Oggetto del Consiglio n. 2 del 4 marzo 1960 - Verbale
OGGETTO N. 2/60 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA DEI COMPLESSI RICETTIVI COMPLEMENTARI A CARATTERE TURISTICO-SOCIALE IN VALLE D'AOSTA. - RINVIO DELLA TRATTAZIONE.
L'Assessore al Turismo, SAVIOZ, propone che il sottoriportato disegno di legge regionale recante norme per la disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale in Valle d'Aosta, trasmesso in copia con apposita relazione ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza, sia rinviato all'esame della Commissione consiliare permanente per il Turismo, per un più approfondito studio della questione e illustra le ragioni della sua proposta:
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"Riferimento dell'Assessorato regionale al Turismo:
Già nel 1947 (per quanto allora i complessi in oggetto fossero poche decine, mentre ora sono centinaia) e susseguentemente nel 1951 (vedi allegato n. l) l'Assessore regionale al Turismo, Prof. Alberto Deffeyes, faceva notare l'opportunità di adottare provvedimenti atti ad arginare gli inconvenienti derivanti dalla disordinata e sempre crescente tendenza di trasformare alberghi, ville e case private in campeggi, colonie, case per ferie e simili attività cosiddette ricreativo-assistenziali, con evidente danno all'industria alberghiera e alle principali stazioni turistiche, quando non opportunamente ubicate e disciplinate.
Nel 1954, aggravandosi gli inconvenienti sopracitati, con presa d'atto n. 1099/24 (allegato n. 2) la Giunta regionale autorizzava infatti l'Ufficio regionale per il Turismo ad emanare disposizioni al riguardo. Per quanto fossero state richiamate le disposizioni in merito diramate dal Commissariato Nazionale per il Turismo - Roma, di evitare cioè che gli alberghi venissero trasformati o adibiti in case per ferie, campeggi, colonie o altre organizzazioni del genere, che fatalmente scivolavano poi in attività commerciali para-alberghiere, diversi alberghi venivano invece a tale scopo affittati dalle più svariate organizzazioni sopracitate (allegato n. 3). Per non dare nell'occhio e non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge 25-7-1936 numero 1692 (allegato n. 4) non vengono cambiate né la nominatività della licenza di P.S. né la denominazione dell'azienda, così da figurare che l'albergo esiste sempre, mentre in effetti viene destinato esclusivamente ad appartenenti a particolari organizzazioni col grave risultato che in alcune località di villeggiatura, già ben avviate, praticamente al pubblico in genere non rimane quasi più nessun albergo disponibile. La questione assume aspetti ancora più gravi quando poi si tratta di aziende alberghiere costruite mediante la concessione di contributi e mutui da parte dello Stato o della Regione.
Non solo, ma per raggiungere più facilmente le finalità commerciali sopracitate si è dovuto constatare che la grande maggioranza di tali complessi ricettivi complementari anziché sorgere nelle numerose, belle, tranquille ma modeste località di villeggiatura della Regione, sorgono invece quasi tutti nelle poche rinomate stazioni turistiche vere e proprie, falsando così lo scopo e lo spirito delle loro istituzioni cosiddette ricreativo-assistenziali, inconveniente questo che ha indotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri a richiamare l'attenzione degli Enti Provinciali per il Turismo e, per conoscenza, dei Prefetti della Repubblica precisando che (in relazione allo sviluppo turistico qualitativo e quantitativo della località dove il complesso ricettivo complementare deve sorgere non deve arrecare turbamento al movimento turistico ordinario) il diffondersi dei complessi in questione "deve verificarsi entro tassativi limiti nel pieno rispetto e nella costante salvaguardia degli interessi del turismo e dell'industria alberghiera".
Nel 1958, assumendo tale fenomeno proporzioni sempre più delicate ed importanti, lo Stato ha emanato la legge 21 marzo 1958 n. 326 sulla disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 16-4-1958) nella quale, tra l'altro, all'art. 14 è detto che entro un anno dalla data di entrata in vigore sarebbero state emanate relative norme di attuazione, norme però che - a parte circolari varie - finora trovansi ancora sempre allo studio.
