Oggetto del Consiglio n. 494 del 25 ottobre 1979 - Verbale

OGGETTO N. 494/79 - Disegno di legge regionale concernente: Norme urgenti per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza.

La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza da parte della Regione con il preciso scopo, da un lato, di riordinare la vigente disciplina effettuata in applicazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dall'altro, di predisporre l'attività esercitata in materia alle modifiche istituzionali ed organizzative che interverranno con l'istituzione dell'unità sanitaria locale in applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Si tratta pertanto di una normativa che ha necessariamente carattere transitorio e che tende a consentire, nell'attuale fase di gestione dei servizi sanitari in attesa della effettiva operatività del servizio sanitario nazionale, il corretto espletamento degli adempimenti previsti per i vari organi interessati all'attuazione della sopracitata legge 685.

Quanto prima è auspicabile che si pervenga ad una modifica della sopracitata legge 685, sia per rivedere la disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e le relative attribuzioni fra i vari organi interessati, sia per adeguare tutte le normative concernenti gli interventi per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza al mutato assetto istituzionale ed organizzativo dei servizi sanitari e sociali conseguente all'entrata in vigore della legge di istituzione del servizio sanitario nazionale.

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Disegno di legge n. 113

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ........................... N. ......: "Norme urgenti per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Le funzioni di educazione sanitaria e sociale, di prevenzione ed intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché contro l'alcoolismo e le altre tossicodipendenze sono esercitate dai comuni mediante l'unità sanitaria locale costituita ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale in materia.

Articolo 2

Fino alla costituzione dell'unità sanitaria locale, le funzioni di cui all'articolo 1 della presente legge sono esercitate dalla Regione oltreché attraverso l'utilizzo dei normali presidi ospedalieri, sanitari e sociali presenti sul territorio, mediante i servizi istituiti ai sensi della legge regionale 11 novembre 1977, n. 65.

I presidi e servizi di cui al precedente comma sono tenuti a fornire le prestazioni loro richieste al fine di assicurare la diagnosi, la riabilitazione ed il reinserimento sociale delle persone interessate, ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Articolo 3

Tutte le prestazioni rese dai presidi e servizi di cui al precedente articolo ai fini della presente legge, sono gratuite per tutti gli assistiti, sempreché non si tratti di prestazioni a carico di enti mutualistici o altri enti pubblici.

Gli interventi devono essere effettuati nel rispetto dell'integrità psicofisica degli assistiti.

All'assistito deve essere assicurato il diritto di scelta dei luoghi di cura e dei sanitari curanti, nell'ambito dell'organizzazione delle attività previste ai fini della presente legge.

Nel rapporto con l'utente gli operatori devono avvalersi di norma della lingua materna dell'assistito.

Articolo 4

Per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, la Regione si avvale dell'assessorato della sanità ed assistenza sociale che, in collaborazione con gli enti interessati che operano ai fini della presente legge, espleta in particolare:

a) il coordinamento, la consulenza e l'assistenza tecnica;

b) la raccolta ed elaborazione dei dati statistici ed epidemiologici;

c) la ricezione delle segnalazioni da parte dei singoli sanitari curanti di persone che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o di persone che, avendo intrapreso la cura volontaria, la interrompono;

d) la ricezione delle segnalazioni degli ufficiali o agenti di polizia;

e) la ricezione e registrazione dei provvedimenti dei giudici a carico dei tossicodipendenti;

f) la segnalazione al Pretore dei tossicodipendenti che, avendo accettato la cura volontaria, di fatto la rifiutano;

g) la ricezione delle richieste di intervento volontario da parte di chi eserciti la patria potestà o la tutela.

L'assessorato alla sanità ed assistenza sociale opera altresì, in collaborazione, con l'assessorato della pubblica istruzione, al fine di porre la scuola, a livello di insegnanti, di alunni e relative famiglie, nella condizione di attuare una responsabile educazione sanitaria atta a prevenire l'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Articolo 5

La Regione programma gli interventi per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge nell'ambito del piano sanitario regionale di cui all'articolo 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Articolo 6

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con i fondi che saranno assegnati dallo Stato ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché mediante eventuali stanziamenti integrativi.

Articolo 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Dolchi (P.C.I.) - È allegato il parere della Commissione Sanità. La parola all'Assessore Rollandin.

Rollandin (U.V.) - Il presente disegno di legge, non vuole entrare nel merito del problema dibattuto in questi giorni a proposito della liberalizzazione delle droghe pesanti o leggere, o comunque intervenire in quello che sarà il proseguimento della discussione che sta avvenendo in altre sedi e che avverrà a livello parlamentare, soprattutto per vedere se sarà il caso di modificare la legge 685.

Nell'ultima riunione del Consiglio Sanitario Nazionale è stato precisato, a questo proposito, che da parte del Governo è stato dato incarico di fare un'indagine conoscitiva sulle zone. Il frutto di quest'indagine sarà reso noto quando prima. Si prevede che il lavoro di questo studio durerà tre mesi e, naturalmente, sulla base di questi risultati, si potranno valutare le modifiche da apportare.

La presente legge riguarda essenzialmente - come detto nel testo - le funzioni amministrative regionali che riguardano le questioni di applicazione di competenza previste dalla "685" che prima richiamavo, poiché l'attuazione della legge in Valle è stata carente, in particolare non si sono formati i centri che avrebbero dovuto essere istituiti secondo quanto previsto dall'articolo 92 della legge 685. È vero che nello stesso articolato si diceva che, nei casi in cui questo non fosse fatto da parte della Regione, doveva essere fatto d'ufficio a livello ministeriale, cosa che naturalmente non è stata fatta. Quindi, a conclusione, nella Regione non si sono istituiti dei centri o dei punti di riferimento per quest'attività.

Poiché è stato approvato il disegno di legge istitutivo del Servizio Sanitario Nazionale, in cui i temi della prevenzione, della cura e riabilitazione anche dei tossicodipendenti viene demandato alle Unità Sanitarie Locali, verificando nel contempo - a seguito delle degli esami congiunti delle commissioni, dei comitati di cui agli articoli 85 e 92 della succitata legge, vale a dire il comitato che è previsto per la scuola - il Comitato regionale delle tossicodipendenze ha evidenziato la necessità di avere un coordinamento a livello amministrativo. È proprio per questo che qui si parla essenzialmente di avere un punto di riferimento affinché il tutto sia coordinato. Nel frattempo, si fa affidamento, per quanto riguarda il personale che dovrà operare...si ribadisce: essenzialmente a livello preventivo-sociale su tutta la Regione, e quindi non come un centro unico, che sarebbe perlomeno auspicabile realizzare un centro antidroga come da qualcuno era stato richiamato in altre sedi.

Essendo invece necessario continuare il lavoro fatto, essenzialmente per quanto riguarda la programmazione, dal Comitato previsto dall'articolo 81 e in parte dal Comitato previsto dall'articolo 91, poiché nella legge 685 - cioè la legge istitutiva dei Consultori - la previsione del personale è di un medico, due assistenti sociali, un'infermiera professionale, con l'eventuale presenza dello specialista (qual è lo psicologo), constatato che l'articolo 92 raccomandava l'istituzione dei centri medici di assistenza sociale, la cui composizione era di medici psicologi, assistenti sociali e educatori, aventi le specifiche competenze. Constatata, quindi, la possibilità che gli operatori di questi due centri vengono a essere identificati in un'unica persona, portato il dibattito a livello dei singoli comitati ed essendo stata accettata questa proposta, si è pensato di unificare questo discorso e inserirlo nella legge che presentiamo per fare in modo che l'attività sul territorio, legata al personale specializzato che qui si richiama...di modo che abbia le possibilità operative, visto che nel contempo sono stati istituiti i Consultori. Sono stati finanziati, e quanto prima inizieranno quest'azione; queste persone potranno agire sul territorio a livello decentrato. È giusto che facciano opera di prevenzione, di consulenza, anche per i casi in cui naturalmente devono occuparsi di tossicodipendenze.

La stessa cosa è già stata sperimentata in altre Regioni e fatta senza ricorso al provvedimento legislativo. È stato sollevato un vizio di illegittimità e, quindi, senza un provvedimento specifico - quale quello che si sottopone - non si poteva istituire o comunque, a livello di Pretura, un soggetto non poteva essere indirizzato o mandato a questo tipo di centro, anche se non ha nome specifico di "Centro antidroga". Questa équipe - che essenzialmente è una équipe medica con personale parasanitario - dovrebbe occuparsi di questi problemi, e quindi c'era stato un invito ad agire in questo senso, in modo che quando un medico di un Consultorio, uno specialista psicologo, tratta questi problemi, agisca nella piena legittimità, con pieni diritti e non possa venire accusato...non so...di abuso di potere. Questo è quanto si prevede. D'altra parte è necessario, vista anche l'indagine che si sta portando avanti, far sì che...della droga in Valle.

Quindi ripeto: con questa legge non si vuole aprire un dibattito su quello che è il problema o le prospettive o gli indirizzi dei Partiti a proposito della liberalizzazione della droga leggera o pesante, bensì si vuole dare uno strumento per un'azione, la più corretta e rapida, a quelli che sono naturalmente gli strumenti già richiamati dalla legge in vigore.

Dolchi (P.C.I.) - È aperta la discussione generale. La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Dal dicembre 1975, cioè, da quando è entrata in vigore la legge 22 dicembre 1975 n. 685 "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope per la prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stadi di tossicodipendenza" le uniche iniziative assunte dalla Giunta regionale sono state la costituzione dei due comitati previsti dagli articoli 85, Comitato di studio, e 91, Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, previsti dalla legge nazionale. Questi comitati che poi sono rimasti in gran parte sulla carta, perché la loro operatività è stata quasi nulla. Un'operatività, vorrei sottolineare, in cui esistono anche delle responsabilità ben precise, oltre che dei componenti il Comitato, da parte della Giunta stessa, perché il Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze è presieduto dall'Assessore regionale alla Sanità.

