Oggetto del Consiglio n. 83 del 31 maggio 1965 - Verbale
OGGETTO N. 83/65 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER LA ELABORAZIONE DEGLI STUDI TECNICI PREPARATORI NECESSARI PER LA REDAZIONE DI UN PIANO DI SVILUPPO REGIONALE. - INCARICO ALLA SOCIETA' PER AZIONI SORIS, CON SEDE IN TORINO. - VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO DELLA REGIONE PER L'ANNO 1965.
Il Presidente, MARCOZ, invita il Consiglio a riesaminare il sotto riportato disegno di legge concernente l'oggetto: "Autorizzazione alla spesa per la elaborazione di studi e di ricerche per la programmazione regionale. - Incarico alla Società per Azioni SORIS, con sede in Torino. - Variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965", disegno di legge già approvato dal Consiglio nella seduta in data 7 aprile 1965 e rinviato, non vistato, dal Presidente della Commissione di Coordinamento con la seguente lettera in data 9 maggio 1965 prot. n. 1619, di cui dà lettura:
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Repubblica Italiana
COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELLA VALLE D'AOSTA
Il Rappresentante del Ministero dell'Interno Presidente
N. 1619 di prot.
Aosta, 9 maggio 1965
AL SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE DI AOSTA
AOSTA
OGGETTO: Rinvio, non vistato, del disegno di legge regionale concernente l'autorizzazione alla spesa per la elaborazione di studi e di ricerche per la programmazione regionale. Incarico alla Società per azioni SORIS, con sede in Torino. - Variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965. - Provvedimento del C.R. n. 47 del 7-4-1965.
Ai sensi del quarto comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, rinvio, non vistato, il disegno di legge in oggetto indicato, osservando che la programmazione implica la indicazione di finalità di pubblico interesse e di mezzi idonei la cui scelta richiede la diretta valutazione dei competenti organi regionali.
Tale compito, pertanto, non può demandarsi a soggetti privati come previsto dal combinato disposto degli articoli 1 e 3, secondo cui la spesa autorizzata dal disegno di legge in esame è destinata alla elaborazione di studi e alla stesura definitiva del piano di sviluppo, con relativo incarico alla Società privata SORIS ai sensi dell'art. 2.
Rilevasi inoltre che gli interventi della Regione nella programmazione possono riguardare una oppure più materie previste dallo Statuto regionale nei limiti attribuiti alla potestà legislativa, sicché si dovrebbe attendere la preventiva approvazione da parte del Parlamento del programma nazionale di sviluppo economico quinquennale, il cui schema, in corso di approvazione, prevede l'articolazione territoriale per Regione con scelte finalità economico-sociali che richiedono il coordinamento degli interventi statali e regionali nell'ambito delle rispettive competenze, secondo procedure da stabilire.
IL PREFETTO PRESIDENTE
f.to M. Castellucci
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Disegno di legge regionale n. 3
(approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 7 aprile 1965)
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ..... 1965, N...: AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER LA ELABORAZIONE DEGLI STUDI E DELLE INDAGINI PER LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE - INCARICO ALLA S.p.A. SORIS, CON SEDE IN TORINO. VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO DELLA REGIONE PER L'ANNO 1965.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge :
Art. 1
E' autorizzata la spesa di L. 35.000.000 (trentacinquemilioni) per la elaborazione degli studi e delle indagini per la programmazione regionale e per la stesura definitiva del relativo piano di sviluppo regionale per il quinquennio 1965-1969.
Art. 2
L'incarico della elaborazione degli studi e delle indagini di cui al precedente articolo sarà affidato alla Società SORIS - S.p.A. (ricerche di mercato - studi economici), con sede in Torino, ed a gruppi di ricerca e di studio dipendenti dalla Società stessa o ad essa collegati; tale incarico sarà approvato con deliberazioni della Giunta Regionale alle condizioni e con le modalità da stabilire dalla Giunta stessa, ad avvenuta promulgazione della presente legge.
Art. 3
Al finanziamento della spesa di Lire trentacinquemilioni, di cui al precedente articolo 1, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della parte ENTRATE ed allo stato di previsione della parte SPESE del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965:
A) variazione allo stato di previsione della parte ENTRATE
lo stanziamento del capitolo 6 («Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'articolo 2 della legge 29-11-1955 numero 1179»), è aumentato della somma di Lire 30.000.000 (trentamilioni) ;
B) variazione allo stato di previsione della parte SPESE:
lo stanziamento del capitolo 55 ("Compensi ad estranei all'Amministrazione Regionale per speciali incarichi, perizie e studi nell'interesse della Regione, ecc.") è aumentato della somma di Lire 30.000.000 (trentamilioni).
