Oggetto del Consiglio n. 66 del 7 aprile 1965 - Verbale
OGGETTO N. 66/65 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE L'ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE MEDIANTE CONCESSIONE DI UN "ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO" A FAVORE DEI CIECHI CIVILI.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, BALESTRI, riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale concernente l'assistenza integrativa regionale mediante concessione di un "assegno di accompagnamento" a favore dei ciechi civili, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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La corresponsione di assegni di assistenza in via continuativa, anche di modesta entità, ai numerosi privi della vista costituirebbe un grande aiuto materiale a questa categoria di superinvalidi i quali, a causa della particolare menomazione fisica, si trovano nella necessità di provvedere a determinate spese che non gravano su altre categorie di invalidi pur aventi un alto grado di invalidità.
La maggior parte dei ciechi residenti in Valle d'Aosta è costituita da persone non recuperabili professionalmente perché anziane o perché affette anche da altre infermità non compatibili con la rieducazione eventuale in Istituti specializzati.
Alcune provvidenze sono state già approvate con leggi dello Stato a favore dei ciechi: la concessione in un primo tempo di assegni vitalizi e, in seguito, la concessione di una pensione non reversibile. Senonché le norme e le condizioni stabilite dalle leggi per la concessione di tali provvidenze sono così restrittive che pochi ciechi possono fruire delle provvidenze stesse.
In Valle d'Aosta, poi, a causa della esistenza della piccola proprietà contadina, le esclusioni previste dalle leggi sono numerose, per cui sono pochi i ciechi della Valle d'Aosta che possono beneficiare delle suddette provvidenze previste dalle leggi dello Stato.
Si ritiene, quindi, opportuno che il Consiglio Regionale, su proposta dell'apposita Commissione consiliare permanente di studio per la Sanità ed Assistenza Sociale, approvi un provvedimento legislativo per la concessione a favore dei ciechi di una assistenza integrativa sotto forma di "assegno di accompagnamento".
Tenuto presente che i ciechi residenti in Valle d'Aosta sono circa 130 in media, la concessione di un assegno di accompagnamento eventualmente stabilito nella misura di Lire 5.000 mensili, comporterebbe una spesa annua di circa Lite 8.000.000 a carico del bilancio regionale; tale spesa è già stata prevista in apposito stanziamento del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965 nel "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento".
La spesa di Lire 8.000.000 potrebbe quindi essere approvata e finanziata dal Consiglio. L'apposita Commissione consiliare permanente di studio, nell'adunanza del 1-2-1965, ha espresso parere favorevole in merito all'allegato disegno di legge regionale.
Quanto sopra premesso si propone che il Consiglio Regionale
Approvi
l'unito disegno di legge regionale concernente: "Assistenza integrativa regionale, mediante la concessione di un "assegno di accompagnamento", a favore dei ciechi civili".
(OMISSIS: segue disegno di legge regionale riportato in calce al deliberato.
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L'Assessore BALESTRI dichiara che la Giunta ha ritenuto opportuno di proporre l'approvazione del provvedimento in esame a favore dei ciechi civili, trattandosi di una categoria molto bisognosa di assistenza e che attualmente fruisce soltanto di un assegno statale dell'importo di Lire 15.000.
Precisa che l'assegno mensile regionale dovrebbe ammontare a Lire 5.000, con una spesa annua complessiva a carico della Regione di Lire 8 milioni circa.
Il Consigliere MONTESANO invita lo Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale a prendere opportuni contatti con gli appositi Enti che si dedicano all'allevamento di cani-guida per ciechi, in modo da poter compiere un'opera mediatrice e di assistenza in tal senso a favore di eventuali richiedenti.
Fa presente che, sovente, i ciechi interessati incontrano difficoltà per trovare e ottenere questi animali così utili.
Comunica che a Firenze vi è una Istituzione che si dedica all'allevamento di cani-guida per ciechi.
L'Assessore BALESTRI assicura il suo interessamento per l'intervento della Regione se si presenterà qualche caso di necessità di cani-guida per ciechi.
Propone di apportare le seguenti modifiche agli articoli 1 e 2 del disegno di legge in esame:
a) al 1° comma dell'articolo 1: dopo le parole "da almeno cinque anni", deve essere cancellata la frase "a decorrere dal compimento del 14° anno di età";
b) all'articolo 2: dopo la lettera b), si deve aggiungete la lettera c) con la seguente frase: "non abbiano compiuto il 14° anno di età".
Il Presidente, MARCOZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e alla approvazione, per alzata di mano, dei singoli articoli del disegno di legge.
Articolo 1 - Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentuno), come da soprariportate modifiche proposte dall'Assessore Balestri.
Articolo 2 - Si dà atto che l'articolo 2 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentuno), come da modifiche proposte dall'Assessore Balestri.
Articoli 3-4-5-6-7-8 e 9 - Si dà atto che gli articoli 3-4-5-6-7-8 e 9 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentuno), senza discussione.
