Oggetto del Consiglio n. 45 del 7 aprile 1960 - Verbale

OGGETTO N. 45/60 - LEGGE REGIONALE URBANISTICA E PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO IN VALLE D'AOSTA, APPROVATA CON PROVVEDIMENTO CONSILIARE N. 6 IN DATA 4 MARZO 1960. CONFERMA DI APPROVAZIONE.

Il Presidente, FILLIETROZ, riferisce al Consiglio in merito alla sotto riportata lettera n. 639 prot., in data 2 aprile 1960, del Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, concernente il rinvio con rilievi della legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta, approvata con deliberazione consiliare n. 6 del 4 marzo 1960, lettera trasmessa in copia - unitamente ai due seguenti altri allegati - ai Signori Consiglieri con nota n. 77 di protocollo del 5 aprile 1960.

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REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELLA

VALLE D'AOSTA

Il Rappresentante del Ministero dell'Interno - Presidente

N. 639 di prot.

Allegati n. 1

Aosta, li 2-4-1960

OGGETTO: Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta - Delib. C. R. n. 6 del 4-3-1960.

AL SIG. PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE DI

AOSTA

e per conoscenza,

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE DI

AOSTA

Ai sensi dell'art. 31 - comma quarto - dello Statuto speciale della Valle d'Aosta approvato con Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si rinvia a codesto Consiglio il provvedimento n. 6 del 4 marzo 1960, relativo alla "Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta" per i seguenti motivi:

1) come già osservato con lettera del 20 gennaio u.s., numero 154, la dichiarazione dell'intero territorio della Valle d'Aosta, contenuta nell'art. 1, è in contrasto con il limite desumibile dall'art. 2 lettera g) dello Statuto Speciale sopracitato che esclude la possibilità indiscriminata della estensione di detta qualifica all'intero territorio della Regione.

2) la dichiarazione stessa non è in armonia con la legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, in quanto la legge regionale in esame non contiene neppure i criteri oggettivi d'interesse pubblico che si ritiene soddisfare né le norme sulla procedura d'imposizione del vincolo con idonee garanzie pei privati.

3) la nuova formulazione dell'art. 13 è troppo generica per garantire il rispetto di tutte le procedure necessarie per legittimare le espropriazioni.

4) la disposizione dell'art. 15 è rimasta immutata rispetto al precedente testo, per cui s'intendono qui confermate le osservazioni formulate in proposito con la già citata lettera di rinvio del 20 gennaio u.s., n. 154.

Infine, per quanto attiene agli articoli 3, 4, 5 secondo comma, 11, 12, 14 e 18, si confermano integralmente i rilievi contenuti nella precedente lettera del 20 gennaio scorso, n. 154.

IL PRESIDENTE

F.to: Temperini

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Disegno di legge regionale n 1

(approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4 marzo 1960)

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ......................................................................... n. .......................................................

LEGGE REGIONALE URBANISTICA E PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO IN VALLE D'AOSTA.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge:

ART. 1

(Dichiarazione di pubblico interesse)

Il territorio della Valle d'Aosta è dichiarato bellezza naturale di pubblico interesse e zona di particolare importanza turistica.

ART. 2

(Ambito di applicazione della legge)

L'attività edificatoria, lo sviluppo e la tutela del paesaggio sono disciplinati, in Valle d'Aosta, dalla presente legge. Sarà successivamente emanato un regolamento.

ART. 3

(Divieti ed autorizzazioni)

È vietato eseguire costruzioni o piantagioni, distruggere o modificare quelle esistenti o, comunque, introdurre modificazioni agli immobili, che rechino pregiudizio all'aspetto del paesaggio.

Chiunque intenda compiere opere, costruzioni, demolizione o modificazione degli immobili, che possano comunque alterare il paesaggio, deve munirsi di apposita autorizzazione, rilasciata dal Presidente della Giunta regionale nei casi e nei modi previsti dal regolamento.

ART. 4

(Sanzioni)

Chiunque abbia eseguito costruzioni o piantagioni che alterino l'aspetto del paesaggio senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione di cui al precedente articolo è tenuto, con ordinanza del Presidente della Giunta regionale, a demolire a proprie spese le opere abusivamente compiute e a mettere in pristino stato i luoghi, nel termine che sarà stabilito nella stessa ordinanza.

Qualora il ripristino non fosse possibile, è tenuto al pagamento di una indennità stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell'organo indicato dal regolamento, in misura corrispondente alla maggiore somma fra il danno arrecato ed il profitto conseguito, ferme rimanendo le sanzioni previste dalle leggi penali.

