Oggetto del Consiglio n. 110 del 12 luglio 1965 - Verbale

OGGETTO N. 110/65 - APPROVAZIONE DI BOZZA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON LA CONGREGAZIONE RELIGIOSA DELLE SUORE DI SAN GIUSEPPE, DI AOSTA E RECANTE NORME REGOLATRICI DEL SERVIZIO DELLE RELIGIOSE ADDETTE ALL'ISTITUTO REGIONALE DI ASSISTENZA MATERNA ED INFANTILE, DI AOSTA.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, BALESTRI, riferisce al Consiglio in merito alla seguente deliberazione di Giunta n. 1670 in data 9 giugno 1965, concernente: "Convenzione regolatrice del servizio delle religiose addette all'Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile, di Aosta", deliberazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Estratto della deliberazione n. 1670 adottata dalla Giunta Regionale in data 9 giugno 1965.

Oggetto: Convenzione regolatrice servizio delle religiose addette all'Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta. Proposta al Consiglio Regionale.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Dr. Balestri, riferisce alla Giunta quanto segue:

"La vigente tabella organica dei servizi, dei posti e del personale dell'Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile, di Aosta, approvata con legge regionale 17 novembre 1960 n. 7, prevede per il personale religioso addetto al predetto Istituto Regionale un trattamento giuridico ed economico "convenzionato".

In base ad accordi intercorsi con la Madre Superiora della Congregazione delle Suore di San Giuseppe di Aosta, è stata predisposta l'unita bozza di convenzione, da sottoporre all'esame della Giunta e del Consiglio Regionali, per il regolamento convenzionato del servizio delle religiose addette al predetto Istituto.

Per quanto concerne la retribuzione del personale religioso la predetta Congregazione ha accettato, in via provvisoria, le sottoriportate proposte dell'Amministrazione Regionale, con riserva di revisione ad avvenuta applicazione a favore del personale regionale delle norme sul conglobamento totale degli assegni:

a) Madre Superiora delle Suore presso l'Istituto Ospedaliero - nette Lire 34.000 mensili.

b) Suore infermiere, cuoca e guardarobiera - nette Lire 31.000 mensili".

LA GIUNTA

preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore, Dr. Balestri;

ad unanimità di voti favorevoli;

DELIBERA

di sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio Regionale la sottoriportata bozza di convenzione da stipulare con la Congregazione delle Suore di San Giuseppe, di Aosta, danno atto che le spese derivanti dall'applicazione della convenzione stessa, previste in lorde annue Lire 5.000.000 (cinque-milioni) circa saranno finanziate sul Capitolo 428 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965 che presenta la necessaria disponibilità ("Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi e contrattuali al personale dell'Istituto") ed ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi:

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile

Convenzione regolatrice del servizio delle suore appartenenti alla congregazione religiosa delle suore di San Giuseppe, di Aosta, presso l'Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta.

Tra la Congregazione religiosa delle Suore di San Giuseppe, di Aosta, rappresentata dalla Madre Superiora Generale pro-tempore Madre Maria Teresa Cavagnet, e l'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta, l'Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile, di Aosta, rappresentata dall'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Dr. Francesco Balestri, si conviene quanto segue:

Art. 1

La Congregazione religiosa delle Suore di San Giuseppe si obbliga di destinare in servizio all'Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile, di Aosta, undici Suore, così distribuite:

- una Suora con mansione di Madre Superiora, per la vigilanza ed il coordinamento dei servizi affidati alle Suore;

- sette Suore per l'assistenza diretta alle ammalate nei vari reparti e per le prestazioni specialistiche ed ambulatoriali: sala operatoria - sala parto - sale di medicazione - sala neonati - laboratorio - pronto soccorso - ostetricia e ginecologia (pensionanti e corsia);

- due Suore addette al reparto cucina, dispensa, guardaroba e lavanderia;

- una Suora addetta al Brefotrofio Regionale.