Quindi ci sono stati quattro anni di inadempienze, come riconosceva apertamente nella sua illustrazione al disegno di legge lo stesso Assessore. Adesso, dopo quattro anni di distanza dalla legge statale, dopo quattro anni di totale assenza di iniziative, all'infuori della deliberazione di costituzione di questi due Comitati, che però, operativamente, hanno fatto molto poco, la Giunta regionale ci propone un disegno di legge che non definisce assolutamente né criteri, né modalità di attuazione, in Valle d'Aosta, degli obiettivi della legge 865, e questo in un'ottica di totale sottovalutazione di quello che è il problema della tossicodipendenza che ha una dimensione e una problematicità in Valle d'Aosta che non è molto diversa da quella che si presenta in altre Regioni!

Il titolo del disegno di legge: "Norme urgenti per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza" e la stessa relazione dell'Assessore hanno posto attenzione sul carattere amministrativo di questa legge, cioè in sostanza dopo quattro anni in cui non si sono applicate le disposizioni statali si propongono delle norme che sono puramente di carattere amministrativo.

In sostanza cosa dice questo disegno di legge? Il Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze che era stato istituito in base all'articolo 91 della legge 865 non viene mai citato nel disegno di legge. E difatti se le parole...interpretando la logica del disegno di legge, questo Comitato scompare, comunque viene meno a tutte le sue funzioni! Le funzioni che avrebbero dovuto essere di questo Comitato sono assunte dall'Assessorato regionale della sanità, in attesa che siano assunte, successivamente, dall'Unità Sanitaria Locale, quando questa entrerà in funzione.

Quindi, questo è il primo punto che è già in contrasto con la normativa statale, in quanto, fino a quando la legge statale dice chiaramente, fino all'entrata in vigore dell'Unità Sanitaria Locale, l'organismo che deve - diciamo - coordinare l'attività di prevenzione, di cura, di reinserimento dei tossicodipendenti, è questo Comitato regionale costituito con certi criteri!

Secondo punto: il Comitato di studio previsto dall'articolo 85 della legge 865...mai citato nel disegno di legge...esiste in Valle d'Aosta, ma non si capisce che fine ha fatto! Difatti scompare questo Comitato e le sue funzioni, in base all'articolo 4 del disegno di legge, vengono assorbite congiuntamente dall'Assessorato della Sanità e dall'Assessorato della Pubblica Istruzione!

Infine, un terzo punto da evidenziare: emerge chiaramente dal disegno di legge che l'azione di prevenzione, cura e riabilitazione è difatti affidata ai Consultori, cosa che, come scelta d'indirizzo, potrebbe essere positivo nel senso di individuare le strutture non segreganti e diffuse sul territorio. Però non è assolutamente precisato nella legge con quali criteri, con quali strumenti e con quale personale i Consultori o le strutture sul territorio potranno svolgere quelle che sono le finalità molto importanti previste dalla legge statale!

In sostanza, ci troviamo di fronte a una legge che è totalmente vuota di contenuti, si tratta semplicemente di una disposizione che dice che una serie di comitati che esistevano, di fatto, non hanno più motivo di esistere, che in attesa della costituzione dell'Unità Sanitaria Locale, le funzioni in materia vengono assunte dall'Amministrazione regionale e attuate tramite Consultori, senza che però questo si traduca in possibilità operative reali. Quindi la situazione, dopo questo disegno di legge, è assolutamente destinata a rimanere quella che era in precedenza, cioè: una totale assenza d'iniziative!

Io vorrei elencare tutta una serie di cose che sono previste dalla legge 865 e che non sono neppure citate nel disegno di legge regionale. La legge statale 865 prevede l'istituzione di centri medici per l'assistenza ai tossicodipendenti; questi centri dovevano essere istituiti a partire della fine del 1975, inizio 1976, pertanto non c'è solo responsabilità di questo Assessore o della Giunta attuale, c'è la responsabilità anche della precedente della Giunta! C'è una responsabilità estremamente chiara, di questo centro medico si continua a non parlarne, nel disegno di legge, mentre invece è una struttura fondamentale, anche se si prevede un ruolo dei Consultori per questo centro medico.

L'articolo 90 della legge statale chiarisce che "le Regioni devono istituire uno o più centri medici di assistenza che hanno il compito di fornire l'ausilio specialistico occorrente ai luoghi di cura, ai centri ospedalieri e sanitari locali e ai singoli", c'è una struttura che ha la funzione e poi le hanno...ha la funzione di orientamento, di terapia, di coordinamento fra quella che può essere l'azione delle strutture esistenti a livello diffuso sul territorio...di questo non si parla!

Dell'azione di prevenzione, nel disegno di legge, si parla, si accenna nel primo articolo e poi, nel secondo articolo, addirittura già scompare tutto il discorso sulla prevenzione - il secondo comma "...sono tenuti a fornire le prestazioni richieste al fine di assicurare la diagnosi, la riabilitazione e il reinserimento delle persone interessate" - già non si parla più di prevenzione, e poi non sono assolutamente individuati quali sono i meccanismi verso i quali si può fare un'adeguata azione di prevenzione. La legge nazionale prevede delle garanzie ben precise per il tossicodipendente che si sottopone a cure. È chiaro che un'azione efficace, nei confronti dei tossicodipendenti, perché possa essere attuata richiede l'adozione dell'anonimato, altrimenti non c'è nessuna possibilità d'intervenire.

Il disegno di legge non contempla nulla, niente sull'anonimato dei tossicodipendenti! Anzi, c'è l'articolo 3 - che così com'è formulato - non garantisce l'anonimato, perché dice "...tutte le prestazioni sono gratuite sempreché non si tratti di prestazioni a carico di enti mutualistici", però se la prestazione è fatta da enti mutualistici, l'anonimato, chiaramente, non può esistere, perché c'è tutta una pratica, una prassi burocratica che non ti garantisce per niente l'anonimato!

Un altro aspetto importante della legge statale è il ruolo della volontarietà, cioè di assistenti, di medici, di personale che volontariamente, gratuitamente, presta la sua opera sul problema dei tossicodipendenti. In diverse Regioni si è fatto ricorso all'azione del volontariato, perché evidentemente c'è disponibilità in questo senso. Nel disegno di legge non si parla assolutamente del ricorso alla volontarietà e quindi l'articolo 93 della legge statale, che parla di assistenza volontaria, è assolutamente ignorato.

Sul funzionamento del Pronto Soccorso non è specificato assolutamente niente. Attualmente i medici del Pronto Soccorso, gli operatori del Pronto Soccorso, operano a secondo della visione personale, a secondo del medico che si trova presente, a secondo dell'intuizione che uno ha. Il pianto esiste e c'è la possibilità, da parte della Regione, di dare delle norme precise in questo senso, di dare delle indicazioni sul come deve essere attuato l'approccio nei confronti dei tossicodipendenti, che tipo di azione va svolta nei confronti dei tossicodipendenti. Questo è assolutamente ignorato nel nostro disegno di legge! La legge statale prevede, anche, che le Regioni possono attuare, stipulare delle convenzioni con degli enti ausiliari, cioè strutture di base delle comunità, degli organismi, che hanno come scopo la cura e la rieducazione dei tossicodipendenti. Anche su quest'aspetto importante, delle possibilità in Valle d'Aosta, non si dice assolutamente niente nel disegno di legge.

Infine, il piano d'intervento previsto dall'articolo 93 della legge statale che dovrebbe stabilire il programma di assistenza ai tossicodipendenti, non è stato fatto in Valle d'Aosta e viene ulteriormente rimandato, con questo disegno di legge, al Piano Sanitario Regionale, cioè a quando verrà fatto globalmente il piano stesso. Ancora una volta, quindi, non si decide di fare una scelta immediata, ma di posticipare nel tempo gli interventi.

In considerazione di queste osservazioni il nostro giudizio, su questo disegno di legge, è totalmente negativo, trattandosi di un disegno che serve soltanto a dire che la Regione interviene su questo problema senza che, di fatto, questo intervento si realizzi. È un disegno di legge completamente vuoto, che non ha nessuna possibilità di attuazione reale sul territorio, mentre va fatta un'azione completamente diversa. Quindi noi presentiamo emendamenti a tutti gli articoli, emendamenti sostitutivi a tutti gli articoli del disegno di legge presentato dalla Giunta. Di fatto, proponiamo un testo diverso e alternativo rispetto a quello proposto dalla Giunta regionale.

Dolchi (P.C.I.) - Io pregherei di distribuire gli emendamenti che sono stati annunciati dal Consigliere Riccarand e che sono stati presentati alla Presidenza. Ricordo che siamo sempre in sede di discussione generale e che si è iscritto a parlare il Consigliere Péaquin.

Péaquin (P.C.I.) - Ma questo è un caso evidente - anche l'Assessore l'ha ricordato nella sua relazione - di una carenza, di una trascuratezza nell'affrontare un problema così grave come quello della diffusione degli stupefacenti nella nostra Regione.

Il Consigliere Riccarand ricordava che abbiamo ormai quattro anni di ritardo nell'attuazione di questa legge. Qui ci sono evidentemente delle responsabilità anche degli Assessori e delle Giunte precedenti. Infatti, l'articolo 37 della "685" prevedeva che le Regioni, entro sei mesi, dovevano provvedere in merito all'attuazione della legge e da parte della Regione non è stato fatto nulla fino ad oggi. Non è stato fatto o almeno, se è stato fatto - vedo che l'Assessore alla Pubblica Istruzione dissente - vorrei esserne informato, perché se è stato fatto, può essere una mia mancanza mia d'informazione, ma può anche essere una non divulgazione dell'informazione dovuta.