ART. 5

(Piano regionale urbanistico e paesaggistico)

La disciplina dell'attività edificatoria, dello sviluppo urbanistico e della tutela del paesaggio si attua a mezzo del piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico da formarsi a cura dell'Amministrazione regionale con le modalità stabilite dal regolamento e da approvarsi con deliberazione del Consiglio regionale.

In detto piano sono incorporati i piani comunali di cui all'articolo 8.

ART. 6

(Conformità delle autorizzazioni al piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico)

Le autorizzazioni di cui all'articolo 3 non possono essere concesse se le opere o le piantagioni non siano conformi al piano regolatore regionale urbanistico o paesaggistico.

ART. 7

(Indicazioni fondamentali del piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico)

Il piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico deve stabilire:

a) le zone della Valle d'Aosta da riservare a speciali destinazioni di interesse generale e regionale;

b) zone della Valle d'Aosta in cui sia inibita ogni attività edificatoria;

c) carattere delle edificazioni nelle singole zone e vincoli da osservare;

d) la rete delle vie di comunicazione, escluse le comunicazioni stradali e ferroviarie dello Stato;

e) impianti pubblici di interesse regionale o turistico.

ART. 8

(Piani regolatori comunali urbanistici e paesaggistici)

Ogni Comune della Valle d'Aosta, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, è tenuto nel termine da sei mesi ad un anno dalla richiesta a formare un piano regolatore comunale urbanistico e paesaggistico del proprio territorio, uniformandosi a quanto è stabilito nel piano regionale urbanistico e paesaggistico.

Il piano dovrà entro lo stesso termine essere adottato con deliberazione del Consiglio comunale.

Se i Comuni nei termini predetti non adottano un piano regolatore, alla loro adozione provvede la Regione. In tal caso le spese saranno a carico del Comune.

ART. 9

(Indicazioni fondamentali del piano regolatore comunale)

Il piano regolatore comunale deve indicare essenzialmente, nei limiti di quanto stabilito dal piano regionale:

1) la rete della viabilità comunale;

2) le zone del territorio comunale da destinarsi all'edificazione di qualunque tipo, i caratteri e i vincoli per ogni zona;

3) le aree da destinare ad uso pubblico o sottoposte a speciali vincoli e servitù;

4) le aree da riservare a costruzioni, opere ed impianti di pubblico interesse;

5) il piano finanziario per l'attuazione del piano regolatore.

ART. 10

(Pubblicazione dei piani regolatori)

Il piano regolatore regionale e i piani regolatori comunali, da formarsi con le modalità stabilite dal regolamento, dopo la loro adozione rispettivamente da parte del Consiglio regionale e da parte del Consigli comunali, devono essere depositati per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Il deposito deve avvenire per il piano regolatore regionale presso l'Amministrazione regionale e presso tutti i Comuni della Valle d'Aosta e per i piani regolatori comunali presso i singoli Comuni.

Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni sulle quali decidono, in sede di approvazione definitiva del piano, rispettivamente il Consiglio regionale e la Giunta regionale.

ART. 11

(Entrata in vigore del piano regolatore regionale e dei piani comunali)

Il piano regolatore regionale entra in vigore dalla data nella quale diventa esecutiva la deliberazione del Consiglio regionale che lo approva.

I piani regolatori comunali entrano in vigore dalla data delle deliberazioni della Giunta regionale che li approvano e che dovranno essere assunte entro un anno dall'adozione dei piani da parte dei Consigli comunali.

ART. 12

(Varianti al piano regolatore regionale e ai piani comunali)

Le varianti al piano regolatore regionale e ai piani regolatori comunali sono approvate con la stessa procedura prevista per i piani regolatori originari.

ART. 13

(Espropriazione degli immobili)

In conseguenza all'approvazione del piano regolatore regionale e dei piani regolatori comunali, ed allo

scopo di predisporre la ordinata attuazione dei piani stessi, la Regione ed i Comuni hanno facoltà di promuovere l'espropriazione degli immobili, sempre che non debba riferirsi ad opere a carico dello Stato.

Per la determinazione dell'indennità di espropriazione non si dovrà tener conto degli incrementi di valore conseguenti, sia direttamente che indirettamente, alla pubblicazione ed alla approvazione del piano regolatore regionale e dei piani regolatori comunali.

ART. 14

(Piani particolareggiati)

Il piano regolatore regionale ed i piani regolatori comunali vengono attuati a mezzo di piani particolareggiati da approvarsi, secondo le modalità stabilite dal regolamento, rispettivamente dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale.

L'approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e dei vincoli in essi previsti. Se per l'esecuzione di dette opere, sempre che non siano a carico dello Stato, si rendesse necessaria l'espropriazione, per la determinazione dell'indennità di espropriazione non si dovrà tener conto degli incrementi di valore di cui all'articolo precedente.

