Oggetto del Consiglio n. 49 del 13 giugno 1966 - Verbale

OGGETTO N. 49/66 - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ AUTOSTRADE VALDOSTANE, SU MUTUI DA CONTRARRE E SU OBBLIGAZIONI DA EMETTERE DALLA SOCIETÀ STESSA PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'AUTOSTRADA QUINCINETTO-AOSTA.

L'Assessore alle Finanze, BORDON, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Autorizzazione alla concessione della garanzia fideiussoria della Regione, a favore della Società Autostrade Valdostane, su mutui da contrarre e su obbligazioni da emettere dalla Società stessa per il finanziamento delle spese per i lavori di costruzione dell'Autostrada Quincinetto-Aosta", disegno di legge già trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 23 marzo 1966, con le modifiche proposte nell'allegato all'oggetto n. 2 dell'adunanza odierna:

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Al numero 4 dell'ordine del giorno dell'adunanza consiliare del 23 marzo 1966 era iscritto il seguente oggetto per il quale sono stati, a suo tempo, trasmessi i relativi allegati ai Signori Consiglieri: "Fideiussione della Regione a favore della Società Autostrade Valdostane".

Con richiamo a quanto già riferito con i sopra menzionati allegati trasmessi, si propone di limitare all'importo di una sola annualità di ammortamento l'ammontare della fideiussione gravante annualmente sul bilancio della Regione in relazione alla concessione della garanzia fideiussoria di cui si tratta.

Conseguentemente, si propone di modificare come segue l'articolo 5 del disegno di legge regionale a suo tempo già trasmesso ai Signori Consiglieri regionali:

"Art. 5

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti ricuperi di somme a debito e a credito della Società Autostrade Valdostane, si provvederà mediante imputazione di spese e introito di somme ai seguenti istituendi capitoli della parte SPESE e della parte ENTRATE dei bilanci di previsione della Regione per l'anno finanziario 1966 e per i successivi anni finanziari, in relazione alla durata della garanzia fideiussoria da concedere:

- capitolo 144 della parte SPESE: "Spese per eventuali pagamenti di somme, per conto della Società Autostrade Valdostane, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria della Regione su mutui e su prestiti obbligazionari" con lo stanziamento annuo di Lire tre miliardi cinquecento milioni;

- capitolo 122 della parte ENTRATE: "Entrate per riscossione di crediti verso la Società Autostrade Valdostane e verso lo Stato per concessione di garanzia fideiussoria regionale su mutui e su prestiti obbligazionari" - con lo stanziamento annuo di Lire tre miliardi cinquecento milioni.

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REGIONE AUTONOMA

DELLA VALLE D'AOSTA

Adunanza del Consiglio Regionale in data 23 marzo 1966.

OGGETTO: Autorizzazione alla concessione della garanzia fideiussoria della Regione, a favore della Società Autostrade Valdostane, su mutui da contrarre e su obbligazioni da emettere dalla Società stessa per il finanziamento delle spese per i lavori di costruzione della Autostrada Quincinetto-Aosta. Disegno di Legge Regionale. Relazione.

Con provvedimento in data 30 giugno 1964 n. 162, il Consiglio Regionale approvava la concessione della garanzia fideiussoria regionale, in via solidale con l'Amministrazione Provinciale di Torino, a garanzia degli obblighi che la Società Autostrade Valdostane, con sede in Aosta, intendeva assumere mediante l'emissione di prestiti obbligazionari per il finanziamento delle spese relative ai lavori di costruzione dell'Autostrada Quincinetto-Aosta.

Analogo provvedimento veniva adottato dall'Amministrazione Provinciale di Torino.

Il provvedimento consiliare 30 giugno 1964 n. 162 non ebbe, però, ulteriore seguito e la prevista garanzia fideiussoria da parte dei due predetti Enti territoriali, soci della Società Autostrade Valdostane, non venne prestata in quanto la Società stessa non addivenne alla emissione del previsto prestito obbligazionario e contrasse, invece, prestiti bancari a lunga scadenza non assistiti dalla garanzia fideiussoria dei predetti due Enti pubblici territoriali.

La Società Autostrade Valdostane, con lettera in data 21 dicembre 1965 prot. n. 155/65, intendendo addivenire all'assunzione di nuovi prestiti bancari e alla successiva eventuale emissione di prestiti obbligazionari, comunicava all'Amministrazione Regionale quanto segue:

"Abbiamo il piacere di comunicarVi che il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche ha deliberato di concedere, nell'ambito delle disposizioni di cui al D.L. 15-3-1965 n. 124, convertito in legge 13-5-1965 n. 431, a favore della nostra Società un primo finanziamento fino all'importo di Lire 4 miliardi da destinare ai lavori da eseguirsi entro un anno, per la costruzione dell'autostrada Quincinetto-Aosta, manifestando anche, in altra occasione, il proposito di provvedere ai successivi fabbisogni.

