Oggetto del Consiglio n. 84 del 14 giugno 1965 - Verbale

OGGETTO N. 84/65 - RICORSI PROPOSTI DAL SIG. KAISERMANN ENRICO E DAL SIG. FLORIO ANGELO CONTRO LA CONVALIDA DELLA ELEZIONE A CONSIGLIERE REGIONALE DEL SIGNOR CUSUMANO DOTT. EPIFANIO. DECISIONI DEL CONSIGLIO.

Il Presidente, MARCOZ, riferisce al Consiglio in merito ai due sottoriportati ricorsi contro la convalida della elezione a Consigliere regionale del Sig. Cusumano Dott. Epifanio proposti, rispettivamente, dai Signori Florio Angelo e Kaisermann Enrico e depositati alla Segreteria del Consiglio in data 21 e 16 giugno 1965, ricorsi trasmessi in copia ai Signori Consiglieri in allegato all'ordine del giorno dell'adunanza e di cui dà lettura:

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AL CONSIGLIO REGIONALE della Valle di Aosta

AOSTA

FLORIO ANGELO di Giacomo, res. in Aosta, Via Liconi, Case Fanfani 65/27, nato nel 1926 a Vicenza

PREMESSO

che Cusumano dott. Epifanio res. in Aosta, Corso Ivrea n. 5 è stato con deliberazione del Consiglio Regionale in data 7-4-65 proclamato Consigliere regionale ai sensi dell'art. 16 della L. 5-8-1962 n. 1257;

- che il dott. Cusumano è da tempo ed è tuttora Dirigente del servizio sanitario della Mutua Coltivatori Diretti della Valle d'Aosta, e che conseguentemente riceve uno stipendio da detto Ente, sovvenzionato istituzionalmente dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta ai sensi della Legge regionale 20-12-1955 n. 3;

- che il dott. Cusumano era quindi in condizioni di ineleggibilità ai sensi art. 6 lettera e) di detta legge,

RICORRE

al CONSIGLIO REGIONALE perché voglia dichiarare la ineleggibilità del dott. Cusumano Epifanio a Consigliere regionale e conseguentemente attribuire il seggio al candidato che lo segue nella medesima lista.

Aosta, lì 14 aprile 1965.

F.to FLORIO Angelo

Depositato nella Segreteria del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta il 21 aprile 1965.

IL SEGRETARIO: F.to Enrico Brunod.

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CONSIGLIO REGIONALE della Valle di AOSTA

Ricorso contro la elezione di Consigliere regionale.

KAISERMANN ENRICO, nato il 9-9-1914 a Trento, res. in Via Lys n. 6 Aosta - ricorre al Consiglio Regionale della Valle d'Aosta per quanto segue.

Nella seduta del 7 aprile 1965 il Consiglio Regionale proclamava Consigliere regionale, ai sensi dell'art. 16 della L. 5-8-1962 n. 1257 il dott. Cusumano Epifanio, res. in Aosta - Corso Ivrea n. 5.

Senonché tale proclamazione non era possibile, in quanto il dott. Cusumano era ed è in condizioni di ineleggibilità ai sensi dello art. 6 lettera e) della citata legge.

Infatti egli è ed è tuttora, non avendo dato le dimissioni, Dirigente del servizio sanitario della Mutua Coltivatori diretti della Valle d'Aosta, ricevendo così lo stipendio da un Ente sovvenzionato istituzionalmente dalla Regione Autonoma della Valle d'Aosta come da legge regionale 20 dicembre 1955 n. 3.

Ciò premesso, il ricorrente

CHIEDE

al Consiglio Regionale di voler dichiarare ineleggibile il dr. CUSUMANO EPIFANIO a Consigliere regionale della Valle d'Aosta e di volere conseguentemente attribuire il seggio al candidato che lo segue nella medesima lista.

Con osservanza.

Aosta, lì 16 aprile 1965.

F.to: KAISERMANN Enrico.

Depositato nella Segreteria del Consiglio della Valle d'Aosta il 16 aprile 1965. - p. il Segretario: f.to Pramotton Costantino.

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Il Presidente, MARCOZ, dichiara che la discussione dei due ricorsi viene abbinata in quanto si tratta di ricorsi aventi lo stesso contenuto, la stessa motivazione e che riguardano la stessa persona.

Il Consigliere PEDRINI dichiara quanto segue:

"Signor Presidente del Consiglio, Signori della Giunta e Signori Consiglieri,

Prima di entrare nel merito dell'argomento in oggetto, vorrei rilevare quanto segue.

In primo luogo, il Consigliere Dott. Cusumano Epifanio non ha ritenuto di dover presentare alcun contro-ricorso, tanto noi ritenevamo infondati i ricorsi proposti.

