Oggetto del Consiglio n. 111 del 12 luglio 1965 - Verbale
OGGETTO N. 111/65 - APPROVAZIONE DI NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI MEDICI SPECIALISTI INCARICATI PRESSO IL CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA DELLA REGIONE.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, BALESTRI, riferisce al Consiglio in merito alla seguente deliberazione di Giunta n. 1662 in data 9-6-1965, concernente: "Approvazione di norme per la regolamentazione delle prestazioni professionali di Medici specialisti presso il Centro di Medicina Preventiva della Regione - Proposta al Consiglio Regionale", deliberazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Verbale di deliberazione di Giunta del 9 giugno 1965.
Oggetto n. 1662 - Approvazione di norme per la regolamentazione delle prestazioni professionali di medici specialisti presso il centro di medicina preventiva della Regione. Proposta al Consiglio Regionale.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Dott. Balestri, riferisce alla Giunta in merito alla opportunità di approvare norme per la regolamentazione delle prestazioni professionali di medici specialisti presso il Centro di Medicina Preventiva della Regione.
Fa presente che, a tale fine, sono state predisposte le allegate norme sulla scorta di quelle in vigore presso Istituti Mutualistici vari.
Ritiene opportuno che la Giunta esamini in via preventiva le norme di cui si tratta, da sottoporre successivamente all'esame ed all'approvazione del Consiglio Regionale.
Fa presente che, con l'adozione di tali norme, sarà possibile disciplinare le prestazioni professionali di cui si tratta al fine di garantire una migliore efficienza dei servizi sanitari presso il Centro Regionale di Medicina Preventiva.
Dà, quindi, comunicazione alla Giunta del testo delle norme di cui si propone l'approvazione.
Segue discussione al termine della quale,
LA GIUNTA
- preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore Dott. Balestri
- viste le proposte di norme di cui si tratta e richiamate le deliberazioni consiliari n. 130 in data 8-10-1959 e n. 72 in data 10-6-1960;
- ad unanimità di voti favorevoli;
DELIBERA
- di sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio Regionale le sottoriportate norme per la regolamentazione delle prestazioni professionali da parte di Medici specialisti presso il Centro di Medicina Preventiva della Regione, dando atto che alle relative spese, previste in annue Lire 3.000.000, si farà fronte con imputazione al Capitolo 441 del bilancio preventivo per l'anno 1965 ("Spese per il funzionamento del Centro di Medicina Preventiva"), che presenta la necessaria disponibilità ed ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi.
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale
Norme per la regolamentazione delle prestazioni professionali da parte di medici specialisti presso il Centro di Medicina preventiva regionale, con sede in Aosta - Via Guido Rey, n. 1.
Art. 1
Presso il Centro di Medicina Preventiva della Regione, istituito in Aosta, si effettuano accertamenti diagnostici, con finalità di medicina preventiva, riguardanti:
1) l'igiene mentale;
2) le imperfezioni e le malattie dell'apparato visivo;
3) l'adenoidismo e le malattie otorinolaringoiatriche in genere;
4) le imperfezioni e le malattie dentarie;
5) le dislalie ed i disturbi emendabili del linguaggio e della audizione.
A tal fine, presso il Centro di Medicina Preventiva funzionano i seguenti servizi specialistici:
a) servizio di otorinolaringologia, con annesso complesso audiometrico;
b) servizio di oculistica con annesso servizio di ortottica;
c) servizio di odontoiatria;
d) servizio di neuro-psico-pedagogia.
Art. 2
Il Medico Regionale sovraintende i servizi del Centro di Medicina Preventiva.
I servizi di cui ai punti a), b), c) e d) del precedente articolo sono diretti da Medici specialisti liberi professionisti, incaricati, i quali, di concerto co`, il Medico Regionale, stabiliscono i programmi di funzionamento dei servizi del Centro.
Art. 3
Gli incarichi per prestazioni professionali presso il Centro di Medicina Preventiva della Regione sono affidati, in via precaria, con deliberazioni della Giunta Regionale a Medici liberi professionisti specialisti che abbiano preventivamente rilasciato dichiarazioni di accettazione degli incarichi stessi ; tali incarichi non costituiscono rapporto di pubblico impiego tra i Medici liberi professionisti incaricati e l'Amministrazione Regionale, in quanto si tratta di incarichi professionali regolati dalle norme degli articoli 2230 e seguenti del Codice Civile.
