Oggetto del Consiglio n. 13 del 4 marzo 1960 - Verbale
OGGETTO N. 13/60 - SUBCONCESSIONE, IN VIA DI SANATORIA, ALLA SOCIETÀ MONTECATINI, SOCIETÀ PER L'INDUSTRIA MINERARIA E CHIMICA, CON SEDE GENERALE IN MILANO, PER SOLLEVARE ACQUA DALLA DORA BALTEA, A MEZZO DI POMPE, IN COMUNE DI SAINT MARCEL, PER USI INDUSTRIALI.
L'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di subconcessione in via di sanatoria, alla Società Montecatini (Società per l'industria mineraria e chimica), con sede in Milano, per sollevare acqua dalla Dora Baltea, a mezzo di pompe, in Comune di Saint Marcel, per usi industriali, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
---
Con domanda in data 29 settembre 1957 la Società Montecatini, Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, con sede a Milano, ha chiesto la sub-concessione di sollevare acqua dalla Dora Baltea, in Comune di St. Marcel, nella misura di mc./ora 50 durante il periodo dalla primavera a tutto l'autunno e di mc. 50/giorno nel restante periodo dell'anno.
Il sollevamento avrebbe luogo mediante pompa centrifuga e l'acqua verrebbe utilizzata per gli usi industriali di uno stabilimento che la Società possiede in Comune di St. Marcel.
La domanda è corredata da progetto in data 28-9- 1957, a firma Ing. Cesare Pellerino e Sig. Renolfi.
Istruttoria della domanda
L'avviso relativo alla presentazione della domanda è stato pubblicato nel Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 23, del 28-11-1957, e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del 1-2-1958, senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti.
Con ordinanza n. 50 in data 16 giugno 1958 è stata disposta l'istruttoria della domanda e del relativo progetto presso l'Ufficio Acque e Miniere della Regione per la durata di 15 giorni, decorrenti dal 23-6-1958, e la affissione di copia dell'ordinanza stessa all'Albo pretorio del Comune di St. Marcel.
Copia dell'ordinanza è stata poi comunicata al Ministero dei LL.PP., all'Ufficio del Genio Civile di Aosta, al Magistrato per il Po di Parma, all'Ufficio Idrografico del Po di Torino, alla Direzione dei Canali Demaniali Cavour, al Consorzio regionale Pesca, alla Società Idroelettrica Piemonte ed alla Società Montecatini.
La pubblicazione della domanda e del relativo progetto è avvenuta regolarmente presso l'Ufficio Acque e Miniere della Regione e così è stato della pubblicazione della ordinanza presso il Comune sopra citato, come da referto relativo posto in calce all'ordinanza stessa ed ha dato luogo alla presentazione di due esposti, uno in data 8-7-1958 della SIP ed uno in data 9 luglio 1958 dell'Amministrazione dei Canali Demaniali Cavour e di essi si riferirà in seguito.
La visita locale di istruttoria ha avuto luogo il giorno 30 luglio 1958, così come era stato stabilito nella ordinanza di istruttoria ed alla medesima hanno preso parte i Sigg.:
- Sig. Jammaron Livio - segretario del Comune di St. Marcel;
- Geom. Gonrad Michele - funzionario dell'Ufficio Acque e Miniere della Regione.
Consistenza delle opere di sollevamento acqua
La stazione di pompaggio risulta ubicata nel locale forni dello stabilimento di St. Marcel e l'acqua sollevata dovrà prevalentemente servire per il raffreddamento delle parti elettriche dei due forni elettrici installati nel locale per la produzione di ghisa da ceneri di pirite.
L'acqua è destinata anche all'inumidimento delle dette ceneri, al raffreddamento del ventilatore dell'impianto di sinterizzazione, ai servizi igienici dello Stabilimento ed, infine, per eventualità di incendi.
La stazione di pompaggio è costituita da una pompa centrifuga ad asse orizzontale, con bocca aspirante del diametro di 100 mm. e bocca premente del diametro di 80 mm., avente la capacità massima di 50 mc./ ora di acqua per prevalenza di mt. 25.
