Oggetto del Consiglio n. 1 del 9 febbraio 1966 - Verbale

OGGETTO N. 1/66 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE, MARCOZ, CIRCA LA VERIFICA DELLA VALIDITÀ DELL'ADUNANZA.

Il Presidente, MARCOZ, dichiara di non poter considerare legalmente valida l'adunanza, pur essendo presenti trentatré Consiglieri, per le ragioni che esporrà.

Comunica, innanzitutto, che è pervenuta alla Presidenza del Consiglio la seguente lettera, di cui dà lettura:

"TRIBUNALE DI AOSTA

Aosta, lì 5 febbraio 1966

N. 468/65

Risposta a nota del 3 febbraio 1966 N. 2/R

OGGETTO: Richiesta informazioni.

All'Avv. Oreste MARCOZ PRESIDENTE del Consiglio Valle

AOSTA

In relazione alla richiesta in oggetto indicata, comunico che i Consiglieri regionali Torrione Giuseppe e Gheis Francesco e il dipendente regionale Vittone Ottavio sono stati rinviati a giudizio in ordine al reato di tentata concussione aggravata. La sentenza porta la data del 26 gennaio 1966.

Distinti saluti.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

f.to Cuzzola".

Comunica, inoltre, che è pure pervenuta alla Presidenza del Consiglio la seguente lettera, di cui dà lettura:

"Ill.mo Sig. PRESIDENTE del Consiglio Regionale Valle d'Aosta

Il sottoscritto Pollicini Angelo, venuto a conoscenza che, in seguito alle dimissioni dei Consiglieri Regionali Dr. Francesco Gheis e Avv. Giusepe Torrione, dovrebbe subentrare nelle funzioni di Consigliere Regionale in relazione ai voti preferenziali riportati, nella lista della D.C., nelle elezioni per il Consiglio Regionale dell'ottobre 1963, comunica di rinunciare alla nomina optando per la carica di Consigliere Comunale di Aosta.

Con ossequi.

Aosta, 8 febbraio 1966.

F.to A. Pollicini.

Angelo Pollicini

Via St. Martin Corléans 26/4 - AOSTA".

Fa notare che la lettera che interessa attualmente il Consiglio è quella del Giudice Istruttore, Dr. Cuzzola, concernente la comunicazione del rinvio a giudizio dei Consiglieri Gheis e Torrione per il reato di tentata concussione aggravata ed osserva che si rende necessario di trarre le conseguenze che derivano da tale comunicazione.

Dichiara quindi che si impone, in via pregiudiziale, la verifica della legalità e validità dell'adunanza in relazione alla presenza in aula dei due sopra nominati Consiglieri rinviati a giudizio, verifica che ha il dovere di fare ex officio, per imperio di legge, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Ritiene di dover citare, in proposito, le leggi che hanno attinenza con l'argomento.

Dà quindi lettura dell'articolo 270 del vigente T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383:

"Gli Amministratori dei Comuni, delle Provincie, dei Consorzi, (omissis) rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire alla udienza sino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuno dei reati previsti negli articoli 8, nn. 7 e 8, e 44 n. 11, o per qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della libertà personale, della durata superiore ad un anno.

Rimangono pure sospesi, quando contro di essi sia emesso mandato di cattura, o quando ne sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato".

Osserva che il n. 7 dell'articolo 8, richiamato dal precitato articolo 270, concerne i delitti contro la personalità dello Stato e contro la libertà individuale previsti dagli articoli 600 e 607 del Codice Penale e i delitti per peculato, corruzione, concussione ed altri.

Dà ancora lettura del seguente articolo 20 del D.L.L. 7-9-1945 n. 545, sull'Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta:

"Per tutto quanto non è previsto nel presente Decreto, si applicano alla "Valle d'Aosta" le disposizioni concernenti la Provincia, comprese quelle relative all'imposizione di tributi a questa spettanti".

Rileva che la pena prevista dal Codice Penale per il reato di tentata concussione aggravata è superiore ad un anno di reclusione, per cui dal punto di vista giuridico si rende applicabile nei confronti dei sopra nominati due Consiglieri regionali la sospensione prevista dall'art. 270 del T.U. della legge C.P. 1934.

Ne consegue, - egli dice -, che i Consiglieri Gheis e Torrione non possono esplicare attività di Consigliere e non possono partecipare alla seduta e ai lavori del Consiglio, pena la nullità di tutti gli atti che venissero adottati dal Consiglio con la partecipazione dei predetti due Consiglieri.

Dichiara di essere spiacente di dover parlare di questo argomento ed aggiunge che, se i Consiglieri Gheis e Torrione non si assenteranno dalla sala dell'adunanza, dovrà sospendere la seduta, non potendosi passare alla trattazione degli oggetti all'ordine del giorno.