Poiché, a seguito di tale legge diverse nuove disposizioni si debbono adottare come: autorizzazione vendita di bevande alcooliche - imposizione di precisa denominazione onde evitare la possibilità di eludere la vera finalità del complesso ricettivo - riscossione della tassa di concessione governativa - applicazione imposta di soggiorno - autorizzazione di apertura e di gestione dei complessi ricettivi - disciplina della loro ubicazione - controllo delle richieste dei contributi allo Stato per minori, che molto spesso non risultano tali - vigilanza morale al fine di evitare il ripetersi di inconvenienti già verificatisi - disciplina delle tariffe che talvolta abusivamente superano quelle delle aziende alberghiere - schede di notifica - rispetto distanze dagli alberghi e divieto di esercizio pubblico di ristorante in piena concorrenza alle aziende a ciò regolarmente autorizzate, ecc. - e poiché, ai sensi dell'art. 13 (allegato n. 5) della sopracitata legge è fatta salva la competenza attribuita nella materia alle Regioni a Statuto speciale e che ai sensi dell'art. 64 della legge regionale 28-7-1956 n. 3 la materia dei campeggi, case per ferie, ecc., spetta all'Assessorato regionale per il Turismo, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto e della Legge regionale 31-5-1956 n. 2, urge ed occorre fare in modo che l'Assessorato sia messo in grado di adottare opportune disposizioni al fine di semplificare il più possibile l'esecuzione di tali incombenti, in modo di favorire l'istituzione di tali complessi nelle località meno frequentate, limitando e disciplinando però rigorosamente quelli destinati a Stazioni turistiche già riconosciute.
Ciò premesso, al fine di ovviare a tutti gli inconvenienti sopracitati, si propone la emanazione della seguente legge regionale:
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale n.
Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale in Valle d'Aosta.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Le autorizzazioni di apertura e di esercizio, nel territorio della Valle d'Aosta, dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 1958 n. 326 sono concesse, sospese e revocate dal Presidente della Giunta regionale su parere conforme dell'Assessorato regionale per il Turismo.
Alla istruttoria degli atti riguardanti le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e seguenti della sopracitata legge provvede l'Assessorato regionale per il Turismo secondo le norme di legge e di regolamento in vigore nonché secondo le disposizioni di carattere esecutivo approvate dalla Regione.
Art. 2
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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Legge 21 marzo 1958 n. 326 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 16-4-1958
DISCIPLINA DEI COMPLESSI RICETTIVI COMPLEMENTARI A CARATTERE TURISTICO SOCIALE.
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Agli effetti della presente Legge sono complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale gli allestimenti gestiti da enti o da privati che non abbiano finalità di lucro, attuati per soddisfare le esigenze del turismo sociale e giovanile, come gli alberghi od ostelli per la gioventù, i campeggi, i villaggi turistici, le case per ferie, e in genere gli altri allestimenti concernenti il turismo sociale che non abbiano le caratteristiche volute dal Regio-Decreto Legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella Legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni.
Sono alberghi od ostelli per la gioventù i complessi ricettivi sommariamente attrezzati per ospitare, per un periodo di tempo limitato, i giovani turisti in transito ed i loro accompagnatori che siano soci di enti costituiti per contribuire al miglioramento morale, intellettuale e fisico della gioventù attraverso la pratica del turismo e del viaggio individuale o di gruppo.
Sono campeggi i parchi attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi di pernottamento autonomi e accessoriamente dotati di mensa o spaccio.
Sono villaggi turistici i centri di ospitalità, sommariamente attrezzati per i soggiorni dei turisti, realizzati in tende od anche in allestimenti stabili minimi.
Sono case per ferie i complessi ricettivi stabili sommariamente attrezzati per ospitare, in periodi determinati, i dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private e i soci di associazioni ed organizzazioni aventi esclusivo fine di assistenza sociale.
Sono autostelli i posti di sosta istituiti lungo le vie di comunicazione per permanenze di riposo e ristoro ed assistenza tecnica a favore dei turisti motorizzati in transito.
I complessi ricettivi complementari che non rispondono alle caratteristiche di cui ai precedenti commi sono assoggettati alla disciplina delle aziende alberghiere.
Art. 2
L'apertura e l'esercizio di uno dei complessi indicati nell'art. 1 sono subordinati ad autorizzazione, da richiedersi preventivamente su presentazione di idoneo progetto e da concedersi dal Prefetto, su parere conforme dell'Ente Provinciale per il Turismo, competente per territorio, in relazione all'opportunità turistico-ricettiva dell'iniziativa, alle caratteristiche e alla ubicazione del complesso, alla disposizione e al funzionamento dei servizi comuni.
Qualora l'attività dei complessi abbia durata stagionale, nell'autorizzazione è indicato il periodo di esercizio annualmente consentito.
