Oggetto del Consiglio n. 115 del 12 luglio 1965 - Verbale
OGGETTO N. 115/65 - ACQUISTO, DAL COMUNE DI MORGEX, DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "TOUR DE L'ARCHET", SITO IN COMUNE DI MORGEX.
Il Presidente della Giunta, CAVERI, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di acquisto, dal Comune di Morgex, del complesso immobiliare denominato "Tour de l'Archet", sito in Comune di Morgex, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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In sede di esame di provvedimenti deliberativi adottati dal Consiglio Regionale per l'acquisto di beni immobili da parte della Regione, la Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ha espresso dubbi e perplessità circa la necessità che l'Amministrazione Regionale proceda all'acquisto di beni immobili con provvedimenti legislativi, anziché con provvedimenti amministrativi (atti amministrativi o deliberazioni).
Si allegano le copie delle lettere in data 11-1-1965 n. 5 e in data 29-4-1965 n. 1266 della Presidenza della Commissione di Coordinamento riguardanti la questione di cui si tratta le deliberazioni consiliari nn. 67, 68 e 69 dell'8-4-1965, che - come risulta dalle premesse delle deliberazioni stesse - la Regione intende acquistare dei vecchi fabbricati da demolire ai fini dell'isolamento e della valorizzazione dell'Arco di Augusto e di una parte delle mura romane in Aosta, nonché della Torre detta "di St. Anselme", in Gressan.
Le spese per l'acquisto dei demolendi fabbricati sono state quindi imputate ai capitoli delle spese effettive, e non ai capitoli dei movimenti di capitale, in quanto si tratta di spese per immobili da demolire ai fini dello isolamento e della valorizzazione di antichità romane. I servizi archeologici sono stati devoluti a questa Regione con l'articolo 5 del D. L.C.P.S. 23-12-1946 n. 532.
Si ritiene che le spese in questione debbano essere approvate con provvedimenti deliberativi e non con provvedimenti legislativi, salvo i casi in cui al finanziamento delle spese stesse si provveda nei provvedimenti stessi mediante variazioni del bilancio regionale (in quanto all'approvazione del bilancio si provvede con legge regionale).
In merito al problema in esame, la Presidenza della Giunta Regionale, con lettera in data 4-6-1965 prot. n. 9756/4, ha comunicato alla Presidenza della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta quanto segue:
"In risposta alle lettere in data 11 gennaio 1965 n. 5 e 29 aprile 1965 n. 1266, riguardanti le alienazioni e gli acquisti di beni immobili, si fa presente, per quanto concerne
Si fa presente che i precedenti analoghi provvedimenti deliberativi adottati dal Consiglio Regionale sono sempre stati ritenuti conformi alla legge e restituiti muniti del visto di legittimità.
In proposito, si fa riferimento alla deliberazione consiliare n. 216 in data 7-10-1964 e alle deliberazioni consiliari elencate nella lettera di questa Amministrazione Regionale n. 1738714 del 7-12-1964, in risposta alla nota di codesta Commissione prot. n. 3220 in data 20-10-1964.
Anche per quanto concerne le deliberazioni consiliari nn. 44 e 45 in data 7 aprile 1965 e n. 240 in data 31-12-1964, relative all'acquisto ed alla cessione di terreni siti in Aosta e Morgex ed all'acquisto della "Torre dell'Archet" non destinata alla demolizione, questa Amministrazione Regionale ritiene che non vi sia alcun obbligo di provvedere all'approvazione delle anzidette compra-vendite con provvedimenti legislativi per le seguenti ragioni:
1°) A differenza del Parlamento Nazionale, il Consiglio Regionale della Valle d'Aosta non è un organo avente funzioni di carattere esclusivamente legislativo, ma è un organo avente anche, a' sensi di legge, una vasta sfera di attribuzioni e di competenze di carattere amministrativo per la gestione dei servizi di istituto devoluti alla Regione.
Così dicasi anche per quanto riguarda gli altri Consigli Regionali, che hanno attribuzioni non solo di natura legislativa, ma anche attribuzioni di natura amministrativa.
