Oggetto del Consiglio n. 116 del 12 luglio 1965 - Verbale

OGGETTO N. 116/65 - ACQUISTO DI UN APPEZZAMENTO DI TERRENO SITO IN COMUNE DI ST. PIERRE, DI PROPRIETÀ DEL SIGNOR ERNESTO LUBOZ, DESTINATO ALLA COSTRUZIONE DI UN MAGAZZINO PER LA CONSERVAZIONE DELLA FRUTTA.

Il Presidente della Giunta, CAVERI, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di acquisto di un appezzamento di terreno sito in Comune di St. Pierre, di proprietà del Sig. Ernesto Luboz, destinato alla costruzione di un magazzino per la conservazione della frutta, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno della adunanza:

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Il Consiglio Regionale con provvedimento deliberativo n. 45 in data 7 aprile 1965 aveva approvato l'acquisto di un appezzamento di terreno sito in Comune di St. Pierre e destinato alla costruzione di un magazzino per la conservazione della frutta.

Alla costruzione di detto magazzino la Amministrazione intende provvedere ad avvenuto acquisto dell'appezzamento di terreno di cui si tratta, in relazione alle norme previste dall'articolo 21 della legge 2 giugno 1961 n. 454 (vedi allegato), in quanto alla Regione sono stati devoluti i servizi relativi all'agricoltura e all'Ispettorato Agrario con l'articolo 12 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945 n. 545, nonché con l'articolo 1 del Decreto Legislativo C.P.S. 2312-1946 n. 532.

La competenza legislativa ed amministrativa della Regione in materia di agricoltura è stata confermata dagli articoli 2 lettera d) e 4 dello Statuto Speciale per la Valle di Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4.

L'articolo 51 del citato Statuto Speciale prevede che "nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato"; in relazione a questa norma, l'Amministrazione Regionale può provvedere alla costruzione di magazzini di conservazione della frutta applicando le già citate norme dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961 n. 454, - fino a quando non saranno emanate norme particolari della Regione in tale materia -, nonché le norme dell'articolo 40 della stessa legge.

Per quanto riguarda la forma del provvedimento consiliare da adottare per l'acquisto di un appezzamento di terreno destinato a magazzino per la conservazione della frutta, si ritiene che a tale acquisto si possa provvedere con atto amministrativo (deliberazione) e non con legge regionale, in relazione al combinato disposto dell'articolo 5 del Decreto Legislativo C.P.S. 23-12-46 n. 532, e dell'articolo 46 n. 4 della legge 10 febbraio 1953 n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali, oltre che in base al vigente regolamento delle attribuzioni e delle competenze del Consiglio Regionale, dal quale risulta che "oltre all'esercizio delle funzioni normative (legislative e regolamentari) di competenza della Regione e delle altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto regionale, dalle leggi e dai regolamenti, spetta al Consiglio Regionale di provvedere: Omissis ... 11) all'acquisto e alla alienazione di beni immobili, ecc.".

La deliberazione consiliare n. 45 in data 7 aprile 1965 è stata restituita, non vistata, dalla Presidenza della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta, con lettera in data 23 giugno 1965 n. 1882 di prot., recante rilievi riguardanti praticamente il merito dell'acquisto e non la legittimità del provvedimento deliberativo che risulta, in effetti, restituito senza una decisione motivata da cui risulti la illegittimità del provvedimento stesso in base a violazione di una norma di legge.

Si ritiene, quindi, che ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto Speciale della Valle di Aosta, il provvedimento consiliare di cui si tratta possa essere confermato, salvo eventuale ulteriore impugnativa, in sede giurisdizionale, di una motivata decisione di rinvio per motivi di legittimità.

Si richiama, in proposito, quanto comunicato dalla Presidenza della Giunta alla Presidenza della Commissione di Coordinamento con lettera in data 4 giugno 1965 prot. n. 9756/4 (vedi relazione allegata).

Quanto sopra premesso e attesa la necessità di addivenire all'acquisto dell'appezzamento di terreno di cui si tratta, necessario per la costruzione di un magazzino per la conservazione della frutta in Comune di St. Pierre, si propone che il Consiglio Regionale confermi il provvedimento di acquisto del terreno in questione come da sottoriportata proposta di deliberazione:

(... Omissis ...)

