Oggetto del Consiglio n. 10 del 11 gennaio 1965 - Verbale
OGGETTO N. 10/65 - RICHIESTA DI INTERVENTO PRESSO I COMPETENTI UFFICI FINANZIARI PER OTTENERE L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA GRADUALE, IN LUOGO DELLA IMPOSTA DI TRASFERIMENTO, PER LA REGISTRAZIONE DI ATTI DI DIVISIONE DI IMMOBILI PROVENIENTI DA MASSE PLURIME. (Mozione dei Consiglieri regionali Signori Maquignaz Giuseppe e Dujany Cesare)
Il Presidente, MARCOZ, dichiara aperta la discussione sulla seguente mozione presentata dai Consiglieri regionali Signori Maquignaz Giuseppe e Dujany Cesare, concernente l'oggetto: "Richiesta di intervento presso i competenti Uffici finanziari per ottenere la applicazione dell'imposta graduale, in luogo dell'imposta di trasferimento, per la registrazione di atti di divisione di immobili provenienti da masse plurime", mozione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Ill.mo Sig. PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE
AOSTA
Considerato che da poco tempo alcuni Uffici del Registro della Valle applicano l'imposta di trasferimento anziché l'imposta graduale nelle divisioni con l'assegnazione di immobili provenienti da masse plurime ed ogni qualvolta vi è il mancato rispetto delle quote spettanti ad ognuno su ciascuna massa, anche se il valore dei beni attribuiti ad ognuno è corrispondente a quello totale delle quote spettanti allo stesso nelle singole masse.
Visto che tale metodo di tassazione impedisce di adottare il sistema abituale di riunire le masse di diversa provenienza e di procedere susseguentemente alla formazione dei vari lotti, arrecando di conseguenza ulteriori dannosi smembramenti alla piccola proprietà contadina.
Ritenuto che detta tassazione è contraria a quanto disposto dalla Normale n. 31 del 1880 dell'Amministrazione Finanziaria e che risulta altresì in aperto contrasto con l'art. 846 del Codice Civile che detta norme sulla minima unità colturale; ed in contrasto pure con le leggi che favoriscono la ricostituzione e il riordinamento della piccola proprietà contadina (Decreto Legge 24-2-1948 n. 114 - D.L. 25-7-1952 n. 991 e D.L. 11-12-1952 n. 2362);
Considerato che tale restrittivo criterio di tassazione basato su recenti decisioni della Giurisprudenza Fiscale viene ad apportare un grave pregiudizio a tutta l'economia agricola regionale;
Tenuto conto della rilevante percentuale attribuita alla Regione dalla Legge 29 novembre 1955, n. 1179 comma c) sull'Ordinamento Finanziario della Valle d'Aosta;
Presa visione infine dell'articolo 3 comma f) della Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
I sottoscritti presentano all'approvazione del Consiglio la seguente
MOZIONE
Il Consiglio Regionale, preso in considerazione quanto in premessa, invita il Presidente della Giunta a prendere opportuni contatti con i competenti Uffici Finanziari affinché soprassiedano all'applicazione del predetto gravame fiscale, onde evitane l'ingiustificato pagamento di tasse di conguaglio che vengono a togliere ai piccoli agricoltori montani quei benefici che altre leggi concedono.
Con preghiera di voler inserire la presente fra gli oggetti all'ordine del giorno della prossima riunione consiliare, porgono distinti ossequi.
Aosta, lì 17 novembre 1964
F.to Giuseppe MAQUIGNAZ - Cesare DUJANY
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Il Consigliere MAQUIGNAZ dichiara quanto segue:
"Signori Presidenti e Signori Consiglieri
Prendo la parola per illustrare più chiaramente la mozione presentata ed i motivi che ci hanno indotti a presentarla.
La mozione ha per oggetto l'abolizione della imposta proporzionale sui conguagli che si verificano nelle divisioni di beni mobili ed immobili provenienti da varie successioni (le cosiddette masse plurime).
Ritengo opportuno ricordare che nelle divisioni di qualunque specie, con beni provenienti da un unico titolo, viene applicata l'imposta graduale, la quale colpisce il valore dei beni in ragione di lire 20 sulle prime 1000 lire e di lire 10 su ogni 1000 lire in più (imposta che con le addizionali si può calcolare del 2% circa).