Comunque siamo in notevole ritardo. Oggi i casi stanno scoppiando anche in Valle d'Aosta. Abbiamo avuto, infatti...ultimamente un mio concittadino di Saint-Vincent, che è morto in circostanze non ancora accertate, dal movente di droga, comunque pare proprio che sia morto per le conseguenze imputabili a stupefacenti...abbiamo avuto dei ricoveri di casi urgenti, casi comatosi, nel nostro Ospedale regionale.

Oggi, con questa legge, si cerca d'intervenire, di dire un qualcosa di più preciso, ma già il Consigliere Riccarand ha evidenziato come non si dicono molte cose con questa legge! Si dà la possibilità ai Consultori di agire per la prevenzione, per la cura e per il reinserimento delle persone afflitte da questo male; subito dopo, però, viene da rilevare come i Consultori, a due anni dalla loro approvazione, comincino adesso a muovere i primi passi e si trovino in grave difficoltà anche per fare quelle che sono le altre competenze, che sono loro proprie.

Noi riteniamo che non sarà possibile, purtroppo per i Consultori, agire in modo concreto nei compiti che sono loro delegati; riteniamo pertanto che questa legge non sia assolutamente sufficiente per affrontare il problema delle tossicodipendenze, però riconosciamo che è un primo passo.

Noi voteremo a favore di questa legge, l'anticipo subito, così non ci dilungheremo in dichiarazioni di voto più tardi, invitando però l'Assessore alla Sanità a lavorare concretamente per risolvere quelle che sono le carenze all'interno dei Consultori, per fare istituire tutti i servizi che sono previsti dalla legge 685, dal far lavorare il Comitato per la prevenzione delle tossicodipendenze. Ecco, sarebbe interessante sapere - se l'Assessore lo può dire - come ha lavorato questo Comitato e anche quello previsto anche dall'articolo 85. È, inoltre, indispensabile istituire i centri medici e di assistenza sociale.

Ecco, gradirei - se fosse possibile - avere delle informazioni anche su cosa è stato fatto...credo l'Assessore alla Pubblica Istruzione sia andato a prendersi la documentazione per rispondere, e mi dispiace che sia andato via...l'articolo 87 prevedeva appunto che i Consigli d'Istituto, d'intesa col Collegio dei docenti, con i genitori, organizzassero delle conferenze, dei dibattiti, per mettere i genitori, gli insegnanti stessi, in condizione di rendersi conto, fino in fondo, quali sono le conseguenze di questo problema, le conseguenze che questo problema crea nella nostra popolazione...ecco, cosa è stato fatto in questo senso?

L'articolo 96 prevede degli obblighi di segnalazione da parte dei medici, del personale sanitario, che operano nella Valle, chiederei anche: ci sono segnalazioni da parte di operatori sanitari, quante sono? Mi pare che, poco tempo fa, in Valle d'Aosta - avevo sentito dire dall'Assessore - i casi segnalati erano due, mentre i casi, purtroppo, non sono soltanto due in Valle d'Aosta!

Nella "685", in uno degli ultimi articoli mi pare...segnalati dagli operatori sanitari, dai medici...

(interruzione di un Consigliere, fuori microfono)

...la "685" prevede che, medici e operatori sanitari, segnalino alla Regione i casi...ecco, questo, se i casi segnalati sono soltanto due è evidente che c'è una carenza, anche da parte di queste persone, a informare la Regione!

Quali contatti sono stati presi? So che in altre Regioni, ad esempio, sono state invitate queste persone a segnalare, e invitati a mettersi a disposizione, volontariamente, e molti medici hanno risposto a questa iniziativa. Chiedo se nella nostra Regione è stato rivolto questo invito, se c'è la volontà di lavorare assieme agli operatori sanitari. Per le norme finanziarie, i Ministeri della Sanità e delle Finanze hanno predisposto il finanziamento per questa legge? La Valle d'Aosta ha ricevuto questi finanziamenti? Non ne ha ricevuti? Se no, per quale motivo? Se sì, a quanto ammontano?

Dolchi (P.C.I.) - Siamo sempre in discussione generale. La parola al Consigliere Pollicini.

Pollicini (D.P.) - Non perché sia dovuto, ma vi sono dei riti che si ripetono da anni, si sa già chi deve parlare o chi non deve parlare, a seconda della materia; qui, però, non me ne intendo proprio - volevo dire - non me ne intendo proprio io, almeno, poi si vede...volevo solo fare alcune considerazioni, molto, molto brevi.

Ci rendiamo conto - la relazione stessa lo dice - che questa normativa è a carta transitoria, siamo altrettanto convinti sull'opportunità - così come lo auspica la relazione - della modificazione di questa legge nazionale, la "685", anche perché è opportuno tenere presente, con l'esperienza che è avvenuta con una certa rigidità d'indicazione che da alcune parti è chiesta, ma da molte altre è contestata, il problema della revisione mi pare, evidentemente, validissimo. Che cosa intendiamo dire a proposito di questa legge? Che è il primo passo, quindi su questo siamo favorevoli. Certo, non è un problema molto semplice, anche perché sfugge a molte possibilità di controllo, alla possibilità di cure, quindi a rimediare a questa piaga nazionale.

Degli emendamenti presentati dal Consigliere Riccarand, mi pare degno di attenzione, in particolare, quello dell'articolo 2, cioè della stipulazione di convenzione con associazioni ed enti senza scopo di lucro, che abbiano specifiche finalità di assistenza sociale. Mi pare importante, non tanto per seguire un esempio nazionale, quello di Padre Eligio, che sarebbe il massimo conoscitore della materia nel Paese, giacché si dedica al recupero anche dei tossicodipendenti. E, poiché abbiamo dei Castelli in Valle d'Aosta, potremmo, anche noi, dare un castello a qualche padre Eligio nostrano! A prescindere dalla battuta, mi pare che sia da considerare validamente questo tipo di articolo, perché ci rendiamo perfettamente conto che, molte volte, le strutture pubbliche o sono inoperanti o inefficienti, o comunque - mi suggerisce un mio collega - sono degli organi burocratici; ecco, mi pare che l'aspetto della convenzione con associazioni, comunque con un certo settore di persone che vogliono dedicarsi a questo problema, possa essere valido sopporto alla legge regionale.

Dolchi (P.C.I.) - Colleghi Consiglieri non c'è più nessun iscritto a parlare. Possiamo considerare chiusa la discussione generale? Ricordo che, dopo la chiusura della discussione generale, hanno ancora la possibilità di parlare l'Assessore competente e il Presidente della Giunta.

La parola all'Assessore Rollandin.

Rollandin (U.V.) - A proposito delle osservazioni che sono state fatte al disegno di legge, vorrei, innanzitutto, dire questo: avevo detto nella premessa, che il quadro di osservazione e il dettato della legge non sono, assolutamente, né per andare incontro a modifiche della "685" - cosa per cui non abbiamo delle competenze -, né per attuare in parte dei dati o, comunque, riprendere un discorso su quelli che sono i possibili sviluppi, sia della prevenzione, sia della cura della tossicodipendenza. Si vuole solo dare uno strumento attuativo efficace su quelle che erano le possibilità attuative al momento - vale a dire finora - non esistendo questi centri, richiamati nella legge, e non esistendo nessun supporto amministrativo.

Parlavamo prima di segnalazioni, di centri che fossero in grado di svolgere la loro attività, almeno con una funzione che fosse pari a quella dei centri; comunque, in questo momento non c'è, quindi non si entra nel merito di quelle che sono le possibili cure o di quello che è l'intervento farmaceutico sui tossicodipendenti, su cui naturalmente, è chiaro a tutti, le discussioni sono a non finire. Ci sono i pro e i contro il metadone, pro e contro i nuovi ritrovati, quale il naloxone, chi dice che sia, addirittura, una cosa naturale, che ci sia già un qualcosa di cromosomico o di precostituito nell'individuo, che ci sia...sovrapponibili a quelle che sono le droghe, quindi, che ci siano delle persone già predisposte alla droga. Su questa materia non voglio entrare perché - come dico - non c'è nemmeno chiarezza a livello di organi che studiano questo problema. Quello che si vuole dare con questo strumento...per cui non entrerò nel merito del singolo articolato, di quelle che sono le proposte degli emendamenti presentati da Riccarand, il quale va nell'altra ottica, non nell'ottica con cui è stata presentata questa legge che, ripeto, è nell'attuare quelli che sono i presupposti per iniziare un discorso sulla droga.

Ora, il fatto di dire che effettivamente ci sono delle inadempienze, l'ho riconosciuto, ci sono già fin dall'inizio! Questi centri che sono più volte richiamati...e su si è discusso in diverse riunioni del Comitato...i comitati si sono riuniti più volte, perché, naturalmente, affrontare questo problema non era così semplice! Bisognava che venisse...non so se a tutti è noto qual è la composizione dei comitati, comunque qui c'è un prospetto...non so, la necessità di avere, per esempio, la presenza del Presidente della prima Sessione Civile del Tribunale, che venisse a illustrare qual è, ad esempio, la procedura per intervenire sulla questione dell'anonimato: anonimato sì, anonimato no.

Ora, i criteri per le modalità di attuazione della "685" non sono messi in discussione, gli articoli, il Comitato di cui all'articolo 85, che ha una sua funzione specifica e che, tra l'altro, non è messo in discussione con l'approvazione della "833". Perché, mentre l'articolo 91 dice "...sino all'istituzione del Servizio Sanitario dell'USL naturalmente continua a lavorare..." su questo non si è entrati nel merito dei Comitati della legge 685, si è solo intervenuto sulle funzioni dei centri. Ora, nella funzione dei centri...che tra l'altro, ripeto, se è vero che ci sono delle inadempienze a livello regionale...sempre all'articolo 7 si diceva: "...qualora i Consigli regionali non provvedano nel termine sopraindicato, il Ministero della Sanità istituisce, con proprio decreto, in via provvisoria, centri nazionali medici...", cosa che, naturalmente, non è stata fatta. L'avevo già detto prima, quindi il limite c'è. Entro quei sei mesi dettati dalla legge, il Consiglio regionale non ha provveduto - così come non ha provveduto, come sarebbe dovuto intervenire naturalmente questo decreto - a formare questi centri. Non dico che questa sia la prassi consigliata e auspicabile, però, dico, le inadempienze sono da ambo le parti!