Il Presidente, MARCOZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i nove articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio singolarmente approvati ad unanimità di voti favorevoli, con nove separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno) -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto ed allo spoglio dei voti, con la assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ARTAZ-DOTTO, CASETTA e MAPPELLI, il Presidente, MARCOZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno.
Il Presidente, MARCOZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato, ad unanimità di voti favorevoli, il sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'assistenza integrativa regionale mediante concessione di un "assegno di accompagnamento" a favore dei ciechi civili:
Disegno di legge regionale n. 9
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE N. : ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE MEDIANTE CONCESSIONE DI UN "ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO" A FAVORE DEI CIECHI CIVILI.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata alle condizioni stabilite dalla presente legge la concessione alle persone affette da cecità, nate e residenti in Valle d'Aosta, oppure residenti e domiciliate in Valle d'Aosta da almeno cinque anni, di un assegno di assistenza integrativa regionale, denominato "assegno di accompagnamento" e stabilito nella misura di Lire 5.000 mensili.
L'assegno di accompagnamento è personale, non è reversibile e non può in alcun caso essere devoluto agli eredi dell'assistito.
L'assegno di accompagnamento è concesso con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale.
La concessione dell'assegno mensile di cui sopra può essere disposta a favore di coloro che sono affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e non si trovino in una delle condizioni di esclusione previste al successivo articolo 2.
Art. 2
Non possono fruire dell'assegno i ciechi che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) fruiscano di sussidi continuativi di assistenza, di pensioni, di rendite, di assegni vitalizi di carattere continuativo, oppure di propri redditi superiori a Lire 50.000 mensili;
b) siano affetti da cecità riconosciuta per cause di guerra o di servizio per le quali abbiano diritto a provvidenze previste dalle leggi dello Stato;
c) non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
Art. 3
Per ottenere la concessione dell'assegno di accompagnamento gli interessati debbono inviare domanda, compilata su apposito modulo, indirizzata all'Assessorato Regionale della Sanità e Assistenza Sociale della Valle di Aosta.
I beneficiari dell'assegno di accompagnamento debbono trasmettere il loro certificato di esistenza in vita all'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale nel mese di marzo e di settembre di ogni anno.
A carico degli inadempienti sarà sospesa l'erogazione dell'assegno.
Art. 4
L'accertamento dell'invalidità sarà effettuato da un Collegio medico da nominarsi con decreto del Presidente della Giunta Regionale e composto come segue:
- Medico Regionale o un suo sostituto - Presidente;
- Un Medico oculista designato dalla Giunta Regionale su terna proposta dall'Ordine dei Medici della Valle d'Aosta;
- Un Medico designato dalla sottosezione Valdostana dell'Unione Italiana Ciechi.
L'accertamento delle condizioni economiche dei ciechi e dei loro parenti è effettuato d'ufficio, a cura dell'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.
Contro il mancato accoglimento della domanda di concessione dell'assegno di accompagnamento è ammesso ricorso alla Giunta Regionale, che decide con provvedimento definitivo.
Art. 5
L'assegno mensile previsto dalla presente legge è concesso e corrisposto con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di concessione; in via transitoria potrà essere concesso con decorrenza dal 1° gennaio 1965 ai ciechi che ne abbiano fatto domanda entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e la cui invalidità risalga a data anteriore al 1° gennaio 1965.
L'assegno è corrisposto a trimestri posticipati.
Art. 6
L'assegno dovrà essere revocato qualora vengano meno le condizioni e i requisiti necessari previsti dalla presente legge e qualora vengano a mutare le condizioni economiche dell'interessato o dei parenti obbligati agli alimenti. L'assegno dovrà, inoltre, essere revocato qualora l'assistito trasferisca la sua residenza o il suo domicilio fuori del territorio della Valle d'Aosta.
Art. 7
I beneficiari dell'assegno possono essere sottoposti a visite mediche periodiche di controllo, per il riaccertamento del grado di cecità.
L'assistito che rifiuti di sottoporsi alla visita medica decadrà dal diritto dell'assegno.
Contro i provvedimenti assunti in seguito ai risultati della visita medica di controllo è ammesso ricorso alla Giunta Regionale, che decide con provvedimento definitivo.
Art. 8
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in annue Lire otto milioni, saranno imputate ad apposito capitolo di spesa annualmente iscritto nel bilancio di previsione della Regione.
Per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965 - 31 dicembre 1965 è approvata l'istituzione nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione del seguente nuovo capitolo di spesa, con lo stanziamento annuo di Lire 8.000.000, somma da prelevare dal capitolo 150 della parte SPESA del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento"): capitolo 471 "Spese per assegni di accompagnamento a favore dei ciechi civili (legge regionale ... n. ...)".
Art. 9
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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Si dà atto che l'adunanza ha termine alle ore diciannove e minuti quarantacinque.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Marcoz Avv. Oreste)
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Siggia Avv. Giovanna in Bianco)
IL SEGRETARIO ROGANTE
(Brero Dr. Attilio)
