Oggetto del Consiglio n. 164 del 18 dicembre 1959 - Verbale
OGGETTO N. 164/59 - LEGGE REGIONALE URBANISTICA E PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO IN VALLE D'AOSTA.
Il Presidente, FILLIETROZ, rammenta che, nell'adunanza odierna del mattino (provvedimento n. 163), il Consiglio ha ultimato la discussione generale sul disegno di legge regionale urbanistico e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta e fa presente che il Consiglio deve, ora, procedere allo esame dei singoli articoli ed all'approvazione del disegno di legge regionale.
Su invito del Presidente, il Consiglio passa all'esame dei singoli articoli del disegno di legge di cui il Presidente dà lettura.
Articolo 1 - (Dichiarazione di pubblico interesse).
Il Consigliere MONTESANO dichiara che, a suo avviso, la dichiarazione di bellezza naturale di pubblico interesse e di zona di particolare importanza turistica dovrebbe essere limitata a determinate zone e non dovrebbe essere estesa a tutto il territorio della Valle d'Aosta.
Dichiara che si asterrà, quindi, dalla votazione sull'articolo 1.
Il Consigliere VESAN dichiara di associarsi alla dichiarazione di astensione fatta dal Consigliere Montesano.
Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal. Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con l'astensione dei sei Consiglieri presenti della minoranza (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventitré; astenutisi dalla votazione i Consiglieri: AILLON, BERTHOD, BORDON, DUJANY, MONTESANO e VESAN).
Articolo 2 - (Ambito di applicazione della legge).
Il Presidente, FILLIETROZ. rileva che il Consigliere Palmas ha proposto di completare l'articolo 2 con l'aggiunta, alla parte finale dell'articolo stesso, delle parole: "Sarà successivamente emanato un regolamento".
Fa presente che il testo definitivo dell'articolo 2 sarebbe quindi il seguente:
"L'attività edificatoria, lo sviluppo urbanistico e la tutela del paesaggio sono disciplinati, in Valle d'Aosta, dalla presente legge. Sarà successivamente emanato un regolamento".
Il Consigliere DUJANY, premesso che intende ribadire una osservazione già fatta nell'adunanza del mattino durante la discussione di carattere generale, rammenta che, ogni Consigliere ha ricevuto a domicilio entro il termine stabilito dal regolamento interno del Consiglio, copia del disegno di legge regionale predisposto dalla apposita Commissione consiliare di studio nominata dal Consiglio.
Osserva che oggi, in sede di discussione del disegno di legge, vengono proposte modificazioni, anche sostanziali, a vari articoli proprio dal Consigliere relatore, Palmas, il quale era anche Presidente della menzionata Commissione consiliare.
Osserva che ciò è indubbiamente alquanto strano e potrebbe indurre a pensare che la questione non sia stata bene approfondita, come, avrebbe dovuto esserlo, in sede di Commissione.
Fa presente che ogni Consigliere, mentre aveva avuto tempo e modo di esaminare il disegno di legge predisposto dalla Commissione, non è in grado di pronunciarsi seduta stante sulle modificazioni ora proposte dal Consigliere Palmas per non aver potuto esaminare con la dovuta attenzione tali proposte.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, ricorda che spetta al Consiglio regionale, che è l'organo legislativo, dire l'ultima parola in merito ad un disegno di legge che è stato predisposto da una Commissione, per cui ogni Consigliere ha il diritto di formulare e di proporre gli emendamenti che ritiene opportuno di proporre in ordine al disegno di legge in discussione.
L'Assessore FOSSON ribadisce il concetto espresso dal Presidente della Giunta e rileva che le modificazioni proposte ad alcuni articoli dal Consigliere Palmas non sono sostanziali.
Osserva che qualsiasi altro Consigliere, che desideri proporre emendamenti, ha la possibilità di farla in sede di Consiglio durante la discussione del disegno di legge, senza che per questo si debba rinviare la questione all'esame della Commissione.
Si dà atto che l'articolo 2 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con l'astensione dei sei sopracitati Consiglieri presenti della minoranza (Consiglieri presenti: ventinove; votanti: ventitré).
Articolo 3 - (Divieti ed autorizzazioni).
Il Presidente, FILLIETROZ, dà lettura dell'articolo 3 che dice: "È vietato eseguire costruzioni o piantagioni, distruggere o modificare quelle esistenti o comunque introdurre modificazioni agli immobili che rechino pregiudizio all'aspetto del paesaggio. A tal fine chiunque intenda eseguire costruzioni o piantagioni, distruggere o modificare quelle esistenti o che comunque intenda con le proprie opere alterare l'aspetto del paesaggio deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale nelle ipotesi e con le modalità previste dal regolamento".
