Oggetto del Consiglio n. 589 del 12 novembre 1980 - Verbale

OGGETTO N. 589/80 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE IN VALLE D'AOSTA DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965, N. 1124".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme integrative e di attuazione in Valle d'Aosta del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso.

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Con legge regionale 14 maggio 1964, n. 4, sono state approvate norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

Detta legge prevede l'intervento finanziario della Regione sia per gli accertamenti radiologici per l'ottenimento o per la revisione della rendita a favore dei lavoratori malati di silicosi ed asbestosi da effettuarsi presso idoneo istituto all'uopo convenzionato, sia nelle spese per le visite mediche che i lavoratori debbono sostenere per l'inizio delle pratiche di riconoscimento e relative revisioni.

Per complicanze amministrative e ragioni tecniche si sono riscontrate notevoli difficoltà per la pratica attuazione della legge di cui sopra per cu si rende necessario abrogare la legge stessa e provvedere all'approvazione di nuove norme sostitutive.

È, infatti, indispensabile ed indilazionabile porre fine al gravissimo rischio che corrono i lavoratori, per la propria salute, dal sottoporsi ai reiterati esami radiografici per le procedure di riconoscimento o di aggravamento del danno silicotigeno di cui son affetti.

Tale rischio ha trovato riscontri in molteplici sedi scientifiche ed ha avuto il suo formale riconoscimento in raccomandazioni espresse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, per cui si rende necessario evitare il più possibile l'effettuazione degli accertamenti radiografici di cui sopra.

Detti accertamenti possono essere effettuati, con spese a carico dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, presso l'Ospedale regionale generale di Aosta o presso il Consorzio Antitubercolare, le cui radiografie saranno a disposizione delle parti. Solo in casi eccezionali e su specifica e documentata richiesta dagli Enti ed Istituti di Patronato possono essere effettuate ulteriori indagini radiografiche.

L'intervento finanziario della Regione deve essere limitato ad un contributo nelle sole spese per visite che i lavoratori, affetti da silicosi ed asbestosi, devono sostenere per l'inizio e l'istruttoria delle relative pratiche di riconoscimento del diritto alla rendita o per le pratiche di revisione, in quanto l'erogazione dei contributi agli Enti e Patronati è stata superata con l'entrata in vigore della legge regionale 30 agosto 1970, n. 21 e successive modificazioni.

Trattandosi di modificazioni alla normativa precedente, il presente disegno di legge non comporta alcuna maggiore spesa a carico del bilancio regionale.

Quanto sopra premesso, la Giunta regionale propone che il Consiglio regionale approvi l'allegato disegno di legge regionale concernente: "Norme integrative e di attuazione in Valle d'Aosta del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124".

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Disegno di legge regionale n. 214

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale........................... n.....: "Norme integrative e di attuazione in Valle d'Aosta del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124".

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Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 14 maggio 1964, n. 4, concernente "Norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e la asbestosi" sono abrogati e sostituiti dagli articoli seguenti.

Art. 2

Sono approvate le seguenti norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 3

Gli accertamenti radiologici per l'ottenimento o per la revisione della rendita a favore dei lavoratori malati di silicosi e di asbestosi, aventi la residenza stabile in Valle d'Aosta, sono effettuati, con spese a carico dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione.

Art. 4

Ulteriori indagini radiologiche sono ammesse solo in casi eccezionali e su specifica e documentata richiesta degli Enti ed Istituti di Patronato.

Art. 5

È autorizzato l'intervento finanziario della Regione nelle spese per visite mediche che i lavoratori malati di silicosi ed asbestosi, residenti in Valle d'Aosta, devono sostenere per l'inizio e l'istruttoria delle pratiche relative al riconoscimento del diritto alla rendita e per le pratiche di revisione.

Art. 6

Ai fini dell'applicazione del precedente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare la concessione a favore degli Enti ed Istituti di Patronato, operanti in Valle d'Aosta, per ogni pratica inoltrata all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro della somma di lire settemila quale contributo nelle spese sostenute dai lavoratori per le visite mediche effettuate presso i propri medici convenzionati.

Art. 7

Detti contributi saranno liquidati, al termine di ogni bimestre, su presentazione da parte degli Enti ed Istituti di Patronato di apposita distinta nella quale sono elencati il cognome, il nome, la data di nascita e la residenza dei lavoratori interessati.

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale ROLLANDIN illustra il disegno di legge alla luce della relazione ad esso relativa e propone due emendamenti, uno all'articolo 3 ed uno all'articolo 4, volti a chiarire gli oneri a carico dell'INAIL ed a salvaguardare ulteriormente la salute dei lavoratori colpiti da infortuni o malattie professionali, evitando loro così ripetute visite mediche ed accertamenti radiografici.

Il Consigliere PÉAQUIN dichiara che il proprio gruppo ritiene valida l'impostazione data e che pertanto voterà a favore del presente provvedimento.

Il Consigliere DE GRANDIS chiede di poter prendere visione degli emendamenti prima della chiusura della discussione generale.