Art. 4
All'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione della spesa autorizzata con la presente legge, provvederà la Giunta Regionale con motivate deliberazioni, con imputazione della spesa stessa sul sopracitato capitolo 55 del bilancio preventivo per l'anno 1965.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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Si fa menzione che, su invito del Presidente, MARCOZ, viene distribuito ai Consiglieri il seguente nuovo disegno di legge regionale predisposto dalla Giunta, in relazione ai rilievi formulati dal Presidente della Commissione di Coordinamento con la lettera soprariportata:
Disegno di legge regionale n.
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ...... 1965, N.......: "AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER LA ELABORAZIONE DEGLI STUDI TECNICI PREPARATORI NECESSARI PER LA REDAZIONE DI UN PIANO DI SVILUPPO REGIONALE. - INCARICO ALLA S.p.A. SORIS, CON SEDE IN TORINO. - VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO DELLA REGIONE PER L'ANNO 1965".
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge :
Art. 1
E' autorizzata la spesa di Lire 35.000.000 (trentacinquemilioni) per la elaborazione di studi tecnici preparatori necessari per la redazione di un successivo piano di sviluppo economico-sociale regionale per il quinquennio 1965-1969.
Tale piano sarà elaborato dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione Regionale di ricerche economiche e sociali, in relazione alle finalità pubbliche della programmazione, per le materie e gli interventi di competenza regionale, in coordinamento con il Piano quinquennale Nazionale di sviluppo economico 1965-1969, e sarà approvato dal Consiglio Regionale.
Art. 2
L'incarico della elaborazione degli studi tecnici preparatori di cui al 1° comma del precedente articolo sarà affidato alla Società SORIS - S.p.A. (ricerche di mercato - studi economici), con sede in Torino, ed a gruppi di ricerca e di studio ad essa collegati; tale incarico sarà approvato con deliberazione della Giunta Regionale, alle condizioni e con le modalità da stabilire dalla Giunta stessa, ad avvenuta promulgazione della presente legge.
Art. 3
Al finanziamento della spesa di Lire trentacinquemilioni, di cui al precedente articolo 1, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della parte ENTRATE ed allo stato di previsione della parte SPESE del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965:
A) variazione allo stato di previsioni della parte ENTRATE:
lo stanziamento del capitolo 6 ("Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'articolo 2 della legge 29-11-1955 numero 1179" ) , è aumentato della somma di Lire 30.000.000 (trentamilioni);
B) variazione allo stato di previsione della parte SPESE: lo stanziamento del capitolo 55 ("Compensi ad estranei all'Amministrazione Regionale per speciali incarichi, perizie e studi nell'interesse della Regione, ecc.") è aumentato della somma di Lire 30.000.000 (trentamilioni).
Art. 4
All'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione della spesa autorizzata con la presente legge, provvederà la Giunta Regionale con motivate deliberazioni, con imputazione della spesa stessa sul sopracitato capitolo 55 del bilancio preventivo per l'anno 1965.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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Il Presidente della Giunta, CAVERI, dichiara quanto segue:
"Ci siamo trovati davanti ad una lettera del Presidente della Commissione di Coordinamento con la quale si restituisce, non vistato, il disegno di legge regionale concernente l'autorizzazione alla spesa per la elaborazione di studi e di ricerche per la programmazione regionale perché, secondo il Presidente della Commissione di Coordinamento, noi avremmo affidato ad una Società privata il compito delle scelte programmatiche che, invece, spettano ad organi pubblici.
Su questa affermazione del Presidente della Commissione di Coordinamento ci sono molte cose da dire.
Innanzitutto voglio citare la legge in data 14-11-1962 n. 1619 nella quale, all'articolo 1, si dice tra l'altro, che per la elaborazione di studi e di ricerche per la programmazione nazionale: "il Ministero del bilancio può avvalersi sia di Istituti di Ricerche sia di esperti anche estranei all'Amministrazione".
Ci troviamo, quindi, di fronte ad una legge che consente al Ministro della Programmazione di avvalersi, per la preparazione del piano di programmazione, di esperti estranei all'Amministrazione, cioè anche di privati; ma quanto è consentito ad un Ministero, con somma incoerenza, non sarebbe consentito all'Amministrazione Regionale.
Questa è una prima considerazione.
