Oggetto del Consiglio n. 74 del 7 aprile 1967 - Verbale
OGGETTO N. 74/67 - Revisione delle norme sull'ordinamento finanziario della Regione e sulla ripartizione delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta.
Il Presidente, MONTESANO, dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta iscritta all'oggetto n. 8 dell'ordine del giorno e concernente: "Revisione delle norme sull'ordinamento finanziario della Regione e sulla ripartizione delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta" proposta trasmessa in copia ai Signori Consiglieri per l'oggetto n. 32 dell'ordine del giorno dell'adunanza consiliare del 9 dicembre 1966.
OGGETTO: Riparto fiscale fra lo Stato e Regione Valle d'Aosta. Proposta di legge al Parlamento della Repubblica di iniziativa del Consiglio Regionale Valdostano ai sensi degli articoli 121 (2° comma) e 131 della Costituzione Italiana e dell'art. 26 dello Statuto Speciale Valdostano.
L'attuale ripartizione dei tributi erariali non corrisponde alle necessità della Regione ed a una equa compartecipazione.
I Consiglieri proponenti illustrano dettagliatamente le ragioni a favore di una revisione del riparto stesso nella relazione che accompagna la proposta di legge la quale tiene conto delle ripetute votazioni unanimi del Consiglio regionale sull'argomento in oggetto.
Necessitando una sollecita e indilazionabile iniziativa che metta il Parlamento della Repubblica Italiana nelle condizioni di discutere ed approvare al più presto il previsto provvedimento legislativo i proponenti ritengono che il Consiglio regionale debba avvalersi delle facoltà attribuitegli dalla Costituzione Repubblicana (artt. 121 e 131) e dallo Statuto Speciale Valdostano (art. 26), cioè la possibilità di "fare proposte di legge alle Camere".
Ciò premesso si propone che il Consiglio Regionale deliberi di presentare alle Camere l'allegata proposta di legge.
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Allegato 1) relazione illustrativa
Allegato 2) proposta di nuova legge statale
Allegato 3) estratto della precedente legge statale.
F.to: S. Caveri - P. Fosson - Mario Andrione - Savioz Fabiano - Casetta Giuseppe - G. Filliétroz
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
REVISIONE DEL RIPARTO FISCALE FRA LO STATO E LA REGIONE VALLE D'AOSTA
ALLEGATO N° 1 - Relazione illustrativa alla proposta di Legge per la Revisione del riparto fiscale fra lo Stato e la Regione Valle di Aosta
ALLEGATO N° 2 - Bozza di disegno di legge statale recante modificazioni alle norme della Legge 29 Novembre 1955 n° 1179
ALLEGATO N° 3 - Estratto integrale della Legge 29 Novembre 1955 n° 1179 sull'ordinamento finanziario della Valle di Aosta.
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ALLEGATO I
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA PROPOSTA DI LEGGE PER LA REVISIONE DELLE NORME SUL RIPARTO FISCALE FRA LO STATO E LA REGIONE VALLE D'AOSTA
RIPARTIZIONE DI ENTRATE ERARIALI FRA LO STATO E LA REGIONE
L'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta, previsto dagli articoli 12, 13, 50 dello Statuto Speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, è attualmente disciplinato dalla legge 29 novembre 1955 n. 1179.
Per far fronte alle spese necessarie ad adempiere alle funzioni normali della Regione, tale ordinamento finanziario attribuisce alla medesima quote fisse di ripartizione di entrate erariali elencate nell'art. 2 della citata legge, nonché quote variabili di ripartizione di entrate erariali di cui all'art. 4 della legge stessa.
Alle spese ordinarie si dovrebbe far fronte con le entrate ordinarie; se le entrate ordinarie proprie della Regione, comprensive delle quote fisse di ripartizione di entrate erariali, non sono sufficienti a fronteggiare le spese ordinarie, dovrebbero essere assegnate alla Regione quote annue variabili di ripartizione di entrate erariali determinate in misura tale da assicurare il finanziamento delle spese ordinarie e delle spese necessarie per adempiere alle funzioni normali della Regione.
Dal 1955 al 1959 le quote di ripartizione di entrate erariali assegnate dallo Stato alla Regione si sono dimostrate vieppiù inadeguate ad assicurare la copertura delle spese per il normale funzionamento dei servizi regionali.
A decorrere dall'esercizio 1959/1960 la situazione finanziaria si è particolarmente appesantita determinando pesanti disavanzi economici, che si riassumono nei seguenti importi:
esercizio |
1959/1960 |
disavanzo |
economico |
Lire |
383.089.000 |
" |
1960/1961 |
" |
" |
" |
58.355.000 |
" |
1961/1962 |
" |
" |
" |
345.610.000 |
" |
1962/1963 |
" |
" |
" |
319.651.000 |
" |
1963/1964 |
" |
" |
" |
640.528.000 |
" |
II° Sem. 1964 |
" |
" |
" |
206.101.000 |
" |
1965 |
" |
" |
" |
401.725.000 |
|
|
|
TOTALE |
Lire |
2.355.059.000 |
Ne consegue che, a decorrere dal 1959/1960 la Regione è stata costretta a finanziare spese correnti (ex obbligatorie ordinarie) con entrate di carattere straordinario, stornando dalle spese in conto capitale o di investimento ingenti somme per assicurare la copertura dei disavanzi economici lamentati senza ottenere, nonostante ripetute e motivate richieste, un equo adeguamento delle quote annue variabili di ripartizione di entrate erariali, in relazione a quanto previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 1179.
Gli spareggi lamentati sono suscettibili di ulteriore notevole incremento ove si consideri che, nello spirito della legge 29.11.1955 n. 1179, i proventi delle quote fisse e variabili di riparto fiscale avrebbero dovuto assicurare alla Regione la copertura delle spese necessarie ad adempiere alle sue funzioni normali, comprese, ovviamente, quelle spese in conto capitale o di investimento produttivo che sole possono assicurare lo sviluppo economico-sociale della popolazione Valdostana e che la Regione ha sostenuto e sostiene per la costruzione di opere stradali, edifici scolastici, attrezzature ed impianti turistici, agricoli, commerciali ed industriali.
Le spese conseguenti a tali normali necessità non hanno trovato copertura alcuna nei proventi delle quote di riparto fiscale e la Regione ha dovuto ricorrere alla contrazione di onerosi mutui passivi riportati all'allegato A della presente relazione, il cui debito residuo ammonta al 31/12/1965 a complessive L. 6.282.933.786, con una annualità di ammortamento di L. 616.785.865.
INADEGUATEZZA DELL'ATTUALE RIPARTIZIONE DI ENTRATE FRA LO STATO E LA REGIONE
L'inadeguatezza dell'attuale ripartizione fiscale tra lo Stato e la Regione appare tanto più evidente se si mettono a confronto le spese ordinarie sostenute dalla Regione dal 1951 a tutto il 1965.
L'esame del seguente quadro di raffronto fra i proventi devoluti. dallo Stato alla Regione con l'attuale sistema di ripartizione e le spese correnti (ex ordinarie) di carattere obbligatorio sostenute dalla Regione, mette in chiara evidenza lo squilibrio lamentato e conferma l'indifferibile necessità di una revisione dell'attuale sistema di ripartizione, per assicurare, con una maggiore elasticità del bilancio, la corrispondenza delle disponibilità con le effettive necessità dei servizi dell'Amministrazione regionale.
(cifre espresse in milioni di Lire)
Esercizio finanziario |
Provento quote di ripartizione (quote fisse, quote varia-bili e 9/10 canoni) |
Spese correnti (ex ordinarie) sostenu-te dalla Regione (esclusa ogni spesa in conto capitale o di investimento) |
Spareggio fra spese correnti (ex ordina rie e quote di ripar-tizione fiscale) |
1951 |
1.192 |
1.189 |
+ 3 |
1952 |
1.243 |
1.477 |
- 234 |
1953 |
1.243 |
1.784 |
- 541 |
1954 |
1.209 |
1.677 |
- 468 |
1955 |
1.432 |
1.752 |
- 320 |
1956 |
1.544 |
2.055 |
- 511 |
1° Sem. 1957 |
790 |
955 |
- 165 |
1957/1958 |
1.763 |
2.325 |
- 562 |
1958/1959 |
1.823 |
2.388 |
- 565 |
1959/1960 |
1.849 |
2.809 |
- 960 |
1960/1961 |
2.156 |
2.949 |
- 793 |
1961/1962 |
2.479 |
3.453 |
- 974 |
1962/1963 |
2.543 |
4.283 |
- 1.740 |
1963/1964 |
3.486 |
5.495 |
- 2.015 |
2° Sem. 1964 |
2.156 |
3.148 |
- 998 |
1965 |
4.610 |
6.840 |
- 2.230 |
Aumento percentuale dal 1951 al 1965 |
386,7% |
575,3% |
|
Pertanto, nel 1951, l'ammontare delle quote di ripartizione di entrate erariali assegnate alla Regione consentivano di finanziare le spese correnti (ex ordinarie) della Regione mentre, attualmente, corrispondono appena a circa il 59% delle spese ordinarie della Regione con conseguente grave spareggio fra le spese correnti (ex ordinarie) e le entrate per ripartizione fiscale, spareggio che ha superato nel 1965 due miliardi e 230 milioni.
Merita, inoltre, particolare rilievo il raffronto, riportato nel prospetto che segue, fra il provento delle quote fisse di riparto fiscale, compresi i 9/10 dei proventi sui canoni idroelettrici e le rilevanti spese sostenute dalla Regione dal 1956 al 1966 per la pubblica istruzione, spese suscettibili di continui aumenti per assicurare, ai sensi di legge, alla popolazione scolastica la normale frequenza alla Scuola dell'obbligo.
Nel 1956 le spese per la pubblica istruzione assorbivano circa il 47% dei proventi della quota fissa di riparto fiscale; ne1 1966 invece il provento delle quote fisse di riparto fiscale non è sufficiente a coprire le spese in questione e l'intero gettito del riparto rappresenta soltanto il 93% delle spese per la pubblica istruzione.
Per l'incidenza delle spese della pubblica istruzione sostenute dalla Regione dal 1946 al 1966 sulle spese effettive, si fa riferimento all'allegato B alla presente relazione
(cifre espresse in milioni di Lire)
Esercizio
|
Quote fisse di riparto fiscale attribuite alla Regione compresi i 9/10 dei canoni idroelettrici |
Spese sostenute dalla Regione per la pubblica istruzione (sezione istruzione e cultura) |
||
Importo |
% di spesa coperta da riparto |
|||
1956 |
1.544 |
726 |
212,6 |
|
1° Sem. 1957 |
640 |
374 |
171,1 |
|
1957/1958 |
1.463 |
876 |
167,4 |
|
1958/1959 |
1.473 |
920 |
160,1 |
|
1959/1960 |
1.399 |
1.002 |
139,6 |
|
1960/1961 |
1.706 |
1.069 |
159,6 |
|
1961/1962 |
1.996 |
1.281 |
155,8 |
|
1962/1963 |
2.382 |
1.670 |
142,6 |
|
1963/1964 |
2.786 |
2.070 |
134,6 |
|
dati provvisori |
II° Sem.1964 |
1.706 |
1.183 |
144,2 |
1965 |
3.450 |
3.117 |
110,7 |
|
Previsioni 1966 |
3.365 |
3.603 |
93,4 |
REVISIONE DEL RIPARTO FISCALE
Il divario fra spese ed entrate potrà essere colmato soltanto con la revisione dell'attuale sistema di ripartizione di entrate erariali fra lo Stato e la Regione.
Con l'acclusa bozza di disegno di legge la Regione richiede, su unanime voto espresso dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 ottobre 1965, la revisione del riparto fiscale attualmente in vigore in modo da assicurare alla Regione, con una quota percentuale di riparto adeguata alle esigenze del suo bilancio, una equa ripartizione di tutte le entrate tributarie che lo Stato percepisce nel territorio e fuori del territorio della Regione sui consumi e sui redditi industriali, commerciali, professionali e di lavoro comunque prodotti nel territorio della Regione o fuori dal suo territorio ma ad esso pertinenti.
Ad ulteriore giustificazione della richiesta di revisione del riparto fiscale si espone quanto segue:
1°) - Pagamenti disposti dallo Stato nelle singole Regioni d'Italia
Dall'esame dell'allegato C alla presente relazione, si rileva che lo Stato nel corso dell'esercizio 1963/64 ha speso per la Valle d'Aosta una somma complessiva di Lire 4.270.923.742 con una incidenza di L. 42.814 per ogni abitante (censimento 1961) e con una incidenza effettiva di L. 41.465 circa per ogni abitante in base alla popolazione attualmente presente in Valle d'Aosta.