La pompa è azionata da motore elettrico accoppiato direttamente mediante giunto elastico.
Il tronco di tubazione aspirante del diametro di 125 mm. è installato in sponda destra della Dora ed il suo tratto orizzontale è installato in posizione sopraelevata di circa un metro rispetto al livello di presa del fiume.
Il tronco di tubazione premente è del diametro di mm. 125 sino al punto dove si biforca in due rami, uno per il raffreddamento dei due cennati forni elettrici e l'altro, con diametro ridotto a 80 mm., che va ad un serbatoio depositato della capacità di circa 20 mc.
L'acqua, nella sua quasi totalità, viene poi scaricata in Dora, con condotta in muratura a circa 4 metri a monte del punto di presa.
Esame delle opposizioni
Esposto 9-7-1958 n. 1/3680 posiz. 31 della Amministrazione Canali Cavour.
Si chiede, qualora la utilizzazione d'acqua richiesta dalla Montecatini rendesse necessaria l'attuazione di invasi e di svasi, che le relative manovre siano fatte con opportuni accorgimenti e con norme adeguate così da non alterare il normale deflusso della Dora Baltea, inserendo apposite clausole tutelatrici nel disciplinare di subconcessione.
Come appare dalla descrizione fatta delle opere attinenti il servizio del pompaggio, non esistono impianti di accumulazione d'acqua per l'impianto, dato che non può essere considerato tale il modesto serbatoio di mc. 20 cui si è accennato; pertanto non si ravvisa la necessita di prescrivere alcuna clausola nel disciplinare.
Esposto 8 luglio 1958 della Società Idroelettrica Piemonte.
Con il detto esposto, la SIP non fa opposizioni alla domanda della Società Montecatini perché ritiene sufficientemente tutelati i suoi diritti dalla clausola generale "salvo i diritti dei terzi", che verrà inserita nel decreto di subconcessione. Chiede per altro, - qualora nella zona (evidentemente a valle dell'attingimento si dovessero lamentare riduzioni di acqua, ovvero lamentele di danni dipendenti dalla ridotta portata della Dora -, che si tenga conto della sottrazione di acqua causata dalla utilizzazione della Società Montecatini.
Si osserva:
Evidentemente la SIP, che gestisce delle derivazioni a monte dello Stabilimento di St. Marcel, della Società Montecatini, si preoccupa di sollevarsi da ogni responsabilità per eventuali riduzioni di portata della Dora. Ora le preoccupazioni della SIP sono infondate perché solo d'estate, in cui il modesto prelievo d'acqua di 5 metri cubi all'ora, pari a lit/ sec 10,4 potrebbe disturbare eventuali utenze irrigue, non se ne disturba alcuna perché l'acqua viene restituita pressoché integralmente alla Dora e perché, infatti, nessuna presa di utenza irrigua esiste tra la presa e la restituzione dell'acqua dell'impianto.
Della preoccupazione della SIP non è, quindi, da tenersi alcun conto nel disciplinare di subconcessione.
In esito a quanto riferito, considerato che:
a) la quantità d'acqua richiesta di attingere corrisponde alla sola necessità di soddisfare gli usi industriali dello Stabilimento di St. Marcel della Società di Montecatini, di Milano, ed è compatibile con il buon regime delle acque.
b) che l'attingimento non richiede la prescrizione di particolari opere nell'interesse pubblico e dell'igiene;
c) che le opere di attingimento sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici ed ai diritti di terzi;
Visto il voto favorevole n. 1723 in data 16-10-1959 della IV Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP.;
Accertato che la Commissione consiliare permanente di studio per i Lavori Pubblici ha espresso, nella adunanza del 25-11-1959, avviso che possa rilasciarsi, in via di sanatoria, alla Società Montecatini la subconcessione richiesta;
Si propone che il Consiglio regionale
Deliberi
1) di subconcedere, in via di sanatoria, alla Società Montecatini - Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, con sede in Milano, - di derivare dalla Dora Baltea, mediante pompa centrifuga, in Comune di St. Marcel, moduli medi annui 0,072, di cui moduli medi 0,1388 da derivare durante il periodo primavera-estate e moduli medi 0,00578 da derivare durante il periodo autunno-inverno, per usi industriali ed igienici dello stabilimento di St. Marcel, secondo le modalità e le condizioni previste nel sottoriportato schema di disciplinare di subconcessione;
2) di autorizzare l'emanazione del decreto di sub-concessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante della Società Montecatini;
3) di ordinare e di accertare l'introito ed il deposito delle seguenti somme:
a) L. 960, per canoni arretrati, decorrenti dal 1° marzo 1958 (data di entrata in esercizio dell'impianto di sollevamento) al 28-2-1960, in ragione di L. 480 all'anno, da versarsi alla Tesoreria regionale presso la Cassa di Risparmio di Torino - Dipendenza di Aosta -, e da introitare al capitolo 4 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario "Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere" e ai corrispondenti capitoli da istituire nella parte entrata dei bilanci dei successivi esercizi finanziari.
