Oggetto del Consiglio n. 70 del 15 luglio 1966 - Verbale
OGGETTO N. 70/66 - SUBCONCESSIONE IN VIA DI SANATORIA AL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI IVERY, IN COMUNE DI PONT ST. MARTIN, PER DERIVAZIONE D'ACQUA, A SCOPO DI IRRIGAZIONE, DAL TORRENTE LYS, IN COUTENZA CON L'IMPIANTO IDROELETTRICO DELL'ENEL - EX SOCIETÀ SIP).
L'Assessore ai Lavori Pubblici, COLOMBO, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di subconcessione in via di sanatoria al Consorzio di miglioramento fondiario di Ivery, in Comune di Pont St. Martin, per derivazione d'acqua, a scopo di irrigazione, dal torrente Lys, in coutenza con l'impianto idroelettrico dell'ENEL (ex Società SIP), relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Con domanda in data 3-2-1961, corredata da progetto a firma dell'Agronomo Dott. Ercole Bellino, di Aosta, il Presidente del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Ivery, in Comune di Pont St. Martin, ha chiesto la subconcessione di derivare acqua dal torrente Lys, nella misura di mod. 0,22, da introdurre alla presa del canale dell'impianto idroelettrico già oggetto della concessione fatta dallo Stato alla SIP, ora ENEL, con Decreto M. 4-7-1934 n. 7885, e da convogliare fino alla camera di carico dell'impianto e, infine, da prelevare onde provvedere alla irrigazione, mediante il sistema a pioggia, di ettari 33.75.61 di terreni siti nella frazione di Ivery, in Comune di Pont St. Martin.
ISTRUTTORIA - L'avviso relativo alla presentazione della domanda è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 12 in data 18-9-1963 ed è stato riprodotto nel Foglio Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 259 in data 3-10-1963 e non ha dato luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti.
Il Magistrato per il Po, di Parma, al quale venne inviata la domanda del Consorzio con gli atti relativi, ai fini del nulla osta di cui all'articolo 9 della legge 12-7-1956 n. 753, ha rilasciato benestare all'ammissione ad istruttoria della domanda stessa con foglio 6-3-1962 n. 822/111.
Pertanto, con ordinanza n. 62 in data 16 marzo 1964 dell'Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, è stato disposto il deposito della domanda in data 3-2-1961 del predetto Consorzio e del relativo progetto presso l'Ufficio Acque e Miniere dell'Amministrazione Regionale per la durata di 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 6 aprile 1964, e quindi, fino a tutto il 20 aprile, a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Con la ordinanza è stato, altresì, disposto che copia della medesima dovesse essere affissa, per i quindici giorni sopra indicati, all'Albo pretorio dei Comuni di Issime, Fontainemore, Lillianes, Perloz e Pont Saint Martin.
Una copia dell'ordinanza è stata poi inviata: al Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale Acque, in Roma; al Magistrato per il Po, di Parma; all'Ufficio del Genio Civile di Aosta; alla Sezione idrografica del Po, di Torino; al Comando Militare Territoriale, di Torino; alla Direzione del Demanio della 1a Zona Aerea Territoriale, di Milano; all'Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour, di Torino; al Compartimento dell'ENEL, di Torino.
La pubblicazione nei Fogli Ufficiali dell'avviso di presentazione della domanda del predetto Consorzio non ha dato luogo alla presentazione di opposizioni e neppure ne ha dato il deposito della domanda e del progetto presso l'Ufficio Acque e Miniere della Regione. Anche l'affissione dell'ordinanza all'Albo pretorio dei Comuni sopraindicati non ha dato luogo ad opposizioni od eccezioni, come da referto dei rispettivi Comuni posto in calce all'ordinanza. Per contro, l'invio di copia dell'ordinanza agli Enti sopraindicati ha provocato la presentazione da parte dell'Amministrazione dei Canali Demaniali di una opposizione in data 13 aprile 1964 n. 1/2010 Sez. T, della quale si dirà in appresso.
