Oggetto del Consiglio n. 44 del 7 aprile 1960 - Verbale
OGGETTO N. 44/60 - MODIFICAZIONI AD ALCUNE NORME DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI 3-8-1949 N. 623 E 5-5-1956 N. 525, CONCERNENTI LA IMMISSIONE AL CONSUMO IN VALLE D'AOSTA DI GENERI CONTINGENTATI IN ESENZIONE FISCALE.
L'Assessore all'Industria e Commercio, NICCO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente proposte di modificazioni a vari articoli del vigente regolamento per l'applicazione delle leggi 3-8-1949 n. 623 e 5-5-1956 n. 525, concernenti la immissione al consumo in Valle d'Aosta di generi contingentati, in esenzione fiscale, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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A causa del continuo aumento della popolazione e del notevole incremento degli auto-motoveicoli, con la conseguente maggiore necessità di generi contingentati;
considerato il lungo e laborioso iter a cui necessariamente è soggetta l'approvazione del disegno di legge per l'attuazione dell'art. 14 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta;
sentita la Commissione consiliare permanente per l'Industria e Commercio e ritenendosi necessario disciplinare maggiormente la distribuzione dei generi contingentati;
si propone di approvare le seguenti modificazioni al vigente Regolamento recante norme per l'applicazione delle leggi 3-8-1949 n. 623 e 5-5-1956 n. 525:
- Art. 17 (paragrafo a): invece di "Le persone che hanno residenza stabile o provvisoria nei Comuni della Valle d'Aosta, risultanti iscritti come tali nei registri anagrafici comunali", si propone:
"LE PERSONE CHE HANNO LA LORO DIMORA ABITUALE NEI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA, RISULTANTI ISCRITTE COME TALI, NEI REGISTRI ANAGRAFICI COMUNALI".
Si propone, inoltre, di aggiungere, dopo l'ultimo paragrafo e): "LE ASSEGNAZIONI DI GENERI CONTINGENTATI PER DETERMINATE CATEGORIE NON CONTEMPLATE NEI PARAGRAFI PRECEDENTI, SONO DISPOSTE DALL'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA E COMMERCIO, SENTITA LA GIUNTA REGIONALE".
- Art. 18 (paragrafo a - tessere): invece di "Tessera annuale per la popolazione con residenza stabile o provvisoria in Valle d'Aosta", si propone:
"TESSERA ANNUALE PER LA POPOLAZIONE CON DIMORA ABITUALE IN VALLE D'AOSTA E ISCRITTA PERCIO' NEI REGISTRI ANAGRAFICI COMUNALI".
- Art. 22 (primo comma): invece di "Omissis... di privati aventi residenza stabile in Valle d'Aosta Omissis", si propone:
"DI PRIVATI AVENTI LA LORO DIMORA ABITUALE IN UN COMUNE DELLA VALLE D'AOSTA ED ISCRITTI NEI REGISTRI ANAGRAFICI COMUNALI... Omissis".
N. B. - Le soprariportate modificazioni si rendono necessarie per l'adeguamento delle norme del Regolamento di applicazione delle leggi 3-8-1949 n. 623 e 5-5-1956 n. 525 al disposto dell'articolo 1 comma secondo del Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954 n. 1228 sull'ordinamento delle anagrafi comunali della popolazione residente; con le modificazioni proposte vengono ad essere escluse dalle assegnazioni le persone che non dimorano in Comuni della Regione pur essendo iscritte nei registri delle anagrafi della popolazione residente in Valle d'Aosta. Verrebbe, inoltre, maggiormente garantita l'applicazione della norma di cui all'art. 20 comma primo del Regolamento per l'applicazione delle leggi 3-8-1949 n. 623 e 5-5-1956 numero 525.