Il Presidente rammenta che il Consigliere Palmas ha proposto che il capoverso di tale articolo sia sostituito dal seguente nuovo capoverso:
"Chiunque intenda compiere opere, costruzioni, demolizione o, modificazione degli immobili, che possano comunque alterare il paesaggio, deve munirsi di apposita autorizzazione, rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nei casi e nei modi previsti dal regolamento".
Il Consigliere VESAN rileva che, se il Consiglio approva l'articolo 3 nella formulazione proposta, - formulazione che, egli dice, è troppo estensiva -, nessuno potrà più eseguire costruzioni o piantagioni, o apportare qualche modifica, sia pure di poco conto, anche nei piccoli casolari di alta montagna, se non dopo aver ottenuto, previa presentazione di una domanda corredata da progetto, l'autorizzazione del Presidente della Giunta regionale.
Fa presente che le disposizioni dell'articolo 3 sono troppo vincolative; propone di stabilire che la loro applicazione sia ristretta e limitata, almeno per il momento, alle sole zone aventi un particolare interesse turistico.
Osserva, in proposito, che potrebbe essere inserita una apposita disposizione nelle "norme transitorie".
L'Assessore CHANTEL rileva che, dalle dichiarazioni fatte da vari Consiglieri nell'adunanza del mattino durante la discussione di carattere generale, è emerso che il Consiglio è unanime nel riconoscere la necessità di una legge che permetta agli organi competenti di intervenire tempestivamente, ogni qualvolta sia necessario, a tutela del paesaggio.
Osserva che, se non si approva la legge, non si ha la possibilità di vietare le costruzioni che costituiscono una offesa per il paesaggio e, così, si continuerebbe ad assistere, impotenti, alla deturpazione dei maggiori centri turistici della Valle.
Precisa che bisogna aver fiducia nel buon senso degli Amministratori per quanto riguarda la pratica applicazione della legge in questione.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, rileva che un eventuale accoglimento della proposta del Consigliere Vesan, di limitare a determinate zone di particolare importanza turistica l'applicazione e delle disposizioni dell'articolo 3, comporterebbe inconvenienti non lievi, perché si dovrebbe fare una legge ogni qual volta si volesse estendere l'applicazione dell'articolo 3 ad altre zone.
Ammette che, a prima vista, le disposizioni dell'articolo 3 possono anche apparire draconiane ed eccessivamente vincolanti, in quanto si stabilisce che per qualsiasi nuova opera o modifica di opera o demolizione occorre la preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta.
Rileva che, in pratica, si constaterà però che tali disposizioni non sono così pesanti e draconiane, perché i divieti di cui al lo capoverso dell'articolo 3 si riferiscono specificatamente a quelle opere "che rechino pregiudizio all'aspetto del paesaggio".
Accenna, a titolo di esempio, alle prescrizioni di massima forestali, rilevando che tali norme prescrivono che i tagli dei boschi possono essere fatti soltanto osservando determinate condizioni (distanze, ecc.).
Precisa che generalmente i tagli di boschi sono preceduti dalle martellate delle piante, martellate che sono effettuate dagli agenti forestali.
Osserva però che chi ritiene di sapere effettuare i tagli di boschi osservando le prescrizioni di massima forestali non è tenuto a ricorrere per la martellata agli agenti forestali.
Fa presente che, per analogia, tale esempio vale anche per il caso in discussione, nel senso che coloro che intendono eseguire costruzioni o piantagioni o modificare quelle esistenti, sono tenuti a richiedere l'autorizzazione del Presidente della Giunta regionale soltanto qualora abbiano il dubbio che l'opera che intendono eseguire possa recare pregiudizio all'aspetto del paesaggio.
Conclude, assicurando che sarà sempre il buon senso che prevarrà nell'applicazione pratica della legge.
Il Consigliere BERTHOD rileva che, approvando la presente legge, i Comuni verranno ad essere esautorati dei loro attuali poteri e competenze amministrative in materia di edilizia locale.
Il Consigliere PALMAS rileva che l'osservazione fatta dal Consigliere Berthod è basata sulla legislazione statale vigente che prevede, come organo centrale dell'attività amministrativa urbanistica, il Comune, legislazione che prevede, quindi, i piani regolatori comunali e che prescrive per ogni Comune una Commissione consultiva edilizia.
Comunica che la legge in discussione viene a spostare il centro di gravità dell'attività amministrativa urbanistica dal Comune alla Regione, con la conseguenza che, mentre il piano di coordinamento territoriale previsto dalla legge dello Stato deve tener conto dei piani regolatori comunali, il piano regolatore regionale inquadra, in una posizione di subordine, i piani regolatori comunali.
Rileva, per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni amministrative per l'attuazione dei piani regolatori, che nella legge viene fatto un espresso rinvio al regolamento, che sarà elaborato dopo l'approvazione della legge e nel quale saranno previsti organi, sia regionali che comunali, corrispondenti alle attuali Commissioni edilizie comunale e regionale.
