Oggetto del Consiglio n. 43 del 7 aprile 1960 - Verbale

OGGETTO N. 43/60 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME SULL'ORDINAMENTO E SUL FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO REGIONALE DI IGIENE E PROFILASSI.

L'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale, CHANTEL, riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale recante norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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La Commissione consiliare permanente di studio per la Sanità e Assistenza Sociale, riunitasi il giorno 24 marzo 1960, ha approntato l'allegata proposta di disegno di legge relativo alle norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio regionale.

La proposta si è resa necessaria in quanto la deliberazione del Consiglio regionale n. 106 del 6-10-1958, con la quale veniva approvato un precedente testo di regolamento per il funzionamento del predetto Laboratorio, non è stata resa esecutiva dalla Commissione di Coordinamento per omessa citazione espressa del R. D. 16-2-1927 n. 155 e per presunto contrasto di una norma dell'articolo 13 con una vigente norma legislativa statale (l'articolo 13 stabiliva che la tariffa delle misure e dei casi in cui è dovuto un compenso all'Amministrazione regionale da parte dei richiedenti le analisi di interesse privato fossero determinati con deliberazioni della Giunta regionale, non escludendosi, per ciò, l'ulteriore approvazione ministeriale della tariffa).

Per effetto della legge 18-3-1958 n. 296, l'approvazione delle tariffe in questione, previa deliberazione degli Enti interessati, è di competenza del Ministro della Sanità.

Il nuovo testo di norme regolamentari deve essere approvato con legge regionale in quanto si è resa necessaria la modifica. della pianta organica dei servizi e dei posti del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi, compresa nella tabella C allegata alla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, in relazione alla costruzione della nuova sede e all'ampliamento dei servizi del Laboratorio.

Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio regionale approvi l'allegato disegno di legge e il nuovo testo di norme regolamentari per l'ordinamento e il funzionamento del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi di Aosta.

(OMISSIS: Segue disegno di legge riportato in calce alla deliberazione).

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L'Assessore CHANTEL illustra, nelle sue linee generali, il disegno di legge sopra riportato soffermandosi, in modo particolare, sulla tabella organica dei servizi e dei posti del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi.

Dopo aver accennato brevemente alla competenza specifica delle due Sezioni del Laboratorio (Sezione Medico-micrografica e Sezione Chimica), informa che il lavoro, e, quindi, la responsabilità del Laboratorio regionale aumenterà notevolmente con la prossima apertura al traffico dei due trafori stradali del Monte Bianco e del Gran San Bernardo, in quanto verranno evidentemente istituiti i servizi di frontiera per il controllo delle merci che entreranno in Valle d'Aosta attraverso i predetti due trafori stradali.

Fa presente che i problemi della profilassi umana contro le malattie infettive e della prevenzione e cura delle malattie del bestiame (mastite, maltese, ecc.), che tanto danno arrecano al patrimonio bovino della Valle d'Aosta ed i cui effetti deleteri si riflettono anche nella fabbricazione della fontina, sono strettamente collegati agli esami e ricerche di laboratorio.

Comunica che, per rendere il Laboratorio efficiente ed in grado di soddisfare le aumentate e sempre crescenti esigenze, si è ritenuto opportuno di aumentarne l'organico, istituendo un nuovo posto di Coadiutore del Direttore ed un nuovo posto di Aiuto preparatore tanto per il Reparto Medico-micrografico quanto per il Reparto Chimico.

Precisa, inoltre, che si è ritenuto opportuno di aumentare la responsabilità amministrativa dei due Direttori, affinché potessero svolgere le loro mansioni con piena soddisfazione loro e dell'Amministrazione regionale.

Conclude, riservandosi di prendere nuovamente la parola dopo l'intervento del Consigliere Maschio che, egli dice, lo ha informato preventivamente che intende fare vari rilievi in merito ad alcune disposizioni del disegno di legge di cui si tratta.

Il Consigliere MASCHIO premette che era sua intenzione di riferire in sede di Commissione consiliare sui rilievi che intende esporre oggi al Consiglio, ma fa presente che non ha potuto farlo perché nell'ultima riunione della Commissione, in cui è stato elaborato lo schema definitivo del disegno di legge in questione, egli non era presente.

Ciò premesso, dichiara di essere pienamente d'accordo sulla proposta di istituire due nuovi posti d'organico sia per il Reparto Medico-micrografico che per il Reparto Chimico del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi.

Osserva però che sarà molto difficile, per varie ragioni, trovare dei sanitari che intendano concorrere ad un posto di Coadiutore presso il Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi di Aosta.

Rileva che se si istituissero, invece, due posti di Assistente (anziché due posti di Coadiutore) tali posti verrebbero facilmente ricoperti in via continuativa, previo concorso.

Propone, pertanto, che la parola "Coadiutore" sia sostituita con la parola "Assistente" lasciando, però, invariati il grado e lo stipendio già proposti per i coadiutori.

Fa presente che il secondo rilievo concerne il primo comma dell'articolo 5 delle norme per il funzionamento del Laboratorio regionale, che dice: "Al Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi sovrintende l'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, il quale, tramite il Medico regionale, vigila e controlla il funzionamento dei due Reparti".

Propone che tale dizione sia sostituita con la seguente disposizione dell'articolo 4 del precedente schema di regolamento per il funzionamento del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi, approvato nella seduta consiliare del 6 ottobre 1958:

"Al Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi, salva la competenza amministrativa dell'Assessore della Sanità ed Assistenza Sociale, sovraintende il Medico regionale, il quale ne vigila e ne controlla il regolare funzionamento tecnico...".

Precisa che la sua proposta è anche giustificata dalla considerazione che, in avvenire, l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale potrebbe non essere un Medico, per cui sarebbe bene che la competenza dell'Assessore non si estendesse alla parte tecnica, ma fosse limitata alla parte amministrativa del Laboratorio.

Ritiene, inoltre, che la norma ora in esame contrasti con lo spirito della legislazione vigente sul funzionamento dei Laboratori di Igiene e Profilassi, che affida ai Medici provinciali il compito di sovraintendere ai Laboratori provinciali di Igiene e Profilassi.

Comunica, infine, che il terzo ed ultimo rilievo concerne il secondo comma del citato articolo 5, che è formulato come segue: "L'Assessore predetto e il Medico regionale possono prendere visione del risultato di tutte le analisi eseguite dal Laboratorio; sono sottoposte al loro giudizio le analisi sulle acque potabili, anche se compiute per conto di privati".

Osserva che tale disposizione viola il segreto professionale che è tutelato dalla legge; ritiene che neanche il Medico provinciale abbia diritto di conoscere l'esito di tutte le analisi, ma soltanto l'esito di quelle che si riferiscono alla profilassi delle malattie infettive o all'igiene.

L'Assessore CHANTEL, in merito alla proposta del Consigliere Maschio di istituire due posti di "Assistente" anziché due posti di "Coadiutore" nell'organico del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi, informa che si è ritenuto di proporre l'istituzione di due posti di Coadiutore perché i Coadiutori possono concorrere al posto di Direttore Capo Reparto Medico-micrografico o Chimico dei Laboratori, mentre invece tale possibilità è preclusa, per legge, agli assistenti.

Comunica di essere, comunque, favorevole all'accoglimento della proposta del Consigliere Maschio, con le conseguenti modifiche alla tabella e a vari articoli, rilevando che provvederanno eventualmente i futuri amministratori, se lo riterranno necessario ed opportuno, a trasformare i due posti di "Assistenti" in due posti di "Coadiutori" per dar loro la possibilità di concorrere al posto di Direttore di Laboratorio.

Dichiara di non concordare, invece, - per varie ragioni che illustra, sulla proposta del Consigliere Maschio di modificare la prima parte dell'articolo 5.

Osserva, fra l'altro, che, anche nel caso di un Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale che non sia un Sanitario, è pure sempre bene che all'Assessore stesso il Medico regionale riferisca in merito al funzionamento del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi.

Aggiunge che, se tale norma venisse modificata nel senso richiesto dal Consigliere Maschio, i direttori di laboratorio verrebbero ad essere, in certo qual modo, autonomi, ciò che sarebbe in contrasto con le norme sull'ordinamento dei servizi regionali, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3.

Per quanto riguarda il secondo capoverso dell'articolo 5, dichiara di concordare sui rilievi del Consigliere Maschio e che, quindi, è favorevole alla modificazione o alla soppressione di tale comma.

