Oggetto del Consiglio n. 56 del 15 marzo 1967 - Verbale
OGGETTO N. 56/67 - PROPOSTA DI AUMENTO DELLA PENSIONE AI SILICOTICI ASSISTITI DALLA REGIONE. (Mozione dei Consiglieri regionali Signori Casetta Giuseppe, Caveri Severino e Fillietroz Giuseppe) - APPROVAZIONE DI ORDINE DEL GIORNO.
Il Presidente, MONTESANO, dichiara aperta la discussione sulla seguente mozione dei Consiglieri regionali Signori Casetta Giuseppe, Caveri Severino e Fillietroz Giuseppe, concernente l'oggetto: "Aumento della pensione ai silicotici assistiti dalla Regione", mozione trasmessa in copia aí Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 29 e 30 dicembre 1966:
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AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
AOSTA
I sottoscritti Consiglieri regionali pregano la S.V. di voler portare sul prossimo ordine del giorno la seguente
MOZIONE
La assoluta insufficienza della cifra corrisposta a titolo di pensione agli affetti da silicosi è stata riconosciuta anche dall'I.N.A.I.L. che ha provveduto ad elevarne l'importo.
Visto che l'Amministrazione Regionale non ha sentito il dovere di seguirne l'esempio, il Consiglio Regionale
DELIBERA
di dare mandato alla Giunta affinchè provveda entro e non oltre un mese ad aumentare, nella stessa misura dell'I.N.A.I.L., la pensione che i silicotici percepiscono dalla Regione.
I CONSIGLIERI REGIONALI
F.to: Casetta Giuseppe - S. Caveri - Giuseppe Fillietroz
Aosta, lì 12 dicembre 1966
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Il Consigliere CASETTA osserva che la soprariportata mozione viene posta in discussione dopo circa quattro mesi dalla data della sua presentazione.
Aggiunge che della questione riguardante l'aumento della pensione ai silicotici assistiti dalla Regione il Consiglio ha già recentemente discusso in sede di approvazione del bilancio per il corrente esercizio finanziario, quando era stata rilevata la diminuzione di lire 20 milioni dello stanziamento del capitolo destinato a far fronte alle spese per la corresponsione della pensione ai silicotici assistiti dalla Regione.
Fa presente che, a norma del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, l'INAIL ha già provveduto all'aumento del 50% dell'importo delle rendite a favore dei silicotici e che, a norma dell'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1959 n. 5, detto aumento dovrebbe essere corrisposto anche ai silicotici assistiti dalla Regione.
Rileva che, invece, la Regione è rimasta ferma e non ha provveduto ad alcun aumento delle rendite a favore dei propri assistiti.
Ricorda, in proposito, che l'ex Consigliere Gheis, in sede di discussione del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1965, aveva rimproverato alla maggioranza consiliare di allora di non aver fatto nulla a favore di questi silicotici e, soprattutto, di non essere stata capace di assumere delle iniziative che anticipassero le iniziative dello Stato a favore dei medesimi.
Osserva che i silicotici assistiti dalla Regione alla data di presentazione della mozione ora in esame erano 203 e che di questi parecchi, nel frattempo, sono passati a carico dell'INAIL.
Aggiunge che si tratta di lavoratori che hanno perso la loro salute nelle miniere e nelle cave della Valle d'Aosta e che, in molti casi, si trovano veramente in precarie condizioni di salute, tanto che non possono attendere lungo tempo l'aumento di queste rendite.
Riferisce che uno di questi lavoratori aveva recentemente scritto al Presidente Montesano, all'Assessore Colombo e all'Assessore Mappelli, pregandoli di promuovere l'aumento delle rendite concesse dalla Regione a loro favore, come aveva già fatto l'INAIL.
Precisa che, mentre il Presidente Montesano ha dato risposta a questa lettera, gli Assessori Colombo e Mappelli non si sono degnati di dare alcun cenno di risposta a questa lettera.
Concludendo il suo intervento, fa presente che i gruppi consiliari di minoranza, con la mozione in esame, chiedono semplicemente che la Regione provveda entro breve termine ad aumentare le rendite ai silicotici suoi assistiti, come è stato fatto per i silicotici assistiti dall'INAIL, e corrispondere a favore di questi silicotici gli arretrati relativi agli aumenti delle rendite con la stessa decorrenza di termine.
