Oggetto del Consiglio n. 6 del 4 marzo 1960 - Verbale
OGGETTO N. 6/60 - LEGGE REGIONALE URBANISTICA E PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO IN VALLE D'AOSTA - RILIEVI DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO.
Il Presidente, FILLIETROZ, riferisce al Consiglio in merito alla seguente lettera in data 20 gennaio 1960 - prot. n. 154 - del Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, concernente rilievi in merito al provvedimento consiliare n. 164 del 18 dicembre 1959, lettera che è stata trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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REPUBBLICA ITALIANA
COMMISSIONE DI COORDINAMENTO
DELLA VALLE D'AOSTA
Il Rappresentante del Ministero dell'Interno
Presidente
N. 154 di Prot. Aosta, li 20-1-1960
Allegati n. 1
OGGETTO: Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta. Delib. C.R. n. 164 del 18-12-1959.
Al Signor Presidente del Consiglio regionale della Valle di
AOSTA
e, p. c.:
Al Sig. Presidente della Giunta regionale della Valle di
AOSTA
Ai sensi dell'art. 31 - comma quarto - dello Statuto Speciale della Regione Autonoma "Valle d'Aosta" - approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si rinvia a codesto Consiglio il provvedimento n. 164, in data 18 dicembre 1959, relativo alla "Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle di Aosta" pei seguenti motivi:
1) La dichiarazione dell'intero territorio della Valle d'Aosta quale zona di particolare importanza turistica, contenuta nell'articolo 1, è in contrasto con il limite desumibile dall'articolo 2 - lettera g) dello Statuto speciale anzicennato che esclude la possibilità indiscriminata della estensione di detta qualifica all'intero territorio della Regione.
2) La dichiarazione stessa non è in armonia con la legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, in quanto la legge regionale in esame non contiene neppure i criteri oggettivi d'interesse pubblico che si ritiene soddisfare né le norme sulla procedura d'imposizione del vincolo con idonee garanzie pei privati.
3) Le disposizioni dell'articolo 13 - primo e secondo comma - contrastano con il principio fondamentale della legislazione vigente secondo la quale la dichiarazione di pubblica utilità (e la conseguente possibilità della procedura di espropriazione) è connessa all'approvazione di piani particolareggiati.
Invero, la dichiarazione di pubblica utilità non può essere connessa con l'approvazione di piani generali in quanto questi hanno vigore a tempo indeterminato, mentre, secondo la vigente legislazione statale, la dichiarazione di pubblica utilità richiede la fissazione di un preciso termine.
E' d'uopo inoltre far presente la necessità che sia chiaramente affermato che le espropriazioni previste dall'articolo 13 si riferiscono ad opere non a carico dello Stato.
4) La istituzione dell'Ufficio regionale per l'urbanistica e la tutela del paesaggio, mediante l'emanando regolamento secondo la disposizione contenuta nell'art. 15, deve avvenire con apposita legge regionale trattandosi di attività che incide la sfera organizzativa degli uffici regionali.
5) Il contenuto degli articoli 3 e 4 presuppone l'approvazione degli elenchi delle cose e degli immobili che per il loro notevole interesse pubblico debbono ritenersi soggetti alla disciplina della legge di cui trattasi.
Soggiungesi che le disposizioni dell'articolo 3 sono incompatibili con le necessità militari di eseguire, senza limitazioni di tempo e di luogo, i lavori per le esigenze della difesa.
6) La dizione del secondo comma dell'articolo 5 appare errata e andrebbe così sostituita "I piani regolatori comunali debbono uniformarsi al piano regionale".
7) Per quanto concerne le norme fissate con gli articoli 7 e 8 si rileva che non è fatto alcun riferimento alle disposizioni di carattere generale previste dalla legge urbanistica 7 agosto 1942, n. 1150, relativamente alle intese con le Amministrazioni statali per le reti principali delle linee di comunicazione stradali e ferroviarie.
8) L'art. 11 dovrebbe precisare compiutamente la procedura e la forma di approvazione nonché il periodo di validità dei piani, considerato anche che il successivo articolo 12 stabilisce che le varianti ai piani regionali e comunali vengono adottate con la procedura identica a quella dei piani regolatori originari.
9) Il piano regolatore regionale dovrebbe essere attuato per mezzo dei piani regolatori comunali e non mediante piani particolareggiati, talchè, il riferimento al piano regionale contenuto nell'articolo 14 dovrebbe essere eliminato.
10) E' indispensabile integrare l'articolo 18 stabilendo anche che per quanto non dispone la legge regionale in esame e per quanto non in contrasto con essa, trovano applicazione le leggi 1° giugno 1939, n. 1089; 29 giugno 1939, n. 1497; 17 agosto 1942, n. 1150 e successive integrazioni, nonché la legge 21 dicembre 1955, n. 1357.
IL PRESIDENTE
F.to Temperini
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Disegno di legge regionale n. 8
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale n.
LEGGE REGIONALE URBANISTICA E PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO IN VALLE D'AOST A.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge:
ART. 1
(Dichiarazione di pubblico interesse)
Il territorio della Valle d'Aosta è dichiarato bellezza naturale di pubblico interesse e zona di particolare importanza turistica.
ART. 2
(Ambito di applicazione della legge)
L'attività edificatoria, lo sviluppo urbanistico e la tutela del paesaggio sono disciplinati, in Valle d'Aosta, dalla presente legge. Sarà successivamente emanato un regolamento.
ART. 3
(Divieti ed autorizzazioni)
E' vietato eseguire costruzioni o piantagioni, distruggere o modificare quelle esistenti o, comunque, introdurre modificazioni agli immobili, che rechino pregiudizio all'aspetto del paesaggio.
Chiunque intenda compiere opere, costruzioni, demolizione o modificazione degli immobili, che possano comunque alterare il paesaggio, deve munirsi di apposita autorizzazione, rilasciata dal Presidente della Giunta regionale nei casi e nei modi previsti dal regolamento.
ART. 4
(Sanzioni)
Chiunque abbia eseguito costruzioni o piantagioni che alterino l'aspetto del paesaggio senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione di cui al precedente articolo, è tenuto, con ordinanza del Presidente della Giunta regionale, a demolire a proprie spese le opere abusivamente compiute e a mettere in pristino stato i luoghi, nel termine che sarà stabilito nella stessa ordinanza.
Qualora il ripristino non fosse possibile, è tenuto al pagamento di una indennità stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell'organo indicato dal regolamento, in misura corrispondente alla maggiore somma fra il danno arrecato e il profitto conseguito, ferme rimanendo le sanzioni previste dalle leggi penali.
