Oggetto del Consiglio n. 52 del 7 aprile 1965 - Verbale

OGGETTO N. 52/65 - APPROVAZIONE DI BOZZA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI FRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA E LA SOCIETÀ PER AZIONI "GESTIONE MAGAZZINI GENERALI - AOSTA - S.p.A.", CON SEDE IN AOSTA. DELEGA ALLA GIUNTA.

L'Assessore all'Industria e Commercio, COLOMBO, fa presente che il Consiglio Regionale nell'adunanza odierna (oggetti n. 50 e n 51) ha approvato la bozza di atto costitutivo e la bozza di statuto della costituenda Società per Azioni "Gestione Magazzini Generali - Aosta - S.p.A.".

Invita quindi il Consiglio a continuare la discussione per l'esame e l'approvazione della bozza di convenzione da stipulare fra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta e la costituenda Società per Azioni "Gestione Magazzini Generali - Aosta - S.p.A.", come da sottoriportata proposta di convenzione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza odierna:

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(OMISSIS: segue bozza di convenzione riportata in calce al deliberato).

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Il Presidente, MARCOZ, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sull'argomento in oggetto, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della bozza di convenzione da stipulare fra la Regione Autonoma della Valle di Aosta e la Società per Azioni "Gestione Magazzini Generali - Aosta - S.p.A.", con sede in Aosta.

IL CONSIGLIO

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Industria e Commercio, COLOMBO;

- ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti: trentatre; Consiglieri votanti e favorevoli: venti; Consiglieri astenutisi dalla votazione: tredici: Benzo, Berthet, Bionaz, Bordon, Chabod, Dujany, Gheis, Lustrissy, Mappelli, Maquignaz, Personnettaz, Torrione e Verthuy);

DELIBERA

di approvare, in via di massima, ai fini di cui in premessa, la sottoriportata bozza di convenzione da stipulare fra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la costituenda Società per Azioni "Gestione Magazzini Generali - Aosta - S.p.A.", con delega alla Giunta per l'approvazione delle eventuali modifiche e del testo definitivo della convenzione medesima, nonché per l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo di esecuzione necessario per la stipulazione della convenzione, ad avvenuta costituzione della predetta Società per Azioni.

BOZZA DELLA CONVENZIONE DA STIPULARE FRA LA REGIONE VALLE DI AOSTA E LA SOCIETÀ PER AZIONI "GESTIONE MAGAZZINI GENERALI AOSTA - S.p.A.".

L'anno ... (Omissis)

Sono comparsi i Signori:

... il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente della Regione Valle d'Aosta a quanto infra autorizzato con deliberazione ...; rispettivamente Presidente e Consigliere delegato della Società per Azioni "Gestione Magazzini Generali - Aosta S.p.A.", corrente in Aosta, capitale Lire 10.000.000 a quanto infra autorizzati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della predetta Società in data ... i quali mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue:

1°) La Regione Valle d'Aosta, come sopra impersonata e legalmente rappresentata dal Presidente, quale proprietario dei terreni e degli stabili situati in Aosta ... nonché degli impianti e dei macchinari installati in detti stabilimenti e costituenti il complesso "Magazzini Generali", il tutto come descritto nel testimoniale di stato firmato dalle parti e allegato al presente atto;

VISTO

il Decreto ministeriale in data ... riguardante l'autorizzazione alla Società "Gestione Magazzini Generali - Aosta - S.p.A." a gestire un magazzino generale in Aosta; in esecuzione della deliberazione n. ... in data ... del Consiglio della Valle che si allega al presente atto;

Concede

in affitto alla Società per Azioni "Gestione Magazzini Generali - Aosta - S.p.A." - in seguito per brevità indicata con la parola "Società" costituita con atto rogito ... avente sede in Aosta e capitale sociale di Lire 10.000.000 e che dichiara di accettare in persona dei suoi legali rappresentanti, lo stabile sito in Aosta sede dei Magazzini Generali ed i relativi impianti e macchinari di proprietà della Regione Valle d'Aosta.