Si richiamano, in proposito, la norma del 2° comma dell'articolo 121 della Costituzione della Repubblica Italiana e le analoghe norme degli Statuti delle Regioni già costituite, norme in base alle quali risulta che i Consigli regionali esercitano le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni (amministrative) loro conferite dalla Costituzione, dagli Statuti regionali e dalle altre leggi dello Stato;
2°) dal vigente Regolamento delle attribuzioni e delle competenze del Consiglio, del Presidente del Consiglio, della Giunta e del Presidente della Giunta di questa Regione risulta che all'acquisto e alla alienazione di beni immobili si deve provvedere con atti amministrativi (deliberazioni) e non con provvedimenti legislativi; infatti il citato Regolamento stabilisce che: "Oltre all'esercizio delle funzioni normative (legislative e regolamentari) di competenza della Regione e delle altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto regionale, dalle leggi e dai regolamenti, spetta al Consiglio regionale di provvedere: (Omissis)
11°) all'acquisto o alla alienazione di beni immobili e alla accensione e cancellazione di ipoteche e di oneri continuativi";
3°) la legge 10 febbraio 1953 n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali, all'articolo 46 n. 4, esclude, fra l'altro, dal controllo di merito le "deliberazioni" riguardanti l'impiego di denaro quando sia destinato alla compra di stabili : tale norma indirettamente, ma chiaramente, precisa che i Consigli Regionali debbono provvedere all'acquisto di immobili mediante adozione di atti amministrativi (deliberazioni) che, fra l'altro, sono soggetti, in relazione all'articolo 125 della Costituzione, al solo controllo di legittimità;
40) ai sensi dell'articolo 20 del Decreto L.L. 7-9-1945 n. 545, per tutto quanto non è previsto nel Decreto stesso si applicano alla Amministrazione Autonoma della Valle di Aosta le disposizioni concernenti la Provincia.
Non sono state emanate successive norme da cui risulti che questa Amministrazione Regionale debba provvedere mediante adozione di provvedimenti legislativi alle compravendite di beni immobili; pertanto all'approvazione di tali compravendite, - che sono ovviamente atti di natura amministrativa -, si dovrebbe provvedere mediante adozione di provvedimenti deliberativi e non con leggi regionali, salvo il caso in cui al finanziamento delle relative spese si provveda anche, con unico provvedimento, a necessarie variazioni del bilancio regionale, in quanto il bilancio viene ora approvato con legge regionale;
5°) In base ai principi generali dell'ordinamento giuridico-amministrativo dello Stato, le Regioni debbono approvare mediante leggi regionali provvedimenti aventi natura normativa o legislativa, fatta eccezione solo per l'approvazione e la modificazione del bilancio, alle quali si provvede con leggi formali; debbono, invece, approvare con atti amministrativi (deliberazioni) i provvedimenti aventi natura amministrativa oppure di mera esecuzione o applicazione di norme giuridiche vigenti.
In caso contrario, risulterebbero inutilmente adottati in forma legislativa dei provvedimenti aventi natura amministrativa e sarebbero emanate delle leggi formali e non sostanziali; fra l'altro, ne deriverebbe anche una erronea applicazione delle norme vigenti in materia di procedura per i controlli sugli atti delle Regioni, procedura che per gli atti e provvedimenti amministrativi è diversa da quella prevista per le leggi regionali.
Per quanto concerne questa Regione, infatti, i controlli sui provvedimenti legislativi regionali sono disciplinati dall'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, mentre i controlli sugli atti amministrativi regionali (deliberazioni) sono disciplinati, invece, dall'articolo 46 dello Statuto speciale medesimo.
Si confida che, in base ai chiarimenti di cui sopra, le deliberazioni consiliari di cui in oggetto possano essere restituite munite del visto di legittimità da parte di codesta Commissione, come avvenne per tutte le precedenti analoghe deliberazioni consiliari sino ad ora approvate da questo Consiglio Regionale e concernenti compravendite di beni immobili.
Qualora da parte di codesta Commissione di Coordinamento sussistessero dubbi o perplessità circa la questione di principio di cui si tratta, si potrebbe eventualmente concordare, - per quanto riguarda gli analoghi provvedimenti deliberativi consiliari da approvare in futuro -, di richiedere in merito il parere del Consiglio di Stato tramite l'Ufficio Legislativo dell'Ufficio Regioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con distinta considerazione".