Osserva che la differenza sostanziale consiste nel fatto che i permessi edilizi saranno, in base alla nuova legge regionale, concessi dal Presidente della Giunta regionale, per poter realizzare un indirizzo unico, e non più dai Sindaci.
Rammenta che anche il Consigliere Bondaz ebbe a dire, durante il suo intervento, che la legge regionale in discussione revoca le attuali competenze dei Comuni in questa materia.
Osserva che le competenze spettanti attualmente ai Comuni sono regolate dalla legge statale 17-8-1942 n. 1150, legge che si intende sostituire, nel territorio della Valle di Aosta, con la legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio.
Il Consigliere TREVES osserva che le norme della legge regionale in discussione sono piuttosto generiche e che si dovrà, quindi, subito dopo l'approvazione della legge stessa, predisporre un regolamento dettagliato e chiaro affinché non possano sussistere dubbi circa l'interpretazione e l'applicazione della legge.
Il Consigliere VESAN ritiene che la sua proposta di limitare l'applicazione della legge regionale alle zone di particolare importanza turistica sia logica e aderente al buon senso, perché ha lo scopo di evitare ai contadini e agli alpigiani che abitano in zone isolate, - in cui per il momento non vi sono delle particolari necessità di carattere turistico, - di dover presentare una domanda, debitamente corredata da progetto, per ottenere l'autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, ogni qualvolta abbiano necessità di eseguire qualche opera o anche soltanto di modificare le opere esistenti.
Si dà atto che l'articolo 3, dopo lettura del testo definitivo data dal Presidente, Fillietroz, è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, con l'astensione dei sei sopracitati Consiglieri presenti della minoranza (Consiglieri presenti: trenta; votanti: ventiquattro).
Articolo 4 - (Sanzioni).
Il Presidente, FILLIETROZ, rileva che il Consigliere Palmas ha proposto che al secondo capoverso dell'articolo 4 sia inserito l'inciso: "...sentito il parere dell'organo indicato dal regolamento..." fra le parole "...con decreto del Presidente della Giunta regionale" e le parole "in misura corrispondente alla maggior somma...".
Osserva che la formulazione definitiva dell'articolo 4 è, quindi, la seguente:
"Chiunque abbia eseguito costruzioni o piantagioni che alterino l'aspetto del paesaggio senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione di cui ai precedente articolo è tenuto, con ordinanza del Presidente della Giunta regionale, a demolire a proprie spese le opere abusivamente compiute e a mettere in pristino stato i luoghi, nel termine che sarà stabilito dalla stessa ordinanza.
Qualora il ripristino non fosse possibile, è tenuto al pagamento di una indennità stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell'organo indicato dal regolamento, in misura corrispondente alla maggiore somma fra il danno arrecato e il profitto conseguito, ferme rimanendo le sanzioni previste dalle leggi penali".
Si dà atto che l'articolo 4 è approvato dal Consiglio, nel testo, soprariportato, ad unanimità di voti favorevoli, con l'astensione dei sei sopracitati Consiglieri presenti della minoranza (Consiglieri presenti: trenta; votanti: ventiquattro).
Articolo 5 - (Piano regionale urbanistico e paesaggistico).
Il Consigliere MONTESANO chiede se l'incarico dello studio e della elaborazione del regolamento sarà demandato alla Commissione speciale che ha predisposto il disegno di legge oppure ad altra Commissione.
L'Assessore SAVIOZ esprime l'avviso che lo studio del regolamento dovrebbe essere affidato alla stessa Commissione che ha elaborato il disegno di legge.
Si dà atto che l'articolo 5 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con l'astensione dei sei sopracitati Consiglieri presenti della minoranza (Consiglieri presenti: trenta; votanti: ventiquattro).
Articolo 6 - (Conformità delle autorizzazioni al piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico).
Si dà atto che l'articolo 6 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con l'astensione dei sei sopracitati Consiglieri presenti della minoranza ( Consiglieri presenti: trenta; votanti: ventiquattro).
Articolo 7 - (Indicazioni fondamentali del piano regolatore urbanistico e paesaggistico).
"Il piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico deve stabilire:
a) le zone della Valle d'Aosta da riservare a speciali destinazioni di interesse generale e regionale;
b) le zone della Valle d'Aosta in cui sia inibita ogni attività edificatoria;
c) il carattere delle edificazioni nelle singole zone e i vincoli da osservare;
d) la rete delle vie di comunicazione.
Il Presidente, FILLIETROZ, fa presente che il Consigliere Palmas ha proposto un emendamento aggiuntivo all'articolo 7 e precisamente il seguente:
"e) gli impianti pubblici di interesse regionale o turistico".
Il Consigliere MONTESANO chiede se nella rete delle vie di comunicazione (lettera D) siano comprese tutte le strade correnti in Valle, comprese quelle statali.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, rammenta che le disposizioni della legge regionale 31-5-1956 n. 1, per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta, ai fini della tutela del paesaggio, si applicano anche alle strade statali come è stato giustamente fatto osservare dal Consigliere Bondaz.