Il finanziamento di cui sopra consente alla nostra Società di soprassedere ed, eventualmente, di rinunciare all'emissione obbligazionaria deliberata dalle Assemblee Straordinarie dei 18 marzo 1964 e 24 aprile 1965, a favore della quale codesto Spettabile Ente aveva a suo tempo prestato la propria garanzia fideiussoria solidale con l'Amministrazione Provinciale di Torino.

La concessione del mutuo di cui trattasi, che, in quanto da contrarsi ai sensi del citato D.L. 15-3-1965 n. 124, gode della garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi, è stata dall'Istituto concedente subordinata, tra l'altro, come da lettera che qui si allega in copia, alla prestazione della fideiussione solidale degli Enti Pubblici Territoriali nostri soci.

In relazione a quanto precede, il nostro Consiglio ha deliberato, in armonia con quanto previsto all'art. 10 della Convenzione Sociale, di richiedere, come con la presente si richiede, agli Enti Pubblici Territoriali Soci di voler accordare la propria garanzia fideiussoria al finanziamento come sopra descritto, proponendo al riguardo, per ragioni di uniformità, l'adozione del testo in delibera formulata dal CREDIOP, che si trasmette qui unito insieme ad uno schema di convenzione per regolare i rapporti che di conseguenza verranno a determinarsi tra gli Enti medesimi, nonché tra questi e la Società.

Poiché, per una valida deliberazione di codesta Spettabile Amministrazione Regionale, come a suo tempo ribadito dalla competente Commissione di Coordinamento, è necessaria e pregiudiziale l'emanazione di apposita legge regionale che, oltre ad autorizzare la concessione della garanzia fideiussoria come sopra richiesta, approvi le conseguenti variazioni del bilancio regionale, ci permettiamo di proporVi, a guadagno di tempo, la bozza di legge regionale che, se da Voi accettata, dovrebbe essere assunta al più presto per evitare dannosi ritardi nella costruzione dell'Autostrada.

Come potete notare dall'esame di detto disegno di legge, la garanzia fideiussoria è stata prospettata non limitatamente all'importo del mutuo di cui trattasi, sebbene per l'ammontare del costo delle opere approvate, dedotto l'importo dei finanziamenti già ottenuti e non assistiti dalla garanzia degli Enti Pubblici Territoriali Soci: ciò al fine di evitare che, in occasione di successivi finanziamenti e di conseguenti eventuali richieste di fideiussione, occorra provvedere all'emanazione di nuove leggi regionali; subordinando tuttavia, nell'ambito di una legge che autorizzi a prestare la garanzia fino ad un determinato importo massimo, la concreta prestazione delle singole fideiussioni ad apposite deliberazioni dei competenti Organi della Regione.

Confidiamo nell'adesione di codesta Spett.le Amministrazione e, restando in attesa delle decisioni adottate, porgiamo i più vivi ringraziamenti e distinti saluti".

Analoga lettera di richiesta è stata indirizzata dalla Società Autostrade Valdostane all'Amministrazione Provinciale di Torino.

Il finanziamento di Lire 4 miliardi da concedersi alla Società Autostrade Valdostane dal Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche sarà concretato in diverse successive operazioni di mutuo, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e secondo le modalità che saranno stabilite dal predetto Consorzio di Credito.

Allo scopo di consentire alla richiedente Società Autostrade Valdostane di provvedere al tempestivo finanziamento delle ingenti spese necessarie per la realizzazione dell'Autostrada Quincinetto-Aosta, di vitale importanza per lo sviluppo economico della Valle d'Aosta, si rende necessario e si propone al Consiglio Regionale di autorizzare, con emananda legge regionale, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, in via solidale con la Provincia di Torino, su mutui da contrarre e su prestiti obbligazionari da emettere dalla predetta Società per il finanziamento delle spese per i lavori di costruzione dell'Autostrada Quincinetto-Aosta.

La prestazione della garanzia fideiussoria della Regione dovrà essere subordinata alle seguenti condizioni:

a) - Il tasso annuo di interesse per i mutui e per le obbligazioni non dovrà eccedere l'otto per cento.

b) - La durata dell'ammortamento dei mutui e delle obbligazioni non dovrà essere superiore ad anni trenta.

Ai fini della concessione della garanzia fideiussoria regionale, dovrà essere previamente approvata e stipulata dagli Enti interessati apposita convenzione per il regolamento dei rapporti derivanti dalla concessione della fideiussione.

A tale scopo, è stato predisposto e si sottopone all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge regionale recante autorizzazione alla concessione della garanzia fideiussoria della Regione, a favore della Società Autostrade Valdostane, su mutui da contrarre e su obbligazioni da emettere dalla Società stessa per il finanziamento delle spese per i lavori di costruzione dell'Autostrada Quincinetto-Aosta.

