Oggetto del Consiglio n. 64 del 7 aprile 1965 - Verbale
OGGETTO N. 64/65 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DELLA SPESA ANNUA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'EMOTECA REGIONALE (CENTRO TRASFUSIONALE REGIONALE) ISTITUITA CON LEGGE REGIONALE 21-7-1961 N. 6.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale. BALESTRI riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'approvazione della spesa annua per il funzionamento dell'Emoteca Regionale (Centro Trasfusionale Regionale) istituita con legge regionale 21-7-1961 n. 6, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Con legge regionale 21-7-1961 n. 6 fu approvata la istituzione di una Emoteca regionale (Centro Trasfusionale Regionale), in Aosta presso l'Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile.
La citata legge, all'articolo 7, prevedeva in iniziali annue Lire 2 milioni le spese per il funzionamento e la gestione della Emoteca.
In base alle accertate occorrenze di spesa, per una normale gestione dei servizi della predetta Emoteca, già da tempo funzionante, risulta la necessità di determinare ed approvare in Lire 16.000.000 la spesa annua per il funzionamento dei servizi stessi.
Occorre quindi provvedere all'aumento, da Lire 2.000.000 a Lire 16.000.000, dello stanziamento dell'apposito capitolo 442 del bilancio per l'anno 1965.
La maggiore spesa annua di Lire 14 milioni può essere finanziata mediante prelievo dal capitolo 150 del bilancio stesso: ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").
La Commissione consiliare permanente per la Sanità e l'Assistenza Sociale ha espresso parere favorevole sull'allegato disegno di legge regionale nell'adunanza del 1-2-1965.
Quanto sopra premesso si propone che il Consiglio Regionale
Approvi
l'unito disegno di legge regionale: "Approvazione della spesa annua per la gestione dell'Emoteca Regionale (Centro Trasfusionale Regionale)".
(OMISSIS: segue disegno di legge regionale riportato in calce al deliberato).
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L'Assessore BALESTRI fa presente che le spese annue per il funzionamento dell'Emoteca Regionale, previste dalla legge regionale 21-7-1961 n. 6 in iniziali annue Lire 2 milioni, ammontano attualmente a Lire 16.000.000 all'anno, per cui si rende necessario provvedere all'aumento dello stanziamento dell'apposito capitolo 442 del bilancio per il corrente esercizio finanziario.
Comunica che è necessario modificare nel modo seguente il 1° comma dell'articolo 1 del disegno di legge già trasmesso in allegato ai Consiglieri: "Le spese annue per il funzionamento della Emoteca Regionale (Centro Trasfusionale), istituita con legge regionale 21-7-1961 n. 6, sono determinate ed approvate in complessive Lire 16 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1965 e graveranno sull'apposito capitolo di spesa 442 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965 e sui corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci per i successivi esercizi finanziari".
Il Presidente, MARCOZ, dopo aver accertato che nessun Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione, per alzata di mano, dei singoli articoli del disegno di legge.
Articolo 1 - Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentuno), come da modifiche proposte dall'Assessore Balestri.
Articola 2 - Si dà atto che l'articolo 2 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentuno), senza discussione.
Il Presidente, MARCOZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i due articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio singolarmente approvati ad unanimità di voti favorevoli, con due separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti, e favorevoli: trentuno), invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto; ed allo spoglio dei voti, con la assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ARTAZ-DOTTO, CASETTA e MAPPELLI, il Presidente MARCOZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno.
Il Presidente, MARCOZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'approvazione della spesa annua per il funzionamento dell'Emoteca Regionale (Centro Trasfusionale Regionale) istituita con legge regionale 21-7-1961 numero 6:
Disegno di legge regionale n. 7
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE N. : APPROVAZIONE DELLA SPESA ANNUA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'EMOTECA REGIONALE (CENTRO TRASFUSIONALE REGIONALE) ISTITUITA CON LEGGE REGIONALE 21-7-1961, N. 6.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le spese annue per il funzionamento della Emoteca Regionale (Centro Trasfusionale), istituita con legge regionale 21-7-1961 n. 6, sono determinate ed approvate in complessive Lire 16 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1965 e graveranno sull'apposito capitolo di spesa 442 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965 e sui corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.
Al finanziamento della maggiore spesa annua di Lire 14 milioni per l'esercizio finanziario 1965 si provvederà mediante aumento, da Lire 2 milioni a Lire 16 milioni, dello stanziamento dell'apposito capitolo 442 della parte spesa del bilancio della Regione per l'anno 1965, mediante prelievo della somma di Lire 14 milioni dal capitolo 150 della parte spesa del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").
Art. 2
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello del la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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