La visita di istruttoria in loco, con ritrovo al Comune di Pont Saint Martin alle ore 10,30, come stabilito nell'ordinanza, è stata effettuata il 14-5-1964 ed alla visita medesima sono intervenuti i Signori:
- Dott. Ing. Mosti Alfredo, Direttore dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione, assistito dal Geom. Gonrad Michele, dello stesso Ufficio -
- Geom. Carloni Vincenzo, dell'Ufficio del Genio Civile di Aosta, Dott. Ing. Garavoglia, Dott. Luigi Scavino e Geom. Marchiando Virginio, del Compartimento dell'ENEL, di Torino -
- Sig. Clerin Giuseppe, Presidente dei Consorzio Irriguo di Ivery, assistito dal Dott. Bellino Ercole e dal Segretario del Consorzio, Signor Clerin Virgilio. -
In sede di ritrovo, come risulta dal verbale di visita, ha interloquito il Dott. Luigi Scavino per precisare i rapporti intercorrenti fra il Consorzio di Ivery e l'ENEL, di Torino, già SIP. In merito si dirà appresso.
Consistenza delle opere progettate
La derivazione d'acqua del torrente Lys, in sponda sinistra, ha luogo in località Guillemore, del Comune di Issime, mediante le stesse opere di presa dell'impianto idroelettrico assentito originariamente alla Società Italiana E. Breda con Decreto Pref. 30-1-1917 n. 2503, di poi passato alla "SIP-Brera" con Decreto M. 27-1-1922 n. 604 e, infine, passato alla SIP, ora ENEL, con D.M. 4-7-1934 n. 7885.
L'acqua derivata dal Consorzio di Ivery nella misura di mod. 0,22 in aggiunta alla portata di max moduli 70 e medi 40,50 derivati dalla SIP-ENEL, viene convogliata nel canale derivatore dell'impianto SIP-ENEL fino alla camera di carico dell'impianto stesso, sito in regione Grangia de Comune di Pont Saint Martin.
Da questa camera l'acqua derivata dal Consorzio viene prelevata, a mezzo di sifone in tubo d'acciaio del diametro di m/m 102, provvisto di succherola, ubicato nella parete ovest della camera di carico con imbocco del ramo superiore alla quota 882, cioè a circa un metro sotto il livello delle acque della camera. Quindi viene convogliata, mediante il ramo inferiore del sifone dello sviluppo di circa mt. 150, ad una vaschetta sita a circa 25 metri sotto il livello minimo delle acque della camera di carico dell'impianto ENEL, della capacità di mc. 6.000, nella quale l'entrata dell'acqua è regolata da una saracinesca azionata da un galleggiante e l'uscita è regolata da una semplice saracinesca manovrabile a mano.
Dalla vaschetta si diparte una tubazione fissa del diametro interno di m/m 100, decrescente sino a m/m 70, che adduce l'acqua al comprensorio da irrigare. Nel comprensorio sovrastante la frazione di Ivery la tubazione è composta da due rami che abbracciano ad anello il comprensorio e si ricongiungono presso la detta frazione. Nel comprensorio sottostante la frazione, la tubazione a ramo unico e ad andamento rettilineo, ha diametro variabile da m/m 80 e m/m 70. Lungo la tubazione, a distanza opportuna, sono collocati gli idranti dai quali si può erogare, direttamente oppure con tubazioni volanti, l'acqua per l'irrigazione a pioggia.
Quantità d'acqua richiesta
Per l'irrigazione di circa 34 ettari di terreno è stato richiesto un quantitativo d'acqua di lit/sec. 22, e cioè poco più di mezzo litro ai secondo per ettaro. Trattandosi di irrigazione a pioggia, detto quantitativo può sembrare eccessivo; tuttavia è da ritenersi giustificato, dato l'andamento fortemente acclive del terreno e per il fatto che, di massima, lo strato attivo del terreno è poco profondo, appoggiandosi spesso sulla roccia madre, ed è inoltre mescolato con materiale siliceo. Si ritiene, pertanto, ammissibile la quantità d'acqua richiesta.
Esame delle opposizioni
In sede di visita di istruttoria, come risulta dai relativo verbale, il Dott. Scavino, dell'ENEL, dichiarava di non avere eccezioni da muovere all'accoglimento della domanda del Consorzio di Ivery, purché nell'emettendo disciplinare siano salvaguardati gli impegni a suo tempo intercorsi fra SIP, ora ENEL, ed il predetto Consorzio di cui alla convenzione 27-7-1958; in particolare, chiede che sia esplicitamente dichiarato nel disciplinare che nessuna richiesta di danni potrà mai essere avanzata dal Consorzio, qualora, per esigenze di servizio, dovesse andare fuori esercizio l'impianto idroelettrico dell'ENEL della cui presa e del cui canale derivatore si avvale il predetto Consorzio per derivare dal torrente Lys l'acqua che ha chiesto per l'irrigazione del suo comprensorio.