Disegno di legge regionale

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale n. : AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' AUTOSTRADE VALDOSTANE SU MUTUI DA CONTRARRE E SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI DA EMETTERE DALLA SOCIETA' STESSA PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER LA COSTRUZIONE DELL'AUTOSTRADA QUINCINETTO-AOSTA.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Allo scopo di consentire le operazioni di finanziamento delle spese per la costruzione dell'autostrada Quincinetto-Aosta è autorizzata, a' sensi dell'art. 3 della legge 24 luglio 1961 n. 729 e successive modificazioni, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione Valle d'Aosta, congiuntamente e in via solidale con la Provincia di Torino, per gli obblighi derivanti dai mutui e dai prestiti obbligazionari che la "Società Autostrade Valdostane S.p.A.", con sede in Aosta, rispettivamente contragga ed emetta sia in Italia che all'estero, previa autorizzazione dei competenti Organi statali, sino alla concorrenza massima di Lire trentatré miliardi cinquecento milioni per il capitale.

Art. 2

La prestazione della garanzia fideiussoria della Regione, di cui al precedente articolo 1, dovrà essere subordinato alle seguenti condizioni:

a) il tasso annuo di interesse per i mutui e per i prestiti obbligazionari non dovrà eccedere l'otto per cento;

b) la durata dell'ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non dovrà essere superiore ad anni trenta;

c) dovrà essere previamente approvata e stipulata dai tre Enti interessati (Società Autostrade Valdostane S.p.A., Regione Valle d'Aosta e Provincia di Torino) apposita convenzione recante norme e condizioni per il regolamento dei rapporti derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria.

Art. 3

La garanzia fideiussoria della Regione, da concedersi per le diverse successive operazioni di mutui o di prestiti obbligazionari, sino al precitato complessivo importo di Lire trentatré miliardi cinquecento milioni, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Quincinetto-Aosta, sarà approvata con deliberazioni della Giunta Regionale.

La convenzione prevista alla lettera c) del precedente articolo 2 sarà approvata, per quanto riguarda la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 4

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua essenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere la convenzione prevista alla lettera c) del precedente articolo 2 e gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e modalità previamente concordate tra gli Enti fideiussori e la Società Autostrade Valdostane, d'intesa con le competenti Autorità governative, e approvate con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 5

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti ricuperi di somme a debito e a credito della Società Autostrade Valdostane, si provvederà mediante imputazione di spese e introito di somme ai seguenti istituendi capitoli della parte SPESE e della parte ENTRATE del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1966 e per i successivi anni finanziari, in relazione alla durata della garanzia fideiussoria da concedere:

Capitolo 144 della parte SPESE: "Spese per eventuali pagamenti di somme, per conto della Società Autostrade Valdostane, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria della Regione su mutui e su prestiti obbligazionari" con lo stanziamento annuo di Lire trentatré miliardi cinquecento milioni;

Capitolo 122 della parte ENTRATE: "Entrate per riscossione di crediti verso la Società Autostrade Valdostane per concessione di garanzia fideiussoria regionale su mutui e su prestiti obbligazionari" - con lo stanziamento annuo di Lire trentatré miliardi cinquecento milioni.

Art. 6

Al finanziamento e alla liquidazione delle spese nonché ai ricuperi e introiti di somme di cui al precedente articolo 5 provvederà la Giunta Regionale con motivate deliberazioni, di cui dovrà essere data comunicazione al Consiglio Regionale.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, lì

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Costituito con R. Decreto Legge 2 settembre 1919 n. 1627 convertito in Legge 14 aprile 1921 n. 488.

CAPITALE LIRE 10.200.000.000

Spett.

SOCIETA' AUTOSTRADE VALDOSTANE S.A.V. S.p.A.

MILANO - Viale Vittorio Veneto, 6

Roma, 20 maggio 1965

Via Quintino Sella, 2

N. DG/II/14080-989

- Finanziamento autostrada Quincinetto-Aosta -

Abbiamo il piacere di comunicarVi che il nostro Consiglio di Amministrazione ha deliberato, subordinamente al reperimento dei mezzi nell'ambito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del D.L. 15 marzo 1965, n. 124, la concessione a Vostro favore di un primo finanziamento fino all'importo di Lire 4 miliardi da destinare ai lavori, previsti per il corrente anno, per la costruzione dell'autostrada Quincinetto-Aosta.

Tale finanziamento sarà concretato in diverse successive operazioni di mutuo in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, con le modalità che ci riserviamo di comunicarVi, alle seguenti condizioni principali:

1) somministrazione in nostre obbligazioni 6% trentennali, che saranno da noi collocate per Vostro conto;

2) ammortamento corrispondente a quello delle obbligazioni somministrate;

3) tasso di interesse del 6,875% in ragione di anno;

4) garanzia costituita da:

a) fideiussione solidale dei seguenti Enti partecipanti al capitale della Vostra Società: Regione Autonoma Valle d'Aosta, Provincia di Torino;

b) cessione pro-solvendo del contributo statale riconosciutoVi per la concessione autostradale;

c) costituzione presso il Consorzio di un fondo di garanzia pari all'importo di una annualità di ammortamento e di interessi di ciascun mutuo;

d) costituzione di un vincolo sui proventi della gestione mediante mandato irrevocabile al Tesoriere da parte della mutuataria di accantonare mensilmente, sui proventi della gestione, la somma necessaria al servizio del mutuo;

e) ipoteca sul nastro stradale e relative pertinenze da iscriversi ad opera ultimata.

