Oggetto del Consiglio n. 50 del 13 giugno 1966 - Verbale
OGGETTO N. 50/66 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE L'AUMENTO DELL'IMPORTO DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE, PER L'ANNO 1966, PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO, PER LA CONCESSIONE DI UN FIDO BANCARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA DELLA VALLE D'AOSTA.
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, MAQUIGNAZ, riferisce in merito al seguente disegno di legge regionale concernente l'aumento dell'importo della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1966, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per la concessione di un fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 13 giugno 1966:
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Con legge regionale 25 gennaio 1966 n. 3 è stata autorizzata la proroga, per l'anno 1966, della garanzia fideiussoria della Regione fino alla concorrenza massima di complessive Lire 200 milioni, per la concessione di un fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.
La fideiussione regionale a favore della predetta Cooperativa risale a molti anni addietro e l'importo della fideiussione negli anni 1959 e 1960 ammontò a Lire 300 milioni.
Con lettera in data 27 maggio 1966 il Presidente della predetta Cooperativa ha comunicato quanto segue:
"Faccio seguito alla nostra lettera del 24-9-1965, con cui inoltravo richiesta per la proroga sino al 31-12-1966 della fideiussione bancaria regionale per Lire 200 milioni, nonché alla lettera n. 7790/4 del 27-4-1966 della Presidenza della Giunta Regionale con la quale si comunica che tale proroga è stata accolta.
Nel porgere sentiti ringraziamenti per il provvedimento adottato in nostro favore, mi permetto sottoporre alla cortese attenzione di codesta Amministrazione Regionale quanto segue:
La fideiussione regionale di Lire 200 milioni si è dimostrata insufficiente in questo anno di eccezionale produzione e con un mercato saturo, poiché si presume che ai magazzini della nostra Cooperativa pervengano, nella sola stagione di latteria 1966, dalle 35.000 alle 40.000 forme di fontina.
Per tutta la merce conferita la Cooperativa concede un primo acconto di Lire 6.000 alla forma, ed il totale importo finora concesso è di oltre 180.000.000 di Lire. È prevedibile che tale scoperto aumenti ancora di altri 50/60 milioni poiché i conferimenti non sono terminati e rimangono ancora da soddisfare alcune grosse latterie turnarie che hanno prodotto ingenti quantità di forme del tipico formaggio.
Ci sono poi le giacenze di fontina d'alpeggio 1965 la cui merce è stata pagata ai soci, delle fatture da esigere, valore delle attrezzature, ecc. per cui la nostra necessità di disporre di nuovi capitali viene ad essere aumentata considerevolmente.
D'altra parte al momento della richiesta della proroga della fideiussione regionale non si poteva minimamente supporre il maggior conferimento sopra accennato.
È certamente noto a codesta spettabile Amministrazione Regionale che la nostra Cooperativa svolge una validissima azione nella valorizzazione della fontina per cui, a nome e per conto dei produttori di fontina, inoltro la presente richiesta tendente ad ottenere un aumento della fideiussione bancaria regionale, portando quest'ultima da Lire 200 milioni a Lire 300 milioni.
Tenuto conto dell'indilazionabile necessità di poter disporre dei capitali sopradetti onde far fronte al pagamento degli acconti ai produttori alle singole scadenze, vorrei pregare codesta Spett. Amministrazione di voler considerare il carattere di urgenza della presente richiesta.
In tale attesa ringrazio e porgo distinti saluti ed ossequi".
La Giunta Regionale propone al Consiglio di aderire alla motivata richiesta di cui sopra e di approvare l'aumento dell'importo della garanzia fideiussoria regionale di cui si tratta, per l'anno 1966, da Lire 200 milioni a Lire 300 milioni.
All'uopo è stato predisposto e viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale il seguente disegno di legge regionale, recante le necessarie modificazioni da apportare a quanto già previsto dalla legge regionale 25 gennaio 1966 n. 3 (di cui si allega copia).
(Omissis: segue disegno di legge regionale riportato in calce al deliberato).
