Oggetto del Consiglio n. 114 del 12 luglio 1965 - Verbale
OGGETTO N. 114/65 - CONFERMA DEL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 11 APPROVATO DAL CONSIGLIO IN DATA 31 MAGGIO 1965 E CONCERNENTE: "AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER L'ELABORAZIONE DEGLI STUDI TECNICI PREPARATORI NECESSARI PER LA REDAZIONE DI UN PIANO DI SVILUPPO REGIONALE. - INCARICO ALLA SOCIETÀ PER AZIONI SORIS, CON SEDE IN TORINO. - VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO DELLA REGIONE PER L'ANNO 1965".
Il Presidente della Giunta, CAVERI, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione riguardante la proposta di conferma del disegno di legge regionale n. 11 approvato dal Consiglio in data 31 maggio 1965 e concernente: "Autorizzazione alla spesa per la elaborazione degli studi tecnici preparatori necessari per la redazione di un piano di sviluppo regionale. Incarico alla Società p.a. SORIS, con sede in Torino. Variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965", relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri in allegato all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Nell'adunanza del 31 maggio 1965 il Consiglio Regionale approvata il disegno di legge regionale n. 11, modificativo del precedente disegno di legge già approvato nell'adunanza del 7 aprile 1965, concernente: "Autorizzazione alla spesa per la elaborazione degli studi tecnici preparatori necessari per la redazione di un piano di sviluppo regionale. Incarico alla Società per Azioni SORIS, con sede in Torino. - Variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965".
Tale disegno di legge regionale n. 11, di cui si allega copia, stabilisce all'articolo 1 quanto segue:
"È autorizzata la spesa di Lire 35.000.000 (trentacinque milioni) per la elaborazione di studi tecnici preparatori necessari per la redazione di un successivo piano di sviluppo economico-sociale regionale per il quinquennio 1965-1969.
Tale piano sarà elaborato dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione regionale di ricerche economiche e sociali, in relazione alle finalità pubbliche della programmazione, per le materie e gli interventi di competenza regionale, in coordinamento con il Piano quinquennale nazionale di sviluppo economico 1965-1969, e sarà approvato dal Consiglio Regionale".
Con due lettere in data 1° luglio 1965 prot. n. 2156, di cui si allega copia, il Signor Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ha restituito, non vistato, il disegno di legge regionale di cui si tratta, ritenendo che il provvedimento legislativo regionale non abbia carattere di attualità, in considerazione della non ancora avvenuta definizione del programma economico nazionale.
In merito ai motivi del rinvio espressi nelle citate lettere in data 1° luglio 1965 prot. n. 2156, devesi in primo luogo rilevare che si tratta di motivi che attengono al merito e alla tempestività del provvedimento legislativo e che non riguardano affatto la questione della legittimità costituzionale della legge regionale.
Il quarto comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, stabilisce che: "Il rappresentante del Ministero dell'Interno, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio della Valle ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio della Valle nel termine fissato per l'apposizione del visto".
L'oggetto della legge regionale in questione riguarda sostanzialmente la elaborazione di studi tecnici preparatori necessari per la redazione di un successivo piano di sviluppo economico-sociale regionale, da elaborare in seguito dalla Giunta Regionale in coordinamento con il Piano quinquennale nazionale di sviluppo economico e da approvare dal Consiglio Regionale.
È noto che per la elaborazione degli studi tecnici preparatori di cui si tratta occorre un lungo periodo di tempo e che la Regione, se non avrà tempestivamente predisposto per la elaborazione di tali studi, non potrà fornire al Ministero del Bilancio le notizie ed i dati relativi alla situazione economica locale occorrenti al Ministero stesso in relazione alla attività di programmazione economica.