La seconda considerazione è la seguente: Noi avevamo detto, chiarissimamente, che a questa Società privata si affidavano gli studi tecnici preparatori per la programmazione regionale e non si affidavano assolutamente le scelte di carattere politico.
Questo, per quanto mi concerne, risulta anche dal verbale dell'ultima seduta del Consiglio Regionale nella quale il sottoscritto aveva detto quanto segue in merito a tali studi tecnici preparatori: "In modo che se ne possa tenere conto per quelle scelte politiche che sono di competenza della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale".
Più chiari di così non si poteva essere.
Quindi, questo primo rilievo del Presidente della Commissione di Coordinamento è assolutamente destituito di ogni fondamento giuridico.
Per quanto concerne le competenze, è chiaro che noi non pensavamo di uscire da quelle competenze stabilite dagli articoli 1 e 2 dello Statuto speciale della Regione.
Sappiamo benissimo quali sono le nostre competenze.
Si tratta di competenze certamente non illimitate e noi pensiamo di fare svolgere questi studi e di elaborare il nostro piano regionale di programmazione appunto nei limiti delle competenze di cui ai sopra citati due articoli dello Statuto Speciale della Valle di Aosta.
Anche il secondo rilievo sfonda, pertanto, una porta già aperta.
Quindi, noi potremmo benissimo resistere ai rilievi del Presidente della Commissione di Coordinamento.
A questo punto, voglio aprire una parentesi: un quotidiano, in questi ultimi giorni, in seconda pagina lamentava che la Regione non avesse provveduto abbastanza celermente per la elaborazione di un piano di programmazione regionale, mentre in 4.a o 5.a pagina si rallegrava che il Presidente della Commissione di Coordinamento non avesse apposto il visto alla nostra legge regionale.
Più incoerenti di così non si potrebbe essere, poiché in 4.a pagina si dice esattamente il contrario di quanto è detto nella 2.a pagina.
Comunque, l'essenziale è di fare possibilmente presto e, nello stesso tempo, bene.
Per questi motivi, la Giunta Regionale ha predisposto un nuovo disegno di legge regionale apportando qualche modificazione al disegno di legge già approvato; se Voi permettete, Vi illustrerò brevemente le modificazioni.
Articolo 1 - Nella prima linea si ripete quanto già si diceva nel testo precedente e cioè: "E' autorizzata la spesa di L. 35 milioni per la elaborazione", e quindi si è apportata la seguente modifica per chiarire quanto doveva già essere chiaro sin dall'inizio: "di studi tecnici preparatori necessari per la redazione di un successivo piano di sviluppo economico-sociale regionale per il quinquennio 1965-1969".
Questo è stato fatto per evitare una nuova errata interpretazione da parte dei Presidente della Commissione di Coordinamento.
Ora, noi non siamo degli ingenui e, quando ci riferiamo al Presidente della Commissione di Coordinamento, sappiamo benissimo che, dietro di lui, ci sono altre persone che agiscono; per cui non attribuiamo a lui personalmente la responsabilità di non aver apposto il visto alla nostra legge regionale.
Sappiamo benissimo anche da parte di chi è partita la manovra per mettere i bastoni fra le ruote a quanto aveva fatto l'Amministrazione Regionale in materia di programmazione.
Certo è che questo mancato visto rappresenta per noi una grave perdita di tempo perché, nella migliore delle ipotesi, noi perdiamo più di un mese. E questo è grave perché noi sappiamo quali erano le scadenze che avevamo previsto.
D'altra parte, noi sappiamo anche che gli alti personaggi che vengono ad Aosta a dire: "Ma come mai non si è più avanti nella programmazione regionale?» sono gli stessi che ci hanno messo i bastoni fra le ruote per non fare vistare la nostra legge regionale.
Abbiamo ancora pensato di ribadire nello stesso articolo 1 che le finalità della programmazione sono finalità pubbliche, e, quindi, di competenza della Giunta e del Consiglio Regionali, con l'aggiunta del seguente nuovo comma: "Tale piano sarà elaborato dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione Regionale di ricerche economiche e sociali, in relazione alle finalità pubbliche della programmazione, per le materie e gli interventi di competenza regionale", aggiungendovi, per venire incontro all'ultima osservazione contenuta nella lettera del Presidente della Commissione di Coordinamento, la seguente frase : "in coordinamento con il Piano quinquennale Nazionale di sviluppo economico 1965-1969, e sarà approvato dal Consiglio Regionale".
Ho dimenticato di sottolineare la seguente frase: "per le materie e gli interventi di competenza regionale".