ART. 5
(Piano regionale urbanistico e paesaggistico)
La disciplina dell'attività edificatoria, dello sviluppo urbanistico e della tutela del paesaggio si attua a mezzo del piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico da formarsi a cura dell'Amministrazione regionale con le modalità stabilite dal regolamento e da approvarsi con deliberazione del Consiglio regionale.
In detto piano sono incorporati i piani comunali di cui all'articolo 8.
ART. 6
(Conformità delle autorizzazioni al piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico)
Le autorizzazioni di cui all'art. 3 non possono essere concesse se le opere o le piantagioni non siano conformi al piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico.
ART. 7
(Indicazioni fondamentali del piano regolatore urbanistico e paesaggistico)
Il piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico deve stabilire:
a) - le zone della Valle d'Aosta da riservare a speciali destinazioni di interesse generale e regionale;
b) - zone della Valle d'Aosta in cui sia inibita ogni attività edificatoria;
c) - carattere delle edificazioni nelle singole zone e vincoli da osservare;
d) - la rete delle vie di comunicazione;
e) - impianti pubblici di interesse regionale o turistico.
ART. 8
(Piani regolatori comunali urbanistici e paesaggistici)
Ogni Comune della Valle d'Aosta, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, è tenuto nel termine da sei mesi ad un anno dalla richiesta a formare un piano regolatore comunale urbanistico e paesaggistico del proprio territorio, uniformandosi a quanto è stabilito nel piano regionale urbanistico e paesaggistico.
Il piano dovrà entro lo stesso termine essere adottato con deliberazione del Consiglio comunale.
Se i Comuni nei termini predetti non adottano un piano regolatore, alla loro adozione provvede la Regione. In tal caso le spese saranno a carico del Comune.
ART. 9
(Indicazioni fondamentali del piano regolatore comunale)
Il piano regolatore comunale deve indicare essenzialmente, nei limiti di quanto stabilito dal piano regionale:
1) - la rete della viabilità comunale;
2) - le zone del territorio comunale da destinarsi all'edificazione di qualunque tipo, i caratteri e i vincoli per ogni zona;
3) - le aree da destinare ad uso pubblico o sottoposte a speciali vincoli e servitù;
4) - le aree da riservare a costruzioni, opere ed impianti di pubblico interesse;
5) - il piano finanziario per l'attuazione del piano regolatore.
ART. 10
(Pubblicazione dei piani regolatori)
Il piano regolatore regionale e i piani regolatori comunali, da formarsi con le modalità stabilite dal regolamento, dopo la loro adozione rispettivamente da parte del Consiglio regionale e da parte dei Consigli comunali, devono essere depositati per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Il deposito deve avvenire per il piano regolatore regionale presso l'Amministrazione regionale e presso tutti i Comuni della Valle di Aosta e per i piani regolatori comunali presso i singoli Comuni.
Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni sulle quali decidono, in sede di approvazione definitiva del piano, rispettivamente il Consiglio regionale e la Giunta regionale.
ART. 11
(Entrata in vigore del piano regolatore regionale e dei piani comunali)
Il piano regolatore regionale entra in vigore dalla data nella quale diventa esecutiva la deliberazione del Consiglio regionale che lo approva.
I piani regolatori comunali entrano in vigore dalla data delle deliberazioni della Giunta regionale che li approvano e che dovranno essere assunte entro un anno dalla adozione dei piani da parte dei Consigli comunali.
ART. 12
(Varianti al piano regolatore regionale e ai piani comunali)
Le varianti al piano regolatore regionale e ai piani regolatori comunali sono approvate con la stessa procedura prevista per i piani regolatori originari.
ART. 13
(Espropriazione degli immobili)
In conseguenza alla approvazione del piano regolatore regionale e dei piani regolatori comunali, ed allo scopo di predisporre la ordinata attuazione dei piani stessi, la Regione ed i Comuni hanno facoltà di espropriare gli immobili.
Ai fini di detta espropriazione le determinazioni del piano regionale e dei piani comunali sono dichiarate di pubblica utilità ed interesse.
Per la determinazione dell'indennità di espropriazione non si dovrà tenere conto degli incrementi di valore conseguenti, sia direttamente che indirettamente, alla pubblicazione ed alla approvazione del piano regolatore regionale e dei piani regolatori comunali.
ART. 14
(Piani particolareggiati)
Il piano regolatore regionale e i piani regolatori comunali vengono attuati a mezzo di piani particolareggiati da approvarsi, secondo le modalità stabilite dal regolamento, rispettivamente dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale.
La approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e dei vincoli in essi previsti. Se per l'esecuzione di dette opere si rendesse necessaria l'espropriazione, per la determinazione dell'indennità di espropriazione non si dovrà tener conto degli incrementi di valore di cui all'articolo precedente.
ART. 15
(Regolamento ed esercizio delle funzioni amministrative)
Il regolamento potrà istituire, per l'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge, un Ufficio regionale per l'urbanistica e la tutela del paesaggio, organi consultivi regionali urbanistici e paesaggistici e circoscrizioni territoriali urbanistiche e paesaggistiche controllate da appositi architetti e urbanisti.
ART. 16
(Contributi di miglioria)
Con separata legge sarà disciplinata la istituzione dei contributi di miglioria dovuti in seguito all'adozione dei piani regolatori previsti dalla presente legge, in analogia a quanto disposto dal Capo XV del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175.
ART. 17
(Norma finale)
Restano ferme le norme della legge regionale 31 maggio 1956 n. 1, per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio.
ART. 18
(Norme transitorie)
Il piano regolatore della Città di Aosta, già adottato dal Consiglio comunale, ed i piani regolatori degli altri Comuni della Valle d'Aosta, adottati dai Consigli comunali, potranno entrare in vigore anche prima della approvazione del piano regolatore regionale, con deliberazione del Consiglio regionale.
Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento previsto dalla presente legge, le autorizzazioni di cui all'art. 3 saranno rilasciate dal Presidente della Giunta regionale sentito il parere di un Comitato regionale per l'urbanistica e la tutela del paesaggio, che esprimerà anche il parere richiesto dal capoverso dell'art. 4, composto:
a) - da 4 tecnici designati, rispettivamente, dagli Assessori regionali all'agricoltura, al turismo, ai lavori pubblici e dal Sindaco del Comune interessato;
b) - da un rappresentante dell'Ordine degli ingegneri della Valle d'Aosta;
c) da un rappresentante degli architetti della Valle d'Aosta;
d) - dal Medico regionale.