L'autorizzazione prevista nei precedenti commi può comprendere, sempre previo conforme parere dell'Ente Provinciale per il Turismo, oltre l'esercizio propriamente ricettivo, anche l'esercizio delle attività di vendita di bevande analcooliche e alcooliche - esclusi i super-alcoolici - nonché di mensa ed autorimessa, limitatamente alle persone ospitate.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai complessi ricettivi, riservati ai giovani che frequentano scuole di ogni ordine e grado, organizzati e condotti direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione, d'intesa con il Commissariato per il Turismo e con l'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità pubblica.
Art. 3
Il parere dell'Ente Provinciale per il Turismo è espresso entro trenta giorni, con deliberazione motivata del Consiglio dell'Ente, alle cui sedute sono chiamati a partecipare il Sindaco del Comune nel quale deve sorgere il complesso, il Provveditore agli Studi, il Sovrintendente ai Monumenti, il Medico Provinciale, il Capo dell'Ispettorato dipartimentale delle Foreste e il Comandante i Vigili del Fuoco o loro rappresentanti.
Art. 4
Entro trenta giorni dalla comunicazione del parere dell'Ente Provinciale per il Turismo, competente per territorio, il Prefetto deve decidere sulla richiesta di autorizzazione.
L'autorizzazione deve essere pubblicata entro quindici giorni nel Foglio Annunzi Legali della Provincia.
Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministro per l'Interno il quale, di concerto con il Commissario per il Turismo decide in via definitiva.
Art. 5
L'autorizzazione a favore di enti, organizzazioni, associazioni o aziende, può concedersi solo quando sia dagli stessi designato il gestore dell'esercizio che deve essere indicato nell'atto di autorizzazione.
Il titolare e, nel caso di cui al comma precedente, il gestore dell'esercizio sono responsabili dell'osservanza nel complesso ricettivo delle disposizioni previste nelle leggi e nel regolamento di Pubblica Sicurezza e in ogni altra Legge o regolamento dello Stato o di enti pubblici territoriali; sono, altresì, soggetti alle disposizioni di cui all'art. 109 del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento.
Una copia a ricalco delle schede di notifica delle persone ospitate viene conservata presso l'esercizio e sostituisce il registro indicato nel terzo comma dell'art. 109 del testo unico predetto. Per i complessi situati in località isolate le schede di notifica devono pervenire alle Autorità di Pubblica Sicurezza nel più breve tempo possibile.
Art. 6
Il titolare o il gestore dell'esercizio, possono nominare un proprio rappresentante, previa autorizzazione del Prefetto, da concedersi su conforme parere del Consiglio dell'Ente Provinciale per il Turismo, integrato ai sensi dell'art. 3.
Il rappresentante ha gli stessi obblighi del titolare o del gestore.
Art. 7
La vigilanza sui complessi di cui all'art. 1 è esercitata dal Commissariato per il Turismo, dai Prefetti, dalle Autorità di Pubblica Sicurezza e dagli Enti Provinciali per il Turismo, ognuno per la parte di propria competenza, ai sensi delle disposizioni vigenti.
Resta ferma la competenza delle autorità sanitarie per quanto attiene alla vigilanza igienico sanitaria.
Art. 8
Il titolare dell'autorizzazione prevista all'art. 2 deve essere in grado di far funzionare l'esercizio entro il termine che, all'atto della concessione dell'autorizzazione preventiva, gli verrà assegnato dal Prefetto.
L'inizio dell'attività è subordinato al controllo degli impianti e delle attrezzature ai fini dell'accertamento della loro rispondenza al progetto.
Qualora l'autorizzazione non abbia carattere stagionale, il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea del complesso ne deve informare, indicandone la durata, la Prefettura e l'Ente Provinciale per il Turismo.
Il periodo di chiusura non può essere superiore a sei mesi; è ammessa tuttavia, per fondate ragioni da vagliarsi dall'Ente Provinciale per il Turismo, una sola proroga di durata non superiore a sei mesi.
Qualora il gestore dell'esercizio venga a cessare, per qualsiasi causa, gli Enti, le organizzazioni, associazioni od aziende, di cui all'art. 5, primo comma, devono darne immediato avviso alla Prefettura e all'Ente Provinciale per il Turismo, provvedendo a designare entro un mese altro gestore responsabile, che potrà essere autorizzato dal Prefetto a condurre l'esercizio, sentito il parere del Consiglio dell'Ente Provinciale per il Turismo, integrato ai sensi dell'art. 3. Se la designazione non è fatta nel termine suddetto, l'autorizzazione è revocata di diritto.