Nulla da eccepire su quanto richiesto dal Dott. Scavino nell'interesse dell'ENEL; perciò nel disciplinare che deve regolare la sub-concessione è inserita opportuna clausola.
Con esposto in data 13-4-1964 prot. n. 1/2010, l'Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour, nell'interesse dei propri canali demaniali, si oppone categoricamente all'accoglimento della domanda del Consorzio perché le derivazioni d'acqua di detti canali, in seguito all'accoglimento di nuove domande di concessione d'acqua a causa di derivazioni abusive, sono soggette a forti riduzioni di portata, con dannose ripercussioni per l'economia agricola dei terreni serviti dai canali stessi. Si tratta della solita opposizione che l'Amministrazione dei Canali Demaniali presenta sempre tutte le volte che si procede ad istruttorie di domande per concessioni di acqua ad uso irriguo; di norma, però, viene mitigata la portata dell'opposizione, il che non è stato fatto questa volta in quanto non è stato chiesto di imporre, nel disciplinare, l'obbligo tassativo di sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta non scorra nei corsi d'acqua, da cui derivano i canali demaniali, quantitativi di acqua sufficienti per la loro alimentazione, sospensione da farsi a semplice richiesta dell'Ente concedente, senza bisogno di diffida o di atti giudiziari e senza dar luogo ad indennizzi di qualsiasi specie.
L'Amministrazione Regionale ritiene che un'opposizione così categorica come quella fatta dall'Amministrazione dei Canali Demaniali non sia accogliibile. In primo luogo, perché raccoglierla varrebbe a riconoscere ai Canali Demaniali un monopolio sulle acque della Dora Baltea e affluenti, che precluderebbe la costituzione di nuove utenze irrigue; il che non è ammissibile e non è giustificato dai diritti che l'Amministrazione dei Canali Demaniali può vantare sulle acque della Dora a valle di Pont Saint Martin. In secondo luogo, perché è del tutto opinabile che derivazioni del genere di quella richiesta dal Consorzio di Miglioramento Fondiario di Ivery, - data la loro piccola consistenza e soprattutto per il fatto che si esplicano a grande distanza dalle opere di presa dei canali Demaniali -, possono agire in senso negativo sulla portata dei canali stessi. In terzo luogo, perché l'Amministrazione dei Canali Demaniali provvede di continuo a creare nuove utenze irrigue che possono determinare depuramenti d'acqua nei suoi canali molto più che gli usi d'acqua praticati a monte da parte di piccole utenze di irrigazione. Sembrerebbe, perciò, che sia da respingere l'opposizione categorica formulata dall'Amministrazione dei Canali Demaniali e sia da introdurre nel disciplinare, a tutela dei diritti d'acqua dell'Amministrazione stessa, una clausola che faccia obbligo al Consorzio subconcessionario della derivazione di sospendere l'esercizio qualora nella Dora Baltea non scorra acqua sufficiente per alimentare la competenza dei Canali Demaniali derivati dalla Dora Baltea.
Di diverso avviso è stato, però, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che, con il voto 24-2-1966 n. 90/1743, ha ritenuto fondata l'opposizione predetta dell'Amministrazione dei Canali Cavour e, quindi, ha ritenuto non assentibile la subconcessione irrigua richiesta dal Presidente della deputazione provvisoria del Consorzio di Ivery con domanda 3-2-1961.
In base a quanto sopra e considerato che il voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha carattere puramente consultivo (non è vincolante) si è dell'avviso che, respinta la categorica opposizione dell'Amministrazione dei Canali Demaniali, per altro da ridimensionare nei senso sopra espresso, si possa rilasciare al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Ivery, in Comune di Pont Saint Martin, la sub-concessione di derivare acque dal torrente Lys, nel periodo annuale dal 1° maggio al 31 agosto, a mezzo delle opere di presa e di derivazione dell'impianto idroelettrico di Pont Saint Martin dell'ENEL, assentito con Decreto Ministeriale n. 7885 in data 4-7-1934, nella misura costante di mod. 0,22 in aggiunta ai moduli max 70 e medi 40,50 che l'ENEL già deriva per effetto del citato Decreto di assenso.