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Legge regionale 25 gennaio 1966 n. 3: PROROGA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PER L'ANNO 1966 PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO, PER LA CONCESSIONE DI UN FIDO BANCARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA DELLA VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione della proroga della garanzia fideiussoria della Regione per il periodo di un anno, dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1966, presso l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino, nell'interesse e a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive Lire duecentomilioni, per la concessione alla predetta Cooperativa di un fido bancario, utilizzabile in via continuativa per apertura di credito in conto corrente e per sconto di cambiali dirette, per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.
Art. 2
La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale, già prevista dalle leggi regionali 22 gennaio 1960 n. 1, 16 maggio 1964 n. 17 e 11 maggio 1965 n. 8 e di cui al precedente articolo, è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta Regionale, nonché all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.
La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.
Art. 3
Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della proroga della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta Regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, su conforme parere della Giunta Regionale.
Art. 4
Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della proroga della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti ricuperi di somme a debito ed a carico della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese ed introito di somme agli istituendi capitoli della parte SPESE e della parte ENTRATE del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1966 corrispondente ai sottoindicati capitoli della parte SPESE e della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965:
Capitolo 141 della parte SPESE: "Spese per eventuali pagamenti di somme all'Istituto Bancario San Paolo di Torino in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamento bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, ecc....";
Capitolo 119 della parte ENTRATE: "Entrate per riscossioni di crediti verso la Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari, ecc....".
Art. 5
La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse all'apposito capitolo della parte SPESE del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1966.
Art. 6
La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dalla Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo 5, con introito all'apposito capitolo della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1966.
Art. 7
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, lì 25 gennaio 1966.
CAVERI.
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L'Assessore MAQUIGNAZ dichiara quanto segue:
"Con legge regionale 25 gennaio 1966 n. 3 è stata autorizzatala proroga, per l'anno 1966, della fideiussione della Regione fino alla concorrenza massima di Lire 200 milioni per la concessione di un fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino.
Con lettera 27 maggio 1966 il Presidente della Cooperativa, mentre ringraziava per il provvedimento adottato a loro favore, faceva presente che la somma concessa non risultava sufficiente e, perciò, chiedeva l'aumento dell'importo della fideiussione di cui si tratta da 200 a 300 milioni di Lire.
Come sapete, la Cooperativa concede ai produttori un primo acconto di Lire 6.000 per ogni forma di fontina conferita. I conferimenti di fontina, quest'anno, si sono dimostrati molto superiori al normale.
Solo la produzione delle Latterie, nel 1966, è già di circa 40.000 forme di fontina, per cui l'importo da anticipare dalla Cooperativa risulterebbe di 240 milioni.
Il Presidente della Cooperativa informava pure che, a causa di una certa saturazione del mercato, vi sono ancora delle giacenze relative alla produzione della stagione estiva d'alpeggio del 1965, la cue merce è già stata pagata ai soci. Quindi, l'aumento richiesto, e ora in esame, si rende necessario per fare fronte al pagamento degli acconti di somme ai produttori.
Lo stesso Presidente della Cooperativa faceva, inoltre, presente che, alla data della richiesta di proroga, - e cioè al 24-9-1965 -, non era prevedibile l'eccezionale aumento di produzione, il cui conferimento è già adesso superiore di n. 15.000 forme di fontina rispetto al 1965.
Vorrei pure precisare a tutti i Consiglieri che l'importo della fideiussione era già di Lire 300 milioni negli anni 1959 e 1960. Successivamente, su richiesta della Cooperativa stessa, era stato ridotto a Lire 200 milioni per non gravare troppo la gestione con interessi passivi.
Infine, mi permetterei di ricordare che la Cooperativa svolge una valida azione per la valorizzazione di questo prodotto tipico e, quindi, mi pare che l'Amministrazione Regionale di questo debba tener conto, fermo restando, naturalmente, che sarà nostro dovere di fare i controlli necessari per garantire una saggia amministrazione della Cooperativa.
Si propone, quindi, al Consiglio di aderire alla richiesta che a noi risulta motivata".