Questa è una frase pleonastica ma, dal momento che ci è stato mosso il rilievo, non abbiamo alcuna difficoltà ad affermare quanto già era implicito nel testo precedente.
L'articolo essenziale del nuovo testo del disegno di legge è l'articolo 1.
Gli altri articoli sono, per così dire, degli articoli normali, che non modificano di molto il testo precedente.
All'articolo 5 si dice: "La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta".
Questa dichiarazione ci consente una procedura più rapida e, siccome noi ci teniamo a che queste cose siano fatte al più presto, chiediamo appunto che questa legge regionale sia adottata con la procedura di urgenza.
Ho detto l'essenziale di quanto volevo dire.
Potrei ancora dire tante altre cose; per esempio, che la tesi sostenuta dal Presidente della Commissione di Coordinamento, sempre per conto di quei più o meno occulti personaggi - perché noi sappiamo benissimo anche da quale Ministero ci viene il colpo - è in contrasto con il Decreto del Ministro del Bilancio (Pieraccini) in data 22-9-1964.
Tale Decreto dice infatti, nelle sue premesse, che, "per quanto riguarda le Regioni a Statuto speciale, è l'Ente Regione già operante che costituisce l'interlocutore naturale del Governo ai fini della programmavo-ne economica nazionale".
Lo stesso Decreto Pieraccini, all'articolo 1, dice ancora: "In ogni Regione, escluse quelle già costituite a Statuto speciale, è istituito un Comitato per la programmazione economica nazionale".
Quindi, è previsto che sia l'Ente Regione l'interlocutore dello Stato nella preparazione di questi studi e di questi piani per la programmazione ed, inoltre, è previsto che nelle Regioni a Statuto speciale non sia costituito il normale Comitato per la programmazione economica, perché è alla Regione che spetta questo compito.
Tutto questo dimostra, quindi, di quali gravi contraddizioni sia intessuta la tesi del Presidente della Commissione di Coordinamento.
Io mi riservo di prendere ancora la parola in seguito".
Il Consigliere LUSTRISSY dichiara quanto segue:
"Il recente piano di programmazione nazionale, elaborato dal Ministro Pieraccini, prevede che le Regioni a Statuto speciale elaborino esse stesse i piani regionali di programmazione attraverso i loro organi legislativi competenti.
Nella prima parte della lettera del Presidente della Commissione di Coordinamento è detto che "la programmazione implica la indicazione di finalità di pubblico interesse e di mezzi idonei la cui scelta richiede la diretta valutazione dei competenti organi regionali".
Tale compito non può demandarsi a soggetti privati come previsto dal combinato disposto degli articoli 1 e 3 del disegno di legge rinviato al Consiglio. Mi pare che questa osservazione sia abbastanza fondata in quanto la stesura definitiva del piano di sviluppo regionale non può essere demandata ad un ente estraneo al Consiglio Regionale giusto quanto previsto dal piano Pieraccini.
Infatti competono all'organo legislativo regionale le scelte prioritarie in rapporto agli obiettivi da conseguire per promuovere lo sviluppo graduale simultaneo e proporzionato di tutti e tre i settori produttivi: agricolo, industriale e dei servizi.
Il bilancio regionale è oggi il risultato di una serie di compromessi tra gli Assessorati e l'Assessorato alle Finanze e spesso i problemi vengono risolti non in relazione ad un preciso piano di priorità, ma sulla base delle forze contrattuali dei diversi Assessorati o dei gruppi politici che detengono il potere.
Il piano dovrà innanzitutto portare ordine in questa materia predisponendo un accurato inventario dei bisogni collettivi e della loro evoluzione in un lungo periodo per effetto della crescita della economia. Dovrà inoltre valutare l'adeguatezza dei diversi possibili "livelli" di servizi pubblici a soddisfare i bisogni della collettività. Dovrà, infine, attraverso una serie di giudizi di valore, costruire una scala che permetta di operare una scelta razionale, sia nel volume complessivo della spesa pubblica, sia sulla priorità tra i diversi settori del pubblico intervento.
Ora quest'esame è compito di questo Consiglio Regionale e non può essere affidato a privati.
Per raggiungere questa méta è però necessario procedere alla elaborazione della prima fase del piano. A tal fine noi proponiamo ancora una volta la costituzione di una Commissione di programmazione che riunisca insieme gli esperti con i rappresentanti delle maggiori organizzazioni economico-sindacali di imprenditori e di lavoratori. Questo modo di organizzazione della Commissione di programmazione sottointende, da una parte la esigenza di continuare nelle indagini conoscitive, dall'altra la volontà di creare un primo vasto incontro fra le grandi organizzazioni rappresentative di interessi, ai fini della soluzione dei problemi che la programmazione pone.