Il Consigliere BIONAZ, premesso che intende porre due questioni pregiudiziali, chiede in primo luogo se la convocazione per la discussione odierna si riferisca non solo all'ordine del giorno precisato nella lettera telegramma di convocazione, ma comprenda anche la discussione degli argomenti di cui agli allegati ai vari oggetti dell'ordine del giorno stesso; chiede inoltre se la convocazione odierna del Consiglio sia stata disposta in relazione alla richiesta di convocazione straordinaria fatta dai Consiglieri dei Gruppi della Democrazia Cristiana, del P.S.D.I. e del Raggruppamento Indipendente Valdostano e Campagnards Valdôtains.

Il Presidente, MARCOZ, dichiara che gli allegati ai vari oggetti iscritti all'ordine del giorno sono stati inviati ai Signori Consiglieri al solo scopo di portare a conoscenza del Consiglio le richieste fatte dai predetti Gruppi consiliari. Fa presente che la predisposizione dell'ordine del giorno rientra nelle competenze del Presidente del Consiglio e che l'ordine del giorno della seduta odierna comprende praticamente anche gli argomenti di cui alle richieste fatte dai predetti tre Gruppi consiliari, salvo opportune esclusioni sulle quali dichiara di voler fornire spiegazioni.

Il Consigliere BIONAZ chiede perché non sia stata inclusa fra gli oggetti all'ordine del giorno, e da discutere oggi, la mozione di sfiducia presentata dai rappresentanti dei sopra menzionati Gruppi consiliari.

Il Presidente, MARCOZ, ribadisce di essere disposto a fornire le più ampie spiegazioni al riguardo; rileva, però, che la domanda fatta dal Consigliere Bionaz si riferisce all'argomento iscritto al n. 9 dell'ordine del giorno, mentre il Consiglio sta ancora discutendo sulla questione pregiudiziale concernente la verifica della legalità e validità dell'adunanza. Ritiene che, ai sensi di legge e di regolamento, debba essere definita in primo luogo tale questione pregiudiziale.

Sull'argomento segue breve discussione tra il Presidente, MARCOZ, ed il Consigliere BIONAZ.

Il Presidente, MARCOZ, dichiara che era sua intenzione di fare una dichiarazione, in apertura di seduta, sull'argomento in discussione per confermare quanto già fatto presente alla delegazione dei Consiglieri presentatori della mozione e, cioè, che non era esclusa la possibilità della votazione sulla loro mozione di sfiducia.

Il Consigliere BIONAZ dichiara:

"Noi protestiamo virilmente, vivacemente e vigorosamente contro la mutilazione che è stata fatta della nostra richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio".

Il Presidente, MARCOZ, dichiara che la mozione di sfiducia potrà essere votata in sede di discussione dell'oggetto iscritto al numero nove dell'ordine del giorno.

Precisa, in proposito, che la comunicazione che egli intendeva fare aveva per scopo di chiarire la questione nel senso che la mozione in oggetto non era affatto accantonata, ma che era stata presa in esame per approfondire lo studio del problema, al fine di concretare un testo di mozione che potesse, nel rispetto delle leggi, essere posta in votazione.

Il Consigliere BIONAZ, preso atto di quanto riferito dal Presidente Marcoz e richiamando l'articolo 56 del Regolamento interno del Consiglio, chiede a nome del Gruppo consiliare della Democrazia Cristiana, del Partito Social Democratico e del Raggruppamento Indipendente Valdostano e Campagnards Valdôtains, l'inversione dell'ordine del giorno per la trattazione dell'argomento iscritto al n. 9 prima degli altri argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, MARCOZ, ribadisce che il Consiglio sta ancora discutendo sulla questione pregiudiziale concernente la non validità dell'adunanza per la presenza in aula dei Consiglieri Gheis e Torrione, rinviati a giudizio e da considerarsi sospesi dalle loro funzioni dal 26 gennaio 1966.

Rammenta che tale questione pregiudiziale è stata necessariamente posta prima di aprire la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Il Consigliere BIONAZ fa presente di avere anche posto una questione pregiudiziale, con riferimento all'articolo 56 del Regolamento interno del Consiglio ("I richiami per l'ordine del giorno, o per il regolamento o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulle questioni principali") .

Il Presidente MARCOZ, ripete che, in via pregiudiziale e prima di passare alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno, occorre accertare la regolarità della composizione dell'Assemblea.

Ribadisce quindi che, se i Consiglieri Gheis e Torrione non usciranno dalla sala dell'adunanza, dovrà sospendere la seduta.