Ora, io non entro nel merito di questo perché non voglio entrare in critiche che non mi competono però, per quanto riguarda le funzioni dell'articolo 91, che qui sono richiamate - che sono quelle del Comitato regionale - sono funzioni complesse. Comunque non si accavallano con quelle che sono le funzioni dell'articolo 85 "Comitato di studio, programmazione e ricerca" con tutti gli annessi e connessi, c'è il corso di studio per insegnanti - cosa che è stata fatta - è stato fatto anche un incontro a Saint-Pierre, in particolare sono stati fatti degli stage tra tutti gli insegnanti su questo problema, lezioni per i genitori, naturalmente c'era l'impostazione sul come agire in questo senso. Quindi il Comitato dell'articolo 85 - che invece è richiamato e dovrebbe essere, anche qui, stravolto con le osservazioni che sono state fatte - non è assolutamente toccato, con questa legge non si va né contro, né a modificare...di quell'articolo si prende solo in considerazione uno degli aspetti positivi e, naturalmente, in questo c'è la necessità di fare il più che possibile, vista la carenza di operatori. Questi operatori operano soprattutto sul territorio, su tutta una gamma d'intervento, vale a dire la prevenzione, non deve essere più il Consultorio, esiste solo fino a una certa fascia di età e non si occupa più del resto.

Sul personale del Consultorio: è vero che esiste da due anni, però il finanziamento, i programmi, sono stati presentati ultimamente, quindi non è vero che non c'è attuazione, che non si chiedevano i finanziamenti - ma si diceva "sono stati istituiti da due anni" -, però incominceranno a funzionare adesso! È chiaro, prima non ci era stato presentato un programma, non si diceva cosa volevano fare, non doveva essere di nuovo la Regione a sostituirsi al potere locale! Perché, se decentramento ci deve essere, chiaramente l'iniziativa deve essere in questo senso! Adesso che i programmi sono stati presentati, sono stati finanziati, quindi c'è la possibilità di avere questo personale - alcuni sono già partiti - poiché il personale del Consultorio...l'avevo detto prima: ci sono le assistenti sociali, c'è lo psicologo, c'è il medico, lo stesso personale previsto dall'articolo 92 dove ci sono questi centri. I centri sono composti di medici; psicologi, assistenti sociali, educatori. Avendo specifiche competenze, non vedo perché si devono fare delle scatole chiuse, vale a dire uno psicologo che si occupa solo della tossicodipendenza e l'altro psicologo - a parte che non ce ne sarebbero per coprire tutti i posti - che si occupa solo della problematica di una determinata fascia di età, che sia scolare o no, questo è un assurdo!

Com'è assurda la proposta di costituire un unico centro della droga, scriverci sopra "Centro antidroga"...che effetto farebbe questo? Nulla! Un drogato sicuramente non va lì, perché come si vede entrare è etichettato, altro che anonimato! In tal senso questo è uno dei punti che è messo in discussione, a livello nazionale, sull'applicazione di questi centri, perché o si applica come centro fondamentale nell'azione che deve avere - vale a dire l'équipe medica agisce in questi centri non perché si crea il centro - non è la funzione avere la camera dove c'è il Centro antidroga! A cosa serve questa? L'importante è che ci siano gli operatori che agiscono in questo centro, ed è questo che è stato richiamato in tutti i comitati...tutte le volte che si è riunito il Comitato cosa si è detto fondamentalmente? Bisogna che ci sia la coscienza degli operatori! Si facciano dei corsi per questi operatori, sono stati presi dei contatti con vari centri di Milano, di Torino, per avere degli scambi d'esperienza, per vedere cosa si può fare a livello preventivo e sociale, perché il problema fondamentale non è tanto quello della cura - a parte le discussioni a livello farmacologico, a livello medico -, ma il problema fondamentale è quello a livello sociale, di prevenzione. L'azione è pertanto fondamentale, la presenza di assistenti sociali e psicologi che agiscono in questo senso, quindi il centro ha una funzione se agisce territorialmente, naturalmente con appoggio e immediatezza, il contatto con il medico di base sia il più immediato possibile, cioè, che ci sia un limite d'intervento; contatto immediato con le scuole, non in seconda istanza quando già c'è la segnalazione, questo non ha più senso!

Per questo naturalmente tutti i riferimenti del "non fatto" richiamati da Riccarand...io non dico che una parte non sia anche vero, però la legge non tocca questo, la legge non va a vedere se ad esempio il fatto che il volontariato non è stato portato avanti...a parte che questo non è vero, perché ai medici non sarà stato propagandato nel modo dovuto il fatto di richiamare la necessità di aderire volontariamente a quest'opera di prevenzione...però questo non è...nessuno l'ha escluso!

Nel dipartimento di emergenza, che deve essere istituito, del Pronto Soccorso, io non dico che l'azione medica - però qui a livello di cura farmacologica, quindi di primo intervento - nel caso di segnalazione non possa essere più adeguata, anzi, è certamente auspicabile. Quando il dipartimento funzionerà, anche qui andiamo alla base: il dipartimento di emergenza - com'è già stato rilevato - in questo momento ha delle grosse difficoltà come équipe medica per lavorare, il medico non può lavorare in condizioni ideali, non può svolgere questo compito a livello di funzioni corrette.

Per quanto riguarda le convenzioni che sono state richiamate - a parte il fatto che questa legge, non prendendo in considerazione l'aspetto specifico della cura, quindi il "come" poter intervenire anche sotto l'aspetto sociale, non ha...cose di questo fatto, di convenzioni, la Regione ne ha fatte! Un piccolo inciso: se sono istituiti questi centri, innanzitutto non sono mai destinati ai Valdostani, sono dei centri per quelli che ci sono segnalati da fuori Valle, perché il problema fondamentale per il drogato - chiamiamolo così, con termine improprio, comunque tossicodipendente - è proprio quello di essere inserito in un nuovo ambiente, che si allontana il più possibile da quello che era l'ambiente normale, in cui si trovava in condizioni sociali tali da favorire l'inserimento in un ambiente di tossicodipendenze.

Ora, a noi, al nostro centro convenzionato, chi ci è assegnato? Dal Centro di Milano abbiamo avuto dei soggetti che erano stati assegnati al Centro di Milano, che erano affidati ai centri convenzionati, quindi noi dovremmo segnalare i nostri a centri fuori Valle. Quindi, il problema richiamato da Péaquin sui Consultori; questo l'ho già detto, cioè nell'attuazione...è chiaro che noi stiamo spingendo, anche a livello di possibili convenzioni con i medici, con gli specialisti, per fare in modo che avvengono al più presto, in modo che il Consultorio lavori a équipe completa! Ci sono delle difficoltà, perché cosa è successo? Contemporaneamente sono state approvate le convenzioni - o comunque a livello nazionale per i medici generici specialisti i quali hanno posto delle remore, delle limitazioni - per cui alcuni specialisti si sono trovati, in questa prima fase, in difficoltà ad aderire a quella che era, ad esempio, una convenzione, specifica con i consultori.

Tutti sanno della difficoltà ad aderire a quella che era una convenzione specifica con i Consultori, tutti sanno di queste difficoltà, se n'è parlato nelle interpellanze per un altro tipo di specialista, non in questo, ma parlando dei Consultori ad esempio, di avere dei ginecologi che possano essere a disposizione dei Consultori...perché? Con la struttura attuale, con la disponibilità di personale, sono legati all'Ospedale, come un domani lo psicologo; però, nel frattempo, proprio per aderire a questa richiesta di avere del personale specializzato - ad esempio stanno facendo i concorsi per psicologo - e per avere quel personale che agisca sul territorio, quindi possa aderire a tempo pieno a queste richieste di personale specializzato, che segua questi problemi sociali. Ecco, questa è l'azione fondamentale, lo stimolo che noi stiamo dando affinché partano i Consultori, perché, chiaramente, non c'è discorso sul territorio senza l'équipe medica formata, che possa agire sul territorio, è chiaro rimane sempre...

Per quanto riguarda le segnalazioni, l'articolo 96 "obbligo di segnalazioni", era richiamato prima che in un intervento avevo detto che le segnalazioni - di cui deve prendere visione il Comitato dell'articolo 91 - erano due, nell'ultimo semestre, ma, teniamo presente, che sono segnalazioni che, come dice il dettato dell'articolo 96 "...esercente la professione medica, prima di procedere alla segnalazione deve interpellare l'interessato se intende sottoporsi a cure conservando o meno l'anonimato secondo le disposizioni dell'articolo precedente"...ora, molti di questi non lo vogliono, quindi, quelle che sono le segnalazioni di chi ha accettato di sottoporsi volontariamente alla cura...anticipo subito che nell'ultimo semestre il numero è aumentato di molto...però, ripeto, i dati ufficiali, cioè i dati che noi possiamo dare, sono quelli che ci vengono tramite questa via. Quindi, non è che debba essere fatta una propaganda perché avvenga la segnalazione; la segnalazione è un fatto marginale, è un fatto - non diciamo statistico - ma che ci può servire per sapere a che punto è l'andamento però, ufficialmente, come risulta a tutti, il numero è molto superiore; però, chi si sottopone volontariamente, è in questi dati. Così come non sappiamo quanti sono quelli dediti, i tossicodipendenti, alla droga leggera, e quanti sono quelli alla droga pesante. Il tutto, naturalmente, sono dati che a noi, ripeto...si sta facendo...ne ho dato prima notizia...si sta facendo a livello nazionale per avere un'indagine campione su tre fasce di età e di popolazione. Un'indagine a tappeto, a campione, per avere dei dati più o meno attendibili, per sapere a che punto si è, come si procede a livello di prevenzione, di cura e, eventualmente, di riabilitazione, con tutte le precauzioni che dicevo prima.