Il Consigliere MASCHIO rileva, in proposito, che le competenze e le attribuzioni dei vari Assessorati e degli Assessori sono già stabilite nel regolamento organico dei servizi e del personale dell'Amministrazione regionale, per cui la norma sarebbe pleonastica e, inoltre, non essendo corrispondente alle disposizioni di legge che regolano í Laboratori provinciali di Igiene e Profilassi, potrebbe dare motivo ad un rinvio della legge da parte del Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta.

Osserva, infine, che dovrebbero essere soppresse nella dizione "Direttore Capo Reparto" le parole "Capo Reparto", perché tali parole non hanno ragione di essere, in quanto i Direttori dei Reparti Medico micrografico e Chimico dei Laboratori provinciali di Igiene e Profilassi sono altrove denominati semplicemente "Direttori".

L'Assessore CHANTEL dichiara di concordare sulla proposta del Consigliere Maschio.

Su domanda del Presidente della Giunta, MARCOZ, in merito alla questione della competenza dell'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza sociale a sovrintendere sul funzionamento del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi, l'Assessore CHANTEL dà lettura dei sotto riportati articoli 56 e 57 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvato con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3:

"ART. 56

Ufficio Assessorato

Direzione dei Servizi, Uffici ed Istituti - Contabilità dei Servizi - Schedari - Statistiche.

ART. 57

Sanità ed Igiene

Sezioni I - Servizi sanitari - Assistenza Ospedaliera - Profilattica ed ambulatoriale - Malattie sociali ed infettive - Igiene del suolo e dell'abitato.

Sezione II - Servizi sanitari riguardanti il bestiame - Profilassi delle malattie.

Sezione III - Laboratori d'Igiene e Profilassi.

I compiti previsti dal T.U. delle leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni per i Medici e Veterinari provinciali, secondo le direttive dell'Alto Commissariato della Sanità e le disposizioni della legislazione regionale, sono conferite al Medico ed al Veterinario regionali alle dirette dipendenze dell'Assessore.

La sezione I è retta dal Medico regionale.

I Laboratori d'Igiene e Profilassi e l'Istituto regionale di Assistenza Materna ed Infantile sono disciplinati da propri regolamenti speciali".

L'Assessore CHANTEL rileva che il principio della competenza dell'Assessorato e dell'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale a sovrintendere anche ai servizi del Laboratorio di Igiene risulta stabilito nei citati articoli 56 e 57 per cui era logico che questo principio fosse ribadito nel regolamento speciale recante le norme per il funzionamento del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi.

L'Assessore FOSSON dichiara di concordare con l'Assessore CHANTEL, rilevando l'opportunità di ribadire, nel Regolamento per il funzionamento del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi, il principio della competenza dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale a sovraintendere al Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi anche per evitare per il futuro la possibilità di eventuali conflitti di competenza fra l'Assessore ed il Medico regionale.

Il Consigliere PALMAS dichiara quanto segue:

"Il mio intervento è suggerito dalle osservazioni che la Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ha fatto in ordine alla deliberazione consiliare n. 106 del 6-10-1958, con la quale veniva approvato un precedente testo di regolamento per il funzionamento del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi.

Detta deliberazione, secondo quanto è detto nella relazione che accompagna il disegno di legge in discussione, "non è stata resa esecutiva dalla Commissione di Coordinamento per omessa citazione espressa dal R. D. 16-2-1927 n. 155 e per presunto contrasto di una norma dell'articolo 13 con una vigente norma legislativa statale".

Richiamo l'attenzione del Consiglio sulla motivazione del rinvio della deliberazione senza visto di legittimità.

Mi permetto di ricordare al Consiglio che siamo su una strada che non è quella giusta o, quanto meno, non è quella stabilita dalla Costituzione.

In materia di igiene e sanità pubblica noi potremmo, teoricamente, se volessimo fare un regolamento, applicare le leggi dello Stato, così come esse sono, sostituendo alla voce "Ministro dell'Interno" "o" Ministro della Sanità "la voce" Amministrazione regionale" genericamente considerata, perché non interessa allo Stato sapere quale organo interno dell'Amministrazione attua, in concreto, le funzioni amministrative.

Rincresce constatare che, a dodici anni di distanza dalla promulgazione della legge costituzionale 26-2-1948 n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), ancora si discuta su questo concetto che, secondo me, dovrebbe essere pacifico e maggiormente dovrebbe esserlo per voi e per altri.

L'articolo 4 dello Statuto speciale per la Valle di Aosta dispone, con norma precettiva, che le funzioni amministrative sulle materie di cui agli articoli 2 e 3 sono esercitate dalla Regione. Nel caso in discussione, tali funzioni amministrative sono state assunte dalla Regione in base ad un espresso disposto legislativo statale.

Questa è la situazione di diritto oggi esistente, senonché questa situazione, così netta e chiara, viene artefatta da questo intervento della Commissione di Coordinamento, la quale dovrebbe invece limitarsi a dire che non ha nulla da osservare sulle nostre norme regolamentari, buone o cattive che esse siano, perché noi abbiamo le funzioni amministrative dello Stato in questa materia.

Qui non si tratta di adottare delle norme legislative di integrazione, che è un qualcosa di più, o di attuazione delle leggi della Repubblica a' sensi dell'articolo 3 dello Statuto, si tratta semplicemente di applicare "sic et simpliciter" le norme dello Statuto, come dice l'articolo 1 di questo Regolamento:

"ART. 1 - L'ordinamento ed il funzionamento del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi, che ha sede in Aosta, sono disciplinati dalle norme previste dagli articoli da 82 a 91 del T. U. delle leggi sanitarie - approvato con R. D. 27 luglio 1934 numero 1265 -, dall'articolo 144 del T. U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383, dal Regolamento 16 gennaio 1927 n. 155, dal Regolamento 11 marzo 1935 n, 281, dal D.P.R. 10-6-1955 n. 854, nonché dalle norme approvate con legge regionale 28 luglio 1956 n. 3 e dalle norme degli articoli seguenti".

Quindi, noi non abbiamo proprio fatto nulla di straordinario: qualunque provvedimento si adotti da noi nel campo puramente esecutivo è legittimato e coperto dall'art. 4 dello Statuto, norma troppo spesso obliterata dalla Commissione di Coordinamento che ci costringe così a chiedere il permesso di fare quanto già siamo autorizzati a fare da una norma costituzionale.

Si tratta di una questione di principio; non meravigliatevi che a farvelo notare sia un Consigliere che ha assunto determinati atteggiamenti in passato, atteggiamenti che non sono affatto rinnegati.

Ritengo tuttavia che ognuno deve stare al posto assegnatogli dalla legge: Consiglio regionale e Commissione di Coordinamento.

È mai possibile che, nonostante una norma così chiara quale è quella dell'articolo 4 dello Statuto regionale 26-2-1948 numero 4, la Commissione di Coordinamento ci rimproveri di non aver citato una norma regolamentare dello Stato?

In primo luogo, il Consiglio regionale non aveva adottato un provvedimento legislativo, ma aveva adottato un regolamento di attuazione e di esecuzione, mentre invece la citazione espressa della norma dello Stato, cosa discutibile, va fatta solo quando noi adottiamo una legge di integrazione, qualcosa di diverso o di più, o di attuazione.

Evidentemente, la Commissione di Coordinamento ritiene di fare il proprio dovere, ma indubbiamente l'interpretazione da essa data alla disposizione della legge è troppo restrittiva.

Come è noto, mentre l'articolo 2 del nostro Statuto sancisce che la Regione ha possibilità legislativa primaria per le materie indicate nell'articolo stesso, il successivo articolo 3 concerne, invece, la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica per le materie che esso elenca.

Questa dizione ci vincola, secondo la Commissione di Coordinamento, a citare volta per volta la legge dello Stato che noi intendiamo integrare ed applicare. Esempio tipico, quello della legge sulla silicosi ed asbestosi, che è una legge di integrazione e di attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 648, sulla assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

L'Assemblea Costituente non ha inteso però adottare un trattamento di particolare rigore per la Valle di Aosta, ma ha inteso, in questa materia, mettere sullo stesso piano tutte le Regioni a Statuto speciale.

Ora, mentre il nostro Statuto recita all'articolo 3: "La Regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica...",nello Statuto della Sardegna, all'articolo 4, si legge: "Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalla legge dello Stato, la Regione emana norme legislative".

Sembra che per questa semplice differenza la Sardegna sia esonerata, nella legislazione di attuazione e di integrazione, dal fare un espresso riferimento ad una legge dello Stato, mentre la Valle d'Aosta sarebbe obbligata a farlo.