Riesaminata la questione in relazione a quanto sopra, la Presidenza della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta con lettera in data 23-6-1965 prot. n. 1882, ha comunicato quanto segue:
"In relazione alla nota n. 9756/4, del 4 giugno corrente, della Giunta Regionale, questa Commissione di Coordinamento conviene, per quanto la questione presenti delle perplessità, che all'acquisto di beni immobili da parte di codesta Amministrazione si provveda con atti amministrativi, e non con provvedimenti legislativi.
Ciò premesso, si restituiscono vistate le deliberazioni n. 44 del 7 aprile 1965 e nn. 67, 68 e 71 dell'8 aprile 1965.
Per quanto riguarda, invece, gli altri provvedimenti in oggetto indicati, si osserva che la deliberazione n. 240 del 31-12-1964, non può avere ulteriore corso, in quanto la stessa fu restituita non vistata con nota dell'11 gennaio c.a. e, pertanto, deve ritenersi annullata.
Per quanto concerne, poi, la deliberazione n. 45 del 7 aprile 1965 si rileva che gli interventi regionali ivi previsti sono da autorizzarsi con legge regionale che giustifichi altresì l'utilizzazione dei relativi stanziamenti.
Invero, l'oggetto del capitolo 165 dell'esercizio 1963-1964 prevedeva interventi di carattere generale per "spese e contributi per la costruzione, la sistemazione e l'arredamento di fabbricati destinati alla raccolta, conservazione, manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli", mentre con il provvedimento n. 45 si destina la quasi totalità dello stanziamento all'acquisto del solo terreno e non vengono precisati i tempi ed i modi della costruzione del magazzino per la raccolta, conservazione e manipolazione di frutta.
Ciò stante, si restituisce non vistata la deliberazione n. 45".
Quanto sopra premesso e considerata la opportunità di addivenire ad una sollecita definizione degli atti relativi agli acquisti dei beni di cui si tratta, si propone che il Consiglio Regionale,
preso atto di quanto sopra comunicato dalla Presidenza della Commissione di Coordinamento
Deliberi
di confermare, come da sottoriportate proposte di provvedimenti deliberativi, l'acquisto degli immobili di cui al provvedimento consiliare (non vistato) n. 45 in data 7-4-1965, concernente l'acquisto di un appezzamento di terreno, sito in Comune di Saint Pierre destinato alla costruzione di un magazzino per la conservazione della frutta, nonché l'acquisto degli immobili di cui al provvedimento consiliare n. 240 in data 31-12-1964, concernente l'acquisto del complesso immobiliare denominato "Tour de l'Archet", in Comune di Morgex.
Proposta di deliberazione riguardante l'acquisto, dal Comune di Morgex, del complesso immobiliare denominato "Tour de l'Archet", sito in Comune di Morgex.
Nell'anno 1953 erano state avviate trattative con l'Amministrazione Comunale di Morgex per l'acquisto, da parte della Regione, dell'immobile denominato "Tour de L' Archet", sito nel precitato Comune, a nord-ovest della Chiesa parrocchiale e nelle adiacenze della via principale del Capoluogo. Le trattative non ebbero esito positivo per l'impossibilità di giungere ad un accordo fra le Amministrazioni interessate circa il prezzo di cessione dell'immobile di cui si tratta.
Le trattative per l'acquisto di detto immobile sono state riprese nel 1963 con esito favorevole.
Il Comune di Morgex, con deliberazione del proprio Consiglio n. 25 in data 25-6-1964, ha infatti stabilito di cedere in vendita all'Amministrazione Regionale la "Tour de l'Archet", con annessi stabili e terreno, per il prezzo complessivo a corpo di L. 8.000.000.
Il complesso immobiliare di cui si tratta, denominato "Tour de l'Archet", consta di una torre vera e propria e di quattro adiacenti stabili, il tutto disposto in modo da formare planimetricamente un quadrato di circa m. 23 di lato, con al centro la torre ed un cortile.