Nel Decreto del Ministro del bilancio in data 22 settembre 1964, concernente la costituzione dei Comitati regionali per la programmazione economica, è stato stabilito che:
"In ogni Regione, escluse quelle già costituite a Statuto speciale, è nominato - a' sensi dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1962 n. 1619 - un Comitato per la programmazione economica avente lo scopo di collaborare con il Ministero del bilancio in detta materia e in special modo:
a) procedere ad una ricognizione delle risorse economiche e delle condizioni sociali proprie della Regione, promuovendo gli studi, ricerche e indagini necessari;
b) identificare i problemi dello sviluppo economico regionale e prospettare i potenziali obiettivi e i possibili mezzi di intervento nella Regione;
c) predisporre, secondo le direttive del Ministero del bilancio, un progetto di piano di sviluppo economico regionale;
d) in genere, fornire al Ministero del bilancio tutte le notizie che a questo occorrano in relazione alla attività di programmazione economica".
Nelle premesse del sopracitato Decreto ministeriale risulta che, per quanto riguarda le Regioni a Statuto speciale, è l'Ente Regione, già operante, che costituisce l'interlocutore naturale del Governo ai fini della programmazione economica nazionale.
In data 18 settembre 1964 sono stati convocati a Roma dal Ministro per il Bilancio, On.le Pieraccini, i rappresentanti delle Regioni a Statuto speciale per comunicazioni e per consultazioni ai fini della seconda stesura del "Programma di Piano Nazionale Quinquennale 1965-1969" di sviluppo economico.
Nel corso di tale riunione funzionari del Ministero del Bilancio ed esperti qualificati presso il Ministero stesso hanno comunicato ai rappresentanti regionali i termini entro cui, in quella già citata fase del Programma di Piano Nazionale Quinquennale, andavano intesi i rapporti di collaborazione fra gli organi governativi centrali e gli organi regionali ai fini della programmazione.
Al termine della riunione venne rivolto invito ai rappresentanti regionali di trasmettere, tramite i competenti Ministeri, le osservazioni delle Amministrazioni Regionali in merito ai singoli settori di intervento previsti dal "Programma" anche in relazione alle situazioni e necessità particolari di ciascuno Regione, ai fini della elaborazione della ulteriore stesura del Programma in questione.
Se per gli studi tecnici e ricerche preliminari di cui si tratta occorrerà un lungo periodo di tempo, altrettanto può dirsi anche per la successiva elaborazione di un piano di sviluppo economico-sociale regionale in coordinamento con il Piano quinquennale nazionale di sviluppo economico.
Si può quindi affermare che il provvedimento legislativo regionale di cui si tratta non è affatto intempestivo, ma è invece da considerarsi ormai di urgente necessità.
Pertanto, pur dovendosi escludere che i motivi del rinvio del disegno di legge esposti nelle citate due lettere in data 1° luglio 1965 del Signor Presidente della Commissione di Coordinamento possano essere stati dettati unicamente da fini dilatori e ostruzionistici, l'Amministrazione Regionale deve tuttavia fare presente la sua grave preoccupazione che eventuali ulteriori remore ed ostacoli frapposti alla promulgazione del disegno di legge e alla elaborazione degli studi tecnici preliminari di cui si tratta possano essere di grave pregiudizio per la tempestiva elaborazione successiva del Piano di sviluppo economico-sociale regionale e per gli interessi generali della Valle d'Aosta.
Le altre Regioni a Statuto speciale e molte altre Amministrazioni Provinciali e Camere di Commercio, Industria e Agricoltura hanno già provveduto o stanno provvedendo alla elaborazione di studi tecnici e di ricerche preliminari ai fini della elaborazione di piani o programmi pluriennali di sviluppo economico-sociale, come risulta dalla copiosa documentazione di lettere recentemente pervenute a questa Amministrazione Regionale (si allegano le copie di alcune di tali lettere).
Non si comprende, quindi, come questa Amministrazione Regionale non possa predisporre gli studi tecnici e le ricerche di cui si tratta analogamente a quanto già hanno fatto o stanno facendo le altre Regioni a Statuto speciale e molte altre Amministrazioni Provinciali e Camere di Commercio, specialmente se si considera che questa Amministrazione Regionale:
1°) ha assorbito e gestisce fin dal 1946 i servizi già di competenza della soppressa Provincia di Aosta (Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945 n. 545);
2°) ha assorbito e gestisce fin dal 1947 i servizi già di competenza del soppresso Ufficio Provinciale del Commercio e dell'Industria di Aosta (articolo 1 Decreto L.C.P.S. 23 dicembre 1946 n. 532);
3°) ha assorbito e gestisce fin dal 1947 i servizi già di competenza della soppressa Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Aosta (articoli 11 e 12 Decreto L.C.P.S. 23 dicembre 1946 n. 532);
4°) costituisce l'interlocutore naturale del Governo ai fini della programmazione economica nazionale, come precisato nel sopracitato Decreto in data 22 settembre 1964 del Ministro del Bilancio.