Ritengo che questi due testi costituzionali, che sono stati votati in uno stesso orientamento politico e legislativo, vogliano dire la stessa cosa. Ritorneremo, comunque, sulla questione discutendo del plurale dell'articolo 2 lettera g) dello Statuto "... zone di particolare interesse turistico".

Tuttavia la Valle d'Aosta, nei confronti delle altre Regioni a Statuto speciale, ha un mezzo per eliminare le difficoltà che vengono sollevate dagli interpreti ed è quello di eliminare nelle materie di sua competenza amministrativa l'esercizio di funzioni amministrative da parte degli organi statali a' sensi dell'articolo 4 dello Statuto.

Di fronte a questo quadro così vasto e così ampio di poteri che la legge costituzionale ci deferisce, dobbiamo riconoscere che il regolamento che oggi la Giunta sottopone alla nostra approvazione è un regolamento più che ortodosso ed ossequiente verso la Commissione di Coordinamento.

Un giorno o l'altro dovremo tuttavia chiarire quali sono i limiti di competenza del sindacato di legittimità, che non può giungere sino al punto di negarci dei poteri che ci sono demandati dalla legge costituzionale, come nel caso in discussione.

La Commissione di Coordinamento, rilevato che il provvedimento non superava i limiti della legge dello Stato, cioè i limiti delle funzioni amministrative che alla Regione sono devolute per Statuto, avrebbe dovuto vistare il provvedimento.

Il richiederci di fare espressa indicazione di un elemento del tutto esterno della legge dello Stato che noi intendiamo applicare, cioè il Testo Unico delle leggi sanitarie, mi sembra sia un atteggiamento che, se pure dettato da scrupolo, non appare inquadrato in quello che è lo spirito, non dico dell'autonomia regionale, ma del semplice decentramento amministrativo, in quanto gli articoli 2 e 3 dello Statuto stabiliscono l'autonomia, mentre invece l'articolo 4 stabilisce il decentramento amministrativo.

Bisogna riconoscere che questo spirito, che avrebbe dovuto sorgere contemporaneamente alla legge costituzionale, effettivamente non sussiste.

Il provvedimento di rinvio senza visto di legittimità, da parte della Commissione di Coordinamento, della deliberazione consiliare n. 106 del 6-10-1958, soltanto perché era stata omessa la citazione di una disposizione legislativa, costituisce un eccesso di potere, perché, a' sensi dell'articolo 4 dello Statuto, la Regione esercita le funzioni amministrative dello Stato in materia di igiene e sanità e, pertanto, la Commissione non poteva contestare alla Regione di avere, a mezzo del regolamento deliberato, esercitato in pratica le funzioni anzidette.

I Laboratori provinciali di Igiene e Profilassi sono organi delle singole Amministrazioni provinciali e, quindi, il Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi, è un organo dell'Amministrazione regionale; i laboratori provinciali sono, però, depositari di funzioni amministrative dello Stato, cioè lo Stato attua i suoi poteri amministrativi attraverso i Laboratori Provinciali di Igiene e Profilassi. È un caso di decentramento di poteri e pertanto, sotto certi aspetti, i Laboratori Provinciali di igiene e Profilassi sono organi dell'Amministrazione dello Stato, tanto è vero che le leggi dello Stato devolgono ai Laboratori di Igiene e Profilassi funzioni di polizia sanitaria.

La Regione, in forza dello Statuto, è quindi depositaria delle funzioni dello Stato in ordine alla polizia sanitaria. Osservo, per inciso, che eventuali errori commessi dagli organi di polizia sanitaria ricadono sotto la responsabilità dello Stato e non sotto la responsabilità della Regione, perché il Laboratorio di Igiene e Profilassi, come organo di polizia sanitaria, è un organo dello Stato, così come il Sindaco è Ufficiale di governo per quanto concerne lo Stato civile e l'anagrafe.

Stando così le cose, la Commissione di Coordinamento non dovrebbe appesantire il nostro lavoro, ma dovrebbe cercare di venirci incontro e lasciare che l'Amministrazione regionale faccia quanto la legge le consente di fare.

Omettere la citazione di una legge dello Stato in un regolamento che disciplina l'ordinamento ed il funzionamento del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi non costituisce di certo un attentato alle funzioni dello Stato e non può essere interpretato come un vizio di legittimità della deliberazione adottata, cosa che sarebbe un po' umiliante per questa Amministrazione regionale".

L'Assessore CHANTEL rileva che la materia della Sanità era di competenza del Ministero dell'Interno prima che venisse costituito il Ministero della Sanità.

Precisa che, con la devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi (Decreto L.C.P.S. 23-12-1946, n. 532), lo Stato ha ritirato í suoi funzionari dalla Valle d'Aosta devolvendo alla Regione i vari servizi.

In effetti, egli osserva, l'articolo 1 del menzionato D.L.C.P.S. 23-12-1946 n. 532 dice testualmente:

"L'Ufficio sanitario provinciale di Aosta, l'Ispettorato provinciale di agricoltura di Aosta, il Comando gruppo del corpo delle foreste di Aosta, l'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria di Aosta sono soppressi.

Nella circoscrizione della Valle d'Aosta, i servizi, già demandati agli uffici soppressi a' sensi del comma precedente, sono assunti, a norma dell'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, dalla Valle d'Aosta, che vi provvede con appositi uffici e proprio personale.

La Valle d'Aosta esercita per conto dello Stato le attribuzioni, già spettanti agli uffici indicati nel primo comma, e che non siano state trasferite alla sua competenza. Esercita, inoltre, per conto dello Stato e sino a quando non sarà provveduto al riordinamento degli uffici periferici del Ministero dell'Industria e commercio, le attribuzioni già spettanti all'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria di Aosta".

Rileva che il successivo articolo 2 e seguenti del citato Decreto L.C.P.S. statuiscono la soppressione del Consiglio provinciale di Sanità, del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di Aosta, del Consorzio provinciale antitubercolare, dell'Ente provinciale del Turismo, ecc. che vengono sostituiti rispettivamente da altri organi locali di nuova composizione (Consiglio di Sanità della Valle d'Aosta, Comitato di assistenza e di beneficenza pubblica della Valle d'Aosta, Consorzio Antitubercolare della Valle d'Aosta, ecc.).

Comunica che, in seguito alla devoluzione alla Valle d'Aosta dei servizi del soppresso Ufficio sanitario provinciale, la Regione deve, tramite i suoi organi esecutivi, comunicare agli organi ministeriali competenti tutte le notizie di interesse nazionale quali, ad esempio, quelle concernenti le statistiche, le malattie del bestiame, nonché le relazioni che devono pervenire regolarmente al competente Ministero.

Dichiara che questa è la ragione per cui nel 1° articolo del Regolamento in questione è stato fatto espresso riferimento ad alcune norme delle vigenti leggi sanitarie dello Stato.

Informa che le spese di funzionamento del Laboratorio di Igiene e Profilassi sono per il 30% a carico della Regione e per il 70% a carico dei Comuni della Valle d'Aosta e che, quindi, per quanto riguarda le tariffe di Laboratorio bisogna attenersi alla tariffa stabilita dallo Stato per tutti i Laboratori provinciali di Igiene e Profilassi.

Il Consigliere MASCHIO rileva che il Regolamento approvato dal Consiglio nella seduta del 6-10-1958, non vistato dalla Commissione di Coordinamento, era stato da lui predisposto sulla falsariga del Regolamento vigente al tempo della ex Provincia e nel quale si stabiliva che competeva al Medico provinciale, che dipendeva dal Prefetto, la sovraintendenza al Laboratorio provinciale di Igiene e Profilassi.

Comunica di avere egli stesso inserito nello schema di Regolamento del 1958, all'articolo 5, la norma che stabiliva la competenza amministrativa dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale in materia di vigilanza sul funzionamento del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi, tramite il Medico regionale.

Precisa che la proposta da lui fatta oggi, - e che ha dato adito ad una lunga discussione, - di mantenere tale concetto nel nuovo Regolamento concerneva, più che altro, una questione di forma della disposizione e non già una questione di sostanza.

Aggiunge che, pertanto, non insiste sulla sua proposta.

Il Presidente, FILLIETROZ, constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Il Consigliere PALMAS rileva che l'articolo 1 del disegno di legge comprende l'approvazione dei 56 articoli di norme regolamentari e la nuova tabella organica dei servizi e dei posti di ruolo del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi. Ritiene, quindi, che approvando l'articolo 1, siano anche approvati il Regolamento recante norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi e la nuova tabella organica dei servizi e dei posti di ruolo del Laboratorio.

