Oggetto del Consiglio n. 71 del 15 luglio 1966 - Verbale
OGGETTO N. 71/66 - APPROVAZIONE DI BOZZA DI CONVENZIONE DA STIPULARE TRA LA REGIONE, I COMUNI RIVIERASCHI DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO DETTO DI ST. BARTHELEMY O DI NUS E L'ENEL, PER IL REGOLAMENTO DEI RECIPROCI RAPPORTI FINANZIARI IN MATERIA DI SOVRACANONI. DELEGA DELLA GIUNTA.
L'Assessore ai Lavori Pubblici, COLOMBO, riferisce ai Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di approvazione di bozza di convenzione da stipulare tra la Regione, i Comuni rivieraschi dell'impianto idroelettrico detto di St. Barthélemy o di Nus e l'ENEL, per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
---
Con deliberazioni n. 127 e n. 128, in data 18-7-1962, il Consiglio Regionale approvò la bozza delle convenzioni da stipulare fra la Regione, i Comuni rivieraschi e la Società Idroelettrica Piemonte (SIP), di Torino, per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni, rispettivamente, per l'impianto idroelettrico di Sendren, Zuino, Hône, Perrères, Avise, Saint-Clair, Quart, Champdepraz e per l'impianto idroelettrico di Pont-Saint-Martin.
Con deliberazione n. 186 in data 20-12-1962, il Consiglio Regionale approvò la bozza della convenzione da stipulare fra la Regione, i Comuni rivieraschi di Gaby e Issime e la Società ILSSA-Viola per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni per l'impianto idroelettrico sul torrente Lys detto di Grand Praz.
Con deliberazioni n. 18 e n. 19, in data 20-2-1963, il Consiglio Regionale approvò le bozze delle convenzioni da stipulare fra la Regione, i Comuni rivieraschi e la Società Idroelettrica Piemonte (SIP), di Torino, per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni, rispettivamente, per l'impianto idroelettrico detto di Isollaz e per l'impianto idroelettrico detto di Gressoney-La-Trinité.
Con deliberazione n. 86, in data 27-5-1963, il Consiglio Regionale approvò la bozza della convenzione da stipulare fra la Regione, i Comuni rivieraschi di Hône, Pont-Bozet e Champorcher e la Società ALCAN, per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni per l'impianto idroelettrico di Hône, sul torrente Ayasse.
Con deliberazione n. 143, in data 26-7-1963, il Consiglio approvò la bozza della convenzione da stipulare fra la Regione, i Comuni rivieraschi degli impianti idroelettrici di Champagne I, Chavonne, Lillaz, Promise, Grand Eyvia, Aymavilles, Valpelline, Champagne II e la Società Nazionale Cogne, per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni.
Con deliberazione n. 111, in data 21-5-1964, il Consiglio approvò la bozza di convenzione da stipulare tra la Regione, i Comuni rivieraschi degli impianti idroelettrici di Breil, Covalou e Maën e l'ENEL (Ente Nazionale per l'Energia Elettrica), per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni.
Con deliberazione n. 55, in data 7-4-1965, il Consiglio approvò la bozza di convenzione da stipulare tra la Regione, il Comune di Gressan rivierasco dell'impianto idroelettrico di Veyon e la Società Cooperativa Forza e Luce, di Aosta, per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni.
Con deliberazione n. 206, in data 29-12-1965, il Consiglio approvò il verbale della riunione tenutasi ad Aosta, presso la sede dell'Amministrazione Regionale, il giorno 14-10-1965 tra i rappresentanti della Regione, del Ministero delle Finanze, dell'ENEL ed i Sindaci dei Comuni di Bionaz, Oyace, 0llomont e Valpelline, per concordare la misura unitaria ed i coefficienti di ripartizione del sovracanone di cui alle leggi 4-12-1956 n. 1377 e 21-12-1961 n. 1501 per l'impianto idroelettrico di Valpelline dell'ENEL.