Segue una vivace discussione polemica generale tra i Consiglieri dei vari Gruppi consiliari, con scambio di invettive: il Presidente, MARCOZ, con scampanellate e richiami energici riesce a ristabilire la calma fra i Consiglieri.

Il Presidente, MARCOZ, insiste sulla necessità di verificare, in via pregiudiziale, la regolarità della composizione dell'Assemblea.

Il Consigliere BIONAZ ripete di avere fatto una proposta in via pregiudiziale, con riferimento all'articolo 56 del Regolamento interno del Consiglio.

Ritiene che l'articolo 270 del T.U. della legge comunale e provinciale del 1934 e l'articolo 20 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945 n. 545 non siano applicabili perché si tratta di provvedimenti legislativi emanati anteriormente alla promulgazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, del 26 febbraio 1948, che, a suo avviso, ha tacitamente abrogato il Decreto L.L. 7-9-1945 n. 545.

Esprime l'avviso che si debba invece applicare, per analogia di materia, il seguente articolo 35 della legge 10 febbraio 1953 n. 62, concernente la costituzione e il funzionamento degli organi regionali:

"Il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza fino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per delitti punibili con pena restrittiva della libertà personale superiore nel minimo ad un anno. Rimangono pure sospesi quando contro di essi sia emesso mandato di cattura".

Rileva che la soprariportata norma di legge, emanata dopo l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana, regolamentando per le Regioni a Statuto ordinario la materia di cui all'articolo 270 del T.U. della legge comunale e provinciale del 1934, non prevede la sospensione di tutti gli Amministratori, ma soltanto la sospensione del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli Assessori, i quali hanno delle responsabilità ben maggiori rispetto ai Consiglieri.

Ritiene che questa diversa regolamentazione della sospensione di Amministratori per rinvio a giudizio sia da porsi in relazione all'articolo 27 della Costituzione che dice: "la responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva".

A nome dei Consiglieri dei Gruppi della Democrazia Cristiana, del Partito Socialista Democratico Italiano e del Raggruppamento Indipendente Valdostano e Campagnards Valdôtains, chiede al Presidente di portare ai voti del Consiglio, come questione pregiudiziale, l'applicabilità o la non applicabilità dell'articolo 20 del Decreto L.L. 7-9-1945 n. 545 e dell'articolo 270 del vigente Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale.

Il Presidente, MARCOZ, osserva che l'applicabilità delle leggi non può essere messa ai voti di un Consiglio.

Dichiara che lo Statuto regionale per la Valle d'Aosta non ha abrogato il Decreto L.L. 5 settembre 1945 n. 545 (Decreto Parri) e precisa che sino ad oggi le norme di tale Decreto sono sempre state applicate, fatta eccezione per le norme la cui materia è stata diversamente regolata dalle successive norme dello Statuto speciale regionale.

Aggiunge che nella relazione ufficiale alla legge 10 febbraio 1953 n. 62 si legge, tra l'altro, che "naturalmente le norme di cui trattasi riguardano le Regioni a Statuto normale, data la diversa natura e il diverso carattere che ricevono dalla stessa Costituzione (articolo 116) gli Statuti delle Regioni con ordinamento speciale".

Informa che in un parere espresso dal Consiglio di Stato, in data 22 giugno 1954, in ordine alla applicabilità per le Regioni a Statuto speciale di determinati articoli della sopra menzionata legge 10 febbraio 1953 n. 62, si legge: "...le disposizioni dell'articolo 46 della legge n. 62 del 1953 le quali riguardano le Regioni a Statuto normale e che per la loro eccezionalità non sono suscettive di applicazione analogica...".

Osserva, d'altra parte, che anche per le norme preliminari del Codice Civile vige il principio che le leggi eccezionali non sono suscettibili di applicazione analogica.

Aggiunge che, a prescindere da ogni considerazione di ordine giuridico, bisogna anche tenere presente una ragione di ordine morale; osserva, infatti, che se l'articolo 270 del T.U.L.C.P. 1934 trovasse applicazione soltanto nei confronti dei Consiglieri comunali e provinciali, e non anche nei confronti dei Consiglieri regionali, verrebbe a crearsi una evidente ed ingiusta disparità di trattamento giuridico a sfavore dei Consiglieri comunali e provinciali nei confronti dei Consiglieri regionali.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento da parte del Consiglio della questione pregiudiziale concernente la verifica della legalità dell'adunanza per la composizione dell'Assemblea, in relazione alla presenza dei Consiglieri Gheis e Torrione.