Il Consigliere FILLIETROZ, dopo aver ricordato che l'INAIL corrisponderà ai silicotici assistiti dalla Regione le nuove rendite previste dal D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 solo a decorrere dalla data di presentazione delle domande di assistenza da parte dei silicotici interessati, dichiara che la Regione, in attesa che i suoi assistiti passino a carico dell'INAIL, dovrebbe corrispondere ai medesimi le nuove rendite e i relativi arretrati a partire dal 1° luglio 1965 e sino alla data di presentazione della domanda di assistenza all'Istituto INAIL.
L'Assessore MAPPELLI dichiara quanto segue:
"Come già sapete, nel 1959 il Consiglio Regionale si era preoccupato del fatto che, nella Valle d'Aosta, molti lavoratori ammalati di silicosi e di asbestosi erano rimasti esclusi dalle provvidenze contemplate dalla legge dello Stato 12 aprile 1943 n. 455 e successive modificazioni, per aver abbandonato il lavoro polveroso da oltre 15 anni. Avvalendosi delle norme statutarie per l'attuazione e l'integrazione delle leggi dello Stato in materia di sanità e assistenza, il Consiglio Regionale approvò allora a favore di questi lavoratori ammalati la legge regionale 12 novembre 1959 n. 5.
Tale legge aveva lo scopo di sanare una palese e grave ingiustizia sociale, costituita dal fatto assurdo che la legge dello Stato 12 aprile 1943 n. 455, in seguito modificata, contemplava il diritto all'indennizzo dei lavoratori ammalati di silicosi e asbestosi, riscontrati tali soltanto nel quindicennio susseguente all'abbandono del lavoro polveroso.
Tale assurdità era stata notata, più che altrove, nella nostra Regione, che in questo campo conserva ancora un triste primato. Infatti, molti ammalati rimanevano, per le ragioni sopracitate, senza forma alcuna di assistenza economica.
La sopracitata legge regionale sanò questa situazione e parecchi ammalati hanno, in seguito, ricevuto la rendita prevista. Tale rendita, per ragioni comprensibili, fu equiparata a quella che l'INAIL corrispondeva ai propri assistiti.
Per la istruttoria e la definizione delle relative domande, nonchè per la gestione del relativo servizio, secondo le norme previste dalle leggi dello Stato, la Regione, giusta l'autorizzazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, redigeva apposita convenzione con la sede locale dell'INAIL in base alla quale poteva valersi dei servizi di tale Istituto limitatamente all'accertamento delle malattie, alla valutazione del danno relativo e al conteggio della rendita, sulla base del salario massimale di 450.000 lire, allora previsto dalla legge sugli infortuni sul lavoro.
Il concetto che informò l'opportunità di redigere la convenzione con l'INAIL era basata, oltre che su ragioni equitative, anche sul fatto che, nella sperata ipotesi, confermata poi dai fatti, di una modificazione della legge statale in merito alla abolizione del periodo carenziale del quindicennio, i nostri assistiti, che automaticamente sarebbero passati all'INAIL, si sarebbero trovati nella nuova sede assistenziale senza apprezzabili squilibri economici.
Con la legge nazionale del 19 gennaio 1963, n. 15, le rendite per la inabilità permanente sono state rivalutate, con decorrenza dal 1° luglio 1962, in seguito alla rivalutazione delle retribuzioni convenzionali nelle seguenti misure: minimale 370.000 lire; massimale 685.000 lire.
Con legge regionale 14 maggio 1964 (cioè un anno e qualche mese dopo) si stabilì che l'importo delle rendite dovute agli ammalati riconosciuti affetti da silicosi e da asbestosi assistiti dalla Regione, in sede di primo accertamento e in sede di successiva revisione, venisse calcolato, a decorrere dal 1° luglio 1963, in base alla retribuzione rivalutata a £. 685.000, che la rendita a favore dei superstiti venisse ragguagliata ad una rendita corrispondente all'80% delle retribuzioni rivalutate e che l'assegno una volta tanto a favore dei supertiti venisse corrisposto nei casi e negli importi previsti dalla legge dello Stato.