Ma tale imposta graduale viene applicata solamente quando l'assegnazione dei beni è pari alle singole quote di diritto degli eredi; mentre qualora si debbano effettuare dei conguagli, sull'importo dei medesimi viene applicata l'imposta proporzionale con aliquota del 7,50% la quale, con le addizionali, raggiunge l'11% circa.
Ma nella pratica (come tutti sanno) la divisione viene effettuata contemporaneamente per i beni provenienti dalle varie successioni: cioè dal padre, dalla madre, in alcuni casi da zii ed anche da fratelli e sorelle.
Aosta, lì 17 novembre 1964.
Il procedimento adottato usualmente in questi casi è quello di riunire tutti i beni di diversa provenienza e formare con questi una unica massa, dalla quale si formano i vari lotti di valore corrispondente alle singole quote di diritto, senza rispettare le quote spettanti ad ognuno su ciascuna massa.
Da poco tempo, e più precisamente dalla primavera del 1964, gli Uffici del Registro della Valle - basandosi su decisioni della Giurisprudenza Fiscale - applicano l'imposta proporzionale pure sui conguagli derivanti dal mancato rispetto delle quote spettanti ad ognuno su ciascun titolo di provenienza.
Tale metodo di tassazione comporta un aumento sostanziale dell'imposta sulle divisioni, creando un generale malcontento da parte degli agricoltori in genere e dei piccoli produttori in particolare.
Per evitare l'applicazione di questa imposta, si dovrebbe ricorrere necessariamente a dei frazionamenti e mi spiego con un esempio:
prendiamo una famiglia tipo di 4 figli che debbano dividersi i beni provenienti dalle successioni del padre, della madre e di uno zio; per evitare l'imposta proporzionale sul conguaglio, questi figli dovrebbero formare quattro lotti della massa paterna, quattro lotti di quella materna e quattro lotti della massa proveniente dallo zio. Da ciò si capisce quale spezzettamento ne verrebbe fuori; se poi i figli anziché quattro fossero sette od otto, lo spezzettamento sarebbe poi ancora maggiore.
E' venuta così a crearsi per gli agricoltori e per i piccoli produttori un'alternativa:
1) o rispettare le singole quote su ogni titolo di provenienza, spezzettando ulteriormente la piccola proprietà contadina e ciò per evitare un gravame fiscale che altre Norme Legislative esonerano per la ricomposizione e il riordinamento dei nostri terreni montani.
DECRETO LEGGE DEL 24-2-1948 N. 114 il quale all'art. 1 tratta delle previdenze ed agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina
"Per le compravendite e le concessioni in enfiteusi di fondi rustici, l'imposta normale di registro e l'imposta ipotecaria normali sono ridotte di una metà per le stipulazioni effettuate entro il biennio".
Agevolazioni prorogate con il DECRETO LEGISLATIVO DEL 22 MARZO 1950, N. 144.
Proroga di un biennio dei benefici concessi con l'art. 1 dei D.L. del 24-2-1948, n. 114.
E successivamente con il DECRETO LEGISLATIVO DELL'11 DICEMBRE 1952 N. 2362.
Proroga dei benefici di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 24-2-1948, n. 114, di un triennio e modifica delle agevolazioni fiscali come segue:
L'imposta di registro per le compravendite e le concessioni in enfiteusi è ridotta a 1/10; mentre l'imposta ipotecaria è fissa.
E successivamente ancora con la LEGGE 25 LUGLIO 1952 N. 991, la cosiddetta Legge della Montagna la quale, all'art. 36, 1° comma tratta delle agevolazioni fiscali per trasferimenti e permute.
"Sino al 30-6-1962 nei terreni montani, i trasferimenti di proprietà e gli atti di permuta di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorporamento di piccole proprietà coltivatrici, sono soggetti alla imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di Lire 500" ed infine le agevolazioni previste dall'articolo 27 e 40 della legge 2-6-1961 n. 454 il cosiddetto PIANO VERDE.
2) Oppure gli eredi dovrebbero trascurare il rispetto delle suddette quote ed assoggettarsi al pagamento dell'imposta proporzionale sui conguagli, la quale imposta costringe sovente gli eredi a dover alienare parte degli immobili ad essi assegnati per pagare le imposte inerenti alla divisione.
