Oggetto del Consiglio n. 200 del 29 dicembre 1965 - Verbale

OGGETTO N. 200/65 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE LA PROROGA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE, PER L'ANNO 1966, PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO, PER LA CONCESSIONE DI UN FIDO BANCARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA DELLA VALLE D'AOSTA.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON, riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge regionale concernente la proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1966, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per la concessione di un fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 29 dicembre 1965:

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Con legge regionale 11 maggio 1965 n. 8 è stata autorizzata la proroga della garanzia fideiussoria della Regione per l'anno 1965, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, con sede in Aosta, per la concessione alla Cooperativa medesima di un accreditamento-fido bancario, fino alla concorrenza massima di Lire duecentomilioni, utilizzabile, in via continuativa, con apertura di credito in conto corrente per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.

Con lettera in data 22 settembre 1965, prot. n. 0778 (vedi allegato), l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, Succursale di Aosta, ha segnalato la necessità da parte della Regione di adottare i necessari provvedimenti per la proroga della predetta fideiussione per l'anno 1966.

Anche la Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, con lettera in data 24 settembre 1965 (vedi allegato), ha richiesto la proroga della garanzia fideiussoria regionale per l'anno 1965.

Al fine di agevolare il finanziamento delle spese e delle anticipazioni di somme alle quali deve fare fronte la Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, l'Assessore Regionale all'Agricoltura e Foreste si è interessato a favore della predetta Cooperativa per fare concedere alla Cooperativa stessa prestiti annuali di esercizio a tasso notevolmente ridotto, a' sensi dell'articolo 19 della legge 2 giugno 1961 n. 454.

Per l'annata agraria 1965-1966 l'importo del prestito annuale di esercizio di cui si tratta è stato elevato da Lire 45.000.000 a Lire 60.000.000 in seguito all'interessamento della Regione e al parere favorevole espresso all'Istituto di Credito incaricato della applicazione dell'articolo 19 della citata legge, come risulta da lettera protocollo n. 4663/6 del 29 settembre 1965 e da comunicazione dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino in data 15 ottobre 1965.

In considerazione della necessità di assicurare la continuità degli accreditamenti bancari alla Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta per il normale svolgimento della propria attività, si propone che il Consiglio Regionale

Approvi

la seguente proposta di disegno di legge regionale:

(OMISSIS: segue disegno di legge regionale riportato in calce al deliberato).

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ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO

Fondato nel 1563

Istituto di Credito di Diritto Pubblico

Sede Centrale: Torino

Succursale di Aosta - Segreteria FIDI

Prot. n. 0778/Fidi/Gat

Aosta, 22 settembre 1965

OGGETTO: Proroga fideiussione regionale a favore Cooperativa Produttori Latte e Fontina - srl - per l'anno 1966.

On. le

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Presidenza della Giunta Regionale

AOSTA

e, p.c.

Spett.

COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA srl

Piazza Arco d'Augusto

AOSTA

Per opportuna conoscenza ci pregiamo rammentarVi che con il giorno 31 dicembre 1965 verrà a scadere la validità della garanzia fideiussoria di L. 200.000.000 prestata da codesta On.le Regione Autonoma Valle d'Aosta nell'interesse della s.r.l. Cooperativa Produttori Latte e Fontina, la quale fruisce di un affidamento in corso presso il nostro Istituto ammontante a Lire 200.000.000.

Vi saremo grati se vorrete pertanto cortesemente assumere gli opportuni provvedimenti legislativi ed amministrativi per la proroga dell'impegno in argomento qualora intendiate concedere alla suddetta Cooperativa l'ulteriore utilizzo della concessione in essere. Inoltre, Vi preghiamo di volerci far pervenire le Vostre decisioni in merito con cortese sollecitudine e, comunque, non oltre il 20 dicembre p.v.

Dal canto nostro, con la presente ci impegniamo, siccome previsto dal 2° comma - art. 2 - della legge regionale 11-5-1965, n. 8, a trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa Produttori Latte e Fontina.

Invitiamo nel contempo la Spett. Cooperativa Produttori Latte e Fontina, che ci legge in copia, a prendere in tempo gli opportuni accordi con l'On.le Amministrazione Regionale per quanto in argomento.

Con l'occasione ci è gradito porgere i nostri migliori e più distinti saluti.

Istituto Bancario San Paolo di Torino

Succursale di Aosta

(seguono due firme)

COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA - VALLE D'AOSTA

Piazza Arco di Augusto - Tel. 57.14

Aosta, li 24 settembre 1965

OGGETTO: Richiesta di proroga fideiussoria regionale di Lire 200.000.000.

Ill.mo Signor Presidente della Giunta Regionale

AOSTA

e per con.

all'Ill.mo Signor Assessore all'Agricoltura e Foreste Amministrazione Regionale

AOSTA

Si fa seguito alla lettera n. 0778/Fidi/Gat. del 22-9-1965 dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino - Succ. di Aosta - relativa alla pratica in oggetto, pervenutaci per conoscenza.

A nome dei produttori di fontina, soci di questa Cooperativa, rivolgo viva istanza a codesta Spett. Amministrazione Regionale, affinché venga prorogata di un altro anno la fideiussione bancaria di L. 200 milioni in favore della nostra Società, cioè portando la sua validità sino al 31-12-1966.

