Oggetto del Consiglio n. 165 del 18 dicembre 1959 - Verbale
OGGETTO N. 165/59 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PER LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO, DI TORINO, PER L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA DELLA VALLE D'AOSTA.
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, FOSSON, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di approvazione di un nuovo testo modificato di disegno di legge regionale recante norme per la concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, per l'apertura di un credito in conto corrente a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, relazione e disegno di legge trasmessi in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Con provvedimento consiliare n. 121 in data 8 ottobre 1959 (di cui si allega copia) era stata approvata una legge regionale concernente "garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per l'apertura di credito in conto corrente a favore della Società Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta".
In merito alla legge regionale in questione il Sig. Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, con lettera in data 9 novembre 1959 prot. n. 2473, ha fatto i seguenti rilievi, restituendo la legge per il riesame e le opportune modifiche da parte del Consiglio:
"L'art. 4 dello schema della legge regionale deliberata con il provvedimento di cui all'oggetto stabilisce che le spese derivanti dalla garanzia fideiussoria a favore della Cooperativa Produttori latte e fontina saranno approvate e finanziate mediante deliberazioni della Giunta regionale, con imputazione al capitolo 138 del bilancio di previsione 1959-1960 (il cui stanziamento iniziale sarebbe eventualmente integrato mediante prelevamenti dal capitolo 41 del bilancio stesso e con storni da altri capitoli di spesa) ed al corrispondente capitolo dell'esercizio successivo.
Rilevo in proposito:
1) - che il conferimento alla Giunta regionale della facoltà di determinare storni di fondi fra
i capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario in corso comporta vizio di illegittimità trattandosi di competenza del Consiglio regionale da esercitare mediante provvedimenti legislativi di variazioni al bilancio.
2) - che lo stanziamento del capitolo 138 della previsione 1959-1960 è già destinato "alle spese ed ai contributi per la difesa dei prodotti tipici", mentre eventuali oneri derivanti dalla garanzia fideiussoria concretano, invece, accensione di crediti a favore della Regione e sono, perciò, da comprendere nel "movimento di capitali".
3) - che le spese in questione rivestono carattere obbligatorio, e, pertanto, alla loro eventuale copertura non si può provvedere con prelevamenti dal fondo destinato alle spese impreviste di cui al capitolo 41 del bilancio regionale.
Per quanto riguarda la forma adottata per il provvedimento in esame si fa presente, infine, la necessità che gli atti legislativi siano presentati con veste loro propria, anziché come contenuto di deliberazioni amministrative.
Nel rinviare copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 4°, dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Valle di Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, prego la S.V. di volersi compiacere sottoporlo a nuovo esame da parte del Consiglio regionale per le opportune modifiche".
In merito ai rilievi di cui sopra, si fa presente quanto segue:
- sul punto 1) si osserva:
a) - in base al vigente regolamento delle competenze degli organi regionali, approvato con provvedimento consiliare n. 89 delli 28-7-1949, compete, tra l'altro, alla Giunta regionale di provvedere in conformità alle leggi e ai regolamenti:
"...2) alla approvazione e alla erogazione delle spese per la gestione dei servizi dell'Amministrazione regionale nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
"...15) agli storni di fondi tra articoli della stessa categoria, anche di capitoli diversi del bilancio;
16) al prelevamento di somme dal fondo di riserva e alla loro iscrizione ai vari capitoli, categorie e articoli di bilancio, nonché alla erogazione delle somme stanziate in bilancio, per le spese impreviste, per le spese variabili obbligatorie o per i servizi in economia".
b) - il rilievo sulla legittimità del conferimento di delega alla Giunta ad operare storni di fondi appare, quindi, collegato alla nota questione della procedura da seguire e della forma (legge regionale o deliberazione) degli atti di approvazione dei bilanci di previsione di questa Regione, questione complessa e opinabile in quanto, in pendenza della emanazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, non risulta ancora esattamente definita dalla attuale legislazione.
c) - anche a prescindere da quanto sopra, si ritiene che il Consiglio possa, mediante una legge regionale, conferire alla Giunta apposita delega ad operare storni di fondi per il finanziamento di una determinata spesa su un determinato capitolo del bilancio dell'esercizio finanziario in corso.
d) - il rilievo di cui si tratta non avrebbe, ad ogni modo, più ragione di sussistere per il nuovo modificato disegno di legge regionale ora proposto, in relazione a quanto segue.
- sul punto 2) - si osserva che l'eventuale spesa che potrebbe derivare a carico della Regione, garante per fideiussione, - in conseguenza di inadempimento della Cooperativa Produttori Latte e Fontina agli obblighi assunti verso l'Istituto San Paolo di Torino, - costituirebbe di fatto e per gran parte una spesa effettiva straordinaria a carico del bilancio regionale, non essendo prevedibile la possibilità di un recupero totale del credito verso la Cooperativa.
L'entrata per recupero parziale del credito sarebbe, quindi, da accertare fra le entrate effettive straordinarie per recuperi di somme erogate sui capitoli di spesa della parte straordinaria del bilancio. Non si ritiene, quindi, che l'eventuale spesa che potrebbe derivare a carico della Regione in conseguenza della concessa garanzia fideiussoria possa contabilmente concretarsi in un vero e proprio "movimento di capitali" quale potrebbe verificarsi in seguito ad investimenti di somme per acquisto di beni immobili patrimoniali o di capitale azionario.