La Tour de l'Archet, risalente al XIII secolo e dichiarata Monumento nazionale, faceva parte di un Castello molto trasformato nei secoli successivi che, appartenuto sin verso il 1580 alla nobile famiglia degli Archet, di origine inglese, pervenne in proprietà al Comune di Morgex verso la fine del secolo scorso. Il nucleo più antico dell'attuale compendio monumentale è costituito dalla torre e dalla facciata nord, dotata di porte e finestre gotiche in pietra e di particolare pregio. La torre, con base quadrata, dai lati di m. 9,30, ha i muri in pietra da taglio dello spessore di m. 2,30 ed una altezza di circa metri. 20. Internamente alla torre non vi sono orizzontamenti, ma solo una scala, interrotta nella parte inferiore; superiormente la torre è coperta da una volta a padiglione, con soprastante battuto in getto cementizio; alla base della torre vi è un vano centinato coperto con volta a padiglione. In epoca non precisata la torre venne sormontata da un belvedere.
La torre è contornata, in adiacenza sui quattro lati, da altrettanti fabbricati costruiti e rimaneggiati in epoca successiva alla edificazione della torre e formanti con quest'ultima un insieme abbastanza armonico.
Non essendo i piani di questi quattro fabbricati situati alla stessa quota orizzontale, si ritiene opportuno di descrivere la consistenza dei locali (esclusa la torre vera e propria) nel modo seguente:
- fabbricato a sud-ovest - piano terra: 2 locali; 1° piano: due locali; 2° piano: tre locali; 3° piano: un locale.
- fabbricato a sud-est - piano terra: un locale; l° piano: un locale; 2° piano: un locale.
- fabbricato a nord-ovest - piano terra: un locale con sottostante scantinato; 1° piano: un locale.
- fabbricato a nord-est - piano terra: un androne e due locali: 10 piano: un locale; 2° piano: un locale.
Si tratta, quindi, di complessivi vani 17, oltre ad uno scantinato ed ai sottotetti; alcuni di questi locali, siti al piano terra dei quattro fabbricati, sono attualmente occupati da terzi ed adibiti: un locale a forno, un locale a rimessa per attrezzi antincendi, due locali con scantinato a latteria ed un locale a sede del centralino telefonico automatico.
Nel piano interrato del fabbricato sito a nord-est è ubicata una cantina di proprietà del Signor Dufau Marcello e nel fabbricato sito a nord-ovest sono ubicati una cantina ed un vano soprastante appartenenti al Signor Décré Alberto.
La muratura perimetrale della torre e degli annessi fabbricati è, per lo più, in buono stato di conservazione ad eccezione della facciata sud che presenta diverse fessure di non grave entità. Il tetto e gli orizzontamenti versano, invece, in pessimo stato di manutenzione; particolarmente deteriorati sono i soffitti, costruiti con listelli in legname e gesso.
L'Amministrazione Regionale, - previo acquisto del complesso immobiliare di cui si tratta, provvederà alla esecuzione dei necessari ed urgenti lavori di restauro e di adattamento -, (una parte dei locali del complesso immobiliare potrà essere adibita ad esposizione di ambientazioni tipiche locali e a piccolo museo locale).
Il Consiglio Regionale ebbe già ad approvare l'acquisto del complesso immobiliare monumentale di cui si tratta con provvedimento deliberativo consiliare n. 240 in data 31-12-1964, provvedimento restituito non vistato dalla Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta con lettera in data 11-1-1965 prot. n. 5 (vedi allegato).
In seguito a richiesta di chiarimenti fatti dalla predetta Commissione di Coordinamento in data 29-4-1965 prot. n. 1266, concernente la questione della forma dei provvedimenti consiliari relativi all'acquisto di beni immobili, la Presidenza della Giunta Regionale ha fornito chiarimenti in merito alla questione stessa con lettera in data 4-6-1965 protocollo n. 9756/4 (vedi relazione allegata).
In base a tali chiarimenti, la Presidenza della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta, con lettera in data 23-6-1965 prot. n. 1882 (vedi relazione allegata) ha comunicato di concordare, per quanto la questione presenti delle perplessità, che all'acquisto di beni immobili da parte dell'Amministrazione Regionale si provveda con atti amministrativi e non con provvedimenti legislativi.
Si ritiene, quindi, necessario e si propone che il Consiglio approvi, con un nuovo provvedimento amministrativo, l'acquisto del compendio immobiliare monumentale di cui si tratta, in quanto la precedente deliberazione n. 240 in data 31-12-1964 era stata a suo tempo restituita non vistata.
