Oggetto del Consiglio n. 100 del 12 luglio 1965 - Verbale
OGGETTO N. 100/65 - MODIFICAZIONI ALLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO INTITOLATA ALLA MEMORIA DELLA SIGNORA ANAIDE RONC DESAYMONET, DA ATTRIBUIRE AD UNO STUDENTE MERITEVOLE E BISOGNOSO DELLO ISTITUTO MAGISTRALE DI AOSTA.
Il Presidente, MARCOZ, invita il Consiglio a discutere e a votare sulla seguente proposta concernente modificazioni alle modalità di assegnazione della borsa di studio intitolata alla memoria della Signora Anaide Ronc Desaymonet, da attribuire ad uno studente meritevole e bisognoso dell'Istituto Magistrale di Aosta, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Con la deliberazione consiliare n. 120 in data 6-10-1958 sono state approvate le modalità per l'assegnazione della borsa di studio intitolata alai memoria della Sig.ra Anaide Ronc Desaymonet, da attribuire ad uno studente meritevole e bisognoso dell'Istituto Magistrale di Aosta.
Da alcuni anni la borsa di studio di cui si tratta non è più stata assegnata per mancanza di concorrenti in possesso dei requisiti di merito richiesti (votazione media complessiva non inferiore agli 8/10 e votazioni particolari non inferiori ai 7/10).
Si ritiene opportuno modificare le modalità di assegnazione per quanto concerne i requisiti di merito, al fine di offrire ad un maggior numero di studenti la possibilità di partecipare al concorso per l'assegnazione della borsa di cui si tratta.
In merito alle proposte di modificazione di cui sopra, è stata sentita la Commissione Consiliare Permanente per la Pubblica Istruzione, la quale ha espresso il proprio parere favorevole.
Premesso quanto sopra, si propone che il Consiglio
Deliberi
di modificare come segue il paragrafo a) dell'art. 3 e l'art. 9 delle norme approvate con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 120 in data 6-10-1958, relative all'assegnazione della borsa di studio intitolata alla memoria della Sig.ra Anaide Ronc Desaymonet:
Art. 3
Sono ammessi al concorso gli alunni che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) abbiano conseguito in prima sessione il titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che frequentano presso l'Istituto Magistrale di Aosta, riportando una media di almeno 7/10 per il profitto. Il voto di condotta non è computabile ai fini della media suddetta. Il voto di educazione fisica è, invece, computabile ai fini della media per effetto della legge 712-1958, n. 88.
Art. 9
Il vincitore della borsa conserverà il diritto alla borsa annuale sino al termine del corso di studi presso l'istituto Magistrale di Aosta, purché consegua annualmente, in prima sessione, la promozione alla classe superiore, ottenendo una votazione media complessiva di almeno 7/10.
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Il Presidente, MARCOZ, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sulla proposta in esame, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta stessa.
IL CONSIGLIO
richiamata la propria, deliberazione n. 120 in data 6-10-1958;
considerato che la Commissione consiliare permanente di studio per l'Istruzione Pubblica ha espresso parere favorevole sulla proposta di provvedimento di cui in premessa;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventinove);
DELIBERA
di modificare come segue il paragrafo a) dell'art. 3 e l'articolo 9 delle norme approvate con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 120 in data 6-10-1958, relative all'assegnazione della borsa di studio intitolata alla memoria della Signora Anaide Ronc Desaymonet:
Art. 3
Sono ammessi al concorso gli alunni che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) abbiano conseguito in prima sessione il titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che frequentano presso l'Istituto Magistrale di Aosta, riportando una media di almeno 7/10 per il profitto. Il voto di condotta non è computabile ai fini della media suddetta. Il voto di educazione fisica è, invece, computabile ai fini della media per effetto della legge 712-1958, n. 88.
Art. 9
Il vincitore della borsa conserverà il diritto alla borsa annuale sino al termine del corso di studi presso l'istituto Magistrale di Aosta, purché consegua annualmente, in prima sessione, la promozione alla classe superiore, ottenendo una votazione media complessiva di almeno 7/10.
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