Oggetto del Consiglio n. 75 del 7 aprile 1967 - Verbale
OGGETTO N. 75/67 - Legge regionale concernente autorizzazione alla concessione di garanzia fideiussoria della Regione per ammortamento di una quota di mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento delle spese per la realizzazione del "Complesso parrocchiale Sant'Anselmo" nel quartiere Dora, della Città di Aosta.
Il Presidente della Giunta, BIONAZ, riferisce al Consiglio in merito al sottoriportato disegno di legge regionale, concernente autorizzazione alla concessione di garanzia fideiussoria della Regione per ammortamento di una quota di mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti, per il finanziamento delle spese per la realizzazione del "Complesso parrocchiale Sant'Anselmo" nel quartiere Dora, della Città di Aosta, disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione in data 31 marzo 1967.
L'Ordinario Diocesano di Aosta, Monsignor Maturino Blanchet, ha comunicato, con documentata lettera in data 4 gennaio 1967, che - in relazione all'impegno assunto dal Ministero dei Lavori Pubblici con nota n. 1008 di prot. dell'8.4.1965 -, è prevista imminente l'emanazione da parte del Ministero medesimo, ai sensi della legge 18.4.1962, n. 168, del decreto di concessione del contributo statale costante per 35 anni nella misura del 4% sulla spesa di Lire 150.000.000 riconosciuta ammissibile per la costruzione del "Complesso Parrocchiale Sant'Anselmo", comprendente la Chiesa parrocchiale, l'abitazione per il Parroco ed altre Opere di interesse della Parrocchia stessa, di recente istituzione.
Al finanziamento della spesa di Lire 150.000.000, prevista per la costruzione del complesso immobiliare di cui sopra, si dovrebbe provvedere, in parte, con il provento di un mutuo passivo a lunga scadenza (35 anni) da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti, dell'importo massimo corrispondente alla quota del 61,56% della spesa stessa (e, quindi, dell'importo massimo di L. 92.340.000) e per la restante parte, corrispondente alla quota del 38,44%, mediante finanziamento diretto della relativa spesa di L. 57.660.000.
Monsignor Maturino Blanchet, premesso di non poter assolutamente affrontare detta ingente spesa di Lire 57.660.000 e rilevata l'utilità della sollecita totale realizzazione delle opere progettate nell'interesse dei fedeli della nuova Parrocchia, ha chiesto all'Amministrazione Regionale di assumere a suo carico l'onere del finanziamento della spesa stessa mediante la concessione di un contributo a fondo perduto, oppure di voler permettergli l'assunzione presso la Cassa Depositi e Prestiti di un mutuo di Lire 150.000.000, anziché di sole Lire 92.340.000, mediante la concessione della garanzia fideiussoria regionale per l'ammortamento trentacinquennale della quota del mutuo stesso di Lire 57.660.000.
L'ammortamento della restante quota di mutuo di Lire 92.340.000 sarebbe già garantita dal contributo statale trentacinquennale costante, pari al 4% sulla spesa totale di Lire 150.000.000.
La Giunta regionale - esaminata la domanda in data 4 gennaio 1967 dell'Ordinario Diocesano e visto l'articolo 5 della legge 18 aprile 1962 n. 168, secondo il quale la garanzia per i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti per la costruzione di edifici di culto è prestata dalle Provincie o dai Comuni o dalle Diocesi -, propone al Consiglio di aderire alla domanda stessa mediante la forma, non onerosa per la Regione, della concessione della garanzia fideiussoria per l'ammortamento della precisata quota del 38,44% del mutuo di Lire 150.000.000 che l'Ordinario Diocesano contrarrà per il finanziamento delle spese per la costruzione delle Opere parrocchiali di cui si tratta, quota di cui la Diocesi di Aosta non può garantire l'ammortamento non disponendo di "rendita consolidata dello Stato" da vincolare in usufrutto e da depositare presso la Cassa mutuante, come prescritto dall'articolo 5 della citata legge n. 168 che prevede quanto segue:
"Nel caso che gli Ordinari diocesani contraggano mutui per la esecuzione dei lavori previsti dal precedente articolo, il contributo è corrisposto direttamente all'istituto mutuante.
Gli enti ed istituti di credito edilizio fondiario e simili, nonché la Cassa Depositi e Prestiti sono autorizzati a compiere le operazioni di mutuo.