Il Consigliere PEDRINI, premesso che non intende entrare nel merito della questione pregiudiziale posta dal Presidente del Consiglio, dichiara che, a suo avviso, - anche se non è stata ancora emanata una sentenza di rinvio a giudizio -, oltre ai due Consiglieri Gheis e Torrione, non dovrebbe più essere presente nell'aula consiliare anche l'Avvocato Caveri, Presidente della Giunta, denunciato perché in un articolo pubblicato su un giornale locale ha fatto dichiarazioni di anti-italianità e contrarie alle istituzioni nazionali e ai Consiglieri regionali di minoranza.

Il Presidente, MARCOZ, chiede al Consigliere Pedrini come si possa pretendere di fare allontanare dall'aula consiliare l'Avvocato Caveri, Presidente della Giunta Regionale, il quale non risulta rinviato a giudizio, quando non si vuole fare uscire dall'aula stessa due Consiglieri che risultano invece rinviati a giudizio per il reato di tentata concussione e che sono, quindi, sospesi "ope legis" dalle loro funzioni di Consiglieri.

Osserva che, d'altra parte, il Presidente della Giunta, Caveri, ha chiesto da tempo di poter rispondere di fronte al Consiglio alla mozione presentata sull'argomento dal Consigliere Montesano.

L'Assessore MANGANONI osserva che, allorquando il Consigliere Pedrini parla di questioni morali, dovrebbe rivolgersi ai Consiglieri Gheis e Torrione, perché se vi è una questione morale da fare oggi in Consiglio è quella che deriva dalla presenza in aula dei predetti due Consiglieri.

Dichiara, quindi, che questi problemi non dovrebbero essere sollevati dal Consigliere Pedrini, il quale risulta pure denunciato alla Pretura di Donnaz per una imputazione di oltraggio continuato e aggravato a pubblico ufficiale; precisa che gli atti del procedimento sono stati rinviati al Tribunale di Aosta.

Sull'argomento segue una breve discussione polemica alla quale prendono parte il Consigliere PEDRINI, l'Assessore MANGANONI e altri Consiglieri.

Il Presidente, MARCOZ, invita tutti i Consiglieri a mantenere la calma e fa presente che gli stati di imputazione non comportano la sospensione cautelativa.

Dichiara quindi che non si potrà procedere alla discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno fino a quando non sarà risolta la questione pregiudiziale riguardante la legalità della composizione dell'Assemblea, in relazione alla presenza in aula dei Consiglieri Gheis e Torrione, rinviati a giudizio.

Il Consigliere MONTESANO, premesso che non intende entrare nel merito della discussione circa le leggi da applicare nel caso in esame, osserva che in una seduta dei primi del mese di aprile del 1965 il Consiglio ebbe a discutere di un caso analogo e, cioè, della decadenza o delle dimissioni presentate dal Consigliere regionale Signor Bonichon Giuseppe, il quale era venuto a trovarsi in una situazione incresciosa.

Ricorda di avere allora fatto presente che il Consigliere Bonichon era da considerarsi decaduto dalla carica di Consigliere, per cui il Consiglio non doveva accettarne le dimissioni, ma doveva solo prendere atto dell'avvenuta decadenza dalla carica.

Ricorda ancora che, in quella seduta, il Consiglio accettò le dimissioni del Consigliere Bonichon, instaurando in questo modo una prassi che, a suo avviso, potrebbe essere adottata anche oggi nei confronti dei Consiglieri Gheis e Torrione.

Circa la presenza in aula dei predetti due Consiglieri, osserva che gli stessi hanno ricevuto dal Presidente l'avviso di convocazione, come tutti gli altri Consiglieri, per cui compie un atto contradditorio il Presidente del Consiglio nell'affermare ora che questi due Consiglieri non possono partecipare all'adunanza.

Ritiene che, anche per rispettare la sovranità numerica del Consiglio, si debba accettare le dimissioni rassegnate dai Consiglieri Gheis e Torrione e procedere alla loro immediata sostituzione, così come è stato fatto nel caso del Consigliere Bonichon.

Il Presidente, MARCOZ, precisa che ai Consiglieri Gheis e Torrione l'avviso di convocazione è stato inviato a puro titolo di conoscenza e che spettava ad essi trarre le conseguenze della loro attuale posizione giuridica, nei confronti del Consiglio, in seguito alla sentenza del loro rinvio a giudizio.

In merito all'invocato precedente caso del Consigliere Bonichon, ricorda di avere, anche di recente, detto che la posizione allora presa dal Consigliere Montesano per il caso Bonichon era giuridicamente giusta e che, se il Consigliere Montesano avesse allora insistito, si sarebbe dovuto accogliere la tesi della decadenza, sostenuta dal Consigliere Montesano.