Con riserva di comunicarVi ulteriori particolari relativi al concretamento dell'operazione, Vi preghiamo farci pervenire le necessarie delibere del Vostro Consiglio di Amministrazione e dei Vostri fideiussori, redatte secondo i rispettivi schemi che qui uniamo in allegato sub 1 e 2.

Restiamo in attesa di un Vostro cenno di assenso e successivamente delle delibere richieste, e frattanto Vi porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Prof. Alberto Ferrari

Bozza di deliberazione concernente la concessione di garanzia fideiussoria della Regione della Valle d'Aosta e della Provincia di Torino

Amministrazione

Regionale della Valle d'Aosta

Provinciale di Torino

Deliberazione

Oggetto: Concessione di fideiussione alla Società Autostrade Valdostane S.p.A." per la contrazione di mutui.

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La Giunta Regionale della Valle d'Aosta

Il Consiglio Provinciale di Torino

- visto l'accordo 17-11-1962, allegato all'atto costitutivo, intercorso tra i Soci della Società Autostrade Valdostane S.p.A., capitale sociale Lire 1.000.000.000. - interamente versato, con sede in Aosta, alla quale giusta deliberazione del

Consiglio Regionale della Valle d'Aosta

Provinciale di Torino

n. del

partecipa la Regione della Valle d'Aosta

Provincia di Torino

e che all'art. 10 prevede la garanzia degli Enti Pubblici Territoriali Soci per le operazioni finanziarie sociali che per tale fatto possono essere controgarantite da parte dello Stato;

- ricordato che, giusta il sopra citato art. 10 dell'accordo 17-11-1962, allegato all'atto costitutivo,

la Regione della Valle d'Aosta,

Provincia di Torino

con deliberazione

della Giunta Regionale della Valle d'Aosta

del Consiglio Provinciale di Torino

aveva stabilito di prestare fideiussione so-solidale con l'altro Socio Ente Pubblico Territoriale a garanzia di un prestito obbligazionario da emettersi da parte della Società Autostrade Valdostane S.p.A. di valore nominale pari a L. 24 miliardi, per il finanziamento della costruenda autostrada Quincinetto-Aosta;

- visto il Decreto Legge 15-3-1965 n. 124 - Interventi per la ripresa dell'economia nazionale - in base al quale il Consorzio di Credito per le OO.PP. è autorizzato a concedere, con i fondi ricavati dalle operazioni di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto medesimo, mutui agli Enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade, di cui alla legge 4-11-1963 n. 1464;

- preso atto che la "Società Autostrade Valdostane S.p.A." ha deliberato l'assunzione, giusta il citato D.L. 15-3-1965 n. 124, di un finanziamento in uno o più mutui fino all'importo di nominali L. 4 miliardi dal Consorzio di Credito per le OO.PP., in pari tempo stabilendo di rinviare od anche di rinunciare all'emissione obbligazionaria deliberata dalle Assemblee 18 marzo 1964 e 24 aprile 1965;

- considerato che il mutuo in parola, in quanto da contrarsi ai sensi dell'art. 4 del D.L. 15-3-1965 n. 124, gode della garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi;

- considerato inoltre, che il Consorzio di Credito per le OO.PP. ha richiesto per la concessione del mutuo di cui sopra la fideiussione solidale degli Enti Pubblici Territoriali Soci;

- visto lo schema di fideiussione solidale da rilasciarsi dalle Amministrazioni Regionali e Provinciali Socie, proposto dalla Società Autostrade Valdostane S.p.A., conforme alla richiesta del Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche;

(solo per la Regione)

- vista infine la legge regionale che autorizza la Regione Valle d'Aosta a garantire con fideiussione gli obblighi derivanti dai mutui e dalle obbligazioni che la Società "Autostrade Valdostane S.p.A." rispettivamente contragga ed emetta sia in Italia che all'estero sino alla concorrenza di L. 33,5 miliardi per il capitale, oltre agli interessi ed accessori;

- tutto ciò premesso e ritenuto, intendendosi costituire le sopra scritte premesse parte integrante della presente deliberazione

