Oggetto del Consiglio n. 588 del 12 novembre 1980 - Verbale
OGGETTO N. 588/80 - RINVIO ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 209 CONCERNENTE: "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITÀ PREVENTIVE, CURATIVE E RIABILITATIVE RELATIVE ALLA SALUTE MENTALE".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme per l'esercizio delle funzioni e delle attività preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso.
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L'art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 dispone che con legge regionale, nell'ambito dell'unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute sia disciplinata l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgano funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale.
Ai fini di quanto sopra e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 64 della sopracitata legge, la Regione, dopo aver in precedenza istituito il servizio speciale previsto dalla legge 180/1978 ed aver promosso il riordino delle attività di assistenza psichiatrica in applicazione di una deliberazione della Giunta regionale n. 3222 del 23 giugno 1978, completa con la presente legge il processo di riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica ancorando gli interventi al quadro più generale di riorganizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali determinato con l'istituzione del servizio sanitario nazionale.
La legge, nel disporre in maniera esplicita la costituzione del dipartimento del dipartimento per la salute mentale, è destinata ad operare non solo nell'ambito organizzativo dei servizi determinato con la costituzione dell'unità sanitaria locale prevista dalla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, ma anche in via immediata, nell'attesa che il suddetto quadro sia compiutamente realizzato, attraverso modalità operative previste dalla stessa normativa e dirette sia ad assicurare la graduale e corretta attuazione degli obiettivi previsti, sia ad operare nella prospettiva di quanto stabilirà il piano sanitario regionale.
È da sottolineare come la legge operi una stretta integrazione fra i settori sanitario e socio-assistenziale, disponendo in modo particolare per ciò che concerne le attività di riabilitazione e reintegrazione sociale sia a livello di erogazione di prestazioni che di previsione ed organizzazione di strutture.
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Disegno di legge n. 209
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale....................................................................n...............: "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA' PREVENTIVE, CURATIVE E RIABILITATIVE RELATIVE ALLA SALUTE MENTALE".
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Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai sensi e per i fini di cui agli artt. 34 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'ambito dell'unità sanitaria locale istituita con legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 e del complesso dei servizi generali per la tutela della salute, le funzioni e le attività di prevenzione, cura e riabilitazione relative alla salute mentale, sono esercitate in forma dipartimentale, attraverso il dipartimento per la salute mentale.
Il dipartimento per la salute mentale è la struttura organizzativa che, nel quadro delle finalità e degli obiettivi della programmazione socio-sanitaria regionale e secondo l'articolazione organizzativa dell'unità sanitaria locale, viene costituita per l'esercizio coordinato delle attività per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle malattie mentali e del disturbo psichico in genere.
Art. 2
Fanno parte del dipartimento per la salute mentale:
- il complesso dei presidi e dei servizi sanitario e socio-assistenziali, di riabilitazione e reinserimento sociale, di ciascun distretto sanitario di base;
- le unità operative di:
assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale;
medicina;
malattie infettive;
geriatria;
neuropsichiatria infantile;
psicologia;
- il servizio competente per la tutela della salute negli ambienti e luoghi di lavoro.
Il dipartimento per la salute mentale opera secondo schemi di lavoro che assicurino la globalità dell'intervento, l'interdisciplinarietà del lavoro, la continuità terapeutica, il coordinamento fra i servizi e presidi che fanno parte del dipartimento medesimo, la partecipazione del personale interessato, lo sviluppo dell'attività di aggiornamento professionale e di ricerca, l'economicità della gestione.
Il dipartimento, nell'ambito delle finalità e degli obiettivi del piano sanitario regionale e dell'articolazione organizzativa dell'unità sanitaria locale, provvede in particolare:
- alla promozione e tutela della salute mentale;
- alla diagnosi, cura ed urgenza psichiatrica;
- alla consulenza psichiatrica;
- alla riabilitazione e reinserimento sociale;
- alla rilevazione dei dati statistici ed epidemiologici della salute mentale;
- alla formazione di una coscienza sanitaria e sociale per la tutela della salute mentale nell'ambito della scuola, della famiglia, nei luoghi di lavoro e, in genere, nelle collettività.
