Oggetto del Consiglio n. 65 del 7 aprile 1965 - Verbale

OGGETTO N. 65/65 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE L'INTERVENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE NELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA SEDI DI FARMACIE RURALI PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI RESIDENZA AI FARMACISTI.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, BALESTRI, riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge concernente, l'intervento finanziario della Regione nelle spese sostenute dai Comuni della Valle d'Aosta sedi di farmacie rurali, per la corresponsione dell'indennità di residenza ai farmacisti, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Il problema della corresponsione dell'indennità di residenza ai farmacisti rurali, prevista dell'art. 115 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni, non è di facile soluzione in Valle d'Aosta stante la precaria situazione finanziaria della maggior parte dei Comuni sedi delle farmacie stesse. In alcuni casi neppure il parziale rimborso della spesa da parte del Ministero della Sanità è sufficiente a consentire ai Comuni l'assunzione a carico del proprio bilancio della residua spesa.

Sorgono, pertanto, controversie tra i farmacisti rurali, i quali reclamano la concessione dell'indennità di residenza, e i Comuni, che lamentano la mancanza di fondi per far fronte alla relativa spesa.

Per ovviare al lamentato inconveniente ed al fine di garantire i farmacisti rurali, la Regione potrebbe rimborsare ai Comuni sedi di farmacie rurali le somme corrisposte ai farmacisti a titolo di indennità di residenza, previa riduzione delle somme versate ai Comuni stessi dal Ministero della Sanità, a' sensi dell'art. 1 della legge 12 agosto 1962 n. 1352.

La misura della indennità di residenza è determinata per ciascuna farmacia, dalla Commissione prevista dall'art. 105 del Testo Unico delle leggi sanitarie, integrata dal rappresentante dell'Associazione dei farmacisti rurali. La determinazione ha luogo, sentito il Sindaco del Comune interessato.

La misura dell'indennità di residenza ai farmacisti rurali può essere stabilita fino ad un massimo di Lire 200.000 annue, ma può essere elevata a Lire 300.000 per quelle farmacie il cui reddito non raggiunga l'imponibile minimo tassabile agli effetti dell'imposta di Ricchezza Mobile.

L'indennità di residenza, nel caso di farmacie non di nuova istituzione, può essere concessa qualora il reddito medio imponibile, accertato agli effetti dell'imposta di Ricchezza Mobile nell'ultimo triennio, non sia superiore a Lire 400.000, oltre la quota di abbattimento alla base.

Ai titolari delle farmacie situate nei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti l'indennità di residenza può essere concessa fino alla misura di Lire 400.000 annue purché il loro reddito, tassabile agli effetti dell'imposta di Ricchezza Mobile, non superi le 800.000 lire annue.

Le farmacie rurali attualmente funzionanti in Valle d'Aosta sono 17, di cui 14 in Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, 2 in Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti e 1 stagionale (Gressoney St-Jean).

Considerato che alcune di tali farmacie hanno un reddito, tassabile agli effetti della imposta di Ricchezza Mobile, superiore al minimo fissato dalla legge per avere il diritto alla indennità;

Considerato, inoltre, che alcune farmacie in pianta organica sono attualmente prive di titolare, per cui sarà necessario espletare regolari concorsi, previa determinazione dell'indennità di residenza, la spesa annua prevista per l'eventuale intervento regionale di cui all'allegato disegno di legge regionale è di circa lire 5.000.000.

Al finanziamento della spesa annua di Lire 5 milioni si può provvedere mediante la istituzione di apposito nuovo capitolo di spesa nel bilancio della Regione per l'anno 1965 e per gli anni successivi, con lo stanziamento annuo di Lire 5 milioni; tale somma, per l'anno 1965 potrebbe essere prelevata dall'apposito capitolo 150 della Parte Spesa del bilancio di previsione ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").

La Commissione consiliare permanente per la Sanità e l'Assistenza Sociale ha espresso parere favorevole sull'allegato disegno di legge regionale nell'adunanza del 1-2-1965.

Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio Regionale

Approvi

l'unito disegno di legge regionale concernente l'"Intervento finanziario della Regione nelle spese sostenute dai Comuni della Valle d'Aosta sedi di farmacie rurali per la corresponsione dell'indennità di residenza ai farmacisti".

