Oggetto del Consiglio n. 46 del 7 aprile 1965 - Verbale

OGGETTO N. 46/65 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE LA PROROGA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PER L'ANNO 1965, PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO, PER LA CONCESSIONE DI UN FIDO BANCARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA DELLA VALLE D'AOSTA.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON, riferisce ai Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale concernente la proroga della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1965, presso l'istituto Bancario San Paolo di Torino, per la concessione di un fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Con legge regionale 27 agosto 1964 n. 17 è stata autorizzata la proroga della garanzia fideiussoria della Regione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1964, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, con sede in Aosta, per la concessione alla Cooperativa medesima di un accreditamento-fido bancario, fino alla concorrenza massima di Lire duecentomilioni utilizzabile, in via continuativa, con apertura di credito in conto corrente per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.

Con lettera in data 26 ottobre 1964, protocollo n. 822, (vedi allegato) l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, Succursale di Aosta, ha segnalato la necessità da parte della Regione di adottare i necessari provvedimenti qualora la predetta fideiussione si fosse voluta prorogare anche per l'anno 1965.

Da parte sua la Cooperativa Produttori Latta, e Fontina della Valle d'Aosta con lettera in data 18-11-1964, prot. n. 2604, (vedi allegato) ha richiesto la proroga della garanzia fideiussoria regionale per l'anno 1965.

In considerazione della necessità di assicurare la continuità degli accreditamenti bancari alla Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta per il normale svolgimento della propria attività, si propone che il Consiglio Regionale

Approvi

la seguente proposta di disegno di legge regionale:

(OMISSIS: segue disegno di legge regionale riportato in calce al deliberato).

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COPIA

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO

SUCCURSALE DI AOSTA

Segreteria Fidi

Prot. n. 822/Gat

Aosta, lì 26 ottobre 1964

OGGETTO: Proroga di fideiussione regionale a favore Cooperativa Produttori Latte e Fontina - s.r.l per l'anno 1965.

On.le

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Presidenza della Giunta Regionale

AOSTA

e, Spett. COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA - S.R.L.

Piazza Arco di Augusto

AOSTA

Per opportuna conoscenza ci pregiamo rammentarVi che con il giorno 31 dicembre 1964 verrà a scadere la validità della garanzia fideiussoria di Lire 200.000.000 prestata da codesta On.le Regione Autonoma della Valle d'Aosta nell'interesse della s.r.l. Cooperativa Produttori Latte e Fontina, la quale fruisce di un affidamento in corso presso il ns. Istituto ammontante a L. 200.000.000.

Vi preghiamo pertanto di voler cortesemente assumere gli opportuni provvedimenti legislativi ed amministrativi per la proroga dell'impegno in argomento qualora intendiate concedere alla suddetta Cooperativa l'ulteriore utilizzo della concessione in essere. Inoltre, Vi preghiamo di volerci far pervenite le Vostre decisioni in merito al più presto possibile e, comunque, non oltre il 20 dicembre p.v.

Dal canto nostro, con la presente, ci impegniamo, siccome previsto dal 2° comma - art. 2 - della Legge regionale 27-8-1964, n. 17, a trasmettere alla Regione gli estratti dei conti- trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa Produttori Latte e Fontina di Aosta.

Invitiamo nel contempo la Spett. Cooperativa Produttori Latte e Fontina, che ci legge in copia, a prendere in tempo gli opportuni accordi con l'On.le Amministrazione Regionale per quanto in argomento.

Con l'occasione ci è gradito porgere i nostri migliori e più distinti saluti.

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO (SUCCURSALE DI AOSTA)

F.to illeggibile

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COPIA

COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA - VALLE D'AOSTA

Prot. n. 2604

Aosta, lì 18 novembre 1964

OGGETTO: Fideiussione bancaria di Lire 200 000.000.