L'incidenza delle spese sostenute dallo Stato nel complesso del territorio nazionale colloca la Regione al quart'ultimo posto delle Regioni d'Italia ed all'ultimo posto delle Regioni a Statuto Speciale. Ma occorre mettere in rilievo che, contrariamente a quanto avviene nelle altre Regioni a Statuto speciale, la Regione Valle d'Aosta deve sostenere ingenti spese per la pubblica istruzione e per tutti gli altri servizi (Provincia - Camera di Commercio - Ente Provinciale per il Turismo, Prefettura, ecc.) non assorbiti dalle altre Regioni a Statuto speciale.
Riferendo il raffronto alle Regioni a Statuto Speciale, la Regione Valle d'Aosta figura sempre all'ultimo posto anche successivamente al 1963/64.
(Fonte: conto riassuntivo del Tesoro)
REGIONE |
Spese sostenute dallo Stato per ogni abitante (censimento 1961) nelle Regioni a Statuto Speciale |
||
1963/1964 |
II° Semestre 1964 |
I° Semestre 1965 |
|
SARDEGNA |
104.886 |
31.183 |
38.288 |
FRIULI VENEZIA GIULIA |
81.905 |
44.587 |
37.282 |
TRENTINO ALTO ADIGE |
61.289 |
37.880 |
23.340 |
SICILIA |
56.203 |
31.982 |
22.870 |
VALLE D'AOSTA |
42.814 |
29.841 |
21.790 |
2°) - Entrate effettive del bilancio delle Regioni e compartecipazione ai tributi erariali rispetto all'ammontare complessivo delle entrate effettive regionali.
Quanto asserito in precedenza trova conferma nelle risultanze del prospetto riassuntivo riportato all'allegato D) alla presente relazione ed i dati forniti in data 25/3/1964 dal Ministro del Bilancio (On. Antonio Giolitti) e dal Ministro del Tesoro (On. Emilio Colombo) nella relazione generale sulla situazione economica del Paese per il 1963 mettono in evidenza che, rispetto all'ammontare complessivo delle entrate effettive regionali, la percentuale di compartecipazione sui tributi erariali assegnata alla Regione Valle d'Aosta presenta dal 1959 al 1962 una costante flessione ed un notevole sfavorevole divario rispetto alle percentuali delle altre Regioni a Statuto Speciale, come risulta dal prospetto che segue:
Percentuale di compartecipazione ai tributi erariali rispetto all'ammontare complessivo delle entrate effettive regionali:
Regioni |
1959 |
1960 |
1961 |
1962 |
1963 |
SICILIA |
91,29 |
92,31 |
92,84 |
85,21 |
83,58 |
SARDEGNA |
86,52 |
89,45 |
91 |
68,71 |
73,06 |
TRENTINO ALTO ADIGE |
78,48 |
73 |
79,52 |
56,29 |
59,82 |
VALLE D'AOSTA |
46,24 |
44,06 |
42,73 |
39,89 |
33,84 |
3°) - Il bilancio della Regione Valle d'Aosta per il 1966 e le quote fisse di riparto attualmente in vigore.
Nelle loro risultanze riassuntive le spese effettive del bilancio della Regione per il 1966 ammontano a complessive Lire 11.998.870.000, così distribuite:
Spese correnti |
7.249.884.135 |
Spese in conto capitale |
4.514.200.000 |
Rimborso di prestiti |
234.785.865 |
Totale |
11.998.870.000 |
La copertura di tali spese risulta prevista come segue:
Titolo I - |
ENTRATE TRIBUTARIE |
|
|
Quote fisse di riparto fiscale |
3.100.000.000 |
|
Quoto variabili di riparto fiscale (richiesta) |
3.300.000.000 |
|
Altre entrate tributarie |
305.500.000 |
|
Tributi per attività di gioco (Casinò) |
3.100.000.000 |
|
Totale |
9.805.500.000 |
Titolo II - |
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE |
|
|
9/10 canoni idroelettrici |
265.000.000 |
|
Altro entrate extra tributarie |
1.615.070.000 |
|
Totale |
11.685.570.000 |
Titolo III- |
Alienazione ed ammortamenti di beni e rimborso di crediti |
313.300.000 |
|
Totale generale |
11.998.870.000 |
Il pareggio del bilancio viene previsto per il 1966 mediante la richiesta di quote variabili di riparto per un importo di £. 3.300.000.000 in quanto le quote fisse di riparto non sono assolutamente sufficienti a garantire la copertura delle spese che la Regione deve sostenere per adempiere alle sue funzioni normali.
Le quote fisse di ripartizione fiscale attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 2 della legge 29.11.1955 n. 1179 sono state calcolate sulla base imponibile del 1965 e risultano riassunte come segue:
(Cifre espresse in migliaia di Lire)
Descrizione del tributo |
Gettito lordo del tributo 1965 |
Quota Spettante alla Regione |
Previsioni 1966 |
|
% |
Importo |
|
||
I) IMPOSTA SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO Imposta di Ricchezza Mobile |
2.188.309 |
8/10 |
1.750.887 |
1.839.768 |
Imposta complementare sul reddito |
419.008 |
9/10 |
377.107 |
380.000 |
Imposta sui fabbricati |
32.498 |
9/10 |
28.348 |
30.000 |
Imposta sui terreni |
136 |
" |
122 |
122 |
Imposta sui redditi agrari |
122 |
" |
110 |
110 |
Totale I £. |
2.639.373 |
|
2.156.574 |
3.250.000 |
II) IMPOSTE SUGLI AFFARI |
|
|
|
|
Imposta di registro |
426.554 |
9/10 |
383.898 |
399.000 |
Imposta Ipotecaria |
117.960 |
" |
106.164 |
107.000 |
Imposta sulle concessioni e donazioni |
129.829 |
" |
116.846 |
117.000 |
Tassa sulle concessioni governative |
48.152 |
" |
43.336 |
144.000 |
Imposta sul valore globale netto delle successioni |
65.930 |
" |
59.337 |
60.000 |
Imposta di bollo |
24.463 |
" |
22.017 |
23.000 |
Tassa sul pubblico insegnamento |
- |
|
|
|
Imposta di surrogazione registro e bollo |
- |
|
|
|
Totale II £. |
812.888 |
|
731.598 |
850.000 |
Totale Generale (I+ II) £. |
3.452.261 |
" |
2.888.172 |
3.100.000 |
4°) Quadro di raffronto fra proventi delle quote di riparto fisse e variabili attribuite alla Regione dal 1960/61 al 1966 e le entrate per tributi e diritti percepiti dallo Stato nel territorio della Regione e fuori del territorio stesso per attività economiche industriali, commerciali e professionali di pertinenza della Regione.
Il gettito presunto delle entrate statali sulle quali la Regione richiede l'attribuzione di una percentuale di riparto in conto quota fissa sono riportate all'allegato E) della presente relazione e dal raffronto in esame derivano le seguenti risultanze:
(Cifre espresse in migliaia di Lire)
Esercizio |
Entrate riscosse dallo Stato |
Quote fisse e variabili riscosse dalla Regione compresi i 9/10 canoni |
Differenza incamerata dallo Stato |
Percentuale attribuita alla Regione |
1960/61 |
8.767.694 |
2.156.364 |
6.611.330 |
24,59% |
1961/62 |
9.397.927 |
2.479.399 |
6.918.528 |
26,38% |
1962/63 |
10.804.289 |
2.543.000 |
8.261.289 |
23,54% |
1963/64 |
11.759.464 |
3.485.900 |
8.273.564 |
29,64% |
II° Sem.1964 |
6.116.523 |
2.156.066 |
3.960.457 |
34,24% |
1965 |
12.876.360 |
4.609.922 |
8.266.438 |
35,80% |
Previsioni 1966 |
13.000.000 |
6.665.000(1) |
6.335.000 |
51,27% |
Totali |
72.722.257 |
24.095.651 |
48.626.606 |
33,13% |
(1) L'importo è comprensivo delle quote variabili da concordare fra lo Stato e la Regione richiesto in £. 3.300.000.000.
5°) Gettito presunto delle quote fisse di riparto spettanti alla Regione Valle d'Aosta in applicazione del disegno di legge di modifica all'attuale sistema di ripartizione fiscale.
Applicando le percentuali di riparto sul gettito presunto per il 1965 delle entrate erariali comunque riscosse dallo Stato nel territorio o fuori dal territorio della Regione per attività commerciali, industriali e professionali di pertinenza della Regione, alla Regione verrebbe attribuita, a decorrere dal 1.1.1966, una quota fissa di riparto ammontante a circa £. 10.061.500.000, così determinata:
(Cifre espresse in migliaia di Lire)
Riferimento all'articolo del disegno di legge o descrizione del tributo |
Gettito imponibile |
Quota spettante alla Regione |
|
in % |
Importo |
||
1°) Art. 2 lett. a) Terreni fabbricati e redditi agrari |
32.000 |
9/10 |
28.800 |
1°) Art. 2 lett. b) R.M. |
2.300.000. |
8/10 |
1.840.000 |
e Compl. |
419.000 |
9/10 |
377.100 |
1°) Art. 2 lett. c) R.M.C2 |
100.000 |
8/10 |
80.000 |
e Compl. |
20.000 |
9/10 |
18.000 |
1°) Art. 2 lett. d) Successioni e donazioni, registro, bollo, ipotecarie e concessioni governative |
1.500.000 |
9/10 |
1.350.000 |
Società ed obbligazioni |
860.000 |
7/10 |
602.000 |
Imposta cedolare |
5.000 |
7/10 |
3.500 |
I.G.E. |
2.862.000 |
7/10 |
2.003.400 |
Imposta di consumo produzione e dazi |
1.410.000 |
7/10 |
987.000 |
Lotto e lotterie |
95.000 |
7/10 |
66.500 |
Monopolio |
1.270.000 |
7/10 |
889.000 |
Imposte e tasse valori bollati |
500.000 |
7/10 |
350.000 |
Diritti di verifica pesi e misure |
3.000 |
7/10 |
2.100 |
Tassa circolazione autoveicoli |
500.000 |
7/10 |
350.000 |
Soccorso invernale |
300.000 |
7/10 |
210.000 |
Addizionale tributi erariali |
400.000 |
7/10 |
280.000 |
9/10 canoni idroelettrici |
300.000 |
9/10 |
270.000 |
|
12.876.000 |
|
10.061.500 |
6°) Imposta unica regionale sull'energia elettrica prodotta in Valle d'Aosta.
In relazione alla soppressione, a decorrere dal 1.1.1966, dell'imposta unica sull'energia elettrica l'art. 2 dell'allegato disegno di legge prevede la possibilità, per la Regione di applicare, in luogo della quota fissa di riparto fiscale già liquidata fino a tutto il 31.12.1962 sul reddito di R.M. accertato a carico delle aziende elettriche assorbite dall'E.N.E.L. ed in luogo della imposta unica sull'energia elettrica liquidata dal 1963 al 1965 in ragione di Lire 400.000.000 annui circa, un'imposta unica (regionale) in misura non superiore a Lire 1 per ogni Kwh. di energia elettrica prodotta nel territorio della Regione Valle d'Aosta (2° comma dell'articolo 12 dello Statuto regionale).
