Oggetto del Consiglio n. 5 del 4 marzo 1960 - Verbale

OGGETTO N. 5/60 - APPROVAZIONE DI NUOVO TESTO MODIFICATO DELL'ARTICOLO 91 DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE.

Il Presidente, FILLIETROZ, riferisce al Consiglio in merito alla decisione in data 5 febbraio 1960 della Commissione di Coordinamento per la Valle di Aosta, relativa all'annullamento della deliberazione consiliare n. 139 del 17 dicembre 1959, concernente la modificazione all'articolo 91 del regolamento interno del Consiglio regionale.

Richiama, in proposito, l'attenzione dei Consiglieri sui seguenti allegati che sono stati trasmessi loro in copia unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

DELLA VALLE D'AOSTA

N. 341 di prot. Aosta, 5 febbraio 1960

Alleg. n. 1

OGGETTO: Modificazioni all'art. 91 del regolamento interno del Consiglio regionale. Deliberazione consiliare n. 139 del 17-12-1959.

Al Signor Presidente del Consiglio regionale della Valle di Aosta

AOSTA

Si trasmette l'unita decisione relativa all'oggetto, adottata da questa Commissione di Coordinamento per la Valle di Aosta nella seduta del 5 febbraio 1960.

IL PRESIDENTE

F.to Temperini

REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELLA VALLE DI AOSTA

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO PER LA VALLE D'AOSTA

nella seduta del 5 febbraio 1960

Visto il verbale di deliberazione del Consiglio regionale della Valle di Aosta in data 17-12-1959, n. 139 con il quale è stata approvata la modifica dell'art. 91 del vigente regolamento interno del Consiglio regionale;

Constatato che con le modifiche introdotte all'art. 91 del Regolamento si dispone che "Il Senatore della Repubblica e il Deputato al Parlamento eletti nella circoscrizione elettorale della Valle di Aosta possono essere invitati ad assistere alle sedute del Consiglio regionale e possono essere invitati dal Presidente, su conforme parere favorevole del Consiglio, a fare comunicazioni, inerenti all'esercizio del loro mandato, su problemi di interesse della Regione";

Vista la lettera di questa Commissione di Coordinamento in data 5-1-1960, n. 3076, con la quale, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono stati chiesti chiarimenti al Presidente del Consiglio regionale;

Esaminata la risposta data con lettera 29-1-1960 n. 11;

Visto che la deliberazione citata, benché formulata diversamente da quelle precedenti del 7 ottobre 1959, numero 105-106, che sono state annullate da questa Commissione di Coordinamento con propria decisione del 9 novembre 1959, sostanzialmente non si discosta da esse in quanto parimente consente ad elementi, organicamente estranei al Consiglio regionale, di potervi partecipare attivamente, sia pure mediante discussione, su problemi di esclusivo interesse della Valle, con ciò concretando una palese violazione degli articoli 16 e 17 dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Ritenuto che attraverso la formula usata nella disposizione in questione - si introdurrebbe, sia pure in via indiretta e in termini allusivi, una sorta di sindacato sull'attività parlamentare del Senatore e del Deputato eletti nella circoscrizione della V alle: il che, se da un lato è in netto contrasto col divieto del "mandato imperativo" e con la "rappresentanza dell'intera nazione", informanti l'attività dei membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione, dall'altro importerebbe la possibilità di trasferire in seno al Consiglio regionale la sede di eventuali dibattiti di natura politica intorno al modo col quale i parlamentari eletti nella Valle svolgono la loro attività, innovando, in conseguenza, la disciplina statutaria relativa alle attribuzioni del Consiglio regionale, che non contempla tale possibilità;

Visto l'art. 46 del citato Statuto speciale della Valle di Aosta;

Decide

l'annullamento della deliberazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta in data 17 dicembre 1959, n. 139.

Aosta, li 5 febbraio 1960.