Ill.mo Signor Presidente

della Giunta Regionale

AOSTA

Si accusa ricevuta della lettera prot. n. 13245/4 del 21-10 u.s. inviata all'Istituto San Paolo di Aosta ed a noi, per conoscenza, con l'allegata proroga della fideiussione bancaria con cui la validità della garanzia fideiussoria medesima viene portata al 31-12-1964, ed a nome dei produttori di fontina della Valle d'Aosta si esprimono vivi ringraziamenti.

Nel mentre si prega codesta On. Presidenza della Giunta a voler rilasciare altra proroga della garanzia fideiussoria per Lire 200.000.000 (duecentomilioni) per il periodo 1-1-1965 - 31-12-1965.

Ovviamente questa Cooperativa si assoggetta a tutte le disposizioni di controllo che codesta Amministrazione vorrà compiere negli Uffici e nei Magazzini periferici e si impegna a fornire, a richiesta, ogni delucidazione e giustificazione circa l'andamento commerciale ed amministrativo dell'Ente.

Grati dell'occasione dataci per porgere distinti ossequi.

IL PRESIDENTE

F.to Rosset Cesare

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L'Assessore FOSSON rileva che l'argomento non ha bisogno di particolare illustrazione, perché si tratta di un provvedimento ricorrente ogni anno e di cui i Signori Consiglieri già sono a conoscenza.

Il Consigliere BERTHET dichiara, per il suo Gruppo, di concordare sulla proposta della Giunta.

Il Presidente, MARCOZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articoli 1-2-3-4-5-6 e 7

Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: trentaquattro).

Il Presidente, MARCOZ, dopo aver accertato e dichiarato che i sette articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio singolarmente approvati ad unanimità di voti favorevoli, espressi con sette separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentaquattro), invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ARTAZ-DOTTO, CASETTA e MAPPELLI, il Presidente, MARCOZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentaquattro;

- Voti favorevoli: trentadue;

- Voti contrari: due.

Il Presidente, MARCOZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato, ad unanimità di voti favorevoli, il sottoriportato disegno di legge regionale concernente la proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1965, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per la concessione di un fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta:

Disegno di legge regionale n. 2

REGIONE AUTONOMA DELLA

VALLE D'AOSTA

Legge regionale N.

PROROGA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PER L'ANNO 1965 PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO, PER LA CONCESSIONE DI UN FIDO BANCARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA DELLA VALLE D'AOSTA.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la concessione della proroga della garanzia fideiussoria della Regione per il periodo di un anno, dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1965 presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino nell'interesse ed a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive Lire duecentomilioni, per la concessione alla predetta Cooperativa di un fido bancario, utilizzabile in via continuativa per apertura di credito in conto corrente e per scorno di cambiali dirette, per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.

Art. 2

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale, già prevista dalle leggi regionali 22 gennaio 1960 n. 1, 16 maggio 1961 n. 3, 30 gennaio 1962 n. 3, 25 gennaio 1963 n. 1 e 27 agosto 1964 n. 17 e di cui al precedente articolo, è subordinata all'impegno da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta Regionale, nonché all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.

Art. 3

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della proroga della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta Regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, su conforme parere della Giunta Regionale.

Art. 4

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione della concessione della proroga della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti ricuperi di somme a debito ed a carico della Società Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese ed introito di somme ai sottoindicati capitoli della parte SPESE e della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965.

- Capitolo 141 della parte SPESE: "Spese per eventuali pagamenti di somme all'Istituto Bancario San Paolo di Torino in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamento bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, ecc. ...";

- Capitolo 119 della parte ENTRATE: Entrate per riscossioni di crediti verso la Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari, ecc.".

Art. 5

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato capitolo 141 della parte SPESE del bilancio di previsione per l'anno 1965.

Art. 6

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni agli atti necessari per il recupero, dalla Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo 5, con introito al sopramenzionato capitolo 119 della parte ENTRATE del bilancio preventivo per l'anno 1965.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta,

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Si dà atto che l'adunanza viene sospesa alle ore tredici e rinviata alle ore quindici e minuti trenta.

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