Oggetto del Consiglio n. 493 del 25 ottobre 1979 - Verbale
OGGETTO N. 493/79 - Disegno di legge regionale concernente: Provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa o sottoposti a trapianto renale.
Con provvedimento n.ro 283 in data 15 maggio 1979 il Consiglio regionale approvava il disegno di legge regionale n.ro 73, di iniziativa della Giunta regionale, recante: "Provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa o sottoposti a trapianto renale".
Il Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta con lettera prot. n. 3410 del 15 giugno 1979, rinviava non vistato il disegno di legge di cui si tratta, con le seguenti osservazioni:
"A tal proposito si rileva che la subordinazione del beneficio previsto dall'art. 1 della legge in esame, al requisito della residenza triennale nella Regione, contrasta con il principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione.
È parimenti difforme al predetto principio la concessione dell'assegno di assistenza di pari importo per tutti gli aventi diritto, indipendentemente dalle situazioni economiche dei singoli interessati".
A seguito della riapprovazione integrale, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, da parte del Consiglio regionale con provvedimento n. 367 del 12 luglio 1979, del disegno di legge regionale in parola il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso in data 7 agosto 1979 alla Corte Costituzionale per ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale impugnata.
Il ricorso è così motivato:
"Tale legge appare in contrasto con gli articoli 3 e 38 della Costituzione.
In primo luogo, difatti, del tutto irrazionale appare la limitazione del beneficio in parola alla residenza triennale nella Valle d'Aosta.
Le oggettive situazioni di malattia che giustificano la concessione dell'assegno assistenziale prescindono assolutamente dal fatto della residenza, il quale riferito al territorio della regione, costituisce pertanto il semplice presupposto formale dell'intervento regionale.
La estensione, invece, ad un triennio dell'obbligo di residenza nella Regione fa di tale circostanza una condizione sostanziale per la concessione del beneficio assistenziale, ed opera quindi, attesa la sua estraneità allo stato di malattia che giustifica detto beneficio, una ingiusta disparità di trattamento fra cittadini ugualmente colpiti da tale malattia, con grave discriminazione a carico dei residenti nella Regione da meno di tre anni.
In secondo luogo, del tutto contrario ai principi costituzionali sopra indicati appare l'assenza di ogni riferimento, per la concessione dell'assegno assistenziale in parola, alle condizioni economiche degli interessati. Trattandosi, appunto di un beneficio patrimoniale, il suo carattere assistenziale ne impone la limitazione o comunque la commisurazione alla situazione patrimoniale dell'avente diritto, rendendo del tutto ingiustificato l'intervento della Regione nei confronti di coloro che hanno mezzi economici per sottoporsi alle cure del caso".
Tenuto conto di quanto sopra, la Giunta ritiene inopportuna la costituzione della Regione in giudizio innanzi alla Corte Costituzionale, anche per i tempi non brevi che si prevedono per la relativa decisione, a fronte ai bisogni impellenti dei destinatari del beneficio assistenziale.
Propone, invece, l'approvazione da parte del Consiglio regionale dell'allegato nuovo disegno di legge regionale in materia che, attraverso la revisione delle norme impugnate contenute nel progetto di legge primitivo, elimina le presunte motivazioni di illegittimità costituzionale.
Infatti, anziché la residenza ultra triennale nella Regione, è richiesta la semplice residenza quale requisito per ottenere l'assegno assistenziale; inoltre la concessione di questo è subordinata al possesso da parte del richiedente di un limite di reddito annuo lordo proprio e, se coniugato, cumulato con quello del coniuge.
Tale limite è fissato, per l'anno 1979, in lire otto milioni; qualora il reddito sia superiore a otto milioni ma inferiore a lire dieci milioni l'assegno mensile è corrisposto nella misura ridotta del 50%. I limiti di reddito, per i quali sono previste franchigie nel caso di coniuge e di figli a carico, sono rivalutati annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
Riguardo alle motivazioni e agli scopi del provvedimento legislativo, si rimanda alla relazione allegata al disegno di legge n. 73/1978.
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Disegno di legge regionale n. 111
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale .........................N° .....: "PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI CRONICI IN DIALISI ITERATIVA O SOTTOPOSTI A TRAPIANTO RENALE".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
Con decorrenza dal 1° gennaio 1979 ai nefropatici cronici, residenti in Valle d'Aosta, che debbano sottoporsi, alla dialisi iterativa, ospedaliera o domiciliare, ovvero che siano stati sottoposti a trapianto renale, è corrisposto un assegno mensile di assistenza integrativa regionale di importo pari a quello che annualmente viene fissato per la pensione minima erogata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a favore dei lavoratori subordinati.