b) L. 480 all'anno, per canone annuo dovuto, ai sensi del disciplinare, a decorrere dal 1° marzo 1960 e per tutta la durata della subconcessione, e da introitare al capitolo 4 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario ed ai corrispondenti istituendi capitoli di entrata dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.
c) L. 2.000, pari al minimo prescritto dalla legge 21-1-1949 n. 8 sui canoni demaniali, da depositare presso la Tesoreria della Regione, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che la Società subconcessionaria viene ad assumere per effetto della subconcessione.
d) L. 1.000, pari al minimo prescritto dalla sopracitata legge 21-1-1949 n. 8, da versare presso la suddetta Tesoreria della Regione, per gli scopi di cui all'art. 7 del T.U. 11-12-1933 numero 1775 sulle acque ed impianti elettrici e da introitare al suddetto capitolo 4 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario.
e) L. 30.000, per le spese di sorveglianza, collaudo ed altre analoghe, dipendenti dalla subconcessione, da versare alla Tesoreria della Regione e da introitare al capitolo 53 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario "Gestione fondi per spese istruttoria domande concessioni e subconcessioni di acque e miniere".
(OMISSIS: Segue schema di disciplinare di sub-concessione riportato in calce alla deliberazione).
---
Il Consigliere VESAN osserva che lo schema di disciplinare di subconcessione è stato già ampiamente discusso in sede di Commissione consiliare e che i Consiglieri della minoranza non hanno alcuna osservazione da formulare in merito alla proposta di subconcessione di cui si tratta.
Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte della Giunta.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici, MANGANONI;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventinove);
DELIBERA
1) di subconcedere, in via di sanatoria, alla Società Montecatini, Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, con sede in Milano, - di derivare dalla Dora Baltea, mediante pompa centrifuga, in Comune di St. Marcel, moduli medi annui 0,072, di cui moduli medi 0,1388 da derivare durante il periodo primavera-estate e moduli medi 0,00578 da derivare durante il periodo autunno-inverno, per usi industriali ed igienici dello stabilimento di St. Marcel, secondo le modalità e le condizioni previste nel sottoriportato schema di disciplinare di subconcessione;
2) di autorizzare l'emanazione del decreto di sub-concessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante della Società Montecatini;
3) di ordinare e di accertare l'introito ed il deposito delle seguenti somme:
a) Lire 960, per canoni arretrati, decorrenti dal l° marzo 1958 (data di entrata in esercizio dell'impianto di sollevamento) al 28-2-1960, in ragione di Lire 480 all'anno, da versarsi alla Tesoreria regionale presso la Cassa di Risparmio di Torino - Dipendenza di Aosta -, e da introitare al capitolo 4 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario "Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere" ed ai corrispondenti capitoli da istituire nella parte entrata dei bilanci dei successivi esercizi finanziari.
b) Lire 480 all'anno, per canone annuo dovuto, ai sensi del disciplinare, a decorrere dal 1° marzo 1960 e per tutta la durata della subconcessione e da introitare al capitolo 4 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario ed ai corrispondenti istituendi capitoli di entrata dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.
c) Lire 2.000, pari al minimo prescritto dalla legge 21-1-1949 n. 8 sui canoni demaniali, da depositare presso la Tesoreria della Regione, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che la Società subconcessionaria viene ad assumere per effetto della subconcessione.