Vorrei pure fare notare che queste decisioni della Giurisprudenza Fiscale sono persino in contrasto con lo spirito della legge stessa del Registro, nella quale legge all'art. 48 il 1° comma stabilisce:
ART. 48 DELLA LEGGE DEL REGISTRO
"Le assegnazioni che hanno luogo nelle divisioni di beni immobili o mobili tra comproprietari o soci, non sono considerate traslative della proprietà dei beni rispettivamente assegnati, quando ciascun condividente riceve una quota che corrisponde ai diritti che realmente gli spettano".
NORMALE 31 DEL 1880 DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
"Nelle divisioni concluse tra comproprietari dei beni a loro in comune pervenuti per effetto di più successioni o per acquisti fatti in epoche diverse, è da ritenere che tali beni costituiscano una comunione sola nella quale è lecito ai dividenti spaziare tanto da poter assegnare ad ognuno di loro la sua quota con una qualunque delle cose comuni, senza che possa dirsi mutato il carattere declarativo della divisione".
E sono in contrasto con la DECISIONE DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI DEL 28-3-1952 nella quale si precisa che in materia di divisione di più eredità, si riconosce che i vari coeredi possono in tal caso formare una unica massa e ripartire questa nelle proporzioni in cui sono rispettivamente eredi senza che ciò sia contrario alla Legge, purché ci sia il consenso di tutti i condividenti.
Ed infine anche con l'ART. 846 DEL CODICE CIVILE (1° COMMA), il quale si esprime testualmente:
"Nei trasferimenti di proprietà, nelle divisioni e nelle assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetti terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura, non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale".
Non è però nostra intenzione sollevare qui una questione giuridica ma solo dimostrare che in questa materia vi sono delle discordanze - ed è noto a tutti - che dove ci sono dei contrasti e delle imprecisazioni è più facile far valere le proprie ragioni.
Ed è questo, in sostanza, che noi desideriamo
FAR VALERE LE NOSTRE RAGIONI
Confortati dalla legge 29 novembre 1955 n. 1179 comma c) sull'Ordinamento finanziario della Valle d'Aosta, con la quale vengono attribuiti alla Regione i 9/10 dell'imposta di Registro in questione, noi riteniamo che il Sig. PRESIDENTE DELLA GIUNTA abbia potestà in materia, in modo da poter disporre presso gli Uffici competenti per la applicazione o meno del predetto gravame fiscale nella nostra Valle.
Inoltre noi teniamo pure conto della legge costituzionale del 26 febbraio 1948 n. 4, nella quale, al comma F dell'art. 3 è stata attribuita alla Regione la potestà di emanare norme legislative di attuazione e di integrazione delle leggi della Repubblica, entro determinati limiti, per adattarle alle condizioni regionali e tale potestà legislativa si estende anche alle finanze regionali.
Concludendo, noi riteniamo che questa tassazione contrasti con i principi basilari di una sana programmazione per migliorare l'agricoltura e l'economia delle piccole aziende della nostra Valle.
Riteniamo pure che l'abolizione di questa imposta (a nostro avviso ingiusta e non certamente adattabile alle condizioni regionali) costituirebbe un'ottima forma di contribuzione a favore dei piccoli produttori agricoli.
Animati da tali principi, facciamo vivo appello a tutto il CONSIGLIO ed in modo particolare all'ASSESSORE ALLE FINANZE ed all'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E FORESTE affinché accolgano questa mozione, la quale, se condotta a buon fine, apporterà certamente un aiuto non indifferente alla nostra popolazione più sacrificata ed eviterà una ulteriore polverizzazione dei nostri terreni montani".
L'Assessore FILLIETROZ osserva che, in effetti, ai sensi dell'articolo 48 della "legge del registro" approvata con R.D. 30-12-1923 n. 3269, "le assegnazioni che hanno luogo nelle divisioni di beni immobili o mobili, tra comproprietari o soci, non sono considerate traslative della proprietà dei beni rispettivamente assegnati quando ciascun condividente riceve una quota che corrisponde ai diritti che in realtà gli spettano", mentre nella Normale 31 del 1880 dell'Amministrazione finanziaria si dichiara: "Nelle divisioni concluse tra comproprietari dei beni a loro in comune pervenuti per effetto di più successioni o per acquisti fatti in epoca diversa, è da ritenere che tali beni costituiscono una comunione sola nella quale è lecito ai dividenti spaziare tanto da poter assegnare ad ognuno di loro la sua quota da una qualunque delle cose comuni, senza che possa dirsi mutato il carattere declarativo della divisione"; per cui, per la registrazione di atti di divisione di immobili provenienti da masse plurime, si applicava l'imposta graduale in luogo dell'imposta di trasferimento.