Si allega, per conoscenza, copia della legge 10 giugno 1965 n. 618, riguardante le modalità e le spese a carico dello Stato per ricerche e incarichi di studi e di indagini ai fini della programmazione economica generale.
Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio Regionale,
viste le allegate due lettere in data 1° luglio 1965 prot. n. 2156 del Signor Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta,
visto l'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle di Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4,
confermi l'approvazione dell'allegato disegno di legge regionale n. 11, già approvato nell'adunanza consiliare del 31 maggio 1965 e concernente: "Autorizzazione alla spesa per la elaborazione degli studi tecnici preparatori necessari per la redazione di un piano di sviluppo regionale. - Incarico alla Società per Azioni SORIS, con sede in Torino. - Variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965".
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Disegno di legge regionale n. 11
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE .......... 1965, N ...... : AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER LA ELABORAZIONE DEGLI STUDI TECNICI PREPARATORI NECESSARI PER LA REDAZIONE DI UN PIANO DI SVILUPPO REGIONALE. - INCARICO ALLA S.p.A. SORIS, CON SEDE IN TORINO. - VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO DELLA REGIONE PER L'ANNO 1965.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la spesa di Lire 35.00.000 (trentacinquemilioni) per la elaborazione di studi tecnici preparatori necessari per la redazione di un successivo piano di sviluppo economico sociale regionale per il quinquennio 1965-1969.
Tale piano sarà elaborato dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione Regionale di ricerche economiche e sociali, in relazione alle finalità pubbliche della programmazione, per le materie e gli interventi di competenza regionale, in coordinamento con il Piano quinquennale Nazionale di sviluppo economico 1965-1969, e sarà approvato dal Consiglio Regionale.
Art. 2
L'incarico della elaborazione degli studi tecnici preparatori di cui al 1° comma del precedente articolo sarà affidato alla Società SORIS - S.p.A. (ricerche di mercato - studi economici, con sede in Torino, ed a gruppi di ricerca e di studio ad essa collegati; tale incarico sarà approvato con deliberazione della Giunta Regionale, alle condizioni e con le modalità da stabilire dalla Giunta stessa, ad avvenuta promulgazione della presente legge.
Art. 3
Al finanziamento della spesa di Lire trentacinque milioni, di cui al precedente articolo 1, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della parta ENTRATE ed allo stato di previsione della parte SPESE del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965:
A) variazione allo stato di previsione della parte ENTRATE: lo stanziamento del capitolo 6 ("Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle Entrate erariali previste dall'articolo 2 della legge 29-11-1955 n. 1179"), è aumentato della somma di Lire 30.000.000 (trentamilioni);
B) variazione allo stato di previsione della parte SPESE: lo stanziamento del capitolo 55 ("Compensi ad estranei all'Amministrazione Regionale per speciali incarichi, perizie e studi nell'interesse della Regione, ecc. ...") è aumentato della somma di Lire 30.000.000 (trentamilioni).
Art. 4
All'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione della spesa autorizzata con la presente legge, provvederà la Giunta Regionale con motivate deliberazioni, con imputazione della spesa stessa sul sopracitato capitolo 55 del bilancio preventivo per l'anno 1965.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3' comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
REPUBBLICA ITALIANA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELLA VALLE D'AOSTA
Il Rappresentante del Ministero dell'Interno Presidente
Prot. n. 2156
Aosta, 1° luglio 1965
SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA
Oggetto: Rinvio non vistato del disegno di legge regionale concernente l'autorizzazione alla spesa per la elaborazione degli studi tecnici preparatori necessari per la redazione di un piano di sviluppo regionale. - Incarico alla Società per Azioni SORIS, con sede in Torino. - Variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965.
Ai sensi del quarto comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, rinvio, non vistato, il disegno di legge indicato in oggetto, per i seguenti motivi.