L'Assessore ROLLANDIN illustra brevemente i suoi due emendamenti il cui testo è rispettivamente il seguente:

- all'articolo 3, dopo la dicitura: "Gli accertamenti radiologici per l'ottenimento o per la revisione della rendita a favore dei lavoratori malati di silicosi e di asbestosi, aventi la residenza stabile in Valle d'Aosta...", aggiungere la seguente: "previsti dal precedente articolo 2";

- l'articolo 4 viene così modificato: "Ulteriori indagini radiologiche sono ammesse solo in casi eccezionali, su specifica e documentata richiesta degli Enti ed Istituti di Patronato, e sono a carico degli stessi".

Il Consigliere BAJOCCO dichiara il voto favorevole del proprio gruppo e dà atto alla Giunta del lavoro sin qui svolto relativamente a tale problematica. Chiede però ragguagli in merito al mancato esborso di somme dovute dall'Amministrazione regionale ai suddetti lavoratori, somme che costoro non percepiscono più da oltre un anno e dovute in seguito agli esami radiologici cui si sono sottoposti. Chiede infine se all'entrata in vigore della legge in esame verranno corrisposti tutti gli arretrati.

Il Consigliere DE GRANDIS propone una lieve modifica all'emendamento dell'Assessore Rollandin sull'articolo 4 che risulta del seguente tenore:

- all'articolo 4 sostituire le parole: "sono a carico degli stessi" con le parole: "sono a carico degli enti richiedenti".

L'Assessore ROLLANDIN replica affermando che è la legge 14 maggio 1964, n. 4, che in questa sede si sta abrogando, che permetteva alla Giunta di liquidare le somme citate dal Consigliere Bajocco, e che comunque si teneva conto della procedura allora stabilita. Rende noto che i Patronati sono stati avvisati della nuova procedura e che pertanto è stato deciso, dal 1° ottobre 1979, di non liquidare più le somme per gli esami radiologici effettuati in modo difforme da quanto prefissato.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge in questione.

Articoli 1 e 2

Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati, nel testo predisposto dalla Giunta, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).

Articolo 3

Il Presidente DOLCHI pone in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto, illustrato e letto dall'Assessore Rollandin.

Si dà atto che l'emendamento aggiuntivo è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).

Si dà altresì atto che l'articolo 3, come sopra emendato, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).

Articolo 4

Il Presidente DOLCHI pone in votazione l'emendamento proposto, illustrato e letto dall'Assessore Rollandin e con la correzione di carattere formale suggerita dal Consigliere De Grandis.

Si dà atto che l'emendamento corretto è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).

Si dà altresì atto che l'articolo 4, come sopra emendato e corretto, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).

Articoli 5, 6, 7 e 8

Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati, nel testo predisposto dalla Giunta, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).

Il Consigliere NEBBIA annuncia di votare favorevolmente su tale legge, in quanto condivide i motivi per cui è stata presentata.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che gli otto articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Carral, Fosson e Tamone, il Presidente DOLCHI accerta e comunica il seguente risultato della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventotto;

- Voti favorevoli: ventisette;

- Voti contrari: uno.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Norme integrative e di attuazione in Valle d'Aosta del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124".

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Disegno di legge n. 214

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ........................ n. .......: "Norme integrative e di attuazione in Valle d'Aosta del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124".

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Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 14 maggio 1964, n. 4, concernente "Norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e la asbestosi" sono abrogati e sostituiti dagli articoli seguenti.

Art. 2

Sono approvate le seguenti norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 3

Gli accertamenti radiologici per l'ottenimento o per la revisione della rendita a favore dei lavoratori malati di silicosi e di asbestosi, aventi la residenza stabile in Valle d'Aosta, previsti dal precedente art. 2, sono effettuati, con spese a carico dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione.

Art. 4

Ulteriori indagini radiologiche sono ammesse solo in casi eccezionali, su specifica e documentata richiesta degli Enti ed Istituti di Patronato, e i relativi oneri sono a carico degli enti richiedenti.

Art. 5

È autorizzato l'intervento finanziario della Regione nelle spese per visite mediche che i lavoratori malati di silicosi ed asbestosi, residenti in Valle d'Aosta, devono sostenere per l'inizio e l'istruttoria delle pratiche relative al riconoscimento del diritto alla rendita e per le pratiche di revisione.

Art. 6

Ai fini dell'applicazione del precedente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare la concessione a favore degli Enti ed Istituti di Patronato, operanti in Valle d'Aosta, per ogni pratica inoltrata all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro della somma di lire settemila quale contributo nelle spese sostenute dai lavoratori per le visite mediche effettuate presso i propri medici convenzionati.

Art. 7

Detti contributi saranno liquidati, al termine di ogni bimestre, su presentazione da parte degli Enti ed Istituti di Patronato di apposita distinta nella quale sono elencati il cognome, il nome, la data di nascita e la residenza dei lavoratori interessati.

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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