IL PRESIDENTE

della Commissione di Coordinamento

F.to Temperini"

Prot. n. 11 Aosta, li 29-1-1960

OGGETTO: Modificazione all'articolo 91 del Regolamento interno del Consiglio regionale (Deliberazione Consiglio n. 139 del 17 dicembre 1959)

Al Signor Presidente

della Commissione di Coordinamento

AOSTA

e, per conoscenza:

Al Signor Presidente della Giunta regionale

SEDE

In risposta alla lettera n. 3076, in data 5 gennaio 1960, concernente la richiesta di chiarimenti in merito all'oggetto sopraindicato, si fa presente che il testo del nuovo articolo 91 del Regolamento interno del Consiglio regionale, approvato nella seduta del 17 dicembre 1959 (oggetto n. 139) esclude chiaramente che i due Parlamentari valdostani possano partecipare alle sedute del Consiglio regionale e prendere parte ai lavori del Consiglio stesso.

Infatti, a differenza del testo in precedenza già deliberato - (testo in cui si prevedeva l'invito ai Parlamentari a partecipare alle sedute del Consiglio e, se richiesti, a prendere la parola su un oggetto posto in discussione), - il nuovo testo di articolo 91, approvato il 17 dicembre 1959, è formulato nei seguenti termini, che escludono la partecipazione dei Parlamentari alle sedute e ai lavori del Consiglio (l'assistenza alle sedute consiliari essendo consentita al pubblico e potendo, d'altra parte, il Consiglio sentire parere e comunicazioni di esperti):

"Art. 91 - Il Senatore della Repubblica e il Deputato al Parlamento eletti nella circoscrizione elettorale della Valle di Aosta possono essere invitati ad assistere alle sedute del Consiglio regionale e possono essere invitati dal Presidente, su conforme parere favorevole del Consiglio, a fare comunicazioni inerenti all'esercizio del loro mandato, su problemi di interesse della Regione".

In relazione a quanto sopra, si ritiene che il sopra-riportato nuovo testo di articolo 91 non sia in contrasto con alcuna norma di legge e possa, quindi, il provvedimento consiliare numero 139 del 17 dicembre 1959 ottenere il visto di legittimità.

Con distinta considerazione.

IL PRESIDENTE

F.to Avv. G. Fillietroz

REPUBBLICA ITALIANA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELLA VALLE D' AOSTA

Il Rappresentante del Ministero dell'Interno

Presidente

N. 3076 di prot. Aosta, li 5-1-1960

Al Signor Presidente del Consiglio regionale della Valle di

AOSTA

e, p. c.:

Al Signor Presidente della Giunta regionale della Valle di

AOSTA

OGGETTO: Modificazione ad alcuni articoli del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale.

In relazione alla delibera n. 139 del 17-12-1959 con la quale codesto Consiglio regionale ha approvato la modifica dell'articolo 91 del proprio Regolamento interno, non si può che confermare quanto fatto presente con la decisione del 9 novembre 1959 a proposito dell'annullamento delle deliberazioni nn. 105 e 106 del 7-10-1959.

Dall'esame della delibera in oggetto indicata si rileva, infatti, che la disposizione in esame, per quanto modificata, consentendo ai membri estranei di prendere parte ai lavori del Consiglio regionale - in ragione anche della indubbia influenza che il loro personale prestigio eserciterebbe sui Consiglieri - appare contrastante col principio del nostro sistema giuridico secondo cui ai lavori di un corpo amministrativo o legislativo deliberante possono partecipare esclusivamente coloro che ne fanno organicamente o istituzionalmente parte.

Gli aventi diritto, infatti, a partecipare alle sedute consiliari di codesto Consiglio sono esattamente individuati dall'articolo 16 dello Statuto Valdostano.

Poiché non sembra, pertanto, ammissibile la possibilità di introdurre modifiche al sistema anzidetto in sede di regolamentazione interna dell'attività dell'Assemblea medesima, si prega di voler fornire chiarimenti in proposito.