Tenuto conto della produzione di energia elettrica delle Centrali E.N.E.L. site nel territorio della Regione, il gettito della imposta si aggirerebbe su un massimo di Lire 2.000.000.000 annui e risulterebbe in ogni caso assai inferiore all'imposta unica di Lire 1,30 al Kwh. applicata dallo Stato negli esercizi 1963-1964 e 1965 a carico dell'E.N.E.L. ed il cui importo annuale risulta così distribuito:
Imposta unica percepita dallo Stato su una produzione di circa 2 miliardi di Kwh. x 1,30 = |
£. 2.600.000.0000 |
Quota devoluta alla Regione annue Lire circa |
400.000.0000 |
Imposta unica incamerata annualmente dallo Stato per le Centrali esistenti nel territorio della Regione |
£. 2.200.000.0000 |
Imposta complessivamente incamerata dallo Stato nel triennio 1963/1965 |
£. 6.600.000.0000 |
Aosta, li 6 marzo 1966
---
Allegato A
CARICO DEI MUTUI PASSIVI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PER GLI ESERCIZI DAL 1953 AL 1965
Esercizio |
Debiti residui in conto mutui passivi alla chiusura dell'esercizio |
||
Mutui passivi |
Rimborso anticipazione dello Stato per traforo Monte Bianco |
Totale |
|
1953 |
24.144.040 |
= |
24.144.040 |
1954 |
23.902.600 |
= |
23.902.600 |
1955 |
23 647.160 |
= |
23.647.160 |
1956 |
1.680.819.973 |
= |
1.680.819.973 |
1°Semestre 1957 |
1.670.772.245 |
= |
1.670.772.245 |
1957/1958 |
1.650.044.926 |
= |
1.650.044.926 |
1958/1959 |
1.627.828.271 |
= |
1.627.828.271 |
1959/1960 |
1.616.292.056 |
996.812.500 |
2.613.104.556 |
1960/1961 |
1.667.583.446 |
996.812.500 |
2.664.395.946 |
1961/1962 |
3.122.392.202 |
996.812.500 |
4.119.204.702 |
1962/1963 |
6.038.149.771 |
795.781.250 |
6.833.931.021 |
1963/1964 |
5.923.095.046 |
696.100.000 |
6.619.195.046 |
2°Semestre 1964 |
5.863.039.846 |
646.259.375 |
6.509.299.221 |
1965 |
5.736.355.661 |
546.578.125 |
6.282.933.786 |
Annualità di ammortamento in conto quota interesse e quota capitale per il 1966 ed esercizi successivi £. 616.785.865
---
Allegato B
INCIDENZA SUI BILANCI REGIONALI DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA REGIONE PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE DAL 1946 AL 1966
Esercizio ed anno |
Spese effettive e per movimento di capitali complessivamente sostenute |
Spese sostenute per la Pubblica Istruzione (Sezione Il Istruzione e cultura) per il 1965 e 1966 |
Percentuale di incidenza delle spese per la P.I. sul totale delle spese sostenute |
|
CONSUNTIVI 1946 |
165.351.639 |
1.859.193 |
1,12% |
|
1947 |
1.027.465.194 |
177.668.584 |
17,29% |
|
1948 |
1.247.566.872 |
301.499.143 |
24,17% |
|
1949 |
2.337.506.852 |
326.802.845 |
13,98% |
|
1950 |
2.600.494.984 |
356.611.120 |
13,71% |
|
1951 |
2.648.551.435 |
417.825.841 |
15,78% |
|
1952 |
3.154.239.098 |
504.645.809 |
16,00% |
|
1953 |
3.386.706.939 |
527.290.757 |
15,57% |
|
1954 |
3.086.533.252 |
573.287.466 |
18,57% |
|
1955 |
2.939.085.923 |
629.838.156 |
21,43% |
|
1956 |
5.002.148.926 |
725.788.943 |
14,51% |
|
1° Sem. 1957 |
1.932.231.706 |
373.770.264 |
19,34% |
|
1957/1958 |
4.128.823.850 |
873.829.487 |
21,16% |
|
1958/1959 |
4.780.269.675 |
919.447.677 |
19,23% |
|
1959/1960 |
6.046.385.039 |
1.001.921.244 |
16,57% |
|
1960/1961 |
5.170.518.236 |
1.068.962.724 |
20,67% |
|
1961/1962 |
8.636.871.174 |
1.280.685.440 |
14,83% |
|
1962/1963 |
8.621.903.993 |
1.669.954.592 |
19,37% |
|
1963/1964 |
9.666.152.052 |
2.069.554.996 |
21,41% |
|
Dati provv. |
II Sem. 1964 |
4.812.520.000 |
1.183.140.000 |
24,58% |
II Sem. 1965 |
10.435.013.262 |
3.116.860.457 |
29,87% |
|
Previsioni 1966 |
11.998.870.000 |
3.603.350.000 |
30,03% |
|
TOTALE GENERALE |
103.825.200.101 |
21.344.594.738 |
20,56% |
Allegato C
QUADRO DI RAFFRONTO DEI PAGAMENTI DISPOSTI DALLO STATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1963/64 NELLE SINGOLE REGIONI D'ITALIA
La popolazione attribuita ad ogni Regione è quella risultante dal censimento 1961 e l'importo dei pagamenti disposti a favore di ogni Regione è stato desunto dal conto riassuntivo del Tesoro pubblicato sul supplemento straordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 242 del 1° ottobre 1964.
Regione |
Popolazione residente |
Pagamento disposto dallo Stato |
|
In complesso |
Per abitante |
||
LAZIO |
3.922.783 |
1.183.175.869.413 |
300.616 |
LIGURIA |
1.717.630 |
188.597.920.702 |
109.800 |
SARDEGNA |
1.413.289 |
148.234.836.617 |
104.886 |
PIEMONTE |
3.889.962 |
366.376.486.835 |
94.185 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA |
1.205.222 |
98.714.141.395 |
81.905 |
VENETO |
3.833.837 |
270.915.257.988 |
70.664 |
TOSCANA |
3.267.374 |
228.108.300.623 |
69.814 |
CAMPANIA |
4.756.094 |
326.382.815.104 |
68.624 |
EMILIA |
3.646.507 |
239.426.142.919 |
65.659 |
LOMBARDIA |
7.390.492 |
459.518.298.150 |
62.176 |
PUGLIA |
3.409.687 |
192.833.931.816 |
56.555 |
TRENTINO-ALTO ADIGE |
785.491 |
48.141.972.404 |
61.289 |
SICILIA |
4.711.783 |
264.814.511.385 |
56.203 |
UMBRIA |
788.546 |
38.826.721.069 |
49.238 |
MARCHE |
1.347.234 |
60.723.544.990 |
45.073 |
VALLE D'AOSTA |
99.754 |
4.270.923.742 |
42.814 |
ABRUZZI E MOLISE |
1.584.777 |
66.951.499.751 |
42.246 |
CALABRIA |
2.045.215 |
80.548.917.431 |
39.384 |
BASILICATA |
648.085 |
24.779.524.411 |
38.234 |
ITALIA |
50.463.762 |
4.291.341.616.745 |
85.038 |
---
Allegato n. 123
Allegato D
ENTRATE EFFETTIVE DEL BILANCIO DELLE REGIONI
(in milioni di lire)
VOCI |
1959 |
1960 |
1961 |
1962 |
1963 |
REGIONE SICILIANA |
|
||||
Rendite patrimoniali |
4.147 |
3.221 |
2.925 |
3.643 |
4.384 |
Tributi regionali (a) |
- |
- |
- |
- |
- |
Quote di compartecipazione ai tributi erariali (b) |
63.230 |
69.192 |
75.516 |
86.824 |
107.298 |
Entrate varie |
1.883 |
2.540 |
2.895 |
11.423 |
13.293 |
TOTALE |
69.260 |
74.953 |
81.336 |
101.890 |
124.975 |
REGIONE SARDA |
|
||||
Rendite patrimoniali |
347 |
259 |
170 |
446 |
661 |
Tributi regionali |
300 |
323 |
372 |
465 |
700 |
Quote di compartecipazione ai tributi erariali (c) |
15.068 |
18.974 |
22.759 |
25.055 |
33.569 |
Entrate varie |
1.701 |
1.655 |
1.708 |
10.499 |
13.829 |
TOTALE |
17.416 |
21.211 |
25.009 |
36.465 |
48.759 |
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE |
|
||||
Rendite patrimoniali |
572 |
1.089 |
627 |
701 |
940 |
Tributi regionali (d) |
876 |
936 |
1.025 |
1.153 |
1.320 |
Quote di compartecipazione ai tributi erariali (e) |
6.282 |
6.523 |
7.529 |
8.607 |
11.525 |
Entrate varie |
275 |
388 |
287 |
4.829 |
6.885 |
TOTALE |
8.005 |
8.936 |
9.468 |
15.290 |
20.670 |
REGIONE VALLE D'AOSTA (1) |
|
||||
Rendite patrimoniali |
135 |
98 |
102 |
222 |
330 |
Tributi regionali (f) |
202 |
246 |
248 |
277 |
368 |
Quote di compartecipazione ai tributi erariali (g) |
1.985 |
2.175 |
2.486 |
2.849 |
3.010 |
Entrate varie (h) |
1.971 |
2.417 |
2.982 |
3.794 |
4.480 |
TOTALE |
4.293 |
4.936 |
5.818 |
7.142 |
8.188 |
a) Costituiti dalla superaddizionale E.C.A.
b) Compartecipazione a tutti i tributi erariali riscossi in Sicilia, fatta eccezione dell'imposta di fabbricazione e dei proventi del monopolio e del lotto e lotterie.
c) Costituite dai 9/10 del gettito delle imposte erariali sui terreni, sui fabbricati, sui redditi agrari, sui redditi di ricchezza mobile, del gettito delle tasse di bollo, in surrogazione del registro e del bollo, sulle concessioni governative, delle imposte ipotecarie, delle imposte di fabbricazione, sul gas e sull'energia elettrica; dei proventi dei monopoli, e da una parte dell'I.G.E. riscosse e percepite in Sardegna.
d) Costituiti dall'imposta sulla produzione di energia elettrica e dai diritti tavolari.
e) Costituite dai proventi dell'imposta ipotecaria, dell'imposta di fabbricazione sul gas e sull'energia elettrica, da una quota del gettito del lotto, del monopolio tabacchi e delle tasse e imposte sugli affari, riscosse nel territorio regionale, oltre i canoni di grandi derivazioni acque.
f) Costituiti dalle imposte, sovrimposte o addizionali già di pertinenza della Provincia di Aosta.
g) Costituite da una parte dei tributi erariali.
h) Compresa quota parte dei proventi del Casinò di St. Vincent.
---
Allegato n. 124
PERCENTUALE DI COMPARTECIPAZIONE AI TRIBUTI ERARIALI RISPETTO ALL'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE EFFETTIVE REGIONALI
REGIONI |
1959 |
1960 |
1961 |
1962 |
1963 |
Regione Siciliana |
91,29 |
92,31 |
92,84 |
85,21 |
83,58 |
Regione Sarda |
86,52 |
89,45 |
91,00 |
68,71 |
73,06 |
Regione Trentino-Alto Adige |
78,48 |
73,00 |
79,52 |
56,29 |
59,82 |
Regione Valle d'Aosta |
46,24 |
44,06 |
42,73 |
39,89 |
33,84 |
FONTE: "RELAZIONE GENERALE SULLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL PAESE (1963)" Volume secondo - pag. 492
(1) A differenza delle altre Regioni a Statuto Speciale la Regione Valle d'Aosta, con le entrate riportate all'allegato n. 123, deve fronteggiare anche le spese per la pubblica istruzione, per l'ex Provincia di Aosta, per la Camera di Commercio, per l'Ufficio Provinciale del Tesoro e per altri uffici, servizi ed enti assorbiti soltanto dalla Regione Valle d'Aosta.
---
ALLEGATO E)
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE RISCOSSE DALLO STATO IN VALLE D'AOSTA E FUORI DAL TERRITORIO DELLA REGIONE PER ATTIVITÀ ECONOMICHE, COMMERCIALI E PROFESSIONALI DI PERTINENZA DELLA REGIONE. (Cifre espresse in migliaia di lire)
DESCRIZIONE DELLE ENTRATE |
ESERCIZIO |
|||||
1960/61 |
1961/62 |
1962/63 |
1963/64 |
II° Sem. 1964 |
1965 |
|
Entrate riscosse in Valle d'Aosta |
|
|
|
|
|
|
Dogane e imposte di produzione |
385.250 |
392.981 |
427.735 |
444.496 |
220.057 |
495.606 |
Imposte di consumo e dazio |
205.871 |
147.607 |
178.034 |
230.976 |
100.909 |
258.749 |
Proventi servizi per la finanza locale |
- |
68 |
103 |
145 |
84 |
225 |
Imposte dirette |
1.586.858 |
1.776.515 |
2.212.770 |
2.481.904 |
1.649.781 |
3.110.769 |
Entrate demaniali |
239.962 |
397.762 |
369.622 |
369.493 |
124.545 |
334.246 |
Tasse e imposte indirette sugli affari |
1.189.000 |
1.350.609 |
1.558.959 |
1.942.444 |
729.433 |
1.716.535 |
Totale imposte e tasse riscosse in Valle d'Aosta |
3.606.941 |
4.065.542 |
4.747.223 |
5.469.458 |
2.824.809 |
5.916.130 |
Entrate di pertinenza della Regione riscosse dallo Stato fuori dal territorio della Valle d'Aosta |
|
|
|
|
|
|
Ige riscossa a Genova o Roma |
363.048 |
304.407 |
482.336 |
464.269 |
227.130 |
570.199 |
Monopoli e tabacchi |
961.721 |
982.574 |
1.114.810 |
1.196.803 |
640.311 |
1.227.302 |
Tasse concessione governativa e pubblico insegnamento riscosse a Roma |
- |
- |
111.611 |
119.734 |
57.663 |
124.522 |
Monopoli cerini, sale e pietrine (circa) |
28.000 |
30.000 |
30.000 |
40.000 |
20.000 |
40.000 |
Provento lotti e lotterie |
35.184 |
42.404 |
55.109 |
68.000 |
30.010 |
95.007 |
Tasse sui trasporti (circa) |
2.800 |
3.000 |
3.200 |
3.200 |
1.600 |
3.200 |
Valori bollati (circa) |
320.000 |
370.000 |
400.000 |
400.000 |
200.000 |
500.000 |
Ige sul fatturato delle industrie della Regione con sede amministrativa fuori dal territorio della Valle d'Aosta (Nazionale Cogne - SIP - ILLSA - Enel ex SIP - Châtillon - Montecatini - Brambilla - ecc. (circa) |
1.500.000 |
1.600.000 |
1.650.000 |
1.630.000 |
800.000 |
1.700.000 |
Ritenute erariali sulle competenze e sui trattamenti di quiescenza corrisposti al personale statale ed ai pensionati residenti in Valle (circa) |
60.000 |
70.000 |
80.000 |
100.000 |
60.000 |
120.000 |
Imposte sulle società pagate da società industriali e commerciali operanti in Valle con sede fiscale fuori dal territorio della Regione (circa) |
500.000 |
500.000 |
600.000 |
700.000 |
350.000 |
800.000 |
Tassa di registrazione su atti di trasferimento di beni nel territorio della Regione, registrati fuori della Valle (circa) |
150.000 |
150.000 |
200.000 |
250.000 |
130.000 |
250.000 |
Tassa di circolazione sugli autoveicoli al netto della quota spettante alla ex Provincia di Aosta (circa) |
350.000 |
360.000 |
370.000 |
400.000 |
250.000 |
500.000 |
Imposte e tasse pagate dagli abitanti della Regione sui generi di consumo eccedenti la quota di contingentamento ammessa in esenzione fiscale sul caffé - benzina, gasolio, ecc. (circa) |
480.000 |
500.000 |
520.000 |
548.000 |
300.000 |
650.000 |
Imposta sostitutiva dell'ex soccorso invernale |
270.000 |
270.000 |
280.000 |
300.000 |
120.000 |
300.000 |
Addizionale ECA ed altre addizionali sui tributi erariali |
140.000 |
150.000 |
160.000 |
170.000 |
80.000 |
180.000 |
Totale generale imposte e tasse riscosse dallo Stato di pertinenza della Valle di Aosta |
8.767.694 |
9.397.927 |
10.804.289 |
11.759.464 |
6.116.523 |
12.876.360 |
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
ALLEGATO N. 2
Bozza di disegno di legge statale recante modificazioni alle norme della legge 29 novembre 1955 n. 1179.