Art. 2

Il numero delle Suore destinate al predetto Istituto Regionale ospedaliero potrà essere aumentato su richiesta dell'Amministrazione Regionale in relazione alla necessità dei servizi dell'Istituto e sempre che la Congregazione abbia disponibilità di personale religioso idoneo.

Art. 3

Le Suore prestano servizio normalmente dalle ore 7,30 alle ore 13 e dalle 15 alle 20, salvo i casi di urgente necessità.

Dalle ore 13 alle ore 15 e dalle 20 alle 21 la vigilanza dei vari Reparti dell'Istituto è affidata alla Suora di guardia, coadiuvata dal personale di servizio. Anche per la vigilanza notturna sarà di servizio una Suora.

Art. 4

Il personale laico femminile destinato ai Reparti di degenza o ai Servizi Ausiliari affidati alle Suore dipende disciplinarmente oltre che dalla Direzione Amministrativa e dal Direttore Sanitario dell'Istituto, anche dalla Suora responsabile del Reparto o del Servizio la quale, tramite la Madre Superiora, deve segnalare le eventuali mancanze disciplinari alle Direzioni Sanitaria ed Amministrativa, per i provvedimenti di competenza.

Art. 5

A ciascuna delle Suore assegnate all'Istituto Regionale ospedaliero sarà affidato un compito specifico da espletare in collaborazione con la Direzione Sanitaria dell'Istituto e ciò allo scopo di assicurare la migliore possibile assistenza ai ricoverati, in armonia con le finalità dell'Istituto medesimo.

La Direzione Sanitaria si rivolgerà alla Superiora per qualsiasi disposizione riguardante le diverse mansioni affidate alle Suore.

Art. 6

Le Suore addette all'assistenza diretta delle ricoverate, dei neonati e dei bambini del Brefotrofio devono essere munite di regolare diploma e devono uniformarsi, nell'espletamento della loro opera, alle leggi di deontologia professionale.

Art. 7

La Direzione Amministrativa dell'Istituto si impegna di:

a) assegnare alle Suore, per proprio uso, nell'interno dell'Istituto, appositi locali separati provvisti dei mobili occorrenti e relativi servizi, della biancheria da letto e tavola, della divisa e grembiuli di fatica;

b) assicurare il servizio religioso nella Cappella dell'Istituto con la S. Messa quotidiana;

c) corrispondere una retribuzione mensile netta di Lire 31.000 (trentunmila) pari a lorde Lire ad ognuna delle Suore infermiere, cuoca e guardarobiera e di Lire 34.000 (trentaquattromila), pari a lorde Lire , alla Madre Superiora, oltre alla XIII mensilità; sono a carico dell'Amministrazione Regionale gli oneri previdenziali ed assicurativi previsti dalla legislazione vigente e dalle disposizioni di legge eventualmente emanate in avvenire;

d) fornire alle Suore in servizio, vitto, riscaldamento, illuminazione, bucato, ricovero ospedaliero, medicinali e cure gratuiti; qualora fosse necessario il ricovero ospedaliero presso altro Istituto, le relative spese di spedalità saranno a carico dell'Amministrazione Regionale;

e) permettere che le Suore si assentino a turno, trenta giorni all'anno, nel periodo stabilito dalla Madre Superiora che dovrà assicurare, con le necessarie sostituzioni, il funzionamento dei servizi affidati alle Suore.

Art. 8

A nessuno e per nessun motivo sarà consentito di interferire o, comunque, di inserirsi nella vita di Comunità delle Suore che è e rimarrà sottoposta al solo controllo delle Autorità religiose.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni quattro, a decorrere dal 1-8-1965, con scadenza al 31-7-1969, e si intenderà tacitamente rinnovata in tutte le sue clausole per uguale periodo di tempo, se nessuna delle parti, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne avrà comunicata all'altra parte formale disdetta almeno tre mesi prima della scadenza.

Ad avvenuta applicazione del conglobamento totale degli assegni per il personale regionale, su richiesta della Congregazione delle Suore di San Giuseppe, potranno essere riprese trattative con la Congregazione per una eventuale revisione delle retribuzioni del personale religioso addetto all'Istituto Regionale ospedaliero.