Con il predetto disegno di legge, in accoglimento dei rilievi formulati con nota di quest'Ufficio n. 1619 del 9 maggio u.s., viene parzialmente modificato il precedente schema legislativo del 7 aprile c.a., demandando alla Giunta Regionale la elaborazione del piano di sviluppo economico-sociale regionale, in coordinamento con il piano quinquennale nazionale di sviluppo economico 1965-1969.
Sebbene detta modifica abbia riportato la competenza della programmazione nell'ambito degli organi regionali, si deve tuttavia rilevare che lo stesso legislatore regionale ha convenuto, con la diversa dizione del secondo comma dell'art. 1, che ogni intervento regionale in materia di programmazione presuppone al riguardo una organica regolamentazione di portata nazionale.
Infatti, l'inserimento degli interventi regionali nell'ambito della programmazione generale richiede una preventiva disciplina statale che tenga conto della potestà normativa regionale e che stabilisca il procedimento per l'intervento della Regione sia nella fase di proposta, sia in sede di attuazione, determinando il necessario coordinamento fra l'attività riservata allo Stato e quella attribuita alla Regione.
Per questi stessi motivi appare evidente che la legge in parola non ha carattere di attualità, considerata la non ancora avvenuta definizione del programma economico nazionale.
IL PREFETTO PRESIDENTE
F.to: M. Castellucci
REPUBBLICA ITALIANA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELLA VALLE D'AOSTA
Il Rappresentante del Ministero dell'Interno
Presidente
Prot. n. 2156
Aosta, 1° luglio 1965
SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA
Oggetto: Disegno di legge regionale concernente l'autorizzazione alla spesa per la elaborazione degli studi tecnici preparatori necessari per la redazione di un piano di sviluppo regionale. Incarico alla Società per Azioni SORIS, con sede in Torino. - Variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965.
Con nota pari numero, in data odierna, ho restituito non vistato il disegno di legge regionale concernente l'elaborazione di studi e di ricerche per la programmazione regionale.
A maggior chiarimento dei motivi espressi nella suddetta nota, ritengo opportuno precisare che la necessità della preventiva emanazione della disciplina statale in materia di programmazione economica generale, risulta anche dal "Progetto di programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969", approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 gennaio u.s.. Tale progetto, infatti, nell'indicare una scelta di fini economici e sociali nel quadro dell'economia generale, prevede l'articolazione del piano nazionale in piani regionali, sicché si pone l'esigenza di una chiara regolamentazione degli interventi statali e di quelli regionali nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, con la precisazione delle procedure e del coordinamento.
La concezione pluralistica alla quale si ispira il nostro ordinamento richiede, infatti, nella programmazione, il concorso di poteri e di responsabilità dei vari enti pubblici interessati - secondo le sfere delle rispettive competenze - evitando, in ogni caso, la costituzione di economie locali a carattere autarchico e qualsiasi frattura nell'indirizzo economico-sociale del Paese.
Tale sistema pro grammatico-legislativo che si desume dal progetto di Piano quinquennale (Cap. III, nn. 1, 3, 10; Cap. XVII) è anche confermato dall'orientamento politico del Governo (Cfr. dichiarazioni dell'On. Delle Fave in Resoconto Sommario della Camere dei Deputati 142-143 del 20 maggio 1964), da quello della giurisprudenza costituzionale (Cfr. sentenze Corte Costituzionale 4, 13, 14 del 1964) e da quello della dottrina prevalente (Cfr. Alberto Predieri, "Pianificazione e Costituzione", Ed. Comunità, Milano, 1963, pagg. 394, 398, 405 e bibliografia ivi indicata).
Sulla base di tali ulteriori precisazioni - la S.V. e gli organi regionali competenti potranno ricavare - a mio avviso - nuovi elementi per un eventuale riesame, a suo tempo, del provvedimento.
IL PREFETTO PRESIDENTE F.to: M. Castellucci
LEGGE 10 GIUGNO 1965, N. 618
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER I SERVIZI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA GENERALE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni previste dalla legge 14 novembre 1962, n. 1619, modificata dalla legge 2 aprile 1964, n. 188, sono prorogate al 31 dicembre 1966.