In secondo luogo, poiché di questi due ricorsi si parla non soltanto ad Aosta ma in tutta la Valle come di un tentativo di milazzismo, debbo respingere tali voci dichiarando che la mia coscienza non mi permette di scendere così in basso.

Fatte queste precisazioni rivolte a chi di dovere, entro nel merito della discussione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta.

I ricorsi proposti dai Signori Florio Angelo e Kaisermann Enrico avverso la proclamazione a Consigliere regionale del dr. Cusumano Epifanio, avvenuta nella seduta del Consiglio Regionale del 7 aprile 1965, per noi sono totalmente infondati.

Infatti, i ricorrenti, nell'affermare la ineleggibilità del Dott. Cusumano Epifanio a Consigliere regionale, si richiamano all'articolo 6 della legge 5-8-1962 n. 1257 che, al comma e), sancisce la ineleggibilità di coloro i quali ricevono uno stipendio dalla Regione o da Enti ed Istituti ed Aziende dipendenti o sovvenzionate dalla Regione.

Invero, benché il Dott. Cusumano riceva una retribuzione dalla Cassa Mutua Regionale dei Coltivatori Diretti, difetta, nel caso, la situazione di ineleggibilità affermata dai ricorrenti.

La legge regionale 20-12-1955, n. 3, prevede infatti che la Regione interviene:

a) sostituendosi agli Enti Comunali di Assistenza nell'intervento previsto dall'articolo 4 - ultimo comma - della legge 22-11-1954 n. 1136, nel pagamento del contributo dovuto alle Casse Mutue Comunali da famiglie di coltivatori diretti, in condizione di particolare stato di bisogno (art. 2);

b) nel versamento delle quote integrative previste alla lettera d) dell'articolo 22 della legge 22-11-1954 n. 1136, per il maggior costo dell'assistenza sanitaria e generica e per l'estensione delle prestazioni nella forma facoltativa, tra cui l'assistenza farmaceutica, deliberate dalle Casse Mutue Comunali (art. 3).

E' di chiara evidenza che gli Enti sovvenzionati dalla Regione in base alla legge regionale sopracitata sono le Casse Mutue Comunali, e non già la Cassa Mutua Regionale, che corrisponde uno stipendio al Dott. Cusumano.

D'altra parte, è appena il caso di ricordare che le Casse Mutue Comunali, in virtù dell'articolo 5 della legge n. 1136 del 1954, hanno una propria autonomia giuridica - cui corrispondono diverse specifiche finalità - distinta da quella della Cassa Mutua Regionale, essendo compito delle prime l'assistenza generica sanitaria ed anche farmaceutica, mentre la Cassa Mutua Regionale attende all'assistenza ospedaliera e specialistica.

Né ha rilevanza alcuna che, sotto il profilo contabile, gli stanziamenti delle somme che la Regione eroga a favore delle Casse Mutue Comunali, nel duplice profilo sopra prospettato, siano amministrati dalla Cassa Mutua Regionale, perché questo profilo di natura contabile non altera la vera struttura giuridica dell'intervento della Regione che, come si è visto, è volto esclusivamente a solo favore delle Casse Mutue Comunali.

Non va trascurato, infine, che le situazioni di ineleggibilità, concretando una eccezione al principio generale accolto nel nostro ordinamento con l'articolo 51 della Costituzione - che attribuisce il diritto all'elettorato passivo a tutti i cittadini -, devono essere interpretate con criteri rigorosamente restrittivi, in armonia all'articolo 14 delle preleggi, sicché non è possibile porre sullo stesso piano, per la questione che qui interessa, la Cassa Mutua Regionale, che effettivamente corrisponde uno stipendio al Dott. Cusumano, e le Casse Mutue Comunali, cui sono destinate le sovvenzioni della Regione.

Non essendo stato prospettato altro profilo di ineleggibilità e attesa l'infondatezza dell'assunto dei ricorrenti, il sottoscritto confida nei Consiglieri presenti affinché sia approvato il rigetto dei ricorsi".

Il Presidente della Giunta, CAVERI, dichiara quanto segue:

"I ricorsi proposti dai Signori Kaisermann Enrico e Florio Angelo fanno riferimento alla legge regionale 20-12-1955 n. 3.

L'articolo 2 di tale legge regionale dice:

"L'Amministrazione Regionale, con apposito stanziamento sul proprio bilancio annuale, assume a suo carico, totalmente o parzialmente, il contributo pro-capite dovuto da famiglie di coltivatori diretti in condizioni di particolare stato di bisogno, sostituendosi agli Enti Comunali di Assistenza nell'intervento previsto all'articolo 24 - ultimo comma - della legge 22-11-1954, n. 1136".