Si propone, peraltro, di aderire al suggerimento e di prevedere, nel nuovo modificato disegno di legge regionale, l'istituzione di nuovi appositi e adeguati capitoli per movimento di capitali nella parte ENTRATA e nella parte USCITA del bilancio, per cui verrebbero meno i rilievi di cui ai punti 1), 2) 3) della soprariportata lettera in data 9-11-1959 prot. n. 2473.
- sul punto 3) - si osserva che la spesa eventuale in questione derivante da un provvedimento legislativo regionale successivo all'approvazione del bilancio preventivo, è da considerarsi quale nuova e maggiore spesa, alla quale si può provvedere mediante prelevamento dal capitolo 41 (Fondo per le spese impreviste per far fronte a nuove e maggiori spese).
Per quanto riguarda il rilievo circa la forma da adottare per i provvedimenti legislativi, da presentare con una veste loro propria, si fa presente che saranno usati, per il futuro, moduli a stampa appositamente già predisposti.
Quanto sopra premesso, si propone che il Consiglio regionale discuta e approvi il seguente nuovo testo modificato di disegno di legge regionale, concernente l'oggetto di cui si tratta, testo che non dovrebbe più dare luogo ai rilievi di cui alla soprariportata lettera 9-11-1959 prot. n. 2473.
(Omissis: Segue disegno di legge riportato in calce alla deliberazione)
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L'Assessore FOSSON illustra la relazione soprariportata ed informa che il provvedimento consiliare n. 121 in data 8-10-1959, relativo alla concessione della garanzia fideiussoria regionale presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina è stata restituita, non vistata, dal Presidente della Commissione di Coordinamento, con invito al Consiglio di riesaminare detto provvedimento consiliare tenendo conto dei rilievi formulati nella lettera sopracitata. Comunica che la Giunta ritiene non motivati i rilievi formulati dal Presidente della Commissione di Coordinamento, ma che, - in considerazione della necessità ed urgenza di addivenire al più presto alla concessione della garanzia fideiussoria, nell'interesse degli agricoltori conferenti fontina alla Cooperativa predetta, - ha predisposto il nuovo disegno di legge, sottoposto oggi all'approvazione del Consiglio, in base ai suggerimenti del Presidente della Commissione di Coordinamento.
Ritiene, quindi, che il nuovo disegno di legge non mancherà di ottenere il visto di legittimità.
Il Presidente, FILLIETROZ, constatato che nessun Consigliere intende formulare osservazioni di carattere generale, invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Si dà atto che gli articoli dall'uno al sette (ultimo articolo) sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: ventuno).
Il Presidente, Fillietroz, richiamate le deliberazioni consiliari n. 99 del 7 agosto 1959 e n. 121 dell'8 ottobre 1959 ed a parziale modifica di quanto già stabilito con le citate deliberazioni;
richiamati gli articoli 2 lettera n), 3 lettera f), 4 e 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
pone in votazione finale,
a scrutinio segreto, e nel suo complesso, il sotto riportato disegno di legge regionale recante norme per la concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, per l'apertura di credito in conto corrente a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.
Procedutosi alla votazione a scrutinio segreto ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri DUJANY, GUGLIELMINETTI e TREVES, il Presidente, Fillietroz, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro;
- voti favorevoli: ventiquattro.
Il Presidente, Fillietroz, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato ad unanimità di voti favorevoli (ventiquattro) il sotto riportato disegno di legge regionale:
Disegno di legge regionale n. 9
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE DI AOSTA
LEGGE REGIONALE N.
GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PRESSO L'ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO DI TORINO, PER L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA DELLA VALLE DI AOSTA,
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione per il periodo di un anno, dal 1° gennaio 1960, al 31 dicembre 1960, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, nell'interesse ed a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle di Aosta, con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive Lire trecento milioni per la concessione alla predetta Cooperativa di un accreditamento bancario utilizzabile in via continuativa con apertura di credito in conto corrente per le operazioni finanziare relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.
Art. 2
La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità e operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli disposti dalla Giunta regionale nonché di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.
La concessione della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte dell'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.
Art. 3
Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale.
Il Presidente della Giunta regionale, è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, su conforme parere della Giunta regionale.
Art. 4
Per il finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti, nonché per i conseguenti recuperi di spese a debito e a carico della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, sono istituiti i seguenti due nuovi capitoli nella categoria dei movimenti di capitali della parte ENTRATE e della parte SPESE del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1959 - 30 giugno 1960, capitoli da re-iscriversi nel bilancio di previsione del prossimo esercizio finanziario 1° luglio 1960 - 30 giugno 1961:
- Capitolo 38 bis della parte ENTRATE: "Entrate per riscossione di crediti verso la Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino", con la previsione di entrata di Lire trecento milioni;
- Capitolo 172 bis della parte SPESE: "Spese per pagamento di somme all'Istituto Bancario San Paolo, di Torino, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta", con la previsione e lo stanziamento di spesa di Lire trecento milioni.
Art. 5
La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato nuovo capitolo 172 bis della parte SPESE del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1959 - 30 giugno 1960 ed al corrispondente istituendo capitolo di spesa del bilancio di previsione per il prossimo esercizio finanziario 1° luglio 1960 - 30 giugno 1961.
Art. 6
La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dalla Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese previste al precedente articolo 5, con introito al sopra-menzionato nuovo capitolo 38 bis della parte ENTRATE del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1959 - 30 giugno 1960 e al corrispondente istituendo capitolo di entrata del bilancio per il prossimo esercizio finanziario 1° luglio 1960 - 30 giugno 1961.
Art. 7
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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