- Art. 24: allo scopo di evitare che vengano effettuate più assegnazioni di carburanti e lubrificanti ad un unico nucleo familiare, solo per il fatto che i diversi componenti risultano proprietari di più automezzi, e ciò in contrasto allo spirito del disposto dell'art. 24 comma primo, si propone un'aggiunta all'articolo predetto inserendo tra il primo ed il secondo comma la norma seguente:
"NEL CASO IN CUI IN UN NUCLEO FAMILIARE VI SIANO PIU' PROPRIETARI DI AUTOMEZZI, L'ASSEGNAZIONE DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE VIENE EFFETTUATA PER UNA SOLA AUTOVETTURA E PER UN SOLO COMPONENTE IL NUCLEO STESSO".
- Art. 15: sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e tenuti presenti i consumi degli anni precedenti, si propone la seguente modificazione al comma primo del paragrafo 8) BIRRA: invece di: "La vendita di birra del contingente annuo è libera; è riservato un quantitativo del 6% del contingente annuo al commercio di birra estera", si propone:
"LA VENDITA DI BIRRA DEL CONTINGENTE, ANNUO È LIBERA; È RISERVATO UN QUANTITATIVO DEL 15% DEL CONTINGENTE ANNUO AL COMMERCIO DI BIRRA ESTERA".
- Art. 26: allo scopo di evitare l'eccessivo disagio a cui sono soggetti i proprietari di auto-motomezzi residenti nei Comuni dell'Alta Valle e di snellire il servizio di distribuzione dei buoni benzina, gasolio e olio lubrificante e per evitare, inoltre, affollamenti eccessivi e conseguenti lunghe attese agli sportelli dell'Ufficio Autoveicoli di Aosta, si propone la seguente modificazione al paragrafo b): invece di: "Gli uffici comunali di: Châtillon, Verrès, Pont St. Martin ", si propone:
"GLI UFFICI COMUNALI DI: MORGEX, VILLENEUVE, CHATILLON, VERRES E PONT SAINT MARTIN".
Proposta aggiuntiva di modifica del primo comma dell'art. 24 del Regolamento per l'applicazione delle leggi 3-8-1949, n. 623 e 5-5-1956, n. 525:
"ALLE DITTE DI CUI ALL'ARTICOLO 22 ED AI. PRIVATI POSSESSORI È FATTA ASSEGNAZIONE DI BENZINA PER UNA SOLA AUTOVETTURA".
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L'Assessore NICCO, premesso che è cosa assai antipatica dover proporre al Consiglio la riduzione delle assegnazioni di carburanti, fa presente che tale provvedimento si rende purtroppo indispensabile in relazione al notevole e continuo incremento degli auto-motoveicoli ed all'invariata misura del contingente annuo disponibile.
Illustra quindi le varie modificazioni proposte dalla Giunta ad alcune norme del vigente regolamento per l'applicazione delle leggi 3-8-1949 n. 623 e 5-5-1956 n. 525, concernenti la immissione al consumo in Valle d'Aosta di generi contingentati in esenzione fiscale.
Art. 17 (paragrafo a): invece di "Le persone che hanno residenza stabile o provvisoria nei Comuni della Valle d'Aosta, risultanti iscritti come tali nei registri anagrafici comunali",
si propone
"LE PERSONE CHE HANNO LA LORO DIMORA ABITUALE NEI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA, RISULTANTI ISCRITTE COME TALI, NEI REGISTRI ANAGRAFICI COMUNALI".
L'Assessore Nicco rileva che, approvando la disposizione sostitutiva proposta, sarà negata, d'ora in poi, l'assegnazione dei generi contingentati a tutti coloro che, sebbene iscritti nell'anagrafe di un Comune della Valle d'Aosta, non dimostreranno di avervi la loro dimora abituale.
Il Consigliere PALMAS osserva che l'iscrizione nei registri anagrafici comunali si ottiene con la dimora abituale che, per il Codice civile, è uguale a residenza.
Rileva che il regolamento anagrafico del 1929 stabilisce che tutti coloro che hanno la loro dimora abituale in un Comune devono denunciare al Comune la loro dimora abituale, cioè la residenza.