Per i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti la garanzia è prestata dai Comuni o dalle Provincie ovvero dalle Diocesi mediante vincolo di usufrutto di rendita consolidata dello Stato e con deposito della stessa presso la Cassa Depositi e Prestiti.".
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All'uopo è stato predisposto l'allegato disegno di legge che viene sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio regionale.
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Disegno di legge regionale n. ...
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ........................ n. ...: AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PER L'AMMORTAMENTO DI UNA QUOTA DI MUTUO DA CONTRARRE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI COSTRUZIONE DEL "COMPLESSO PARROCCHIALE SANT'ANSELMO", NEL QUARTIERE DORA DELLA CITTÀ DI AOSTA.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata, ai sensi dell'art. 5 della legge 18 aprile 1962 n. 168, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, a favore dell'Ordinario Diocesano di Aosta, fino alla concorrenza della somma annua di Lire quattro milioni, per l'ammortamento di una quota di Lire cinquantasette milioni seicentosessantamila, del mutuo, della durata trentacinquennale e dell'ammontare complessivo di Lire centocinquantamilioni, da contrarre dall'Ordinario stesso presso la Cassa Depositi e Prestiti, per il finanziamento della spesa prevista per la realizzazione del "Complesso Parrocchiale Sant'Anselmo" nel quartiere Dora della Città di Aosta.
Art. 2
La garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo sarà prestata, per tutta la durata trentacinquennale del mutuo, mediante il vincolo e rilascio, da parte del Presidente della Giunta Regionale, di delegazioni di pagamento sulle entrate regionali per sovrimposte provinciali sui terreni e sui fabbricati.
La garanzia fideiussoria regionale sarà operante, ai fini dell'eventuale intervento finanziario della Regione, nei casi in cui l'Ordinario Diocesano di Aosta mutuatario non possa tempestivamente provvedere al pagamento dei ratei delle quote di ammortamento del mutuo alle previste scadenze: in tali casi la Regione si sostituirà alla Cassa Depositi e Prestiti mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti del mutuatario Ordinario Diocesano ai fini del recupero dei ratei delle quote di ammortamento corrisposti dal Tesoriere regionale per conto dell'Ordinario Diocesano predetto.
Art. 3
Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso la Cassa Depositi e Prestiti, previamente approvate con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 4
Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui alla presente legge ed ai conseguenti recuperi di somme a debito ed a carico del mutuatario Ordinario Diocesano di Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese e introito di somme ai seguenti nuovi capitoli della parte SPESE e della parte ENTRATE dei bilanci di previsione della Regione per l'anno finanziario 1967 e per i successivi anni finanziari, in relazione alla durata della garanzia fideiussoria da concedere:
- nuovo capitolo 145 della parte SPESE: "Spese per eventuali pagamenti di somme alla Cassa Depositi e Prestiti, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per ammortamento di quota di mutuo contratto dall'Ordinario Diocesano di Aosta", con lo stanziamento annuo di Lire quattro milioni;
- nuovo capitolo 131 della parte ENTRATE: "Entrate per riscossione di crediti verso l'Ordinario Diocesano di Aosta, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per ammortamento mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti", con lo stanziamento annuo di Lire quattro milioni.
Art. 5
La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopracitato nuovo apposito capitolo della parte SPESE del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1967 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione dei successivi anni finanziari per la durata del contraendo mutuo di cui ai precedenti articoli.
Art. 6
La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dall'Ordinario Diocesano di Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo 5, con introito al sopracitato nuovo apposito capitolo della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1967 e al corrispondente capitolo di SPESA dei bilanci di previsione dei successivi anni finanziari.
Art. 7
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle di Aosta.
Il Presidente della Giunta, BIONAZ, fa presente che il provvedimento in esame rappresenta un atto di cortesia nei confronti della Curia Vescovile, per dare la possibilità alla medesima di contrarre un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per la costruzione del nuovo Complesso Parrocchiale Sant'Anselmo, posto a levante della Città di Aosta.
Osserva che gli impegni che l'Amministrazione regionale assumerà in seguito all'approvazione del provvedimento legislativo in esame sono chiaramente esposti nella relazione al disegno di legge stesso.
Dichiara, comunque, di essere a disposizione dei Consiglieri per eventuali chiarimenti.