Quindi, essenzialmente devo dire questo, non è che non sia d'accordo ad aprire una discussione o comunque un dibattito sul "problema droga", però - lo ripeto, l'ho detto prima - non era il problema di questa legge, centrato su quella che è la legge in sé, su quello che è il corpo della legge, su cui noi speriamo che a livello nazionale ci sia una revisione. Soprattutto alla luce di quelli che saranno gli studi portati avanti, quello che si vuole essenzialmente fare è questo: dare almeno la possibilità, con il personale che abbiamo nei centri che si vanno a istituire, di agire a livello essenzialmente preventivo, nulla toccando quelle che sono le funzioni programmatorie, per esempio dell'articolo 85 che continuano nella loro azione.

Naturalmente, noi abbiamo fatto più di una riunione a livello congiunto - cioè Comitato regionale con Comitato scolastico - proprio perché questi problemi fossero portati a confronto, paragonati, e valutare cosa poter fare. Questo è tutto, non entro nel merito dei singoli emendamenti, quello della convenzione l'ho già detto, non è richiamato eppure, essendo necessario, proprio per questo motivo, senza contare che, ripeto, l'azione fondamentale è quella di assolvere compiti per quelli che provengono da altre Regioni, pur tenendo conto che questo è necessario perché i nostri dovremo segnalarli a centri fuori Valle.

Proprio per i problemi sociali connessi, penso che la legge, in sé, dia questi strumenti di azione, non vada nel merito di quelle che sono alcune considerazioni, alcuni principi o entrare nel merito dell'anonimato che, ad esempio, da parte del Presidente del Tribunale Civile di Torino è stato molto discusso, anche nell'incontro della Regione Piemonte. Tutto il problema che comporta l'anonimato, che cosa si può fare, come si deve intervenire in seconda istanza, quindi il tutto naturalmente dovrà essere rivisto a livello nazionale. Quello che si vuole fare a livello regionale è dare gli strumenti a quest'operatore di poter agire in piena regola perché, ripeto, l'appoggio dato da questo personale specializzato deve essere, innanzitutto, un campo d'azione completo, non deve essere limitato a singoli settori.

Dolchi (P.C.I.) - Siamo sempre in sede di discussione generale. La parola all'Assessore Viglino.

M. Ida Viglino (U.V.) - È mio dovere intervenire, perché è stato detto che in questo campo non si era fatto nulla!

Ora, noi abbiamo già incominciato come Assessorato della Pubblica Istruzione; con la collaborazione dell'Ispettore tecnico Dottor Pezzoli, avevamo organizzato, nell'anno scolastico 1976/77, un corso residenziale a Saint-Nicolas per docenti di ogni ordine e grado per incominciare ad affrontare l'esame di una questione così grave. A seguito di questo corso, è stato creato, da una parte, il Comitato provinciale - che la legge riconosce a livello sempre scolastico - e abbiamo costituito un servizio "Prevenzione e droga", che ha iniziato, evidentemente, un lavoro di prevenzione, ma sempre con moltissimo tatto, perché - come ha ricordato adesso l'Assessore Rollandin - certamente non è pubblicizzando certe cose che si riesce ad operare realmente sul territorio. Questo servizio ha già effettuato degli interventi, di cui do un'idea: incontri con docenti e con i Consigli d'Istituto, presentazione di un programma d'intervento con genitori riuniti in assemblea, intervento nelle classi per le quali sono state avanzate determinate richieste. Noi lasciamo sempre la libertà di richiedere il nostro intervento, possibilità data agli studenti di avere colloqui chiarificatori, e tutti gli interventi sono stati richiesti e supervisionati dal Consiglio d'Istituto e dal Consiglio di classe.

Nel biennio 1977/79, sono stati effettuati interventi nelle seguenti scuole e istituti: Scuole medie di primo grado di Aosta (De Tillier, Cerlogne, XXV Aprile e San Rocco) e Scuola media di Saint-Vincent e di Nus. Istituti di secondo grado: Liceo classico, Liceo scientifico, Magistrali, Tecnico-commerciale, Tecnico per geometri e I.P.R. di Saint-Vincent; abbiamo avuto, attraverso questo servizio, dei corsi destinati a circa 2.500 allievi, per un totale di circa 600 ore d'intervento effettivo.

Quest'anno incominceremo a organizzare dei corsi di aggiornamento per il personale docente, per approfondire ancora maggiormente questa questione e quindi penso che, per quanto riguarda la scuola, si sia già cercato di avviare un discorso molto serio su questo problema che, ripeto, è di fondamentale importanza per la nostra gioventù, soprattutto dal punto di vista preventivo, perché è lì che dobbiamo agire e fare in modo di ottenere dei risultati...ma questo richiede un lavoro di non facile effettuazione.

Dolchi (P.C.I.) - Si passa all'esame della legge articolo per articolo; ci sono numerose votazioni da fare. La Presidenza ritiene di accogliere tutti gli emendamenti presentati dal Consigliere Riccarand, "accogliere", anche se alcuni potrebbero apparire discutibili, soprattutto quelli aggiuntivi. Il concetto della nuova legge, che viene a manifestarsi con la presentazione di tanti articoli, tanti quanti sono quelli della legge in esame...la Presidenza accoglie e mette in discussione, articolo per articolo, gli emendamenti presentati dal Consigliere Riccarand.

Emendamenti

Gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sono sostituiti dai seguenti emendamenti sostitutivi e aggiuntivi:

Articolo 1

Il Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, previsto dagli artt. 90 e 91 della legge 22 dicembre 1975, n. 865, svolge, sino all'attuazione della legge nazionale 23 dicembre 1978, n. 833 seguenti compiti:

- coordinamento, controllo e vigilanza regionale sull'esercizio delle attività degli organi e degli enti abilitati alla prevenzione, alla cura ed alla riabilitazione delle persone tossicodipendenti ed alcoliste;

- raccolta dei dati statistici relativi all'alcolismo, alle tossicodipendenze ed alle intossicazioni voluttuarie;

- formulazione di pareri sulla validità di enti ed istituzioni pubbliche e private e associazioni che chiedono di stipulare convenzioni con la Regione per assolvere a compiti di prevenzione e di intervento curativo, riabilitativo e di assistenza sociale e delle tossicodipendenze, dell'alcolismo e delle forme di intossicazioni voluttuarie.

Articolo 2

La Giunta regionale può stipulare convenzioni con associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private che senza scopo di lucro, abbiano come loro specifica finalità l'assistenza sociale, la riabilitazione ed il reinserimento sociale, con esclusione di ogni attività curativa, di ogni categoria di persone in stato di necessità, e che siano state autorizzate all'esercizio delle singole attività dal Consiglio regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo precedente.

Articolo 3

L'autorizzazione alla frequenza, nell'ambito dei servizi territoriali, di persone idonee all'assistenza e alla educazione per partecipare all'opera di prevenzione, recupero e o reinserimento sociale degli assistiti può essere concessa ai sensi dell'articolo 93 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Può essere altresì ammesso personale tirocinante che frequenti corsi per operatori socio-sanitari o corsi di laurea o di specializzazione nella materia di cui alla presente legge.

Il personale di cui ai commi precedenti non può essere retribuito né ricoprire posti in organico nei servizi.

Articolo 4

I presidi ospedalieri, sociali e sanitari sono tenuti a fornire le prestazioni loro richieste, ai fini e in conformità della presente legge senza oneri a carico degli assistiti. L'onere delle prestazioni farmaceutiche è a carico dell'ente cui compete l'assistenza farmaceutica o della Regione nel caso di cittadini non abbienti o che richiedano di beneficiare dell'anonimato.

Articolo 5

L'Assessore regionale alla Sanità, sentiti i Comuni e gli organismi socio-sanitari di zona e richiesto il parere del Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, istituisce un Centro socio-sanitario nel quale opereranno personale medico, personale paramedico, operatori sociali e personale specialistico (psichiatra, psicologo), in coordinamento con i servizi previsti dalla legge regionale 11 novembre 1977, n. 65.

Tale Centro opererà sino alla istituzione della USL in base alla legge di riforma sanitaria.

Tale servizio avrà lo scopo di:

- rimuovere le cause di emarginazione sociale, caratterizzando la sua attività in senso preventivo;

- promuovere e unificare i momenti di intervento sanitario, psicologico e socio-assistenziale integrando tra loro le attività dei presidi locali nell'ambito delle singole zone;

- favorire il reinserimento sociale e lavorativo in modo adeguato alle singole esigenze, stimolando l'autonoma volontà dell'assistito e favorendone il ruolo attivo, all'interno del proprio ambiente di vita.

Criterio fondamentale per il funzionamento del servizio è l'adozione del metodo di lavoro di gruppo con regolamentazione delle forme e dei momenti di relazione e di verifica tra gli operatori.

Articolo 6

All'assistito deve essere assicurato il diritto di scelta dei luoghi di cura e dei sanitari curanti nell'ambito della organizzazione delle attività previste ai fini della presente legge.

Deve altresì essere garantito il diritto dell'anonimato in tutti i rapporti inerenti ai servizi da prestarsi nelle segnalazioni.

Articolo 7

Devono essere programmati, nell'ambito dei servizi socio-sanitari, in conformità della metodologia delle attività di gruppo, gli interventi relativi:

- all'approfondimento degli aspetti specialistici della materia oggetto della presente legge anche per garantire ausilio continuativo a tutti i presidi sanitari locali o a singoli operatori;

- alla determinazione delle più idonee terapie di disintossicazione, al fine di promuovere l'omogenea applicazione;

- all'approfondimento di ogni opportuna iniziativa volta al recupero sociale degli assistiti interessando in via di priorità la famiglia e le strutture e i gruppi sociali del territorio;

- alla promozione e all'attuazione di iniziative di formazione ai fini della presente legge per operatori sociali e sanitari attivi nei presidi regionali.