ART. 19
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle di Aosta.
Aosta, li
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Il Vice Presidente del Consiglio, VUILLERMOZ, dichiara:
"In sede di discussione generale sulla legge che oggi viene nuovamente esaminata, desidererei attirare nuovamente l'attenzione del Consiglio sull'art. 18 (norme transitorie) affinché, come già ho avuto occasione di rilevare nella precedente riunione consiliare, si giunga a far partecipare quale membro della Commissione all'uopo costituita anche un rappresentante dell'Ordine dei Geometri.
A parte il fatto che risulta che giustamente l'Ordine in questione ha prospettato la necessità che un suo rappresentante possa partecipare ai lavori di detta Commissione, personalmente debbo far presente la relazione esistente tra la materia da trattarsi e l'attività professionale di questa categoria di tecnici; così pure non vanno dimenticate le loro specifiche competenze in materia di rilievi topografici che interessano i piani regolatori.
Inoltre, in considerazione del tangibile apporto che i Geometri hanno dato e danno tuttora allo sviluppo edificatorio della nostra Valle, la loro esperienza e la conoscenza specifica dei vari problemi acquisita in questo vasto campo possono fornire alla Commissione utili elementi di giudizio e proficua collaborazione.
Chiedo, pertanto, che all'articolo 18 nella Commissione si aggiunga un componente in più quale rappresentante dell'Ordine dei Geometri".
Il Consigliere PALMAS riferisce quanto segue:
"Nel prendere conoscenza delle osservazioni che il Presidente della Commissione di Coordinamento ha fatto alla legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale con lettera del 20-1-1960 n. 154, occorre pregiudizialmente rilevare che tutte le osservazioni fatte non rientrano nel campo delimitato dall'art. 31 dello Statuto stesso.
Il Presidente della Commissione di Coordinamento può infatti rinviare la legge al Consiglio della Valle solo quando la legge ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli delle altre regioni.
Al di fuori di tale circoscritto potere non sussiste alcun controllo né di merito né di legittimità sugli atti legislativi regionali da parte del Presidente della Commissione di Coordinamento.
Il rispetto delle competenze dei singoli organi dell'ordinamento è la premessa necessaria per il retto funzionamento dell'attività legislativa e amministrativa della Regione.
Il Consiglio regionale non dovrebbe quindi esaminare le osservazioni del Presidente della Commissione di Coordinamento e dovrebbe passare ad una nuova approvazione della legge.
Tale pregiudiziale considerazione, che è necessaria al fine di precisare le funzioni costituzionalmente stabilite per il Presidente della Commissione di Coordinamento, non esclude l'opportunità che il Consiglio esamini le osservazioni contenute nella lettera del Presidente della Commissione di Coordinamento e adotti alcune modificazioni alla legge già approvata nella seduta del 18 dicembre 1959.
I
L'osservazione all'art. 1 della legge vorrebbe far discendere dalla espressione al plurale contenuta nella lettera C dell'art. 2 dello Statuto: "zone di particolare importanza turistica" il divieto di dichiarare bellezza naturale di pubblico interesse e zona di particolare interesse turistico l'intero territorio della Regione.
Tale divieto però non sussiste in base ad una corretta interpretazione del testo costituzionale che va letto non nelle sue singole espressioni ma nel suo organico contesto. L'art. 2 lettera q dello Statuto attribuisce alla potestà primaria della Regione la materia del turismo e della tutela del paesaggio.
Nell'esercizio di tale potestà nessuno può contestare alla Regione il potere di indicare quali siano le bellezze naturali da tutelare e le zone da dichiarare di particolare importanza turistica. Infatti, la legge regionale 31 maggio 1956 n. 2 art. 3 attribuisce addirittura all'Assessore regionale per il Turismo la potestà di dichiarare con proprio decreto quali siano i singoli Comuni il cui territorio deve avere la qualifica di zona di particolare interesse turistico. Se tale dichiarazione già effettuata per circa il 50% dei Comuni della Regione venisse con singoli decreti estesa al rimanente 50% dei Comuni si otterrebbe lo stesso risultato che si vuol contestare possa essere conseguito con la formulazione legislativa di cui all'art. 1 della legge.
La logica esclude che si possa fare tale contestazione; onde rientra pienamente nelle possibilità del dettato costituzionale fare quanto è già possibile fare con un semplice atto amministrativo previsto da una legge regionale.
Il diritto costituzionale non può essere ricondotto a delle semplici espressioni letterali, per cui la Regione avrebbe la possibilità di coprire tutto il suo territorio con zone dichiarate di particolare interesse turistico e non potrebbe invece con un'unica dichiarazione raggiungere lo stesso risultato sostanziale.
Sotto l'aspetto del merito è vano opporre che la corrispondente legge statale prevede delle singole dichiarazioni, vuoi per le zone di particolare interesse turistico, vuoi per le località da dichiararsi bellezze naturali, in quanto, nelle materie in cui la Regione ha potestà legislativa primaria, la legislazione regionale ha un potere sostitutivo della legislazione dello Stato, nell'ambito del territorio regionale.
Per quanto riguarda le località da dichiararsi bellezze naturali, si osserva che l'art. 1 n. 3 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 consente la dichiarazione di un complesso geografico avente caratteristiche unitarie e tradizionali, quale è, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, la Valle di Aosta.
Occorre porre mente alla diversa formulazione dell'art. 2 dello Statuto speciale per la Valle di Aosta rispetto all'art. 117 della Costituzione. Questo ultimo, infatti, si riferisce alle Regioni a Statuto ordinario. Il limite da detto articolo previsto non è applicabile alla Valle di Aosta, come alle altre Regioni a Statuto speciale.
L'estensione a tutto il territorio regionale della dichiarazione di bellezza naturale e di zona di particolare interesse turistico, dispensa la indicazione di particolari norme procedurali per la indicazione delle singole zone (elenchi) così come prevede la legge dello Stato.
Per completezza si aggiunge che nessun contrasto esiste fra l'art. 1 della legge regionale e l'attuale attività amministrativa dello Stato. Si è già accennato che l'art. 1 n. 3 della L. 29-6-1939 n. 1497 consente di per sè la dichiarazione unitaria della Valle d'Aosta di bellezza naturale.
Se a ciò si aggiunge che lo Stato con decreto del Ministro della P.I. ha dichiarato bellezze naturali:
l) ambo le sponde del lago di Garda;
2) la costa orientale della Sicilia;
3) la penisola di Lerici;
4) l'isola di Ischia;
ben si comprende come l'art. 1 della legge regionale sia perfettamente armonico alla legge dello Stato.