Questa Cooperativa si impegna ovviamente ad assoggettarsi a tutte le norme e disposizioni di controllo che l'Amministrazione Regionale intendesse compiere sia negli Uffici che nei magazzini periferici e si impegna a fornire, in qualsiasi momento, ogni delucidazione od informazione circa l'andamento dei servizi commerciali ed amministrativi della Società.

Grati per l'occasione dataci, si porgono distinti saluti.

Il Presidente

F.to: Cesare Rosset

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Monsieur l'Assesseur FOSSON déclare qu'il ne pense pas de donner des ultérieures explications sur la loi en discussion, car il s'agit d'une loi qui est présentée et approuvée toutes les années depuis l'année 1958.

Il informe que l'Administration Régionale s'est intéressée auprès de la Banque "Istituto Bancario San Paolo" de Turin, pour faire augmenter, de 45 à 60 millions de lires, le montant du prêt au taux de 3% à faveur de la Coopérative des Producteurs de Lait et de Fontine de la Vallée d'Aoste, selon l'article 19 de la loi 2 juin 1961 n. 454 (Piano Verde).

Il ajoute que l'Administration Régionale a pu présenter à l'approbation du Conseil la loi dont il s'agit avant la fin de l'année, ayant reçu en temps voulu les lettres de requête de la "fideiussione" de la part de la Coopérative et de la Banque.

Il Consigliere CUSUMANO ritiene che sarebbe opportuno aumentare l'importo della garanzia fideiussoria regionale a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, in modo che la Cooperativa stessa abbia la possibilità di svolgere una più appropriata opera di propaganda pubblicitaria, sia in Italia, sia all'estero, per la vendita di questo prodotto così importante per l'economia della Regione.

Il Consigliere GERMANO si dichiara contrario alla proposta fatta dal Consigliere Cusumano perché la Regione ha accolto interamente le richieste fatte dalla Cooperativa e dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino.

Il Consigliere BIONAZ ritiene che non sia il caso di aumentare l'importo della garanzia fideiussoria regionale a favore della Cooperativa di cui si tratta, in quanto con la somma già avuta a disposizione negli anni passati la Cooperativa stessa ha potuto svolgere agevolmente i suoi compiti.

Osserva che solo nel caso di un notevole aumento del quantitativo di fontina conferita alla Cooperativa sarebbe necessario aumentare l'importo della garanzia fideiussoria regionale.

Aggiunge, però, che un notevole aumento del quantitativo di prodotto conferito non è prevedibile perché, in caso contrario, la Cooperativa stessa si sarebbe già premurata di richiedere l'aumento della garanzia fideiussoria regionale.

Ritiene, invece, opportuno che la Regione si interessi a favore della predetta Cooperativa per fare aumentare ulteriormente l'importo del prestito annuale di esercizio concesso ai sensi dell'articolo .19 della legge 2 giugno 1961 n. 454, trattandosi di un prestito a tasso notevolmente agevolato.

Il Presidente, MARCOZ, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei vari articoli del disegno di legge mediante singole votazioni, per alzata di mano.

Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Si dà atto che gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono approvati dal Consiglio senza discussione e ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentatré).

Il Presidente, MARCOZ dopo aver accertato e dichiarato che i sette articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati ad unanimità di voti favorevoli, espressi con sette separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentatré), invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ARTAZ-DOTTO, CASETTA e MAPPELLI, il Presidente, Marcoz, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentatré;

- Voti favorevoli: trentadue;

- Voti contrari: uno.

Il Presidente, MARCOZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente la proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1966, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per la concessione di un fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta:

Disegno di legge regionale n. 26

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ...........................................N. .......: PROROGA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PER L'ANNO 1966 PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO, PER LA CONCESSIONE DI UN FIDO BANCARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA DELLA VALLE D'AOSTA.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

E' autorizzata la concessione della proroga della garanzia fideiussoria della Regione per il periodo di un anno, dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1966, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, nell'interesse ed a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive Lire duecentomilioni, per la concessione alla predetta Cooperativa di un fido bancario, utilizzabile in via continuativa per apertura di credito in conto corrente e per sconto di cambiali dirette, per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.

Art. 2

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale, già prevista dalle leggi regionali 22 gennaio 1960 n. 1, 16 maggio 1964 n. 17 e 11 maggio 1965 n. 8 e di cui al precedente articolo, è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta Regionale, nonché all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della proroga della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta Regionale.

Il Presidente della Giunta regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, su conforme parere della Giunta regionale.

Art. 4

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della proroga della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti ricuperi di somme a debito ed a carico della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese ed introito di somme agli istituendi capitoli della parte Spese e della parte Entrate del bilancio di previsione della Regione e per l'anno 1966 corrispondente ai sottoindicati capitoli della parte Spese e della Parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965:

Capitolo 141 della parte Spese: "Spese per eventuali pagamenti di somme all'Istituto Bancario San Paolo di Torino in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamento bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, ecc.";

Capitolo 119 della parte Entrate: "Entrate per riscossioni di crediti verso la Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari, ecc...".

Art. 5

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse all'apposito capitolo della parte Spese del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1966.

Art. 6

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dalla Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo 5, con introito all'apposito capitolo della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1966.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

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