Articolo 8

Il Dipartimento di emergenza dell'EOR deve essere costituito da personale medico e paramedico e dalle attrezzature necessarie per riconoscere ed intervenire con urgenza nei casi di sindrome da astinenza e intossicazione acuta.

Il personale di cui al comma precedente deve fornire un intervento terapeutico per sindromi da astinenza, utilizzando oppiacei e terapia sintomatica.

Articolo 9

I tossicodipendenti che si sottopongono volontariamente ad una terapia di mantenimento o scalare saranno muniti di una tessera recante il dosaggio e la via di somministrazione del farmaco.

Articolo 10

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con i fondi che saranno assegnati dallo Stato ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché mediante eventuali stanziamenti integrativi.

Articolo 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge regionale della Valle d'Aosta.

Articolo 1. All'articolo 1 c'è l'emendamento sostitutivo presentato dal Consigliere Riccarand e il testo originale, presentato dalla Giunta; metto quindi in discussione la proposta di emendamento sostitutivo. La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - La legge statale è molto chiara su questo punto, nel senso che, all'articolo 90 "Organi regionali e locali" dice: "Fino all'attuazione del Servizio Sanitario Nazionale, ai fini sopraindicati...cioè di cura, riabilitazione, prevenzione...sono costituiti i seguenti organi: un Comitato regionale per la prevenzione della tossicodipendenza, avente il compito di coordinamento di controllo regionale sugli organi e enti abilitati alla prevenzione e alla cura dei soggetti di cui al primo comma, nonché di raccolta di dati statistici...". Ora, questo organismo, le funzioni di questo organismo, sono destinate ad essere assorbite all'interno delle strutture dell'Unità Sanitaria Locale, quando le strutture dell'USL verranno attuate.

L'articolo 2 del disegno di legge regionale recita: "Fino alla costituzione dell'Unità Sanitaria Locale, le funzioni di cui articolo 1 sono esercitate dalla Regione mediante...", eccetera, quindi lo strumento di coordinamento, l'indirizzo...in base alla legge nazionale è il Comitato regionale...che venga di fatto assorbito dalla Regione - poi vedremo più avanti farlo dall'Assessorato della Sanità - è, questo, in contrasto con la normativa statale, con quella che è l'impostazione diciamo più coerente con un intervento corretto.

Quindi, nel disegno di legge, nei vari emendamenti che ho presentato, propongo di mantenere in funzione questo Comitato regionale, evidentemente, dandogli possibilità di intervenire, creando, accanto a questo Comitato, un centro medico, che non è un centro con scritto "antidroga", ma un centro a cui fa capo tutta un'équipe di operatori, di personale sanitario, che opera sul territorio per questa funzione. È il significato del centro medico, così come previsto, lo Stato dichiara...una stanza dove vanno i tossicodipendenti, questo è il centro medico, è in funzione di un'équipe così...di operatori sanitari che poi opera a livello di territorio nei Consultori, nelle strutture decentrate che esistono sul territorio.

Quindi, a mio avviso, è essenziale nella legge mantenere il ruolo di questo Comitato regionale per la prevenzione dei tossicodipendenti, non si può ignorare come fa il disegno di legge della Giunta regionale!

Dolchi (P.C.I.) - La parola all'Assessore Rollandin.

Rollandin (U.V.) - Non sono d'accordo con quanto dice Riccarand, anche perché, leggendo tutto l'articolo 90, fino in fondo dice: "L'istituzione del Comitato regionale e dei centri innanzi indicati può essere inquadrato dalle Regioni in organi di prevenzione, d'intervento curativo, riabilitativo, di assistenza sociale aventi finalità più ampie e ricomprendendo la prevenzione e la cura dell'alcoolismo, dell'educazione sanitaria sociale...", come quello, appunto, dei Consultori.

Mi sembra quindi la cosa più logica e chiara, che le Regioni inquadrino questo problema nell'ambito di un'attività sociale, che è più ampia di quella dei Consultori. Pertanto, è un assurdo mantenere nel rispetto di quella che è la funzione specifica del Comitato, che poteva andare bene fin tanto che non c'era l'altra funzione, poiché qui è previsto chiaramente, questa è la legge!

Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Io vorrei che l'Assessore fosse chiaro. Prima, nella relazione, ha detto che questo Comitato regionale rimane e mantiene le sue funzioni...adesso dice che di fatto queste funzioni sono assorbite dai Consultori secondo questo comma! Allora va chiarito che è chiaro che questo comma della legge nazionale indica che, accanto al ruolo di prevenzione rispetto al problema della droga, questo Comitato, quest'organismo, può avere delle funzioni di assistenza sociale in senso più ampio. Questo soprattutto va nel senso che, della legge dell'Istituto Sanitario Nazionale, della costituzione dell'Unità Sanitaria Locale, questo centro, comunque, fino a quando non è istituita l'Unità Sanitaria Locale, deve rimanere. Non può essere, una volta istituito, com'è stato istituito in Valle d'Aosta, difatti abusato tacitamente dal disegno di legge della Giunta regionale!

Rollandin (U.V.) - Quando ho parlato prima del Comitato, ho detto chiaramente che il Comitato dell'articolo 85 non era assolutamente toccato, non era preso in considerazione, se non nell'ambito di quello che è già previsto nell'articolato, l'articolo in discussione. Perciò, si dice che non c'è assolutamente bisogno di creare questo centro etichettato, perché se la funzione del centro è di avere l'équipe - e l'équipe c'è - è giusto che funzioni anche per questa. Mi sembra che sia logico che, a livello di operatività, la Regione lo inquadri in quella che è un'azione più ampia qual è quella dell'équipe medico-sanitaria, para-sanitaria, che lavora a livello di Consultorio.

Sarebbe un assurdo tornare indietro; prima non c'era, ed era giusto che ci fosse il Comitato che lavorava...non è stato creato al momento giusto - forse è vero, si poteva creare prima la funzione dei centri, quando non c'erano i Consultori -, ma, adesso, non vedo perché si devono prevedere due strutture in cui ci siano le stesse figure...non dico il contrasto, ma che lavorano separatamente, lavorano sul territorio! Perché creare dei centri a parte?

Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola? Ci sono dichiarazioni di voto? Metto in approvazione l'emendamento, presentato dal Consigliere Riccarand, concernente la sostituzione dell'articolo 1 del disegno di legge presentato. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: ventisei

Votanti: diciassette

Maggioranza: quattordici

Favorevoli: uno

Contrari: sedici

Astenuti: nove (il Gruppo P.C.I., ad eccezione del Consigliere Mafrica, e i Consiglieri Tripodi, Pollicini e Lanivi)

Il Consiglio non approva.

Metto quindi in approvazione, se non ci sono dichiarazioni di voto, l'articolo 1 nel testo predisposto dalla Giunta. Chi è d'accordo? Contrari? Astenuti?

Esito della votazione:

Presenti: ventisei

Votanti: ventisei

Maggioranza: quattordici

Favorevoli: venticinque

Contrari: uno

Il Consiglio approva.

Articolo 2. All'articolo 2 c'è un emendamento presentato dal Consigliere Riccarand, anche questo sostitutivo. La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - In realtà l'emendamento all'articolo 2 non è un emendamento all'articolo stesso: ho presentato tutti gli emendamenti al primo articolo, quindi, essendo stato respinto il primo articolo dei miei emendamenti - ed essendo tutti gli atri legati -, nel senso che il secondo emendamento fa riferimento all'ultimo rigo "...sentito il Comitato regionale di cui all'articolo precedente", di fatto, è automaticamente chiaro che si passa ad un'impostazione completamente diversa di un testo di legge alternativo. È, evidentemente, inutile porre in votazione gli emendamenti successivi, essendo stato votato l'articolo 1.

Per quanto riguarda l'articolo 2 del disegno di legge della Giunta regionale, vorrei sottolineare come, al secondo comma, non è più citata la funzione di prevenzione, che deve essere esercitata e ribadisco che, a mio avviso, è in contrasto con l'articolo 90. La legge nazionale affida alla Regione le funzioni che sono previste per il Comitato regionale, che, in seguito, dovranno essere attribuite alle Unità Sanitarie Locali.

Rollandin (U.V.) - Non so perché si voglia dire che le funzioni di prevenzione non sono richiamate! Nell'articolo 1 c'è scritto: "Le funzioni di educazione sanitaria e sociale, di prevenzione e intervento..."; nell'articolo 2 si dice: "...che fino alla costituzione dell'Unità Sanitaria Locale, le funzioni di cui all'articolo 1"...non abbiamo mica detto: "meno la prevenzione"! Ma questo è richiamato chiaramente nella presente legge: "...esercitato...", non vedo perché si voglia a tutti i costi...!

Dolchi (P.C.I.) - Io, prima di procedere, vorrei un chiarimento dal Consigliere Riccarand. Era chiaro che gli emendamenti erano strettamente connessi uno all'altro. Con la sua dichiarazione, intende ritirare gli emendamenti, ivi compresi quelli inerenti agli articoli 8, 9, 10 e 11, che riguardano - diciamo così - prese di posizioni al di fuori della numerazione, tanto per rimanere sul terreno formale del disegno di legge regionale?

Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Posso mantenere gli ultimi tre emendamenti, che sono, in un certo senso, slegati al discorso precedente, mentre gli altri emendamenti, essendo tutti collegati ed essendo stato respinto il primo articolo, non possono essere - neppure volendo - approvati.