Si dà atto che il Consiglio, unanime, concorda con il Consigliere Palmas.

ART. 1 - L'Assessore CHANTEL, in relazione a quanto concordato durante la discussione di carattere generale, rileva che il 2° comma dell'articolo 5 del Regolamento è soppresso e che, nella tabella organica, la parola "Coadiutore" è sostituita con la parola "Assistente" sia nella voce "Reparto Medico-micrografico" che nella voce "Reparto Chimico".

Aggiunge che, pertanto, occorre anche procedere alle conseguenti necessarie rettifiche agli articoli 37, 41, 42 e 43 (sostituzione della parola "Coadiutore" con la parola "Assistente").

Si dà atto che il Consiglio, unanime, concorda sulle rettifiche di cui si tratta.

Il Consigliere MASCHIO richiama l'attenzione del Consiglio sull'articolo 26 - 2° comma - del Regolamento che dice:

"Il Preparatore del Reparto Medico-Micrografico del Laboratorio, oltre al disimpegno delle sue ordinarie mansioni nel Reparto stesso, provvede a quanto occorre per il funzionamento del Centro e, in genere, coadiuva i Sanitari nell'azione di profilassi; in particolare, attende alla buona conservazione del materiale profilattico appartenente al Centro ed alla tenuta del registro di carico e scarico concernente il movimento del materiale stesso".

Il Consigliere Maschio rileva che l'incarico di provvedere "a quanto occorre per il funzionamento del Centro e, ..." è stato conferito, nel precedente Regolamento al Preparatore, perché in allora non vi era Assistente.

Ritiene che, essendovi oggi l'Assistente, tale incarico vada conferito all'Assistente anziché al Preparatore.

L'Assessore CHANTEL dichiara di non condividere il parere del Consigliere Maschio e ne illustra le ragioni.

Segue discussione, alla quale prendono parte l'Assessore CHANTEL ed i Consiglieri Signori MASCHIO, GUGLIELMINETTI e DUJANY e al termine della quale il Consiglio concorda, unanime, di lasciare invariato l'articolo menzionato.

Il Presidente, FILLIETROZ, informa che, prima di procedere alla votazione, per alzata di mano, sull'articolo 1 del disegno di legge è necessario che il Consiglio approvi, a scrutinio segreto, il seguente articolo 54 del Regolamento:

"Nella prima applicazione del presente regolamento e per la prima assunzione al posto tabellare di ruolo di aiuto-preparatore, di nuova istituzione, presso il Reparto Medico-micrografico del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi, il Sig. Ester Réan, inserviente di ruolo incaricato di espletare mansioni di aiuto preparatore, è inquadrato e nominato a ruolo al nuovo posto medesimo, con effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con l'attribuzione degli assegni principali ed accessori previsti per il posto stesso.

Nella prima applicazione del presente Regolamento, il preparatore chimico di ruolo Sig. Preyet Desiderato viene confermato e inquadrato al posto tabellare di ruolo di preparatore chimico presso il Reparto chimico, posto modificato dal grado 8° al grado 7°, con riconoscimento dell'anzianità di servizio nel posto già acquisito ai fini degli aumenti periodici biennali dello stipendio".

Procedutosi, su invito del Presidente, alla votazione a scrutinio segreto e con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori BARONE, DUJANY e MACHET, con il sistema delle palline bianche e nere, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trenta), ha approvato il soprariportato articolo 54 del Regolamento.

Il Consiglio prende atto.

Il Presidente, FILLIETROZ, pone quindi ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dell'articolo 1 del disegno di legge regionale comprendente i 56 articoli di norme regolamentari e una tabella organica (Allegato A) dei servizi e dei posti del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi, con le rettifiche concordate agli articoli 5, 37, 41, 42 e 43 del Regolamento e alla tabella organica.

Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trenta).

ARTICOLI 2, 3 e 4 - Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati, ad unanimità di voti favorevoli, dal Consiglio senza discussione.

Il Presidente, Fillietroz, invita il Consiglio a votare a scrutinio segreto per l'approvazione del sotto riportato disegno di legge, nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale a scrutinio segreto ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri: BARONE, DUJANY e MACHET, il Presidente, Fillietroz, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trenta; voti favorevoli: trenta.

Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato, - ad unanimità di voti favorevoli -, il sotto riportato disegno di legge regionale recante norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi:

Disegno di legge regionale n. 2

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE....................................................................................................................... 1960

N. ...........................: NORME SULL'ORDINAMENTO E SUL FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO REGIONALE DI IGIENE E PROFILASSI.

Il Consiglio regionale ha approvato:

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sono approvate le norme regolamentari sull'ordinamento e sul funzionamento del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi nel testo approvato dal Consiglio regionale in data 7 aprile 1960 ed annesso alla presente legge, comprendente:

a) 56 articoli di norme regolamentari;

b) una tabella organica (Allegato A) dei servizi, dei posti, delle qualifiche e degli stipendi e salari annui lordi iniziali totalmente conglobati, spettanti al personale addetto al predetto Laboratorio regionale in applicazione della legge regionale 30 ottobre 1958 n. 6.

Art. 2

L'annessa tabella organica allegato A modifica e sostituisce l'organico dei servizi e dei posti del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi compreso nella pianta organica generale vigente (tabella allegato C annessa alla legge regionale 28 luglio 1956 n. 3) per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale.

Art. 3

Le spese derivanti dall'applicazione della nuova tabella Allegato A (recante due nuovi posti di Assistente; due nuovi posti di aiuto-preparatori e un nuovo posto di vigile sanitario-autista), previste in complessive annue iniziali e lorde Lire 6.500.000, saranno approvate e impegnate con le deliberazioni di nomina e di assunzione del personale, con finanziamento per lorde Lire 1.200.000 circa, previsto per il bimestre maggio-giugno 1960, al capitolo 84 della Parte SPESE del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1959 - 30 giugno 1960, che presenta la necessaria disponibilità (Cap. 84 "Spese per stipendi, indennità, assegni e compensi, trattamento di quiescenza, ecc.") e con finanziamento, per lorde L. 6.400.000 annue, ai corrispondenti istituendi capitoli di spese dei bilanci preventivi per i successivi esercizi finanziari.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle di Aosta.

Aosta, lì ................................ 1960.

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO REGIONALE DI IGIENE E PROFILASSI DI AOSTA.

PARTE PRIMA

ORDINAMENTO DEL LABORATORIO REGIONALE DI IGIENE E PROFILASSI.

Art. 1

L'ordinamento e il funzionamento del Laboratorio regionale d'Igiene e Profilassi, che ha sede in Aosta, sono disciplinati dalle norme previste dagli articoli da 82 a 91 del T.U. delle leggi sanitarie - approvato con R. D. 27 luglio 1934 n. 1265 -, dall'art. 144 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383, dal Regolamento 16 gennaio 1927 n. 155, dal Regolamento 11 marzo 1935 n. 281, dal D.P.R. 10-6-1955 n. 854, nonché dalle norme approvate con legge regionale 28-7-1956 n. 3 e dalle norme degli articoli seguenti.

Art. 2

Il Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi è costituito da due Reparti: l'uno Medico-Micrografico, con annesso servizio diagnostico per le malattie infettive e sociali; l'altro Chimico.

A ciascun Reparto è preposto un Direttore, coadiuvato dal personale tecnico e di servizio previsto dalla tabella organica dei posti del Laboratorio allegata sotto la lettera A, che costituisce parte integrante, per quanto concerne il personale del Laboratorio, del ruolo organico dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale.

Art. 3

Il Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi esegue qualsiasi saggio sulle sostanze alimentari e sugli altri generi, oggetti e prodotti che interessano l'igiene

pubblica, al fine di giudicare della loro natura e di riconoscere le alterazioni e le sofisticazioni; compie anche ricerche cliniche e ricerche di polizia sanitaria e tutte quelle altre che possono riguardare l'applicazione del le leggi, dei regolamenti e delle ordinanze sull'igiene e sulla sanità pubblica.

Gli addetti al Laboratorio sono obbligati ad eseguire, ove ne siano regolarmente richiesti, prelievi di campioni di acqua, di sostanze alimentari e di materiale patologico.

Il prelevamento dei campioni può essere disposto dal Medico regionale, dai Direttori di Reparto del Laboratorio e dagli Ufficiali Sanitari comunali.