Rileva, però, che già nell'ultimo comma dell'articolo 48 della "legge del registro" è previsto che, per eventuali conguagli, si deve applicare l'imposta di trasferimento.
Fa presente che nell'anno 1947 e in seguito, in più di una Decisione, tanto la Corte di Cassazione quanto la Commissione Centrale delle imposte indirette, hanno stabilito che ogni divisione è autonoma agli effetti dell'imposta graduale, per cui nel caso che si voglia attribuire ad uno dei condividenti tutta una quota per un determinato titolo, si deve applicare l'imposta di trasferimento.
Osserva che, naturalmente, gli uffici del Registro devono dare esecuzione a queste disposizioni; in caso contrario subirebbero dei rilievi da parte degli Ispettori.
Comunica di essersi interessato del problema presso gli Uffici del Registro di Aosta e di Châtillon, per avere dei ragguagli sulla entità numerica dei casi in questione e di aver avuto assicurazione che si tratta di pochi casi, tanto più che nel caso di divisioni di eredità paterna e materna ordinariamente si formano delle masse plurime.
Comunica inoltre che, in base ad una sentenza della Corte di Cassazione, anche nel caso di divisione plurima, se le quote sono tutte della stessa proporzione nelle diverse masse, si deve corrispondere l'imposta graduale; nel caso contrario, si deve corrispondere l'imposta di trasferimento.
Rileva ancora che il richiamo alla legge 29-11-1955 n. 1179, fatto nella mozione in discussione, non è pertinente perché non rientra nelle competenze della Regione di apportare delle modifiche alle leggi dello Stato riguardanti l'istituzione di imposte.
Aggiunge che, ai sensi della precitata legge statale, alla Regione sono bensì attribuiti i 9/10 delle imposte sulle successioni e donazioni, ma alla Regione stessa non è attribuito alcun potere di modificare le norme per l'applicazione delle leggi istitutive delle predette imposte erariali.
Osserva che, del resto, anche se gli Uffici del Registro nella Regione volessero aderire ad una richiesta del Consiglio Regionale in tale senso, non potrebbero farlo perché l'inapplicazione verrebbe subito rilevata dagli Ispettori.
Ritiene, pertanto, che sarebbe opportuno trasformare la mozione in un ordine del giorno rivolte ai Ministri dell'Agricoltura e Foreste e delle Finanze, nel quale si proponga che, per venire incontro alle necessità degli agricoltori, si provveda all'emanazione di una nuova legge statale nella quale sia contemplata, nel caso di divisione plurima, l'applicazione dell'imposta graduale in sostituzione dell'imposta di trasferimento.
Osserva, infatti, che una simile legge non può che essere di iniziativa governativa o parlamentare.
Prescindendo dallo sgravio fiscale richiesto con la mozione e che, per la sua esiguità non riveste grande importanza, rileva che, nell'interesse stesso della Regione, è necessario procedere con prudenza nel chiedere la riduzione di determinati tributi erariali perché, di conseguenza, verrebbero ridotte anche le entrate della Regione, entrate che permettono appunto la realizzazione di opere pubbliche nell'interesse regionale.
Il Consigliere DUJANY dichiara che la risposta dell'Assessore alle Finanze è di carattere rinunciatario.
Osserva che si dà troppa fiducia a quanto dichiarato dagli Uffici del Registro interessati, perché gli risulta che i casi contemplati dalla mozione in esame ammontano ad un numero non indifferente. Ammette che la giurisprudenza italiana, fin dal 1947, ha dato una interpretazione restrittiva alle leggi nazionali in materia. Ricorda, però, che nell'anno 1955, per interessamento della Giunta Regionale allora in carica, era intervenuto un accordo con gli Uffici finanziari esistenti nella Regione che, da quella data fino in questi ultimi tempi, per le divisioni di masse plurime hanno applicato la più favorevole imposta graduale, derogando appunto dalla interpretazione restrittiva data dalla giurisprudenza.
Osserva che è ben vero che la Regione non ha competenza legislativa per modificare nel proprio territorio l'applicazione della legge finanziaria dello Stato, ma, trattandosi in questo caso di un introito tributario dello Stato che per i 9/10 viene attribuito alla Regione stessa, si dovrebbe svolgere un'immediata azione di persuasione in tale senso presso gli Uffici del Registro che operano in Valle. Aggiunge che la stessa azione di persuasione dovrebbe essere svolta anche presso gli Ispettori che controllano l'operato dei predetti Uffici.