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Allegato 2
RIPARTO FISCALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
BOZZA DI DISEGNO DI LEGGE STATALE RECANTE MODIFICAZIONI ALLE NORME DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1955 N. 1179
(OMISSIS)
ART. 1
Gli articoli 2, 3, 4, 6, 9 e 11 della legge 29 novembre 1955 n. 1179 concernente l'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta, sono modificati come segue, con effetto a decorrere dal 1.1.1966:
1°) "Art. 2: Sono attribuiti alla Regione:
a) - i 9/10 del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati situati nel territorio della Regione e sulla imposta dei redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio;
b) - gli 8/10 dell'imposta di R.M. di Cat. A - B - C1 e C2 ed i 9/10 dell'imposta complementare sul reddito, percepite nel territorio della Regione;
c) - gli 8/10 dell'imposta di R.M. di Cat. C2 ed i 9/10 dell'imposta complementare sulle retribuzioni percepite nel territorio della Regione dal personale civile e militare dello Stato, dal personale parastatale, dal personale dipendente da altre aziende pubbliche e private per l'attività lavorativa esercitata nel territorio della Valle di Aosta nonché sui trattamenti di pensione o rendite vitalizie di qualsiasi natura corrisposte dallo Stato e da altri Enti ed Istituti previdenziali ai pensionati residenti nel territorio della Regione.
Per la riscossione delle imposte di cui al presente capoverso lettera c), i privati datori di lavoro, lo Stato, gli Enti ed Istituti previdenziali presenteranno, entro il 31 marzo di ciascun anno, ai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette della Regione, nel cui territorio risiedono i titolari del reddito, separati distinti elenchi, con la indicazione dei redditi di lavoro e di pensione e rendite conseguiti dai singoli impiegati e del reddito globale percepito dagli operai dipendenti;
d) - i 9/10 delle imposte delle successioni e donazioni, sul valore netto globale delle successioni, sul registro e sul bollo, delle imposte di surrogazione del registro e bollo, delle imposte ipotecarie, delle tasse sulle concessioni governative e di pubblico insegnamento, e i 7/10 delle imposte sulle società ed obbligazioni, della imposta cedolare, dell'imposta generale sull'entrata, delle imposte di consumo, produzione e dazi, dei proventi del lotto, delle imposte di consumo sui generi di monopolio, dei valori bollati, dei diritti di verifica pesi e misure, della tassa di circolazione sugli autoveicoli, dell'imposta sostitutiva dell'ex soccorso invernale, nonché delle varie addizionali sui tributi erariali.
La devoluzione alla Regione delle percentuali di riparto sui proventi di cui alla presente lettera d) viene effettuata sulla base dell'ammontare dei proventi comunque riscossi dallo Stato in conto competenza e residui entro o fuori del territorio della Regione per attività industriali, commerciali e professionali esercitate nell'ambito del territorio regionale direttamente o tramite rappresentanti, commissionari od altri agenti comunque denominati ed anche dai soggetti di imposta con sede fiscale fuori del territorio della Regione.
Alla Regione competono le percentuali di riparto sui proventi di cui alla presente lettera d) anche sulle imposte, tasse proventi e diritti ivi elencati dovuti da contribuenti aventi la propria sede fiscale fuori dal territorio della Regione, ma che esportino dal territorio della Regione materie prime, prodotti finiti, derrate e materiale di qualsiasi natura per una successiva lavorazione e fatturazione.
I competenti Uffici statali cui affluiscono le entrate per imposte, tasse, proventi e diritti di cui alla presente lettera d), comunque riscosse fuori o nel territorio della Regione; anche per il tramite di distributori privati a ciò autorizzati, accrediteranno mensilmente alla Regione, tramite l'Intendenza di Finanza di Aosta, l'importo delle competenze di spettanza della Regione.
Spettano altresì, alla Regione, i 9/10 dei canoni annuali percepiti a norma di legge per le concessioni di derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, previsti dall'articolo 12 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta".
2°) - "Art. 3: Per i contribuenti che hanno la sede fiscale fuori del territorio della Regione, ma che in essa svolgono delle attività industriali, commerciali o professionali, anche per il tramite di rappresentanti, commissionari od agenti comunque denominati, nello accertamento del reddito di R.M. di cui alla lettera b) del precedente articolo 2 debbono determinarsi le quote di reddito imponibile di pertinenza della Regione afferenti a tali attività nell'ambito della Valle d'Aosta.
Per la determinazione delle quote di riparto dell'imposta di pertinenza della Regione, i competenti uffici distrettuali delle imposte dirette attribuiranno alla Regione una quota di reddito strettamente proporzionata alla produzione, al fatturato ed al reddito professionale e commerciale complessivamente accertato a carico di ciascun contribuente ed alla produzione, al fatturato ed al reddito professionale e commerciale accertato a carico di ciascun contribuente nel territorio della Regione.
In sede di ripartizione dei redditi, i competenti uffici distrettuali delle imposte dirette dovranno segnalare alla Regione i dati riflettenti la produzione, il fatturato ed i redditi professionali e commerciali complessivamente attribuiti a ciascun contribuente con l'indicazione, per ciascuno di essi, della produzione, del fatturato e dei redditi professionali e commerciali relativi all'ambito regionale.
Analogo riparto viene attribuito alla Regione anche per i cespiti mobiliari, tassabili in categoria A a carico degli Istituti di credito e dei contribuenti operanti in Valle di Aosta.
Sulla scorta delle segnalazioni pervenute dai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette, è data facoltà alla Regione di completare e di proporre la rettifica dell'ammontare delle quote attribuite, indicando le ragioni delle variazioni proposte.
La Regione indicherà, altresì, gli altri dati necessari per il nuovo e migliore accertamento dei tributi e gli Uffici finanziari dello Stato daranno notizia alla Regione dei provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevuta.
L'imposta relativa a dette quote spetta alla Regione limitatamente alle percentuali di cui alla lettera b) dell'articolo 2 ed è iscritta nei ruoli degli uffici distrettuali delle imposte dirette della Regione nel cui distretto sono situati gli stabilimenti ed impianti o in cui viene svolta l'attività industriale, commerciale e professionale soggetta a tassazione.
La determinazione delle quote previste dal precedente comma deve effettuarsi anche nel caso dei contribuenti che hanno sede nel territorio della Regione e che svolgono la loro attività fuori dal territorio regionale; in tal caso l'imposta relativa ai redditi dell'attività non afferente il territorio regionale spetta per intero allo Stato ed è iscritta nei ruoli degli uffici distrettuali delle imposte dirette nel cui territorio viene svolta l'attività medesima, mentre l'imposta relativa ai redditi dell'attività svolta nel territorio della Regione spetta alla Regione medesima limitatamente alla percentuale di cui alla lettera b) dell'articolo 2 ed è iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.".
3°) "Art. 4: Sono, inoltre, attribuite alla Regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere alle sue funzioni normali, ulteriori quote di imposte, tasse, proventi e diritti nei limiti della disponibilità delle entrate ammesse a riparto elencate alle lettere a -b-c e d del precedente articolo 2.
Per ciascun anno finanziario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'Interno, per il Bilancio, per le Finanze e per il Tesoro, d'accordo con il Presidente della Giunta regionale, saranno determinati i cespiti da ripartire e le quote da attribuire alla Regione ai sensi del precedente comma.".
4°) "Art. 6: L'Intendenza di Finanza di Aosta, su ordine di accreditamento, disporrà mensilmente il versamento alla Regione di quanto spetta alla stessa a norma degli articoli 2 e 4.
Per gli ordini di accreditamento inerenti al versamento, di cui al comma precedente, in deroga all'articolo 56 del R.D. 18.11.1923 n. 2440, è consentita l'emissione senza alcun limite di importo.
Per i versamenti di somme non effettuati alla Regione entro il 15 del mese successivo alla data di cui al primo comma del presente articolo, spettano alla Regione gli interessi di mora in ragione del 6%".
5°) "Art. 9: Le leggi statali relative all'imposizione ed alla riscossione dei tributi, contributi e diritti vari in favore delle Provincie, delle Camere di Commercio, industria e agricoltura, degli Enti Provinciali per il Turismo e degli altri Enti e servizi provinciali assorbiti dalla Regione si applicano nel territorio della Valle di Aosta e le relative entrate sono devolute all'Amministrazione regionale.
A quest'ultima in luogo della cessata Amministrazione provinciale di Aosta sono attribuite le quote di tributi erariali da ripartirsi dallo Stato fra le Provincie ai sensi della legislazione statale.
Nel territorio della Regione saranno applicate le norme delle leggi statali, generali e speciali, riguardanti la concessione di contributi statali, ordinari e straordinari, agli Enti ed Istituzioni locali, alle ditte, aziende varie ed ai privati cittadini".
6°) "Art. 11: Ai fini dell'accertamento delle imposte erariali, i competenti Uffici finanziari dello Stato comunicano alla Giunta regionale la lista dei contribuenti di cui al precedente articolo 2, con l'indicazione dei redditi compresi nella dichiarazione annuale o accertati d'ufficio.
La Giunta indica, altresì, gli altri dati necessari per il nuovo e migliore accertamento dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista.
Gli Uffici finanziari dello Stato preposti all'accertamento daranno alla Giunta regionale notizia dei provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevuta".
ART. 2
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione è autorizzata ad istituire un'imposta in misura non superiore a Lire una per ogni Kwh. di energia elettrica prodotta nel territorio della Regione.
L'E.N.E.L. e le altre aziende ed imprese autorizzate alla produzione di energia elettrica in Valle d'Aosta dovranno segnalare alla Regione, entro il 28 febbraio di ciascun anno, il numero dei Kwh. di energia elettrica prodotta nei singoli impianti della Regione, nel corso dell'anno solare precedente alla denuncia, e provvedere, entro lo stesso termine, al versamento della relativa imposta alla Tesoreria regionale.
ART. 3
In caso di sostituzione delle imposte, tasse e tributi, proventi e diritti di cui all'articolo 2, alla Regione saranno attribuite sui corrispondenti nuovi istituendi tributi le percentuali di ripartizione fiscale previste dal precedente articolo 2.
In caso di istituzione di nuovi tributi, non sostitutivi di tributi già in vigore, alla Regione sarà attribuita, secondo le norme della presente legge, la percentuale dei 7/10 sul gettito dei tributi di nuova istituzione.
In caso di soppressione o di riduzione delle aliquote di imposizione dei tributi, proventi e diritti indicati all'articolo 2, si provvederà, su richiesta della Regione, alla compensazione delle minori entrate risultanti, con la revisione delle aliquote di riparto stabilite al precedente articolo 2.
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
ALLEGATO N. 3
Estratto integrale della legge 29 novembre 1955 n. 1179 sull'ordinamento finanziario della Valle di Aosta.
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Allegato 3
LEGGE 29 NOVEMBRE 1955 N. 1179
ORDINAMENTO FINANZIARIO DELLA VALLE D'AOSTA
(In G.U. 13 dicembre 1955, n. 286)
ART. 1
L'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta previsto dagli articoli 12, 13 e 50, terzo comma, dello Statuto speciale adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è disciplinato dalla presente legge.