Ritiene, quindi, che nella sfera di applicazione della presente legge regionale debbano rientrare anche la strada statale n. 26 e la strada statale n. 27, pur ammettendo che, in alcuni casi, bisognerà trovare un modus vivendi con l'ANAS per quanto riguarda le altre autorizzazioni che sono di competenza dell'ANAS, ad altri effetti.
Il Consigliere PALMAS dichiara che le materie nelle quali la Regione ha potestà legislativa primaria non hanno sempre dei limiti ben definiti, perché vi sono delle materie e delle competenze che si sovrappongono con quelle degli organi statali, per cui occorrerà vedere, nei casi dubbi, l'interpretazione che viene data in sede giurisdizionale.
Dichiara che nella dizione "rete delle vie di comunicazione" (lettera d) sono da ritenersi comprese anche le strade statali correnti in Valle di Aosta.
Osserva che se così non fosse non avrebbe senso il principio del potere sostitutivo della legislazione primaria regionale nei confronti della legislazione statale.
Si dà atto che l'articolo 7 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con l'astensione dei sei sopracitati Consiglieri presenti della minoranza (Consiglieri presenti: trenta; votanti ventiquattro).
Articolo 8 - (Piani regolatori comunali urbanistici e paesaggistici).
"Ogni Comune della Valle d'Aosta, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, è tenuto nel termine di un anno o sei mesi dalla richiesta a formare un piano regolatore comunale urbanistico e paesaggistico del proprio territorio unificandosi a quanto è stabilito nel piano regionale urbanistico e paesaggistico.
Il piano dovrà entro lo stesso termine essere adottato con deliberazione del Consiglio comunale.
Per i Comuni che non ne fossero richiesti il piano comunale sarà formato a cura e a spese dell'Amministrazione regionale, e adottato dal Consiglio comunale entro il termine di sei mesi dall'invio del piano da parte dell'Amministrazione regionale.
Se i Comuni nei termini predetti non adottano un piano regolatore, alla loro adozione provvede la Regione".
Il Presidente, FILLIETROZ, rileva che il Consigliere Palmas ha proposto un emendamento soppressivo e un emendamento aggiuntivo in ordine all'articolo 8 e, cioè, la soppressione del penultimo capoverso e l'inserimento ed aggiunta delle parole "In tal caso le spese saranno a carico del Comune", nella parte finale dell'ultimo capoverso, la cui formulazione definitiva sarebbe quindi la seguente:
"Se i Comuni nei termini predetti non adottano un piano regolatore, alla loro adozione provvede la Regione. In tal caso le spese saranno a carico del Comune".
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, riferisce che nel primo capoverso, circa il termine per la formazione dei piani regolatori comunali urbanistici e paesaggistici è stato stabilito "un anno o sei mesi dalla richiesta", perché i piani regolatori dei piccoli Comuni possono essere redatti in un termine più breve che i piani regolatori dei centri maggiori.
Il Consigliere MONTESANO propone che la dizione "nel termine di un anno o sei mesi" sia modificata in "nel termine da sei mesi ad un anno" e illustra le ragioni della sua proposta.
In merito alla proposta ed alla questione delle spese a carico dei piccoli Comuni per i piani regolatori segue breve discussione, alla quale prendono parte: il Consigliere BERTHOD, gli Assessori FOSSON e SAVIOZ, il Consigliere VESAN (il quale propone che le spese in questione siano assunte a carico della Regione) e il Presidente della Giunta, MARCOZ.
Si dà atto che l'articolo 8 è approvato dal Consiglio -, ad unanimità di voti favorevoli e con l'astensione dei sei sopracitati Consiglieri presenti della minoranza (Consiglieri presenti: trenta; votanti: ventiquattro), - nel seguente testo definitivo:
"Ogni Comune della Valle d'Aosta, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, è tenuto nel termine da sei mesi ad un anno dalla richiesta a formare un piano regolatore comunale urbanistico e paesaggistico del proprio territorio, uniformandosi a quanto è stabilito nel piano regionale urbanistico e paesaggistico.
Il piano dovrà entro lo stesso termine essere adottato con deliberazione del Consiglio comunale.
Se i Comuni nei termini predetti non adottano un piano regolatore, alla loro adozione provvede la Regione. In tal caso le spese saranno a carico del Comune".
Articolo 9 - (Indicazioni fondamentali del piano regolatore comunale).
Articolo 10 - (Pubblicazione dei piani regolatori).
Si dà atto che gli orticoli 9 e 10 sono approvati, senza discussione, dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, con l'astensione dei sei sopracitati Consiglieri presenti della minoranza (Consiglieri presenti: trenta; votanti: ventiquattro).
Articolo 11 - (Entrata in vigore del piano regolatore regionale e dei piani comunali).