ART. 15

(Regolamento ed esercizio delle funzioni amministrative)

Il regolamento potrà istituire, per l'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge, un Ufficio regionale per l'urbanistica e la tutela del paesaggio, organi consultivi regionali urbanistici e paesaggistici e circoscrizioni territoriali urbanistiche e paesaggistiche controllate da appositi architetti e urbanisti.

ART. 16

(Contributi di miglioria)

Con separata legge sarà disciplinata la istituzione dei contributi di miglioria dovuti in seguito all'adozione dei piani regolatori previsti dalla presente legge, in analogia a quanto disposto dal Capo XV del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175.

ART. 17

(Norma finale)

Restano ferme le norme della legge regionale 31 maggio 1956 n. 1, per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio.

ART. 18

(Norme transitorie)

Il piano regolatore della Città di Aosta, già adottato dal Consiglio comunale, ed i piani regolatori degli altri Comuni della Valle d'Aosta, adottati dai Consigli comunali, potranno entrare in vigore anche prima della approvazione del piano regolatore regionale, con deliberazione del Consiglio regionale.

Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento previsto dalla presente legge, le autorizzazioni di cui all'articolo 3 saranno rilasciate dal Presidente della Giunta regionale sentito il parere di un Comitato regionale per l'urbanistica e la tutela del paesaggio, che esprimerà anche il parere richieste) dal capoverso dell'art. 4, composto:

a) da 4 esperti e tecnici designati, rispettivamente, dagli Assessori regionali all'Agricoltura, al Turismo, ai Lavori Pubblici e dal Sindaco del Comune interessato;

b) da un rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri della Valle d'Aosta;

c) da un rappresentante degli Architetti della Valle d'Aosta;

d) dal Medico regionale;

e) da un rappresentante dell'Ordine dei Geometri della Valle d'Aosta;

ART. 19

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

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REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELLA

VALLE D' AOSTA

Il Rappresentante del Ministero dell'Interno-Presidente

N. 154 di prot.

Allegati n. 1

Aosta, li 20-1-1960

OGGETTO: Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta. Delib. CR. n. 164 del 18 dicembre 1959.

AL SIG. PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE DI

AOSTA

e per conoscenza,

AL SIG. PRESIDENTE DELLA

GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE DI

AOSTA

Ai sensi dell'art. 31 - comma quarto - dello Statuto Speciale della Regione Autonoma "Valle d'Aosta" - approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 si rinvia a codesto Consiglio il provvedimento n. 164, in data 18 dicembre 1959, relativo alla "Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta" pei seguenti motivi:

1) La dichiarazione dell'intero territorio della Valle d'Aosta quale zona di particolare importanza turistica, contenuta nell'articolo 1, è in contrasto con il limite desumibile dall'articolo 2 - lettera g) dello Statuto speciale anzi cennato che esclude la possibilità indiscriminata della estensione di detta qualifica all'intero territorio della Regione.

2) La dichiarazione stessa non è in armonia con la legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, in quanto la legge regionale in esame non contiene neppure i criteri oggettivi d'interesse pubblico che si ritiene soddisfare né le norme sulla procedura d'imposizione del vincolo con idonee garanzie per i privati.

3) Le disposizioni dell'art. 13 - primo e secondo comma - contrastano con il principio fondamentale della legislazione vigente secondo la quale la dichiarazione di pubblica utilità (e la conseguente possibilità della procedura di espropriazione) è connessa all'approvazione di piani particolareggiati.

Invero, la dichiarazione di pubblica utilità non può essere connessa con l'approvazione di piani generali in quanto questi hanno vigore a tempo indeterminato, mentre, secondo la vigente legislazione statale, la dichiarazione di pubblica utilità richiede la fissazione di un preciso termine.

È d'uopo inoltre far presente la necessità che sia chiaramente affermato che le espropriazioni previste dall'art. 13 si riferiscono ad opere non a carico dello Stato.

4) La istituzione dell'Ufficio regionale per l'urbanistica e la tutela del paesaggio, mediante l'emanando regolamento secondo la disposizione contenuta nell'art. 15, deve avvenire con apposita legge regionale trattandosi di attività che incide la sfera organizzativa degli uffici regionali.

5) Il contenuto degli articoli 3 e 4 presuppone la approvazione degli elenchi delle cose e degli immobili che per il loro notevole interesse pubblico debbono ritenersi soggetti alla disciplina della legge di cui trattasi.

Soggiungesi che le disposizioni dell'articolo 3 sono incompatibili con le necessità militari di eseguire, senza limitazioni di tempo e di luogo, i lavori per le esigenze della difesa.