Rammenta di avere, in sede di discussione di tale argomento, pregato il Consigliere Montesano di non insistere nella sua tesi e di avere invocato, per considerazioni di carattere umano, la benevolenza del Consiglio nei confronti del Consigliere Bonichon, il quale era venuto a trovarsi in una incresciosa posizione fallimentare soprattutto per fatti estranei alla sua volontà e subendo rilevanti danni in seguito a fallimenti di terzi.

Osserva che, in quella occasione, il Consiglio unanime accolse il suo invito alla benevolenza, per cui, invece di prendere atto dell'avvenuta decadenza, vennero accettate le dimissioni del Consigliere Bonichon.

Aggiunge che, se anche oggi il Consiglio manifestasse l'accordo unanime di accogliere le dimissioni dei Consiglieri Gheis e Torrione e di non pronunciarsi sulla loro sospensione ope legis, egli non porrebbe ostacoli.

Fa presente di non potere, però, assumere personalmente l'iniziativa di proporre una simile decisione perché il Presidente del Consiglio ha il compito di fare osservare le leggi.

Termina, esprimendo il suo rammarico per dover trattare di una questione pregiudiziale derivante da una dolorosa e spiacevole situazione personale in cui sono venuti a trovarsi due Consiglieri regionali.

Il Presidente della Giunta, CAVERI, dichiara che non si addentrerà nelle questioni giuridiche già trattate dal Presidente del Consiglio in modo esauriente.

Esprime al Consiglio Regionale il suo più vivo senso di disgusto provato, quando ha visto oggi entrare nell'aula consiliare i Consiglieri Gheis e Torrione, i quali con il loro comportamento hanno già tanto offeso e fatto vituperare il Consiglio Regionale.

Rivolgendosi quindi ai Consiglieri della Democrazia Cristiana, prosegue, fra vivaci interruzioni polemiche di vari Consiglieri, dichiarando quanto segue:

"Non so cosa mi turbi di più: se la vostra squita insensibilità in materia morale, oppure se è la vostra mancanza assoluta di sensibilità politica; ma Voi oggi, entrando nella sala di questo Consiglio con questi due messeri, avete commesso il più grave errore politico che potevate compiere.

Ed io non me ne rallegro di questo vostro errore che potrebbe esserci utile, come diceva un momento fa, parlando di un argomento analogo, il Presidente del Consiglio. Io non me ne rallegro perché, prima di appartenere ad un gruppo politico, io mi sento valdostano e penso che questa presenza, di questi due turpi personaggi, sia una ennesima offesa al prestigio della Valle d'Aosta e del Consiglio Regionale.

(Seguono interruzioni).

Dicevo, dunque, senso di nausea, e qui ci vorrebbe forse la penna di un Sartre per descrivere certe situazioni, ma devo dire anche senso di pena, di pena verso di Voi perché mi fate, anzi, devo dire ci fate veramente pena, perché siete veramente scesi ad un livello di degradazione morale e politica che mi stupisce e mi colpisce.

La vostra Democrazia Cristiana, in campo regionale, - forse anche in campo nazionale, ma io mi occupo del campo regionale, io mi occupo della nostra parrocchia, - ma in campo regionale questa povera Democrazia Cristiana è proprio una nave senza nocchiero, in gran tempesta. Si direbbe che il vostro sia un Partito acefalo, che non abbia più un capo, che non ci sia più qualcuno che lo diriga".

(Seguono interruzioni).

Il Presidente della Giunta, CAVERI, prosegue quindi dichiarando assai grave il fatto che la presenza in aula dei due predetti Consiglieri sia avallata dai Consiglieri democristiani o da alcuni di essi; ritiene, infatti, che anche nel Gruppo consiliare della Democrazia Cristiana vi sia ancora qualche Consigliere regionale onesto che dissenta, nel profondo della sua coscienza, dalla posizione assunta dal proprio Gruppo consiliare.

In seguito ad una interruzione da parte del Consigliere LUSTRISSY, il Presidente della Giunta, CAVERI, dichiara che se vi è un Consigliere che dovrebbe alzare poco la voce nel Consiglio, dopo i Consiglieri Gheis e Torrione, questi è proprio il Consigliere Lustrissy.

Segue interruzione, con vivaci discussioni polemiche ed invettive fra i Consiglieri dei vari gruppi consiliari.

Dopo ripetuti richiami all'ordine e alla calma rivolti ai Consiglieri dal Presidente, MARCOZ, il Presidente della Giunta, CAVERI, proseguendo nella sua esposizione, dichiara che intende rispondere ad una lettera con la quale il Consigliere Dujany, riferendosi ad una dichiarazione al suo riguardo fatta dal Presidente della Giunta nella seduta consiliare del 29 dicembre scorso, lo invitava ad uscire dal suo insinuante riserbo e ad esporre chiaramente i motivi per i quali prossimamente il Consigliere Dujany avrebbe dovuto chiudersi nel silenzio in sede di Consiglio Regionale.