Il Consigliere PALMAS illustra le ragioni per cui si è ritenuto opportuno di stabilire, al secondo capoverso dell'articolo 11, che i piani regolatori comunali debbono essere approvati dalla Giunta regionale entro un anno dalla adozione dei piani stessi da parte dei Consigli comunali.
Il Consigliere DUJANY, premesso che, con la entrata in vigore della legge regionale in questione, i permessi edilizi verrebbero concessi dal Presidente della Giunta regionale e non più dai Sindaci, chiede se, ed a quale organo, si possa ricorrere contro il rifiuto del Presidente della Giunta regionale a concedere il permesso edilizio.
Il Consigliere PALMAS comunica che nel regolamento che verrà elaborato sarà senz'altro prevista la possibilità della impugnativa della decisione del Presidente della Giunta regionale.
Precisa che, attualmente, contro i provvedimenti con cui i Sindaci negano la concessione di permessi edilizi è ammesso ricorso al Consiglio di Stato.
Si dà atto che l'articolo 11 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con l'astensione dei sopracitati sei Consiglieri presenti della minoranza (Consiglieri presenti: trenta; votanti: ventiquattro).
Articolo 12 - (Varianti al piano regolatore regionale e ai piani comunali).
Articolo 13 - (Espropriazione degli immobili). Articolo 14 - (Piani particolareggiati).
Si dà atto che gli articoli 12, 13 e 14 sono approvati, senza discussione, dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli, con l'astensione dei sei sopracitati Consiglieri presenti della minoranza (Consiglieri presenti: trenta; votanti: ventiquattro).
Articolo 15 - (già articolo 16 - Regolamento ed esercizio delle funzioni amministrative).
Il Presidente, FILLIETROZ, rileva che, come da proposta già fatta dal Consigliere Palmas, l'articolo 15 del disegno di legge che concerne norme transitorie, viene spostato alla fine del disegno di legge stesso e viene sostituito dal seguente nuovo articolo 15, con conseguente modifica al numero d'ordine progressivo dei successivi articoli:
"Il regolamento potrà istituire, per l'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge, un Ufficio regionale per l'urbanistica e la tutela del paesaggio, Organi consultivi regionali urbanistici e paesaggistici e Circoscrizioni territoriali urbanistiche e paesaggistiche controllate da appositi architetti e urbanisti".
Si dà atto che l'articolo 15 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con l'astensione dei sei sopracitati Consiglieri presenti della minoranza (Consiglieri presenti: trenta; votanti: ventiquattro).
Articolo 16 - (già articolo 17 - Contributi di miglioria).
Si dà atto che l'articolo 16 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, con l'astensione dei sei sopracitati Consiglieri presenti della minoranza (Consiglieri presenti: trenta; votanti: ventiquattro).
Articolo 17 - (Norma finale).
Il Presidente, FILLIETROZ, rileva che si tratta di un nuovo articolo proposto dal Consigliere Palmas e che è formulato come segue:
"Restano ferme le norme della legge regionale 31 maggio 1956 n. 1, per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio".
Si dà atto che l'articolo 17 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli con l'astensione dei sei sopracitati Consiglieri presenti della minoranza (Consiglieri presenti: trenta; votanti: ventiquattro).
Articolo 18 - (già articolo 15 - Norme transitorie).
"Il piano regolatore della Città di Aosta, già adottato dal Consiglio comunale, e i piani regolatori degli altri Comuni della Valle adottati dai Consigli comunali potranno entrare in vigore anche prima dell'approvazione del piano regionale, con deliberazione del Consiglio regionale.
Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento previsto dalla presente legge, le autorizzazioni di cui all'articolo 3 saranno rilasciate dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere di un Comitato regionale per l'urbanistica e la tutela del paesaggio, composto:
a) di 4 tecnici designati rispettivamente dall'Assessore regionale all'Agricoltura, Turismo e Lavori Pubblici, dal Sindaco del Comune interessato;
b) da un rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri di Aosta;
c) da un rappresentante degli Architetti di Aosta".
Il Consigliere MONTESANO chiede che sia chiamato a far parte del Comitato regionale per l'urbanistica e la tutela del paesaggio anche un rappresentante della categoria dei Medici.
L'Assessore CHANTEL, concordando sulla richiesta del Consigliere Montesano, propone che all'articolo 18 sia aggiunta la seguente lettera d):
"d) dal Medico regionale".
L'Assessore FOSSON rileva l'opportunità di apportare una modifica formale alle dizioni della lettera b) e della lettera c) e cioè di rettificare le parole "di Aosta" in "della Valle di Aosta".
Il Consigliere VESAN rileva che, fra tutti i professionisti, il Geometra è quello che conosce maggiormente le esigenze e le necessità dei Comuni rurali; esprime quindi il parere che a far parte del Comitato regionale per l'urbanistica e la tutela del paesaggio dovrebbe essere chiamato anche un rappresentante dei Geometri.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, fa presente che, in pratica, i Geometri potranno entrare a far parte del Comitato di cui si tratta su designazione degli Assessori all'Agricoltura, Turismo e Lavori Pubblici, nonché su designazione del Sindaco del Comune interessato.
