Oggetto del Consiglio n. 48 del 7 aprile 1965 - Verbale
OGGETTO N. 48/65 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE NORME PER LA DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI ELETTIVI DELL'ARTIGIANATO.
L'Assessore all'Industria e Commercio, COLOMBO riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale concernente norme per la durata in carica degli Organi dell'Artigianato, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Con legge statale 6-12-1964 n. 1320, di cui si allega copia, è stata prorogata la durata in carica delle Commissioni provinciali dell'Artigianato sino al 31-10-1965 ed è stata fissata la data del 30-6-1965 per le operazioni di revisione d'ufficio delle Imprese iscritte negli Albi provinciali delle Imprese artigiane e per l'inizio degli adempimenti elettorali previsti per il rinnovo degli organi elettivi dell'Artigianato.
La legge regionale 10-5-1957 n. 2, recante norme sulla disciplina giuridica delle Imprese artigiane, prevede l'istituzione di una Commissione Regionale dell'Artigianato per la tenuta dell'Albo delle Imprese artigiane.
Le elezioni degli Artigiani componenti la Commissione Regionale dell'Artigianato sono sempre avvenute, come in tutto il territorio nazionale, contemporaneamente a quelle degli Organi della Casa Mutua Regionale di Malattia per gli Artigiani.
Ne consegue che la durata in carica dell'attuale Commissione Regionale dell'Artigianato deve essere prorogata al 31-10-1965 e che gli adempimenti elettorali previsti dalla citata legge regionale debbono essere eseguiti entro i termini fissati dalla citata legge statale n. 1320.
All'uopo è stato predisposto l'allegato disegno di legge regionale in merito al quale ha già espresso parere favorevole la Commissione consiliare di studio per l'Industria e Commercio.
Si propone quindi che il Consiglio Regionale
Approvi
l'unito disegno di legge regionale riguardante norme per la durata in carica degli Organi elettivi dell'Artigianato.
(OMISSIS: segue disegno di legge regionale riportato in calce al deliberato).
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COPIA
REPUBBLICA ITALIANA
LEGGE 6 DICEMBRE 1964, N. 1320:
NORME PER LA DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI ELETTIVI DELL'ARTIGIANATO.
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
La durata in carica delle attuali Commissioni provinciali e regionali per l'Artigianato e del Comitato Centrale dell'Artigianato, previsti dalla legge 25 luglio 1956 n. 860, nonché degli attuali organi di amministrazione e di controllo provinciali e centrali, previsti dalla legge 29 dicembre 1956 n. 1533, è prorogata sino alla data del 31 ottobre 1965.
Art. 2
Gli adempimenti elettorali previsti dall'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956 n. 1202, e dell'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957 n. 266, devono avere inizio entro la data del 30 giugno 1965.
Entro la stessa data del 30 giugno 1965, deve essere provveduto, a cura delle Commissioni provinciali per l'Artigianato, alla revisione d'ufficio delle Imprese iscritte nell'Albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956 n. 860.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà insorta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
Roma, lì 6-12-1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
Moro - Medici - Delle Fave
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Il Presidente, MARCOZ, dopo aver accertato che nessun altro Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed alla approvazione, per alzata di mano, dei singoli articoli del disegno di legge.
Articoli 1-2 e 3 - Si dà atto che gli articoli 1, 2 e 3 sono approvati, con separate votazioni, dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: trentacinque).
Il Presidente, MARCOZ, dopo aver accertato e dichiarato che i tre articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio singolarmente approvati ad unanimità di voti favorevoli, con tre separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentacinque), invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con la assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ARTAZ-DOTTO, CASETTA e MAPPELLI, il Presidente, Marcoz, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentacinque;
- Voti favorevoli: trentacinque.
Il Presidente, MARCOZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato, ad unanimità di voti favorevoli, il sottoriportato disegno di legge regionale concernente norme per la durata in carica degli Organi elettivi dell'Artigianato:
Disegno di legge regionale n. 4
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale N. : NORME PER LA DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI ELETTIVI DELL'ARTIGIANATO.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
La durata in carica dell'attuale Commissione Regionale per l'Artigianato, prevista dalla legge regionale 10 maggio 1967 n. 2, è prorogata sino al 31 ottobre 1965.
Art. 2
Gli adempimenti elettorali previsti dall'articolo 15 della legge regionale 10 maggio 1957 n. 2 debbono avere inizio entro il 30 giugno 1965.
Entro la stessa data del 30 giugno 1965 deve essere provveduto, a cura della Commissione Regionale per l'Artigianato, alla revisione d'ufficio delle Imprese iscritte nell'Albo di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 maggio 1957 n. 2.
Art. 3
La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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