Osserva che la modificazione proposta ha lo scopo di eliminare le residenze (dimore abituali) fittizie e di limitare a coloro che hanno effettivamente la residenza di fatto in un Comune della Valle d'Aosta l'assegnazione di generi contingentati.
Ritiene che, avendo la parola "residenza" lo stesso significato della dizione "dimora abituale", si potrebbero omettere nella disposizione sostitutiva le parole "risultanti iscritte, come tali, nei registri anagrafici comunali".
Il Consigliere VALLINO rileva che se la disposizione sostitutiva venisse approvata nella formulazione proposta dal Consigliere Palmas, le persone dimoranti abitualmente in un Comune della Valle senza essere iscritte nei registri anagrafici comunali, avrebbero ugualmente diritto all'assegnazione dei generi contingentati.
Il Consigliere MONTESANO, riferendosi all'affermazione, fatta dal Consigliere Palmas, che dimora abituale equivale a residenza, rileva che, in sostanza, la dizione "dimora abituale" verrebbe a sostituire le parole "residenza stabile o provvisoria" nella disposizione che si propone di modificare.
Il Consigliere TREVES dichiara che il Consiglio deve preoccuparsi di approvare una norma che elimini la possibilità, per l'avvenire, a persone non residenti di fatto in Valle di usufruire dei generi contingentati.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, osserva che il concetto esposto dal Consigliere Palmas è esatto e che la sua proposta di soppressione delle parole "risultanti iscritti come tali, nei registri anagrafici comunali" è fondata; senonché, non esistendo nei Comuni registri anagrafici su cui sia scritto "dimora abituale", verrebbe a mancare un documento ufficiale attestante che le persone iscritte hanno effettivamente la dimora abituale nei Comuni.
Osserva che, in base al registro anagrafico (di popolazione), il Comune può rilasciare il certificato di residenza che, come già detto, corrisponde alla dimora abituale.
Comunica che vi sono persone iscritte nell'anagrafe di Comuni della Valle d'Aosta, ma che dimorano abitualmente in Comuni fuori del territorio della nostra Regione.
Fa presente che, nei casi dubbi, potrà essere richiesto agli interessati di comprovare, mediante la produzione di altri documenti, la loro dimora effettiva in un Comune della Valle d'Aosta.
Il Consigliere DAYNE' esprime parere che nella dichiarazione sostitutiva potrebbe essere aggiunta la parola "permanente" dopo le parole "dimora abituale".
Il Consigliere GUGLIELMINETTI ritiene che la disposizione sostitutiva proposta ed illustrata dall'Assessore Nicco e dal Presidente della Giunta, Marcoz, risponda pienamente allo scopo che il Consiglio si prefigge di conseguire.
L'Assessore SAVIOZ osserva che, per avere un dato sicuro circa il luogo di residenza di una determinata persona, è sufficiente accertare in quale Comune questa persona paga l'imposta di famiglia perché, egli dice, a' sensi dell'articolo 115 del Testo Unico per la Finanza locale, l'imposta di famiglia viene pagata al Comune nel quale la persona ha la sua dimora abituale.
Gli Assessori CHANTEL e NICCO osservano che tale elemento non può, da solo e in ogni caso, costituire un indice sicuro per la determinazione del luogo di residenza, perché vi sono ad esempio dei Comuni che non applicano l'imposta di famiglia.
Il Consigliere GUGLIELMINETTI dichiara di sapere, per cognizione di causa, che quanto detto dall'Assessore Savioz non corrisponde, in effetti, alla realtà.
Chiarisce che vi sono piccoli Comuni che hanno tutto l'interesse di accettare le richieste di iscrizione nel registro della popolazione di persone aventi la loro dimora abituale in altri Comuni di fuori Valle, perché possono così assoggettare tali persone al pagamento delle imposte comunali ricavandone un introito che, anche se piccolo, costituisce sempre qualche cosa per il magro bilancio del Comune.