Il Consigliere MARCOZ, riferendosi all'articolo 5 della legge 18 aprile 1962 n. 168, nel quale si dice che per i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento dei lavori di costruzione di opere parrocchiali la garanzia è prestata dai Comuni o dalle Provincie ovvero dalle Diocesi, chiede per quali motivi non provveda la Diocesi di Aosta a dare la propria garanzia per il contraendo mutuo.
Osserva che nel disegno di legge in esame sono previsti eventuali atti di recupero di somme a carico dell'Ordinario Diocesano, per cui è necessario conoscere se la Regione si troverà di fronte a un ente (Curia Vescovile) o ad una persona in caso di eventuale recupero di somme.
Monsieur le Conseiller CAVERI demande que le projet de ces œuvres dont on parle soit soumis à l'examen préalable de la Surintendance aux Antiquités et aux Beaux-Arts et du Conseil régional, afin d'éviter que, dans le domaine de l'architecture ecclésiastique, l'on fasse de nouveau de graves erreurs telles que l'Église de la Paroisse de l'"Immacolata" d'Aoste, qui a été bâtie dans un mélange de styles, et les œuvres de la Paroisse de la Cathédrale qui ressemblent à un vrai bunker.
Il déclare d'être étonné du mauvais style de ces constructions ecclésiastiques, parce qu'une fois le Clergé valdôtain savait faire de belles choses.
Il remarque encore que dans les annexes au projet de loi en examen on a absolument oublié le bilinguisme, parce qu'on a toujours parlé du "Borgo Dora" et des "Opere parrocchiali di Sant'Anselmo", au lieu de dire quelquefois "Faubourg de la Doire" et "?uvres paroissiales de Saint Anselme".
Il déclare cependant qu'il a l'intention de traiter de la question du bilinguisme dans une séance future du Conseil régional, parce qu'il est l'heure d'en finir aussi avec l'A.N.A.S. qui italianise tous les noms de la Vallée d'Aoste.
Il Presidente della Giunta, BIONAZ, informa che la garanzia fideiussoria della Regione per l'ammortamento della quota del 38,44% del mutuo di lire 150 milioni di cui si tratta viene concessa dalla Regione e non dalla Diocesi di Aosta, perché la Diocesi non può garantire l'ammortamento, non disponendo di "rendite consolidate dallo Stato" da vincolare in usufrutto e da depositare presso la Cassa mutuante.
Informa, inoltre, che la garanzia fideiussoria in questione viene concessa a favore dell'Ordinario Diocesano di Aosta e non a favore della persona del Vescovo di Aosta.
Riferendosi alle osservazioni fatte dal Consigliere Caveri, dichiara che egli non ha nulla in contrario a chiedere all'Autorità diocesana di presentare il progetto delle opere in questione, augurandosi che detto progetto sia approvato dall'Assessorato e dalla Sovraintendenza ai Monumenti, Antichità e Belle Arti.
Il Consigliere CAVERI osserva che è pacifico che l'esame e l'approvazione del progetto delle opere in questione rientrino nelle competenze della Sovraintendenza ai Monumenti, Antichità e Belle Arti.
Il souligne cependant d'avoir demandé que ce projet soit aussi soumis à l'examen du Conseil régional et que Monsieur Bionaz n'a donné aucune assurance sur ce point.
Monsieur le Président de la Junte, BIONAZ, répond qu'il demandera à Monseigneur l'Évêque de pouvoir soumettre le projet des œuvres paroissiales de Saint Anselme à l'examen du Conseil régional.
Il exprime cependant le doute que le Conseil régional soit compétent pour juger d'un projet après que la Surintendance aux Beaux-Arts aura déjà approuvé le même projet.
Monsieur le Conseiller CAVERI observe que ce n'est pas l'Évêque qui doit décider si le Conseil régional est compétent ou non à juger de ce projet.
Il relève qu'il s'agit là d'une question intérieure de l'Administration régionale et que, pour soumettre ce projet au Conseil régional, il suffit de se mettre d'accord entre la majorité et la minorité du Conseil.
Monsieur le Président de la Junte, BIONAZ, observe tout de même que la Surintendance aux Beaux-Arts est bien l'expression du Gouvernement régional et du Conseil régional.