Ora, se noi andiamo a leggere l'articolo 24 della legge nazionale 22-11-1954 n. 1136, vediamo che, all'ultimo comma, si dice:

"E' concessa facoltà agli Enti Comunali di Assistenza di versare alle Mutue Comunali, parzialmente o totalmente, il contributo pro-capite dovuto da famiglie di coltivatori diretti in condizioni di particolare stato di bisogno".

Si dice, quindi "di versare alle Casse Comunali".

Se la Regione si sostituisce agli ECA nel pagare questi contributi alle Casse Mutue Comunali, è chiaro che, in base all'articolo 2 della citata legge regionale, non vi è alcun motivo che determini l'ineleggibilità di tale Consigliere.

Vi è poi l'articolo 3 della legge regionale sopracitata che dice

"Le quote integrative previste alla lettera d) dell'articolo 22 della legge 22-11-1954, n. 1136, per il maggior costo dell'assistenza sanitaria generica e per l'estensione delle prestazioni nella forma facoltativa, tra cui l'assistenza farmaceutica, deliberate dalle Casse Mutue Comunali ai sensi dell'articolo 4 della legge sopracitata, saranno assunte a carico della Regione nella misura stabilita annualmente con apposita deliberazione del Consiglio Regionale in sede di approvazione del bilancio preventivo, in relazione alle disponibilità finanziarie regionali ed al numero dei coltivatori obbligati alla assicurazione di malattia".

Quindi si parla sempre di Casse Comunali e non di Cassa Mutua Regionale dei Coltivatori Diretti.

Mi pare che, detto questo, sia detto tutto, e che manchino quindi i presupposti di fatto e di diritto che potrebbero legittimare i ricorsi contro l'eleggibilità del Dott. Cusumano a Consigliere regionale.

Mi pare, pertanto, che questi ricorsi debbano essere respinti dal Consiglio Regionale per i motivi sopra esposti".

Il Presidente, MARCOZ, osserva che anche il Dott. Cusumano può partecipare alla votazione sui ricorsi, in quanto, in base alla dottrina, non si tratta di un interesse personale, ma di un interesse pubblicistico.

Ricorda, in proposito, che la questione è già stata discussa e risolta in tale senso in precedenti adunanze consiliari.

Dichiara ancora che, trattandosi di una questione che riguarda una persona, la votazione stessa deve essere effettuata a scrutinio segreto.

Prospetta l'opportunità di procedere ad una unica votazione per entrambi i ricorsi, dal momento che il Consiglio ha fin dall'inizio abbinato la discussione dei ricorsi stessi, in quanto presentano identità di persone e di motivazione.

Il Consigliere MONTESANO ritiene che, per evitare eventuali rilievi procedurali da parte degli organi di controllo, sia più opportuno procedere, invece, a due distinte votazioni, cioè una separata votazione per ciascuno dei due ricorsi.

Il Presidente, MARCOZ, concordando con il Consigliere Montesano, propone di procedere a separate votazioni sui singoli ricorsi.

Invita quindi il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, sul ricorso proposto dal Signor Florio Angelo contro la convalida della elezione a Consigliere regionale del Signor Cusumano Dr. Epifanio.

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Si fa menzione che il Consigliere Cusumano Dr. Epifanio si assenta dall'aula, alle ore 9,55, e non prende parte alle due votazioni sui due ricorsi.

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Procedutosi alla votazione, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Signori ARTAZ-DOTTO Giuseppe, CASETTA Giuseppe e MAPPELLI Angelo, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentadue;

- Voti favorevoli all'accoglimento del ricorso: uno;

- Voti contrari all'accoglimento del ricorso: trentuno.

Il Presidente, MARCOZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il ricorso proposto dal Signor Florio Angelo è stato respinto dal Consiglio.

Il Presidente, Marcoz, invita quindi il Consiglio a votare a scrutinio segreto sul ricorso proposto dal Signor Kaisermann Enrico contro la convalida della elezione a Consigliere regionale del Signor Cusumano Dr. Epifanio.

Procedutosi alla votazione, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Signori ARTAZ-DOTTO Giuseppe, CASETTA Giuseppe e MAPPELLI Angelo, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentadue;

- Voti favorevoli all'accoglimento del ricorso: uno;

- Voti contrari all'accoglimento del ricorso: trentuno.

Il Presidente, MARCOZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il ricorso proposto dal Signor Kaisermann Enrico è stato respinto.

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Si fa menzione che il Consigliere Cusumano rientra nell'aula consiliare (alle ore 10,03).

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Il Consiglio prende atto.

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