DELIBERA

1) di prestare la fideiussione della

Regione della Valle d'Aosta

Provincia di Torino

- congiuntamente ed in via solidale con la

Regione della Valle d'Aosta

Provincia di Torino

- per il finanziamento che la Società Autostrade Valdostane S.p.A. andrà ad assumere, in uno o più mutui fino all'importo di nominali L. 4 miliardi con il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, a parziale copertura della spesa per i lavori di costruzione dell'autostrada Quincinetto-Aosta, e conseguentemente, di garantire solidalmente l'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti alla Società mutuataria dal finanziamento stesso, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di quest'ultima, nonché al beneficio della divisione;

2) di prendere atto, approvandole, delle seguenti condizioni principali che regoleranno il finanziamento:

a) somministrazione in obbligazioni 6% trentennali dell'Istituto mutuante, il collocamento delle quali verrà dal medesimo effettuato per conto della Società mutuataria;

b) ammortamento in un periodo di tempo non superiore ai 30 anni, correlativamente a quello delle obbligazioni che verranno somministrate;

c) tasso di interesse del 6,875% in ragione d'anno;

d) garanzia costituita da:

I - fideiussione solidale degli Enti locali partecipanti al capitale della Società mutuataria;

II - cessione pro-solvendo del contributo statale accordato per la concessione autostradale;

III - costituzione presso il Consorzio di un fondo di garanzia pari all'importo di una annualità di ammortamento e di interessi di ciascun mutuo;

IV - costituzione di un vincolo sui proventi della gestione, mediante mandato irrevocabile al Tesoriere da parte della mutuataria di accantonare mensilmente, sui proventi della gestione, la somma necessaria al servizio di ciascun mutuo;

V- ipoteca sul nastro stradale e relative pertinenze, da iscriversi ad opera ultimata;

3) di approvare lo schema di convenzione qui allegato sub A da stipularsi tra la Società Autostrade Valdostane S.p.A. e l'Amministrazione Provinciale di Torino per il regolamento dei rapporti tra di loro intercorrenti in relazione al rilascio della fideiussione di cui ai precedenti numeri, schema comprendente n. 6 articoli oltre le premesse;

4) di stabilire che la fideiussione, prestata nei termini di cui in precedenza, avrà efficacia integrale ed immediata, pur nelle more dell'analoga deliberazione intervenenda da parte del cofideiussore

Amministrazione Regionale Valle d'Aosta

Amministrazione Provinciale di Torino

fino ad allora restando la deliberante unico mallevadore del finanziamento assunto, ma con l'espressa intesa che, sopravvenendo la deliberazione fideiussoria dell'altro indicato garante, i rapporti interni tra di essi saranno regolati dalla convenzione di cui al precedente punto 3);

5) di prendere altresì atto e di approvare che la Società mutuataria ha delegato al proprio Presidente ed all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra di loro, tutti i poteri occorrenti per addivenire, in nome e per conto della Società stessa, alla stipulazione di ogni atto relativo al concretamento dell'operazione, nei modi e con le clausole richieste dall'Istituto mutuante, con facoltà di pattuire tutte le condizioni integrative per il suo perfezionamento, con promessa di rato e valido per quanto essi andranno a concordare e stipulare, senza necessità di alcuna ratifica;

6) di dare ampio mandato ai Signori , nella rispettiva qualità di anche disgiuntamente fra di loro, perché diano esecuzione alla presente deliberazione, intervenendo, in nome e per conto della Regione Valle d'Aosta, Provincia di Torino, in ogni atto necessario per il perfezionamento del suddetto finanziamento, con facoltà di concordare ed accettare tutte le altre condizioni integrative che saranno ritenute necessarie ed opportune per il concretamento dell'operazione, ritenendosi per rato e valido quanto i suddetti mandatari andranno a stipulare, senza necessità di ulteriore ratifica.

BOZZA DI CONVENZIONE

Accordo fra la Società Autostrade Valdostane S.p.A. e gli Enti Territoriali Soci fideiussori per il regolamento dei rapporti relativi alla fideiussione per contraendo mutuo con il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche

(...Omissis...)

Fra

1) La Società Autostrade Valdostane S.p.A.

2) L'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta

3) L'Amministrazione Provinciale di Torino

PREMESSO

a) che, con atto 17-11-1962 del Notaio Luigi Berton di Aosta rep. n. 9477/2297, è stata costituita la Società Autostrade Valdostane - SAV S.p.A., omologata dal Tribunale di Aosta con decreto del 17 dicembre 1962;

b) che scopo della Società è quello di provvedere alla progettazione, costruzione e gestione di un'autostrada da Quincinetto ad Aosta;

c) che i Soci della predetta Società, risultanti iscritti al libro Soci della medesima alla data odierna sono: Regione Autonoma della Valle d'Aosta, Amministrazione Provinciale di Torino, Cassa di Risparmio di Torino, Cassa di Risparmio di Alessandria, Cassa di Risparmio di Asti, Cassa di Risparmio di Bra, Cassa di Risparmio di Biella, Cassa di Risparmio di Cuneo, Cassa di Risparmio di Fossano, Cassa di Risparmio di Vercelli, Cassa di Risparmio di Genova, Cassa di Risparmio di Piacenza, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Istituto Mobiliare Italiano, SATAP S.p.A., SINA S.p.A., Monte Bianco S.p.A., Cervino S.p.A., SAAV S.p.A., Compagnia Generale Dolciaria S.p.A., et ATIVA S.p.A.;