La dottrina è già orientata in tal senso.
"Esistono in Italia paesaggi deliziosi, la cui suggestività dipende in gran parte dalla speciale ubicazione dei nuclei abitati, dalla varietà della vegetazione, dalla disposizione delle strade, da un complesso insomma di elementi imponderabili, i quali, tutti insieme, concorrono a formare bellezze uniche al mondo. Questi scenari meravigliosi possono essere resi ancora più interessanti da una saggia disciplina dell'attività edilizia, così come possono essere irreparabilmente deturpati dall'eliminazione di zone verdi, da costruzioni non intonate all'ambiente, da complessi edilizi mal disposti, da impianti industriali o ferroviari che non tengano conto della necessità di lasciare immutate alcune zone caratteristiche. L'introduzione di norme urbanistiche, aventi carattere obbligatorio per tutti i Comuni compresi nella Regione, si impone, pertanto, come l'unico rimedio per assicurare l'integrità di un patrimonio nazionale che ci è tanto invidiato.
Vero è che la legge 29 giugno 1939, n. 1497, relativa alla protezione delle bellezze naturali, attribuisce, come vedremo in seguito, al Ministro dell'Istruzione il compito di disporre un piano paesaggistico inteso a salvaguardare i complessi immobili, che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, e le altre bellezze panoramiche considerate come quadri naturali; ma è evidente che solo un piano territoriale, nel quale sia tenuto conto di tutte le esigenze urbanistiche di una vasta zona, può opportunamente accordare la tutela dei suddetti tesori con la soddisfazione di altri bisogni di interesse vitale, che non potrebbero essere messi da parte o comunque dimenticati senza grave danno per la futura vita dei vari centri abitati". Testa: Manuale di legislazione urbanistica - Giuffrè ed. 1956, p. 36.
Si propone, pertanto, al Consiglio regionale di approvare nuovamente l'articolo 1 della legge nella sua attuale formulazione.
II
L'osservazione all'art. 13 della legge, - fatta dal rappresentante del Ministero dell'Interno -, riflette il concetto già espresso a proposito della precedente osservazione e cioè che la legge ordinaria dello Stato debba rappresentare il modello inderogabile al quale deve uniformarsi la legislazione primaria della Regione.
Essa inoltre è dovuta alla mancata accettazione del concetto che la legge regionale non si inquadra unicamente nella disciplina dell'urbanistica, ma altresì nella disciplina della protezione della bellezza naturale, rappresentata dall'intero territorio della Valle di Aosta.
In primo luogo nella legge regionale il piano regolatore regionale e il piano regolatore comunale non hanno assolutamente lo stesso carattere dei piani regolatori generali previsti dalla legge urbanistica dello Stato, tanto che non hanno tale denominazione. Essi investono non solo il territorio urbano, ma anche e soprattutto il territorio extraurbano con determinazioni omogenee nelle quali, a suo tempo, dovranno inserirsi con carattere meramente strumentale di attuazione i piani particolareggiati. Indipendentemente da essi, perciò, si potrà rendere necessaria la espropriazione per prevenire la possibilità di mutamenti che renderebbero poi troppo onerosa l'esecuzione dei piani particolareggiati.
Poiché trattasi, quindi, di espropriazioni a cui non debbono necessariamente susseguire delle opere ("Allo scopo di predisporre l'ordinata attuazione dei piani stessi la Regione ed i Comuni hanno facoltà di espropriare gli immobili") è difficile poter inserire una norma parallela a quella stabilita dall'art. 13 della legge 25-6-1865 n. 2359, che è l'articolo che stabilisce un termine entro il quale le opere dopo la dichiarazione di pubblica utilità debbono essere eseguite.
Si propone, tuttavia, al Consiglio regionale:
- di modificare la dizione dell'art. 13 della legge come segue:
"In conseguenza all'approvazione del piano regolatore regionale e dei piani regolatori comunali ed allo scopo di predisporre la ordinata attuazione dei piani stessi, la Regione e i Comuni hanno facoltà di promuovere l'espropriazione degli immobili, sempre che non debba riferirsi ad opere a carico dello Stato";
- di eliminare il secondo comma dell'art. 13;
- di modificare l'ultimo capoverso dell'art. 14 come segue:
"...Se per l'esecuzione di dette opere, sempre che non siano a carico dello Stato, si rendesse necessaria l'espropriazione...".
Quindi, abbiamo sopperito alla preoccupazione del rappresentante del Ministero dell'Interno e introdotto una nostra disciplina delle espropriazioni che ci compete e che è sostitutiva di quella dello Stato.
III
Il futuro regolamento sarà approvato per legge e quindi non sarà violata la competenza di cui all'art. 2 lett. A dello Statuto speciale.
IV
L'applicazione degli art. 3 e 4 non richiede la compilazione di elenchi di cose e di immobili. Il Consiglio, nel suo apprezzamento sovrano, ha ritenuto di assoggettare alla disciplina della autorizzazione tutte le opere che recano pregiudizio all'aspetto del paesaggio.
Il concetto degli elenchi è assorbito dalla dichiarazione di cui all'art. 1.
Lo stesso legislatore dello Stato ha avvertito l'insufficienza e la pericolosità del sistema degli elenchi, tanto da aver stabilito all'art. 8 della legge 29-6-1939 n. 1497 la seguente norma: "Indipendentemente dalla inclusione nell'elenco delle località e dalla notificazione di cui all'art. 6, il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà:
1) di inibire che si eseguano, senza preventiva autorizzazione, lavori comunque capaci di recar pregiudizio all'attuale stato esteriore delle cose e delle località soggette alla presente legge;
2) di ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida di cui al numero precedente, la sospensione degli iniziati lavori", norma che evidentemente non è stata tenuta presente dal rappresentante del Ministero dell'Interno.
La asserita incompatibilità con le esigenze militari, non ha fondamento, in quanto, non solo le disposizioni della legge regionale in materia, ma le disposizioni della legge dello Stato in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio, come in qualsiasi altra materia, possono essere in contrasto con le esigenze militari, le quali, avendo carattere eccezionale e primario, si impongono non solo alle prescrizioni delle leggi regionali, ma alla prescrizione di qualsiasi legge dello Stato.