L'Assessore NICCO comunica, a titolo informativo, che il numero di autoveicoli e di motoveicoli, che nel 1947 era di 1.198, è salito a 7.896 al 30-11-1953, a 10.743 al 31-12-1955 e a 19.049 al 31 dicembre 1959.
Il Consigliere DUJANY osserva che la dizione "dimora abituale", che è l'equivalente di residenza, ha senza dubbio un significato più restrittivo e più limitato della dizione attuale "residenza stabile o provvisoria".
Osserva però che, adottando la nuova formulazione proposta dalla Giunta, coloro che sino ad oggi erano iscritti nell'anagrafe di un Comune della Valle d'Aosta, ma avevano la dimora abituale in Comuni di fuori Valle, non avranno più alcun interesse a conservare l'iscrizione anagrafica in Comuni della Valle, perché non potranno più avere l'assegnazione dei generi contingentati e, conseguentemente, i piccoli Comuni della Valle di Aosta (ove, sino ad oggi, erano iscritti e pagavano la imposta di famiglia) vedranno ridotto l'introito delle loro imposte comunali.
Fa quindi presente che, in sostanza, la limitazione che viene imposta con la nuova formulazione si concreterà in uno svantaggio per i piccoli Comuni di montagna senza, peraltro, risolvere la questione dei contingenti.
L'Assessore NICCO, premesso che non bisogna dimenticare che lo scopo a cui tende l'Amministrazione regionale è anche quello di moralizzare i criteri di assegnazione, rammenta che l'Amministrazione regionale è sempre andata incontro alle necessità dei piccoli Comuni.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, osserva che qualcuno potrebbe forse cavillare e addurre che il fatto stesso della iscrizione nel registro anagrafico di un Comune della Valle d'Aosta significa avere la dimora abituale in tale Comune.
Ritiene, quindi, opportuno, per evitare la possibilità di una tale interpretazione, di inserire una "e" congiuntiva fra la dizione "le persone che hanno la loro dimora abituale nei Comuni della Valle d'Aosta" e la dizione "risultanti iscritti, come tali, nei registri anagrafici comunali".
Precisa che, in tal modo, i predetti due concetti si completano e si identificano e viene eliminata la possibilità di equivoci.
Si dà atto che il Consiglio concorda, unanime, sulla modificazione aggiuntiva proposta dal Presidente della Giunta, Marcoz.
L'Assessore NICCO fa presente che la Giunta propone anche di aggiungere all'articolo 17, dopo l'ultimo paragrafo e), il seguente nuovo paragrafo f):
"LE ASSEGNAZIONI DI GENERI CONTINGENTATI PER DETERMINATE CATEGORIE NON CONTEMPLATE NEI PARAGRAFI PRECEDENTI, SONO DISPOSTE DALL'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA E COMMERCIO, SENTITA LA GIUNTA REGIONALE".
L'Assessore Nicco richiama, quindi, l'attenzione del Consiglio sulle modificazioni proposte agli articoli 18, 22, 24, 15 e 26 del Regolamento.
Art. 18 (paragrafo a - tessere): invece di: "Tessera annuale per la popolazione con residenza stabile o provvisoria in Valle d'Aosta"
si propone
"TESSERA ANNUALE PER LA POPOLAZIONE CON DIMORA ABITUALE IN VALLE D'AOSTA E ISCRITTA PERCIO' NEI REGISTRI ANAGRAFICI COMUNALI".
Il Consigliere PALMAS propone di sopprimere, nella nuova formulazione, la parola "perciò".
Art. 22 (primo comma): invece di: " Omissis... di privati aventi residenza stabile in Valle d'Aosta"...Omissis...
si propone
"DI PRIVATI AVENTI LA LORO DIMORA ABITUALE IN UN COMUNE DELLA VALLE D'AOSTA ED ISCRITTI NEI REGISTRI ANAGRAFICI COMUNALI ... Omissis ...".