IL CONSIGLIO

visti gli articoli 12 e 20 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 7-9-1945 n. 545;

visto il vigente regolamento sulle attribuzioni e competenze amministrative del Consiglio Regionale;

visto l'articolo 1 del D.L.C.P.S. 23-12-1946 n. 532; visti gli articoli 2 lettera d), 4 e 51 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4;

Visti gli articoli 21 e 40 della legge 2 giugno 1961 n. 454;

Visto l'articolo 46 n. 4 della legge 10 febbraio 1953 n. 62;

Delibera

di confermare, con il presente provvedimento amministrativo quanto già stabilito con precedente provvedimento deliberativo n. 45 in data 7 aprile 1965, deliberando:

1°) di approvare l'acquisto di un appezzamento di terreno, di proprietà del Signor Ernesto Luboz, sito in territorio del Comune di St. Pierre ed iscritto al catasto al Foglio XXXV mappale n. 185, della superficie di circa 4.200 mq., al prezzo a corpo di Lire 16.000.000, oltre a Lire 2.000.000 per le spese di stipulazione e registrazione di atti notarili di compravendita, confermando che lo appezzamento di terreno in questione è destinato alla costruzione, a cura della Regione, di un magazzino per la conservazione della frutta di produzione della zona di St. Pierre;

2°) di imputare la spesa di Lire 16 milioni per l'acquisto del terreno di cui si tratta al Residuo Passivo: "Spese e contributi per la costruzione e l'arredamento di magazzini destinati alla raccolta e conservazione ... di prodotti agricoli (fondo di L. 20.000.000 già approvato ed impegnato con deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 1964 n. 4658)";

3°) di approvare la spesa prevista in Lire 2.000.000 circa per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell'atto notarile di acquisto del terreno, con imputazione della spesa stessa al capitolo 108 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965 ("Spese notarili, perizie, ... e spese accessorie per registrazione di convenzioni e contratti"), che presenta la necessaria disponibilità di fondi;

4°) di delegare alla Giunta Regionale la adozione di ogni provvedimento deliberativo di esecuzione per la stipulazione dell'atto notarile di acquisto del terreno di cui sopra e per la liquidazione delle relative spese, nonché per gli eventuali ulteriori accertamenti circa l'esatta intestazione e consistenza catastale del terreno da acquistare.

Facendo seguito alla relazione e alla proposta di conferma del provvedimento deliberativo del Consiglio Regionale n. 45 in data 7 aprile 1965, concernente l'oggetto sopraindicato si riporta, per conoscenza, il seguente estratto dalla relazione del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste al Parlamento sul primo periodo di attuazione del Piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura:

"L'applicazione della legge 2-6-1961 n. 454 nelle Regioni a Statuto speciale.

Come è noto l'articolo 40 della legge sul Piano, stabilisce che le disposizioni da questa recata siano applicabili anche nelle Regioni a Statuto speciale, cui il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste assegna annualmente una quota degli stanziamenti.

In adempimento di tale precetto legislativo, fin dal gennaio scorso furono disposte - tenuto conto delle esistenti condizioni tecnico-economiche e sociali delle agricolture regionali, e previe consultazioni ed intese con gli organi direttivi regionali - le assegnazioni dei fondi alle singole Regioni a Statuto speciale, e ne fu data comunicazione alle rispettive Presidenze.

Tuttavia, gli adempimenti amministrativi, per la materiale erogazione delle somme assegnate, non hanno potuto svolgersi con uguale rapidità. Infatti, taluni dubbi e non lievi perplessità si sono manifestati per la scelta della più corretta e idonea procedura da seguire per l'attribuzione delle somme stanziate. Si è reso necessario chiarire, pregiudizialmente, la retta interpretazione dell'articolo 40 in correlazione agli Statuti speciali delle Regioni; e cioè se, in applicazione della norma, gli Enti stessi dovessero operare per effetto di delega amministrativa nella materia specifica - derivando la potestà d'agire dalla preesistente potestà esecutiva del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste - ovvero in via del tutto autonoma, in conformità dei propri Statuti speciali e della autonomia da essi derivante in materia di agricoltura.