V
L'osservazione n. 6 relativa all'asserita errata dizione dell'art. 5 non è accoglibile dal Consiglio regionale che ha stabilito la sussistenza di un piano regolatore unico per la regione di cui fanno parte integrante i piani comunali i quali, ai sensi dell'art. 8, debbono uniformarsi alle determinazioni del piano regionale. L'espressione usata dall'art. 5 della legge non è quindi errata ma esprime il concetto che il Consiglio regionale ha adottato.
VI
La rete delle vie di comunicazione dello Stato sia stradali che ferroviarie non è e non può essere disciplinata dalla legge regionale sull'urbanistica e la tutela del paesaggio, perché su tale materia la Regione non ha competenza alcuna, ciò non toglie che il piano debba tenerne conto, come elemento statico esistente nell'ambiente.
Si esclude che per tale aspetto il piano regolatore debba essere inviato per il benestare all'Amministrazione centrale dello Stato.
Si propone che per chiarezza l'art. 7 lett. D) della legge sia modificato: "la rete delle vie di comunicazione, escluse le comunicazioni stradali e ferroviarie dello Stato,...".
Così sarà tolta la preoccupazione che il Consiglio regionale della Valle d'Aosta voglia occuparsi delle comunicazioni stradali dello Stato e tanto meno delle comunicazioni ferroviarie.
VII
Nessun obbligo ha il legislatore regionale di precisare, dopo la riserva fatta nell'art. 10 ("da formarsi con le modalità stabilite nel regolamento"), quanto si richiede nell'osservazione n. 8.
Anche la legge urbanistica dello Stato non precisa le modalità con cui il piano regolatore deve essere fatto.
VIII
Nessuna ingerenza ha il Presidente della Commissione di Coordinamento per fissare al legislatore regionale i modi di attuazione del piano regolatore regionale, come si vuole con l'osservazione n. 8.
Il concetto dell'unicità del piano regolatore regionale non è stato raccolto, ed a ciò si deve tale osservazione.
Il piano regolatore comunale non è un mezzo di attuazione del piano regolatore regionale perché è incorporato nello stesso piano. I piani particolareggiati invece sono gli strumenti, sia in sede regionale sia in sede comunale, per la realizzazione del piano.
IX
La integrazione dell'art. 18 richiesta con l'osservazione n. 10 è del tutto superflua perché a ciò provvede in via permanente l'art. 51 dello Statuto speciale.
Con l'occasione si potrà:
- integrare il titolo dell'art. 7 con l'esatta dizione: "...piano regionale urbanistico e paesaggistico...";
- porre, per chiarezza, all'art. 18 lettera a) anziché la sola parola "tecnici" anche la parola "esperti"; si propone quindi che il testo sia così modificato:
"a) da 4 esperti o tecnici designati...";
- aggiungere al predetto articolo 18 la seguente lettera e):
"e) da un rappresentante dell'Ordine dei Geometri della Valle d'Aosta".
Signori Presidenti, Signori Consiglieri,
Ho finito, ma voglio chiudere con qualche brevissima considerazione.
Il nuovo slancio di vita che pervade la Regione ha preso le mosse in modo molto significativo dalla legge urbanistica e per la tutela del paesaggio che oggi è sottoposta nuovamente all'esame del Consiglio.
Legge urbanistica e per la tutela del paesaggio che vuole conservare per la nostra e le generazioni future il volto della Valle d'Aosta.
Ebbene, questo nostro impeto ha suscitato il dileggio dei neghittosi di ogni tempo, di coloro che, "vedovi" inconsolabili del potere, non sanno comprendere la disinteressata passione di chi considera - come tutti noi in questa aula - il mandato che ci è stato affidato, quotidiano impegno a operare, a soffrire, ad andare avanti perché tutti seguano.
La presunta potenza dei loro mandanti, l'aridità del loro spirito fa loro ritenere che sia intelligenza innata, capacità indiscussa, cultura irraggiungibile quella che altro non è che la bassa opulenza di cui dispongono e con la quale quotidianamente vilipendono, con un linguaggio senza civile misura, l'attività appassionata del Consiglio con una sicumera e presunzione che nasconde inconfessabili rancori.
L'amarezza ci invade l'animo, perché sinceramente vorremmo che qui si istituisse un superiore costume di civile convivenza; non ci fa, però, arrestare nei nostri propositi verso l'obiettivo che il dovere ci indica e continuiamo, pertanto, con fermezza nel nostro cammino".
Il Consigliere BONDAZ dichiara quanto segue:
"Io, disgraziatamente o fortunatamente, ho un temperamento valdostano, cioè un temperamento molto più tranquillo, molto più calmo.
Debbo respingere l'ultima parte dell'intervento "in cauda venenum" del collega Palmas.
Noi siamo qui in sede di opposizione e facciamo il nostro dovere di oppositori portando gli argomenti che le nostre possibilità ci permettono di portare.
Per quanto riguarda questa legge regionale debbo, prima di tutto, elevare una protesta qui, innanzi al Consiglio regionale: io debbo ricordare al Consiglio regionale che proprio per questa legge, sulla cui urgenza eravamo tutti d'accordo, si è nominata una Commissione consiliare ad hoc, la quale ha discusso di questo disegno di legge.
Nella passata tornata del Consiglio sono state apportate numerose modificazioni a questo disegno di legge. La Commissione di Coordinamento per la Valle di Aosta ha ritenuto di rinviare la legge ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto regionale, facendo delle osservazioni; queste osservazioni sono state inviate ai Consiglieri regionali dodici giorni prima dell'adunanza consiliare, senza una qualsiasi proposta da parte della Giunta, proposta che avrebbe dato la possibilità a tutti i Consiglieri, e quindi anche a noi, di esaminare la questione con quella ponderatezza, con quel tempo e con quella serietà che è di dovere specialmente in questa materia di carattere costituzionale.
Non capisco perché, essendovi una Commissione consiliare ad hoc, queste osservazioni non siano state inviate alla Commissione, la quale avrebbe avuto la possibilità di deliberare l'argomento e di portare al Consiglio un nuovo testo della legge.
Io debbo quindi protestare, e protesto, perché per una questione così importante e tutt'altro che facile si pongono ora i Consiglieri di fronte a delle proposte che anche noi avevamo il diritto di poter esaminare e studiare con il necessario tempo materiale:
Ecco perché io chiedo, in via pregiudiziale, che, - come si è ritenuto opportuno di aderire alla proposta dell'Assessore al Turismo di rinviare all'esame della Commissione consiliare il disegno di legge regionale riguardante norme per la disciplina dei complessi recettivi complementari a carattere turistico-sociale -, si rinvii all'esame dell'apposita Commissione anche questa legge in ordine alla quale sono state fatte numerose osservazioni da parte del Presidente della Commissione di Coordinamento.