d) che del Collegio Sindacale della Società fanno parte, oltre ad un membro effettivo ed uno supplente designati dai Soci di Gruppo A (fidejubenti con il presente atto), ai sensi della convenzione ANAS-Società Autostrade Valdostane S.p.A., due membri designati l'uno dall'ANAS e l'altro dal Ministero del Tesoro, quest'ultimo con la carica di Presidente del Collegio Sindacale;

e) che la Società Autostrade Valdostane S.p.A. per la realizzazione del suo programma ha ottenuto dall'ANAS la concessione trentennale ai sensi dell'art. 2 della legge 24 luglio 1961 n. 729;

f) che la Società Autostrade Valdostane S.p.A. onde sopperire al fabbisogno finanziario per l'attuazione delle opere di cui all'oggetto sociale intende assumere un finanziamento in uno o più mutui fino all'importo nominale di L. 4 miliardi con il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche,

g) che la Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta e l'Amministrazione Provinciale di Torino hanno deliberato di prestare a titolo non oneroso, alle condizioni tutte di cui in appresso, la fideiussione per il finanziamento predetto;

h) che interessa ora regolare i rapporti connessi con la presentazione di siffatta fideiussione;

SI STIPULA E SI CONVIENE

Art. 1

Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

L'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta e l'Amministrazione Provinciale di Torino si obbligano a prestare la loro rispettiva fideiussione, con il vincolo della solidarietà ed indivisibilità, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento da parte della Società Autostrade Valdostane S.p.A. di tutte le obbligazioni alla stessa derivanti dall'assunzione del finanziamento di cui si tratta.

Art. 3

Gli Enti fideiussori nei loro rapporti interni assumono tale garanzia nella misura in appresso segnata a fianco di ciascuno di essi e non oltre, talchè solamente entro tali limiti potrà essere esercitato il regresso da parte di quel fideiussore che avesse dovuto, per effetto della prestata fideiussione, assolvere le obbligazioni lasciate insoddisfatte da parte della Società Autostrade Valdostane.

Quota % partecipazione

al capitale

alla garanzia

_________

__________

A) Regione della Valle d'Aosta

27,00

84,375

B) Provincia di Torino

5,00

15,625

_________

__________

32,00

100,000

Art. 4

La concessione fideiussoria è condizionata agli impegni che la Società Autostrade Valdostane S.p.A. assume come segue:

1) obbligo per la Società di affidare il proprio servizio di Tesoreria ad una delle aziende di credito previste dall'art. 5 del R.D.L. 12 maggio 1936 n. 375;

2) obbligo per la Società Autostrade Valdostane S.p.A. di comunicare tempestivamente al Tesoriere la scadenza e l'importo delle rate di ammortamento o dei mutui;

3) obbligo per il Tesoriere di calcolare per ciascun esercizio il totale delle rate di ammortamento dei mutui, ricavandone la quota mensile da accantonare per il soddisfacimento delle rate stesse;

4) obbligo per la Società Autostrade Valdostane S.p.A. di autorizzare il Tesoriere ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento, mese per mese, sul totale delle somme incassate per ciascun mese, la quota di cui al n. 3) ed a versarla in un conto speciale intestato alla Società e vincolato al pagamento delle suindicate rate di ammortamento; inoltre, nell'ipotesi che a fine mese le disponibilità di cassa non permettessero in tutto od in parte, l'accantonamento di cui al n. 3), lo stesso accantonamento dovrà essere effettuato, per la parte incapiente, a fine del mese o dei mesi successivi, in aggiunta alla somma da accantonare per tali mesi. Le somme così accantonate saranno dal Tesoriere direttamente utilizzate per conto della Società per il pagamento, alle scadenze stabilite, delle rate di ammortamento dei mutui;

5) obbligo per il Tesoriere di continuare, anche dopo scaduta la convenzione, il servizio di Tesoreria per un certo periodo anche se la convenzione non venga rinnovata o, quanto meno, obbligo di notificare, entro un congruo termine, anche agli Enti fideiussori e al Ministero del Tesoro, Direzione Generale del Tesoro, la disdetta;

6) obbligo di inserire norme come quelle della precedente convenzione, in sede di rinnovo per la convenzione stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

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L'Assessore BORDON ricorda che, con provvedimento in data 30 giugno 1964 n. 162, il Consiglio Regionale, su richiesta della Società Autostrade Valdostane, aveva approvato la concessione di una garanzia fideiussoria regionale, in via solidale con l'Amministrazione Provinciale di Torino, sugli obblighi che la Società Autostrade Valdostane stessa intendeva assumere, mediante l'emissione di prestiti obbligazionari, per il finanziamento delle spese relative ai lavori di costruzione dell'autostrada Quincinetto-Aosta.