Un provvedimento analogo ai sopracitati si propone ora di approvare per quanto concerne il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni relativi all'impianto idroelettrico di Saint-Barthélemy (o di Nus) tra la Regione, i Comuni di Quart e Nus e l'ENEL (Ente Nazionale per l'Energia Elettrica).
L'accordo di cui si propone l'approvazione si rende necessario in seguito all'emanazione del decreto interministeriale di revoca dei provvedimenti statali di concessione n. 1021 in data 5-2-1962 e all'emanazione della legge 21-12-1961 n. 1501 riguardante l'adeguamento della misura dei sovracanoni idroelettrici e recante norme la cui interpretazione è ancora pendente presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
L'accordo prevede il versamento da parte dell'ENEL, a partire dal 1° gennaio 1962, del sovracanone annuo complessivo di Lire 1.100.000, così ripartito:
All'Amministrazione Regionale |
L. |
275.000 |
Al Comune di Quart |
L. |
412.500 |
Al Comune di Nus |
L. |
412.500 |
TOTALE |
L. |
1.100.000 |
Si propone che il Consiglio Regionale
Deliberi
1°) di approvare e di autorizzare la stipulazione di una convenzione tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, rappresentata dall'Assessore ai Lavori Pubblici, Sig. Mario Colombo, i Comuni di Quart e di Nus, rappresentati dai rispettivi Sindaci, e l'ENEL (Ente Nazionale per l'Energia Elettrica), in persona di un suo legale rappresentante, come da bozza sottoriportata, per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni per l'impianto idroelettrico detto di Saint-Barthélemy (o di Nus);
2°) di delegare alla Giunta Regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo necessario per addivenire alla stipulazione della convenzione, con eventuali modifiche non sostanziali alla bozza di convenzione sottoriportata, dando atto che la somma di L. 998.370 (quale ammontare dei sovracanoni arretrati dal 1-1-1962 al 31-12-1965, dedotta la somma già versata) dovrà essere accertata ed introitata al Capitolo 17 della parte Entrata ("Proventi e ricuperi diversi") del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario e che la somma di L. 275.000 (quale ammontare annuo del sovracanone per l'anno 1966) dovrà essere accertata ed introitata al Capitolo 35 della parte Entrata ("Sovracanoni per derivazioni di acqua a scopo idroelettrico ecc.") del bilancio stesso, e così dicasi per i sovracanoni relativi agli anni 1967 e successivi, che dovranno essere introitati ai capitoli di Entrata dei bilanci preventivi della Regione per gli esercizi finanziari 1967 e successivi corrispondenti al sopracitato capitolo 35 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1966.
(OMISSIS: Segue bozza di convenzione, riportata in calce al deliberato).
---
L'Assessore COLOMBO commenta ed illustra brevemente la relazione soprariportata e chiede che il Consiglio approvi le proposte della Giunta.
Il Presidente, MONTESANO, constatato che nessun Consigliere intende chiedere la parola sull'argomento in discussione, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte fatte dalla Giunta.
IL CONSIGLIO
- preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, COLOMBO;
- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: diciannove);
DELIBERA
1) di approvare e di autorizzare la stipulazione di una convenzione tra la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, rappresentata dall'Assessore ai Lavori Pubblici, Sig. Mario Colombo, i Comuni di Quart e di Nus, rappresentati dai rispettivi Sindaci, e l'ENEL (Ente Nazionale per l'Energia Elettrica), in persona di un suo legale rappresentante, come da bozza sottoriportata, per il regolamento dei reciproci rapporti finanziari in materia di sovracanoni per l'impianto idroelettrico detto di Saint Barthélemy (o di Nus);
2) di delegare alla Giunta Regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo necessario per addivenire alla stipulazione della convenzione, con eventuali modifiche non sostanziali alla bozza di convenzione sottoriportata, dando atto che la somma di L. 998.370 (quale ammontare dei sovracanoni arretrati) dovrà essere accertata ed introitata al Capitolo 17 della parte Entrata "Proventi e ricuperi diversi") del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario e che la somma di L. 275.000 (quale ammontare annuo del sovracanone per l'anno 1966) dovrà essere accertata e introitata al Capitolo 35 della parte Entrata ("Sovracanoni per derivazioni di acqua a scopo idroelettrico ecc.") del bilancio stesso, e così dicasi per i sovracanoni relativi agli anni 1967 e successivi, che dovranno essere introitati ai capitoli di Entrata dei bilanci preventivi della Regione per gli esercizi finanziari 1967 e successivi corrispondenti al sopracitato capitolo 35 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1966.