Ma il lavoro stesso della nuova Commissione nel periodo intercorrente fra il momento presente e il momento di redazione del piano non avrebbe fondamento se non si demandasse il più rapidamente ad un organo tecnico la rilevazione dei dati statistici affinché la Commissione di programmazione ed il Consiglio Regionale abbiano a disposizione i documenti, le indagini e le ricerche necessarie alle loro decisioni.
Noi accettiamo pertanto le modifiche apportate all'articolo 1 della legge così come viene ripresentata al Consiglio Regionale.
Per quanto riguarda il secondo rilievo della Commissione di Coordinamento, mi pare che per ora tale problema non si ponga. Infatti nel suddetto rilievo si entra nel merito del futuro piano che ancora deve essere definito nelle sue linee generali.
E' ovvio che l'adozione di un piano di sviluppo da parte di una pubblica Amministrazione con potestà legislativa come è il caso delle Regioni a Statuto speciale, porterà necessariamente all'adozione di determinati provvedimenti legislativi.
Non si preoccupi, pertanto, il Presidente della Commissione di Coordinamento che questo Consiglio al momento opportuno saprà esercitare la sua funzione legislativa in base alle facoltà ad esso concesse dallo Statuto speciale.
Già da tempo insigni economisti si sono posti il problema dei rapporti fra la programmazione locale e la programmazione nazionale. Molti di essi si sono chiesti se si debba iniziare con una pianificazione regionale per offrire una base a quella nazionale oppure viceversa.
La risposta proviene dalla constatazione dell'esigenza di procedere ad una serie di operazioni tanto analitiche e tanto sintetiche nello stesso tempo da fornire indicazioni utili a tutti gli organi pubblici ai vari livelli territoriali e da permettere interventi adeguati alle varie situazioni. E' chiaro pertanto che la Regione deve procedere celermente alla fase di ricerca conoscitiva affinché la fase operativa possa avvenire contemporaneamente a quella nazionale per provvedere alla necessaria integrazione senza creare inutili doppioni. Ci deve dunque essere, per ovvie ragioni di organicità, una coesistenza armonica tra il piano regionale e quello nazionale. Questo coordinamento è essenziale, affinché lo sforzo di razionalizzazione della dinamica del sistema, in vista delle finalità da raggiungere, abbia un contenuto concreto.
Tanto più questo coordinamento è necessario oggi, affinché i problemi insoluti del nostro Stato regionale e la necessaria revisione del riparto fiscale possano trovare adeguata sistemazione nella previsione del piano di sviluppo nazionale. Sarà compito dell'esecutivo regionale di porre questi problemi per tempo nelle sedi adeguate in modo che questo Consiglio possa tenere nella debita evidenza questa mutata realtà nella impostazione del piano quinquennale.
Inoltre, una effettiva programmazione dello sviluppo regionale, anche solo nelle sue linee generali comporta la creazione di un organo responsabile dotato di poteri di spesa autonoma, di supervisione tecnica della spesa degli Enti pubblici operanti nella Regione, di controllo indiretto dei flussi principali della spesa privata, da attuarsi mediante opportune norme che l'organo di pianificazione potrà emanare nelle diverse materie.
Il piano regionale deve esprimersi in un documento ufficiale elaborato dall'organo di pianificazione discusso e valutato dai principali gruppi di interesse, approvato politicamente e reso operante dal Consiglio Regionale e infine applicato e fatto applicare dall'organo di pianificazione costituito presso la Amministrazione Regionale. Non sarebbe fuori luogo pertanto prospettare sin d'ora la costituzione di un Assessorato tecnico per la programmazione.
Noi riteniamo indispensabile tale organismo in quanto il documento ufficiale sopra cennato dovrà essere riconsiderato a scadenze annuali in sede tecnica ed in sede politica, vuoi per eventualmente correggere le previsioni errate, vuoi per opportunamente modificare i flussi di spesa pubblica, nonché le norme a freno od a stimolo di determinate spese private, a seconda del procedere effettivo dello sviluppo regionale e dei nuovi bisogni eventualmente manifestatisi nel frattempo.