ART. 2
Sono attribuiti alla Regione:
a) i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati situati nel territorio della Regione e sull'imposta sui redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio;
b) gli otto decimi dell'imposta di ricchezza mobile ed i nove decimi dell'imposta complementare sul reddito, percepite nel territorio della Regione;
c) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale delle successioni, sul registro e sul bollo, delle imposte di surrogazione del registro e bollo, delle imposte ipotecarie, nonché delle tasse sulle concessioni governative e di pubblico insegnamento, percepite nel territorio della Regione.
Spettano altresì alla Regione i nove decimi dei canoni annuali percepiti a norma di legge per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico, previsti dall'art. 12 dello Statuto.
Le percentuali predette si applicano sui versamenti in conto competenza e residui effettuati nella sezione di Tesoreria Provinciale di Aosta.
ART. 3
Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile debbono determinarsi le quote di reddito afferenti alla attività degli stabilimenti ed impianti medesimi.
L'imposta relativa a dette quote spetta alla Regione limitatamente alla percentuale di cui all'art. 2 lettera b) ed è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati gli stabilimenti ed impianti.
La determinazione di quote previste dal precedente comma deve effettuarsi anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti e impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività degli stabilimenti ed impianti situati fuori della Regione compete per intero allo Stato ed è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati detti stabilimenti ed impianti.
L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività della sede centrale e degli stabilimenti ed impianti situati nel territorio della Regione spetta alla Regione medesima limitatamente alla percentuale di cui all'art. 2 lettera b) ed è iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.
ART. 4
Sono inoltre attribuite alla Regione in relazione alle spese necessarie ad adempiere alle sue funzioni normali:
a) un'ulteriore quota dell'imposta di ricchezza mobile percepita nel territorio della Regione;
b) una quota dell'imposta generale sull'entrata di spettanza dello Stato relativa all'ambito regionale;
c) una quota dei proventi del monopolio sui tabacchi per vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumo;
d) una quota dell'imposta governativa sul gas e sulla energia elettrica percepita nel detto territorio.
Per ciascun anno finanziario con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio, per le finanze e per il tesoro, d'accordo con il Presidente della Giunta regionale, verranno determinati i cespiti da ripartire e le quote da attribuire alla Regione ai sensi del precedente comma.
ART. 5
Per provvedere a scopi determinati, che non rientrino nelle funzioni normali della Regione, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali, come previsto dall'art. 12 dello Statuto.
ART. 6
L'Intendenza di finanza di Aosta, su ordini di accreditamento, disporrà mensilmente il versamento alla Regione di quanto ad essa spetta a norma degli articoli 2 e 4.
Per gli ordini di accreditamento inerenti ai versamenti di cui al comma precedente, in deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è consentita la emissione senza alcun limite di importo.
ART. 7
La restituzione di tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, di inesigibilità o per altre cause fa carico alla Regione in proporzione alle quote ad essa assegnate.
All'uopo nel bilancio della Regione verrà istituito apposito capitolo di spesa.
ART. 8
Qualora la Regione istituisca con legge imposte e sovrimposte regionali dovrà osservare i principi dell'ordinamento tributario dello Stato, come previsto dall'art. 12 dello Statuto.
ART. 9
Le leggi statali relative all'imposizione e alla riscossione dei tributi, contributi e diritti vari in favore delle Provincie, delle Camere di Commercio, industria e agricoltura, degli Enti provinciali per il turismo e degli Enti e servizi provinciali assorbiti dalla Regione si applicano nel territorio della Valle d'Aosta e le relative entrate sono devolute all'Amministrazione regionale.
A quest'ultima, in luogo della cessata Amministrazione provinciale di Aosta, sono attribuite le quote di tributi erariali da ripartirsi dallo Stato fra le Provincie ai sensi della legislazione statale.
ART. 10
La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie, salve le autorizzazioni di competenza del Ministro per il tesoro e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio disposto dalle leggi vigenti.
ART. 11
Ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, gli uffici finanziari dello Stato nella Regione comunicano alla Giunta regionale la lista dei contribuenti domiciliati nella Valle, con l'indicazione dei redditi compresi nella dichiarazione annuale o accertati d'ufficio.
La Giunta esamina la lista, la completa e la rettifica, indicando la ragione delle variazioni introdotte.
La Giunta indica altresì gli altri dati necessari per il nuovo o migliore accertamento dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista.
Gli uffici finanziari dello Stato nella Regione daranno alla Giunta notizia dei provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.
NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 12
Per gli anni 1951, 1952, 1953 e 1954 sono attribuite alla Regione le seguenti quote di tributi erariali, indicati nell'art. 4, da applicarsi sui versamenti in conto competenza effettuati nella sezione di Tesoreria provinciale competente:
- Anno 1951: 1/10 imposta di ricchezza mobile; 8/10 imposta governativa sul gas ed energia elettrica; 2/10 proventi del monopolio sui tabacchi;
- Anno 1952: 1/10 imposta di ricchezza mobile; 9/10 imposta governativa sul gas ed energia elettrica; 3/10 proventi del monopolio sui tabacchi;
- Anno 1953: 1/10 imposta di ricchezza mobile; 9/10 imposta governativa sul gas ed energia elettrica; 2/10 proventi del monopolio sui tabacchi;
- Anno 1954: 1/10 imposta di ricchezza mobile; 2/10 imposta governativa sul gas ed energia elettrica.
ART. 13
Il versamento alla Regione per gli anni 1951, 1952, 1953 e 1954 delle quote di tributi erariali previste negli articoli 2 e 12 della presente legge, eccezione fatta dei nove decimi dei canoni per concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico già corrisposti in base all'art. 12 dello Statuto, sarà disposto con deduzione degli acconti concessi per gli anni medesimi.
ART. 14
Il recupero della spesa di lire un miliardo da sostenersi dallo Stato per conto della Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 5 della legge 1° agosto 1954, n. 846 per l'esecuzione della Convenzione sul traforo del Monte Bianco, sarà effettuato in dieci rate annuali dell'ammontare degli effettivi versamenti da parte dello Stato, a partire dall'esercizio successivo a quello dei versamenti medesimi.
ART. 15
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge a tutto il 30 giugno 1955 sarà fronteggiato con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1954/1955.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.
ART. 16
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1951.
Essa resterà in vigore fino alla data di attuazione del regime di zona franca previsto dall'art. 14 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
Le eventuali successive modifiche alla presente legge saranno apportate con legge ordinaria, d'accordo con la Giunta regionale.
Il Consigliere GERMANO dichiara quanto segue:
"Vorrei ricordare brevemente al Consiglio l'iter del progetto di legge ora in esame.
Nella seduta del Consiglio in cui avevamo discusso per la prima volta di questo progetto di legge si era riconosciuta da parte di tutti l'esigenza della revisione del riparto fiscale fra lo Stato e la Regione e si era nominata una Commissione con il compito di studiare a fondo il problema entro 15 giorni, in modo da poter riproporre al Consiglio un progetto di legge riguardante la revisione del nostro Ordinamento finanziario. Si è tardato, però, a riunire questa Commissione; poi finalmente si è fatta la prima riunione. In questa unica seduta della predetta Commissione, come risulta dal verbale dell'adunanza - per la Democrazia Cristiana soprattutto da parte dell'Assessore Bordon e del Consigliere Lustrissy, per l'Union Valdôtaine rappresentata dal Consigliere Caveri e dal Consigliere Filliétroz, da parte nostra rappresentata dal sottoscritto e dal Consigliere Manganoni e, per il Partito Liberale, rappresentata dal Consigliere Pedrini - è stata espressa un'identità di vedute, soprattutto sulle questioni di fondo del problema.
Tutti avevamo riconosciuto che i servizi regionali sono molto più costosi per noi che non per le altre Regioni, alle quali non sono stati devoluti tutti i servizi devoluti alla Regione Valle d'Aosta e tutti avevano riconosciuto che il riparto fiscale, così come è attualmente strutturato, non è sufficiente a coprire le spese correnti della Regione.
Facendo un confronto con le altre Regioni, si era osservato che in queste le spese per i servizi di Prefettura e per i servizi provinciali non sono a carico del bilancio regionale e che le spese per la scuola sono a carico dello Stato, mentre nella Valle d'Aosta tali spese sono tutte a carico della Regione.
Era stato ammesso inoltre da tutti che noi paghiamo allo Stato una grossa parte delle imposte erariali: il relativo calcolo lo abbiamo fatto in seguito e può essere anche controllato sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1967, dal quale risulta che le entrate erariali di tutto il territorio nazionale ammontano a lire 7.700 miliardi che, divisi per i 53 milioni di abitanti dell'Italia, danno un carico fiscale pro-capite pari a lire 145.000. Moltiplicando questo carico fiscale pro-capite per i 103.000 abitanti della Valle d'Aosta si ha un carico tributario regionale di lire 14.997.000.000, cioè circa 15 miliardi.
Da tutti era anche stato riconosciuto che il reddito pro-capite della Valle d'Aosta è superiore al reddito medio nazionale, per cui si deve dedurre che noi versiamo allo Stato una somma superiore ai 15 miliardi di lire.
Era stato inoltre riconosciuto da tutti che era necessario presentare al Parlamento una proposta di legge tendente ad ottenere la revisione dell'attuale Ordinamento finanziario regionale, proposta di legge che rispecchiasse la volontà politica di tutti i Gruppi consiliari.
Del verbale della predetta riunione della Commissione voglio citarvi un passo riportante le parole del Consigliere Lustrissy, il quale mi pare che abbia reso bene il pensiero di tutti i membri della Commissione stessa: "Siamo tutti pensierosi dell'avvenire della Valle. Questo è uno dei grandi problemi che noi dobbiamo affrontare; su questo problema vi è l'accordo unanime di tutti i Gruppi del Consiglio regionale. Io penso che in questa situazione, se si vuole ottenere qualche cosa di positivo - e questo succede un po' in tutte le Regioni a Statuto speciale -, si devono unire tutte le forze, perché ci troviamo di fronte ad un problema preminente che può condizionare la vita di tutta la Valle". Questa era la volontà comune emersa dalla Commissione che è confermata dalle conclusioni fatte un po' da tutti i membri della Commissione stessa.
Il Consigliere Lustrissy concludeva, infatti, dicendo: "Con questo, concordo su quanto aveva detto Caveri, il quale aveva intravisto che la soluzione del problema è assolutamente politica e non burocrazia. Pertanto seguiamo questa strada; è un suggerimento.".
Subito dopo il Consigliere Caveri dichiarava: "Concordo con molta parte di quanto ha detto Lustrissy, soprattutto laddove distingue l'aspetto politico e finanziario del problema".
Anche l'Assessore Bordon concludeva dicendo: "Noi riconosciamo che bisogna trattare in sede politica, perché altrimenti non si può ottenere nulla. Io vi chiedo una riunione al più presto. In questa riunione riesamineremo un'altra proposta, la esamineremo insieme. Io penso che non si possa ottenere una percentuale di riparto senza dire su che cosa".
Noi ci eravamo associati a queste dichiarazioni. In seguito però ci siamo trovati di fronte al fatto che la Commissione non è più stata convocata. Non si è più voluto riunire questa Commissione prima dell'esame del bilancio preventivo della Regione per il 1968 da parte del Consiglio regionale e si è respinta la nostra proposta di rinvio dell'esame del bilancio stesso onde portare a termine i lavori della Commissione in questione.
Nella relazione al progetto di bilancio preventivo della Regione per l'anno 1968, si è però parlato della necessità della revisione dell'Ordinamento finanziario regionale in relazione all'aumento di 2 miliardi di lire della quota fissa di ripartizione delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione.
Io e il Consigliere Caveri avevamo ancora interpellato l'Assessore Bordon in merito alla necessità di una nuova riunione della Commissione e l'Assessore Bordon ci aveva risposto che avrebbe riunito la Commissione quando ne avesse avuto il tempo, perché era molto impegnato. Da allora è passato un mese e mezzo.
Di qui la nostra richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio per discutere di questo problema.
Io non voglio fare ora delle polemiche. Noi avevamo anche accettato la proposta, fatta dal Presidente del Consiglio, di non chiedere questa convocazione straordinaria del Consiglio regionale entro il mese di marzo, di rinviare di alcuni giorni la presentazione della nostra richiesta per non intralciare troppo i lavori del Consiglio, però ora siamo al punto cruciale. Tutti sappiamo che non si amministra se non ci sono i soldi, perciò io faccio la proposta di discutere e di modificare insieme questo progetto di legge.