Tale legge regionale veniva approvata dopo 16 mesi dalla approvazione della legge statale e con rivalutazione delle rendite, anzichè dal 1° luglio 1962, dal 1° luglio 1963 (questa disposizione era in contrasto con il disegno di legge che aveva presentato a quell'epoca il Prof. Montesano, il quale chiedeva un aumento delle rendite in conformità a quanto disposto dalla legge dello Stato 19 gennaio 1963 n. 15). L'effettiva liquidazione delle nuove rendite aggiornate veniva approvata dalla Giunta nella seduta del 2 settembre 1964.
Con l'entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, in base al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 ottobre 1965, i limiti delle retribuzioni convenzionali sono stati rivalutati, con decorrenza 1° luglio 1965, nelle seguenti misure: minimale 570.000 lire, massimale 1.060.000 lire.
Il predetto Decreto apporta, inoltre, delle modificazioni ad altre precedenti leggi nazionali e, in forza alle norme in esso contenute, l'INAIL è tenuto ad indennizzare anche i lavoratori affetti da silicosi, che ne facciano domanda (e chiariremo dopo questo concetto), in quanto esposti al relativo rischio in epoca anteriore al quindicennio precedente l'abbandono del lavoro polveroso.
In data 1° febbraio 1966, l'Assessorato regionale alla Sanità e Assistenza Sociale comunicava all'INAIL - Sede di Aosta che, con l'entrata in vigore del nuovo Testo Unico, le pratiche inerenti i lavoratori affetti da silicosi, istruite ed in corso di istruttoria per gli assistibili in base alla legge regionale, dove vano passare per competenza a detto Istituto. L'INAIL comunicava il 10 marzo 1966 di aver provveduto ad interessare del caso la Superiore Direzione di Roma.
In data 23 marzo 1966, l'Assessorato regionale alla Sanità e Assistenza Sociale provvedeva ad inviare ai vari Patronati l'elenco dei lavoratori da loro patrocinati ed assistiti dalla Regione in base alle citate leggi regionali, invitando le rispettive Direzioni a disporre affinché gli interessati presentassero, con la massima urgenza possibile, domanda individuale di rendita all'INAIL, ai sensi del succitato decreto.
Il 4 luglio 1966 si sollecitava risposta alla nota del 1° febbraio 1966, precisando che l'INAIL avrebbe dovuto assumersi l'onere del pagamento delle rendite sinora corrisposte dall'Amministrazione Regionale a decorrere dalla data di comunicazione (cioè dal 1° febbraio 1966) o, quanto meno, dal mese successivo (cioè dal 1° marzo 1966), indipendentemente dalla data di presentazione della domanda inoltrata all'Istituto dai singoli interessati, giustificando tale richiesta dal fatto che, tra l'altro, l'istruttoria e la definizione delle pratiche erano state svolte dal predetto Istituto in seguito a quella nota convenzione.
L'INAIL, in data 25 agosto 1966, rendeva noto che le vigenti disposizioni di legge non consentivano di assumere globalmente, nè con unicità di data, l'onere del pagamento delle rendite per i casi già indennizzati dalla Regione, in quanto la denuncia individuale all'Istituto era il presupposto fondamentale per l'indennizzabilità, anche agli effetti della decorrenza delle prestazioni.
L'Amministrazione Regionale trasmetteva all'INAIL di Aosta il 17 ottobre 1966, in seguito ad intese verbali con la Direzione di Torino (- e su questo punto devo ringraziare anche il Prof. Montesano che è stato così gentile di preoccuparsi e di seguire da vicino questa questione, accompagnandomi nelle competenti sedi per cercare dì sveltire la procedura -) l'elenco completo dei lavoratori assistiti alla data 15 ottobre 1966 e l'elenco dei lavoratori che avevano presentato domanda di rendita per asserita silicosi, le cui pratiche sono in corso d'espletamento.
