Oggetto del Consiglio n. 101 del 12 luglio 1965 - Verbale

OGGETTO N. 101/65 - MODIFICAZIONI ALLE NORME RELATIVE ALL'ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO INTITOLATA ALLA MEMORIA DEL DR. CESARE OLLIETTI (Mésard), DA ATTRIBUIRE AD UNO STUDENTE CHE INTRAPRENDA GLI STUDI UNIVERSITARI.

Il Presidente, MARCOZ, invita il Consiglio a discutere e a votare sulla seguente proposta concernente modificazioni alle norme relative all'assegnazione della borsa di studio intitolata alla memoria del Dr. Cesare Ollietti (Mésard), da attribuire ad uno studente che intraprenda gli studi universitari, proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Con la deliberazione consiliare n. 83 in data 4-8-1950, sono state approvate le norme per l'assegnazione della borsa di studio intitolata alla memoria del Dott. Cesare Ollietti (Mésard), da attribuire ad uno studente che intraprenda gli studi universitari.

Da alcuni anni la borsa di studio di cui si tratta non è più stata assegnata per mancanza di concorrenti in possesso dei requisiti di merito richiesti (votazione media complessiva non inferiore agli 8/10 e votazioni particolari non inferiori ai 7/10).

Si ritiene opportuno modificare le modalità di assegnazione per quanto concerne i requisiti di merito, al fine di offrire ad un maggior numero di studenti la possibilità di partecipare al concorso per l'assegnazione della borsa di studio di cui si tratta.

In merito alle proposte di modificazione di cui sopra, è stata sentita la Commissione Consiliare Permanente per la Pubblica Istruzione, la quale ha espresso il proprio parere favorevole.

Premesso quanto sopra, si propone che il Consiglio Regionale

Deliberi

1°) di modificare come segue gli articoli 4, 5, 7, 8 delle norme approvate con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 83 in data 4 agosto 1950, relative all'assegnazione della borsa di studio intitolata alla memoria del Dott. Cesare Ollietti (Mésard):

Art. 4

La borsa sarà assegnata, comparativamente, su designazione della Commissione Scolastica di cui all'art. 3, con deliberazione della Giunta Regionale, allo studente (maschio o femmina) che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia conseguito in prima sessione, presso un Istituto della Regione Valle di Aosta, un titolo di istruzione media di secondo grado valido per l'immatricolazione a corsi di laurea universitari o l'abilitazione magistrale, riportando nelle votazioni una media complessiva non inferiore ai 7/10; il voto di condotta e quello di educazione fisica non sono computabili ai fini della media suddetta.

Limitatamente agli alunni dell'Istituto Magistrale, per effetto della legge 7 febbraio 1958, n. 88, il voto di educazione fisica è, invece, computabile ai fini del calcolo della media richiesta;

c) sia nato in Valle d'Aosta o ivi residente da almeno cinque anni;

d) intenda intraprendere e seguire gli studi universitari in una qualsiasi facoltà.

Art. 5

La graduatoria dei concorrenti per i quali sia stata accertata l'esistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal precedente articolo 4, è effettuata secondo il merito di ciascuno. A parità di merito, sarà data la preferenza, nell'assegnazione della borsa, ai giovani che si trovino nelle seguenti condizioni:

1) siano orfani di Caduti nella Guerra di Liberazione o in relazione alla stessa o alla repressione nazifascista;

2) siano in condizioni disagiate, con precedenza per i figli degli agricoltori, dei partigiani e reduci;

3) siano più giovani di età.

Art. 7

Il vincitore della borsa: conserverà il diritto alla borsa annua sino al termine degli studi universitari, purché sostenga e superi annualmente, in prima prova, tutti gli esami previsti dal piano di studi della facoltà intrapresa, riportando una votazione media complessiva non inferiore ai 21/30. In caso contrario egli perderà il diritto alla borsa, che sarà nuovamente messa a concorso.

Art. 8

Non può essere assegnata la borsa ad un concorrente che già gode di altre borse di studio o benefici analoghi; qualora si verifichi questo caso ed il candidato non dichiari di optare per la borsa di cui al presente regolamento, la borsa stessa dovrà essere revocata ed assegnata ad altro studente, seguendo l'ordine della graduatoria dei concorrenti.

2°) di completare con il seguente paragrafo 9°) l'art. 3:

"Uno studente, nato o residente nella Regione, scelto dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, in qualità di rappresentante degli universitari valdostani, membro effettivo".

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Il Presidente, MARCOZ, constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sulla proposta in esame, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta stessa.

IL CONSIGLIO

- richiamata la propria deliberazione n. 83 in data 4-8-1950;

- considerato che la Commissione consiliare permanente di studio per l'Istruzione Pubblica ha espresso parere favorevole sulla proposta di provvedimento di cui in premessa;

- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventinove);

DELIBERA

1°) di modificare come segue gli articoli 4, 5, 7 e 8 delle norme approvate con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 83 in data 4 agosto 1950, relative all'assegnazione della borsa di studio intitolata alla memoria del Dr. Cesare Ollietti (Mésard):

Art. 4

La borsa sarà assegnata, comparativamente, su designazione della Commissione Scolastica di cui all'art. 3, con deliberazione della Giunta Regionale, allo studente (maschio o femmina) che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia conseguito in prima sessione, presso un Istituto della Regione Valle di Aosta, un titolo di istruzione media di secondo grado valido per l'immatricolazione a corsi di laurea universitari o l'abilitazione magistrale, riportando nelle votazioni una media complessiva non inferiore ai 7/10; il voto di condotta e quello di educazione fisica non sono computabili ai fini della media suddetta.

Limitatamente agli alunni dell'Istituto Magistrale, per effetto della legge 7 febbraio 1958 n. 88, il voto di educazione fisica è, invece, computabile ai fini del calcolo della media richiesta;

c) sia nato in Valle d'Aosta o ivi residente da almeno cinque anni;

d) intenda intraprendere e seguire gli studi universitari in una qualsiasi facoltà;

Art. 5

La graduatoria dei concorrenti per i quali sia stata accertata l'esistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal precedente articolo 4, è effettuata secondo il merito di ciascuno. A parità di merito, sarà data la preferenza, nell'assegnazione della borsa, ai giovani che si trovino nelle seguenti condizioni:

1) siano orfani di Caduti nella Guerra di Liberazione o in relazione alla stessa o alla repressione nazifascista;

2) siano in condizioni disagiate, con precedenza per i figli degli agricoltori, dei partigiani e reduci;

3) siano più giovani di età.

Art. 7

Il vincitore della borsa conserverà il diritto alla borsa annua sino al termine degli studi universitari, purchè sostenga e superi annualmente, in prima prova, tutti gli esami previsti dal piano di studi della facoltà intrapresa, riportando una votazione media complessiva non inferiore ai 21/30. In caso contrario egli perderà il diritto alla borsa, che sarà nuovamente messa a concorso.

Art. 8 (Comma aggiuntivo)

Non può essere assegnata la borsa ad un concorrente che già gode di altre borse di studio o benefici analoghi; qualora si verifichi questo caso ed il candidato non dichiari di optare per la borsa di cui al presente regolamento, la borsa stessa dovrà essere revocata e assegnata ad altro studente, seguendo l'ordine della graduatoria dei concorrenti.

2) di completare con il seguente paragrafo 9°) l'art. 3:

"Uno studente, nato o residente nella Regione, scelto dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, in qualità di rappresentante degli universitari valdostani, membro effettivo".

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