L'Assessore Bordon aveva preannunciato in Commissione di avere alcune nuove proposte di interesse per la Valle da fare. Noi avevamo risposto che eravamo d'accordo di accettare, purché fossero nell'interesse della Valle. Facciamole pertanto queste proposte, ma facciamo anche questa volta come avevamo fatto per il problema della scuola: troviamoci d'accordo su un motivo di fondo, superiamo il falso prestigio di Partito, di proponenti e tutte queste altre cose. Facciamo insieme, modificandola nelle parti in cui è necessario apportare delle modifiche, una proposta di Ordinamento finanziario che sia nell'interesse della Regione, che rispecchi il voto unanime espresso dal Consiglio in parecchie circostanze su questo problema, cioè il voto di avere una ripartizione di tributi erariali fra lo Stato e la Regione pari al 75% delle entrate erariali stesse, e poi facciamo in modo che, in Parlamento, tutti i Gruppi politici si impegnino ad approvare questo provvedimento legislativo nel corso dell'attuale legislatura. Questo, in sostanza, significherebbe porre una riparazione ad un danno che la Valle d'Aosta ha subito, il danno di aver un riparto fiscale insufficiente, il quale è stato riconosciuto da tutti i Gruppi consiliari. Se questa ripartizione venisse fatta, porterebbe veramente la Valle d'Aosta a fare un passo avanti nella via del progresso autonomistico".
L'Assessore BORDON, riferendosi a quanto testé detto dal Consigliere Germano, dichiara di dover fare alcune precisazioni riguardanti la cronistoria dell'iter finora seguito dalla proposta di legge in esame.
Ricorda che, allorquando il Consiglio aveva trattato per la prima volta di questo problema, la Giunta non aveva assunto l'impegno di nominare e riunire un'apposita Commissione per portare a termine entro 15 giorni l'esame della proposta di legge concernente una nuova ripartizione delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione, bensì l'impegno di nominare una Commissione che, in una serie successiva di sedute, portasse a compimento questo suo compito.
Rileva, d'altra parte, che almeno per la nuova maggioranza consiliare è impensabile che si possa nel termine di 15 giorni esaminare con la dovuta calma e serietà e concretizzare in una nuova proposta di legge la soluzione di questo importante problema, perché la nuova maggioranza consiliare non ha avuto ancora a sua disposizione il tempo necessario per compiere un approfondito esame del problema stesso.
Fa presente che l'attuale minoranza consiliare, nel lungo periodo in cui aveva esercitato il potere regionale, aveva avuto la possibilità di prendere in esame sotto ogni aspetto la soluzione di detto problema, tanto è vero che in data 26.5.1966, proprio nel periodo caldo in cui si sono verificati i famosi fatti ormai noti a tutti, il Gruppo parlamentare del Partito Comunista aveva presentato alla Camera dei Deputati una proposta di legge concernente la revisione del riparto fiscale fra lo Stato e la Regione identica a quella presentata ora in Consiglio dai Gruppi consiliari di opposizione.
Dichiara che l'attuale maggioranza consiliare era completamente all'oscuro di questa iniziativa dei Deputati del Gruppo parlamentare del Partito Comunista.
Ritiene che sarebbe stato quanto meno doveroso che l'attuale minoranza consiliare, prima di spingere il Gruppo parlamentare comunista ad assumere questa iniziativa, avesse portato all'esame del Consiglio la proposta di legge in questione, in modo che l'iniziativa stessa fosse portata a conoscenza di tutti i Consiglieri regionali.
Ribadisce di avere assunto - nella seduta del Consiglio a cui ha testé fatto cenno il Consigliere Germano - l'impegno di nominare e riunire entro 15 giorni un'apposita Commissione per predisporre una nuova proposta di legge concernente il riparto fiscale fra lo Stato e la Regione, ma non l'impegno di portare a termine entro 15 giorni questo complesso compito. Fa presente di avere poi dovuto ritardare la convocazione della citata Commissione perché il Funzionario regionale particolarmente esperto in questa materia era stato assente per motivi di salute.
Ricorda ancora di avere già illustrato, in sede di Commissione, tutti i passi che la nuova Giunta ha fatto per giungere alla soluzione di questo importante problema regionale, ma ritiene di dover ripetere in Consiglio quanto già detto in tale sede affinché le sue dichiarazioni rimangano scritte negli atti consiliari.
Riferisce che nel mese di giugno del 1966 una delegazione della Giunta attuale si era recata a Roma presso vari Ministeri, ed in particolare presso il Ministero del Tesoro, per chiedere un aumento dell'importo annuo delle quote di ripartizione di tributi erariali fra lo Stato e la Regione per l'anno 1966.
Aggiunge che, durante le discussioni avvenute su detto argomento in sede ministeriale, da parte governativa era stato segnalato alla predetta delegazione che in data 26 maggio 1966 era stata presentata in Parlamento, ad iniziativa dei Deputati Comunisti, una proposta di legge per la soluzione di detto problema, proposta di legge che la nuova Giunta prese subito in attento esame.
Fa presente che tale proposta di legge, se sotto molti aspetti può essere considerata favorevole alla Regione, presenta, peraltro, anche degli aspetti negativi, aspetti negativi che erano già stati sottolineati anche a Roma in sede politica e che potrebbero portare a lunghe discussioni e a ritardi nella soluzione del problema, cosa che l'attuale Giunta vuole assolutamente evitare.
Rileva che il punto maggiormente controverso è rappresentato dal fatto che la Regione sostiene che lo Stato percepisce in Valle d'Aosta tributi per circa 12 miliardi e 800 milioni all'anno senza darne un'esatta dimostrazione. Osserva che, se è facile dare una dimostrazione dei tributi erariali riscossi direttamente nel territorio della Valle d'Aosta, è però difficile dare la dimostrazione dell'ammontare dei tributi che lo Stato riscuote fuori della Regione per attività relativa all'ambito regionale, dimostrazione che può essere data solo in via di deduzione.
Dichiara di essere lieto che oggi il Consigliere Germano, mediante un calcolo basato sul reddito medio pro-capite di ogni cittadino italiano e sulla popolazione residente in Valle d'Aosta, abbia cercato di dimostrare che l'ammontare dei tributi riscossi dallo Stato per attività relative all'ambito della Valle d'Aosta raggiunga o addirittura superi la somma di 15-16 miliardi di lire all'anno.
Riferisce di avere sostenuto, nel corso delle discussioni avanzate con i competenti Uffici ministeriali, che lo Stato percepiva dalla Valle d'Aosta tributi erariali nell'ordine dei 16 miliari di lire all'anno.
Aggiunge che, di fronte alle obiezioni degli Uffici ministeriali circa la veridicità di tale cifra, l'attuale Giunta aveva cercato di impostare la discussione in un modo diverso, chiedendo agli uffici stessi di prendere in considerazione il problema sotto l'aspetto della necessità per la Regione di avere un nuovo riparto finanziario in grado di assicurare una ordinata attività amministrativa regionale.
Dichiara che anche l'attuale Giunta è del parere che il vigente sistema di ripartizione di tributi erariali fra lo Stato e la Regione è insufficiente ad assicurare una onesta ed ordinata attività amministrativa regionale e che è pertanto necessario ottenere, al più presto possibile, una migliore ripartizione di tributi erariali fra lo Stato e la Regione.
Riferisce che, in sede di apposita Commissione consiliare nominata per lo studio del disegno di legge in esame, tutti i membri della Commissione avevano concordato sulla necessità di impostare il problema della revisione del riparto fiscale sulla base del costo dei servizi trasferiti dallo Stato alla Regione, compresa la rilevante spesa annua di lire 3 miliardi e 500 milioni che la Regione deve sostenere per il funzionamento della scuola valdostana, nonché sulla necessità di cercare di ottenere i dati atti a dimostrare la validità di quanto sostenuto dalla Regione in merito all'importo annuale dei tributi erariali riscossi dallo Stato nel territorio della Valle d'Aosta e fuori dalla Valle d'Aosta per attività economiche all'ambito regionale.
Rileva che il Consigliere Germano ha rimproverato alla Giunta di non avere portato avanti con la dovuta celerità la soluzione del problema in questione.
Dichiara che la Giunta non ritiene di poter trovare una valida soluzione del problema stesso nel giro di 15-20 giorni, in quanto si tratta di un problema di grande importanza e di notevole complessità, che non può essere risolto con un tocco di bacchetta magica, ma che deve essere studiato in tutti i suoi particolari, in modo da poter giungere ad una soluzione soddisfacente per la Valle d'Aosta.
Ricorda che nel corso della discussione avvenuta nella sopracitata Commissione consiliare si era anche accennato alla necessità di portare a soluzione il problema riguardante la corresponsione dell'I.G.E. da parte della Regione sui proventi della Casa da Gioco di Saint Vincent, questione, questa, che trovasi tutt'ora pendente davanti agli organi della Magistratura ordinaria.
Ritiene che non sia giusto che la Regione sia obbligata a corrispondere allo Stato tale tributo sui proventi della Casa da Gioco di Saint Vincent perché, in sede di trattative per l'elaborazione della legge statale 29.11.1955 n. 1179 concernente l'Ordinamento finanziario della Valle d'Aosta, si era tenuto conto di detti proventi nel definire l'ammontare complessivo delle quote di ripartizione di tributi erariali fra lo Stato e la Regione, per cui i proventi stessi non rappresenterebbero in sostanza che una quota di detti tributi.
Rileva, d'altra parte, che dal 1959 ad oggi la precedente maggioranza consiliare, pur avendo sempre protestato per l'insufficienza dell'attuale Ordinamento finanziario della Valle d'Aosta, non riuscì a modificare in meglio e a vantaggio della Regione l'Ordinamento finanziario stesso.
Fa presente che l'attuale maggioranza consiliare intende studiare approfonditamente detto problema, in modo da poter iniziare le trattative con gli Organi governativi centrali con perfetta coscienza e tranquillità di compiere un'azione che torni a tutto vantaggio della Valle d'Aosta.
Ricorda ancora che, allorquando una rappresentanza della attuale Giunta regionale si recò a Roma presso i vari Ministeri per iniziare un dialogo costruttivo sui principali problemi statutari regionali, si precisò che vari importanti problemi erano ancora insoluti, quali: il problema della zona franca, quello del trasferimento di beni demaniali dello Stato alla Regione e quello dell'Ordinamento finanziario regionale.
Aggiunge che, sempre in detta sede, da parte governativa si fece notare che alcuni di questi problemi, tra cui in particolare quello riguardante l'attuazione della zona franca e la revisione del riparto fiscale tra lo Stato e la Regione, sono tra loro interdipendenti, per cui era necessario portare avanti soluzioni contemporanee dei problemi stessi.
Precisa che, sempre da parte governativa, era stato proposto di soprassedere alla soluzione del problema riguardante la revisione del riparto fiscale fra lo Stato e la Regione, per consentire una soluzione prioritaria al problema concernente l'attuazione della zona franca che, grazie all'appoggio del Senatore Chabod, presentava certe prospettive di una rapida soluzione.
Riferisce che i rappresentanti della Regione non avevano aderito alla suddetta proposta governativa, ma avevano concluso che la Regione avrebbe posto allo studio il problema e avrebbe trasmesso a Roma una proposta di legge concernente la revisione dell'attuale Ordinamento finanziario della Valle d'Aosta approvata dal Consiglio regionale.
Concludendo, ribadisce che l'attuale Giunta regionale condivide la necessità di una revisione del riparto fiscale tra lo Stato e la Regione, ma non ritiene che questo problema possa essere affrontato e risolto nel breve lasso di tempo proposto dalla minoranza consiliare.
Mr. le Conseiller CAVERI rappelle d'avoir déjà traité très longuement au Conseil du problème en discussion et que, par conséquent, il ne veut pas retourner sur les polémiques du passé.
Il relève que Mr. Bordon n'a pas touché les termes essentiels de la question. Il me semble - dit-il -, en partant du fait qu'il est inutile de refaire une discussion générale sur cette loi, qu'il est le cas de passer à l'examen des articles car après ce qu'a dit Mr. Bordon, il est désormais clair que cette Junte n'a aucune intention d'affronter le problème de la répartition financière entre l'État et la Région.
Il souligne que Mr. Bordon a traîné en longueur la convocation de la Commission du Conseil dont il a parlé et qu'il n'a jamais trouvé le temps de faire une deuxième réunion de cette Commission.
En se rapportant à la question de 15 jours que la minorité du Conseil avait demandé pour la convocation de cette Commission, il déclare que ce n'est pas en 15 jours, mai c'est dans cette réunion du Conseil régional que les Conseillers doivent examiner ce projet de loi que la minorité avait présenté le 25.11.1966 pour la séance du 9 décembre.
La politique dilatoire de la Junte actuelle - ajoute-t-il - est démontrée par le fait que nous aurions examiné ce projet de loi, tandis que nous sommes arrivés au 7 avril 1967 et voilà que ni la Junte, ni Mr. Bordon, n'ont jamais eu le temps de s'occuper de ce problème, ni pendant les travaux de la Commission, ni au Conseil régional.
Il relève que, après ce qu'a dit Mr. Bordon, on voit clairement que la Junte actuelle pas même maintenant est prête à affronter ce problème, tandis que la minorité du Conseil veut que ce problème soit affronté au cours de cette séance.
Il Consigliere MANGANONI, dopo aver osservato che anche l'attuale maggioranza consiliare ha riconosciuto l'insufficienza dell'attuale Ordinamento finanziario regionale, rileva la urgente necessità di predisporre un progetto di legge concernente la revisione del riparto fiscale.