Monsieur le Conseiller CAVERI déclare de n'être pas d'accord sur cette thèse de Monsieur Bionaz, parce que la Surintendance aux Beaux-Arts est un organe technique, tandis que le Conseil régional est quelque chose de plus et de différent, supérieur même à la Surintendance aux Beaux-Arts.
Il répète cependant la demande de soumettre le projet des œuvres paroissiales dont on discute aussi au contrôle du Conseil régional.
Monsieur le Président de la Junte, BIONAZ, déclare de n'être pas contre le fait de demander cette autorisation à Monseigneur l'Évêque.
Il souligne cependant que si le Conseil régional devait examiner tous les projets des nouvelles œuvres qu'on veut bâtir en Vallée d'Aoste, cela sortirait de ses limites.
Il Consigliere GERMANO osserva che la garanzia fideiussoria che si intende concedere alla Diocesi di Aosta con il provvedimento legislativo in esame è un tipo di garanzia fideiussoria del tutto nuovo, perché finora la Regione aveva concesso delle fideiussioni solo a favore di Cooperative o di altri organismi che svolgono attività in campo sociale.
Dichiara di non essere contrario all'approvazione del disegno di legge in discussione, perché egli non pone una questione interna di anticlericalismo, che non condivide e respinge.
Fa presente, però, che la Curia Diocesana non è uno di quegli organismi che non dispongono di possibilità finanziarie tali da non poter contrarre dei mutui di rilevante importanza.
Dichiara, anzi, di essere tranquillo per quanto riguarda il rispetto degli impegni che la Curia stessa assumerà nei confronti della Regione.
Chiede tuttavia che la Giunta gli dia assicurazione che userà la stessa benevola predisposizione e la stessa buona volontà nel concedere altre fideiussioni, soprattutto nei confronti delle Cooperative e di altri organismi che svolgono importanti funzioni nei diversi settori economici e sociali della Regione.
Il Consigliere MARCOZ dichiara che la sua osservazione era stata dettata dal fatto che egli non può credere che la Curia Diocesana di Aosta non sia in grado di garantire da sola l'accensione di questo mutuo.
Trattandosi di un'opera pubblica, dichiara tuttavia di non essere contrario ad accogliere la richiesta della Curia Vescovile di Aosta.
Chiede però che, nell'interesse della Regione, si assumano le necessarie garanzie per quanto riguarda la solvibilità della controparte, che dovrebbe essere un ente e non una persona privata.
Il Presidente della Giunta BIONAZ, osserva che, a prescindere dalle possibilità finanziarie della Curia Vescovile di Aosta, se la Curia stessa ha richiesto la garanzia fideiussoria della Regione per la quota di mutuo di cui si tratta è perché ha bisogno di questa garanzia fideiussoria.
Fa presente che la Giunta si è pronunciata favorevolmente all'accoglimento della predetta richiesta allo scopo di rendere più sollecita la definizione della procedura riguardante l'accensione del mutuo, tenendo anche conto che si tratta di una questione non onerosa per la Regione.
Dichiara che richiederà al Vescovo di Aosta il progetto delle opere di cui si tratta, senza però fare la richiesta stessa in termine di alternativa con la concessione della garanzia fideiussoria. Ritiene che il Vescovo di Aosta non avrà difficoltà ad aderire alla richiesta perché è anche nell'interesse della Curia costruire un Complesso Parrocchiale ben progettato.
Monsieur le Conseiller CAVERI, prenant acte des précisions faites par Monsieur Bionaz, déclare d'être d'accord de poser la question de cette façon à Monseigneur l'Évêque.
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato che nessun altro Consigliere intende chiedere chiarimenti o formulare osservazioni di carattere generale sul disegno di legge nel suo complesso, dichiara chiusa la discussione di carattere generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione, per alzata di mano, dei singoli articoli del disegno di legge.
Articoli 1, 2, 3, 4, 5
Si dà atto che gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 sono approvati dal Consiglio con cinque separate votazioni per alzata di mano, ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue).
Articolo 6
Il Presidente MONTESANO fa presente che nella stesura dell'articolo in questione è stato commesso un errore di copia, per cui è necessario apportare delle modificazioni sostituendo le parole "al corrispondente capitolo di SPESA", con le parole "al corrispondente capitolo di ENTRATA".