Per l'applicazione del precedente comma è autorizzata la spesa di Lire 400 milioni nell'esercizio 1965 e di Lire 1.000 milioni nell'esercizio 1966.
Art. 2
Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1962, n. 1619, sono sostituiti dai seguenti:
"Per i compiti di cui al comma precedente il Ministro per il bilancio può avvalersi di Istituti di ricerca mediante convenzioni da stipularsi con gli Istituti medesimi, di concerto col Ministro per il tesoro.
Il Ministro per il bilancio, per detti compiti, può avvalersi, inoltre, dell'opera di esperti anche estranei all'Amministrazione mediante decreti di conferimento di incarichi di studio, indagini, anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 380, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Le misure delle indennità da corrispondersi ai componenti di Commissioni e di Comitati, di cui al primo comma del presente articolo, e dei compensi dovuti agli esperti per incarichi previsti dal comma precedente sono fissate con decreto del Ministro per il bilancio, di concerto con il Ministro per il tesoro, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge.
Per il pagamento delle spese di funzionamento dei Comitati regionali per la programmazione economica, costituiti dal Ministro per il bilancio, possono essere disposte aperture di credito a favore dei prefetti delle Provincie in cui hanno sede i Comitati stessi".
Art. 3
È concesso, sui fondi di cui all'articolo 1 della presente legge, all'Istituto per gli studi sulla programmazione economica e sociale (I.S.P.E.S.), con sede in Roma, un contributo di lire 50 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1965 e 1966.
Alla fine di ogni anno finanziario, l'Istituto presenterà al Ministero del bilancio una relazione con allegato il rendiconto delle entrate e delle spese dell'Istituto stesso.
Art. 4
Le somme indicate all'articolo 1 sono stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio.
All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1965, si provvede mediante riduzione dello stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale, delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 10 giugno 1965.
SARAGAT
Moro - Pieraccini - Colombo
Visto, il Guardasigilli: Reale.
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Il Presidente della Giunta, CAVERI, comunica che il Presidente della Commissione di Coordinamento ha nuovamente restituito, non vistato, il disegno di legge regionale di cui si tratta, nonostante che nella precedente seduta consiliare fossero state approvate tutte quelle modificazioni chiarificatrici al testo di disegno di legge atte a facilitare l'interpretazione del disegno di legge stesso e la relativa approvazione.
Ritiene che anche questo nuovo rinvio del disegno di legge non si regga su validi motivi giuridici, perché il disegno di legge stesso concerne semplicemente l'autorizzazione alla spesa per la elaborazione di studi tecnici preparatori per la successiva redazione di un piano di sviluppo regionale.
Rileva che analoghi studi preparatori e piani di sviluppo sono già stati deliberati da molte altre pubbliche Amministrazioni, sia provinciali che regionali, come ben risulta dalle numerose lettere qui pervenute e trasmesse in copia ai Signori Consiglieri, in allegato all'oggetto in esame.
Fa presente che il nuovo rinvio del disegno di legge di cui si tratta stupisce tanto più perché è in contrasto con il Decreto del Ministro del Bilancio (Pieraccini) in data 22-9-1964, nei quale si stabilisce che, per quanto riguarda le Regioni a Statuto speciale, è l'Ente Regione, già operante, che costituisce l'interlocutore naturale del Governo ai fini della programmazione economica nazionale e non il Comitato per la programmazione economica previsto per le Provincie.
Rileva che, se il Governo centrale dovesse addirittura impugnare il disegno di legge in questione davanti alla Corte Costituzionale, si ritarderebbe per lo meno di un anno la elaborazione degli studi tecnici preparatori per la programmazione regionale e, di conseguenza, anche la elaborazione del piano di programmazione regionale.
Propone pertanto al Consiglio di riconfermare, senza modificazioni, il disegno di legge regionale di cui si tratta, lasciando che gli Organi statali decidano assumendo in merito le loro responsabilità, anche di ordine politico.
Il Consigliere LUSTRISSY dichiara di ritenere inspiegabile il comportamento del Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta nella questione in esame e di concordare sulla proposta di confermare l'approvazione, senza modificazioni, del disegno di legge regionale.