Riferendosi alle dichiarazioni fatte dall'Assessore Bordon, osserva che, dal giorno della nomina della citata Commissione consiliare, nominata per lo studio del problema in questione, sono trascorsi due mesi, per cui non risultano giustificate le scuse addotte dall'Assessore Bordon.
Sottolinea il comportamento ostruzionistico tenuto dall'Assessore Bordon in merito a questa questione, ostruzionismo che non ha consentito di effettuare una seconda riunione della Commissione di cui si tratta. Ritiene, pertanto, che da un simile comportamento della Giunta in carica appare evidente la volontà della Giunta stessa di non giungere ad alcuna conclusione circa il problema in esame.
Dichiara che la minoranza consiliare non condivide la posizione assunta dalla Giunta regionale ed invita la Giunta stessa a portare avanti con serietà lo studio di un nuovo progetto di legge concernente la revisione del riparto fiscale fra lo Stato e la Regione, da inoltrare al più presto ai competenti Uffici ministeriali.
Ammette che non si tratta di un problema semplice, ma che, appunto per questo motivo, deve essere affrontato con maggiore impegno dagli Amministratori regionali.
Ricorda, d'altra parte, che la soluzione del problema in esame era prevista al punto b) delle Dichiarazioni programmatiche fatte dal Presidente della Giunta, Bionaz, all'atto dell'insediamento della nuova Giunta di Centro-Sinistra. Precisa che in dette Dichiarazioni programmatiche si afferma che sarebbe stato risolto il problema della revisione del riparto fiscale fra lo Stato e la Regione sulla base del 75% dell'importo totale dei tributi riscossi dallo Stato in Valle d'Aosta e fuori della Valle d'Aosta per attività economiche relative all'ambito regionale.
Propone, pertanto, di affermare in un nuovo progetto di legge questo principio.
Fa presente che dalla data delle Dichiarazioni programmatiche fatte dall'Avvocato Bionaz sono ormai trascorsi 10 mesi, per cui l'attuale Giunta non può invocare in sua difesa la mancanza di tempo. D'altra parte - egli dice -, se effettivamente la Giunta non ha avuto il tempo di predisporre un suo progetto di legge, non ha ora da fare altro che prendere in esame il progetto di legge predisposto dalla minoranza consiliare programmando le opportune modificazioni.
Osserva che il problema concernente la revisione del riparto fiscale fra lo Stato e la Regione non deve essere abbinato al problema riguardante l'attuazione della zona franca in Valle d'Aosta, perché si rischierebbe di rinviare indefinitamente anche la soluzione del primo problema.
Rileva che, nel trattare di questo problema con i competenti Organi governativi, è inevitabile che sorgano dei contrasti tra lo Stato e la Regione, perché è naturale che lo Stato cerchi di dare il meno possibile alla Valle d'Aosta. Fa presente che, per superare questi contrasti, è necessario affrontare il problema in esame in modo unitario, trasmettendo a Roma un progetto di legge che rappresenti la unanime volontà del Consiglio.
Invita pertanto il Consigliere ad iniziare la discussione sul progetto di legge in esame per giungere, dopo eventuali modificazioni migliorative nell'interesse della Regione, all'approvazione unanime di detto progetto di legge.
Il Consigliere GERMANO dichiara che, se l'attuale Giunta avesse dimostrato la volontà politica di portare avanti la soluzione del problema concernente la revisione del riparto fiscale fra lo Stato e la Regione mediante la presentazione di una sua proposta di legge, non avrebbe certamente alimentato alcuna polemica attorno a questo problema, che la minoranza stessa considera il problema più importante da risolvere per la Regione valdostana.
Osserva che, a suo avviso, questo sarebbe il momento più opportuno per costringere la Democrazia Cristiana nazionale a fare, anche contro la sua volontà, delle concessioni a favore della Valle d'Aosta, perché attualmente la Regione Valdostana è osservata un po' da tutti i Partiti nazionali e la campagna elettorale sta per giungere alle porte.
Fa presente però che, per piegare la volontà accentratrice della Democrazia Cristiana e costringerla alla realizzazione dei vari problemi statutari valdostani insoluti, è necessaria l'unità d'azione da parte di tutti i Gruppi consiliari.
Rileva che l'attuale maggioranza consiliare, dimentica degli interessi della Valle d'Aosta, non è d'accordo di compiere questa azione in comune, pur sapendo che la D.C. nazionale non ha certo l'intenzione di risolvere i vari problemi statutari insoluti della Valle d'Aosta, ma vuole concedere al massimo qualche finanziamento alla Regione per risolvere certi piccoli problemi.
Osserva che sono ormai passati dieci mesi dalla data di insediamento della nuova Giunta e sono anche passati cinque mesi dalla data di presentazione, da parte della minoranza consiliare, della proposta in esame, senza che la Giunta abbia predisposto di sua iniziativa un'altra proposta di legge.
Rileva inoltre che, mentre da parte dell'attuale maggioranza consiliare è stato detto che la proposta di legge in esame necessiterebbe di importanti modificazioni, nessuno si è ancora pronunciato sul contenuto di dette modificazioni.
Ritiene che, nell'attuale situazione, non rimanga da fare che procedere all'esame della proposta di legge di cui si tratta e di prendere atto dell'atteggiamento negativo della maggioranza consiliare, che sarà denunciato all'opinione pubblica.
L'Assessore BORDON dichiara che la nuova maggioranza consiliare e la Giunta regionale hanno la ferma intenzione di poter risolvere anche il problema concernente la revisione del riparto fiscale e si augura di giungere al più presto alla soluzione del problema stesso.
Aggiunge, però, che l'attuale maggioranza consiliare desidera affrontare con serietà la soluzione del problema, in modo da avere la convinzione assoluta dei aver dato al problema stesso la giusta impostazione, prima di portarlo in discussione in sede di Consiglio e di trasmetterlo ai competenti Organi governativi centrali.
Riferendosi all'intervento testé fatto dal Consigliere Manganoni, rileva che l'intervento stesso ha solo un carattere polemico e demagogico. Fa presente che è certamente molto più facile fare della pura opposizione agli Organi governativi centrali, che portare avanti una ferma azione costruttiva per la soluzione dei vari problemi della Valle d'Aosta.
Riferendosi alla proposta di legge statale presentata in Parlamento dal Gruppo dei Deputati Comunisti in data 26.5.1966, rileva che l'iniziativa di detta proposta di legge era stata assunta all'insaputa del Consiglio regionale, per cui è ora assurdo pretendere che entro breve tempo l'attuale maggioranza consiliare si pronunci su un documento di cui non conosce nemmeno l'impostazione.
Il Consigliere MANGANONI fa presente di avere dal 1948 fino al 1959 fatto parte dei Gruppi dell'opposizione consiliare; per cui, per quel periodo, ritiene che non gli si possano muovere degli appunti per la mancata realizzazione dello Statuto regionale.
Ammette che nel successivo periodo dal 1959 al 1966, quando fece parte della Giunta regionale, non si era potuto portare a soluzione i problemi concernenti l'attuazione dello Statuto regionale perché il Governo centrale, formato prima dai Democristiani ed ora dagli uomini del Centro-Sinistra, non ha mai avuto la volontà politica di risolvere questo problema, nonostante le numerose promesse elettorali fatte in tal senso.
Dichiara che, mentre le precedenti Giunte democristiane ed ora la Giunta di Centro-Sinistra hanno sempre promesso la soluzione di detti problemi, ingannando in tal modo l'elettorato valdostano, le Giunte di cui egli aveva fatto parte avevano semplicemente dichiarato che avrebbero fatto tutto il possibile per risolvere detto problema, mettendo però in guardia l'elettorato sulla cattiva volontà dei Governi centrali democristiani.
Ricorda ancora che la Giunta di Centro-Sinistra, all'atto del suo insediamento e per bocca del suo Presidente, Avvocato Bionaz, aveva assunto un impegno in tal senso in sede di Dichiarazioni programmatiche, ed in particolare proprio per quanto riguarda la revisione del riparto finanziario fra lo Stato e la Regione. Constata che dopo 10 mesi dalla data di tali dichiarazioni, il noto decalogo del Presidente della Giunta risulta ancora tutto da attuare, fatta eccezione per quel "piatto di lenticchie" rappresentato dal recente aumento dei generi contingentati.
Dichiara pertanto di temere che, anche questa volta, i Democristiani non mantengano le loro promesse prima della scadenza dell'attuale mandato.
Invita quindi l'attuale maggioranza consiliare a voler procedere all'esame e all'approvazione del progetto di legge di cui si tratta, con le eventuali opportune modifiche, in modo che la Giunta regionale possa presentarsi a Roma presso il Governo centrale per discutere di tale problema, confortata dal voto unanime del Consiglio regionale.
Il Presidente della Giunta, BIONAZ, dichiara che, dopo i ripetuti attacchi contro l'attuale Giunta da parte dei Consiglieri di opposizione, è suo dovere prendere la parola per puntualizzare i vari aspetti delle questioni trattate.
Afferma innanzitutto che l'attuale maggioranza consiliare non rinuncia all'attuazione di nessuno dei punti enunciati nelle sue dichiarazioni programmatiche del 1966 e che la medesima adotterà tutti i possibili mezzi per giungere all'attuazione di detti punti, come è stato fatto per esempio per la questione dell'aumento dei generi contingentati. A proposito di questa ultima questione, rileva che la minoranza consiliare ha veramente oltrepassato ogni limite della spregiudicatezza e del sabotaggio.
Comunica che, in data di ieri, alla Camera dei Deputati si è proceduto alla votazione per l'approvazione del disegno di legge governativo che, in attesa dell'attuazione della zona franca, sancisce l'aumento dei quantitativi annui dei generi contingentati in esenzione fiscale per la Valle d'Aosta. Precisa che in tale sede è stato dichiarato che, da parte del Governo di Centro-Sinistra, nessun attentato sarebbe stato fatto a quelle che sono le giuste aspettative statutarie della Valle d'Aosta.
Rileva che i problemi riguardanti l'attuazione della zona franca, la revisione del riparto fiscale, il trasferimento dei beni demaniali dallo Stato alla Regione ed il risanamento e l'ammodernamento della Società Nazionale Cogne sono stati tutti posti nuovamente in discussione e che ora si vedono i primi risultati dell'azione della Giunta.
Dichiara che, se non ci fosse stata l'azione ritardatrice dei Gruppi consiliari di opposizione, la soluzione di questi problemi sarebbe già una realtà.
Ritornando all'argomento della revisione del riparto fiscale, osserva che, dal momento che si è ormai vicino alla soluzione del problema della zona franca, sarebbe assurdo voler accavallare i problemi gli uni sugli altri, creando solo della confusione dannosa al raggiungimento di risultati concreti.
Riferendosi all'invito all'unità di azione fatta dal Gruppo consiliare comunista, osserva che è assurdo rivolgere tali inviti alla maggioranza consiliare in sede di Consiglio, quando poi altrove si mettono in atto azioni di sabotaggio contro l'operato della maggioranza.
Fa presente che solo ieri, in sede di discussione alla Camera dei Deputati del sopracitato disegno di legge concernente l'aumento dei contingenti in esenzione fiscale per la Valle d'Aosta, il Gruppo parlamentare del Partito Comunista ha messo in atto un tentativo dilazionatorio tendente a fare rinviare ad altra seduta la discussione e l'approvazione di detto disegno di legge.
Dichiara che, in una simile situazione, l'attuale maggioranza consiliare non può ritenere positiva la collaborazione del Gruppo consiliare del Partito Comunista.
Afferma di rendersi conto che la minoranza consiliare agisce nel modo con cui agisce per evitare l'isolamento, ma osserva che in questa posizione di isolamento la minoranza consiliare si è messa in seguito ai noti fatti del 1966, fatti che, messi assieme all'attuale azione sabotatrice, dimostrano che l'attuale minoranza consiliare non si cura affatto degli interessi della Valle d'Aosta, ma si cura solo di protestare.
Richiamandosi ancora all'avvenuta approvazione da parte della Camera dei Deputati del disegno di legge concernente l'aumento dei generi contingentati per la Valle d'Aosta, rileva che tutti i Valdostani dovrebbero esserne soddisfatti, e anche la minoranza consiliare che aveva osteggiato detto provvedimento.
Aggiunge che, se la minoranza consiliare vuole riconoscere onestamente di avere finora sbagliato tattica, è ancora in tempo per farlo e che la maggioranza consiliare, sulla base di questo riconoscimento, potrà eventualmente giudicare positivamente anche la proposta di un'azione unitaria per la soluzione del problema riguardante la revisione del riparto fiscale fra lo Stato e la Regione.
Concludendo, dichiara che l'attuale Giunta intende portare avanti la soluzione dei vari problemi elencati nelle Dichiarazioni programmatiche del 1966 e che assume l'impegno di fare tutto il possibile per giungere ad una soluzione favorevole di detti problemi.
Il Consigliere GERMANO dichiara quanto segue:
"Mi sia concessa una brevissima replica, soltanto per fare alcune precisazioni che desidero siano integralmente riportate a verbale.