Art. 4

Il Laboratorio deve provvedere gratuitamente alle analisi richieste dall'Amministrazione regionale, dal Medico regionale e dagli Ufficiali Sanitari dei Comuni della Regione nell'interesse della vigilanza igienica e della salute pubblica, nonché alle analisi richieste dai Dirigenti degli ambulatori antivenerei, dai Sanitari addetti al servizio antivenereo, dai Sanitari addetti alla vigilanza sul baliatico dei brefotrofi, dai Sanitari addetti ai Consultori materni e pediatrici dell'O.N.M.I. e dai Sanitari addetti al Consorzio regionale Antitubercolare.

Il Laboratorio è autorizzato a compiere ricerche ed analisi nell'interesse di Istituzioni ed Enti pubblici e privati nonché nell'interesse di cittadini, facendo loro versare i corrispettivi previsti nelle tariffe approvate a norma di legge; tali corrispettivi sono versati dagli interessati al Laboratorio, che ne rilascia ricevuta mediante moduli a madre e figlia sovrapposti a ricalco, oppure sono versati al Cassiere regionale (Cassa di Risparmio di Torino - Dipendenza di Aosta) con versamento diretto o con versamento sul conto corrente postale intestato all'Amministrazione regionale.

Con motivate deliberazioni della Giunta regionale potranno essere approvate apposite convenzioni da stipulare, mediante riduzioni di tariffa, con Enti, Istituzioni e Associazioni che intendono avvalersi, in via continuativa, delle prestazioni del Laboratorio regionale per servizi assistenziali di interesse generale.

Art. 5

Al Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi sovrintende l'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, il quale, tramite il Medico regionale, vigila e controlla il funzionamento dei due Reparti, ne coordina e indirizza le attività, determina l'impiego del personale e le particolari indagini che debbono essere eseguite, anche dai Vigili sanitari, emana le disposizioni di sua competenza e sottopone alla Giunta regionale tutte quelle proposte che ritenga necessario o utile di fare approvare per il migliore andamento del Laboratorio.

Art. 6

Le spese di impianto e di esercizio del Laboratorio regionale sono per un terzo a carico della Regione e per due terzi a carico dei Comuni, in ragione della popolazione.

Alla ripartizione delle spese si provvede annualmente a' sensi di legge.

Art. 7

Il personale di ogni Reparto comprende:

1) Personale direttivo: Direttore - Assistente

2) Personale tecnico: Preparatore - Aiuto-preparatore

3 ) Personale subalterno: Inserviente.

Per il servizio di vigilanza sono assegnati in comune ai due Reparti tre Vigili sanitari, che svolgono anche i compiti di disinfettatoci alle dipendenze del Centro Profilattico regionale.

Art. 8

Sono proprie del Reparto Chimico le indagini che richiedono ricerche puramente e prevalentemente di chimica, come il controllo sulle bevande e sugli alimenti.

Sono proprie del Reparto medico-micrografico le indagini microscopiche, biologiche e quelle di chimica-clinica, come gli esami di essudati e trasudati, del liquido cefalorachidiano, la determinazione della glicemia e azotemia, gli esami completi di urine, di feci, ecc. indagini che, pur comprendendo ricerche chimiche, richiedono imprescindibili cognizioni mediche per una esatta valutazione dei risultati.

I rapporti fra i due Reparti, nei casi di analisi di competenza promiscua, saranno regolati in base alle disposizioni impartite dall'Assessore regionale alla Sanità e dal Medico regionale.

Art. 9

Il Laboratorio deve essere costantemente provvisto della suppellettile tecnica prescritta dal Ministero della Sanità.

Per ciascuno dei Reparti del Laboratorio viene fissato annualmente dall'Amministrazione un apposito fondo per le spese di acquisto di istrumenti, di prodotti chimici, di libri e simili e per le riparazioni del materiale sperimentale, spese da approvare in conformità alle norme vigenti.

Per l'acquisto dell'attrezzatura scientifica, dei libri, dei periodici, degli stampati, delle vetrerie, i Direttori di Reparto devono fare richiesta all'Assessore competente.

Per le diverse spese minute giornaliere, (reattivi, animali da esperimento, riparazioni delle suppellettili scientifiche), i Direttori si servono di appositi buoni a madre e figlia da sottoporre, di volta in volta, al visto dell'Assessore, buoni mediante i quali possono provvedere direttamente all'acquisto dell'occorrente menzionato materiale.

Alla riparazione e al rinnovamento del mobilio, delle suppellettili di arredamento, alla manutenzione dei locali e al consumo di energia elettrica, di gas e di acqua potabile provvede direttamente l'Amministrazione regionale, secondo le norme in vigore per gli Uffici regionali.

Art. 10

A cura di ciascun Reparto del Laboratorio regionale deve essere fatta, di volta in volta, annotazione in apposito registro cronologico annuo degli estremi dei campioni che provengono dai prelevamenti operati di Ufficio, di quelli provenienti dalle Amministrazioni pubbliche, dalle Autorità Sanitarie locali e dai privati.

In altri analoghi registri cronologici annui i due Reparti del Laboratorio terranno annotazione degli estremi dei verbali delle contravvenzioni e delle eventuali denunce all'Autorità Giudiziaria.

PARTE SECONDA

FUNZIONAMENTO DEL LABORATORIO

REGIONALE DI IGIENE E PROFILASSI

Art. 11

I Direttori dei Reparti devono conservare per almeno tre mesi una parte sufficiente di tutti i campioni non facilmente alterabili, per un ulteriore eventuale esame, munendoli delle opportune indicazioni per la identificazione.

I contro campioni per le analisi di revisione chieste dall'Autorità giudiziaria dovranno essere conservati per tutto il tempo necessario.

Art. 12

I Direttori dei Reparti possono respingere i campioni presentati qualora siano in quantità inferiore a quella prescritta, o in condizioni tali da rendere inutili od incerti i risultati delle analisi.

Art. 13

Fermo restando il disposto dell'articolo seguente, i Direttori dei Reparti, devono presentare, almeno alla fine di ogni semestre, al Medico regionale, relazioni riassuntive, in duplice copia, dei lavori compiuti dai Reparti stessi.

Il Medico regionale deve trasmettere un esemplare delle relazioni, con il suo visto e con eventuali osservazioni, al competente Assessore regionale.

Art. 14

Quando dalle analisi eseguite nei Reparti emerga la necessità di provvedimenti della competente Autorità, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, i Direttori dei Reparti devono dare immediata comunicazione dei risultati di tali analisi, anche quando siano state eseguite per conto di privati, al Medico regionale ed all'Ufficiale sanitario del Comune interessato.

Qualora dall'esame dei campioni presentati da Enti o da privati risulti che una sostanza di uso alimentare messa in commercio o somministrata a persone, è alterata o sofisticata, deve essere data immediata comunicazione dei risultati delle analisi compiute al Medico regionale e all'Ufficiale sanitario del Comune dal quale proviene il campione,' prima di consegnare al committente il risultato delle analisi stesse.

In caso di contravvenzione alle norme vigenti, le spese di analisi dei campioni prelevati dai Vigili sanitari faranno carico agli eventuali responsabili nella misura prevista dalla vigente tariffa per ciascun campione contravvenuto.

Art. 15

Chi richiede un'analisi deve presentare al Reparto competente del Laboratorio il materiale da analizzare, convenientemente prelevato ed in quantità bastevole.

Deve, inoltre, dichiarare all'incaricato delle accettazioni le proprie generalità (cognome, nome, dimora), la provenienza della materia e da sottoporre ad analisi, il genere della ricerca da effettuare e precisare le altre indicazioni del caso, formulando in modo preciso il quesito, la indagine o il servizio proposto o richiesto.

Le analisi per conto di privati sono eseguite subordinatamente alle esigenze di servizio.

Art. 16

Il materiale annonario inviato dagli Ufficiali Sanitari per l'analisi chimica va prelevato, a norma di legge, in campioni suggellati con il timbro del Comune e portanti indicazioni precise per la identificazione; tale materiale deve essere accompagnato dal verbale di prelevamento.

In caso di mancata redazione o presentazione del verbale di prelevamento ed in caso di inosservanza delle disposizioni previste dalle leggi vigenti per il prelevamento dei campioni, la richiesta di analisi non deve avere corso.

Art. 17

La quantità di sostanze da presentare per l'esame e il metodo di preparazione e di imballaggio dei campioni devono essere conformi alle norme del T.U. delle Leggi Sanitarie e alle disposizioni emanate in materia.

Art. 18

Per ogni prelevamento di campioni di acqua per uso potabile da sottoporre all'analisi chimica e batteriologica, bisogna stendere apposito verbale e redigere una relazione sulla natura del bacino imbrifero e sulle condizioni della località ove il prelevamento si effettua, a norma delle disposizioni in vigore e delle istruzioni emanate dalle Autorità competenti.