Articolo 2
L'assegno mensile di assistenza integrativa regionale è corrisposto, su istanza del paziente, dal primo giorno del mese in cui hanno avuto inizio i trattamenti di emodialisi ovvero sia stato effettuato il trapianto renale.
Il beneficio assistenziale è concesso con deliberazione della Giunta regionale ed è liquidato in ratei bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.
È irripetibile il rateo non maturato della mensilità percepita anticipatamente.
In caso di decesso dell'assistibile i ratei non possono essere corrisposti agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data del decesso.
Articolo 3
La concessione dell'assegno mensile di assistenza integrativa regionale è subordinata al possesso, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, di un limite di reddito annuo lordo, di qualsiasi natura e provenienza, proprio e, se coniugati, cumulato con quello del coniuge, non superiore a lire otto milioni.
Qualora tale limite di reddito sia superiore ad otto milioni ma inferiore a lire dieci milioni, l'assegno mensile è corrisposto nella misura ridotta del cinquanta per cento.
Ai fini della determinazione dei redditi annui lordi di cui ai precedenti commi, per il coniuge e per ogni figlio a carico dell'avente titolo, è detratta la somma di lire cinquecentomila.
I predetti limiti di reddito sono annualmente rivalutati, a partire dal 1° gennaio 1980, applicando su base annua gli aumenti in cifra fissa ed in percentuale di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
Articolo 4
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in annue lire quarantamilioni, graverà sul nuovo capitolo 7900 che viene istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979.
Alla copertura dell'onere di quarantamilioni di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2175 della parte spesa del bilancio stesso (punto 20 dell'allegato E al bilancio).
Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei corrispondenti bilanci nel limite massimo di £. 40.000.000.
Articolo 5
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in aumento
Titolo I - Sezione III - Categoria V
Capitolo 7900 |
di nuova istituzione Provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa o sottoposti a trapianto renale |
£. 40.000.000 |
Variazione in diminuzione
Capitolo 2175 |
Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento |
£. 40.000.000 |
Lo stanziamento previsto dal provvedimento legislativo indicato al n. 20 dell'allegato E alla legge regionale 19 gennaio 1979, n. 3, è ridotto di lire 40.000.000.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Dolchi (P.C.I.) - Prima di dare la parola all'Assessore Rollandin, faccio presente che i Consiglieri hanno in allegato i pareri favorevoli della Commissione Affari Generali, espresso in data 28 luglio, e il parere della Commissione per la Sanità, espresso in data 11 ottobre; entrambi i pareri sono favorevoli all'approvazione del provvedimento.
Rollandin (U.V.) - Per non andare incontro alla lungaggine del ricorso - in seguito a provvedimento già preso in questo momento dell'abrogazione della delibera precedente - si propone l'approvazione del nuovo testo in cui, naturalmente, si accolgono - anche se a malincuore - i suggerimenti proposti dagli organi statali. Vale a dire di non inserire il requisito della residenza di almeno tre anni in Valle, che era stato messo, non a scopo discriminatorio, ma per evitare che si arrivasse a casi di speculazioni per cui, naturalmente, la residenza dei nefropatici fuori Valle fosse trasferita in Valle, per poter "usufruire" dei provvedimenti che la legge prevede. Quindi questo è il limite del tetto del reddito, che naturalmente è stato tenuto volutamente abbastanza alto, per permettere a tutti di potere usufruire del provvedimento.
Dolchi (P.C.I.) - È aperta la discussione generale. Nessuno chiede la parola? Faccio presente che la Commissione Affari Generali ha, come risulta dal verbale, espresso la raccomandazione alla Giunta di esaminare la possibilità di istituire un servizio di dialisi presso l'Ospedale regionale, lo ribadisco perché è una raccomandazione specifica fatta dalla Commissione.
Se non c'è discussione generale, si passa all'esame articolo per articolo.
Articolo 1. Qualcuno chiede la parola sull'articolo 1? Allora metto in approvazione, per alzata di mano, l'articolo 1. Chi è d'accordo? Contrario? Astenuto?
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: ventinove
Voti favorevoli: ventinove
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 2. Stesso risultato.
Articolo 3. Stesso risultato.
Articolo 4. Stesso risultato.
Articolo 5. Stesso risultato.
Ci sono dichiarazioni di voto? Il Consiglio è chiamato a votare per votazione segreta, sul complesso del disegno di legge n. 111, iscritto al punto n. 33 dell'ordine del giorno. Si passa alla votazione segreta.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti: trentadue
Votanti: trentadue
Maggioranza: diciassette
Favorevoli: trentuno
Contrari: uno
Il Consiglio approva il soprariportato disegno di legge n. 111.
Si passa alla trattazione del punto n. 34 dell'ordine del giorno.