Due successivi solleciti, scritti al fine di conoscere le decisìoni adottate in merito dal predetto Istituto, venivano ancora inviati, rispettivamente in data 9 novembre e 15 novembre 1966. Oltre a questi solleciti scritti, abbiamo insistito per avere una risposta anche per telefono e, sempre a questo scopo, diverse volte ci siamo recati presso la Direzione di Aosta e presso la Direzione Compartimentale di Torino; dopo dì che, siamo andati anche a Roma. Fatto sta che, nel mese di dicembre 1966, l'INAIL trasmetteva un elenco riassuntivo dei lavoratori affetti da silicosi e assistiti dalla Regione, suddiviso nei seguenti casi:
a) casi regolari: 149 (che poi sono diventati 150), che, pertanto, immediatamente, avrebbero assunto a loro carico;
b) casi per i quali non risulta provata l'esposizione al rischio: 27;
c) casi in cui l'abbandono del lavoro è avvenuto prima del 2 gennaio del 1934: 11;
d) casi regolari per i quali non risulta pervenuta domanda all'INAIL: 11;
e) casi di silicosi contratta esclusivamente in lavori svolti all'estero: 5;
f) casi di silicosi contratti per attività lavorativa svolta sia in Italia che all'estero: 10;
g) casi di morte: 3.
A proposito dei casi regolari per i quali non risulta pervenuta domanda all'INAIL, penso che i Patronati avranno pure i loro buoni motivi se non hanno inoltrato la domanda; comunque manderò a chiamare i Dirigenti dei Patronati interessati, onde conoscere i motivi per cui queste 11 domande non sono state trasmesse all'INAIL.
L'Amministrazione Regionale ribadiva che, giustamente, l'INAIL non poteva assumere a proprio carico l'onere per i casi di cui ai punti e) e g), cioè per i casi di silicosi contratti esclusivamente all'estero e per i casi di morte, mentre non aveva motivo di respingere gli altri, in quanto, in base a precisi accordi presi in sede di prima convenzione, era stato demandato all'Istituto stesso l'incarico di svolgere le indagini per accertare le cause della affezione morbigena. Per quanto concerne la data di presentazione della domanda, si rimaneva invece su quanto richiesto con nota in data 4 luglio 1966, cioè che l'INAIL avesse preso in carico, fin dal mese di marzo 1966, i vari lavoratori assistiti dalla Regione, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. C'era infatti chi era riuscito a presentare la sua domanda entro la fine di febbraio; ma avevamo anche dei lavoratori e dei Patronati che avevano inoltrato le loro domande in marzo, in aprile, e in qualche caso anche nel mese di luglio, per cui si sarebbe verificata una sperequazione per quanto riguarda la decorrenza del passaggio dei nostri assistiti a carico dell'INAIL.
Per questo motivo, avevamo chiesto al citato Istituto di prendere a carico i vari assistiti della Regione tutti con la stessa decorrenza dal 1° marzo 1966.
Il chiaro tentativo dell'INAIL di assumere l'onere nel minor numero possibile di casi deve essere giustamente controbattuto dall'Amministrazione Regionale, in quanto sarebbe assurdo che persone assistibili in base a leggi nazionali dovessero gravare sul bilancio della Regione.
Io ho ritenuto opportuno di leggervi questo piccolo riassunto di quello che è stato fatto, di tutto il lavoro di questa lunga pratica, prima di entrare nel merito della mozione in esame.
Voglio però ancora informare l'amico Casetta che quel Signore che egli ha testè nominato a me personalmente non ha scritto. È vero, invece, che l'amico Colombo mi ha passato la lettera che quel Signore aveva indirizzato a lui e che io, non appena ho avuto notizia della definizione nominativa dei casi da parte dell'INAIL, a quel Signore ho risposto".
Proseguendo nella sua esposizione, l'Assessore MAPPELLI comunica di aver avuto assicurazione da parte dei Dirigenti Centrali dell'INAIL che la richiesta fatta dalla Regione al citato Istituto, di prendere a carico i silicotici assistiti a sensi delle norme regionali in materia a partire dal 1° marzo 1966, sarebbe stata presa in esame quanto prima dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto stesso.
Fa presente che la Regione, fino al mese di febbraio del corrente anno, ha corrisposto ai silicotici suoi assistiti una rendita commisurata ad una retribuzione convenzionale annua di Lire 6850000, per cui l'INAIL dovrà poi versare alla Regione le somme dalla medesima anticipate per la corresponsione delle predette rendite per il periodo dal 1° marzo 1966 sino a tutto il mese di febbraio 1967.
Aggiunge che dette somme non potranno, però, essere rimborsate direttamente alla Regione, in quanto l'Istituto INAIL può avere solo dei rapporti con i silicotici che hanno inoltrato domanda a detto Istituto.