Ritiene opportuno che il Consiglio, unanime, voti un ordine del giorno di protesta contro la posizione presa dal Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta, ordine del giorno da trasmettere ai Ministero degli Interni.
Il Consigliere GERMANO dichiara concordare sulla proposta di votare all'unanimità un ordine del giorno di protesta, al di fuori di ogni polemica politica e nell'esclusivo interesse della Regione valdostana, onde far sì che il disegno di legge regionale in questione sia approvato dai competenti Organi statali.
Il Presidente, MARCOZ, ritiene che non sia opportuno che il Consiglio voti un tale ordine del giorno di protesta.
Ritiene, inoltre, che, trattandosi di confermare l'approvazione di un disegno di legge già ampiamente discusso, non sia più il caso di porre in discussione i singoli articoli del disegno di legge stesso.
Il Presidente della Giunta, CAVERI, ritiene di dover informare che in un articolo apparso recentemente sul settimanale "La Région Autonome de la Vallée d'Aoste" è stato detto che il Presidente della Giunta Regionale, in sede di riesame del disegno di legge riguardante la programmazione regionale, nella seduta del 31 maggio 1965, avrebbe addirittura lanciato delle pesanti accuse contro la Autorità di controllo per il mancato visto al provvedimento legislativo stesso.
Smentisce quanto affermato nel citato articolo, dichiarando di non aver mai lanciato pesanti accuse contro alcuno in merito all'argomento in discussione.
Rileva che i redattori di articoli di questo genere dovrebbero rendersi conto che, così facendo, nuocciono agli interessi della Regione, per cui dovrebbero avere maggior senso di responsabilità.
Il Consigliere TORRIONE dichiara che il redattore del citato articolo non ha avuto la penna felice, osserva, però, che questo non è un caso isolato perché, sovente, sui giornali locali vengono pubblicate gravi inesattezze come, ad esempio, fa il giornale "Le Travail" allorquando sostiene che la Democrazia Cristiana è contraria alla programmazione regionale.
Il Presidente, MARCOZ, ritiene che la precisazione del Presidente della Giunta sia quanto mai opportuna perché simili articoli che appaiono sui giornali locali, falsando la verità, non predispongono favorevolmente gli Organi statali di controllo nei confronti della Regione.
Segue una breve discussione in merito alle modalità da seguire per la conferma del disegno di legge regionale in questione, discussione alla quale prendono parte il Presidente MARCOZ e i Consiglieri GERMANO e LUSTRISSY.
Il Presidente, MARCOZ, dà quindi lettura del seguente articolo 69 del Regolamento interno del Consiglio:
"Se una proposta o un progetto di provvedimento è composto di più articoli o di più disposizioni, i singoli articoli e le singole disposizioni formano oggetto di separate votazioni.
Tuttavia se un articolo o un provvedimento in discussione non solleva alcuna obiezione, il Presidente può dichiararlo approvato".
Il Presidente, MARCOZ, dopo aver accertato che nessun altro Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge in esame, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame alla approvazione, per alzata di mano, dei singoli articoli del disegno di legge in esame.
Articoli 1 - 2 - 3 - 4 e 5 - Si dà atto che gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).
Il Presidente, MARCOZ, dopo aver accertato e dichiarato che i cinque articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio singolarmente approvati, ad unanimità di voti favorevoli, con cinque separate votazioni per alzata di mano, fa presente che il Consiglio dovrebbe ora procedere alla conferma dell'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Il Presidente, MARCOZ, invita il Consiglio a votare per la conferma del disegno di legge regionale n. 11, concernente: "Autorizzazione alla spesa per la elaborazione degli studi tecnici preparatori necessari per la redazione di un piano di sviluppo regionale. Incarico alla Società per Azioni SORIS, con sede in Torino. - Variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965", disegno di legge già approvato dal Consiglio nell'adunanza del 31 maggio 1965.