Art. 4
Le funzioni e le attività del dipartimento per la salute mentale sono esercitate attraverso i servizi, i presidi e le strutture integrative dei distretti sanitari di base o secondo ambiti di lavoro multidistrettuali, nonché mediante la struttura ospedaliera dell'unità sanitaria locale nei casi di cui all'art. 34, 4° comma, della legge 23 dicembre 1978, numero 833 e di ricovero volontario.
Nella prospettiva e fino all'adozione del piano sanitario regionale, il dipartimento per la salute mentale esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge, secondo gli indirizzi programmatici ed i criteri organizzati di cui nell'allegato alla presente legge.
Art. 5
Il servizio di assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale e l'unità operativa del dipartimento previsto dalla presente legge, che mediante il complesso dei servizi e dei presidi del dipartimento medesimo, provvede in particolare alle attività di diagnosi, cura, riabilitazione e consulenza psichiatrica nonché al trattamento di cui all'art. 34, 4° comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Il servizio espleta la propria attività, di norma, nell'ambito dei servizi e dei presidi dei distretti sanitari di base o nelle strutture integrative di questi, integrandosi con i servizi che operano nei singoli distretti.
Per i casi di ricovero volontario ed i trattamenti che non possono essere espletati nei servizi o presidi territoriali, il servizio può avere una disponibilità massima di quindici posti letto, ivi compresi i posti letto per i trattamenti obbligatori.
Gli interventi terapeutici urgenti per alterazioni psichiche determinatesi in condizioni e circostanze che non consentono di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere, son assicurati attraverso la disponibilità di medici del servizio di assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale, mediante l'organizzazione e nelle strutture del dipartimento di emergenza ospedaliera.
A tal fine il dipartimento di emergenza dispone di idonei locali e stabilisce le necessarie intese operative, organizzative e professionali con i medici del servizio.
Art. 6
Nell'attesa dell'approvazione della pianta organica dal parte dell'unità sanitaria locale e dell'inquadramento nel ruolo nominativo regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il servizio di cui al precedente articolo è dotato del seguente organico:
- un posto di primario
- due posti di aiuto
- sei posti di assistente
- un posto di capo sala
- ventun posti di personale sanitario ausiliario
- cinque posti di personale esecutivo
- uno psicologo
- un assistente sociale.
I posti di personale sanitario ausiliario, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, devono essere ricoperti con personale avente la qualifica di infermiera professionale.
A tal fine, la Regione, ai sensi della legge 3 giugno 1980, n. 243 e per i fini di cui all'art. 64, penultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvede all'aggiornamento ed alla riqualificazione del personale infermieristico che opera nel servizio.
Il personale medico, di assistenza infermieristica, psicologo e di assistenza sociale opera in collaborazione con i servizi e presidi del dipartimento cui il servizio appartiene, secondo modalità dirette ad assicurare la corretta ed armonica integrazione delle diverse professionalità ed a realizzare il lavoro di gruppo. Il personale medico e psicologo opera a livello ospedaliero ed extra ospedaliero. Il personale di assistenza infermieristica e di assistenza sociale opera oltre che a livello ospedaliero, nell'ambito dei servizi del dipartimento che fanno capo al distretto in cui è ubicata la struttura del servizio.
Art. 7
I presidi ed i servizi per la riabilitazione ed il reinserimento sociale di cui al precedente articolo 2 sono istituiti dall'unità sanitaria locale, nel quadro degli interventi promossi dalla programmazione socio-sanitaria regionale per l'attuazione della legge regionale 20 giugno 1978, n. 47, secondo criteri che assicurino sul piano strutturale ed organizzativo la polivalenza delle strutture ed il costante adeguamento al mutare delle esigenze terapeutiche ed assistenziali da soddisfare in rapporto alla evoluzione tecnico-politica del sistema assistenziale socio-sanitario definito dalla Regione.