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L'Assessore BALESTRI illustra brevemente la relazione concernente la proposta di approvazione della bozza di Convenzione di cui all'oggetto e propone che il Consiglio approvi la proposta stessa.

Il Presidente, MARCOZ, dopo aver accertato che nessun Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sulla bozza di Convenzione in esame, invita il Consiglio a procedere all'esame e alla approvazione, per alzata di mano, dei singoli articoli della bozza di Convenzione stessa.

Articoli 1 e 2 - Si dà atto che gli articoli 1 e 2 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Articoli 3 - 4 - 5 e 6 - Si dà atto che gli articoli 3, 4, 5 e 6 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).

Articolo 7 - L'Assessore BALESTRI propone di apportare le seguenti modifiche all'articolo di cui si tratta:

comma c) - togliere le parole "pari a lorde lire" nella seconda e quarta linea;

- aggiungere la seguente frase, racchiusa tra parentesi, in calce al comma stesso "(nessuna indennità è dovuta all'atto della cessazione del servizio)".

comma d) - aggiungere la seguente frase in calce al comma "limitatamente al periodo massimo previsto per gli iscritti all'I.N.A.D.E.L.".

Si dà atto che l'articolo 7 è approvato dal Consiglio, con le soprariportate modificazioni proposte dall'Assessore Balestri, ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).

Articoli 8 e 9 - Si dà atto che gli articoli 8 e 9 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).

Il Presidente, MARCOZ, dopo aver accertato e dichiarato che i nove articoli della bozza di Convenzione in esame sono stati dal Consiglio singolarmente approvati ad unanimità di voti favorevoli con nove separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, per alzata di mano, per l'approvazione della bozza di Convenzione stessa nel suo complesso.

IL CONSIGLIO

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, BALESTRI;

- vista la legge 17-11-1960 n. 7;

- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano con separate votazioni sui singoli articoli e sul complesso della bozza di Convenzione (Consiglieri presenti e votanti: ventinove);

DELIBERA

di approvare, ai fini di cui in premessa, la sottoriportata bozza di Convenzione da stipulare fra la Regione Autonoma Valle di Aosta e la Congregazione delle Suore di San Giuseppe, di Aosta, dando atto che le spese derivanti dall'applicazione della Convenzione stessa, previste in lorde annue Lire 5 milioni (cinquemilioni) circa, saranno finanziate sul capitolo 428 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965 ("Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi e contrattuali al personale dell'Istituto"), che presenta la necessaria disponibilità, ed ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi.

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile

Convenzione regolatrice del servizio delle Suore appartenenti alla Congregazione religiosa delle Suore di San Giuseppe, di Aosta, presso l'Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile di Aosta.

Tra la Congregazione religiosa delle Suore di San Giuseppe di Aosta, rappresentata dalla Madre Superiora Generale pro-tempore, Madre Maria Teresa Cavagnet, e l'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta, per l'Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile, di Aosta, rappresentata dall'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Dr. Francesco Balestri, si conviene quanto segue:

Art. 1

La Congregazione religiosa delle Suore di San Giuseppe si obbliga di destinare in servizio all'Istituto Regionale di Assistenza Materna ed Infantile, di Aosta undici Suore, così distribuite:

- una Suora con mansione di Madre Superiora, per la vigilanza ed il coordinamento dei servizi affidati alle Suore;

- sette Suore per l'assistenza diretta alle ammalate nei vari reparti e per le prestazioni specialistiche ed ambulatoriali: sala operatoria - sala parto - sale di medicazione - sala neonati - laboratorio - pronto soccorso - ostetricia e ginecologia pensionanti e corsia);

- due Suore addette al reparto cucina, dispensa, guardaroba e lavanderia;

- una Suora addetta al Brefotrofio Regionale.

Art. 2

Il numero delle Suore destinate al predetto Istituto Regionale ospedaliero potrà essere aumentato su richiesta dell'Amministrazione Regionale in relazione alla necessità dei servizi dell'Istituto e sempre che la Congregazione abbia disponibilità di personale religioso idoneo.