Art. 4
I Medici specialisti incaricati addetti al Centro di Medicina Preventiva della Regione debbono impegnarsi a prestare la loro attività per il numero di ore settimanali che sarà per ciascuno stabilito nelle deliberazioni di incarico, nei giorni e nelle ore stabiliti su proposta del Medico Regionale.
Art. 5
Per le prestazioni professionali specialistiche di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione Regionale corrisponde ai Medici specialisti un compenso mensile lordo di incarico in misura da determinare in base alle ore di servizio effettivamente svolte e per l'ammontare riportato dalla seguente tabella:
|
N. ore settimanali |
Compenso lordo mensile |
|
1 |
12.000 |
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2 |
24.000 |
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3 |
36.000 |
|
4 |
48.000 |
|
5 |
60.000 |
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6 |
72.000 |
|
7 |
84.000 |
|
8 |
96.000 |
|
9 |
108.000 |
|
10 |
120.000 |
|
11 |
132.000 |
|
12 |
144.000 |
Art. 6
I compensi mensili di incarico di cui al precedente articolo sono liquidati mensilmente su presentazione di apposite note di spesa vistate dal Medico Regionale e dall'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, note nelle quali dovrà risultare la eventuale detrazione dei compensi non spettanti per le ore di servizio non prestate.
I Medici specialisti incaricati sono esonerati dal prestare la loro opera nei giorni di eventuali festività infrasettimanali, senza che ciò comporti riduzione del compenso mensile.
Art. 7
I compensi mensili di incarico sono soggetti alle trattenute di legge e alla ritenuta del 2% da versare all'E.M.P.A.M..
L'Amministrazione Regionale verserà all'E.M.P.A.M. i contributi del 4% sui compensi mensili di incarico e rimborserà ai Medici specialisti incaricati la spesa per l'I.G.E. nella misura in vigore (attualmente 2%) dei compensi mensili di incarico.
Art. 8
Le ore di servizio non prestate per causa di malattia non saranno retribuite sino al compimento del primo anno di servizio.
Ai Medici specialisti incaricati da oltre un anno, che si assentino per comprovata malattia, sarà conservato il trattamento economico di incarico per 2 mesi nell'anno solare. Qualora la malattia si protragga per oltre due mesi, l'Amministrazione Regionale manterrà l'incarico, senza corresponsione di compenso mensile di incarico, per altri dieci mesi.
Per causa di malattia che impedisca l'esercizio dell'attività professionale di incarico per un periodo pari o inferiore a 5 giorni non competerà alcun compenso di incarico; non saranno parimenti retribuite le mancate prestazioni professionali per assenze non giustificate o dovute a motivi di studio o a partecipazioni a Congressi scientifici, ecc.
Art. 9
Ai Medici specialisti incaricati è concesso un periodo di assenza per congedo ordinario annuale retribuito in misura di 2/3 del compenso di incarico mensile lordo.
Il periodo di assenza per congedo ordinario deve coincidere con il periodo di chiusura estiva del Centro di Medicina Preventiva.
Nessun compenso spetterà ai Medici specialisti incaricati per i periodi eventuali di chiusura del Centro di Medicina Preventiva, eccedenti il mese di congedo ordinario annuale.
Art. 10
I Medici specialisti incaricati hanno diritto ad un periodo di assenza giustificata non retribuita, per motivi di studio o di famiglia, sino ad un massimo di anni uno per ogni quinquennio di servizio prestato.
Art. 11
In caso di risoluzione del rapporto di incarico professionale non dovuto a dimissioni volontarie dall'incarico, o a revoca dell'incarico per colpa o per inadempienza, ai Medici specialisti incaricati spetterà, per ogni anno di servizio prestato, una mensilità di assegni pari a 2/3 dell'ultimo compenso lordo mensile di incarico, o frazione di anno per periodi inferiori ad un anno.