Dopo ponderata valutazione ed opportune intese con gli organi di controllo si è ritenuto adottare tale ultima soluzione. È stato così possibile emanare i provvedimenti formali di assegnazione dei fondi, il cui iter amministrativo si è potuto concludere, nello scorso mese di agosto, con la registrazione alla Corte dei Conti. Le somme assegnate vengono poste a disposizione delle Regioni per mezzo di pagamento diretto (v. Tav. 2).

Pertanto i fondi assegnati entrano a far parte delle disponibilità finanziarie delle Regioni, da destinare agli interventi nel settore dell'agricoltura e della economia montana, in conformità delle norme della legge, nonché dei criteri quinquennali e delle direttive annuali di applicazione.

In tal senso, all'atto dell'assegnazione dei fondi, il Ministero ha ritenuto doveroso ed opportuno richiamare l'attenzione delle Presidenze regionali, le quali hanno dato assicurazione di aver emanato disposizione ai propri organi esecutivi per vincolare l'azione amministrativa all'osservanza delle predette prescrizioni normative.

Ciò fa ritenere che la ripartizione degli stanziamenti del piano di sviluppo tra Amministrazione dello Stato e Regioni a Statuto speciale non comprometterà l'organicità di attuazione degli interventi in tutto il territorio nazionale, che è condizione essenziale per il successo dell'azione programmata.

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste si ripromette di promuovere una serie di incontri con i rappresentanti degli organi responsabili del settore agricolo delle singole Regioni a Statuto speciale per gli opportuni scambi di conoscenze e di esperienza, in modo che l'esame dei risultati raggiunti nei primi cicli operativi, possa costituire utile orientamento per la futura azione e garantirne la auspicata organicità, anche nei cicli successivi.

Pertanto, limitandosi i compiti del Ministero dell'Agricoltura nei confronti delle Regioni Autonome - nel rispetto dell'autonomia esecutiva regionale - alla assegnazione dei fondi e alla definizione delle direttive di applicazione, la presente relazione non contempla gli interventi e le iniziative in applicazione della legge sul piano di sviluppo in atto in quei territori".

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Si trascrivono, per conoscenza, i testi seguenti degli articoli 21 e 40 della legge 2 giugno 1961 n. 454 concernenti l'approvazione del piano quinquennale di sviluppo della agricoltura, richiamando quanto già stabilito dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 47 in data 5 aprile 1963 ai fini della applicazione della legge stessa nel territorio della Valle d'Aosta:

"Copia dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961 n. 454

Organizzazione ed attrezzatura di mercato.

Per favorire la regolare immissione sul mercato di prodotti agricoli e zootecnici e la costituzione di scorte, agevolando le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita da parte di enti ed associazioni di produttori agricoli, è autorizzata la spesa di Lire 35 miliardi, in ragione di Lire 7 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65.

Tale somma sarà erogata:

per la concessione del concorso statale negli interessi sui prestiti contratti da enti ed associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti, nonché per la concessione di contributi sulle spese complessive di gestione; nel primo caso il contributo non può superare il limite di Lire 4 annue per ogni cento lire di capitale dato in prestito e per la durata di un anno, e sarà stabilito in relazione all'effettivo costo del denaro, alla natura del prodotto ed alle condizioni di mercato; nel secondo caso il contributo non può essere superiore al novanta per cento della spesa complessiva di gestione;

per spese occorrenti per la costruzione da parte del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste di impianti di interesse nazionale per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, da affidare in gestione ad enti ed associazioni di produttori agricoli e, ove sia possibile, in maniera da assicurare la partecipazione dei produttori conferenti; nonché per spese occorrenti all'organizzazione del mercato e all'assistenza e al coordinamento dell'attività dei suddetti enti e associazioni di produttori agricoli.

Con decreto del Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste di concerto con il Ministro per il Tesoro e con il Ministro per l'Industria e Commercio saranno fissate le norme per la gestione senza fini di lucro dei predetti impianti.

Copia dell'articolo 40 della legge 2 giugno 1961 n. 454.

Per gli interventi da effettuare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, è riservata una quota della spesa complessiva, autorizzata con la presente legge, non inferiore al 40 per cento.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche a favore delle Regioni a Statuto speciale.