Dolchi (P.C.I.) - Allora si dichiarano decaduti gli emendamenti del Consigliere Riccarand - anche con il parere favorevole dell'interessato - concernenti la sostituzione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Prenderemo, in seguito, in esame quelli riguardanti gli articoli 9, 10 e 11.

Procediamo quindi con la votazione dell'articolo 2 nel testo predisposto dalla Giunta. Ci sono dichiarazioni di voto? Metto in approvazione l'articolo 2. Chi è d'accordo? Contrario? Astenuto?

Esito della votazione:

Presenti: ventinove

Votanti: ventinove

Maggioranza: quindici

Voti favorevoli: ventotto

Voti contrari: uno

Il Consiglio approva.

Articolo 3. C'è qualcuno che chiede la parola? La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Volevo fare due considerazioni su quest'articolo.

Anzitutto nel primo comma, così com'è congegnato, dice che tutte le prestazioni sono gratuite, sempreché non ci siano delle prestazioni a carico di enti mutualistici o da altri enti. Ho detto prima che questo tipo di formulazione del comma non garantisce l'anonimato, che è una delle condizioni essenziali per l'applicazione di una legge di questo tipo. Si sarebbe dovuto mettere una forma per cui chi vuole aver garantito l'anonimato possa fare la cura a carico, a spese, della Regione, in modo tale che non debba passare attraverso gli enti mutualistici e, in questo modo, mantenere le caratteristiche dell'anonimato.

L'altra osservazione riguarda l'ultimo comma: "...nel rapporto con l'utente, l'operatore deve avvalersi della lingua materna dell'assistito...". Mi sembra una cosa un pochino strana ed anche inattuabile, perché bisogna tenere presente che il malato, il paziente, che si sottopone alla cura, non necessariamente è un valdostano, può essere anche un turista, soprattutto in una zona come questa in cui c'è parecchio turismo; può essere...non so, un tedesco, uno dei Paesi orientali...allora, in base alla legge qui è restrittivo: "...nei rapporti gli operatori devono..." è impositivo! Devono avvalersi della lingua materna e...se l'operatore sanitario non conosce il tedesco? Non conosce...non so, la lingua di chiunque, mi sembra perlomeno forzato. Può avere un significato questo comma, però impostato così mi sembra proprio inattuabile.

Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola sull'articolo 3? La parola all'Assessore Rollandin.

Rollandin (U.V.) - A proposito delle prestazioni che riguardano l'anonimato, non è che il tossicodipendente deve andare dal medico a farsi il biglietto della mutua per le prestazioni che sono date a livello di cura, dei prodotti che sono usati attualmente...la cura effettiva...ospedaliero.

Quindi, nel Presidio ospedaliero, vuole dire che...siccome c'è la segnalazione ed è un dato di fatto, cioè i prodotti sono passati a livello mutualistico, nella segnalazione questo prodotto è chiaro che...a parte che questo ricade fintanto che durerà questo regime, e perché i fondi hanno sempre la stessa...la Regione dà, e poi lo usa, comunque, volevo solo dire che queste prestazioni sono già previste, non vedo perché si devono caricare sul fondo, sui fondi, che deve mettere a disposizione la Regione, quando queste possono essere...no, non c'entra niente l'anonimato!

Non è che questa scheda deve andare dal medico: io ho bisogno di questa prestazione! e, poiché tossicodipendente, cade l'anonimato! A parte che sarebbe sempre un rapporto con il medico...non so se mi sono spiegato...per il resto, l'ultimo comma era legato al comma precedente, dove si dice che: "...l'assistito deve essere assicurato, diritto di scelta del luogo di cura..." e quindi dei sanitari curanti. Naturalmente, essendovi queste possibilità, si diceva, sarebbe bene...si può dire - com'era già stato suggerito - aggiungere: "...di norma avvalersi..." cioè, se sono in grado lo facciano, visto che questo...non so se è accettabile questa... Quindi proporrei di aggiungere, all'ultimo comma, dopo: "con l'utente gli operatori devono di norma avvalersi della lingua materna".

Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola? Dichiarazioni di voto?

La Presidenza considererebbe quest'aggiunto parte integrante della proposta, quindi non un emendamento. Lo metto in approvazione come già facente parte dell'articolo 3, quindi votiamo una volta sola e lo metto in approvazione per alzata di mano. Chi è d'accordo? Contrario? Astenuto?

Esito della votazione:

Presenti: trenta

Votanti: trenta

Voti favorevoli: trenta

Il Consiglio approva all'unanimità.

Articolo 4. Si passa all'esame dell'articolo 4. Qualcuno chiede la parola? La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Anche qui, a parte le considerazioni generali sulla legge, un'osservazione di dettaglio; al punto f) comma 1, si dice: "la segnalazione al Pretore dei tossicodipendenti che, avendo accettato la cura volontaria, di fatto la rifiutano"; questo fatto introduce - a mio avviso - un giudizio esterno e di carattere arbitrario abbastanza pericoloso. Secondo me è inutile, va eliminato: "...che, avendo accettato la cura volontaria la rifiutano", ma ad essere oggettivo non può essere, perché se non "di fatto" chiunque può dire "...di fatto la rifiutano...", ma diventa un elemento di arbitrio questo, molto soggettivo.

Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola? Allora, la parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - ...e poi un'altra cosa. L'Assessore continua a sostenere che il Comitato previsto dall'articolo 85, di fatto, non è toccato da questo disegno di legge. Qui si dice, nell'ultimo comma dell'articolo 4: "...l'Assessorato alla Sanità e Assistenza Sociale opera altresì, in collaborazione con l'Assessorato della Pubblica Istruzione, al fine di porre la scuola, a livello di insegnanti, di alunni e relative famiglie, nella condizione di attuare una responsabile educazione sanitaria atta a prevenire l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope...". Quindi, questo tipo di funzione è svolto dall'Assessorato della Sanità e Assistenza Sociale, in collaborazione con l'Assessorato della Pubblica Istruzione.

Se noi andiamo a leggere l'articolo 85 c'è scritto: "...Il Provveditore agli studi, d'intesa con il Consiglio Scolastico Provinciale, deve istituire un comitato di studio, di programmazione e di ricerca, al fine di porre la scuola - e sono esattamente le parole che sono citate - a livello di insegnanti, alunni e delle stesse famiglie, in grado di attuare una responsabile educazione sanitaria sui danni derivanti dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope..."; pertanto, le funzioni dell'articolo 85 che sono previste da questo Comitato di studio, di fatto qui sono assorbite dall'Assessorato della Sanità e dall'Assessorato della Pubblica Istruzione.

Rollandin (U.V.) - Mah...l'ho detto prima, e lo ripeto, perché difatti qui si dice "...opera altresì..." cioè quelle sono le funzioni. È necessario che le funzioni e le commissioni...i due Comitati sovente hanno operato congiuntamente...quindi questa collaborazione, che c'è già stata, debba continuare. Vale a dire che se gli operatori sono psicologi, sociologi e che lavorano quindi sul territorio della Regione, che lavorino in particolare, che siano inseriti nel Comitato dell'articolo 85 - mi sta tutto bene, perché vedremo in quel momento, in particolare, quella che è la situazione della scuola - e studino la programmazione. Però, questo non deve essere scollegato da quella che è la funzione totale di quella che è la prevenzione e cura dei tossicodipendenti, quindi il collocamento di quest'attività, attiene a quello della scuola - mi sembra logico - è necessario, non è che togliamo quelle che sono le funzioni della "685"! Ci accogliamo, ci mettiamo a disposizione e lavoriamo insieme, mi sembra che sia la cosa più giusta e logica!

Dolchi (P.C.I.) - Metto in approvazione, se non ci sono dichiarazioni di voto l'articolo 4 nel testo predisposto dalla Giunta. Chi è d'accordo? Contrario? Astenuto?

Esito della votazione:

Presenti: ventisei

Votanti: ventisei

Maggioranza: quattordici

Voti favorevoli: venticinque

Voti contrari: uno

Il Consiglio approva.

Articolo 5. La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Anche in questo caso, siamo di fronte a un'inadempienza molto grossa! L'articolo 92 della legge statale diceva: "...il Consiglio regionale, sentiti...e richiesto il parere del comitato regionale sulla prevenzione dei tossicodipendenti, formula un piano d'intervento contro l'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, prevedendo, secondo la necessità, l'istituzione di uno o più centri medici e di assistenza sociale".

Il piano che deve essere in pratica aggiornato, è attuato dalla Giunta regionale, questo c'è scritto, nel dicembre 1975; adesso, a quattro anni di distanza, nella prima norma legislativa della Regione si dice che la Regione programmerà, di fatto, "...gli interventi per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge...", cioè, il piano previsto all'articolo 92 della legge statale, nell'ambito del Piano Sanitario Regionale. Quindi c'è un ulteriore rinvio che è coerente con tutta l'impostazione di questo disegno di legge - come diceva l'Assessore Rollandin - per il fatto di non entrare nel merito dell'applicazione della legge 685 in Valle d'Aosta.

Dolchi (P.C.I.) - Altri, prima di dare la parola all'Assessore Rollandin? La parola all'Assessore Rollandin.

Rollandin (U.V.) - La cosa mi sembra più che evidente e logica! Inutile criticare quando, sull'impostazione...ma, di fatto, io non ho mica detto che su questo non si poteva intervenire! Ma, in questo momento, si sta discutendo il modo di intervenire! Non vedo perché...non stiamo qui a discutere quando ci sono, l'ho detto prima, ho richiamato quelle che sono le opere a livello governativo, a meno che, con dei mezzi che sono senz'altro superiori a quelli che sono i mezzi limitati della Regione, per arrivare a un qualcosa, a un programma, che naturalmente noi inseriremmo in quello che è il programma regionale sanitario richiamato all'articolo 85, non per rinviare ancora, ma perché, chiaramente, su questo non c'è una visione chiara, a nessun livello!