Art. 24 - Allo scopo di evitare che siano fatte più assegnazioni di carburanti e lubrificanti ad un unico nucleo familiare, solo per il fatto che i diversi componenti risultano proprietari di più automezzi, e ciò in contrasto allo spirito del disposto dell'articolo 24 primo comma, si propone un'aggiunta all'articolo 24 inserendo tra il primo ed il secondo comma la norma seguente:
"NEL CASO IN CUI IN UN NUCLEO FAMILIARE VI SIANO PIU' PROPRIETARI DI AUTOMEZZI, L'ASSEGNAZIONE DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE VIENE EFFETTUATA PER UNA SOLA AUTOVETTURA E PER UN SOLO COMPONENTE IL NUCLEO STESSO".
L'Assessore NICCO comunica che la Giunta propone, inoltre, che il primo comma dell'articolo 24 sia modificato come segue:
"ALLE DITTE DI CUI ALL'ARTICOLO 22 ED A I PRIVATI POSSESSORI È FATTA ASSEGNAZIONE DI BENZINA PER UNA SOLA AUTOVETTURA".
Il Consigliere MONTESANO osserva, in merito all'emendamento aggiuntivo proposto all'articolo 24 del regolamento, che vi sono dei casi in cui due o più membri di un nucleo familiare sono professionisti (medici, ingegneri, geometri) e usufruiscono di automezzo per ragioni di lavoro.
Ritiene che non sarebbe giusto che a tali professionisti, che hanno lo stesso diritto di qualsiasi altro abitante della Valle, venisse negata l'assegnazione di carburante.
L'Assessore NICCO informa che quanto fatto presente dal Consigliere Montesano è stato già discusso in sede di Commissione consiliare.
Ammette che possano esservi delle situazioni particolari, ma fa presente che è necessario stabilire una norma precisa e di facile applicazione nei confronti di tutti.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, rileva che determinati nuclei familiari sono costituiti da persone molto abbienti, che convivono unicamente per una ragione affettiva e non per motivi di ordine economico-finanziario.
Fa presente che tali persone non hanno che da formare un nucleo familiare proprio se desiderano usufruire dell'assegnazione di carburante per più di un automezzo.
Il Consigliere GUGLIELMINETTI, premesso che lo scopo delle modificazioni proposte ad alcuni articoli del regolamento è quello di moralizzare la distribuzione di carburante, limitando le assegnazioni ai nuclei familiari che hanno più di un automezzo, esprime parere che chi usufruisce della macchina per necessità di lavoro debba avere diritto alle assegnazioni di carburante.
Riferendosi ai casi citati ad esempio dal Consigliere Montesano, ritiene che la questione potrebbe forse essere superata considerando come una Ditta singola il professionista, che è regolarmente iscritto ad un albo professionale.
Ricorda che, in base alla modificazione proposta al primo comma dell'articolo 24, alle Ditte è fatta assegnazione di benzina per una autovettura.
L'Assessore FOSSON, riferendosi al rilievo del Consigliere Montesano, osserva che non si può partire dal principio del diritto di ogni cittadino all'assegnazione di carburanti.
Rammenta che la ragione della riduzione delle assegnazioni dei carburanti è dovuta alla scarsità del contingente di carburante in esenzione fiscale e fa presente che si rende, quindi, necessario di rivedere e moralizzare il sistema di distribuzione del carburante eliminando, per quanto possibile, le sperequazioni esistenti.
Rileva che, approvando le modificazioni proposte, si verrà forse a danneggiare qualche cittadino, ma per contro, si addiverrà ad una più equa distribuzione dei carburanti nell'interesse generale.
L'Assessore CHANTEL fa presente che, se venisse accettato il principio di fare assegnazione di carburante a tutti quei componenti di uno stesso nucleo familiare che lavorano, allora tanto varrebbe rinunciare a cercare di moralizzare le distribuzioni di carburante, perché non si conseguirebbe lo scopo che ora si vuole raggiungere.