La nostra azione ritardatrice negativa, di cui secondo l'Avvocato Bionaz dobbiamo pentirci, e di cui non ci pentiamo ma ci dichiariamo soddisfatti, ha dimostrato che voi non avete voluto niente di più di quanto ci è stato dato per quanto riguarda l'aumento dei generi contingentati e che voi avete rifiutato di chiedere l'esenzione fiscale per nuove voci.
Questo era possibile e un disegno di legge in tale senso sarebbe stato approvato dal Parlamento se i Deputati Democristiani fossero stati d'accordo; questo avrebbe costituito solo una minima riparazione del danno che ha finora subito la Valle d'Aosta, la quale, fin dal 1948, avrebbe dovuto avere la concessione della zona franca integrale, zona franca che per colpa della Democrazia Cristina non è stata ancora realizzata. Quindi, in primo luogo, è stato dimostrato che voi non avete voluto nulla di più di quanto il Governo vi ha concesso.
La seconda verità, che è stata dimostrata, è che la Democrazia Cristiana aveva l'intento di barattare quell'aumento dei generi contingentati con la prezzolatura della zona franca.
Il relatore al disegno di legge concernente l'aumento dei generi contingentati, Onorevole Zugno, appartenente alla Democrazia Cristiana, aveva infatti affermato, in sede di Commissione parlamentare: "Come i colleghi sanno, la definizione di una zona franca non è un problema facile da risolvere. Indubbiamente, affrontando decisamente, dal 1948 ad oggi esso avrebbe potuto essere risolto. Comunque, è naturale che per "zona franca" non si intende mai il territorio di un'intera Regione, bensì determinate zone di confine della Regione stessa". Questa affermazione dell'Onorevole Zugno è stata fatta ingoiare in Aula per merito dei nostri compagni Deputati. Ora noi ci vantiamo di aver difeso strenuamente questa posizione e voi non dimenticatevi mai che contro qualsiasi altra posizione anti-autonomista assunta alla Camera dei Deputati e al Senato, troverete schierato il nostro Partito, dal primo all'ultimo uomo. State tranquilli che noi porteremo sempre avanti queste posizioni, state tranquilli che le cose andranno sempre così.".
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in esame, invita i Consiglieri a fare dichiarazioni di voto.
Segue una breve discussione, alla quale prendono parte il Presidente, MONTESANO, e il Consigliere MANGANONI.
Il Presidente della Giunta, BIONAZ, propone quindi al Consiglio una breve sospensione della seduta, onde poter formulare con maggiore tranquillità le dichiarazioni di voto.
Il Presidente, MONTESANO, dichiara di essere favorevole all'accoglimento della proposta del Presidente della Giunta.
Dichiara quindi che il Consiglio, all'unanimità, concorda sull'accettazione della predetta proposta di breve sospensione della discussione.
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Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 12,00 alle ore 12,47.
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Il Presidente, MONTESANO, fa presente che il Consiglio regionale, in una precedente seduta aveva stabilito di rinviare all'esame di un'apposita Commissione la proposta di legge ora in discussione.
Osserva che la predetta Commissione non ha portato a termine il suo lavoro, per cui i Gruppi consiliari di opposizione hanno richiesto una convocazione straordinaria del Consiglio per l'esame della proposta di legge stessa.
Ritiene pertanto che la proposta di legge in questione debba ora essere discussa dal Consiglio ed invita i Signori Consiglieri a fare le loro dichiarazioni di voto prima di procedere all'esame dei singoli articoli della proposta stessa e alla votazione finale a scrutinio segreto.
Il Consigliere BERTHET, a nome del Gruppo consiliare della Democrazia Cristiana, fa la seguente dichiarazione di voto:
"Il Gruppo consiliare di maggioranza, in considerazione che sono allo studio degli Organi governativi le norme di attuazione del regime di zona franca, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, norme strettamente legate ed articolate con il riparto fiscale, dichiara di non accogliere la proposta di progetto di legge presentata dai Consiglieri Caveri, Fosson, Andrione, Savioz, Casetta e Filliétroz, e ciò anche in relazione all'unanime decisione del Consiglio regionale del 28 e 29 luglio 1961".
Il Consigliere FOSSON ritiene che le dichiarazioni di voto possano essere fatte dopo l'esame e la discussione dei singoli articoli della proposta di legge e prima della votazione segreta della proposta stessa nel suo complesso. Osserva che questa procedura è giustificata dal fatto che le dichiarazioni di voto possono anche essere influenzate dal comportamento dei vari Gruppi consiliari durante la discussione e l'esame dei singoli articoli della proposta di legge.
Il Presidente MONTESANO precisa che, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale, le dichiarazioni di voto sulle proposte e sui disegni di legge devono essere fatte dopo la chiusura della discussione e prima dell'esame e della votazione dei singoli articoli.
Il Consigliere FOSSON fa presente che quanto testé detto dal Presidente Montesano costituisce un'innovazione della prassi finora seguita dal Consiglio nella discussione di proposte e di disegni di legge. Chiede pertanto che gli sia data assicurazione di poter fare la sua dichiarazione di voto dopo l'esame e la discussione dei singoli articoli della proposta di cui si tratta.
Il Presidente MONTESANO dichiara di aderire alla richiesta fatta dal Consigliere Fosson.
Dopo aver accertato che nessun altro Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sulla proposta di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e alla approvazione, per alzata di mano, dei singoli articoli della proposta di legge.
Articoli 1, 2, 3
Si dà atto che gli articoli 1, 2, 3 sono respinti dal Consiglio con voti contrari 19 e voti favorevoli 15 (Consiglieri presenti e votanti: 34).
Il Presidente MONTESANO invita quindi i Consiglieri Fosson e Pedrini a fare le loro dichiarazioni di voto prima di procedere alla votazione finale sulla proposta di legge di cui si tratta.
Monsieur le Conseiller FOSSON, au nom du Groupe de l'Union Valdôtaine, fait la déclaration suivante :
"Tous les Conseillers ont reconnu l'insuffisance de la répartition actuelle des entrées entre l'État et la Région. Le Conseil, dans sa séance du 13 mars 1966, a d'ailleurs voté à l'unanimité un ordre du jour demandant l'approbation d'une loi pour améliorer cette répartition et déterminant le quota fixe de répartition de compétence de la Région dans la mesure de 75% du montant des impôts perçus par l'État en Vallée d'Aoste et des impôts perçus hors de la Vallée pour les activités économiques et industrielles exercées en Vallée d'Aoste. C'est pourquoi nous avons présenté au Conseil, en date du 25 novembre 1966, l'actuel projet de loi. Nous étions prêts à distinguer et à accepter des éventuelles modifications; la majorité n'a pas même voulu discuter ce projet de loi.
Vous commettez, encore une fois, une inexplicable erreur politique. Cette erreur politique constitue aussi un grave préjudice pour le futur. Vous votez contre cette loi parce que vous savez déjà que le Gouvernement de Rome n'a pas la volonté politique de résoudre ce problème; vous donnez encore une fois une épreuve de servilisme et d'insensibilité pour la résolution d'un problème très important pour la Vallée d'Aoste. C'est l'explication de vote au nom de l'Union valdôtaine : certainement nous voterons en faveur du projet de loi dont il s'agit.".
Il Consigliere PEDRINI, a nome del Gruppo consiliare del Partito Liberale, fa la seguente dichiarazione di voto:
"Signor Presidente, mi conceda due parole soltanto per esprimere il punto di vista del Gruppo Liberale in ordine alla proposta di legge in esame. Evidentemente ieri mattina non eravamo così propensi come in questo momento a respingere la proposta di legge concernente la revisione del riparto fiscale fra lo Stato e la Regione presentata dalla minoranza Union-Comunista, proposta di legge che, sotto un certo profilo, poteva considerarsi anche nostra.
Oggi, però, noi dobbiamo riconoscere che, a Roma, non soltanto alla Camera dei Deputati è stato dato atto dello sforzo fatto da questa Giunta, ma che tutto il Gruppo parlamentare liberale ha votato a favore del disegno di legge concernente l'aumento dei generi contingentati per la Valle d'Aosta.
Pertanto, noi Liberali, dopo aver sentito sia il Gruppo parlamentare del Senato, sia il Gruppo parlamentare della Camera di Deputati, siamo dell'avviso che questo non sia che il primo passo dell'attuale Giunta verso l'assolvimento dei suoi impegni programmatici. Potremo dissentire su altri problemi e su altre questioni, ma evidentemente le parole pronunciate dal relatore al sopradetto disegno di legge di iniziativa governativa, Onorevole Zugno, e dal Sottosegretario Valsecchi, non possono essere sottovalutate. Tali dichiarazioni suonano così: "Comunque la zona franca in Valle d'Aosta sta per essere attuata, anche per l'interessamento concreto della nuova Giunta, mentre la precedente Giunta di estrema Sinistra era rimasta insensibile al problema". Il sottosegretario Valsecchi, a sua volta, ha assicurato l'impegno di attuare la zona franca ricordando che il relativo provvedimento legislativo dovrà essere concordato con la Regione. Su queste basi, e sotto questo profilo, noi Liberali siamo perfettamente d'accordo e quindi, in attesa di vedere ulteriormente portato avanti lo sforzo iniziale di questa Giunta, noi votiamo contro la proposta di legge in discussione".
Il Consigliere GERMANO, a nome del Gruppo consiliare del Partito Comunista, fa la dichiarazione seguente:
"La dichiarazione di voto fatta dalla maggioranza consiliare dimostra e conferma la tesi che noi avevamo già sostenuto in sede di discussione del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1968. Detto bilancio è falso, perché una maggiore entrata di 2 miliardi come quota fissa è l'espressa volontà di non chiedere allo Stato la revisione dell'attuale riparto fiscale.
Questo voglio farlo rilevare al Consigliere Chamonin: questi sono miliardi che cominciano ad accantonarsi perché è intenzione chiara della maggioranza consiliare di non voler la revisione del riparto fiscale fra lo Stato e la Regione.
Ci troviamo quindi di fronte al Capo Gruppo consiliare della Democrazia Cristiana, il quale, nella sua dichiarazione di voto, ha dimostrato chiaramente di voler accantonare un problema di fondo della nostra Autonomia, mentre tu, Consigliere Chamonin, avevi accordato fiducia all'attuale maggioranza consiliare perché aveva promesso questi miliardi; però questi miliardi ce li faranno saltare e ce lo dicono anche, per cui mi permetto di fartelo rilevare.
In secondo luogo, la vostra dichiarazione dimostra che il punto fondamentale della nostra Autonomia voi lo avete accantonato, nonostante avesse avuto il suo posto nel decalogo dell'Avvocato Bionaz, nonostante che proprio l'Avvocato Bionaz, in sede di discussione dell'ormai noto ordine del giorno, approvato all'unanimità del Consiglio, ordine del giorno che in questo momento viene ignorato, abbia chiesto di aumentare dal 70 al 75% la quota fissa di ripartizione di tributi erariali fra lo Stato e la Regione.
Quindi in questa dichiarazione di voto c'è la vostra confessione della vostra resa senza condizioni alle richieste di Roma. La vostra speranza rimane soltanto ancorata alla richiesta di un contributo straordinario di qualche miliardo ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, richiesta che, in fondo, non fa che ingannare ancora una volta le attese dei Valdostani, i quali vogliono un Ordinamento finanziario sicuro, giusto, dignitoso, come è nel loro diritto.
Devo inoltre dire che mi dispiace che i compagni Socialisti abbiano abbandonato questo principio, principio che loro avevano sempre sostenuto al nostro fianco.
Non faccio altri commenti. Voglio solo aggiungere, riferendomi a quanto dichiarato dal Consigliere Pedrini, che non è questo il primo atto con cui egli aderisce all'attuale Giunta: è tutto un contesto che vede i Consiglieri Pedrini e Cusumano partecipare alle riunioni e alle decisioni della maggioranza.
Le dichiarazioni del Consigliere Pedrini possono forse valere per le persone che stanno fuori da quest'Aula e che non sanno, ma non per noi qui presenti.
Per questi motivi voto a favore dell'approvazione della proposta di legge in discussione.".
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato e dichiarato che i tre articoli della proposta di legge in esame sono stati dal Consiglio respinti con tre separate votazioni: per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trentaquattro; voti contrari: diciannove; voti favorevoli: quindici), invita il Consiglio a votare a scrutinio segreto, per l'approvazione della proposta di legge nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, e allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ALBANEY, CASETTA e LUSTRISSY, il Presidente, Montesano, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentaquattro;
- Voti contrari: diciannove;
- Voti favorevoli: quindici.
Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha respinto la sopra riportata proposta di legge concernente la revisione delle norme sull'ordinamento finanziario della Regione e sulla ripartizione delle entrate erariali fra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta.
Il Consiglio prende atto.
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Si dà atto che l'adunanza è sospesa dalle ore 13 e minuti 11 e viene rinviata alle ore 15 e minuti trenta.