Riassumendo pertanto quanto è stato detto, noi chiediamo che nella seduta odierna venga apportata la modifica richiesta al-?'articolo 1 del disegno di legge rinviato al Consiglio, e che in una successiva seduta venga istituita la Commissione di programmazione (esperti più rappresentanti delle maggiori organizzazioni economico-sindacali di imprenditori e di lavoratori) alla quale dovrà seguire in un secondo tempo l'istituzione di un Assessorato per la programmazione che coordini il lavoro e proceda alla stesura definitiva del piano da sottoporre all'esame del Consiglio. Solo così facendo, a mio avviso, riusciremo ad impostare razionalmente il problema in modo che il piano di sviluppo regionale non rimanga una vaga chimera ma possa perlomeno entrare nella fase operativa del prossimo anno.
Di tempo se ne è perso abbastanza ed è ora di lavorare seriamente. Molti di noi stanno ancora oggi discutendo sulla necessità o meno della programmazione, nel mentre nel cuore dell'Africa, in Etiopia, ex colonia italiana, sono ormai giunti al secondo piano quinquennale di sviluppo. Ogni commento mi pare superfluo".
Il Presidente della Giunta, CAVERI, fa presente che il Prof. Forte, il quale ricopre delle cariche importanti nella Società SORIS, è il consulente del Ministero del Bilancio per la programmazione nazionale.
Del resto, - egli aggiunge -, i Consiglieri che fanno parte dell'apposita Commissione di studi e ricerche per la programmazione regionale potranno meglio precisare per quanti Enti pubblici, - Ministeri, Regioni e Provincie -, ha lavorato la Società SORIS.
Dichiara di concordare su gran parte di quanto detto dal Consigliere Lustrissy; osserva, però, che la formulazione dell'articolo 1 del precedente disegno di legge regionale era sufficientemente chiara se interpretata con un minimo di buona volontà e che nessuno, anche precedentemente, aveva mai pensato di affidare a privati le scelte politiche programmatiche di competenza degli organi regionali.
Dà atto al Consigliere Lustrissy che, con la procedura adottata, il Consiglio è chiamato ad approvare, sotto l'aspetto tecnico, un nuovo disegno di legge regionale.
Dichiara ancora che non è affatto vero che la Giunta non intenda consultare le Organizzazioni economiche, i Sindacati ed i Partiti esistenti in Valle prima della elaborazione definitiva del piano programmatico, ma che è intendimento della Giunta di sottoporre all'esame di detti Organi la bozza preliminare del piano programmatico non appena sarà stata portata a termine la elaborazione degli studi e delle ricerche preliminari affidata alla Società SORIS.
Ricorda che, in sede di discussione del precedente disegno di legge riguardante la programmazione regionale, erano state appunto fissate determinate scadenze, onde rendere possibile questa consultazione con i sopra citati Organismi.
Il Consigliere LUSTRISSY precisa che la concordanza di vedute con quanto detto dal Presidente della Giunta si riferisce solo alla prima parte dell'articolo 1 del disegno di legge in discussione, laddove si precisa che alla Società SORIS viene unicamente affidato l'incarico per la elaborazione di studi e di ricerche per la programmazione regionale.
Precisa che, in un secondo punto della sua esposizione, egli aveva proposto la costituzione di una Commissione per la programmazione, in sostituzione dell'attuale Commissione di studi e ricerche per la programmazione regionale costituita dalla Giunta, affinché la nuova Commissione potesse procedere, assieme agli esperti della Società SORIS, anche nella prima fase conoscitiva dell'importante problema.
Fa presente che, in questo modo, ci si potrebbe già avvalere, fin dalla fase conoscitiva, dell'apporto non indifferente dell'esperienza e della capacità delle Organizzazioni politiche, amministrative, sindacali ed economiche esistenti in Valle, non ultima l'Amministrazione del Consorzio dei Comuni del BIM della Valle d'Aosta, che ha una notevole influenza sulle scelte della spesa pubblica nella Regione.
Rileva che, in questo modo, si potrebbe anche sopprimere quella seconda fase di consultazione dei vari organi di cui ha parlato il Presidente della Giunta perché, interessandoli fin dall'inizio alla stesura del piano programmatico, si potrebbe giungere prima alla elaborazione definitiva del piano stesso.
Il Presidente della Giunta, CAVERI, ritiene che nella presente seduta si debba procedere solo alla discussione e approvazione del nuovo disegno di legge regionale concernente la programmazione, rinviando a sedute successive la discussione delle varie questioni collegate all'esecuzione del disegno di legge stesso.