A tale scopo, mentre al prelievo di campioni di acqua da analizzare chimicamente può provvedere un tecnico assistito dall'Ufficiale Sanitario competente, o da un suo rappresentante, per le analisi batteriologiche è, invece, indispensabile che i campioni siano prelevati dal personale medico o tecnico che deve eseguire l'analisi.

Data l'importanza delle analisi di campioni di acque ad uso potabile e per ovviare a dannosi inconvenienti, i Direttori dei due reparti del Laboratorio, quando siano chiamati ad analizzare simultaneamente la stessa acqua, dovranno, prima di rilasciare il referto di analisi, decidere univocamente sulla sua potabilità o meno.

Art. 19

Per ogni analisi o ricerca non compresa nelle voci della tariffa in vigore, la tassa sarà stabilita, di volta in volta, dal Direttore del reparto competente, previo parere favorevole dell'Assessore, in base alle tasse stabilite per le analisi e le ricerche di analoga natura e importanza previste nella tariffa.

Art. 20

Le spese per le spedizioni di campioni o di perizie, per la imposta di consumo e per eventuali altri tributi sono a carico dei richiedenti le analisi.

Art. 21

I depositi di somme stabilite dalle vigenti tariffe per le analisi ad uso di Enti e di privati e riscosse dal Laboratorio sono versati mensilmente al Cassiere della Regione direttamente oppure sul conto corrente postale intestato all'Amministrazione regionale.

Art. 22

Nei casi in cui i Direttori del Laboratorio siano incerti nel pronunciarsi circa le conclusioni definitive di una analisi o di un esame eseguite, possono chiedere l'intervento e il parere di altri Direttori di Laboratorio oppure di specialisti in particolari materie, previa autorizzazione dell'Assessore regionale alla Sanità.

PARTE TERZA

CENTRO PROFILATTICO REGIONALE

Art. 23

Al Reparto Medico-Micrografico del Laboratorio è annesso un Centro Profilattico.

È compito del Centro Profilattico:

a) Proporre all'Amministrazione regionale l'acquisto del materiale necessario alle vaccinazioni, alle disinfezioni e disinfestazioni e curarne la conservazione e la distribuzione;

b) Provvedere all'impianto e al funzionamento di un servizio mobile automontato di disinfezione nell'interesse dei Comuni della Regione;

c) Coadiuvare il personale addetto al servizio delle vaccinazioni profilattiche rese obbligatorie per legge o disposte dall'Autorità sanitaria.

Art. 24

Il Centro Profilattico funziona in collegamento tecnico con il Reparto Medico-Micrografico e ha sede nell'edificio del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi.

Il Centro dispone di un locale per la conservazione dei disinfettanti e disinfestanti e di un locale per la custodia dei mezzi mobili di disinfezione; dispone, inoltre, dell'altro materiale necessario per le operazioni di disinfezione e disinfestazione. Il Centro dispone, infine, di un apposito locale con frigorifero per la conservazione dei vaccini profilattici e di un locale per le registrazioni e le operazioni necessarie per il funzionamento dei servizi di istituto del Centro.

Art. 25

Il Centro Profilattico deve sempre disporre del seguente materiale:

1) - di una scorta adeguata di disinfettanti e disinfestanti per la sua dotazione ordinaria e per la distribuzione ai Comuni;

2) - di un impianto automontato di disinfezioni e disinfestazioni e del materiale occorrente alle operazioni di disinfezione.

Art. 26

L'Assessore regionale alla Sanità e il Medico regionale sovraintendono al funzionamento del Centro Profilattico.

Il preparatore del Reparto Medico-Micrografico del Laboratorio, oltre al disimpegno delle sue ordinarie mansioni nel Reparto stesso, provvede a quanto occorre per il funzionamento del Centro e, in genere, coadiuva i Sanitari nell'azione di profilassi; in particolare, attende alla buona conservazione del materiale profilattico appartenente al Centro ed alla tenuta del registro di carico e scarico concernente il movimento del materiale stesso.

Al Centro sono anche addetti i tre Vigili Sanitari per le disinfezioni.

Art. 27

I Comuni della Regione debbono chiedere all'Amministrazione regionale (Ufficio del Medico regionale) alla fine di ogni semestre, i quantitativi di disinfettanti e di disinfestanti che presumono possano occorrere nel semestre successivo per le operazioni profilattiche, specie per quelle di carattere continuativo, da svolgere senza l'intervento diretto del Centro, e, quando necessitano, i quantitativi di vaccini profilattici.

Le richieste debbono essere accompagnate da circostanziate e motivate relazioni dell'Ufficiale Sanitario. Peraltro, i Comuni, in relazione a particolari esigenze, possono inoltrare in qualunque momento le richieste dei disinfettanti, dei disinfestanti e dei vaccini.

Il Medico regionale, esaminate le richieste dei Comuni, trasmette all'Assessore regionale alla Sanità l'elenco del materiale che ritiene debba essere concesso ai Comuni e alla fine di ciascun anno deve trasmettere all'Assessore stesso l'elenco dei disinfettanti e disinfestanti di cui propone l'acquisto nonché l'elenco dei vaccini e di altri materiali occorrenti per mantenere nella dovuta efficienza il servizio del Centro, avuto riguardo alle necessità ordinarie e straordinarie per una ben condotta azione profilattica nell'interesse dei Comuni della Regione.

Art. 28

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità, autorizza l'acquisto dei disinfettanti e disinfestanti occorrenti per la dotazione ordinaria del Centro e per la distribuzione ai Comuni.

I disinfettanti e i disinfestanti da acquistare debbono essere compresi tra quelli autorizzati a norma di legge o stabiliti dal Ministero della Sanità.

Art. 29

I Comuni debbono richiedere l'intervento del servizio mobile automontato del Centro Profilattico solo quando si tratti di disinfezioni finali o di particolari esigenze, fermo restando l'obbligo di provvedere, con la scorta di disinfettanti concessa dal Centro, alle disinfezioni ordinarie ai letti dei malati.

Art. 30

Le richieste per l'esecuzione delle disinfezioni e disinfestazioni da parte del servizio regionale automontato debbono essere fatte dagli Ufficiali Sanitari a mezzo di appositi moduli, che, a cura del Centro Profilattico, saranno distribuiti ai Comuni.

Il Medico regionale appone sui moduli di richiesta il proprio visto di autorizzazione, con le eventuali sue direttive e lo trasmette al Centro.

In caso d'urgenza, la richiesta del servizio automontato può essere fatta anche telegraficamente o telefonicamente.

Gli accessi sopralluogo da parte del servizio automontato del Centro debbono essere effettuati nel più breve tempo possibile.

Le operazioni di disinfezione sono eseguite nei Comuni sotto il controllo degli Ufficiali Sanitari e con l'aiuto dei Vigili sanitari comunali e dei messi comunali.

Art. 31

Le disinfezioni e le disinfestazioni possono anche essere effettuate su richiesta di privati, previa autorizzazione del Medico regionale e previo pagamento delle somme stabilite in conformità alle vigenti tariffe.

Le somme riscosse dalla Regione per l'esecuzione delle predette operazioni nell'interesse di privati sono devolute a spese per i servizi del Centro Profilattico.

Art. 32

Il Consorzio Regionale Antitubercolare può richiedere l'intervento del servizio automontato di disinfezione del Centro, purché si tratti di disinfezione finale per decesso di infermi o per cambiamento di alloggio, fermo restando, negli altri casi, l'obbligo del Consorzio di provvedere alla distribuzione domiciliare di disinfettanti e di altri presidi profilattici nonché alla vigilanza sul loro impiego, in relazione ai suoi compiti di istituto in materia di profilassi domiciliare antitubercolare.

PARTE QUARTA

ASSUNZIONE IN SERVIZIO E STATO GIURIDICO

ED ECONOMICO DEL PERSONALE.

Art. 33

Per l'assunzione in servizio del personale direttivo e tecnico del Laboratorio si osservano le norme del vigente Testo Unico delle leggi sanitarie 27-7-1934 numero 1265, delle leggi e dei regolamenti in vigore per i concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi sanitari provinciali e comunali nonché le norme vigenti per la assunzione del personale addetto ai servizi sanitari dell'Amministrazione regionale.

Il personale direttivo dei Laboratori è nominato dal Consiglio regionale in seguito a concorsi per titoli ed esami a' sensi delle vigenti norme di legge.