Il nuovo provvedimento deliberativo consiliare di conferma dell'acquisto dei beni immobili di cui si tratta potrebbe, quindi, essere adottato in conformità della seguente proposta:
(Omissis)
IL CONSIGLIO
vista la lettera della Presidenza della Commissione di Coordinamento in data 11-1-1965 prot. n. 5, 29-4-1965 prot. n. 1266 e 23-6-1965 prot. n. 1882, riguardanti i rilievi e le osservazioni in merito all'acquisto del complesso immobiliare denominato "Tour de l'Archet", sito in Comune di Morgex;
vista la lettera del Presidente della Giunta Regionale in data 4-6-1965 prot. n. 9756/4;
visti gli articoli 12 e 20 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 7-9-1945 n. 545;
visti gli articoli 3 - lettera m, 4 e 51 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26-2-1948 n. 4;
visto l'articolo 5 del Decreto Legislativo C.P.S. 23-12-1946 n. 532;
visti gli articoli 45 e 46 n. 4) della legge 10-2-1953 n. 62, sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali;
Delibera
1°) di approvare l'acquisto dal Comune di Morgex, del complesso immobiliare denominato "Tour de l'Archet", sito in Comune di Morgex e descritto in premessa, iscritto nel Catasto urbano del predetto Comune al Foglio X n. 33 sub. 1-3-4-5 e n. 34 sub. 2 e nel Catasto terreni al Foglio X mappale 3611, per il prezzo complessivo a corpo di Lire 8.000.000 (ottomilioni), oltre a Lire 1.000.000 (unmilione) circa per spese di stipulazione e di registrazione di atto notarile di compravendita;
2°) di approvare e di impegnare la relativa spesa complessiva, di Lire 9.000.000, per Lire 8.000.000 (prezzo di acquisto) al capitolo 111 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965 ("Spese per acquisto di beni patrimoniali"), che presenta la necessaria disponibilità, e per Lire 1.000.000 (spese per atto notarile) al capitolo 108 del bilancio stesso ("Spese notarili ... e spese accessorie per registrazione di convenzioni e contratti"), che presenta la necessaria disponibilità;
3°) di delegare alla Giunta Regionale la adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo di esecuzione per la stipulazione dell'atto notarile di compravendita del complesso immobiliare di cui si tratta, per la liquidazione delle relative spese, nonché per gli eventuali ulteriori accertamenti sugli aggiornamenti di catasto e sull'esatta consistenza degli immobili da acquistare.
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REPUBBLICA ITALIANA
COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELLA VALLE D'AOSTA
Prot. n. 5
Aosta, lì 11 gennaio 1965
OGGETTO: Acquisto dal Comune di Morgex, del complesso immobiliare, denominato "Tour de l'Archet" sito in Comune di Morgex - Deliberazione consiliare n. 240 in data 31-12-1964.
AL SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE DI AOSTA
Sembra a questa Commissione di Coordinamento che per l'acquisto dell'immobile denominato "Tour de l'Archet" sito nel Comune di Morgex, da iscriversi nei beni del demanio (artistico, archeologico, storico, culturale in genere) ed il cui costo è fatto gravare sul Capitolo 244 delle Spese per "movimento di capitali" debba provvedersi con apposito provvedimento legislativo.
Si restituisce, pertanto, non vistata la unita copia della deliberazione in oggetto distinta.
IL PREFETTO PRESIDENTE F.to: S. De Luca
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REPUBBLICA ITALIANA
COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELLA VALLE D'AOSTA
Prot. n. 1266
Aosta, lì 29 aprile 1965
AL SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE DI AOSTA
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE DI AOSTA
OGGETTO: Deliberazioni consiliari nn. 44 e 45 del 7-4-1965 e nn. 67-6869 e 71 dell'8-4-1965, concernenti cessioni ed acquisti beni immobili patrimoniali.
Questa Commissione di Coordinamento ha già altre volte espresso il proprio avviso in ordine alla alienazione ed agli acquisti di beni facenti parte o da inscrivere nel patrimonio regionale (leggasi ultima nota n. 5, in data 11 gennaio 1965), casi pei quali si ritiene corra l'obbligo di provvedere con provvedimento legislativo.