Il Consigliere LUSTRISSY osserva che nel disegno di legge in discussione si dice che il piano di programmazione regionale sarà elaborato dalla Giunta, sentita la Commissione regionale di ricerche economiche e sociali; rileva che tale Commissione già esiste, ma non ha la configurazione della Commissione per la programmazione da lui proposta.
Il Presidente della Giunta, CAVERI, fa presente che, anche se la Commissione regionale di ricerche economico-sociali già funziona nella sua attuale composizione, con l'approvazione del disegno di legge in discussione non si preclude al Consiglio la possibilità di dare una diversa composizione alla Commissione stessa.
Dichiara, pertanto, che non vi è alcuna insidia nell'attuale formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, perché sarà sempre possibile discutere successivamente per una eventuale modificazione della composizione della Commissione di cui si tratta.
Assume l'impegno, a nome della Giunta, di portare in discussione questo argomento in una prossima seduta del Consiglio.
Il Consigliere CHAMONIN dichiara di ritenere che la Commissione di studi e ricerche per la programmazione regionale, così co me ha funzionato finora, abbia svolto egregiamente il suo compito.
Osserva che detta Commissione è un organo di consulenza della Giunta Regionale che, a sua volta, in quanto Governo regionale, è il legittimo interlocutore del Governo, in merito alla programmazione regionale.
Ritiene, pertanto, che la Commissione di studi e ricerche per la programmazione regionale, quale organo consulente della Giunta, possa continuare ad esercitare le funzioni finora svolte, costituendo un punto di contatto tra gli organi della Regione e gli Enti di ricerca a cui è stato affidato lo studio conoscitivo di detto problema.
Dichiara di concordare che la programmazione regionale debba procedere dal basso verso l'alto, e non viceversa, per non incorrere negli inconvenienti che già ostacolano una celere elaborazione del piano di programmazione nazionale.
Per quanto concerne la costituzione di quell'organismo democratico al quale ha fatto cenno il Consigliere Lustrissy, ribadisce che detto organismo sarà consultato in una fase successiva, come è stato ripetuto nelle precedenti sedute consiliari, quando gli studi preparatori sulla programmazione avranno portato a qualche cosa di concreto.
Fa presente che questa è la via tracciata dal Consiglio e che finora è stata seguita.
Per quanto riguarda le competenze della Società SORIS nel campo della programmazione economica, informa che detta Società lavora sotto la direzione dei Professori Francesco Forte e Siro Lombardini, due nomi che non dovrebbero giungere nuovi a chiunque si interessi di questo argomento.
Rileva che entrambe queste personalità, soprattutto il Prof. Forte, sono consulenti personali del Ministro del Bilancio.
Ritiene che la Società SORIS sia un organismo serio e qualificato per assolvere egregiamente il compito che le è stato affidato dalla Regione, anche perché non manca alla SORIS l'esperienza di lavoro in materia, avendo lavorato per numerosi Enti pubblici, tra i quali il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il Ministero del Bilancio, il Ministero del Turismo, e per numerose Amministrazioni Provinciali e Comunali, tra cui cita la Provincia di Agrigento, i Comuni di Torino e di Bologna.
Il Consigliere LUSTRISSY dichiara di non avere messo in dubbio il valore e le competenze dei ricercatori della Società SORIS, né tanto meno di aver cercato di invalidare l'azione che finora ha svolto la Commissione di studi e ricerche per la programmazione regionale, che ha finora adempiuto ai compiti che le erano stati assegnati.
Ritiene opportuno, però, che la Commissione regionale di programmazione sia costituita secondo la composizione da lui indicata, affinché detta Commissione possa procedere di pari passo con i ricercatori della Società SORIS e per evitare che le organizzazioni imprenditoriali, sindacali, amministrative e politiche della Valle d'Aosta siano poi chiamate a decidere su un documento già elaborato.
Ribadisce che, in questo modo, anche i ricercatori della Società SORIS potranno avvalersi della non indifferente conoscenza ed esperienza in campo economico dei predetti organismi locali.
Propone, pertanto, che all'articolo 1 del disegno di legge in discussione sia apportata la seguente modificazione: "Sentita la Commissione regionale per la programmazione che sarà istituita dal Consiglio Regionale".
Il Presidente della Giunta, CAVERI, dichiara che nell'adunanza odierna si esamina e si vota questa legge regionale nel suo nuovo testo che, come giustamente osserva il Consigliere Lustrissy, è una nuova legge regionale e che in una successiva adunanza saranno esaminate le proposte del Consigliere Lustrissy o di altri Consiglieri sulla questione riguardante la composizione di questa Commissione.