Fa presente che è intendimento dell'attuale Giunta di provvedere all'adeguamento delle rendite dei silicotici assistiti dalla Regione per il periodo dal 1° luglio 1965 sino a tutto febbraio 1966, come testè richiesto dal. Consigliere Fillietroz, non però di adeguarle in relazione alla nuova retribuzione convenzionale massima stabilita con il D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, bensì di adeguarle in base alla retribuzione effettiva ammessa dall'INAIL per la determinazione dell'importo delle rendite annue a favore dei silicotici finora assistiti dalla Regione e che passeranno a carico del predetto Istituto, retribuzioni che in molti casi saranno senz'altro inferiori all'importo massimo di lire 1.060.000.
Solo in questo modo, - egli dice -, cioè come differenza tra le somme spettanti ai vari silicotici assistiti dalla Regione in base alle nuove disposizioni emanate con il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e le somme dai medesimi già percepite dalla Regione a titolo dì rendita per la silicosi nel periodo dal 1° luglio 1965 a tutto il mese di febbraio del 1967, sarà possibile determinare l'esatto importo degli arretrati che la Regione dovrà ancora corrispondere ai singoli silicotici assistiti.
Concludendo, egli precisa che finora sono passati a carico dell'INAIL 150 silicotici che prima erano assistiti dalla Regione.
Precisa che la relativa convenzione non è ancora stata sottoscritta dalle parti interessate, in quanto rimane ancora da definire il passaggio a carico del citato Istituto dei 27 casi per i quali non risulta approvata la esposizione al rischio, degli 11 casi in cui l'abbandono del lavoro è avvenuto prima del 2 gennaio 1934 e degli 11 casi regolari per i quali non risulta pervenuta domanda all'INAIL.
Dichiara che si dovrà discutere del passaggio a carico dell'INAIL anche dei 10 casi di silicosi contratti per attività lavorativa svolta sia in Italia, sia all'estero; per cui, alla fine, dovrebbero rimanere a carico della Regione soltanto i 5 casi di silicosi contratta esclusivamente in lavori svolti all'estero, per i quali l'importo della rendita annua sarà determinato senz'altro in base al massimale di lire 1.060.000.
Ribadisce infine che, per il momento, nonostante la migliore volontà della Giunta in tale senso, non è possibile aumentare entro e non oltre un mese, nella stessa misura dell'INAIL, la pensione ai silicotici assistiti dalla Regione, perchè bisogna attendere che l'Istituto INAIL determini l'importo delle nuove rendite spettanti ai medesimi ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
Il Consigliere FILLIETROZ, dopo aver preso atto di quanto riferito dall'Assessore Mappelli, osserva che è quindi pacifico che l'INAIL non provvederà, in base al sopracitato Decreto del Presidente della Repubblica, all'adeguamento delle rendite dei sìlicotici assistiti dalla Regione per il periodo dal 1° luglio 1965 al 23 febbraio 1966, sempre ammesso che detto Istituto accetti la richiesta fatta dalla Regione di voler prendere in carico tutti i silicotici assistiti dalla Regione a partire dal 1° marzo 1966.
Propone, pertanto, il seguente emendamento aggiuntivo alla parte finale della mozione di cui si tratta:
"... corrispondendo immediatamente ad ogni pensionato gli arretrati dal 1° luglio 1965 alla data di assunzione da parte dell'INAIL dell'onere di pagamento della pensione".
L'Assessore MAPPELLI, dopo aver dichiarato che non è possibile corrispondere ai silicotici assistiti dalla Regione gli arretrati di cui parla il Consigliere Fillietroz per i motivi da lui poc'anzi esposti, propone a sua volta il seguente emendamento alla mozione in questione:
"Invita la Giunta Regionale a predisporre modificazioni della legge regionale 14 maggio 1964, N. 3, da approvarsi dal Consiglio, al fine di adeguare l'indennità secondo i criteri migliorativi del sopracitato Decreto del Presidente della Repubblica".
Il Consigliere FILLIETROZ, preso atto dell'emendamento proposto dall'Assessore Mappelli, chiede che in calce a detto emendamento sia aggiunto l'impegno di corrispondere immediatamente ad ogni pensionato gli arretrati dal 1° luglio 1965 alla data di assunzione da parte dell'INAIL dell'onere di pagamento della pensione.