Il Consigliere GUGLIELMINETTI osserva che qualora la richiesta del Consigliere Vesan venisse accolta, anche altre categorie potrebbero chiedere di avere un proprio rappresentante in seno al Comitato regionale per l'urbanistica e la tutela del paesaggio.
Il Consigliere PALMAS premette che la questione sollevata dal Consigliere Vesan è stata già oggetto di discussione in sede di Commissione.
Dà atto che, in Valle d'Aosta, la categoria dei Geometri occupa un posto di primo piano ed è tenuta nella massima considerazione e stima per le benemerenze che ha saputo acquistarsi nel campo professionale e nella vita pubblica.
Fa presente però che, pur avendo il massimo rispetto e la massima stima per i Geometri, ritiene che non si possa chiamare a far parte di un Comitato che si interessa di urbanistica e di tutela del paesaggio un rappresentante della categoria dei Geometri, perché si verrebbe ad urtare contro le norme che disciplinano le competenze tecnico-professionali.
Osserva che ciò non significa, però, che non si voglia accettare la collaborazione dei Geometri in un settore così importante quale è quello dell'urbanistica e della tutela del paesaggio e che, in effetti, i Geometri potranno sempre entrare a far parte del Comitato quali tecnici designati dagli Assessori alla Agricoltura, Turismo e Lavori Pubblici o dai Sindaci dei Comuni interessati.
Il Presidente della Giunta, MARCOZ, rammenta che il Comitato previsto dall'articolo in esame ha soltanto carattere transitorio ed osserva che la richiesta del Consigliere Vesan potrà essere presa in considerazione allorquando, in sede di elaborazione del regolamento per l'applicazione della legge, verrà costituito il Comitato regionale permanente per l'urbanistica e la tutela del paesaggio.
L'Assessore FOSSON esprime parere che i Geometri potrebbero dare un apporto concreto, se non in materia di urbanistica, in quella della tutela del paesaggio perché essi, per ragioni inerenti alla loro professione, sono sempre a contatto della popolazione rurale, oltre che di quella cittadina, e conoscono quindi meglio di qualsiasi altro professionista le zone da tutelare.
Concorda, però, con il Presidente della Giunta che la questione della rappresentanza della categoria dei Geometri in seno al Comitato regionale per l'urbanistica e la tutela del paesaggio potrà più opportunamente essere esaminata e presa in considerazione in sede di elaborazione del regolamento.
Il Vice Presidente, VUILLERMOZ, fa presente che i Geometri, per la loro particolare conoscenza dei problemi dei piccoli Comuni, potrebbero dare un contributo effettivo per l'elaborazione dei piani regolatori di tali Comuni ed esprime parere favorevole alla proposta di chiamare a far parte del Comitato di cui si tratta anche un rappresentante dell'Ordine dei Geometri.
Il Consigliere VESAN ringrazia il Consigliere Palmas per le parole di stima e di rispetto pronunciate all'indirizzo della categoria dei Geometri e insiste affinché sia accolta la sua richiesta.
L'Assessore FOSSON ribadisce che la questione potrà essere discussa ed approfondita in sede di Commissione allorquando verrà elaborato il regolamento per l'applicazione della legge, rilevando che la richiesta dell'Assessore Vesan viene accolta dalla Giunta come raccomandazione a prendere in esame la questione.
L'Assessore SAVIOZ dichiara di condividere il parere dell'Assessore Fosson e ne illustra le ragioni.
Il Presidente, FILLIETROZ, comunica che, in base agli emendamenti proposti dal Consigliere Montesano e dagli Assessori Chantel e Fosson, la formulazione definitiva dell'articolo 18 risulta la seguente:
"Il piano regolatore della Città di Aosta, già adottato dal Consiglio comunale, ed i piani regolatori degli altri Comuni della Valle d'Aosta, adottati dai Consigli comunali, potranno entrare in vigore anche prima dell'approvazione del piano regolatore regionale, con deliberazione del Consiglio regionale.
Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento previsto dalla presente legge, le autorizzazioni di cui all'articolo 3 saranno rilasciate dal Presidente della Giunta regionale sentito il parere di un Comitato regionale per l'urbanistica e la tutela del paesaggio, che esprimerà anche il parere richiesto dal capoverso dell'articolo 4, composto:
a) - da 4 tecnici designati, rispettivamente, dagli Assessori regionali all'Agricoltura, al Turismo, ai Lavori Pubblici e dal Sindaco del Comune interessato;
b) - da un rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri della Valle d'Aosta;
c) - da un rappresentante degli Architetti della Valle d'Aosta;
d) - dal Medico regionale".