d) Lire 1.000 pari al minimo prescritto dalla sopracitata legge 21-1-1949 n. 8, da versare presso la suddetta Tesoreria della Regione, per gli scopi di cui all'art. 7 del T.U. 11-12-1933 n. 1775 sulle acque ed impianti elettrici e da introitare al suddetto capitolo 4 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario.
e) Lire 30.000, per le spese di sorveglianza, collaudo ed altre analoghe, dipendenti dalla subconcessione, da versare alla Tesoreria della Regione e da introitare al capitolo 53 di entrata del bilancio per il corrente esercizio finanziario "Gestione fondi per spese istruttoria domande concessione e subconcessione di acque e miniere".
---
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Assessorato ai LL.PP. - Ufficio Acque e Miniere
Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza dovrà essere vincolata la subconcessione, in via di sanatoria, di sollevare acqua dalla Dora Baltea, a mezzo pompe, chiesta dalla Società Montecatini, di Milano, con domanda 28-9-1957, per usi industriali e igienici del proprio stabilimento di Saint Marcel.
Art. 1
Quantità di acqua da derivare
La quantità d'acqua da sollevare a mezzo di pompe, dalla sponda destra della Dora Baltea, in Comune di St. Marcel, è fissata nella misura max di 50 mc/ora, pari a continui lit/sec 13,88 durante il periodo annuo della primavera-estate e nella misura max di 50 mc/giorno, pari a lit/sec 0,578 durante il restante periodo annuo autunno-inverno.
L'acqua sollevata servirà per i bisogni industriali ed igienici dello stabilimento di St. Marcel della Società Montecatini, di Milano.
Art. 2
Quantità d'acqua in base alla quale è stabilito il canone
La quantità media annua d'acqua da sollevare come detto al precedente articolo, sulla quale dovrà computarsi il canone annuo da corrispondere, sarà di lit/sec (13,88+ 0,578/2) = lit/sec 7,2.
Art. 3
Luogo e modo di presa dell'acqua e restituzione
Il sollevamento dell'acqua verrà attuato in sponda destra della Dora Baltea, in Comune di St. Marcel, all'altezza dell'esistente stabilimento della Società Montecatini, mediante pompa centrifuga ad asse orizzontale, con tubazione aspirante del diametro di 125 mm. e tubazione premente del diametro di 125 mm., avente capacità massima di 50 mc/ora, per sollevamento a mt. 25 di prevalenza manometrica totale azionate da motore elettrico di circa 8 cavalli.
La tubazione premente è del diametro di 125 mm. sino alla biforcazione della tubazione servente al raffreddamento di due forni elettrici del locale dei forni, eppoi del diametro di 80 mm. per la diramazione del serbatoio di riserva soprastante i forni della capacità di 20 mc.
La tubazione ha termine all'impianto di sinterizzazione delle ceneri.
La restituzione dell'acqua ha luogo nella Dora Baltea mediante condotta in muratura che sfocia in essa a circa 4 metri a monte del punto di presa.
Le opere descritte, già eseguite, risultanti dal progetto 28-9-1957, costituito da una relazione tecnica a firma Ing. Cesare Pellerino e da una planimetria a firma Sig. Renolfi, facente parte integrante del presente disciplinare, saranno mantenute tali, salvo le eventuali varianti, ritenute ammissibili, che potranno essere apportate loro per necessità di esercizio, ovvero per attendere alla regolazione della portata d'acqua da sollevare.
Art. 4
Regolazione della portata
Le caratteristiche della pompa impediscono di per sé che possa essere sollevato un quantitativo d'acqua superiore ai mc/ora 50 pari a lit/sec 13,88 continui, quale è consentito nel periodo primavera-estate. Per evitare che tale quantitativo d'acqua possa essere abusivamente sollevato anche nel periodo autunno-inverno nel quale è solo consentito il sollevamento di mc/giorno 50, pari a lit/sec 0,578, è fatto obbligo alla Ditta subconcessionaria di convenientemente ridurre, con opportune modifiche, la portata della pompa, così da non consentirle in tale periodo di sollevare un quantitativo d'acqua superiore a lit/sec 0,578, ovvero di installare addirittura una seconda pompa per tale portata.