Tali presidi e servizi devono essere razionalmente distribuiti nell'ambito dell'unità sanitaria locale, tenuto conto delle situazioni clinico-sociali rilevate, dell'età e delle necessità di mantenere e reinserire, per quanto possibile, le persone interessate nel proprio nucleo familiare, ovvero di inserirle in altro nucleo idoneo e comunque, nel proprio normale ambiente di vita.
La costituzione dei presidi e dei servizi di cui la presente articolo e le modalità di esercizio delle relative attività di riabilitazione e reinserimento sociale, sono stabilite in collaborazione con i comitati di zona interessati di cui all'articolo 10 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2.
La localizzazione e le caratteristiche architettoniche di ogni presidio devono assicurare l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
I presidi devono essere organizzati in forma residenziale o semiresidenziale, per esigenze assistenziali a carattere residenziale permanente e per interventi educativo-assistenziali.
Le prestazioni assistenziali, medico-generiche e specialisti - che per i soggetti ospitati nei presidi, devono essere assicurate nell'ambito della organizzazione dei servizi del distretto in cui la struttura è ubicata.
Fra i presidi di cui al presente articolo è compresa, secondo l'indicazione della programmazione socio-sanitaria regionale, la struttura del servizio di assistenza psichiatrica e tutela della salute mentale di cui al precedente articolo 5.
Art. 8
L'unità sanitaria locale, nell'ambito delle attività di riabilitazione e reinserimento sociale, di intesa con i comitati di zona interessati di cui all'art. 10 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, promuove, secondo le indicazioni della programmazione socio-sanitaria regionale, interventi per l'inserimento nelle attività di formazione professionale, la formazione professionale, la riabilitazione lavorativa e l'occupazione dipendente o autonoma dei soggetti assistiti ai sensi della presente legge.
Tali interventi, attuati attraverso l'organizzazione dei distretti sanitari di base, sono predisposti in collaborazione con le imprese e cooperative che operano nei vari settori della produzione e della prestazione di servizi e con il servizio competente per la tutela della salute negli ambienti e luoghi di lavoro, evitando, di norma, forme occupazionali di tipo specifico o protetto.
In conformità ai principi di cui al presente articolo, nell'ambito del piano sanitario regionale, dovranno altresì essere riordinati i centri ed i corsi di cui alla legge regionale 3 gennaio 1977, n. 2.
Art. 9
L'unità sanitaria locale, nel quadro dell'attuazione dei programmi di tutela della salute della maternità, infanzia ed età evolutiva, assicura, mediante l'unità operativa di neuro-psichiatria infantile, le attività di prevenzione e diagnosi precoce, di cura e riabilitazione nei casi di minorazioni neuromotorie, sensoriali e psichiche.
Tali attività sono espletate nei servizi e presidi dei distretti sanitari di base, secondo ambiti di lavoro multidistrettuali, ed a livello ospedaliero, nel reparto di pediatria, in collaborazione con il complesso dei servizi per l'assistenza materno-infantile, nel quadro organizzativo del dipartimento per la salute mentale. Nell'ambito di tale attività sono altresì espletate le funzioni sanitarie ed assistenziali relative ai minori affetti da disturbi dell'intelligenza e del comportamento o da menomazioni fisiche e sensoriali, attualmente esercitate presso il centro regionale medico-psico-pedagogico e nell'ambito scolastico, adottando a tal fine, per quanto di competenza degli organi della scuola, le necessarie intese.