Art. 34

Per la nomina ai posti di preparatore è richiesto il possesso del diploma di preparatore rilasciato dalle Scuole nazionali o di equipollente e riconosciuto diploma rilasciato da Scuole estere per preparatore; in luogo del diploma di preparatore è ammessa la licenza di Scuola media inferiore con un certificato di idonea preparazione tecnica specifica (in chimica o in batteriologia) presso corrispondenti Reparti di Laboratori di Igiene e Profilassi o presso Laboratori Universitari.

Per la nomina ai posti di aiuto-preparatore è richiesto il possesso del diploma di Scuola media inferiore.

Per la nomina ai posti di inserviente e di vigile sanitario è richiesta la licenza di Scuola elementare.

Per l'assunzione in servizio ai posti di Vigile sanitario è, inoltre, prescritto il possesso della patente di guida automobilistica di secondo grado e del requisito dell'età minima di 21 anni compiuti.

Prima di entrare in funzione i Vigili sanitari, quali agenti giurati, debbono prestare il prescritto giuramento innanzi al Pretore.

Art. 35

Gli stipendi e i salari annui di organico iniziali da corrispondere al personale addetto al Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi sono determinati nella tabella annessa quale allegato A; al personale stesso sono, inoltre, concessi e corrisposti gli aumenti periodici biennali del 2,50% degli stipendi e salari nonché le indennità e gli assegni accessori spettanti al personale regionale dei corrispondenti gradi, nelle misure e secondo le norme di legge e di regolamento in vigore.

In conformità alle norme in vigore per il personale dei Laboratori Provinciali di Igiene e Profilassi, per l'aggravio derivante dalle manipolazioni di materiale infetto o, comunque, dannoso, ai dipendenti del Laboratorio può essere attribuita una indennità mensile di lavoro nocivo e rischioso, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 36

Il personale del Laboratorio, nei casi in cui sia necessaria la sua presenza o la sua opera tecnica per le ricerche da effettuarsi o per il prelevamento dei campioni, deve recarsi nelle località, previa autorizzazione da richiedersi ai sensi delle vigenti disposizioni.

Alle spese di missione del personale del Laboratorio per trasferte compiute su richieste e nell'interesse di privati o di altri Enti e Istituzioni provvede direttamente l'Amministrazione regionale, salva azione di rivalsa disposta dall'Assessorato regionale alla Sanità, su proposta dei Direttori di Reparto, per il versamento a rimborso delle spese stesse al Cassiere-Tesoriere della Regione.

Art. 37

Le somme riscosse dall'Amministrazione regionale per i compensi relativi alle indagini di interesse privato, nonché per oblazioni versate in via conciliativa, sono destinate a vantaggio della gestione del Laboratorio, detratto il 50% che è devoluto a favore del personale addetto al Laboratorio, esclusi i Vigili sanitari.

La quota del 50% spettante al personale, distintamente per ciascun Reparto, è devoluta a favore del personale stesso nelle seguenti misure percentuali:

- 27% al personale direttivo: Direttore 15% - Assistente 12%;

- 23% al personale tecnico e subalterno: Preparatore 11% - Aiuto-preparatore - Inserviente 5%.

La liquidazione delle sopramenzionate quote spettanti al personale è approvata trimestralmente con provvedimento deliberativo della Giunta regionale.

I Vigili sanitari hanno diritto alle percentuali di compartecipazione sui proventi delle contravvenzioni a norma delle leggi in vigore; le relative somme sono liquidate a cura dei competenti Uffici del Registro, a' sensi di legge.

Art. 38

Per quanto non previsto nei precedenti articoli della parte terza e nei successivi articoli della parte quinta del presente Regolamento, si applicano al personale addetto al Laboratorio di Igiene e Profilassi le norme di legge e di regolamento in vigore in materia di stato giuridico ed economico del personale dipendente dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta.

PARTE QUINTA

ATTRIBUZIONI E DOVERI DEL PERSONALE

Art. 39

I Direttori hanno il governo tecnico dei rispettivi Reparti e sono responsabili del buon andamento tecnico, amministrativo e disciplinare dei Reparti stessi; curano la tenuta dei registri e la sollecita esecuzione delle analisi che vengono loro richieste. Sono personalmente responsabili delle perizie da essi eseguite e devono firmare tutti i certificati di analisi.

I Direttori dei Reparti hanno la facoltà di intraprendere, informandone l'Assessore e il Medico regionale, quelle indagini e ricerche che credono opportune per lo studio delle condizioni igieniche e sanitarie locali e per il perfezionamento dei metodi di analisi relativi; essi debbono fare al competente Assessore regionale da cui dipendono le proposte che reputano del caso per assicurare il regolare funzionamento dei servizi ad essi affidati.

Art. 40

I Direttori dei Reparti sono responsabili della buona conservazione e della custodia della suppellettile scientifica e del materiale di arredamento esistente nei locali dei rispettivi Reparti.

Essi provvedono alla regolare tenuta e all'aggiornamento di un inventario del predetto materiale di carico.

Art. 41

Gli Assistenti svolgono, alle dipendenze del rispettivo Direttore, le analisi di laboratorio, le esperienze scientifiche e tutte le indagini di ordine medico e chimico.

Essi sostituiscono il Direttore in caso di assenza per servizio, per congedo ordinario e per malattia.

Art. 42

Le funzioni di Direttore e di Assistente di Reparto del Laboratorio sono incompatibili con quelle di Ufficiale Sanitario comunale e di Sanitario condotto.

Ai Direttori e Assistenti di Reparto del Laboratorio è, inoltre, vietato:

a) di applicarsi direttamente o indirettamente, per proprio o altrui conto, a qualsiasi commercio o industria soggetti a vigilanza igienica;

b) di attendere, direttamente o indirettamente, per proprio o altrui conto, al funzionamento ed alla gestione di laboratori di analisi chimiche e batteriologiche e di eseguire, nel laboratorio al quale sono addetti, per proprio conto, analisi e ricerche di interesse privato;

c) di comunicare i risultati e le conclusioni delle analisi e perizie a persone estranee.

Per l'assunzione di incarichi speciali, i Direttori dovranno essere autorizzati, di volta in volta e per iscritto, dall'Assessore regionale alla Sanità, sentita la Giunta regionale.

Art. 43

I preparatori e gli aiuto-preparatori devono tenere in perfetto ordine gli strumenti e gli apparecchi, predisporre quanto può occorrere per le analisi ed esperienze, coadiuvare il Direttore e l'Assistente nell'esecuzione materiale delle loro mansioni, curare la custodia dei campioni e materiali e adottare in tutti i casi le precauzioni e le misure indispensabili e prudenziali allo scopo di evitare infortuni ed incidenti dannosi.

Essi devono, inoltre, tenere aggiornato apposito registro cronologico dei verbali di contravvenzione, con l'annotazione delle denunce all'Autorità giudiziaria; debbono curare la tenuta e la scritturazione dei registri e dei bollettari dei materiali e dei campioni presi in carico dai reparti del Laboratorio nonché provvedere alla copia della corrispondenza d'ufficio e alla tenuta dei registri di protocollo e dei libri in carico alle biblioteche dei reparti.

Art. 44

I preparatori devono tenere aggiornato, sotto la sorveglianza del Direttore, un registro nel quale vengono iscritte e riassunte in ordine cronologico tutte le richieste di analisi secondo l'ordine della loro presentazione, nonché le relative operazioni tecniche.

Il registro deve riportare, in forma tabellare, i seguenti dati e indicazioni:

1) numero di protocollo e numero progressivo di presentazione per anno.

2) data di presentazione della richiesta.

3) nome del Comune, dell'Ente o nome, cognome e indirizzo della persona richiedente.

4) descrizione e natura del campione di sostanza da esaminare, con il quesito proposto.

5) esposizione succinta dei risultati dell'esame e delle conclusioni formulate.

6) data di trasmissione della risposta.

7) importo della tassa relativa (se dovuta).

8) annotazione delle eventuali denunce all'Autorità giudiziaria.

9) osservazioni e, ove ne sia il caso, annotazione sul concorso di altro Laboratorio provinciale o di specialisti nell'esecuzione della ricerca.

I preparatori debbono, altresì, tenere aggiornato un registro cronologico recante i dati ed estremi dei verbali delle contravvenzioni elevate dai Vigili sanitari, con l'annotazione delle denunce all'Autorità giudiziaria.