---
BOZZA DI CONVENZIONE
fra
la Regione Autonoma Valle d'Aosta, in persona del... debitamente autorizzato alla firma del presente atto come da deliberazione....del Consiglio Regionale, vistata dalla Commissione di Coordinamento il....ed i Comuni di Nus e di Quart, in persona dei rispettivi Sindaci Sigg....., autorizzati alla firma del presente atto con deliberazioni, rispettivamente, n.....in data...e n....in data...., approvate dalla Giunta Regionale, da una parte;
e
la SIP-Società Idroelettrica Piemonte - Società per Azioni, con sede in Torino Via Bertola n. 40, ora ENEL (Ente Nazionale per l'Energia Elettrica) Roma, Via del Tritone n. 181, in persona del suo legale rappresentante, Sig....dall'altra parte;
PREMESSO:
- che, in base all'art. 53 del T.U. di leggi 11-12-1933 n. 1775 , modificato dalla legge 18-10-1942 n. 1426 - art. 1°; dal D.L. C.P.S. 7 gennaio 1947 n. 27; dalla legge 21-1-1949 n. 8; dalla legge 4-12-1956 n. 1377 e dalla legge 21-12-1961 n. 1501, il Ministero per le Finanze può stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, a carico del concessionario di impianti idroelettrici un sovracanone fino all'importo massimo unitario previsto dalle disposizioni sopra richiamate;
- che la Società SIP, ora ENEL, risultava concessionaria della derivazione di acque dai torrenti Saint Barthélemy e Comba Dechè convogliate nell'impianto idroelettrico detto di Saint Barthélemy (o di Nus) in virtù del decreto interministeriale 17-11-1944 n. 2515, convalidato con D.L.C.P.S. 9 agosto 1946 numero 451, e del D.M. 9 luglio 1954 n. 2653, che ne rettificava la potenza nominale media in Kw 3658 in base al certificato di collaudo 18-12-1953;
- che, avvalendosi appunto della facoltà suddetta, il Ministro per le Finanze ha emesso il decreto 22-5-1958 n. 52629, con il quale per l'impianto detto di Saint-Barthélemy, o di Nus, ha imposto e liquidato un sovracanone annuo complessivo ammontante, dal 1° gennaio 1951 in poi, a L. 406.526,40, ripartendolo in L. 101.631,60 (25%) all'Amministrazione Regionale, in Lire 152.447,40 al Comune di Nus e in L. 152.447,40 al Comune di Quart;
- che la ricordata legge 1956 n. 1377, modificatrice dell'articolo 53 T.U. n. 1775, stabilisce la commisurazione del sovracanone liquidabile alla potenza nominale di concessione e che gli Enti locali interessati hanno sollecitato l'applicazione della legge 21-12-1961 n. 1501;
- che, con decreto interministeriale 5-2-1962 n. 1021, riconosciuto implicitamente sulle acque sopra indicate il diritto attribuito alla Regione Autonoma dal D.L.L. 7-9-1945 n. 546/art. 1° e confermato dalla legge costituzionale 26-2-1948 n. 4/art. 7 sono stati revocati tutti i provvedimenti statali di concessione;
- che, in seguito a tale revoca, sono divenuti giuridicamente inesistenti, con effetto retroattivo, tutti i provvedimenti di concessione e, conseguentemente, anche il menzionato decreto ministeriale 22 maggio 1958 n. 52629 di liquidazione del sovracanone, emesso in base ai provvedimenti di concessione successivamente revocati come detto sopra;
- che, pertanto, la SIP, ora ENEL, dovrebbe, a rigore, non solo sospendere la corresponsione del sovracanone, ma richiedere il rimborso di quanto versato sino ad oggi a tale titolo, salvo riprendere i versamenti in esecuzione di quel nuovo decreto ministeriale di imposizione e di liquidazione che venisse eventualmente emesso dal Ministro delle Finanze dopo avvenuta sub-concessione da parte dell'Amministrazione Regionale delle derivazioni d'acqua utilizzate nell'impianto detto di Saint-Barthélemy (o di Nus);