Riferisce che la Società Autostrade Valdostane ritenne opportuno, in seguito, di soprassedere alla emissione obbligazionaria deliberata dalle Assemblee straordinarie 18 marzo 1964 e 24 aprile 1965 per il finanziamento delle spese di cui si tratta, in quanto aveva contratto prestiti bancari a lunga scadenza non assistiti dalla garanzia fideiussoria dei due Enti pubblici territoriali che fanno parte della Società.

Fa presente che, con lettera in data 20 maggio 1965, il Consorzio di credito per le Opere Pubbliche aveva comunicato alla Società Autostrade Valdostane che il Consiglio di Amministrazione del citato Ente aveva deliberato la concessione a favore di detta Società di un primo finanziamento fino all'importo di L. 4 miliardi, da destinare per i lavori, previsti nel corrente anno, per la costruzione dell'autostrada Quincinetto-Aosta, subordinando, tra l'altro, la concessione del prestito alla condizione che da parte della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e della Provincia di Torino venisse concessa una fideiussione solidale per il finanziamento deliberato.

Aggiunge che, in relazione alla sopracitata comunicazione del Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, con lettera in data 21 dicembre 1965, la Società Autostrade Valdostane richiedeva alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta di accordare la propria garanzia fideiussoria per il finanziamento di cui sopra.

Osserva che la garanzia fideiussoria che la Regione è chiamata a concedere a favore della Società Autostrade Valdostane ha un carattere soltanto formale, in quanto detta garanzia fideiussoria è, a sua volta, coperta dalla garanzia primaria dello Stato per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi sulle somme mutuate.

Fa presente, inoltre, che la Società Autostrade Valdostane, - in considerazione del fatto che, per deliberare validamente sulla concessione della garanzia fideiussoria in questione è necessaria e pregiudiziale l'emanazione di una legge regionale che, oltre ad autorizzare la concessione della garanzia fideiussoria regionale richiesta, approvi le conseguenti variazioni del bilancio regionale -, ha proposto, per guadagno di tempo, una bozza di legge regionale nella quale la garanzia fideiussoria non sia limitata all'importo del primo mutuo di cui si tratta, ma sia prevista per l'ammontare delle spese per le opere da finanziare, dedotto lo importo dei finanziamenti già ottenuti e non assistiti dalla garanzia degli Enti pubblici territoriali soci e, precisamente, sino ad un importo massimo di L. 33 miliardi.

Fa presente che il finanziamento di lire 4 miliardi deliberato dal Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche a favore della Società Autostrade Valdostane sarà concretato in diverse successive operazioni di prestito, in base alle necessità momentanee e secondo lo stato di avanzamento dei lavori.

Chiarisce che la prestazione della garanzia fideiussoria della Regione è subordinata alle condizioni che il tasso annuo di interesse per i mutui e per le obbligazioni non ecceda l'otto per cento e che la durata dei mutui e delle obbligazioni non sia superiore ad anni trenta.

Quale membro del Consiglio di amministrazione della Società Autostrade Valdostane ed in base ai colloqui avuti ultimamente con il Presidente della Società stessa, dichiara che non si può attribuire alla mancata o ritardata prestazione della garanzia fideiussoria della Regione un presunto ritardo nella elaborazione dei progetti dell'autostrada e nell'appalto dei lavori.

D'altra parte, - egli aggiunge -, nessun sollecito è pervenuto alla Regione circa la prestazione della garanzia fideiussoria ora in discussione.

Richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sul nuovo testo dell'articolo 5 del disegno di legge di cui si tratta, quale risulta dall'allegato all'oggetto n. 2 dell'odierna seduta.

Osserva che, mentre all'articolo 5 del disegno di legge trasmesso in allegato all'ordine del giorno dell'adunanza del 23 marzo 1966 era previsto uno stanziamento annuo di Lire 33 miliardi 500 milioni, nel nuovo testo modificato dello stesso articolo 5 è previsto uno stanziamento annuo di sole Lire 3 miliardi 500 milioni.

Fa presente che tale riduzione di somma è sufficiente per la richiesta garanzia regionale e si rende opportuna per non aumentare eccessivamente l'importo globale del bilancio regionale che, altrimenti, verrebbe ad assumere delle proporzioni eccessive e che potrebbero trarre in inganno il lettore non provveduto in materia di bilancio.

Rileva che la voce di spesa di cui si tratta rientra nelle "Partite di giro" e trova l'esatta contropartita nella corrispondente voce delle "Partite di giro" della parte ENTRATA del bilancio.

Il Presidente della Giunta BIONAZ chiede una breve sospensione della seduta.

Il Presidente, MONTESANO, accerta che il Consiglio concorda, unanime, sulla proposta di sospensione della seduta.