Art. 45

Gli inservienti hanno l'obbligo di provvedere alla apertura e alla chiusura degli uffici e alla regolare tenuta dei medesimi, alla custodia dei campioni secondo le istruzioni dei direttori, alla preparazione degli attrezzi, dei materiali e dei vasellami occorrenti per le analisi e le esperienze, adottando in tutti i casi le precauzioni e le misure indispensabili e prudenziali allo scopo di evitare infortuni ed incidenti dannosi.

L'inserviente del Reparto Medico-Micrografico deve, inoltre, curare la sorveglianza e la pulizia del reparto animali, cavie, conigli, ecc., utilizzati per diagnosi biologiche di malattie infettive.

Gli inservienti debbono rispondere con prontezza alle chiamate ed eseguire sollecitamente gli ordini che ricevono. Non possono assentarsi se non per eseguire incarichi ricevuti dai superiori nell'interesse del servizio.

Gli inservienti debbono curare il ritiro delle corrispondenze, dei pacchi ecc. nonché la spedizione di telegrammi e delle lettere, ecc.

Gli inservienti, quando sono in servizio, devono portare la divisa fornita gratuitamente dall'Amministrazione regionale.

Art. 46

I Vigili sanitari esercitano le funzioni loro spettanti ed eseguono gli incarichi loro assegnati dal competente Assessore, dal Medico regionale, dai Direttori di Reparto del Laboratorio, per l'adempimento delle finalità devolute dalle leggi vigenti al Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi.

Essi vigilano sulle condizioni igieniche del suolo, degli aggregati urbani e rurali e delle abitazioni, sulla salubrità delle bevande e delle sostanze alimentari, sui mercati e sui pubblici esercizi; compiono le ispezioni superiormente disposte e riferiscono sui risultati degli accertamenti, sulle contestazioni fatte e sui provvedimenti attuati.

Vigilano, inoltre, sulla esecuzione delle misure disposte per la profilassi delle malattie infettive e provvedono ai servizi della Stazione mobile di disinfezione; esercitano tutte le altre attribuzioni di vigilanza igienica e sanitaria loro prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

I Vigili sanitari debbono trasmettere, di volta in volta, al competente Reparto del Laboratorio regionale e al Medico regionale copia dei verbali delle contravvenzioni in materia sanitaria da essi elevate.

Art. 47

Per l'esercizio delle loro funzioni, sono attribuite ai Vigili sanitari le facoltà spettanti per legge ai Vigili comunali: essi non possono entrare in funzione se non dopo aver prestato giuramento dinanzi al Pretore.

Il servizio dei Vigili sanitari è disposto dal Medico regionale, d'intesa con i Direttori dei Reparti del Laboratorio regionale.

I Vigili sanitari debbono portare la divisa e la rivoltella e devono essere muniti di tessera di riconoscimento con fotografia da esibire, quando occorra, per dimostrare la loro qualità ed identità.

I Vigili sono provvisti di un idoneo mezzo di trasporto loro fornito dalla Regione. Le spese inerenti alla divisa, alla rivoltella, alla tessera di riconoscimento ed al mezzo di trasporto per il servizio dei Vigili sanitari sono interamente sostenute o rimborsate dalla Regione.

Art. 48

È fatto divieto ai Vigili sanitari:

a) di attendere in servizio a cure estranee al loro ufficio e di dedicarsi, senza autorizzazione scritta dell'Assessore, ad altre occupazioni fuori del servizio.

b) di allontanarsi dal posto o dall'itinerario loro prescritto, senza averne ottenuto il permesso.

c) di accettare alcun compenso, sotto qualsiasi forma e di esercitare qualsiasi impiego o incarico per prestazioni che possano, comunque, collidere con i doveri del loro servizio.

d) di comunicare ad estranei quanto sia venuto a loro conoscenza per ragioni di servizio.

Art. 49

Il personale del Laboratorio regionale deve curare la scrupolosa osservanza dei doveri d'ufficio, attendendo con diligenza, solerzia e zelo alle mansioni affidate ed alle istruzioni ricevute.

Art. 50

Il personale del Laboratorio è obbligato:

a) a mantenere il segreto sugli affari di servizio.

b) ad astenersi dall'esercizio di professioni e dal prendere parte, diretta o indiretta, a servizi, esazioni od appalti di, opere in cui siano interessati la Regione, il Laboratorio regionale od Istituti soggetti alla vigilanza della Regione.

c) ad astenersi dal compilare perizie per conto di coloro che debbono servirsi di tali perizie nei rapporti loro con la Regione o con il Laboratorio regionale.

d) a non assumere impegni né incarichi per privati od Enti pubblici che possano collidere con i doveri di ufficio o che, per la loro natura, importanza e durata, riescano comunque di nocumento allo svolgersi della loro normale attività di impiegati.

e) a non ricevere compensi o rimunerazioni da chicchessia e per qualsiasi titolo o causa relativi al proprio servizio.

f) ad osservare l'orario d'ufficio.

g) ad usare modi corretti nei rapporti interni e nei rapporti con il pubblico.

Art. 51

Durante l'orario d'ufficio il personale del Laboratorio deve trovarsi e rimanere al posto assegnato senza potersene per alcuna causa allontanare. L'orario sarà conforme a quello stabilito per gli uffici dell'Amministrazione regionale.

Nel caso che per l'esercizio delle proprie attribuzioni, o per motivi personali urgenti, un dipendente abbia bisogno di uscire temporaneamente, dovrà chiedere ed ottenere l'assenso del proprio Direttore.

Quando, per imprescindibili e per non prevedute necessità sue o di famiglia, il dipendente non possa recarsi all'ufficio, deve informarne subito il Laboratorio indicando la cagione dell'impedimento e la sua prevista durata.

Art. 52

I dipendenti del Laboratorio hanno l'obbligo di surrogarsi a vicenda nel caso di eventuali assenze o impedimenti e di prestare la loro opera, a giudizio del Direttore, anche in giorni ed in ore non compresi nell'orario d'ufficio.

Per lavori da eseguire fuori orario, con l'autorizzazione dell'Assessore, sono corrisposti compensi orari ai sensi delle norme vigenti in materia.

Art. 53

Per le mancanze e le sanzioni disciplinari e per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili al personale del Laboratorio le norme del vigente regolamento organico generale per il personale dell'Amministrazione regionale.

La sorveglianza disciplinare sui Vigili sanitari spetta al più anziano di nomina dei Direttori di Reparto.

PARTE SESTA

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 54

Nella prima applicazione del presente Regolamento e per la prima assunzione al posto tabellare di ruolo di aiuto-preparatore, di nuova istituzione, presso il Reparto Medico-Micrografico del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi, il Sig. Ester Réan, inserviente di ruolo incaricato di espletare mansioni di aiuto-preparatore, è inquadrato e nominato a ruolo al nuovo posto medesimo, con effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con l'attribuzione degli assegni principali ed accessori previsti per il posto stesso.

Nella prima applicazione del presente Regolamento, il preparatore chimico di ruolo Sig. Preyet Desiderato viene confermato e inquadrato al posto tabellare di ruolo di preparatore chimico presso il Reparto chimico, posto modificato dal grado 8° al grado 7°, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio nel posto già acquisita ai fini degli aumenti periodici biennali dello stipendio.

Art. 55

Le norme del presente Regolamento sostituiscono quelle già approvate dal Consiglio regionale con deliberazione n. 106 in data 6 ottobre 1958, non ancora divenuta esecutiva, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 56

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si osservano le norme vigenti delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato e dalla Regione in materia di ordinamento e funzionamento dei servizi pubblici di Igiene e profilassi nonché di stato giuridico ed economico del personale addetto ai servizi stessi.

ALLEGATO A alle norme regolamentari per l'ordinamento e il funzionamento del Laboratorio regionale di Igiene e Profilassi di Aosta.

TABELLA organica dei servizi e dei posti di ruolo del Laboratorio

SERVIZI - QUALIFICHE

DEL PER SONALE

Numero

dei posti

di ruolo

Gruppo

Grado

(regionale)

Stipendio o

salario annuo

lordo iniziale

Reparto Medico-Micrografico

Direttore

1

A

1.500.000

Assistente

1

A

1.206.000

Preparatore batteriologo

1

C

813.000

Aiuto-preparatore

1

C

606.000

Inserviente di Laboratorio

1

S

12° b

519.000

Reparto Chimico

Direttore

1

A

1.500.000

Assistente

1

A

1.206.000

Preparatore chimico

1

C

813.000

Aiuto-preparatore

1

C

606.000

Inserviente di Laboratorio

1

S

12° b

519.000

Servizi di vigilanza

Vigili sanitari-autisti

3

S

12° a

540.000

Centro Profilattico

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