Entro sei mesi dalla data del Decreto di subconcessione, la Ditta subconcessionaria dovrà aver provveduto al riguardo, presentando all'Ufficio Acque e Miniere la soluzione prescelta con i disegni ed i calcoli relativi.
L'Amministrazione regionale subconcedente si riserva, tuttavia, di imporre il canone afferente alla portata maggiore di lit/sec 13,88, che viene sollevata durante il periodo primavera-estate, qualora nell'altro periodo autunno-inverno risultasse che la portata sollevata superasse quella degli assentiti litri/sec 0,578.
Art. 5
Garanzie da osservarsi
La Ditta subconcessionaria dovrà eseguire e mantenere, a propria cura e spese, tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime della Dora Baltea in qualsiasi momento si ravvisi la necessità di tali opere.
Art. 6
Termine per la esecuzione delle opere - Collaudo
Trattandosi di opere già eseguite, non occorre prescrivere termini per la esecuzione ed ultimazione delle opere.
L'Ufficio regionale Acque dovrà procedere alla visita di collaudo delle opere, a decreto di subconcessione emesso. Eseguita tale visita, ove non ostino ragioni contrarie, potrà autorizzare la continuazione dell'esercizio dell'impianto di sollevamento, dandone atto sul certificato stesso di collaudo.
Qualora detto Ufficio riconosca la necessità di altri lavori, ovvero di modificare quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro attuazione e stabilire se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno continuarsi il sollevamento d'acqua.
Art. 7
Durata della subconcessione
Trattandosi di piccola derivazione d'acqua per usi industriali, la sua durata, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, sarà di anni trenta, decorrenti dal 1° marzo 1958, data di inizio della derivazione. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza, a termine dell'articolo 30 del T.U. di leggi 11-12-1933 numero 1775
Art. 8
Canone
La Ditta subconcessionaria corrisponderà all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, di anno in anno, anticipatamente a decorrere dal 1° marzo 1960, l'annuo canone di L. 480, pari al minimo prescritto dalla legge 21-1-1949 n. 8 sull'aumento dei canoni demaniali e dei sovracanoni, anche se non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della subconcessione stessa, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della legge 18 ottobre 1942 numero 1434.
Art. 9
Pagamenti e depositi
All'atto della firma del presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di avere effettuato i seguenti versamenti alla Tesoreria della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, presso la Dipendenza di Aosta della Cassa di Risparmio di Torino:
a) versamento di L. 960 per canoni arretrati, decorrenti dal 1° marzo 1958 (data di entrata in esercizio dell'impianto di sollevamento) al 28 febbraio 1960, in ragione di L. 480 all'anno, come da quietanza n. ... in data ... .
b) versamento di L. 2.000, a titolo di deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della subconcessione, pari al minimo prescritto dalla legge 21-1-1949 n. 8 circa i canoni demaniali, come da quietanza n. ... in data ... .
c) versamento di L. 1.000, pari al minimo della legge sopra citata, per gli scopi di cui all'art. 7 del T.U. di legge 11-12-1933 n. 1775, come da quietanza n. ... in data ... .
d) il versamento della somma di L. 30.000 per le spese di sorveglianza, misure di portata, collaudo ed altre analoghe dipendenti dalla subconcessione come da quietanza n. ... in data ... .
Art. 10
Richiamo a leggi e regolamenti
Oltre alle condizioni del presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria è tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11-12-1933 n. 1775 e relative norme regolamentari, delle leggi emesse dalla Regione della Valle d'Aosta in materia di acque, nonché di tutte le altre norme legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque, l'agricoltura, la piscicoltura e la sicurezza pubblica.
Art. 11
Domicilio legale
Per ogni effetto di legge, la Ditta subconcessionaria elegge il proprio domicilio in Comune di St. Marcel, in cui ha luogo il sollevamento e la utilizzazione dell'acqua.
IL SUBCONCESSIONARIO CHE ACCETTA
______