Si dà atto che la seduta viene sospesa alle ore dieci e minuti quarantatré e viene riaperta alle ore dieci e minuti cinquanta.

L'Assessore BORDON rileva nuovamente l'importanza della già illustrata modificazione dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, come da proposta risultante dall'allegato all'oggetto n. 2 dell'adunanza odierna.

Il Consigliere PEDRINI ringrazia l'Assessore Bordon per i chiarimenti forniti e per quanto riguarda la proposta modificazione dell'articolo 5 del disegno di legge in esame.

Osserva che tale modificazione al testo dell'articolo 5 del disegno di legge stesso eviterà sicuramente tentativi di speculazione ai danni dei gruppi politici presenti, oggi, in aula consiliare.

Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato e dichiarato che i sette articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati ad unanimità di voti favorevoli, espressi con sette separate votazioni per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciannove), invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ALBANEY, BARMAZ e CUSUMANO, il Presidente, Montesano, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciannove.

Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato, ad unanimità di voti favorevoli, il sottoriportato disegno di legge regionale concernente l'autorizzazione alla concessione della garanzia fideiussoria della Regione, a favore della Società Autostrade valdostane, su mutui da contrarre e su obbligazioni da emettere dalla Società stessa per il finanziamento delle spese per i lavori di costruzione dell'autostrada Quincinetto-Aosta:

Disegno di legge regionale n. 3

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale N.

AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' AUTOSTRADE VALDOSTANE SU MUTUI DA CONTRARRE E SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI DA EMETTERE DALLA SOCIETA' STESSA PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER LA COSTRUZIONE DELL'AUTOSTRADA QUINCINETTO-AOSTA.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Allo scopo di consentire le operazioni di finanziamento delle spese per la costruzione dell'autostrada Quincinetto-Aosta è autorizzata, a' sensi dell'art. 3 della legge 24 luglio 1961 n. 729 e successive modificazioni, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione Valle d'Aosta, congiuntamente e in via solidale con la Provincia di Torino, per gli obblighi derivanti dai mutui e dai prestiti obbligazionari che la "Società Autostrade Valdostane S.p.A.", con sede in Aosta, rispettivamente contragga ed emetta sia in Italia che all'estero, previa autorizzazione dei Competenti Organi statali, sino alla concorrenza massima di Lire trentatremiliardicinquecentomilioni per il capitale.

Art. 2

La prestazione della garanzia fideiussoria della Regione, di cui al precedente articolo 1, dovrà essere subordinata alle seguenti condizioni:

a) il tasso annuo di interesse per i mutui e per i prestiti obbligazionari non dovrà eccedere l'otto per cento;

b) la durata dell'ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non dovrà essere superiore ad anni trenta;

c) dovrà essere previamente approvata e stipulata dai tre Enti interessati (Società Autostrade Valdostane S.p.A., Regione Valle d'Aosta e Provincia di Torino) apposita convenzione recante norme e condizioni per il regolamento dei rapporti derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria.

Art. 3

La garanzia fideiussoria della Regione, da concedersi per le diverse successive operazioni di mutui o di prestiti obbligazionari, sino ai precitato complessivo importo di Lire trentatré miliardi cinquecento milioni, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Quincinetto-Aosta, sarà approvata con deliberazioni della Giunta Regionale.

La convenzione prevista alla lettera c) del precedente articolo 2 sarà approvata, per quanto riguarda la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 4

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere la convenzione prevista alla lettera c ) del precedente articolo 2 e gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e modalità previamente concordate tra gli Enti fideiussori e la Società Autostrade Valdostane, d'intesa con le competenti Autorità governative, e approvate con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 5

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti ricuperi di somme a debito e a credito della Società Autostrade Valdostane, si provvederà mediante imputazione di spese e introito di somme ai seguenti istituendi capitoli della parte SPESE e della parte ENTRATE dei bilanci di previsione della Regione per l'anno finanziario 1966 e per i successivi anni finanziari, in relazione alla durata della garanzia fideiussoria da concedere:

- capitolo 144 della parte SPESE: "Spese per eventuali pagamenti di somme, per conto della Società Autostrade Valdostane, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria della Regione su mutui e su prestiti obbligazionari" - con lo stanziamento annuo di lire tre miliardi cinquecento milioni;

- capitolo 122 della parte ENTRATE: "Entrate per riscossioni di crediti verso la Società Autostrade Valdostane e verso lo Stato per concessione di garanzia fideiussoria regionale su mutui e su prestiti obbligazionari" - con lo stanziamento annuo di Lire tre miliardi cinquecento milioni.

Art. 6

Al finanziamento e alla liquidazione delle spese nonché ai ricuperi e introiti di somme di cui al precedente articolo 5 provvederà la Giunta Regionale con motivate deliberazioni, di cui dovrà essere data comunicazione al Consiglio Regionale.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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