Art. 12
I Medici specialisti incaricati, nell'accettare l'incarico, debbono assumere impegno di assicurare:
a) il massimo rispetto degli orari di servizio secondo le disposizioni impartite dal Medico Regionale;
b) la segnalazione mensile delle ore di servizio effettivamente prestate mediante timbratura del cartellino annesso all'orologio marcatempo del Centro di Medicina Preventiva;
c) la massima diligenza nello svolgimento del servizio propria di una prestazione professionale qualificata.
Art. 13
Le norme suddette saranno applicate per i Medici specialisti già in servizio presso il Centro con effetti a decorrere dal 1° luglio 1965.
Gli incarichi saranno conferiti in via precaria e a tempo indeterminato e potranno essere revocati per giusta causa in qualsiasi tempo dall'Amministrazione Regionale, previo preavviso di 3 mesi, da notificarsi all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
I Medici specialisti incaricati potranno chiedere di essere esonerati dall'incarico con preavviso di 3 mesi, da notificarsi all'Amministrazione Regionale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Su proposta del Medico Regionale, la Giunta Regionale può, per comprovate esigenze di servizio, ridurre il numero delle ore di servizio assegnate ad ogni Medico specialista.
L'Amministrazione Regionale si riserva il diritto di ricorrere alle prestazioni professionali di più Medici specialisti nella stessa materia, per necessità derivanti dal potenziamento dei servizi, qualora il numero delle ore già prestate dallo specialista incaricato raggiunga le dieci ore settimanali.
I Medici specialisti, ai quali saranno affidati incarichi di prestazioni professionali presso il predetto Centro Regionale dopo il 15 luglio 1965, fruiranno del trattamento economico di incarico di cui all'art. 5 delle presenti norme, con obblighi e diritti pari a quelli dei Medici specialisti incaricati aventi maggiore anzianità di servizio.
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L'Assessore BALESTRI illustra brevemente la relazione concernente la proposta di approvazione delle norme di cui si tratta, precisando che le norme stesse sono state elaborate sulla base di analoghe Convenzioni regolanti i rapporti tra Medici specialisti ed Istituti Mutualistici.
Su richiesta del Consigliere DUJANY, illustra gli scopi ed il funzionamento del Centro di Medicina Preventiva della Regione.
Su richiesta del Consigliere BERTHET, chiarisce che gli incarichi per Medici specialisti presso il Centro di Medicina Preventiva sono già stati da tempo attivati e che con il provvedimento in discussione si tende a regolamentare le condizioni e le modalità per i servizi relativi a tali incarichi.
Aggiunge che i Medici specialisti incaricati sono legati alla Regione da un rapporto di incarico professionale analogo a quelli in vigore presso gli Istituti Mutualistici.
Propone di apportare le seguenti modifiche alle norme in discussione, come da suggerimento della Commissione consiliare permanente di studio per la Sanità e l'Assistenza Sociale:
Articolo 5 - aggiungere in calce all'articolo la seguente frase: "Al compenso lordo saranno aggiunte le quote relative alle variazioni del costo della vita nelle misure praticate dall'INAM".
Articolo 13, penultimo comma, ultima linea: sostituire le parole "10 ore settimanali" con le parole "12 ore settimanali".
Il Presidente, MARCOZ, dopo aver accertato che nessun altro Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sulle norme in discussione, invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione, per alzata di mano, dei singoli articoli delle norme stesse.
Articoli 1, 2, 3 e 4 - Si dà atto che gli articoli 1, 2, 3 e 4 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventinove.
Articolo 5 - Si dà atto che l'articolo 5 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: ventinove) con l'aggiunta soprariportata proposta dall'Assessore Balestri.
Articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 - Si dà atto che gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).
Articolo 13 - Si dà atto che l'articolo 13 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: ventinove) con la soprariportata modifica proposta dall'Assessore Balestri.
Il Presidente, MARCOZ, dopo aver accertato e dichiarato che i tredici articoli delle norme in esame sono stati dal Consiglio singolarmente approvati ad unanimità di voti favorevoli con tredici separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, per alzata di mano, per l'approvazione delle norme stesse nel loro complesso.