Art. 3

Le Suore prestano servizio normalmente dalle ore 7,30 alle ore 13 e dalle 15 alle 20, salvo i casi di urgente necessità.

Dalle ore 13 alle 15 e dalle 20 alle 21 la vigilanza dei vari reparti dell'Istituto è affidata alla Suora di guardia, coadiuvata dal personale di servizio. Anche per la vigilanza notturna sarà di servizio una Suora.

Art. 4

Il personale laico femminile destinato ai Reparti di degenza o ai Servizi ausiliari affidati alle Suore dipende disciplinarmente, oltre che dalla Direzione Amministrativa e dal Direttore Sanitario dell'Istituto, anche dalla Suora responsabile del. Reparto o del Servizio, la quale, tramite la Madre Superiora, deve segnalare le eventuali mancanze disciplinari alle Direzioni Sanitaria ed Amministrativa, per i provvedimenti di competenza.

Art. 5

A ciascuna delle Suore assegnate all'Istituto Regionale ospedaliero sarà affidato un compito specifico da espletare in collaborazione con la Direzione Sanitaria dell'Istituto e ciò allo scopo di assicurare la migliore possibile assistenza ai ricoverati in armonia con le finalità dell'Istituto medesimo.

La Direzione Sanitaria si rivolgerà alla Superiora per qualsiasi disposizione riguardante le diverse mansioni affidate alle Suore.

Art. 6

Le Suore addette all'assistenza diretta delle ricoverate, dei neonati e dei bambini del Brefotrofio devono essere munite di regolare diploma e devono uniformarsi, nell'espletamento della loro opera, alle leggi di deontologia professionale.

Art. 7

La Direzione Amministrativa dell'Istituto si impegna di:

a) assegnare alle Suore, per proprio uso, nell'interno dell'Istituto, appositi locali separati provvisti dei mobili occorrenti e relativi servizi, della biancheria da letto e da tavola, della divisa e grembiuli di fatica;

b) assicurare il servizio religioso nella Cappella dell'Istituto con la S. Messa quotidiana;

c) corrispondere una retribuzione mensile netta di Lire 31.000 (trentunmila) ad ognuna delle Suore infermiere, cuoca e guardarobiera e di Lire 34.000 (trentaquattromila) alla Madre Superiora oltre alla XIIIa mensilità, sono a carico dell'Amministrazione Regionale gli oneri previdenziali ed assicurativi previsti dalla legislazione vigente e dalle disposizioni di legge eventualmente emanate in avvenire (nessuna indennità è dovuta all'atto della cessazione del servizio);

d) fornire alle Suore in servizio vitto, riscaldamento, illuminazione, bucato, ricovero ospedaliero, medicinali e cure gratuiti; qualora fosse necessario il ricovero ospedaliero presso altro Istituto, le relative spese di spedalità saranno a carico dell'Amministrazione Regionale, limitatamente al periodo massimo previsto per gli iscritti all'I.N.A.D.E.L.;

e) permettere che le Suore si assentino a turno, trenta giorni all'anno, nel periodo stabilito dalla Madre Superiora che dovrà assicurare, con le necessarie sostituzioni, il funzionamento dei servizi affidati alle Suore.

Art. 8

A nessuno e per nessun motivo sarà consentito di interferire o, comunque, di inserirsi nella vita di Comunità delle Suore che è e rimarrà sottoposta al solo controllo delle Autorità religiose.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni quattro, a decorrere dal 1-8-1965, con scadenza al 31-7-1969, e si intenderà tacitamente rinnovata in tutte le sue clausole per uguale periodo di tempo, se nessuna delle parti, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne avrà comunicata all'altra parte formale disdetta almeno tre mesi prima della scadenza.

Ad avvenuta applicazione del conglobamento totale degli assegni per il personale regionale, su richiesta della Congregazione delle Suore di San Giuseppe, potranno essere riprese trattative con la Congregazione per una eventuale revisione delle retribuzioni del personale religioso addetto all'istituto Regionale ospedaliero.

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