In proposito, dichiara che intende rispondere leggendo una lettera che riguarda il Consigliere Dujany, lettera che ha già consegnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, lettera che aveva ricevuto egli precisa - "qualche giorno prima del 12 luglio 1965, quando era ancora completamente all'oscuro dei maneggi" dei Consiglieri Torrione e Gheis, dei quali è venuto a conoscenza solo alle ore tredici del giorno tredici luglio.

I Consiglieri BIONAZ e DUJANY osservano che, trattandosi di questioni che riguardano persone, della lettera di cui si tratta deve essere data lettura in seduta segreta, ai sensi del Regolamento interno del Consiglio.

Il Presidente, MARCOZ, dichiara di essere disposto ad invitare il pubblico a sgombrare l'aula.

Il Presidente della Giunta, CAVERI, passa la lettera al Presidente del Consiglio, ma poi dichiara di rinunciare a dare lettura della lettera in questione.

Chiede quindi che si decida sulla questione della sospensione dei Consiglieri Gheis e Torrione.

Il Consigliere DUJANY, dopo aver chiesto ed ottenuto la parola per fatto personale, lamenta che il Presidente della Giunta, Caveri, abbia adottato, da un po' di tempo, un comportamento scorretto e sleale, basato sull'inquisizione, sulla maldicenza e sulle insinuazioni.

Informa di avere richiesto al Presidente della Giunta, Caveri, con lettera in data 1° gennaio 1966, delle precisazioni su certe affermazioni generiche fatte nei suoi confronti dal Presidente della Giunta nella seduta del 29 dicembre scorso.

Rileva che il Presidente della Giunta non ha dato alcuna risposta scritta alla sua richiesta e continua ancor oggi, in sede di Consiglio, o fare delle insinuazioni che creano una situazione di disagio in seno al Consiglio.

Il Consigliere GERMANO osserva che, a prescindere dalle posizioni politiche dei vari gruppi consiliari, ogni Consigliere dovrebbe preoccuparsi di salvaguardare la dignità del Consiglio.

Rileva che i Consiglieri della Democrazia Cristiana sono intervenuti all'adunanza odierna con un ritardo di 35 minuti e, per di più, in compagnia dei due Consiglieri Gheis e Torrione, mentre i Consiglieri della maggioranza erano puntualmente in aula all'ora fissata per la convocazione che era stata richiesta anche dai Consiglieri democristiani.

Seguono brevi battute polemiche tra il Consigliere GERMANO ed il Consigliere BIONAZ

Il Consigliere GERMANO dichiara di condividere il punto di vista espresso dal Presidente del Consiglio, Marcoz, circa la sospensione "ope legis" dei Consiglieri Gheis e Torrione.

Afferma che il Decreto L.L. 7-9-1945 n. 545 è tuttora operante e che lo Statuto speciale della Regione conferma quanto sopra detto.

Dà quindi lettura degli articoli 17 e 51 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta.

Dichiara che i Consiglieri Gheis e Torrione, essendo sospesi "ope legis", non hanno più diritto di prendere parte ai lavori del Consiglio; e questo, - egli dice -, non solo per motivi giuridici, ma anche per motivi morali e politici.

Ritiene che non si possa assolutamente considerare analoghi, sul piano morale, il caso Bonichon e il caso dei Consiglieri Gheis e Torrione.

Invita i Consiglieri Gheis e Torrione ad abbandonare l'aula per consentire al Presidente del Consiglio di dichiarare aperta la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consigliere MONTESANO precisa che, accennando al caso Bonichon, egli ha inteso semplicemente richiamare l'attenzione del Consiglio sulla prassi che è stata adottata per la soluzione della questione riguardante il Consigliere Bonichon, con l'accettazione delle sue dimissioni, e non già per fare un confronto sul piano morale tra i due diversi casi di cui si tratta.

Dichiara che il Consiglio deve oggi prendere atto di un nuovo evidente fatto politico costituito dalla non presenza in aula dei due Consiglieri socialisti i quali, dopo aver rassegnato le dimissioni da membri della Giunta, hanno oggi sentito il dovere di manifestare, con la loro assenza, la loro sfiducia alla Giunta stessa.

Quindi, - egli dice -, oggi esiste già sostanzialmente una sfiducia alla Giunta la quale, pur trovandosi in una posizione minoritaria, vuole, con la forza dei cavilli giuridici, mantenersi in maggioranza e creare delle situazioni forse analoghe a quelle in atto presso il Consiglio Comunale di Aosta.