Si dà atto che l'articolo 6 è approvato dal Consiglio, mediante votazione per alzata di mano e ad unanimità di voti favorevoli, con la rettifica proposta dal Presidente.
(Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue)
Articolo 7
Si dà atto che l'articolo 7 è approvato dal Consiglio mediante votazione per alzata di mano, ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione.
(Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentadue)
Il Presidente, MONTESANO, dopo aver accertato e dichiarato che i sette articoli del disegno di legge in esame sono stati dal Consiglio approvati con sette separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori ALBANEY, CASETTA e LUSTRISSY, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti: trentadue;
Consiglieri votanti: trentadue;
Voti favorevoli: trentadue.
Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio Regionale ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale, concernente autorizzazione alla concessione di garanzia fideiussoria della Regione per ammortamento di una quota di mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti, per il finanziamento delle spese per la realizzazione del "Complesso Parrocchiale Sant'Anselmo" nel quartiere Dora della Città di Aosta:
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Disegno di legge regionale n. ...
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ........................ n. ...: AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PER L'AMMORTAMENTO DI UNA QUOTA DI MUTUO DA CONTRARRE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI COSTRUZIONE DEL "COMPLESSO PARROCCHIALE SANT'ANSELMO", NEL QUARTIERE DORA DELLA CITTÀ DI AOSTA.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata, ai sensi dell'art. 5 della legge 18 aprile 1962 n. 168, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, a favore dell'Ordinario Diocesano di Aosta, fino alla concorrenza della somma annua di Lire quattro milioni, per l'ammortamento di una quota di Lire cinquantasette milioni seicentosessantamila, del mutuo, della durata trentacinquennale e dell'ammontare complessivo di Lire centocinquantamilioni, da contrarre dall'Ordinario stesso presso la Cassa Depositi e Prestiti, per il finanziamento della spesa prevista per la realizzazione del "Complesso Parrocchiale Sant'Anselmo" nel quartiere Dora della Città di Aosta.
Art. 2
La garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo sarà prestata, per tutta la durata trentacinquennale del mutuo, mediante il vincolo e rilascio, da parte del Presidente della Giunta Regionale, di delegazioni di pagamento sulle entrate regionali per sovrimposte provinciali sui terreni e sui fabbricati.
La garanzia fideiussoria regionale sarà operante, ai fini dell'eventuale intervento finanziario della Regione, nei casi in cui l'Ordinario Diocesano di Aosta mutuatario non possa tempestivamente provvedere al pagamento dei ratei delle quote di ammortamento del mutuo alle previste scadenze: in tali casi la Regione si sostituirà alla Cassa Depositi e Prestiti mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti del mutuatario Ordinario Diocesano ai fini del recupero dei ratei delle quote di ammortamento corrisposti dal Tesoriere regionale per conto dell'Ordinario Diocesano predetto.
Art. 3
Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso la Cassa Depositi e Prestiti, previamente approvate con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 4
Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui alla presente legge ed ai conseguenti recuperi di somme a debito ed a carico del mutuatario Ordinario Diocesano di Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese e introito di somme ai seguenti nuovi capitoli della parte SPESE e della parte ENTRATE dei bilanci di previsione della Regione per l'anno finanziario 1967 e per i successivi anni finanziari, in relazione alla durata della garanzia fideiussoria da concedere:
- nuovo capitolo 145 della parte SPESE: "Spese per eventuali pagamenti di somme alla Cassa Depositi e Prestiti, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per ammortamento di quota di mutuo contratto dall'Ordinario Diocesano di Aosta", con lo stanziamento annuo di Lire quattro milioni;
- nuovo capitolo 131 della parte ENTRATE: "Entrate per riscossione di crediti verso l'Ordinario Diocesano di Aosta, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per ammortamento mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti", con lo stanziamento annuo di Lire quattro milioni.
Art. 5
La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopracitato nuovo apposito capitolo della parte SPESE del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1967 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione dei successivi anni finanziari per la durata del contraendo mutuo di cui ai precedenti articoli.
Art. 6
La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dall'Ordinario Diocesano di Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo 5, con introito al sopracitato nuovo apposito capitolo della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1967 e al corrispondente capitolo di ENTRATA dei bilanci di previsione dei successivi anni finanziari.
Art. 7
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle di Aosta.