Per quanto riguarda il merito, osservo che noi non abbiamo la memoria di Pico della Mirandola e non possiamo, quindi, assorbire le argomentazioni e le proposte che con tanto calore sono state ora fatte dal collega Avvocato Palmas.
Io mi riferisco, pertanto, alle argomentazioni che già avuto l'onore di esporre in precedenza e che rimangono ferme, non tanto per quanto riguarda i rilievi del Presidente della Commissione di Coordinamento, quanto per quello che riguarda il merito e la opportunità di queste norme di legge, specialmente in ordine all'articolo n. 1.
Probabilmente, se si fosse seguito il consiglio di non fare una legge unica per l'urbanistica e la tutela del paesaggio, non si sarebbe incappati nella prima e più importante delle osservazioni fatte dal Presidente della Commissione di Coordinamento, il quale ha ritenuto che, in base all'articolo 2 lettera g) dello Statuto, la Regione avrebbe, per quanto riguarda la materia urbanistica, una potestà legislativa meno estesa che in materia di tutela del paesaggio, prevista all'articolo 2 lettera q).
Confermo, quindi, di essere contrario, in modo specifico, all'articolo 1 della legge e dichiaro, inoltre, di non avere la possibilità, così ex abrupto, di esaminare e di discutere le nuove proposte che sono state fatte oggi al Consiglio.
Questa mia dichiarazione è proprio una dimostrazione del nostro carattere valdostano: noi non ci riteniamo "vedovi" di nulla e non riteniamo di aver bisogno, da parte di nessuno, di lezioni, sia per quanto riguarda il costume politico e sia per quanto riguarda il costume civile".
Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti, per alzata di mano, la proposta pregiudiziale, fatta dal Consigliere Bondaz, di rinviare all'esame dell'apposita Commissione consiliare, per un più approfondito studio della questione, il testo della legge di cui si tratta e le modificazioni ora proposte.
Procedutosi alla votazione, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, con voti favorevoli nove e voti contrari ventitré (Consiglieri presenti e votanti: trentadue) ha respinto la menzionata proposta del Consigliere Bondaz.
Il Consiglio prende atto.
Il Presidente, Fillietroz, invita il Consiglio a discutere ed approvare, per alzata di mano, i singoli articoli del disegno di legge regionale.
I Consiglieri BONDAZ, PALMAS e l'Assessore FOSSON esprimono parere che la discussione e la votazione dovrebbero essere limitate a quegli articoli per i quali sono state formulate proposte di modificazioni.
Il Presidente, FILLIETROZ, preso atto di quanto riferito dai Consiglieri Bondaz e Palmas e dall'Assessore Fosson e concordando sulla loro proposta, invita il Consiglio a procedere a distinte votazioni, per alzata di mano, limitatamente agli articoli 7, 13, 14 e 18 della legge, articoli in merito ai quali sono state fatte proposte di modificazioni.
Articolo 7 - (Indicazioni fondamentali del piano regolatore e paesaggistico).
Il Presidente, FILLIETROZ, rammenta che in ordine a tale articolo, il Consigliere Palmas ha proposto le seguenti modificazioni:
- integrazione del titolo con l'inserimento della parola "Regione" fra le parole "...piano regolatore" e le parole "urbanistico e paesaggistico";
- completamento della dizione della lettera d) - (la rete delle vie di comunicazione;), con l'aggiunta delle parole "escluse le comunicazioni stradali e ferroviarie dello Stato".
Il Consigliere BONDAZ fa la seguente dichiarazione di voto:
"Per essere coerenti a quanto abbiamo detto prima, noi della opposizione dichiariamo di astenerci dalle singole votazioni perché non abbiamo avuto, non abbiamo e non riteniamo di avere la possibilità di poter esaminare così, ex abrupto, tutte queste osservazioni e proposte per poter dare il nostro parere".
Il Consigliere PALMAS dichiara che le modificazioni proposte in ordine ai menzionati quattro articoli sono di così lieve entità che ogni Consigliere ha la possibilità di esaminarle e di pronunciarsi in merito.
Il Consigliere BONDAZ, precisa di essersi limitato a fare una dichiarazione di voto e che tale dichiarazione non richiede alcuna discussione.
Il Presidente, FILLIETROZ, comunica che, in relazione alle modifiche proposte, il nuovo testo dell'articolo 7 risulterebbe formulato come segue:
"ART. 7
(Indicazioni fondamentali del piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico)
Il piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico deve stabilire:
a) - le zone della Valle di Aosta da riservare a speciali destinazioni di interesse generale e regionale;
b) - le zone della Valle di Aosta in cui sia inibita ogni attività edificatoria;
c) - il carattere delle edificazioni nelle singole zone e vincoli da osservare;
d) - la rete delle vie di comunicazione, escluse le comunicazioni stradali e ferroviarie dello Stato;
e) - gli impianti pubblici di interesse regionale o turistico".
Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti per alzata di mano, l'approvazione di tale articolo.
Si dà atto che, procedutosi alla votazione per alzata di mano, il nuovo articolo 7 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con l'astensione dei nove Consiglieri presenti della minoranza: AILLON, BERTHOD, BONDAZ, BORDON, DUJANY, MASCHIO, MONTESANO, PETIGAT e VESAN (Consiglieri presenti: trentadue; votanti: ventitré; astenutisi dalla votazione: nove).
Articolo 13 - (Espropriazione degli immobili).
Il Presidente, FILLIETROZ, fa presente che le modificazioni proposte concernono:
- la sostituzione, al primo comma, delle ultime due parole, "...espropriare gli immobili" con le parole "promuovere l'espropriazione degli immobili" e l'aggiunta delle parole "sempre che non debba riferirsi ad opere a carico dello Stato";
- lo stralcio della disposizione del secondo capoverso "ai fini di detta espropriazione le determinazioni del piano regionale e dei piani comunali sono dichiarati di pubblica utilità ed interesse".
Precisa che il nuovo testo dell'articolo 13 risulterebbe, quindi, formulato come segue:
"ART. 13
(Espropriazione degli immobili)
In conseguenza alla approvazione del piano regolatore regionale e dei piani regolatori comunali, ed allo scopo di predisporre la ordinata attuazione dei piani stessi, la Regione ed i Comuni hanno facoltà di promuovere l'espropriazione degli immobili, sempre che non debba riferirsi ad opere a carico dello Stato.