Rileva che un qualsiasi altro Consesso esecutivo, dotato di sensibilità politica, avrebbe già tratto le conseguenze della nuova situazione creatasi in seno al Consiglio Regionale.

Il Consigliere BIONAZ, dopo aver richiamato ancora una volta l'articolo 56 del Regolamento interno del Consiglio, chiede che sia messa ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno ponendo come primo oggetto all'ordine del giorno l'argomento iscritto all'oggetto n. 8: "Dimissioni dei Consiglieri Gheis Francesco e Torrione Giuseppe", e aprendo immediatamente la discussione su tale argomento.

Il Presidente, MARCOZ, fa presente al Consigliere Bionaz che tale proposta potrà essere fatta quando sarà stata aperta la discussione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, ma non adesso, perché la discussione verte ancora sulla questione pregiudiziale della verifica della legalità dell'adunanza.

Il Consigliere BIONAZ dichiara che i Consiglieri della minoranza non concordano sul punto di vista espresso dal Presidente del Consiglio circa l'applicabilità dell'articolo 270 del T.U.L.C.P. del 1934.

L'Assessore ANDRIONE, riferendosi all'accenno fatto dal Consigliere Montesano al caso Bonichon, fa presente che, ai sensi del R.D. 16-3-1942 n. 267, non sarebbe stato possibile applicare la norma sulla sospensione al Consigliere Bonichon, in quanto il reato commesso dal Consigliere stesso non contempla una pena detentiva superiore a un anno.

Dichiara che i Consiglieri della maggioranza hanno tuttora stima per il Signor Bonichon, il quale è stato travolto da avvenimenti di forza maggiore, mentre la questione Gheis e Torrione è di assai diversa portata.

Riguardo alle tesi espresse dal Consigliere Bionaz, sull'avvenuta abrogazione del Decreto L.L. 7-9-1945 n. 545 e sulla non applicabilità dell'articolo 270 del T.U.L.C.P. 1934 e dell'articolo 20 del D.L.L. 7-9-1945 n. 545, afferma che si tratta di tesi prive di fondamento giuridico.

Segue in merito, fra l'Assessore ANDRIONE ed i Consiglieri BIONAZ e PERSONNETTAZ, una breve discussione polemica al termine della quale l'Assessore ANDRIONE chiede al Presidente Marcoz di sospendere la seduta.

Il Consigliere BIONAZ insiste affinché il Presidente apra la discussione sull'oggetto n. 8 dell'ordine del giorno e ponga, quindi, ai voti l'accettazione delle dimissioni rassegnate dai Consiglieri Gheis e Torrione.

Insiste pure affinché si voti, in sede interpretativa, circa l'applicabilità o la non applicabilità dell'articolo 270 del T.U.L.C.P. del 1934.

Il Presidente, MARCOZ, afferma che non può essere posta ai voti l'applicabilità o la non applicabilità di una norma di legge la cui applicabilità è fuori dubbio.

Dà quindi lettura del 3° comma dell'articolo 10 del Regolamento interno del Consiglio, che recita:

"Chi presiede l'adunanza è investito del potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, per l'osservanza delle leggi e per la legalità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere le adunanze facendone constare nel processo verbale".

Rileva che la discussione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno non è ancora stata aperta e che non intende aprirla fino a quando saranno presenti in aula i due Consiglieri che, a suo avviso, sono sospesi ope legis dalle loro funzioni e non possono più partecipare ai lavori del Consiglio.

Dichiara quindi che, se i predetti Consiglieri non intendono ottemperare all'invito loro rivolto di allontanarsi dalla sala consiliare, non potrà aprire la discussione sugli oggetti all'ordine del giorno e dovrà togliere la seduta.

Il Consigliere BIONAZ, a nome dei Consiglieri appartenenti ai Gruppi consiliari della Democrazia Cristiana, del Partito Socialista Democratico Italiano e del Raggruppamento Indipendente Valdostano e Campagnards Valdôtains, fa la seguente dichiarazione:

"I Consiglieri regionali della D.C., del P.S.D.I. e della Ligue, partecipando alla odierna riunione del Consiglio Regionale

RILEVANO

la mancanza di sensibilità politica del Presidente della Giunta nel non presentare le proprie dimissioni al Consiglio dopo l'avvenuta revoca del sostegno da parte di una delle forze politiche che componevano la precedente maggioranza;

il mancato inserimento, nell'ordine del giorno dell'attuale seduta, degli argomenti richiesti da 13 Consiglieri della D.C., del P.S.D.I. e della Ligue e, segnatamente della mozione di sfiducia;

il maldestro tentativo di sostituire la volontà di un Gruppo minoritario di Consiglieri alla maggioranza del Consiglio e di mantenere incompleto il Consiglio stesso;

PROTESTANO

contro tale malcostume, contrario alle più elementari regole della democrazia;

INVITANO FORMALMENTE

il Presidente del Consiglio a provvedere, nei termini indicati nell'articolo 20 del Regolamento interno, alla convocazione del Consiglio per deliberare sull'ordine del giorno proposto".