Il Consigliere ALBANEY dichiara quanto segue:
"Signor Presidente,
per quanto riguarda la fideiussione alla Cooperativa Produttori Latte e Fontina, desidero aggiungere qualche cosa, non già a maggior precisazione di quanto sopra riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, bensì in appoggio alle tesi sostenute dall'Ente Cooperativo che svolge nella Valle d'Aosta una funzione insostituibile per la valorizzazione del nostro prodotto tipico: la fontina.
Detta Società Cooperativa, - che io non esiterei a definire di pubblica utilità nella nostra Valle, in quanto provvede alla raccolta, alla cura, alla manutenzione, alla vendita di gran parte della produzione della nostra fontina -, si è assunto molto coraggiosamente il pesante e gravoso incarico di ritirare, specialmente in quest'anno 1966, della merce in un quantitativo quanto mai superiore agli anni decorsi; e ciò va detto sia per la pesantezza del mercato lattiero-caseario, sia per l'ammissione, come dicevo prima, di un grande numero di nuovi soci determinata anche da una nuova impostazione amministrativa e commerciale della gestione della Cooperativa stessa.
Quest'anno, la Cooperativa ha necessità di una fideiussione maggiore di quella dello scorso anno, dovendo fare le stesse anticipazioni unitarie agli agricoltori singoli ed essendo il quantitativo di prodotto conferito superiore di gran lunga a quello dell'anno precedente.
Per tutte queste ragioni, la Cooperativa ha avuto, ad un certo momento, insufficiente disponibilità di capitali liquidi e ha dovuto ritardare il pagamento degli acconti agli agricoltori.
Come giustamente ha asserito l'Assessore all'Agricoltura e Foreste, gli acconti sono concessi ai conferenti in misura di Lire 6.000 per ogni forma di fontina. Approssimativamente la Cooperativa ammasserà, nel corrente anno, più di 50.000 forme di fontina, come si prevede dall'andamento del mercato, per cui, moltiplicando Lire 6.000 per le 50.000 forme, si raggiungono i 300 milioni di Lire.
D'altra parte, non è una cosa nuova; come giustamente ha precisato l'Assessore all'Agricoltura e Foreste, negli anni iniziali di funzionamento della Cooperativa l'importo della fideiussione era già di Lire 300 milioni. In seguito la Cooperativa rinunciava a questo importo della fideiussione, accontentandosi di Lire 200 milioni di fideiussione.
Essendo, però, aumentato il numero degli aderenti e il numero delle forme di fontina conferite, ecco che, giustamente, la Cooperativa ha richiesto di aumentare di nuovo l'importo della fideiussione.
Devo fare presente che, se è vero che la fideiussione della Regione è indispensabile ed essenziale al funzionamento della Cooperativa, è pure vero che la fideiussione non costa alla Regione. Costerà a fare la deliberazione, e basta!
Per queste ragioni, io dichiaro di votare a favore dell'aumento di questa fideiussione a favore della Cooperativa.
Nella relazione dell'Assessore, ho notato che egli ha fatto presente la necessità di un maggiore controllo sulla gestione della Cooperativa. Penso che la sua osservazione sia veramente giusta: poiché la Regione concede questa fideiussione è giusto che la Cooperativa sia controllata.
Mi risulta, se non vado errato, che la precedente Giunta aveva nominato, quale controllore della Cooperativa, un certo Sig. Rosset. Vorrei chiedere al Presidente della Giunta quale attività questo Signore svolge nella Cooperativa; quante volte scende alla Cooperativa; se l'aiuta; se è un trait-d'union tra la Cooperativa e il Consiglio Regionale.
Questi sono dati che non sono a mia conoscenza e, pertanto, vorrei chiedere all'Assessore competente, o al Presidente della Giunta, se è in grado di fornirmi questi dati, perché penso che il controllore della Cooperativa nominato dalla Regione abbia proprio questa funzione: di essere un trait-d'union fra l'Amministrazione Regionale e la Cooperativa".
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Il Consigliere CUSUMANO dichiara di concordare su quanto detto dal Consigliere Albaney circa l'aumento dell'importo della garanzia fideiussoria della Regione a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.