Il Presidente, FILLIETROZ, comunica che la legge dovrà essere completata con l'inserimento della formula finale di promulgazione come da seguente articolo finale:
"La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta".
Segue breve discussione in merito, al termine della quale il Presidente, Fillietroz, precisa che il Consiglio deve ora procedere alla votazione a scrutinio segreto per l'approvazione del disegno di legge regionale nel suo complesso.
Il Consigliere BORDON, a nome dei Consiglieri della minoranza, fa la seguente dichiarazione di voto:
"Pur concordando sulla necessità e urgenza di una disciplina legislativa in materia urbanistica e di paesaggio, non concordiamo sulla impostazione e sulla articolazione del disegno di legge presentato per le ragioni esposte in sede di discussione generale (oggetto n. 163) e, pertanto, il gruppo di minoranza dichiara la sua astensione dal voto".
Il Presidente, FILLIETROZ, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sotto riportato disegno di legge, nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri BARONE, DUJANY e MACHET, per l'approvazione, nel suo complesso, del sotto riportato disegno di legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta, il Presidente, Fillietroz, accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti: trenta; Consiglieri astenutisi dalla votazione: sei; Consiglieri votanti: ventiquattro;
- voti favorevoli: ventiquattro.
Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio regionale ha approvato, con voti favorevoli ventiquattro su ventiquattro Consiglieri votanti, il sotto riportato disegno di legge regionale:
Disegno di legge regionale n. 8
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE N.
LEGGE REGIONALE URBANISTICA E PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO IN VALLE D'AOSTA.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Dichiarazione di pubblico interesse).
Il territorio della Valle d'Aosta è dichiarato bellezza naturale di pubblico interesse e zona di particolare importanza turistica.
Art. 2
(Ambito di applicazione della legge).
L'attività edificatoria, lo sviluppo urbanistico e la tutela del paesaggio sono disciplinati, in Valle d'Aosta, dalla presente legge. Sarà successivamente emanato un regolamento.
Art. 3
(Divieti ed autorizzazioni).
È vietato eseguire costruzioni o piantagioni, distruggere o modificare quelle esistenti o, comunque, introdurre modificazioni agli immobili, che rechino pregiudizio all'aspetto del paesaggio.
Chiunque intenda compiere opere, costruzioni, demolizione o modificazione degli immobili, che possano comunque alterare il paesaggio, deve munirsi di apposita autorizzazione, rilasciata dal Presidente della Giunta regionale nei casi e nei modi previsti dal regolamento.
Art. 4
(Sanzioni).
Chiunque abbia eseguito costruzioni o piantagioni che alterino l'aspetto del paesaggio senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione di cui al precedente articolo è tenuto, con ordinanza del Presidente della Giunta regionale, a demolire a proprie spese le opere abusivamente compiute e a mettere in pristino stato i luoghi, nel termine che sarà stabilito nella stessa ordinanza.
Qualora il ripristino non fosse possibile, è tenuto al pagamento di una indennità stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell'organo indicato dal regolamento, in misura corrispondente alla maggiore somma fra il danno arrecato e il profitto conseguito, ferme rimanendo le sanzioni previste dalle leggi penali.
Art. 5
(Piano regionale urbanistico e paesaggistico).
La disciplina dell'attività edificatoria, dello sviluppo urbanistico e della tutela del paesaggio si attua a mezzo del piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico da formarsi a cura dell'Amministrazione regionale e con le modalità stabilite dal regolamento e da approvarsi con deliberazione del Consiglio regionale.
In detto piano sono incorporati i piani comunali di cui all'articolo 8.
Art. 6
(Conformità delle autorizzazioni al piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico).
Le autorizzazioni di cui all'art. 3 non possono essere concesse se le opere o le piantagioni non siano conformi al piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico.
Art. 7
(Indicazioni fondamentali del piano regolatore urbanistico e paesaggistico).
Il piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico deve stabilire:
a) - le zone della Valle d'Aosta da riservare a speciali destinazioni di interesse generale e regionale;
b) - le zone della Valle d'Aosta in cui sia inibita ogni attività edificatoria;
c) - il carattere delle edificazioni nelle singole zone e i vincoli da osservare;
d) - la rete delle vie di comunicazione;
e) - gli impianti pubblici di interesse regionale o turistico.
Art. 8
(Piani regolatori comunali urbanistici e paesaggistici).
Ogni Comune della Valle d'Aosta, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, è tenuto nel termine da sei mesi ad un anno dalla richiesta a formare un piano regolatore comunale urbanistico e paesaggistico del proprio territorio, uniformandosi a quanto è stabilito nel piano regionale urbanistico e paesaggistico.
Il piano dovrà entro lo stesso termine essere adottato con deliberazione del Consiglio comunale.
Se i Comuni nei termini predetti non adottano un piano regolatore, alla loro adozione provvede la Regione. In tal caso le spese saranno a carico del Comune.