Per la determinazione dell'indennità di espropriazione non si dovrà tenere conto degli incrementi di valore conseguenti, sia direttamente che indirettamente, alla pubblicazione ed alla approvazione del piano regolatore regionale e dei piani regolatori comunali".
Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione del suddetto nuovo testo dell'articolo 13.
Si dà atto che il nuovo testo dell'articolo 13 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con l'astensione dei nove Consiglieri presenti della minoranza: AILLON, BERTHOD, BONDAZ, BORDON, DUJANY, MASCHIO, MONTESANO, PETIGAT e VESAN (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventidue; astenutisi dalla votazione: nove).
Articolo 14 - (Piani particolareggiati).
Il Presidente, FILLIETROZ, ricorda che la modificazione proposta per questo articolo consiste nell'inserimento-aggiunta delle parole "sempre che non siano a carico dello Stato" al secondo periodo del secondo capoverso, fra le parole "se per l'esecuzione di dette opere" e le parole "si rendesse necessaria l'espropriazione, ?".
Precisa che la nuova formulazione definitiva dell'articolo 14 sarebbe, quindi, la seguente:
"ART. 14
(Piani particolareggiati)
Il piano regolatore regionale ed i piani regolatori comunali vengono attuati a mezzo di piani particolareggiati da approvarsi, secondo le modalità stabilite dal regolamento, rispettivamente dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale.
L'approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e dei vincoli in essi previsti. Se per l'esecuzione di dette opere, sempre che non siano a carico dello Stato, si rendesse necessaria l'espropriazione, per la determinazione dell'indennità di espropriazione non si dovrà tenere conto degli incrementi di valore di cui all'articolo precedente".
Il Presidente, FILLIETROZ, invita il Consiglio a votare, per alzata di mano, per l'approvazione del nuovo testo modificato dell'articolo 14.
Si dà atto che, procedutosi alla votazione, il nuovo testo dell'articolo 14 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con l'astensione dei nove Consiglieri presenti della minoranza: AILLON, BERTHOD, BONDAZ, BORDON, DUJANY, MASCHIO, MONTESANO, PETIGAT e VESAN (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventidue; astenutisi dalla votazione: nove).
Articolo 18 - (Norme transitorie).
Il Presidente, FILLIETROZ, rammenta che le proposte di modificazioni concernenti tale articolo consistono nell'inserire-aggiungere, per chiarezza, alla dizione della lettera a), la parola "esperti" dopo la parola "tecnici" e nell'aggiunta della seguente lettera e) "da un rappresentante dell'Ordine dei Geometri della Valle d'Aosta".
Rileva che la nuova formulazione definitiva dell'articolo 18 sarebbe, quindi, la seguente:
"ART. 18
(Norme transitorie)
Il piano regolatore della Città di Aosta, già adottato dal Consiglio comunale, ed i piani regolatori degli altri Comuni della Valle d'Aosta, adottati dai Consigli comunali, potranno entrare in vigore anche prima della approvazione del piano regolatore regionale, con deliberazione del Consiglio regionale.
Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento previsto dalla presente legge, le autorizzazioni di cui all'art. 3 saranno rilasciate dal Presidente della Giunta regionale sentito il parere di un Comitato regionale per l'urbanistica e la tutela del paesaggio, che esprimerà anche il parere richiesto dal capoverso dell'art. 4, composto:
a) - da esperti o tecnici designati, rispettivamente, dagli Assessori regionali all'Agricoltura, al Turismo, ai Lavori Pubblici e dal Sindaco del Comune interessato;
b) - da un rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri della Valle d'Aosta;
c) - da un rappresentante degli Architetti della Valle d'Aosta;
d) - dal Medico regionale;
e) - da un rappresentante dell'Ordine dei Geometri della Valle di Aosta".
Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione del nuovo testo modificato dell'articolo 18.
Si dà atto che, procedutosi alla votazione, il nuovo testo modificato dell'articolo 18 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, con l'astensione dei nove Consiglieri presenti della minoranza: AILLON, BERTHOD, BONDAZ, BORDON, DUJANY, MASCHIO, MONTESANO, PETIGAT e VESAN (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventidue; astenutisi dalla votazione: nove).
Il Presidente, Fillietroz, invita il Consiglio a votare per l'approvazione, nel suo complesso, del sottoriportato nuovo testo di legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio, testo modificativo di quello analogo già approvato nell'adunanza del 18 dicembre 1959.
Procedutosi alla votazione, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori: BARONE, DUJANY e MACHET, il Presidente, FILLIETROZ, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trentuno;
- voti favorevoli: ventidue;
- voti contrari: nove.
Il Presidente, Fillietroz, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato, - con voti favorevoli ventidue e voti contrari nove -, il sottoriportato nuovo testo di legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta:
Disegno di legge regionale n. 1
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE N.
LEGGE REGIONALE URBANISTICA E PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO IN VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
(Dichiarazione di pubblico interesse)
Il territorio della Valle d'Aosta è dichiarato bellezza naturale di pubblico interesse e zona di particolare importanza turistica.
ART. 2
(Ambito di applicazione della legge)
L'attività edificatoria, lo sviluppo urbanistico e la tutela del paesaggio sono disciplinati, in Valle d'Aosta, dalla presente legge. Sarà successivamente emanato un regolamento.
ART. 3
(Divieti ed autorizzazioni)
E' vietato eseguile costruzioni o piantagioni, distruggere o modificare quelle esistenti o, comunque, introdurre modificazioni agli immobili, che rechino pregiudizio all'aspetto del paesaggio.
Chiunque intenda compiere opere, costruzioni, demolizione o modificazioni degli immobili, che possano comunque alterare il paesaggio, deve munirsi di apposita autorizzazione, rilasciata dal Presidente della Giunta regionale nei casi e nei modi previsti dal regolamento.
ART. 4
(Sanzioni)
Chiunque abbia eseguito costruzioni o piantagioni che alterino l'aspetto del paesaggio senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione di cui al precedente articolo è tenuto, con ordinanza del Presidente della Giunta regionale, a demolire a proprie spese le opere abusivamente compiute e a mettere in pristino stato i luoghi, nel termine che sarà stabilito nella stessa ordinanza.
Qualora il ripristino non fosse possibile, è tenuto al pagamento di una indennità stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell'organo indicato dal regolamento, in misura corrispondente alla maggiore somma fra il danno arrecato e il profitto conseguito, ferme rimanendo le sanzioni previste dalle leggi penali.