Si fa presente che l'impianto di irrigazione a pioggia di cui si tratta è stato attuato e messo in esercizio fin dal giugno 1961 senza che i Canali Demaniali Cavour abbiano subito i temuti danni in quanto la modestissima derivazione di acqua attuata dal Consorzio Irriguo di Ivery non poteva influenzare la derivazione e la portata dei Canali Demaniali suddetti.
Si è, pertanto, del parere di non tener conto del voto negativo espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e di rilasciare la richiesta subconcessione in considerazione di quanto segue:
- la derivazione richiesta corrisponde alle necessità irrigue di una zona che è veramente bisognosa d'acqua e che merita di essere irrigata;
- la quantità d'acqua richiesta nella misura di mod. 0,22 per irrigare, con il sistema a pioggia, ettari 33.75.61 di terreno e, quindi, in misura di circa mezzo litro per ettaro, può subconcedersi, tenuto conto dell'acclività e della natura siccitosa dei terreni interessati dall'irrigazione;
- le opere con le quali è stato realizzato l'impianto di irrigazione a pioggia sono tecnicamente approvabili e non sono in contrasto con gli interessi pubblici e con i diritti dei terzi, subordinatamente all'obbligo dell'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare di subconcessione.
Si propone, pertanto, che il Consiglio Regionale
Deliberi
1) di subconcedere, in via di sanatoria, ai Consorzio di Miglioramento Fondiario di lvery, in Comune di Pont Saint Martin, di derivare dal torrente Lys, in Comune di Issime, mod. 0,22 di acqua, tramite le opere di presa e di derivazione dell'impianto idroelettrico di Pont Saint Martin dell'ENEL, per provvedere alla irrigazione, mediante il sistema a pioggia, di ettari 33.75.61 di terreni siti alla frazione Ivery, del Comune di Pont Saint Martin;
2) di autorizzare l'emissione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale;
3) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme da versare dai Consorzio predetto alla Tesoreria della Regione:
a) Lire 20.000 (ventimila), come da quietanza n.... in data.... a titolo di cauzione pari al minimo stabilito dal 2° comma dell'articolo 5 della legge 21-12-1961 n. 1501, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione;
b) Lire 15.000 (quindicimila) a titolo di somma a disposizione dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, etc., somma da introitare al Capitolo 107 di entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e sub-concessioni di acque e miniere").
(OMISSIS: Segue disciplinare di subconcessione, riportato in calce al deliberato).
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L'Assessore COLOMBO fa presente che l'argomento in discussione non ha bisogno di particolare illustrazione, perché la relazione soprariportata è ampia ed esauriente; propone quindi che il Consiglio approvi le proposte della Giunta, riportate in calce alla relazione stessa.
Il Presidente, MONTESANO, constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte fatte dalla Giunta.
IL CONSIGLIO
- preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, COLOMBO;
- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciannove);
DELIBERA
1) di subconcedere, in via di sanatoria, al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Ivery, in Comune di Pont Saint Martin, di derivare dal torrente Lys, in Comune di Issime, mod. 0,22 di acqua, tramite le opere di presa e di derivazione dell'impianto idroelettrico di Pont Saint Martin dell'ENEL, per provvedere alla irrigazione, mediante il sistema a pioggia, di ettari 33.75.61 di terreni siti alla frazione Ivery, del Comune di Pont Saint Martin;
2) di autorizzare l'emissione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale;
3) di ordinare e di accertare l'introito delle seguenti somme da versare dal Consorzio predetto alla Tesoreria della Regione:
a) Lire 20.000 (ventimila), come da quietanza n....in data... a titolo di cauzione pari al minimo stabilito dal 2° comma dell'articolo 5 della legge 21-12-1961 n. 1501, somma che sarà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione;
b) Lire 15.000 (quindicimila) a titolo di somma a disposizione dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, ecc., somma da introitare al Capitolo 107 di Entrata del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario ("Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e sub-concessioni di acque e miniere").