L'unità operativa di neuropsichiatria infantile, nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, espleta, in particolare, funzioni:
- di impostazione e verifica periodica dei programmi di controllo sullo sviluppo neuromotorio, sensoriale e psichico effettuati routinariamente o periodicamente nei servizi dei distretti sanitari di base;
- di inquadramento diagnostico, impostazione del trattamento e sua verifica nei casi individuati di danno neuromotorio, sensoriale e psichico;
- di diagnosi e terapia mediante l'integrazione con il reparto di pediatria, nei casi che necessitano di cure ospedaliere;
- di formazione professionale permanente del personale con il quale l'unità operativa di neuropsichiatria infantile collabora nell'ambito dell'organizzazione interdisciplinare dell'attività espletata e del dipartimento cui appartiene.
Art. 10
Per l'esercizio delle attività di riabilitazione e di reinserimento sociale previste dalla presente legge, il dipartimento per la salute mentale si avvale di personale medico e non medico con funzioni di riabilitazione che opera nell'organizzazione dei servizi e presidi dei distretti sanitari di base e nella struttura ospedaliera, nel rispetto delle attribuzioni e delle qualifiche funzionali indicate nella pianta organica del personale dell'unità sanitaria locale.
Nell'attesa del piano sanitario regionale e della determinazione della pianta organica del personale dell'unità sanitaria locale, all'esercizio delle attività di cui al primo comma si provvede mediante l'inserimento di tecnici della riabilitazione (fisiokinesiterapisti, logopedisti, ecc.), in rapporto alle necessità rilevate, nell'ambito degli organismi operativi di cui all'art. 10 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 65. In via prioritaria, a tale scopo, deve essere utilizzato il personale medico e non medico con funzioni di riabilitazione utilizzato presso il centro regionale di medicina preventiva.
Art. 11
Nell'esercizio delle attività e funzioni di cui alla presente legge, nonché ai fini informativi e di rilevazione statistica ed epidemiologica, per ogni soggetto assistito nell'ambito della struttura organizzativa del dipartimento per la salute mentale viene istituita una apposita scheda personale contenente dati personali, sociali, sanitari e assistenziali, nonché la registrazione degli interventi effettuati nell'ambito del dipartimento medesimo.
Tale scheda è conservata dai servizi dei distretti sanitari di base interessati i quali provvedono altresì al relativo aggiornamento in collaborazione con il servizio o presidio che ha effettuato le prestazioni sanitarie o assistenziali.
Il modello di scheda personale tipo è definito dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità ed assistenza sociale. Nell'uso e conservazione della scheda personale deve essere osservata la rigorosa applicazione del segreto professionale e d'ufficio.
Art. 12
Il dipartimento per la salute mentale è diretto da un coordinatore il quale, a tal fine, si avvale di un comitato direttivo, presieduto dal coordinatore, formato dai responsabili dei servizi che fanno parte del dipartimento.
Il comitato direttivo ha il compito di esprimere indirizzi tecnici ed organizzativi cui uniformare l'attività ai sensi e per i fini di cui alla presente legge e può inoltre formulare proposte al comitato di gestione ed all'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale.
Il coordinatore è nominato dal comitato di gestione fra i responsabili dei servizi che fanno parte del dipartimento. La nomina ha durata annuale. Il coordinatore rappresenta il comitato direttivo e tiene i contatti necessari con il comitato di gestione e l'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale.
Con periodicità semestrale, ai fini della consultazione di base sul funzionamento del dipartimento, il coordinatore convoca la conferenza del personale assegnato ai servizi che fanno parte del dipartimento.
Alle riunioni del comitato direttivo ed alla conferenza del personale hanno facoltà di partecipare i membri del comitato di gestione ed i coordinatori dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale.
Art. 13
Con riferimento all'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, il termine entro il quale deve cessare la temporanea deroga per cui negli ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, a loro richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera, è fissato al 31 dicembre 1980.
Art. 14
Nell'ambito delle attività e delle funzioni esercitate ai sensi e per i fini di cui alla presente legge, l'unità sanitaria locale provvede alle funzioni di educazione sanitaria e sociale, di prevenzione ed intervento contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope e contro l'alcoolismo.