A tal uopo il Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste assegnerà annualmente una quota parte degli stanziamenti in favore delle Regioni stesse.

Nelle Regioni suddette il parere, di cui al precedente articolo 3, è dato dai competenti organi regionali".

1) Copia degli articoli 2 lettera d), 4 e 51 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1968 n. 4.

Articolo 2

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: (omissis).

d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna; (omissis).

Articolo 4

La Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salve quelle attribuite ai Comuni e agli altri enti locali dalle leggi della Repubblica.

La Regione esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato con legge.

Articolo 51

Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.

2) Copia dell'articolo 12 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945 n. 545.

Articolo 12

Ferme le attribuzioni delle amministrazioni comunali, la Valle di Aosta ha competenza amministrativa nelle seguenti materie: (omissis):

6) servizi forestali e dell'agricoltura salve le disposizioni relative agli ammassi, iniziative per la protezione e l'incremento della fauna e del patrimonio ittico della Valle, e gestione del locale ispettorato dell'agricoltura (omissis).

3) Copia dell'articolo 1 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946 n. 532.

Articolo 1

L'Ufficio sanitario provinciale di Aosta, l'Ispettorato provinciale di agricoltura di Aosta, il Comando gruppo del corpo delle foreste di Aosta, l'Ufficio provinciale del commercio e della industria di Aosta sono soppressi.

Nella circoscrizione della Valle d'Aosta, i servizi, già demandati agli uffici soppressi a' sensi del comma precedente, sono assunti, a norma dell'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945 n. 545, dalla Valle d'Aosta, che vi provvede con appositi uffici e proprio personale.

La Valle d'Aosta esercita per conto dello Stato le attribuzioni, già spettanti agli uffici indicati nel primo comma, e che non siano state trasferite alla sua competenza. Esercita, inoltre, per conto dello Stato e sino a quando non sarà provveduto al riordinamento degli uffici periferici del Ministero dell'industria e commercio, le attribuzioni già spettanti all'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria di Aosta.

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Il Presidente, MARCOZ, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola per chiedere chiarimenti o formulare osservazioni sulla proposta in esame, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della proposta stessa.

IL CONSIGLIO

visti gli articoli 12 e 20 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 7-9-1945 n. 545; visto il vigente regolamento sulle attribuzioni e competenze amministrative del Consiglio Regionale;

visto l'articolo 1 del Decreto L.C.P.S. 23-12-1946 n. 532;

visti gli articoli 2 lettera d), 4 e 51 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948 n. 4

visti gli articoli 21 e 40 della legge 2 giugno 1961 n. 454;

visto l'articolo 46 n. 4 della legge 10 febbraio 1953 n. 62;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventinove);

DELIBERA

1) di approvare l'acquisto di un appezzamento di terreno, di proprietà del Signor Ernesto Luboz, sito in territorio del Comune di Saint Pierre ed iscritto al catasto al Foglio XXXV mappale n. 185, della superficie di circa 4.200 mq., al prezzo a corpo di Lire 16.000.000, oltre a Lire 2.000.000 per le spese di stipulazione e registrazione di atti notarili di compravendita, confermando che l'appezzamento di terreno in questione è destinato alla costruzione, a cura della Regione, di un magazzino per la conservazione della frutta di produzione della zona di St-Pierre;

2) di imputare la spesa di Lire 16 milioni per l'acquisto del terreno di cui si tratta al residuo passivo: "Spese e contributi per la costruzione e l'arredamento di magazzini destinati alla raccolta e conservazione ... di prodotti agricoli (fondo di Lire 20.000.000 già approvato ed impegnato con deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 1964 n. 4658)";

3) di approvare la spesa prevista in Lire 2.000.000 circa per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell'atto notarile di acquisto del terreno, con imputazione della spesa stessa al capitolo 108 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965 ("Spese notarili, perizie, e spese accessorie per registrazione di convenzioni e contratti"), che presenta la necessaria disponibilità di fondi;

4) di delegare alla Giunta Regionale l'adozione di ogni provvedimento deliberativo di esecuzione per la stipulazione dell'atto notarile di acquisto del terreno di cui sopra e per la liquidazione delle relative spese, nonché per gli eventuali ulteriori accertamenti circa l'esatta intestazione e consistenza catastale del terreno da acquistare.

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