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D' AOSTA
Assessorato dei Lavori Pubblici
Disciplinare concernente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza è vincolato il consorzio di miglioramento fondiario di Ivery per la subconcessione di derivazione d'acqua, a scopo irriguo, dal torrente Lys chiesta con domanda in data 3 febbraio 1961.
Articolo 1
Quantità ed uso dell'acqua da derivare
La quantità d'acqua da derivare in sponda sinistra del torrente Lys, in località Guillemore del Comune di Issime, è stabilita in misura costante e continua di mod. 0,22 (litri secondo 22 (ventidue)).
L'acqua è derivata per usi irrigui.
Articolo 2
Superficie da irrigare
La superficie dei terreni da irrigare in frazione Ivery, del. Comune di Pont Saint Martin, con la portata di acqua indicata nel precedente articolo 1, è di ettari 33.75.61, quali risultano dall'elenco particellare in data maggio 1961, a firma dell'Agronomo Dott. Ercole Bellino, che fa parte integrante del presente disciplinare.
Articolo 3
Modalità delle opere di presa e di derivazione
Le opere di presa e di derivazione dal torrente Lys sono quelle stesse che servono l'impianto idroelettrico con centrale a Pont Saint Martin, dell'Ente Nazionale Energia Elettrica (ENEL) assentito alla ex Soc. Idroelettrica Piemonte (SIP) con il Decreto Ministeriale di concessione 4-7-1934 n. 785.
Le acque derivate dal Consorzio di Ivery, una volta pervenute alla camera di carico dell'impianto idroelettrico, in località Grangia di Pont Saint Martin, sono prelevate a mezzo di sifone in tubo d'acciaio del diametro di 102 m/m, per essere condotte ad una vasca della capacità di circa sei metri cubi, sita a una quota di circa 25 metri inferiore a quella del livello minimo che hanno le acque nella camera di carico dell'impianto idroelettrico dell'ENEL, e quivi sono ancora prelevate per essere immesse in una tubazione fissa in acciaio, del diametro interno decrescente da m/m 100 a m/m 70, per mezzo della quale l'acqua viene addotta al comprensorio da irrigare. La tubazione porta, a distanze opportune, gli idranti dai quali si può erogare l'acqua direttamente oppure con tubazione volante.
Le opere sopra descritte risultanti dal progetto, facente parte integrante del presente disciplinare, a firma dell'Agronomo Dott. Ercole Bellino e costituito da una relazione tecnica e da tre disegni (corografia, planimetria e particolari delle opere), dovranno essere mantenute conformi al progetto.
Articolo 4
Regolazione della portata
La canna del sifone, di cui è detto al precedente articolo 3, del diametro di 102 m/m, è tale che appare di per sé sufficiente per mantenere la portata che, a suo mezzo, viene prelevata dalla camera di carico dell'impianto di Pont Saint Martin, dell'ENEL, nei limiti dei mod. 0,22 di concessione. Tuttavia, qualora risulti prelevata una portata maggiore, l'Amministrazione Regionale potrà imporre altre opere di modulazione, che dovranno risultare da apposito progetto da presentare dal Consorzio all'Ufficio Acque e Miniere della Regione, a sua semplice richiesta, per la relativa approvazione. Tali opere dovranno essere poi eseguite entro il termine prescritto.
Articolo 5
Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione
La derivazione dei moduli 0,22 d'acqua, di cui all'art. 1, è da effettuare solamente durante il periodo annuale che va dal 1° maggio al 31 agosto. Durante tale periodo, tuttavia, è fatto obbligo al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Ivery di sospendere l'esercizio della derivazione, nell'interesse dell'Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour, qualora nella Dora Baltea, a monte delle prese dei canali demaniali che derivano dalla Dora Baltea, non scorra acqua sufficiente per alimentare l'intera competenza di acqua delle derivazioni dei Canali demaniali.
La sospensione dovrà aver luogo a semplice richiesta dell'Amministrazione dei Canali Demaniali fatta pervenire all'Ufficio Acque e Miniere della Regione a mezzo di lettera raccomandata, senza che occorrano diffide od atti giudiziari qualsiasi, e non potrà dar luogo a richiesta di indennizzi di danni di qualsiasi specie.
E' fatto obbligo al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Ivery di osservare gli pegni contrattuali a suo tempo stipulati con la SIP, ora ENEL, con la convenzione 28 luglio 1958, registrata a Torino il 7-8-1958 al n. 3320, al fine dell'attuazione della sua derivazione in coutenza con l'impianto idroelettrico assentito alla SIP, ora ENEL, con il D.M. 4-7-1934 n. 785 più volte citato.