- che in data 30 maggio 1962 la SIP, ora ENEL, ha presentato all'Amministrazione Regionale Valle d'Aosta domanda 28-5-1962 intesa ad ottenere la subconcessione, in via di sanatoria, di derivare ed utilizzare le già menzionate acque dei torrenti St.-Barthélemy e Comba Dechè nell'impianto di cui si tratta in territorio del Comune di Nus, in conformità alle caratteristiche risultanti dal relativo stato di consistenza, subconcessione che la Regione si è impegnata ad accordare in base alla convenzione stipulata con la SIP, ora ENEL, in data 17-9-1961 art. 2°;
- che le derivazioni costituenti l'impianto detto di Saint-Barthélemy (Nus) rientrano fra quelle il cui concessionario è obbligato a corrispondere, in applicazione della legge 27-12-1953 n. 959 e con decorrenza dal 15-1-1954, anche il sovracanone di L. 1.300 per ogni KW di potenza nominale media;
- che le parti, esaminata la particolare situazione venutasi a creare per l'impianto detto di Saint-Barthélemy (o di Nus) e considerato il reciproco desiderio di definire la questione del sovracanone nel suo insieme e, pertanto, con riferimento anche alle leggi precitate del 1956 n. 1377 e del 1961 n. 1501, preferiscono addivenire ad una intesa al riguardo, stabilendo di continuare il versamento del sovracanone e di fissarne, in equa misura, il nuovo ammontare annuo complessivo;
si conviene
Art. 1 - La narrativa che precede vale patto.
Art. 2 - Le parti ritengono equo e, quindi, accettano per l'impianto detto di Nus (o di Saint-Barthélemy) il sovracanone annuo complessivo di L. 1.100.000, che la SIP, ora ENEL, corrisponderà con effetto dal 1° gennaio 1962, versando le somme di L. 275.000 annue all'Amministrazione Regionale e di L. 412.500 annue cadauno ai Comuni di Nus e di Quart.
Art. 3 - Considerato che per l'annualità 1962 l'Amministrazione Regionale ha già introitato L. 101.630 ed i Comuni di Nus e di Quart L. 152.447 cadauno, a titolo di aliquota sovracanone di spettanza, la SIP, ora ENEL, verserà ancora ai suddetti Comuni ed alla Regione, entro il primo mese successivo a quello della stipulazione del presente accordo, la differenza a conguaglio; per le annualità successive, la SIP, ora ENEL, provvederà a versare, nel giugno di ogni anno, l'importo annuo stabilito al precedente art. 2 e secondo la ripartizione ivi fissata, previo ricevimento dell'invito di pagamento.
Art. 4 - Le parti contraenti rimangono vincolate all'osservanza del presente accordo in ogni caso, meno in quello in cui avvenisse l'abrogazione, tacita od espressa, delle vigenti disposizioni in materia di sovracanone a favore degli Enti locali o ne fosse riconosciuta la illegittimità, nelle quali ipotesi la SIP, ora ENEL, si riterrà sciolta da ogni obbligo contratto.
Art. 5- Alla stipulazione dell'atto relativo ai presenti accordi le parti addiverranno entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'ultima delle deliberazioni che saranno adottate dai tre Enti interessati.
Le spese inerenti al presente atto e conseguenziali saranno sostenute per metà dalla SIP, ora ENEL, e per metà da detti Enti.
Art. 6 - Nel caso di vertenza giudiziaria sulla interpretazione e sulla esecuzione del presente accordo, sarà competente a decidere il Foro di Torino.
Letto, confermato e sottoscritto.
______