Art. 15: sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e tenuti presenti i consumi degli anni precedenti, si propone la seguente modificazione al comma primo del paragrafo 8 ) BIRRA: invece di: "La vendita di birra del contingente annuo è libera; è riservato un quantitativo del 6% del contingente annuo al commercio di birra estera", si propone:
"LA VENDITA DI BIRRA DEL CONTINGENTE ANNUO È LIBERA; È RISERVATO UN QUANTITATIVO DEL 15% DEL CONTINGENTE ANNUO AL COMMERCIO DI BIRRA ESTERA".
L'Assessore NICCO comunica che il consumo di birra estera è notevolmente aumentato in questi ultimi anni ed ha raggiunto l'11% del contingente annuo in esenzione fiscale nel 1958 ed il 16% nel 1959.
Informa che la Commissione consiliare permanente per l'Industria e il Commercio, dopo attento esame dei dati relativi al consumo del quantitativo di birra nazionale e di birra estera è venuta nella determinazione di proporre al Consiglio di elevare dal 6% al 15% il quantitativo del contingente annuo in esenzione fiscale riservato al commercio di birra estera.
Il Consigliere MONTESANO chiede se il prezzo di vendita della birra di produzione nazionale contingentata sia ridotto dell'importo dell'imposta di fabbricazione e se il prezzo di vendita della birra di importazione estera contingentata sia ridotto dell'importo di diritto doganale.
L'Assessore NICCO osserva che la domanda postagli dal Consigliere Montesano investe una questione molto delicata ed ancora non risolta, cioè la questione del prezzo di vendita in Valle d'Aosta della birra contingentata di produzione nazionale e della birra contingentata estera.
Comunica di riservarsi di studiare a fondo il problema, unitamente alla Commissione consiliare, e dichiara che intende addivenire al controllo per la rigida applicazione delle norme del regolamento ed in particolare per l'applicazione delle tariffe dei prezzi dei generi assegnati in esenzione fiscale.
Il Consigliere PALMAS prende atto, con compiacimento, della dichiarazione fatta dall'Assessore all'Industria e Commercio e dichiara di essere favorevole alla proposta di elevare dal 6% al 15% il quantitativo di contingente in esenzione fiscale riservato al commercio di birra estera.
Sottolinea che il beneficio dell'esenzione fiscale deve andare a favore dei consumatori, non già dei commercianti, e raccomanda vivamente all'Assessore Nicco di attuare un severo e continuo controllo sull'applicazione delle tariffe dei prezzi di vendita dei generi contingentati.
L'Assessore NICCO prende atto della raccomandazione fatta dal Consigliere Palmas e conferma quanto già detto, cioè che il problema dei prezzi sarà seguito con attenzione, d'intesa con la Commissione consiliare.
Rileva, peraltro, che sulla tariffa dei prezzi di vendita al pubblico incide anche la questione delle diverse categorie degli alberghi e dei ristoranti.
Il Consigliere VALLINO, premesso che dai dati statistici comunicati dall'Assessore Nicco risulta che il consumo di birra estera incideva, già nel 1959, in misura del 16% sul contingente annuo di birra in esenzione fiscale, chiede che il quantitativo di contingente riservato al consumo di birra estera sia elevato al 16%, anziché al 15% come proposto dalla Commissione.
L'Assessore NICCO osserva che la percentuale del 15% è già una misura notevole rispetto alla percentuale del 6% stabilita nel Regolamento vigente.
Aggiunge, su rilievo del Consigliere NICCO Anselmo, che la percentuale del 16% corrisponde alla richiesta del consumo, rilevando che, se alla fine dell'anno vi sarà una giacenza del contingente annuo riservato per la birra di produzione nazionale, il quantitativo giacente potrà eventualmente essere destinato per il commercio di birra estera.