Nei casi in cui questo impianto idroelettrico, per ragioni inerenti al suo esercizio, non possa garantire al Consorzio di Ivery la consegna dell'acqua di sua spettanza, il Consorzio di Ivery non potrà mai avanzare alcuna richiesta di danni nei confronti dell'ENEL.
Articolo 6
Obblighi e garanzie da osservare
Il subconcessionario Consorzio di Ivery dovrà provvedere, a sue spese, alla esecuzione di tutte le opere necessarie per attraversamenti, da parte del proprio impianto, di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà, sia per il buon regime del torrente Lys, in qualsiasi momento si riveli la necessità di tali opere.
Nell'esercizio dell'irrigazione, al fine di evitare, per l'acclività dei terreni, che le acque irrigue possano dare origine comunque a danni per erosioni dei terreni, è fatto obbligo al Consorzio subconcessionario di adottare le previdenze che saranno necessarie. In ogni caso il Consorzio resta responsabile di tutti i danni che potranno essere arrecati ai terzi tanto per la cattiva costruzione dell'impianto di irrigazione quanto per la inosservanza delle previdenze del caso nell'esercizio dell'impianto.
Articolo 7
Termine per l'esecuzione dei lavori
Dato che l'impianto di irrigazione è stato eseguito ed è entrato in servizio il 15 giugno 1961, non occorre prescrivere alcun termine per la sua esecuzione.
Articolo 8
Collaudo delle opere
Il collaudo delle opere sarà eseguito dall'Ufficio Acque e Miniere della Regione. Eseguita la visita di collaudo, detto Ufficio, ove nulla osti, potrà autorizzare la continuazione dell'esercizio della derivazione irrigua, nel periodo di tempo annuale assegnato, dandone atto nel relativo certificato. Qualora riconosca la necessità di ulteriori lavori o di modifiche, oltre a quelli eseguiti, si prescriverà nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e si stabilirà altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno continuarsi l'esercizio della derivazione.
Articolo 9
Durata della subconcessione
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la durata della subconcessione, trattandosi di piccola derivazione, sarà di anni trenta, decorrenti dalla data del relativo decreto di autorizzazione.
Alla scadenza, qualora persistano i fini della derivazione e non ostino ragioni di pubblico interesse, la subconcessione potrà essere rinnovata.
Articolo 10
Canone
A termine dell'articolo 9 dello Statuto speciale della Regione, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948 n. 4, non è dovuto alcun canone per la derivazione, in quanto si tratta di subconcessione di acqua ad uso irriguo.
Articolo 11
Versamenti e depositi
All'atto della firma del presente disciplinare, il Consorzio di Miglioramento Fondiario di Ivery ha dimostrato, con la produzione delle relative quietanze, di avere effettuato alla Tesoreria della Regione della Valle d'Aosta, presso la Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino, 1 seguenti versamenti di somme:
a) - L. 20.000, come da quietanza n... in data...., a titolo di cauzione dovuta ai sensi dell'art. 16, comma 3 lettera K, del regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche approvato con R.D. 14-8-1920 n. 1285, pari minimo cauzionale previsto dall'art. 5 della legge 21-12-1961 n. 1501 sui canoni demaniali. Tale somma, ove nulla osti, sarà restituita al termine della subconcessione.
b) - L. 15.000, come da quietanza n....in data..., per le spese di sorveglianza, collaudo ed altre analoghe dipendenti dalla subconcessione.
Articolo 12
Richiamo a leggi e regolamenti
Oltre alle condizioni previste dal presente disciplinare, il Consorzio di Miglioramento Fondiario di Ivery è tenuto alla piena osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi 11-12-1933 n. 1775 e relative norme regolamentari, delle leggi regionali in materia di acque pubbliche, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica.
Articolo 13
Domicilio legale
Per ogni effetto di legge il Consorzio di Miglioramento Fondiario di Ivery elegge il proprio domicilio in Comune di Pont Saint Martin, in cui ha luogo l'utilizzazione dell'acqua oggetto della subconcessione. Aosta, lì
LA DITTA SUBCONCESSIONARIA
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