Art. 9
Le autorizzazioni, di cui agli articoli 2 e 8, comma quarto, della presente Legge, sono soggette, all'atto del rilascio e successivamente per ciascun anno solare al pagamento - in modo ordinario - della tassa di concessione governativa nelle seguenti misure:
a) alberghi od ostelli per la gioventù |
L. 2.000 |
b) campeggi |
" 4.000 |
c) villaggi turistici |
" 5.000 |
d) case per ferie |
" 6.000 |
e) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal Regio Decreto-Legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella Legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni |
" 3.000 |
f) autostelli |
" 2.000 |
Qualora le autorizzazioni, di cui al precedente comma, comprendano anche l'esercizio dell'attività di vendita di bevande alcooliche e analcooliche, di mensa, ed autorimessa, sono altresì dovute le tasse, rispettivamente previste dai nn. 85 (I, lettera e); II, lettera e); III, lettera d); IV e V, 87, 36 (lettera e) e 107 della tabella allegato A al testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con Decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112.
Le tasse di cui al primo comma del presente articolo, sono dovute in aggiunta a quelle eventualmente da corrispondere a qualunque altro titolo.
Le tasse annuali debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio di ogni anno cui il tributo si riferisce.
L'autorizzazione, di cui all'articolo 6 della presente Legge, è soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 1.000.
Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione del tributo, nonché per l'accertamento e la repressione delle infrazioni, si applicano le norme del citato testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con Decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, e successive modificazioni.
Art. 10
Salve le particolari attribuzioni che la Legge conferisce alle Autorità di Pubblica Sicurezza, il Prefetto, su motivato parere del Consiglio dell'Ente Provinciale per il Turismo, integrato ai sensi del precedente art. 3, può disporre il ritiro temporaneo o la revoca dell'autorizzazione, quando l'attività esercitata nel complesso ecceda i limiti della licenza, o vengano accertate gravi irregolarità di ordine tecnico o amministrativo.
L'autorizzazione è revocata nel caso di scioglimento dell'ente, associazione, azienda o istituto promotori delle iniziative, o di fallimento del titolare.
Avverso il provvedimento di ritiro temporaneo o di revoca dell'autorizzazione è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Ministro per l'Interno, il quale, di concerto con il Commissario per il Turismo, decide in via definitiva.
Art. 11
La presente Legge si applica anche ai complessi già in funzione all'atto della sua entrata in vigore.
Per tali complessi deve essere richiesta, non oltre tre mesi dalla data anzidetta, l'autorizzazione di cui all'art. 2.
Le attività che non risultino conformi alle disposizioni dei precedenti articoli o per le quali non venga concessa l'autorizzazione di cui all'art. 2, devono cessare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge.
Art. 12
Chiunque fa funzionare uno dei complessi indicati nella presente Legge senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione di cui all'art. 2 o comunque contravvenga alle disposizioni di cui all'art. 11 è punito con l'ammenda fino a L. 100.000 oppure con l'arresto fino a tre mesi.
Art. 13
Resta salva la competenza, attribuita nelle materie disciplinate dalla presente Legge, alle Regioni a statuto speciale, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti.
Art. 14
Con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, saranno emanate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge, le relative norme di attuazione.
La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 marzo 1958.
GRONCHI
Zoli - Tambroni - Gonella - Andreotti - Moro
Visto, il Guardasigilli: Gonella.
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Il Consigliere DUJANY comunica che la minoranza concorda sulla proposta dell'Assessore al Turismo,
Savioz, di rinviare il disegno di legge soprariportato all'esame della Commissione consiliare permanente per il Turismo, per un più approfondito studio della questione, anche perché nella relazione illustrante il predetto disegno di legge sono richiamati numero cinque allegati che non sono stati trasmessi in copia ai Signori Consiglieri.
Il Presidente, FILLIETROZ, constatato che nessun Consigliere ha obiezioni da formulare, pone ai voti per alzata di mano la proposta dell'Assessore al Turismo, Savioz.
IL CONSIGLIO
concordando sulla proposta dell'Assessore SAVIOZ, approva, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: ventotto), di soprassedere alla trattazione dell'argomento, in attesa che il disegno di legge regionale in questione sia esaminato dalla Commissione consiliare permanente di studio per il Turismo.
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