Oggetto del Consiglio n. 63 del 7 aprile 1965 - Verbale
OGGETTO N. 63/65 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DELLA SPESA ANNUA PER LA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI MENSILI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA AGLI INVALIDI CIVILI IRRECUPERABILI A' SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 1964 N. 6.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, BALESTRI, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'approvazione della spesa annua per la corresponsione di assegni mensili di assistenza integrativa agli invalidi civili irrecuperabili, ai sensi della legge regionale 20 maggio 1964 n. 6, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Con legge regionale 20 maggio 1964 n. 6 è stata approvata la corresponsione di assegni mensili di assistenza integrativa regionale a favore degli invalidi civili irrecuperabili, affetti da invalidità totale.
Il disegno di legge sottoposto all'esame del Consiglio Regionale prevedeva la concessione degli assegni in questione a favore degli invalidi civili, sino al compimento del 65° anno di età con una spesa annua prevista, in via di larga massima, in Lire 30.000.000.
Dopo il compimento del 65° anno di età, cessando la corresponsione degli assegni mensili di cui si tratta, gli invalidi avrebbero potuto fruire dell'assistenza prevista dalla legge regionale 20 dicembre 1955 n. 1, recante norme per l'assistenza ai vecchi bisognosi.
Il Consiglio Regionale, in sede di approvazione di tale disegno di legge ne ha modificato l'articolo 2, abolendo il limite massimo di età (65 anni).
Da tale modifica e da un imprevedibile notevole numero di domande di assistenza pervenute è derivato un sensibile aumento della spesa annua a carico regionale per la corresponsione degli assegni mensili di cui si tratta, per cui si rende necessario aumentare l'apposito stanziamento di bilancio rispetto alla previsione iniziale.
Si rileva che, allo stato attuale, non è ancora possibile una valutazione precisa della spesa annua da sostenere, in quanto continuano a pervenire numerose domande di assistenza e devesi ancora provvedere a numerose visite di accertamento dell'invalidità dei richiedenti l'assistenza.
Si può, tuttavia, prevedere che la spesa annua a carico regionale per la corresponsione degli assegni in questione possa assestarsi sulla base di una novantina di milioni all'anno. Nel 1965 dovranno essere corrisposti anche assegni arretrati, con decorrenza 1° gennaio 1964, a favore di numerosi invalidi i quali hanno presentato domanda di assistenza entro il 30 giugno 1964.
Tenuto presente quanto sopra, si deve provvedere all'aumento, da Lire 30 milioni a Lire 140 milioni, dello stanziamento del capitolo 470 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965 sul quale grava la spesa per la corresponsione degli assegni di cui si tratta: alla integrazione di tale stanziamento si può provvedere mediante prelievo della somma di Lire 110 milioni dall'apposito Capitolo 150 del bilancio stesso: "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento".
Sull'allegato disegno di legge regionale ha espresso parere favorevole la Commissione consiliare permanente per la Sanità e l'Assistenza Sociale nell'adunanza del 1°-2-1965.
Quanto sopra premesso si propone che il Consiglio Regionale
Approvi
- l'unito disegno di legge regionale riguardante: "Approvazione della spesa annua per la corresponsione di assegni mensili di assistenza integrativa agli invalidi civili irrecuperabili, a' sensi della legge regionale 20 maggio 1964, n. 6".
(OMISSIS . segue disegno di legge regionale riportato in calce al deliberato).
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L'Assessore BALESTRI illustra brevemente il provvedimento in discussione, osservando che l'aumento della spesa annua prevista per la corresponsione degli assegni mensili di cui si tratta è dovuto al fatto che il Consiglio Regionale, in sede di approvazione del disegno di legge regionale 20 maggio 1964 n. 6 aveva modificato l'articolo 2 della legge stessa, abolendo il limite massimo di età fissato in un primo tempo a 65 anni per la corresponsione agli invalidi degli assegni stessi.
Chiarisce ancora che la spesa di Lire 140 milioni prevista a tal fine, per il corrente esercizio finanziario è comprensiva anche delle somme arretrate per assegni agli aventi diritto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Precisa che la spesa annua complessiva necessaria per l'applicazione della legge in esame ammonta a circa Lire 90 milioni.
Propone, infine, di modificare come segue l'articolo 1 del disegno di legge in esame:
Per la corresponsione agli invalidi civili irrecuperabili degli assegni mensili di assistenza integrativa previsti dalla legge regionale 20 maggio 1964 n. 6 è approvata per l'anno 1965 la spesa di Lire 134 milioni, da finanziare sull'apposito capitolo 470 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965 previo aumento, da Lire 30.000.000 a Lire 134 milioni, dello stanziamento del capitolo stesso mediante prelievo della somma di Lire 104 milioni dal capitolo 150 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").
Il Presidente, MARCOZ, dopo aver accertato che nessun Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione, per alzata di mano, dei singoli articoli del disegno di legge.
Articolo 1 - Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentuno), come da soprariportata modifica proposta dall'Assessore Balestri.
Articolo 2 e 3 - Si dà atto che gli articoli 2 e 3 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentuno), senza discussione.
Il Presidente, MARCOZ, - dopo aver accertato e dichiarato che i tre articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio singolarmente approvati ad unanimità di voti favorevoli, con tre separate votazioni, per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno) -, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con la assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ARTAZ-DOTTO, CASETTA e MAPPELLI, il Presidente, Marcoz, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno.
Il Presidente, MARCOZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato, ad unanimità di voti favorevoli, il sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'approvazione della spesa annua per la corresponsione di assegni mensili di assistenza integrativa agli invalidi civili irrecuperabili, ai sensi della legge regionale 20 maggio 1964, n. 6:
Disegno di legge regionale n. 6
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE N. : APPROVAZIONE DELLA SPESA ANNUA PER LA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI MENSILI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA AGLI INVALIDI CIVILI IRRECUPERABILI, A' SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 1964 N. 6.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per la corresponsione agli invalidi civili irrecuperabili degli assegni mensili di assistenza integrativa previsti dalla legge regionale 20 maggio 1964 n. 6 è approvata per l'anno 1965 la spesa di Lire 134 milioni, da finanziare sull'apposito capitolo 470 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965 previo aumento, da lire 30.000.000 a lire 134 milioni, dello stanziamento del capitolo stesso mediante prelievo della somma di lire 104 milioni dal capitolo 150 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").
Art. 2
Per la corresponsione agli invalidi civili irrecuperabili degli assegni integrativi di cui al precedente articolo sarà stanziata la spesa annua di lire 90 milioni sull'apposito istituendo capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per l'anno 1966 e per gli anni successivi corrispondente al capitolo di spesa 470 del bilancio di previsione per l'anno 1965.
Art. 3
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma della Valle d'Aosta.
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