(OMISSIS: segue disegno di legge regionale riportato in calce al deliberato).

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L'Assessore BALESTRI riferisce che la Giunta ha ritenuto di dover proporre al Consiglio l'approvazione del disegno di legge in oggetto, per far fronte alle richieste di apertura di farmacie rurali da parte dei Sindaci e delle Aziende di Soggiorno dei vari Comuni della Regione, i cui bilanci non consentono di corrispondere l'indennità di residenza ai titolari delle farmacie stesse.

Fa presente che detta indennità in alcuni casi viene corrisposta solo parzialmente e con ritardo dal Ministero della Sanità.

Precisa che, con il provvedimento in esame, si potrà garantire ai Comuni il rimborso delle spese sostenute per la corresponsione della indennità di cui si tratta; fa presente che le modalità per i rimborsi saranno stabilite da una apposita Commissione, sentito il parere dei Sindaci interessati.

Ritiene che con l'approvazione del provvedimento in esame il problema dello sviluppo delle farmacie rurali nella Regione possa essere adeguatamente risolto.

Propone che il 2° comma dell'articolo 2 del disegno di legge sia modificato come segue:

"Alla domanda dovrà essere allegata copia del quietanzato mandato di pagamento dell'indennità di residenza corrisposta al farmacista rurale".

Il Presidente, MARCOZ, dopo aver accertato che nessun Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione, per alzata di mano, dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1 - Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trenta), senza discussione.

Articolo 2 - Si dà atto che l'articolo 2 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli i Consiglieri presenti e votanti: trentuno), come da soprariportata modifica proposta dall'Assessore Balestri.

Articoli 3 - 4 e 5 - Si dà atto che gli articoli 3 - 4 e 5 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentuno), senza discussione.

Il Presidente, MARCOZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i cinque articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio singolarmente approvati ad unanimità di veti favorevoli, con cinque separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno), - invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto ed allo spoglio dei voti, con la assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ARTAZ-DOTTO, CASETTA e MAPPELLI, il Presidente, MARCOZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno.

Il Presidente, MARCOZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'intervento finanziario della Regione nelle spese sostenute dai Comuni della Valle d'Aosta sedi di farmacie rurali per la corresponsione dell'indennità di residenza ai farmacisti:

Disegno di legge regionale n. 8

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE N. : INTERVENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE NELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA SEDI DI FARMACIE RURALI PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI RESIDENZA AI FARMACISTI.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta Regionale è autorizzata ad approvare ogni anno, a decorrere dall'anno 1965, il rimborso ai Comuni della Regione sedi di farmacie rurali delle somme corrisposte ai farmacisti a titolo di indennità di residenza, con riduzione delle somme rimborsate dal Ministero della Sanità ai Comuni a' sensi dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1962 n. 1352.

Art. 2

La domanda di rimborso, indirizzata all'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, dovrà essere presentata dai Comuni entro il trentesimo giorno successivo alla data di comunicazione al Comune, da parte del Ministero della Sanità, della assunzione di una quota di spesa a carico dello Stato e della non assunzione di quote di spesa a carico dello Stato.

Alla domanda dovrà essere allegata copia del quietanzato mandato di pagamento della indennità di residenza corrisposta al farmacista rurale.

Art. 3

Per la concessione dell'indennità di residenza ai farmacisti rurali e per la determinazione della misura della indennità stessa si applicano le norme previste dall'articolo 115 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 numero 1265 e successive modificazioni.

Le farmacie rurali regolarmente autorizzate e funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerate "non di nuova istituzione".

Art. 4

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in complessive annue Lire 5.000 000, saranno approvate e finanziate con deliberazioni della Giunta Regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di spesa che sarà iscritto annualmente nel bilancio di previsione della Regione.

Per il finanziamento della spesa di Lire 5.000.000 per l'anno 1965 è approvata la istituzione nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965 del seguente nuovo capitolo di spesa 456 "Spese per rimborso ai Comuni dell'indennità di residenza corrisposta ai farmacisti rurali", con lo stanziamento di Lire 5.000.000, da prelevare dal capitolo 150 della Parte Spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").

Art. 5

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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