Segue, in merito, una breve discussione tra l'Assessore MAPPELLI e il Consigliere FILLIETROZ, al termine della quale il Presidente, MONTESANO, osserva che le norme regionali riguardanti l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi sono state emanate mediante provvedimenti legislativi, per cui qualsiasi modificazione migliorativa di dette norme deve essere attuata mediante un nuovo provvedimento legislativo regionale.
Fa presente, pertanto, che non è possibile, allo stato attuale, dare mandato alla Giunta di provvedere all'aumento delle pensioni dei silicotici assistiti dalla Regione e di corrispondere i relativi arretrati dal 1° luglio 1965 in poi, in quanto la Giunta deve attualmente attenersi alle norme vigenti in materia.
Segue su questo argomento una breve discussione alla quale partecipano il Presidente, MONTESANO, l'Assessore MAPPELLI ed i Consiglieri CASETTA e FILLIETROZ.
Il Presidente, MONTESANO, osserva che le difficoltà che oggi si incontrano per risolvere il problema in questione sono dovute in massima parte al fatto che non vi è alcun collegamento tra le disposizioni legislative regionali e le disposizioni legislative statali concernenti l'assistenza ai silicotici.
Ricorda in proposito che, in sede di discussione della legge regionale 14 maggio 1964 n. 3, concernente modificazioni alla legge regionale 12 novembre 1959 n. 5, - recante norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 648, sulla assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, - egli aveva sostenuto la tesi che era necessario collegare le norme regionali regolanti detta materia alle analoghe norme statali, onde avere automaticamente la possibilità di adeguare le rendite dovute ai malati di silicosi e di asbestosi assistiti dalla Regione ogni qualvolta lo Stato apportasse delle modificazioni migliorative alle proprie norme regolanti detta materia.
Dichiara che, allo stato attuale delle cose, affinché la Regione possa adeguare le rendite a favore dei silicotici che rimarranno ancora a carico regionale, è necessario modificare la precedente legislazione regionale in materia, in quanto dette rendite sono legate, a sensi della legge regionale 14.5.1964 n. 3, ad una retribuzione base di sole lire 685.000 annue e non di lire 1.060.000 annue.
Nel frattempo però, - egli aggiunge -, nulla vieta che la Regione corrisponda ai silicotici che sono passati o che passeranno a carico dell'INAIL un acconto sui miglioramenti ad essi spettanti in base alla applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124.
Fa presente ancora che, in sede di modificazioni delle norme regionali riguardante l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, sarà opportuno collegare le nuove norme regionali con le norme del precitato Decreto Presidenziale che, per la determinazione delle rendite a favore dei silicotici, prevede una specie di scala mobile, nel senso che ogni tre anni un apposito Comitato Interministeriale aggiornerà le retribuzioni annue-base per la determinazione di dette rendite.
Propone quindi di modificare nel modo seguente l'emendamento testè proposto dal Consigliere Fillietroz:
"... corrispondendo immediatamente ad ogni pensionato un anticipo sugli arretrati dal 1° luglio 1965 alla data di assunzione da parte dell'INAIL dell'onere di pagamento della pensione".
Segue una breve discussione tra l'Assessore MAPPELLI e il Consigliere FILLIETROZ in ordine alla migliore formulazione di detto emendamento, al termine della quale il Presidente, MONTESANO, dà lettura del nuovo testo della mozione concordato tra i gruppi consiliari di maggioranza e di minoranza.
Il Presidente, MONTESANO, invita il Consiglio a votare sulla proposta di approvazione del nuovo testo della mozione concordato tra i Gruppi consiliari di maggioranza e di minoranza.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentuno), ha approvato il seguente nuovo testo della mozione di cui si tratta:
MOZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE
- preso atto che, a norma del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, la massima parte dei casi di silicosi indennizzati dall'Amministrazione Regionale sono passati a carico dell'INAIL;
- considerato che gli altri casi, non accoglibili dall'INAIL a norma dello stesso D.P.R., rimarranno a carico dell'Amministrazione Regionale;
INVITA
la Giunta Regionale e l'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale a predisporre modifiche della legge regionale 14 maggio 1964 n. 3 da approvarsi dal Consiglio, al fine di adeguare le indennità secondo ì criteri miglioratívi del succitato D.P.R., corrispondendo per intanto un anticipo sugli arretrati dal 1° luglio 1965 al 1° marzo 1966.
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