Art. 9
(Indicazioni fondamentali del piano regolatore comunale).
Il piano regolatore comunale deve indicare essenzialmente, nei limiti di quanto stabilito dal piano regionale:
1) - la rete della viabilità comunale;
2) - le zone del territorio comunale da destinarsi all'edificazione di qualunque tipo, i caratteri e i vincoli per ogni zona;
3) - le aree da destinare ad uso pubblico o sottoposte a speciali vincoli e servitù;
4) - le aree da riservare a costruzioni, opere ed impianti di pubblico interesse;
5) - il piano finanziario per l'attuazione del piano regolatore.
Art. 10
(Pubblicazione dei piani regolatori).
Il piano regolatore regionale e i piani regolatori comunali, da formarsi con le modalità stabilite dal regolamento, dopo la loro adozione rispettivamente da parte del Consiglio regionale e da parte dei Consigli comunali, devono essere depositati per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Il deposito deve avvenire per il piano regolatore regionale presso l'Amministrazione regionale e presso tutti i Comuni della Valle d'Aosta e per i piani regolatori comunali presso i singoli Comuni.
Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni sulle quali decidono, in sede di approvazione definitiva del piano, rispettivamente il Consiglio regionale e la Giunta regionale.
Art. 11
(Entrata in vigore del piano regolatore regionale e dei piani comunali).
Il piano regolatore regionale entra in vigore dalla data nella quale diventa esecutiva la deliberazione del Consiglio regionale che lo approva.
I piani regolatori comunali entrano in vigore dalla data delle deliberazioni della Giunta regionale che li approvano e che dovranno essere assunte entro un anno dalla adozione dei piani da parte dei Consigli comunali.
Art. 12
(Varianti al piano regolatore regionale e ai piani comunali).
Le varianti al piano regolatore regionale e ai piani regolatori comunali sono approvate con la stessa procedura prevista per i piani regolatori originari.
Art. 13
(Espropriazione degli immobili).
In conseguenza alla approvazione del piano regolatore regionale e dei piani regolatori comunali, ed allo scopo di predisporre la ordinata attuazione dei piani stessi, la Regione ed i Comuni hanno facoltà di espropriare gli immobili.
Ai fini di detta espropriazione le determinazioni del piano regionale e dei piani comunali sono dichiarate di pubblica utilità ed interesse.
Per la determinazione dell'indennità di espropriazione non si dovrà tenere conto degli incrementi di valore conseguenti, sia direttamente che indirettamente, alla pubblicazione ed alla approvazione del piano regolatore regionale e dei piani regolatori comunali.
Art. 14
(Piani particolareggiati).
Il piano regolatore regionale e i piani regolatori comunali vengono attuati a mezzo di piani particolareggiati da approvarsi, secondo le modalità stabilite dal regolamento, rispettivamente dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale.
La approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e dei vincoli in essi previsti. Se per l'esecuzione di dette opere si rendesse necessaria l'espropriazione, per la determinazione dell'indennità di espropriazione non si dovrà tener conto degli incrementi di valore di cui all'articolo precedente.
Art. 15
(Regolamento ed esercizio delle funzioni amministrative).
Il regolamento potrà istituire, per l'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge, un Ufficio regionale per l'urbanistica e la tutela del paesaggio, Organi consultivi regionali urbanistici e paesaggistici e Circoscrizioni territoriali urbanistiche e paesaggistiche controllate da appositi architetti e urbanisti.
Art. 16
(Contributi di miglioria).
Con separata legge sarà disciplinata la istituzione dei contributi di miglioria dovuti in seguito all'adozione dei piani regolatori previsti dalla presente legge, in analogia a quanto disposto dal Capo XV del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175.
Art. 17
(Norma finale).
Restano ferme le norme della legge regionale 31 maggio 1956 n. 1, per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio.
Art. 18.
(Norme transitorie).
Il piano regolatore della Città di Aosta, già adottato dal Consiglio comunale, ed i piani regolatori degli altri Comuni della Valle d'Aosta, adottati dai Consigli comunali, potranno entrare in vigore anche prima dell'approvazione del piano regolatore regionale, con deliberazione del Consiglio regionale.
Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento previsto dalla presente legge, le autorizzazioni di cui all'art. 3 saranno rilasciate dal Presidente della Giunta regionale sentito il parere di un Comitato regionale per l'urbanistica e la tutela del paesaggio, che esprimerà anche il parere richiesto dal capoverso dell'art. 4, composto:
a) - da 4 tecnici designati, rispettivamente, dagli Assessori regionali all'Agricoltura, al Turismo, ai Lavori Pubblici e dal Sindaco del Comune interessato;
b) - da un rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri della Valle d'Aosta;
c) - da un rappresentante degli Architetti della Valle d'Aosta;
d) - dal Medico regionale.
Art. 19
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta. Li
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