Il Consigliere BIONAZ dichiara che oggi stesso i 13 Consiglieri appartenenti ai sopra citati Gruppi consiliari inoltreranno al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta un esposto in relazione all'articolo 289 del Codice Penale.

Il Presidente, MARCOZ, afferma che l'accusa di mutilazione dell'ordine del giorno proposto dai 13 Consiglieri della D.C., del P.S.D.I. e della Ligue, non è fatta in buona fede; ricorda di aver già detto di essere disposto a mettere in votazione un testo di mozione di sfiducia formulato nel rispetto delle leggi in vigore per la Regione Valle d'Aosta.

Precisa che la questione è stata già chiarita nel corso della presente seduta nel senso che non è possibile porre ai voti la revoca del Presidente della Giunta e degli Assessori, ai sensi della legge 10-2-1963 n. 62, in quanto detta legge non può essere applicata per la Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Ricorda che nella relazione alla citata legge si dice chiaramente che si tratta di una legge valida solo per le Regioni a Statuto normale.

D'altra parte, - egli osserva -, anche il Consiglio di Stato, nel già menzionato parere espresso in data 22-6-1954, ha affermato che le norme di carattere eccezionale della legge 10-2-1963 n. 62 non sono suscettive di applicazione analogica alle Regioni a statuto speciale.

Respinge quindi l'accusa rivolta al Presidente del Consiglio di non aver incluso nell'ordine del giorno tutti gli argomenti richiesti dai Consiglieri della minoranza.

Ritiene che non si possa includere nell'ordine del giorno le proposte di elezione di un nuovo Presidente della Giunta e di elezione di nuovi Assessori, senza che sia stata prima adottata una decisione in ordine alla decadenza dei membri della Giunta in carica.

Ribadisce quindi che l'omissione dei predetti oggetti è pienamente giustificata, come già ha avuto occasione di fare presente alla Delegazione dei rappresentanti dei Gruppi consiliari di minoranza che si è di recente presentata all'Ufficio di Presidenza per conferire sull'argomento.

Osserva d'altra parte che, nel predisporre l'ordine del giorno, il Presidente deve tenere in considerazione, oltre alle richieste dei Consiglieri, anche le proposte e le richieste del Presidente della Giunta Regionale.

Rileva che, nella sostanza, il dibattito all'ordine del giorno dell'adunanza odierna investe anche tutti gli argomenti che interessano alla minoranza consiliare.

Aggiunge che sarebbe stato augurabile che si fosse giunti ad un accordo sulla questione pregiudiziale in discussione, ma constata, purtroppo, che ciò non è stato possibile, osserva, d'altra parte, che la presenza in aula dei Consiglieri Gheis e Torrione non era prevista.

Fa presente che, così stando le cose, non può aprire la discussione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, perché è profondamente convinto, in base alle disposizioni vigenti, che la presenza dei predetti due Consiglieri e la loro partecipazione ai lavori del Consiglio invaliderebbero i provvedimenti che venissero assunti dal Consiglio.

Ribadisce, pertanto, di non poter aprire la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e di dover togliere la seduta.

Il Consigliere BIONAZ dichiara che la decisione del Presidente del Consiglio non corrisponde alla volontà della maggioranza dei Consiglieri e ritiene che simile decisione dovrebbe essere rimessa al Consiglio.

Il Presidente, MARCOZ, osserva che in aula non vi è, per il momento, la maggioranza a cui ha fatto cenno il Consigliere Bionaz, perché i Consiglieri Gheis e Torrione sono sospesi "ope legis" dalle loro funzioni.

Sull'argomento segue breve discussione, al termine della quale il Consigliere BIONAZ chiede si dia atto a verbale che il Presidente del Consiglio ha rifiutato di porre ai voti le proposte fatte dai Consiglieri della minoranza.

Il Presidente, MARCOZ, ribadisce che non può aprire la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno sino a quando in aula sono presenti i Consiglieri Gheis e Torrione e, poiché i due predetti Consiglieri non si assentano dall'aula, dichiara tolta la seduta.

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Si dà atto che l'adunanza ha termine alle ore undici.

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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Avv. Oreste Marcoz)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Siggia Avv. Giovanna in Bianco)

IL SEGRETARIO ROGANTE

(Brero Dr. Attilio)