Il Presidente, MONTESANO, raccomanda ai Signori Consiglieri, nell'eventualità di richieste di informazioni riguardanti persone fisiche, di evitare di indicare nomi di persone; in caso contrario, - egli aggiunge -, il Consiglio dovrebbe discutere in seduta segreta.
Prega il Presidente della Giunta, Bionaz, di tener conto della sua raccomandazione nella eventuale risposta che darà al Consigliere Albaney.
Il Presidente della Giunta, Bionaz, dichiara quanto segue:
"Mi risulta che, effettivamente, la precedente Giunta aveva nominato un controllore presso la Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta. Per delle ragioni ovvie, non abbiamo ancora potuto metterci in relazione con questo controllore e, pertanto, non sappiamo quale attività egli abbia svolto.
Mi riservo, d'accordo con l'Assessore all'Agricoltura e Foreste, di approfondire la questione, di vedere se ci sono delle relazioni fatte e, in base a queste relazioni, di formulare un giudizio su questa attività di controllo che è certamente utile e giusta, perché anche se la concessione della fideiussione di cui si tratta non comporta un onere finanziario per la Regione, è pur sempre una garanzia della quale la Regione risponde in proprio.
In ordine a questi elementi, io mi riservo di rispondere in una prossima seduta sull'opera svolta da questo controllore e sui controlli effettuati, in modo che il Consiglio possa essere tranquillizzato sulla perfetta correttezza delle operazioni della Cooperativa; delle quali, io penso, dovremo rispondere, se non altro, per aiutare questo Ente veramente benemerito".
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, MAQUIGNAZ, dichiara di concordare sull'osservazione del Consigliere Albaney e su quanto dichiarato dal Presidente della Giunta, Bionaz.
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato e dichiarato che i quattro articoli del disegno di legge in esame sono stati approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, espressi con quattro separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciannove), invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ALBANEY, BARMAZ e CUSUMANO, il Presidente, Montesano, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciannove.
Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato, ad unanimità di voti favorevoli, il sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'aumento dello importo della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1966, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per la concessione di un fido bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.
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Disegno di legge regionale n. 4
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE N. :
AUMENTO DELL'IMPORTO DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE, PER L'ANNO 1966, PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO, PER LA CONCESSIONE DI UN FIDO BANCARIO A FAVORE DELLA COOPEATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA DELLA VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzato l'aumento da Lire duecento milioni a Lire trecento milioni della garanzia fideiussoria della Regione rilasciata a' sensi della legge regionale 25 gennaio 1966 n. 3 presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per l'anno 1966, per la concessione alla Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, con sede in Aosta, di un fido bancario utilizzabile in via continuativa, per apertura di credito in conto corrente e per sconto di cambiali dirette, per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.
Art. 2
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a sottoscrivere gli atti necessari per l'aumento dell'importo della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo 1 secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino previamente concordate e approvate con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 3
Per il finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla garanzia fideiussoria prevista dalla legge regionale 25 gennaio 1966 n. 3 e dalla presente legge regionale e per i conseguenti eventuali ricuperi di somme a debito e a carico della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, sono approvati i sottoindicati aumenti degli stanziamenti annui dei seguenti capitoli della parte SPESE e della parte ENTRATE del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1966:
a) - è aumentato da Lire duecento milioni a Lire trecento milioni lo stanziamento del capitolo 141 della parte SPESE:
"Spese per eventuali pagamenti di somme all'Istituto Bancario San Paolo di Torino in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamento bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta (leggi regionali 30-1-1962 n. 3, 11-5-1965 n. 8 e 25-1-1966 n. 3 e n. in data 1966);
b) - è aumentato da Lire duecento milioni a Lire trecento milioni lo stanziamento del capitolo 119 della parte ENTRATE:
"Entrate per riscossioni di crediti verso la Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari (leggi 30-1-1962 n. 3, 11-5- 1965 n. 8 e 25-1-1966 n. 3 a n. in data 1966).
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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