Dolchi (P.C.I.) - Ci sono dichiarazioni di voto? Metto in approvazione l'articolo 5. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Scusate! Grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?

Esito della votazione:

Presenti: ventisei

Votanti: ventisei

Maggioranza: quattordici

Voti favorevoli: venticinque

Voti contrari: uno

Il Consiglio approva.

Faccio presente al Consiglio che prima - nell'affrettata lettura e nella dichiarazione del collega Riccarand di decadenza degli emendamenti - non abbiamo, essenzialmente, approfondito i testi, per cui l'articolo 10 degli emendamenti di Riccarand, è esattamente uguale all'articolo 6 del disegno di legge della Giunta, così come l'articolo 11 degli emendamenti - riguardante la pubblicazione della legge - è perfettamente uguale all'articolo 7. Invece l'articolo 9 è diverso, cioè quello che chiamiamo "Articolo 9", a pagina 4 degli emendamenti del collega Riccarand.

La proposta della Presidenza è che quindi si considerano assimilati - più che decaduti - anche gli articoli 10 e 11, perché sono perfettamente identici nella stesura ai n. 6 e 7 del disegno di legge, mentre si mette in discussione dopo l'approvazione dell'articolo 5 l'eventuale approvazione dell'emendamento contrassegnato con l'articolo 9 del Consigliere Riccarand.

Il Consiglio è d'accordo? Mi sembra sia la procedura più normale, perché sarebbe assurdo discuterlo subito dopo che abbiamo approvato i due articoli conclusivi della legge. Allora è in discussione l'emendamento contrassegnato con "Articolo 9", a pagina 4 degli emendamenti del Consigliere Riccarand.

Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Articoli 8 e 9: illustro tutti e due gli emendamenti, contemporaneamente. Si tratta di stabilire alcuni criteri di comportamento da parte del Pronto Soccorso dell'Ospedale, dando cioè indicazioni - attraverso la legge regionale - al personale medico e paramedico del Pronto Soccorso perché, adesso, evidentemente, non ci sono delle normative e gli operatori si regolano un pochino a giudizio personale, senza avere delle indicazioni ben precise, quindi l'articolo 8 va in questo senso.

L'articolo 9 prevede, invece, che i tossicodipendenti che si sottopongono volontariamente a una terapia di mantenimento a scalare siano muniti di una tessera. Questo perché adesso un tossicodipendente che va al Pronto Soccorso, in giorni successivi, può trovare dei medici diversi e non c'è alcun coordinamento, non c'è nessun controllo su quale cura è stata somministrata. Questo problema esiste, per cui va coordinato, ci deve essere un controllo sanitario, una tessera - tenuta dal tossicodipendente - che va esibita al momento di ricevere la cura, nella somministrazione, altrimenti si realizzano diffusioni di droga.

Dolchi (P.C.I.) - Effettivamente avevo messo l'articolo 8 per un errore, perché avevamo considerato decaduti i 7 articoli equivalenti ai 7 della legge. Pertanto, se il Consigliere Riccarand non ha niente in contrario, li metterei in un'unica votazione.

Prima darei la parola, se lo ritiene, all'Assessore Rollandin. La parola all'Assessore alla Sanità.

Rollandin (U.V.) - Non sono d'accordo ad accettare questi due emendamenti; poi vorrei fare presente che, nell'esposizione, nell'illustrazione, è stata illustrata solo la prima parte, mentre nella seconda c'è un fatto gravissimo - o almeno un'anticipazione molto grave - in cui si dice: "Il personale di cui al comma precedente deve fornire un intervento terapeutico per sintomi di astinenza utilizzando oppiacei...", cioè è un'indicazione! Invece questo non è assolutamente vero, perché questo sarebbe un'anticipazione su quelle che saranno le conclusioni di tutto lo studio che si fa.

È chiaro che si vuol far dare in Ospedale gli oppiacei, cosa che invece adesso non deve assolutamente essere fatta, secondo la legge. Chiaramente, questo è un controsenso! Come controsenso è il pretendere che sia fatta una tessera, quando, dall'altro, si reclama l'anonimato! La tessera che deve essere fatta è uno degli altri grossi punti che si stanno rivedendo a livello nazionale per quello che riguarda l'anonimato. Perché, con una tessera di riconoscimento, non sarebbe più solamente l'Ospedale, ma sarebbero i Presidi ambulatoriali - che adesso non ci sono - come avviene nella Regione Piemonte, dove ci sono Presidi ambulatoriali predisposti per la cura. In tal caso è logico, è giusto, che ci sia un qualcosa...non dico la tessera, comunque che ci sia la segnalazione del soggetto, in modo tale che, un domani, dovesse essere liberalizzata, costui può andare all'ambulatorio e...cosa mi fa? Qual è il collegamento che c'è tra questi due? Non c'è assolutamente! Questo sarebbe un intervento scoordinato e potrebbe, effettivamente, portare a situazioni assurde o a inconvenienti che tutti sanno!

Pertanto, respingo assolutamente sia uno sia l'altro emendamento.

Dolchi (P.C.I.) - Dichiarazioni di voto, prima che metta in votazione? Allora, con l'accordo del proponente, si mettono, in unica votazione, gli emendamenti del Consigliere Riccarand che sono contrassegnati come articoli 8 e 9, a pagina 4. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?

Esito della votazione:

Presenti: trenta

Votanti: ventidue

Maggioranza: sedici

Voti favorevoli: uno

Voti contrari: ventuno

Astenuti: otto (il Gruppo del P.C.I. e il Consigliere Nebbia)

Il Consiglio non approva.

Abbiamo quindi visto che sono considerati decaduti, perché assolutamente identici, gli emendamenti 10 e 11 del collega Riccarand, identici - voglio precisare - agli articoli 6 e 7 del disegno di legge della Giunta; metto pertanto in approvazione l'articolo 6, salvo che ci siano dichiarazioni di voto.

La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Volevo chiedere un...siccome prima era stato chiesto un chiarimento all'Assessore, che non è giunto, cioè: ci sono stati dei fondi stanziati dallo Stato? Questi fondi son pervenuti alla Regione? Come sono stati utilizzati? Non sono pervenuti?

Dolchi (P.C.I.) - Altri? Mi sembra che avevamo già fatto questo chiarimento. La parola all'Assessore Rollandin.

Rollandin (U.V.) - Effettivamente mi sono dimenticato prima, già sulla nota fatta da Péaquin a proposito dei finanziamenti. Per questa legge, che è finanziata con fondi statali, c'è a disposizione un milione e mezzo; pertanto, è di nuovo una delle polemiche che è già stata fatta a livello nazionale. Se si vuole fare qualche cosa, a livello di disposizione, con un milione e mezzo, che si può fare?

Anche a livello di centri, avrei avuto a disposizione un milione e mezzo per operare per la droga! Questo è l'assurdo che era già stato fatto rilevare a livello di bilancio - mi sembra da Mafrica - quando si era discusso del bilancio, era stato sottolineato questo punto. Quindi, già da parte degli Assessori alla Sanità era stato detto che, se si vuole fare un'azione preventiva efficace, si devono mettere fondi a disposizione! Che poi si utilizzino è un altro grosso punto interrogativo... Adesso, è chiaro, quel milione e mezzo non è stato utilizzato, se non per i gettoni di presenza, per i Presidenti di Tribunali che vengono da Torino, per queste commissioni, questa...

Dolchi (P.C.I.) - La parola al Consigliere Riccarand.

Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Cioè, questo milione e mezzo riguarda il 1978? Perché io ho una tabella sui milioni erogati alla Regione, in cui si parla di 1.375.000 per la Valle d'Aosta nel 1978, 5.147.000 nel 1976, 4.991.000 nel 1977. I miei dati si fermano al 1977, quindi in questo milione e mezzo cos'è del 1978? Perché era nel bilancio preventivo e...

Rollandin (fuori microfono) - ...bilancio 1979, c'è un milione e mezzo dal...

Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - ...e i fondi degli anni precedenti? Perché solo alla fine del 1977 la Regione aveva ricevuto undici milioni e mezzo...

Dolchi (P.C.I.) - Ci sono Consiglieri che chiedono la parola per dichiarazioni di voto? Ricordo che stiamo per mettere in votazione l'articolo 6 del testo predisposto dalla Giunta...

Articolo 6. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?

Esito della votazione:

Presenti: trenta

Votanti: trenta

Maggioranza: sedici

Voti favorevoli: ventinove

Voti contrari: uno

Il Consiglio approva.

Articolo 7. Stesso risultato.

Terminato l'esame degli articoli, il Consiglio è chiamato a votare segretamente sul complesso della legge. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Si passa alla votazione segreta sulla legge nel suo complesso...

Durante la votazione vi vengono distribuiti degli emendamenti alla proposta di legge n. 71 (iscritta al punto n. 29 dell'ordine del giorno, e in discussione nel pomeriggio): Questa distribuzione alla fine dei lavori vi permetterà una maggiore riflessione e studio degli emendamenti, che sono proposti sia dal collega Nebbia, sia dalle Commissione.

Proclamo l'esito della votazione concernente l'approvazione del disegno di legge n. 113, iscritto al punto 34 dell'ordine del giorno.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Esito della votazione:

Presenti: trenta

Votanti: trenta

Maggioranza: sedici

Favorevoli: ventinove

Contrari: uno

Il Consiglio approva.

Il Consiglio approva il soprariportato disegno di legge n. 113.

Colleghi Consiglieri, siccome il prossimo argomento è su un altro punto che impegnerà il Consiglio, alcuni mi hanno chiesto di sospendere qui i lavori, che riprenderanno quindi oggi alle ore 16. Mi permetto ricordare ai componenti l'Ufficio di Presidenza che sono convocati per le ore 15,30.

La seduta è sospesa. I lavori del Consiglio riprenderanno alle 16.

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La seduta termina alle ore 12,28.