ART. 5
(Piano regionale urbanistico e paesaggistico)
La disciplina dell'attività edificatoria, dello sviluppo urbanistico e della tutela del paesaggio si attua a mezzo del piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico da formarsi a cura dell'Amministrazione regionale con le modalità stabilite dal regolamento e da approvarsi con deliberazione del Consiglio regionale.
In detto piano sono incorporati i piani comunali di cui all'articolo 8.
ART. 6
(Conformità delle autorizzazioni al piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico)
Le autorizzazioni di cui all'articolo 3 non possono essere concesse se le opere o le piantagioni non siano conformi al piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico.
ART. 7
(Indicazioni fondamentali del piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico)
Il piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico deve stabilire:
a) - le zone della Valle d'Aosta da riservare a speciali destinazioni di interesse generale e regionale;
b) - le zone della Valle d'Aosta in cui sia inibita ogni attività edificatoria;
c) - il carattere delle edificazioni nelle singole zone e vincoli da osservare;
d) - la rete delle vie di comunicazioni, escluse le comunicazioni stradali e ferroviarie dello Stato;
e) - gli impianti pubblici di interesse regionale o turistico.
ART. 8
(Piani regolatori comunali urbanistici e paesaggistici)
Ogni Comune della Valle d'Aosta, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, è tenuto nel termine da sei mesi ad un anno dalla richiesta a formare un piano regolatore comunale urbanistico e paesaggistico del proprio territorio, uniformandosi a quanto è stabilito nel piano regionale urbanistico e paesaggistico.
Il piano dovrà entro lo stesso termine essere adottato con deliberazione del Consiglio comunale.
Se i Comuni nei termini predetti non adottano un piano regolatore, alla loro adozione provvede la Regione. In tal caso le spese saranno a carico del Comune.
ART. 9
(Indicazioni fondamentali del piano regolatore comunale)
Il piano regolatore comunale deve indicare essenzialmente, nei limiti di quanto stabilito dal piano regionale:
1) - la rete della viabilità comunale;
2) - le zone del territorio comunale da destinarsi all'edificazione di qualunque tipo, i caratteri e i vincoli per ogni zona;
3) - le aree da destinare ad uso pubblico o sottoposte a speciali vincoli e servitù;
4) - le aree da riservare a costruzioni, opere ed impianti di pubblico interesse;
5) il piano finanziario per l'attuazione del piano regolatore.
ART. 10
(Pubblicazione dei piani regolatori)
Il piano regolatore regionale e i piani regolatori comunali, da formarsi con le modalità stabilite dal regolamento, dopo la loro adozione rispettivamente da parte del Consiglio regionale e da parte dei Consigli comunali, devono essere depositati per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Il deposito deve avvenire per il piano regolatore regionale presso l'Amministrazione regionale e presso tutti i Comuni della Valle di Aosta e per i piani regolatori comunali presso i singoli Comuni.
Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni sulle quali decidono, in sede di approvazione definitiva del piano, rispettivamente il Consiglio regionale e la Giunta regionale.
ART. 11
(Entrata in vigore del piano regolatore regionale e dei piani comunali)
Il piano regolatore regionale entra in vigore dalla data nella quale diventa esecutiva la deliberazione del Consiglio regionale che lo approva.
I piani regolatori comunali entrano in vigore dalla data delle deliberazioni della Giunta regionale che li approvano e che dovranno essere assunte entro un anno dalla adozione dei piani da parte dei Consigli comunali.
ART. 12
(Varianti al piano regolatore regionale e ai piani comunali)
Le varianti al piano regolatore regionale e ai piani regolatori comunali sono approvate con la stessa procedura prevista per i piani regolatori originari.
ART. 13
(Espropriazione degli immobili)
In conseguenza alla approvazione del piano regolatore regionale e dei piani regolatori comunali, ed allo scopo di predisporre la ordinata attuazione dei piani stessi, la Regione ed i Comuni hanno facoltà di promuovere l'espropriazione degli immobili, sempre che non debba riferirsi ad opere a carico dello Stato.
Per la determinazione dell'indennità di espropriazione non si dovrà tenere conto degli incrementi di valore conseguenti, sia direttamente che indirettamente, alla pubblicazione ed alla approvazione del piano regolatore regionale e dei piani regolatori comunali.
ART. 14
(Piani particolareggiati)
Il piano regolatore regionale ed i piani regolatori comunali vengono attuati a mezzo di piani particolareggiati da approvarsi, secondo le modalità stabilite dal regolamento, rispettivamente dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale.
L'approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e dei vincoli in essi previsti. Se per l'esecuzione di dette opere, sempre che non siano a carico dello Stato, si rendesse necessaria l'espropriazione, per la determinazione della indennità di espropriazione non si dovrà tener conto degli incrementi di valore di cui all'articolo precedente.
ART. 15
(Regolamento ed esercizio delle funzioni amministrative)
Il regolamento potrà istituire, per l'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge, un Ufficio regionale per l'urbanistica e la tutela del paesaggio, Organi consultivi regionali urbanistici e paesaggistici e Circoscrizioni territoriali urbanistiche e paesaggistiche controllate da appositi architetti e urbanisti.
ART. 16
(Contributi di miglioria)
Con separata legge sarà disciplinata la istituzione dei contributi di miglioria dovuti in seguito all'adozione dei piani regolatori previsti dalla presente legge, in analogia a quanto disposto dal Capo XV del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175.
ART. 17
(Norma finale)
Restano ferme le norme della legge regionale 31 maggio 1956 n. 1, per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio.
ART. 18
(Norme transitorie)
Il piano regolatore della Città di Aosta, già adottato dal Consiglio comunale ed i piani regolatori degli altri Comuni della Valle d'Aosta, adottati dai Consigli comunali, potranno entrare in vigore anche prima della approvazione del piano regolatore regionale, con deliberazione del Consiglio regionale.
Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento previsto dalla presente legge, le autorizzazioni di cui all'art. 3 saranno rilasciate dal Presidente della Giunta regionale sentito il parere di un Comitato regionale per l'urbanistica e la tutela del paesaggio, che esprimerà anche il parere richiesto dal capoverso dell'articolo 4, composto:
a) da 4 esperti o tecnici designati, rispettivamente, dagli Assessori regionali all'Agricoltura, al Turismo, ai Lavori Pubblici e dal Sindaco del Comune interessato;
b) da un rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri della Valle d'Aosta;
c) da un rappresentante degli Architetti della Valle d'Aosta;
d) dal Medico regionale;
e) da un rappresentante dell'Ordine dei Geometri della Valle di Aosta.
ART. 19
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle di Aosta.
Aosta, li
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