2°) La durata della Convenzione è stabilita in anni cinque, da rinnovarsi tacitamente salvo che non intervenga disdetta da comunicare con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.

3°) Detti magazzini, impianti e macchinari dovranno essere utilizzati come Magazzini Generali in conformità delle norme vigenti in materia di esercizio dei magazzini generali e della relativa autorizzazione ministeriale in data ...

4°) La Società si impegna a dare ai magazzini, agli impianti ed ai macchinari precitati la destinazione di magazzini generali in conformità dell'autorizzazione di cui al decreto ministeriale in data ... e delle norme di leggi vigenti in materia di magazzini generali (R.D.L. 1-7-1926 n. 2290 convertito in legge 9-6-1927, n. 1158 e sue successive modificazioni e relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 16-1-1927, n. 126 e successive modificazioni.

5°) La Società dovrà mantenere in perfetta efficienza gli stabili, gli impianti ed i macchinari concessi in affitto e curarne l'ordinaria manutenzione.

6°) La Società non potrà effettuare modifiche e sostituzioni agli stabili, agli impianti ed ai macchinari concessi in affitto, se non previo assenso della Regione Valle d'Aosta.

7°) In caso di risoluzione anticipata della presente convenzione per revoca dell'autorizzazione ministeriale o per fatto o colpa della Società, la Regione (quale proprietaria dello stabile, degli impianti e dei macchinari concessi in affitto) , potrà stipulare una nuova convenzione con altra Società od Ente al riguardo previamente autorizzati a gestire detti magazzini generali.

8°) Lo Statuto della Società di cui all'atto costitutivo della Società stessa, rogito ... viene allegato alla presente convenzione come parte integrante, e per tutta la durata della convenzione non potrà essere modificato, se non con l'assenso della Regione Valle d'Aosta.

9°) La Società si impegna di osservare il Regolamento di gestione dei magazzini stessi, così come approvato dalle competenti Autorità. Per tutta la durata della convenzione detto regolamento non potrà essere modificato, se non con l'assenso della Regione Valle d'Aosta.

10°) La Società sarà tenuta a fornire gratuitamente alla Amministrazione della Regione Valle d'Aosta tutte le notizie ed i dati di carattere statistico che le verranno richiesti anche in ordine al funzionamento e rendimento tecnico degli impianti e dei macchinari dei Magazzini. Dovrà inoltre consentire l'accesso ai propri locali dei delegati dell'Amministrazione Regionale Valle d'Aosta e l'ispezione dei propri registri e documenti contabili e tecnici.

11°) La Società dovrà provvedere a proprie spese all'assicurazione delle merci depositate nei fabbricati dei magazzini generali contro i rischi di responsabilità civile e incendio.

12°) La Società dovrà corrispondere alla Regione Valle d'Aosta, per tutta la durata della convenzione, un canone annuo di affitto corrispondente al 2? (due per mille) dell'incasso lordo sulle tariffe di immagazzinamento delle merci e di affitto dei magazzini.

13°) La Società dovrà corrispondere alla Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, per conto dell'Amministrazione della Regione Valle d'Aosta, il canone annuo per l'uso dell'area delle Ferrovie dello Stato rimaste incorporate nel recinto dei Magazzini Generali e le tasse d'esercizio del binario di raccordo ferroviario dei magazzini generali, in conformità della apposita convenzione stipulata tra l'Amministrazione della Regione Valle d'Aosta e l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato per la costruzione e l'esercizio del binario di raccordo tra la linea Chivasso-Aosta ed i Magazzini Generali di Aosta.

14°) È inibito alla Società, per tutta la durata della convenzione, di cedere ad altri la gestione dei Magazzini Generali.

15°) Le spese della presente convenzione e relative faranno carico alla Società affittuaria.

16°) La presente convenzione avrà validità dopo che sarà intervenuta l'approvazione delle Autorità competenti.

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