IL CONSIGLIO
- preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, BALESTRI;
- richiamate le proprie deliberazioni nn. 130 in data 8-10-1959 e 72 in data 10 giugno 1960;
- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventinove) con separate votazioni sui singoli articoli e sul complesso delle norme di cui si tratta;
DELIBERA
di approvare le sottoriportate norme per la regolamentazione delle prestazioni professionali da parte di Medici specialisti incaricati presso il Centro di Medicina Preventiva della Regione, dando atto che le relative spese, previste in annue Lire 3 000.000 (tremilioni), dovranno essere imputate al capitolo 441 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965 ("Spese per il funzionamento del Centro di Medicina Preventiva"), che presenta la necessaria disponibilità, e ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi:
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale
Norme per la regolamentazione delle prestazioni professionali da parte di Medici specialisti presso il Centro di Medicina Preventiva Regionale, con sede in Aosta - Via Guido Rey, n. 1.
Art. 1
Presso il Centro di Medicina Preventiva della Regione, istituito in Aosta, si effettuano accertamenti diagnostici, con finalità di medicina preventiva, riguardanti:
1) l'igiene mentale;
2) le imperfezioni e le malattie dell'apparato visivo;
3) l'adenoidismo e le malattie otorinolaringoiatriche in genere;
4) le imperfezioni e le malattie dentarie;
5) le dislalie ed i disturbi emendabili del linguaggio e della audizione.
A tale fine, presso il Centro di Medicina Preventiva funzionano i seguenti servizi specialistici:
a) servizio di otorinolaringologia, con annesso complesso audiometrico;
b) servizio di oculistica con annesso servizio di ortottica;
c) servizio di odontoiatria;
d) servizio di neuro-psico-pedagogia.
Art. 2
Il Medico Regionale sovraintende i servizi del Centro di Medicina Preventiva.
I servizi di cui ai punti a), b), c) e d) del precedente articolo sono diretti da Medici specialisti liberi professionisti, incaricati, i quali, di concerto con il Medico Regionale, stabiliscono i programmi di funzionamento dei servizi del Centro.
Art. 3
Gli incarichi per prestazioni professionali presso il Centro di Medicina Preventiva della Regione sono affidati, in via precaria, con deliberazioni della Giunta Regionale a Medici liberi professionisti specialisti che abbiano preventivamente rilasciato dichiarazioni di accettazione degli incarichi stessi; tali incarichi non costituiscono rapporto di pubblico impiego tra i Medici liberi professionisti incaricati e l'Amministrazione Regionale, in quanto si tratta di incarichi professionali regolati dalle norme degli articoli 2230 e seguenti del Codice Civile.
Art. 4
I Medici specialisti incaricati addetti al Centro di Medicina Preventiva della Regione debbono impegnarsi a prestare la loro attività per il numero di ore settimanali che sarà per ciascuno stabilito nelle deliberazioni di incarico, nei giorni e nelle ore stabiliti su proposta del Medico Regionale.
Art. 5
Per le prestazioni professionali specialistiche di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione Regionale corrisponde ai Medici specialisti un compenso mensile lordo di incarico in misura da determinare in base alle ore di servizio effettivamente svolte e per l'ammontare riportato dalla seguente tabella:
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N. ore settimanali |
Compenso lordo mensile |
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1 |
12.000 |
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2 |
24.000 |
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3 |
36.000 |
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4 |
48.000 |
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5 |
60.000 |
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6 |
72.000 |
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7 |
84.000 |
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8 |
96.000 |
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108.000 |
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120.000 |
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132.000 |
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144.000 |
Al compenso lordo saranno aggiunte le quote relative alle variazioni del costo della vita nelle misure praticate dall'INAM.
Art. 6
I compensi mensili di incarico di cui al precedente articolo sono liquidati mensilmente su presentazione di apposite note di spesa vistate dal Medico Regionale e dall'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, note nelle quali dovrà risultare la eventuale detrazione dei compensi non spettanti per le ore di servizio non prestate.
I Medici specialisti incaricati sono esonerati dal prestare la loro opera nei giorni di eventuali festività infrasettimanali, senza che ciò comporti riduzione del compenso mensile,
Art. 7
I compensi mensili di incarico sono soggetti alle trattenute di legge e alla ritenuta del 2% da versare all'E.M.P.A.M..