Il Consigliere LUSTRISSY dichiara di aderire alla proposta ora fatta dal Presidente della Giunta e rileva che sarà cura della minoranza di sollecitarne l'attuazione.
Il Consigliere TORRIONE dichiara di dover precisare che non è per colpa della Democrazia Cristiana se in Valle d'Aosta si è in ritardo nella programmazione economica, in quanto il disegno di legge che non è stato vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento risale al massimo ad un mese fa, mentre la Democrazia Cristiana fin dall'anno 1962 si è interessata pubblicamente di questo problema, apportandovi anche un piccolo contributo apprezzato, se non da tutti, almeno da molti tra i quali cita il Professor Forte.
Aggiunge che quando ci si rivolge ad una parte, accusandola di avere sabotato l'approvazione del precedente disegno di legge concernente la programmazione regionale, sarebbe serio precisare i nomi delle persone che avrebbero compiuto questo sabotaggio perché, in caso contrario, la responsabilità sembra ricadere su tutti quanti in una insidiosa atmosfera di calunnia.
Il Presidente, MARCOZ, dopo aver accertato e dichiarato che i cinque articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvato ad unanimità di voti favorevoli, espressi con cinque separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentatré), invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sotto riportato disegno di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con la assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ARTAZ-DOTTO, CASETTA e MAPPELLI, il Presidente, MARCOZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentatré;
- Voti favorevoli: trentatré.
Il Presidente, MARCOZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato il sotto riportato disegno di legge regionale concernente: "Autorizzazione alla spesa per la elaborazione degli studi tecnici preparatori necessari per la redazione di un piano di sviluppo regionale.
- Incarico alla Società per Azioni SORIS, con sede in Torino. - Variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965":
Disegno di legge regionale n. 11
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ..... 1965, N.........: AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER LA ELABORAZIONE DEGLI STUDI TECNICI PREPARATORI NECESSARI PER LA REDAZIONE DI UN PIANO DI SVILUPPO REGIONALE. - INCARICO ALLA S.p.A. SORIS, CON SEDE IN TORINO. - VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO DELLA REGIONE PER L'ANNO 1965.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga
la seguente legge :
Art. 1
E' autorizzata la spesa di L. 35.000.000 (trentacinquemilioni) per la elaborazione di studi tecnici preparatori necessari per la redazione di un successivo piano di sviluppo economico-sociale regionale per il quinquennio 1965-1969.
Tale piano sarà elaborato dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione Regionale di ricerche economiche e sociali, in relazione alle finalità pubbliche della programmazione, per le materie e gli interventi di competenza regionale, in coordinamento con il Piano quinquennale Nazionale di sviluppo economico 1965-1969, e sarà approvato dal Consiglio Regionale.
Art. 2
L'incarico della elaborazione degli studi tecnici preparatori di cui al 1° comma del precedente articolo sarà affidato alla Società SORIS - S.p.A. (ricerche di mercato-studi economici), con sede in Torino, ed a gruppi di ricerca e di studio ad essa collegati; tale incarico sarà approvato con deliberazione della Giunta Regionale, alle condizioni e con le modalità da stabilire dalla Giunta stessa, ad avvenuta promulgazione della presente legge.
Art. 3
Al finanziamento della spesa di Lire trentacinquemilioni, di cui al precedente articolo, 1, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della parte ENTRATE ed allo stato di previsione della parte SPESE del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965:
A) variazione allo stato di previsione della parte ENTRATE:
lo stanziamento del capitolo 6 ("Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'articolo 2 della legge 29-11-1955, numero 1179"), è aumentato della somma di Lire 30.000.000 (trentamilioni);
B) variazione allo stato di previsione della parte SPESE:
lo stanziamento del capitolo 55 ("Compensi ad estranei all'Amministrazione Regionale per speciali incarichi, perizie e studi nell'interesse della Regione, ecc. ..."), è aumentato della somma di Lire 30.000.000 (trentamilioni).
Art. 4
All'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione della spesa autorizzata con la presente legge, provvederà la Giunta Regionale con motivate deliberazioni, con imputazione della spesa stessa sul sopracitato capitolo 55 del bilancio preventivo per l'anno 1965.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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Si dà atto che l'adunanza ha termine alle ore dodici e minuti cinquanta.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Marcoz Avv. Oreste)
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Siggia Avv. Giovanna in Bianco)
IL SEGRETARIO ROGANTE
(Brero Dr. Attilio)