Art. 15
Nel quadro delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione promuove le attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale che opera nell'ambito del dipartimento per la salute mentale.
Tali attività devono essere a carattere pluridisciplinare ed atte a garantire la necessaria preparazione tecnica e pratica corrispondente agli effettivi bisogni degli utenti ed alle esperienze lavorative e problemi emergenti dall'attività svolta.
Ove necessario, ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, la Regione, mediante intese o convenzioni, può avvalersi del concorso di enti o istituzioni scientifiche e di ricerca pubblici o privati o di esperti idonei a garantire il corretto svolgimento tecnico-scientifico delle attività di formazione da realizzare.
Art. 16
Alla copertura delle spese per l'attuazione della presente legge si provvede:
- mediante il fondo sanitario nazionale, con la quota annua assegnata alla Regione ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la erogazione di prestazioni a carattere sanitario;
- mediante i fondi di cui ai capitoli di spesa n. 40700 e 41650 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980;
- mediante i fondi di cui al capitolo di spesa n. 39900 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980;
- mediante i fondi di cui all'articolo 37 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2;
- mediante i fondi di cui al capitolo di spesa n. 42550 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980, nell'ambito del programma di realizzazione delle strutture di cui alla legge regionale 10 giugno 1978, n. 47;
- mediante i fondi di cui al capitolo di spesa n. 49100 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980.
Art. 17
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta
Allegato
(omissis)
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Il Consigliere DE GRANDIS chiede il rinvio di tale oggetto alla prossima adunanza Consiliare del 26 e 27 novembre, al fine di consentire alla Commissione "Sanità" di fornire una risposta esauriente sulla validità di tale progetto di legge e su eventuali modifiche da apportare. Ritiene che siano interessati anche altri gruppi consiliari oltre al suo, in quanto gli è stato segnalato che diversi Consiglieri hanno avuto notevoli difficoltà ad esaminare in maniera approfondita questa materia così delicata.
Il Presidente DOLCHI si rivolge pertanto ai componenti della Commissione suddetta e all'Assessore Rollandin, e tutti esprimono parere favorevole sul rinvio.
Il Consigliere PÉAQUIN, associandosi alla richiesta espressa dal Consigliere De Grandis, caldeggia per un maggior coinvolgimento di enti e/o organismi operanti nel settore, sostenendo che il dibattito debba estendersi anche al di fuori della Commissione "Sanità" e del Consiglio regionale che non hanno la preparazione necessaria; propone pertanto di promuovere degli incontri con i Comuni, le Comunità montane, i distretti sanitari e l'USL.
Il Consigliere VIBERTI, condividendo le preoccupazioni esternate dal collega Péaquin, e considerato che per la discussione di questo disegno di legge non c'è l'urgenza che invece hanno altri provvedimenti, propone un rinvio maggiore onde permettere alla Commissione "Sanità" di incontrare gli organismi sopracitati e ai gruppi consiliari di approfondire il dibattito con gli operatori del settore, evitando così di predisporre in futuro un'ulteriore legge per sanarne una non attentamente valutata in sede di prima applicazione.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale ROLLANDIN sostiene che le troppe disquisizioni allontanano molti argomenti dalla discussione in aula e, ribadendo il suo parere favorevole al rinvio, suggerisce come data ultima quella dell'adunanza dell'11 e 12 dicembre per evitare ulteriori slittamenti, in quanto già si conoscono il programma ed i provvedimenti adottati dalla Giunta regionale in merito.
Il Presidente DOLCHI chiede pertanto al Consiglio se è d'accordo per il rinvio proposto.
Il Consiglio prende atto all'unanimità del rinvio dell'oggetto iscritto al punto n. 23 dell'ordine del giorno e stabilisce che sia reiscritto nell'adunanza dell'11 e 12 dicembre prossimi.
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