Il Consigliere GUGLIELMINETTI riferisce che il crescente aumento del consumo di birra estera è dovuto al fatto che la birra estera è di qualità migliore della birra di produzione nazionale.
Osserva che la Commissione consiliare, nel proporre al Consiglio di elevare dal 6% al 15% il quantitativo del contingente annuo riservato per il commercio di birra estera, ha inteso, oltre che venire incontro alla richiesta del consumatore, porre sull'avviso i produttori di birra nazionale che, se non miglioreranno la qualità della birra, nei prossimi anni il quantitativo di contingente in esenzione fiscale riservato per il commercio di birra estera potrebbe essere elevato ulteriormente.
L'Assessore FOSSON informa che l'imposta di fabbricazione per la birra nazionale è di molto inferiore all'imposta doganale che paga la birra estera; per cui se la birra estera viene venduta in Valle d'Aosta su per giù allo stesso prezzo che fuori Valle, è indubbio che i commercianti ricavano un maggior beneficio dalla vendita della birra estera che dalla vendita della birra nazionale. Si impone, quindi, un maggior controllo sui prezzi, specie della birra estera.
Art. 26 - Allo scopo di evitare l'eccessivo disagio a cui sono soggetti i proprietari di auto-motomezzi residenti nei Comuni dell'alta Valle e di snellirne il servizio di distribuzione dei buoni benzina, gasolio e olio lubrificante e per evitare, inoltre, affollamenti eccessivi e conseguenti lunghe attese agli sportelli dell'Ufficio Autoveicoli di Aosta, si propone la seguente modificazione al paragrafo b): invece di:
"Gli Uffici comunali di: Châtillon, Verrès, Pont Saint Martin ", si propone:
"GLI UFFICI COMUNALI DI: MORGEX, VILLENEUVE, CHATILLON, VERRES E PONT SAINT MARTIN".
L'Assessore NICCO rileva che, attualmente, gli uffici comunali autorizzati alla distribuzione dei buoni di assegnazione di carburanti e lubrificanti sono solo quelli di Châtillon, Verrès, Pont St. Martin ed informa che la Commissione consiliare aveva proposto di istituire un nuovo ufficio in Villeneuve per venire incontro ai possessori di automezzi residenti nell'alta Valle.
Comunica che la Giunta ha ritenuto opportuno di proporre al Consiglio l'istituzione di un altro ufficio a Morgex per evitare ai possessori di automezzi che risiedono nelle zone di Morgex, di Pré St. Didier, di La Thuile e di Courmayeur di dover scendere fino ad Aosta per il ritiro dei buoni di assegnazione di carburanti e di lubrificanti.
Precisa che, in relazione alle proposte fatte dalla Commissione consiliare e dalla Giunta, il paragrafo b) dell'art. 26 del Regolamento ("gli Uffici comunali di: Châtillon, Verrès, Pont St. Martin") dovrebbe essere modificato e completato come segue:
"b) GLI UFFICI COMUNALI DI MORGEX, VILLENEUVE, CHATILLON, VERRES E PONT ST. MARTIN".
Il Presidente, FILLIETROZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere ha osservazioni o rilievi da formulare, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle modificazioni proposte agli articoli 15 (1° comma), 17 paragrafi a e f , 18 (paragrafo a), 22, 24 (1°, 2° e 3° comma), 26 (paragrafo b), con le modificazioni concordate in sede di discussione al nuovo paragrafo a ) dell'art 17 (inserimento della lettera "e" fra le parole "...nei Comuni della Valle d'Aosta "e le parole" che risultano iscritte... ", e al nuovo paragrafo a) dell'articolo 18 (stralcio della parola "perciò").
Il Consigliere DUJANY, a nome del gruppo di minoranza, fa la seguente dichiarazione di voto:
"Noi siamo favorevoli alle modificazioni proposte al paragrafo b) dell'art. 26 e primo comma del paragrafo 8) dell'articolo 15; ci asteniamo, invece, dalla votazione sulle modificazioni proposte agli articoli 17 (paragrafo a) e paragrafo f), 18 (paragrafo a), 22 e 24, in quanto tali modificazioni racchiudono dei concetti restrittivi che non condividiamo, e non è stato raggiunto un accordo sulle osservazioni che sono state fatte da alcuni elementi dell'opposizione".