Dichiara di ritenere accoglibile il suggerimento, dato dall'Assessore alle Finanze, di votare un ordine del giorno indirizzato ai Ministri dell'Agricoltura e delle Foreste e delle Finanze, tendente ad ottenere l'emanazione di una legge nazionale per regolare la materia nel senso auspicato dal Consiglio Regionale.
L'Assessore FILLIETROZ ribadisce che gli Uffici del Registro operanti in Valle d'Aosta agiscono in conformità di una sentenza della Corte di Cassazione che sono tenuti a rispettare e che, in caso contrario, verrebbero loro fatti rilievi dagli Ispettori.
La circostanza che la Regione percepisca i 9/10 dei predetti tributi erariali, - egli osserva -, non modifica per nulla la competenza legislativa della Regione in materia di applicazione dei tributi dello Stato.
Il Presidente, CAVERI, dichiara di condividere le preoccupazioni espresse dai Consiglieri Maquignaz e Dujany nella mozione in discussione. Osserva che, d'altra parte, la Regione non può ignorare l'esistenza delle sentenze della Corte di Cassazione, interpretative della legge nazionale dell'imposta sulle successioni e donazioni.
Assicura, pertanto, che la Giunta Regionale farà tutto il possibile per convincere gli Uffici del Registro operanti in Valle d'Aosta a continuare a seguire il metodo adottato fin dal 1952 per quanto riguarda l'applicazione delle imposte in discussione.
Osserva però che, di fronte a decisioni della Corte di Cassazione e della Commissione Centrale delle imposte indirette, non vi sono grandi probabilità che gli Uffici del Registro stessi accolgano i suggerimenti del Consiglio Regionale.
Ritiene, pertanto, che il metodo migliore da seguire in questa materia sia quello suggerito dall'Assessore alle Finanze, consistente nell'approvare un ordine del giorno indirizzato ai Ministri dell'Agricoltura e Foreste e delle Finanze, o ai Parlamentari valdostani, i quali potrebbero assumere un'iniziativa legislativa in tale senso.
Invita, in proposito, la minoranza a voler predisporre, in collaborazione con l'Assessore alle Finanze, un ordine del giorno da sottoporre all'approvazione del Consiglio in questa seduta o in una delle prossime sedute.
Il Consigliere DUJANY prende atto che il Presidente della Giunta nel suo intervento ha, praticamente, accolto l'invito previsto nella mozione in discussione.
Dichiara di concordare sull'opportunità dell'approvazione, da parte del Consiglio, di un ordine del giorno da indirizzare alle sedi competenti per cercare di risolvere il problema in via legislativa.
Raccomanda, peraltro, al Presidente della Giunta di intervenire presso i locali Uffici del Registro affinché venga ripristinata quella prassi che era stata applicata dal 1955 fino a questi ultimi tempi, in modo che i contadini della Valle d'Aosta possano ancora godere dei benefici che derivano da una simile prassi.
Il Presidente della Giunta, CAVERI, assicura il suo interessamento in tale senso, ribadendo però che non si debbono nutrire eccessive speranze di una positiva soluzione del problema in sede locale, trattandosi del rispetto dei giudicati di organi giurisdizionali di alta autorità.
Il Consigliere DUJANY, riservandosi di prendere gli opportuni contatti per la stesura dell'ordine del giorno suggerito dall'Assessore alle Finanze, chiede che venga messa ai voti la mozione in discussione.
Il Presidente, MARCOZ, constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sulla mozione in oggetto, invita il Consiglio a votare, per alzata di mano, sulla proposta di approvazione della mozione presentata dai Consiglieri regionali Dujany Cesare e Maquignaz Giuseppe.
Procedutasi alla votazione
IL CONSIGLIO
ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentuno);
DELIBERA
di approvare la mozione sopra riportata, presentata dai Consiglieri regionali Signori Maquignaz Giuseppe e Dujany Cesare, concernente richiesta di intervento del Presidente della Giunta Regionale presso i competenti uffici finanziari per ottenere l'applicazione dell'imposta graduale, in luogo dell'imposta di trasferimento, per la registrazione di atti di divisione di immobili provenienti da masse plurime.
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