6) La dizione del secondo comma dell'articolo 5 appare errata e andrebbe così sostituita: "I piani regolatori comunali debbono uniformarsi al piano regionale".

7) Per quanto concerne le norme fissate con gli articoli 7 e 8 si rileva che non è fatto alcun riferimento alle disposizioni di carattere generale previste dalla legge urbanistica 7 agosto 1942, n. 1150, relativamente alle intese con le Amministrazioni statali per reti principali delle linee di comunicazione stradali e ferroviarie.

8) L'art. 11 dovrebbe precisare compiutamente la procedura e la forma di approvazione nonché il periodo di validità dei piani, considerato anche che il successivo art. 12 stabilisce che le varianti ai piani regionali e comunali vengono adottate con la procedura identica a quella dei piani regolatori originari.

9) Il piano regolatore regionale dovrebbe essere attuato per mezzo dei piani regolatori comunali e non mediante piani particolareggiati, talché il riferimento al piano regionale contenuto nell'articolo 14 dovrebbe essere eliminato.

10) È indispensabile integrare l'articolo 18 stabilendo anche che per quanto non dispone la legge regionale in esame e per quanto non in contrasto con essa, trovano applicazione le leggi 1 giugno 1939, n. 1089; 29 giugno 1939, n. 1497; 17 agosto 1942, n. 1150, e successive integrazioni, nonché la legge 21-12-1955 numero 1357.

IL PRESIDENTE

F.to Temperini

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Il Presidente, FILLIETROZ, informa che la lettera in data 2 aprile 1960 - prot. n. 639, del Presidente della Commissione di Coordinamento, con cui è stato rinviato al Consiglio regionale, con rilievi, il provvedimento legislativo n. 6 del 4 marzo 1960 è pervenuta alla Presidenza del Consiglio soltanto il pomeriggio del 4 aprile.

Comunica che, data la riconosciuta importanza ed urgenza della legge regionale in questione, ha ritenuto di dover riportare la questione al Consiglio nell'adunanza odierna, iscrivendo l'argomento all'oggetto n. 1 bis dell'ordine del giorno.

Il Consigliere PALMAS propone che il Consiglio richiamato il proprio provvedimento in data 4 marzo 1960 n. 6 con il quale veniva approvata la legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta;

visti i rilievi formulati dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta con lettera in data 2 aprile 1960 prot. n. 639;

visti gli articoli 2 (lettera g e lettera q) e 31 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948 n. 4;

ritenuto che la legge regionale di cui si tratta prevede norme che rientrano nella competenza legislativa della Regione e che non sono in contrasto né con la Costituzione, né con i principi dell'ordinamento giuridico

dello Stato, né con lo Statuto speciale della Regione, né con gli interessi nazionali e delle altre Regioni;

Deliberi

di approvare nuovamente la legge regionale già approvata con precedente provvedimento legislativo in data 4 marzo 1960 n. 6 e denominata "legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle di Aosta".

Il Consigliere DUJANY fa la seguente dichiarazione: "I Consiglieri del nostro gruppo sono contrari all'approvazione della legge in esame per le ragioni già esposte nelle precedenti sedute di Consiglio in cui si è discussa la legge stessa".

Segue breve discussione fra i Consiglieri PALMAS e DUJANY, il quale dichiara che i Consiglieri del suo gruppo si asterranno dalla votazione.

Il Presidente, FILLIETROZ, invita il Consiglio a votare sulla proposta di conferma dell'approvazione della legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio, approvata dal Consiglio nell'adunanza del 4 marzo 1960 (provvedimento n. 6).

Procedutosi alla votazione a scrutinio segreto ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori: BARONE, DUJANY e MACHET (Consiglieri presenti: trenta; votanti: ventitré; voti favorevoli: ventitré; astenutisi dalla votazione i seguenti sette Consiglieri: AILLON, BERTHOD, DUJANY, MASCHIO, MONTESANO, PETIGAT e VESAN);

IL CONSIGLIO

richiamato il proprio provvedimento in data 4 marzo 1960 n. 6 con il quale veniva approvata la legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta;

visti i rilievi formulati dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta con lettera in data 2 aprile 1960 prot. n. 639;

visti gli articoli 2 (lettera g e lettera q) e 31 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948 n. 4;

ritenuto che la legge regionale di cui si tratta prevede norme che rientrano nella competenza legislativa della Regione e che non sono in contrasto né con la Costituzione, né con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, né con lo Statuto speciale della Regione, né con gli interessi nazionali e delle altre Regioni;

APPROVA

nuovamente la legge regionale già approvata con precedente provvedimento legislativo in data 4 marzo 1960 n. 6 e denominata "legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta".

Il Consiglio prende atto.

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