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano,
IL CONSIGLIO
a parziale modificazione delle norme del vigente regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 95 in data 22-6-1956 e modificato con le successive deliberazioni consiliari n. 57 del 12-4-1957 e n. 92 del 16-7-1958;
ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventinove per quanto riguarda l'approvazione delle modificazioni proposte agli articoli 15 e 26 del regolamento; votanti ventidue e sette astenutisi dalla votazione per quanto concerne l'approvazione delle modificazioni proposte agli altri articoli del regolamento);
DELIBERA
di approvare le seguenti modificazioni alle norme del vigente sopracitato regolamento regionale recante norme per l'applicazione delle leggi 3-8-1949 n. 623 e 5-5-1956 n. 525, concernenti l'immissione al consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e merci in esenzione fiscale:
1) il primo comma del paragrafo 8 (BIRRA) dell'articolo 15 è modificato come segue: "LA VENDITA DI BIRRA DEL CONTINGENTE ANNUO È LIBERA; È RISERVATO UN QUANTITATIVO DEL 15% DEL CONTINGENTE ANNUO AL COMMERCIO DI BIRRA ESTERA";
2) il paragrafo a) dell'articolo 17 è modificato come segue: "LE PERSONE CHE HANNO LA LORO DIMORA ABITUALE NEI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA E CHE RISULTINO ISCRITTE, COME TALI, NEI REGISTRI ANAGRAFICI COMUNALI";
3) è aggiunto il seguente nuovo ultimo paragrafo f) alla parte finale dell'articolo 17: "LE ASSEGNAZIONI DI GENERI CONTINGENTATI PER DETERMINATE CATEGORIE NON CONTEMPLATE NEI PARAGRAFI PRECEDENTI SONO DISPOSTE DALL'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA E COMMERCIO, SENTITA LA GIUNTA REGIONALE";
4) la prima parte del paragrafo a) tessere - dell'articolo 18 ("tessera annuale per la popolazione con residenza stabile o provvisoria in Valle d'Aosta;") è modificata come segue: "TESSERA ANNUALE PER LA POPOLAZIONE CON DIMORA ABITUALE IN VALLE DI AOSTA ED ISCRITTA NEI REGISTRI ANAGRAFICI COMUNALI";
5) le parole "... di privati aventi residenza stabile in Valle di Aosta... ", comprese nel primo comma dell'articolo 22, sono sostituite dalle seguenti parole: "DI PRIVATI AVENTI LA LORO DIMORA ABITUALE IN UN COMUNE DELLA VALLE D'AOSTA ED ISCRITTI NEI REGISTRI ANAGRAFICI COMUNALI, ...";
6) il primo comma dell'articolo 24 è modificato come segue: "ALLE DITTE DI CUI ALL'ARTICOLO 22 ED AI PRIVATI, POSSESSORI DI PIU' DI UNA AUTOVETTURA, È FATTA ASSEGNAZIONE DI BENZINA PER UNA SOLA AUTOVETTURA";
7) è inserito il seguente nuovo comma tra il primo e il secondo comma dell'articolo 24: "NEL CASO IN CUI IN UN NUCLEO FAMILIARE VI SIANO PIU' PROPRIETARI DI AUTOMEZZI, L'ASSEGNAZIONE DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE VIENE EFFETTUATA PER UNA SOLA AUTOVETTURA E PER UN SOLO COMPONENTE IL NUCLEO STESSO";
8) il paragrafo b) dell'articolo 26 è modificato come segue: " GLI UFFICI COMUNALI DI: MORGEX, VILLENEUVE, CHATILLON, VERRES E PONT ST. MARTIN".
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