IL CONSIGLIO
richiamato il disegno di legge regionale n. 11, approvato in data 31 maggio 1965, concernente: "Autorizzazione alla spesa per la elaborazione degli studi tecnici preparatori necessari per la redazione di un piano di sviluppo regionale. - Incarica alla Società per Azioni SORIS, con sede Torino. - Variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965";
visto il Decreto del Ministro del Bilancio in data 22 settembre 1964, concernente la costituzione dei Comitati Regionali per la programmazione economica;
vista la legge 10 giugno 1965 n. 618, concernente l'autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica generale;
visti i rilievi formulati dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta con lettera in data 1° luglio 1965 prot. n. 2156;
visto l'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4;
ritenuto che le norme del disegno di legge regionale di cui si tratta non eccedono la competenza della Regione e non contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, in quanto si tratta, sostanzialmente, di autorizzazione alla spesa per la elaborazione di studi tecnici preparatori necessari per la redazione di un successivo piano quinquennale di sviluppo economico-sociale regionale da elaborare dalla Giunta Regionale (e da sottoporre alla approvazione del Consiglio Regionale) in relazione alle finalità pubbliche della programmazione, per le materie e gli interventi di competenza regionale, in coordinamento con il Piano quinquennale nazionale di sviluppo economico;
proceduto all'approvazione dei cinque articoli del disegno di legge a unanimità di voti favorevoli mediante cinque separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli ventinove), nonché alla successiva approvazione del disegno di legge regionale nel suo complesso mediante votazione segreta (Consiglieri presenti e votanti: ventinove; voti favorevoli: ventotto; un voto contrario; scrutatori i Consiglieri Signori ARTAZ-DOTTO, CASETTA e MAPPELLI);
approva nuovamente il sottoriportato disegno di legge regionale n. 11, già approvato in data 31 maggio 1965, concernente: "Autorizzazione alla spesa per la elaborazione degli studi tecnici preparatori necessari per la redazione di un piano di sviluppo regionale. - Incarico alla Società per Azioni SORIS, con sede in Torino. - Variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965":
Disegno di legge regionale n. 11
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ......... 1965, N............: AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER LA ELABORAZIONE DEGLI STUDI TECNICI PREPARATORI NECESSARI PER LA REDAZIONE DI UN PIANO DI SVILUPPO REGIONALE. - INCARICO ALLA S.p.A. SORIS, CON SEDE IN TORINO. - VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO DELLA REGIONE PER L'ANNO 1965.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la spesa di L. 35.000.000 (trentacinquemilioni) per la elaborazione di studi tecnici preparatori necessari per la redazione di un successivo piano di sviluppo economico-sociale regionale per il quinquennio 1965-1969.
Tale piano sarà elaborato dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione Regionale di ricerche economiche e sociali, in relazione alle finalità pubbliche della programmazione, per le materie e gli interventi di competenza regionale, in coordinamento con il Piano quinquennale Nazionale di sviluppo economico 1965-1969, e sarà approvato dal Consiglio Regionale.
Art. 2
L'incarico della elaborazione degli studi tecnici preparatori di cui al 1° comma del precedente articolo sarà affidato alla Società SORIS - S.p.A. (ricerche di mercato - studi economici), con sede in Torino, ed a gruppi di ricerca e di studio ad essa collegati; tale incarico sarà approvato con deliberazione della Giunta Regionale, alle condizioni e con le modalità da stabilire dalla Giunta stessa, ad avvenuta promulgazione della presente legge.
Art. 3
Al finanziamento della spesa di Lire trentacinquemilioni, di cui al precedente articolo 1, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della parte ENTRATE ed allo stato di previsione della parte SPESE del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965:
A) variazione allo stato di previsione della parte ENTRATE: lo stanziamento del capitolo 6 ("Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle Entrate erariali previste dall'articolo 2 della legge 29-11-1955 n. 1179"), è aumentato della somma di Lire 30.000.000 (trentamilioni);
B) variazione allo stato di previsione della parte SPESE: lo stanziamento del capitolo 55 ("Compensi ad estranei alla Amministrazione Regionale per speciali incarichi, perizie e studi nell'interesse della Regione, ecc. ...") è aumentato della somma di Lire 30.000.000 (trentamilioni).
Art. 4
All'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione della spesa autorizzata con la presente legge, provvederà la Giunta Regionale con motivate deliberazioni, con imputazione della spesa stessa sul sopracitato capitolo 55 del bilancio preventivo per l'anno 1965.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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