglio 1959 in poi.

Gli articoli 179 e 180 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvato con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, prevedono che gli emolumenti principali ed accessori del personale sono soggetti ad ogni variazione, in aumento o in diminuzione, per effetto di nuove disposizioni legislative che prevedono modificazioni del trattamento economico del personale statale e degli Enti locali.

L'articolo 7 - secondo comma - della legge 3 marzo 1960, n. 185 dispone che al personale contemplato dall'art. 16 della legge 27 maggio 1959, n. 324, possono essere estesi i miglioramenti previsti dalla legge di cui si tratta.

Gli articoli 2 e 3 della legge 3 marzo 1960, n. 185 stabiliscono quanto segue:

L'ARTICOLO 2 - Stabilisce le seguenti nuove misure delle quote di aggiunta di famiglia dovute, per il periodo 1-2-1959 - 30-6-1959, a favore del personale non avente diritto all'aumento previsto dall'art. 2 del D.L. C.P.S. 27-11-1947, n. 1331; Lire 3.860 per la prima persona di famiglia acquisita e L. 2.300 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

le predette quote sono maggiorate di Lire 1.000 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il 14° anno di età. Si osservano a tale fine le norme di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21-11-1945, n. 722.

L'ARTICOLO 3 - Prevede a decorrere dal 1-7-1959, le seguenti nuove misure delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale non avente diritto all'aumento di cui all'art. 2 del D.L.C.P.S. 27-11-1947, n. 1331;

Lire 4.360 per la prima persona di famiglia acquisita e L. 2.800 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

le predette quote sono maggiorate di Lire 500 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il 14° anno di età. Si osservano a tal fine le norme di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21-11-1945, n. 722.

La maggiore spesa per il pagamento degli arretrati relativi al periodo dal 1-2-1959 al 30-4-1960 ammonta a L. 580.383 lorde e la maggiore spesa annua, a decorrere dal 1-5-1960, per la corresponsione delle nuove quote di aggiunta di famiglia di cui agli articoli 2 e 3 della citata legge ammonta a Lire 552.000 lorde.

Pertanto, ai sensi dell'art. 179 e dell'art. 180 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale regionale, approvate con legge regionale 28-7-1956, n. 3 e dell'art. 7 della legge 3-3-1960, n. 185, si propone che il Consiglio regionale

Deliberi

1) di approvare l'estensione al personale regionale dei miglioramenti economici previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della Legge 3-3-1960, n. 185, nonché l'approvazione ed il finanziamento delle relative spese previste come da sotto riportato riepilogo e da imputare agli appositi capitoli di spesa del bilancio per i prossimi esercizi finanziari, che presentano la necessaria disponibilità ed ai corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci per i prossimi esercizi finanziari;

2) di delegare alla Giunta regionale l'adozione dei successivi provvedimenti deliberativi di esecuzione relativi all'applicazione al personale regionale dei miglioramenti economici sopracitati, alla liquidazione delle relative spese anche per gli arretrati spettanti ai dipendenti per il periodo dal 1-2-1959 al 31-5-1960.

Capitoli di bilancio

Importo lordo delle spese

Capitolo 7

507.616

Capitolo 13

62.150

Capitolo 15

76.000

Capitolo 16

86.134

Capitolo 57

92.000

Capitolo 84

178.483

Capitolo 96

130.000

Totale generale della spesa

1.132.383

---

Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti, per alzata di mano, le proposte della Giunta.

IL CONSIGLIO

veduti gli articoli 179 e 180 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale regionale approvato con legge regionale 28 luglio 1956 n. 3 e l'articolo 16 della legge 27-5-1959 n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività e in quiescenza;

richiamata la propria deliberazione n. 93 del 7-8-1959 e a modifica della deliberazione stessa in relazione alle norme della legge 3-3-1960 n. 185;

ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trentadue)

DELIBERA

1) di approvare l'estensione al personale regionale dei miglioramenti economici previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della Legge 3-3-1960 n. 185, nonché l'approvazione ed il finanziamento delle relative spese previste come da sotto riportato riepilogo e da imputare agli appositi capitoli di spesa del bilancio per i prossimi esercizi finanziari, che presentano la necessaria disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci per i prossimi esercizi finanziari;

2) di delegare alla Giunta regionale l'adozione dei successivi provvedimenti deliberativi di esecuzione relativi all'applicazione al personale regionale dei miglioramenti economici sopracitati, alla liquidazione delle relative spese anche per gli arretrati spettanti ai dipendenti per il periodo dal 1-2-1959 al 31-5-1960.

Capitoli di bilancio

Importo lordo delle spese

Capitolo 7

507.616

Capitolo 13

62.150

Capitolo 15

76.000

Capitolo 16

86.134

Capitolo 57

92.000

Capitolo 84

178.483

Capitolo 96

130.000

Totale generale della spesa

1.132.383

______