Pertanto, si soprassiede dall'esame delle deliberazioni consiliari in oggetto, in attesa che codesta Amministrazione Regionale avrà fornito le proprie controdeduzioni concernenti gli analoghi precedenti provvedimenti amministrativi non vistati.
IL PRESIDENTE
(F.to Mario Castellucci)
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Il Presidente della Giunta, CAVERI, comunica che dei cinque provvedimenti deliberativi concernenti l'acquisto di beni immobili la Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ne ha restituiti due non vistati e, precisamente, i provvedimenti deliberativi concernenti l'acquisto del complesso immobiliare denominato "Tour de l'Archet", sito in Comune di Morgex e l'acquisto di un appezzamento di terreno sito in Comune di Saint Pierre e destinato per la costruzione di un magazzino per la conservazione della frutta.
Propone al Consiglio di confermare la approvazione di entrambi i provvedimenti deliberativi già assunti, in quanto ritiene che la Regione possa validamente approvare con deliberazioni l'acquisto dei beni immobili di cui si tratta.
Osserva, in proposito, per quanto riguarda l'acquisto dell'immobile denominato "Tour de l'Archet", che tale possibilità deriva dagli articoli 3 e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, mentre, per quanto riguarda l'acquisto dell'appezzamento del terreno in Comune di Saint Pierre, tale possibilità deriva dagli articoli 21 e 40 della legge 2 giugno 1961 n. 454.
Fa presente che si tratta di confermare, mediante separate votazioni, due distinte deliberazioni.
Deplora che anche in questo caso si cerchi di ostacolare la normale attività della Regione, con riferimento soprattutto all'acquisto dell'appezzamento di terreno in Comune di Saint Pierre da destinare alla costruzione di un magazzino per la conservazione della frutta, problema da tempo ripetutamente dibattuto sui giornali locali per la sua sollecita soluzione.
Il Presidente, MARCOZ, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sulla proposta in esame, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta stessa.
IL CONSIGLIO
viste le lettere della Presidenza della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 11-1-1965 prot. n. 5, in data 29-4-1965 prot. n. 1266 e in data 23-6- 1965 prot. n. 1882, riguardanti rilievi e le osservazioni in merito all'acquisto del complesso immobiliare denominato "Tour de l'Archet", sito in Comune di Morgex;
vista la lettera della Presidenza della Giunta Regionale in data 4-6-1965 prot. n. 9756/4;
visti gli articoli 12 e 20 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 7-9-1945 n. 545;
visti gli articoli 3 - lettera m), 4 e 51 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4;
visto l'articolo 5 del Decreto Legislativo C.P.S. 23-12-46 n. 532;
visto il vigente regolamento sulle attribuzioni e competenze amministrative del Consiglio Regionale;
visti gli articoli 45 e 46 della legge 10- 2-1953 n. 62, sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventinove);
DELIBERA
1°) di approvare l'acquisto, dal Comune di Morgex, del complesso immobiliare denominato "Tour de l'Archet", sito in Comune di Morgex e descritto in premessa, iscritto nel catasto urbano del predetto Comune al Foglio X n. 33 sub. 1-3-4-5 e n. 34 sub. 2 e nel catasto terreni al Foglio X mappale n. 36/1, per il prezzo complessivo a corpo di Lire 8.000.000 (ottomilioni), oltre a Lire 1.000.000 (unmilione) circa per spese di stipulazione e di registrazione di atto notarile di compravendita;
2°) di approvare ed impegnare la relativa spesa complessiva, di Lire 9.000.000, per Lire 8.000.000 (prezzo di acquisto) al capitolo 111 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965 ("Spese per acquisto di beni patrimoniali"), che presenta la necessaria disponibilità, e per Lire 1.000.000 (spese per atto notarile) al capitolo 108 del bilancio stesso ("Spese notarili e spese accessorie per registrazione di convenzioni e contratti"), che presenta la necessaria disponibilità;
3°) di delegare alla Giunta Regionale la adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo di esecuzione per la stipulazione dell'atto notarile di compravendita del complesso immobiliare di cui si tratta, per la liquidazione delle relative spese, nonché per gli eventuali ulteriori accertamenti sugli aggiornamenti di catasto e sull'esatta consistenza degli immobili da acquistare.
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