IL PRESIDENTE

F.to Temperini

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Il Presidente, FILLIETROZ, riferisce in merito alla questione.

Propone, quindi, che l'ultima parte dell'articolo 91 ("..., a fare comunicazioni, inerenti all'esercizio del loro mandato, su problemi di interesse della Regione") sia rettificata come segue: "..., a fare comunicazioni su problemi d'interesse della Valle di Aosta, senza interferire né intervenire nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio".

Comunica che la nuova formulazione dell'articolo 91 del regolamento interno del Consiglio sarebbe, quindi, la seguente:

"Articolo 91 - Il Senatore della Repubblica ed il Deputato al Parlamento eletti nella circoscrizione elettorale della Valle d'Aosta possono essere invitati ad assistere alle sedute del Consiglio regionale e possono essere invitati dal Presidente, su conforme parere favorevole del Consiglio, a fare comunicazioni su problemi di interesse della Valle d'Aosta, senza interferire né intervenire nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio".

Il Consigliere BONDAZ ritiene che l'articolo 91 del Regolamento interno del Consiglio non possa essere approvato neppure nella nuova formulazione proposta dal Presidente Fillietroz, perché il Consiglio discute, ovviamente, su problemi che sono stati inseriti preventivamente all'ordine del giorno e si verrebbe quindi, - egli dice, - a dare la possibilità a membri estranei al Consiglio regionale di discutere su problemi, siano pure essi di interesse della Valle d'Aosta, ma che non sono al di fuori di quello che è l'ordine del giorno.

Dichiara di essere contrario, per tali motivi, anche alla nuova formulazione ora proposta.

Il Consigliere MONTESANO dichiara di richiamarsi alla dichiarazione già fatta in sede di discussione della prima formulazione dell'articolo 91 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Precisa che i suoi chiarimenti erano basati esclusivamente su questioni di principio e si riassumevano in questi termini: "Il Consiglio regionale è formato da 35 Consiglieri, i quali hanno il diritto e il dovere di discutere i problemi inerenti alla politica e all'amministrazione della Regione. - Nessun altro è autorizzato, per Statuto e per altre disposizioni, a prendere la parola, senza intaccare la sovranità stessa del Consiglio".

Comunica di aver fatto tale dichiarazione perché convinto che si verrebbe ad avere un inserimento nelle discussioni del Consiglio di persone estranee al Consiglio stesso.

Dichiara che non intende aggiungere altro se non riaffermare questo suo voto negativo anche in ordine alla attuale nuova formulazione dell'articolo 91 perché si tratta di una questione di principio sulla quale ritiene che il Consiglio non dovrebbe transigere e precisa che il suo voto sarebbe contrario anche se, per ipotesi, il Deputato della Valle d'Aosta fosse della sua stessa corrente politica.

L'Assessore COLOMBO rileva che vi è una contraddizione "in terminis" nelle osservazioni che sono state fatte in merito alla nuova formulazione dell'articolo 91, poiché si sostiene che il Consiglio discute unicamente su problemi che sono stati preventivamente inseriti nell'ordine del giorno della seduta.

Ritiene che, allorquando vi siano all'ordine del giorno problemi di interesse generale della Valle d'Aosta, il Consiglio possa invitare i due Parlamentari a fare comunicazioni in ordine a tali problemi senza intervenire nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di approvazione del nuovo testo modificato di articolo 91 del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale.

IL CONSIGLIO

con voti favorevoli ventitré e voti contrari nove, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: trentadue),

DELIBERA

di approvare il seguente nuovo testo modificato dell'articolo 91 del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale:

"Articolo 91: Il Senatore della Repubblica e il Deputato al Parlamento eletti nella circoscrizione elettorale della Valle d'Aosta possono essere invitati ad assistere alle sedute del Consiglio regionale e possono essere invitati dal Presidente, su conforme parere favorevole del Consiglio, a fare comunicazioni su problemi di interesse della Valle d'Aosta, senza interferire né intervenire nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio".

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