L'Amministrazione Regionale verserà all'E.M.P.A.M. i contributi del 4% sui compensi mensili di incarico e rimborserà ai Medici specialisti incaricati la spesa per l'I.G.E. nella misura in vigore (attualmente 2%) dei compensi mensili di incarico.
Art. 8
Le ore di servizio non prestate per causa di malattia non saranno retribuite sino al compimento del primo anno di servizio.
Ai Medici specialisti incaricati da oltre un anno, che si assentino per comprovata malattia, sarà conservato il trattamento economico di incarico per 2 mesi nell'anno solare. Qualora la malattia si protragga per oltre due mesi, l'Amministrazione Regionale manterrà l'incarico, senza corresponsione di compenso mensile di incarico, per altri dieci mesi.
Per causa di malattia che impedisca l'esercizio dell'attività professionale di incarico per un periodo pari o inferiore a 5 giorni non competerà alcun compenso di incarico; non saranno parimenti retribuite le mancate prestazioni professionali per assenze non giustificate o dovute a motivi di studio e o partecipazioni a Congressi scientifici, ecc.
Art. 9
Ai Medici specialisti incaricati à concesso un periodo di assenza per congedo ordinario annuale retribuito in misura di 2/3 del compenso di incarico mensile lordo.
Il periodo di assenza per congedo ordinario deve coincidere con il periodo di chiusura estiva del Centro di Medicina Preventiva.
Nessun compenso spetterà ai Medici specialisti incaricati per i periodi eventuali di chiusura del Centro di Medicina Preventiva eccedenti il mese di congedo ordinario annuale.
Art. 10
I Medici specialisti incaricati hanno diritto ad un periodo di assenza giustificata non retribuita, per motivi di studio o di famiglia, sino ad un massimo di anni uno per ogni quinquennio di servizio prestato.
Art. 11
In caso di risoluzione del rapporto di incarico professionale non dovuto a dimissioni volontarie dall'incarico, o a revoca dell'incarico per colpa o per inadempienza, ai Medici specialisti incaricati spetterà, per ogni anno di servizio prestato, una mensilità di assegni pari a 2/3 dell'ultimo compenso lordo mensile di incarico, o frazione di anno per periodi inferiori ad un anno.
Art. 12
I Medici specialisti incaricati, nell'accettare l'incarico, debbono assumere impegno di assicurare:
a) il massimo rispetto degli orari di servizio secondo le disposizioni impartite dal Medico Regionale;
b) la segnalazione mensile delle ore di servizio effettivamente prestate mediante timbratura del cartellino annesso all'orologio marcatempo del Centro di Medicina Preventiva;
c) la massima diligenza nello svolgimento del servizio propria di una prestazione professionale qualificata.
Art. 13
Le norme suddette saranno applicate per i Medici specialisti già in servizio presso il Centro con effetti a decorrere dal 1° luglio 1965.
Gli incarichi saranno conferiti in via precaria e a tempo indeterminato e potranno essere revocati per giusta causa in qualsiasi tempo dall'Amministrazione Regionale, previo preavviso di 3 mesi, da notificarsi all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
I Medici specialisti incaricati potranno chiedere di essere esonerati dall'incarico con preavviso di 3 mesi, da notificarsi all'Amministrazione Regionale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Su proposta del Medico Regionale, la Giunta Regionale può, per comprovate esigenze di servizio, ridurre il numero delle ore di servizio assegnate ad ogni Medico specialista.
L'Amministrazione Regionale si riserva il diritto di ricorrere alle prestazioni professionali di più Medici specialisti nella stessa materia, per necessità derivanti dal potenziamento dei servizi, qualora il numero delle ore già prestate dallo specialista incaricato raggiunga le dodici ore settimanali.
I Medici specialisti, ai quali saranno affidati incarichi di prestazioni professionali presso il predetto Centro Regionale dopo il 15 luglio 1965, fruiranno del trattamento economico di incarico di cui all'art. 5 delle presenti norme, con obblighi e diritti pari a quelli dei Medici specialisti incaricati aventi maggiore anzianità di servizio.
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