Oggetto del Consiglio n. 106 del 7 ottobre 1959 - Verbale

OGGETTO N. 106/59 - MODIFICAZIONI AD ALCUNI ARTICOLI DEL VIGENTE REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE.

Il Presidente, FILLIETROZ, premesso che nell'adunanza odierna del mattino (oggetto n. 105) il Consiglio ha ultimato la discussione di carattere generale sulla proposta di modificazioni ad alcuni articoli del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale, dichiara aperta la discussione e la votazione sulle singole proposte di modificazione, di cui dà lettura, ad alcuni articoli del Regolamento predetto.

Il Consigliere PALMAS rileva che nella seduta consiliare del 25 luglio 1949, in cui fu discusso ed approvato il Regolamento interno del Consiglio regionale, la maggioranza consiliare di allora respinse la richiesta, fatta dal Consigliere Nicco Giulio, di demandare ad una Commissione consiliare lo studio del predetto Regolamento interno.

Precisa che ciò risulta dal verbale della seduta consiliare menzionata e fa presente che non corrisponde, quindi, al vero l'affermazione fatta dal Consigliere Dujany, che il Regolamento interno del Consiglio sia stato sottoposto nel 1949 all'esame e allo studio di una Commissione consiliare prima di essere approvato dal Consiglio.

Il Presidente, FILLIETROZ, constatato che nessun altro Consigliere ha osservazioni di carattere generale da formulare, invita il Consiglio ad esaminare e ad approvare le singole proposte di modificazione ad alcuni articoli del Regolamento interno del Consiglio, proposte di cui dà lettura:

I

"Al Regolamento interno del Consiglio approvato con deliberazione 25 luglio 1949 sono apportate le seguenti modifiche:

a) sopprimere l'ultimo comma dell'art. 5 e sostituirlo con il seguente:

Art. 5 bis

"Eletto il Presidente, si procede alla nomina di tre Vice-presidenti. Per tale votazione ciascun Consigliere può scrivere sulla propria scheda un solo nome.

Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Subito dopo, si procede alla nomina di un Segretario, con le modalità stabilite dal precedente articolo 5 per la nomina del Presidente".

L'Assessore CHANTEL propone che, alla lettera a), le parole "... e sostituirlo con il seguente articolo 5 bis" siano sostituite con le parole "... e sostituzione del comma stesso con i seguenti tre nuovi commi"; propone, inoltre, che all'ultimo capoverso, siano stralciate le parole "dal precedente articolo 5".

Il Consigliere BONDAZ dichiara di essere contrario alla nomina di tre Vice Presidenti del Consiglio perché nei dieci precedenti anni di amministrazione ha avuto la possibilità di constatare che è sufficiente un solo Vice Presidente.

Osserva che, elevando da uno a tre i Vice Presidenti, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio risulterebbe composto dal Presidente, da tre Vice Presidenti e dal Segretario e cioè da cinque elementi, il che, a suo avviso, è da ritenersi eccessivo per un Consiglio composto di soli 35 membri.

Fa presente che, se il concetto dei proponenti è quello di assicurare alle varie correnti politiche del Consiglio una rappresentanza nell'Ufficio di Presidenza, nel caso in cui, in una prossima legislatura, le correnti politiche fossero 5 o 6, seguendo tale concetto i Vice Presidenti dovrebbero essere aumentati in proporzione, il che non è ammissibile.

Rileva che, d'altra parte, un Vice Presidente è più che sufficiente per sostituire il Presidente in caso di assenza.

Il Consigliere PALMAS premette che gli Uffici di Presidenza dei Consigli regionali delle altre Regioni autonome sono, in confronto al nostro Ufficio di Presidenza, costituiti da un maggior numero di persone anche perché hanno in più i Questori che, nel Regolamento interno del nostro Consiglio, non sono previsti.

Precisa che se, nel passato, si fosse seguito il principio lodevole di attribuire a uno dei rappresentanti della corrente di minoranza uno dei posti di Vice Presidente, forse non sarebbe stata fatta oggi la proposta di nominare tre Vice Presidenti del Consiglio.

È cosa pacifica per consuetudine di tutti gli organi legislativi, - egli dice, - che le minoranze debbano essere rappresentate nell'Ufficio di Presidenza anche per risolvere delle questioni che investono tutta l'Assemblea e, quindi, è logico che la minoranza del Consiglio regionale debba avere un suo rappresentante nell'Ufficio di Presidenza perché questo risponde ad una necessità inderogabile.

Rileva che l'Ufficio di Presidenza è un organo che risponde ad esigenze effettive, quali ad esempio quelle di interpretare il Regolamento e di predisporre i lavori preparatori del Consiglio e, quindi, non è un organo pletorico.

Afferma che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Valle d'Aosta deve avere la stessa impostazione degli Uffici di Presidenza degli altri Consigli regionali e che, non essendo previsti i Questori nel nostro Ufficio di Presidenza, è giusto che si aumenti il numero dei Vice Presidenti, elevando così a 5 il numero dei componenti dell'Ufficio di Presidenza.

Dichiara che non si può rinunciare ad avere un rappresentante dell'opposizione nell'Ufficio di Presidenza soltanto perché il Consiglio regionale è composto di soli 35 membri.

Osserva che non è il numero che conta, ma il concetto, ed insiste quindi affinché sia approvata la proposta di nomina di tre Vice Presidenti, di cui uno da eleggersi dal gruppo consiliare della minoranza.

Il Consigliere BONDAZ rileva che il Consigliere Palmas ha addotto a motivazione e sostegno della sua proposta di nomina di tre Vice Presidenti, che uno di essi dovrebbe essere nominato dal gruppo consiliare di minoranza.

Constata che tale concetto differisce da quello espresso nella relazione che illustra le modificazioni proposte al Regolamento, poiché in tale relazione si legge che scopo della proposta è quello di consentire che tutte le correnti politiche del Consiglio possano avere la loro rappresentanza nell'Ufficio di Presidenza.

Ripete che, se si accettasse tale principio, ne conseguirebbe che, qualora nelle prossime legislature vi fossero cinque o più correnti, nel Consiglio regionale si dovrebbero nominare altrettanti Vice Presidenti, il che non è pensabile.

Afferma che non si può fare un raffronto fra gli Uffici di Presidenza dei Consigli regionali delle altre Regioni autonome, perché le esigenze sono anche in relazione al numero dei componenti dei singoli Consigli regionali.

Precisa che, essendo il nostro Consiglio composto soltanto di 35 Consiglieri, è sufficiente che l'Ufficio di Presidenza sia composto, come per il passato, di un Presidente, di un Vice Presidente e di un Segretario del Consiglio, per l'espletamento delle funzioni attribuite all'Ufficio Presidenza dal Regolamento interno del Consiglio.

Comunica che nei cinque anni in cui ha avuto l'onore di presiedere il Consiglio regionale ha potuto constatare che l'Ufficio di Presidenza, come è composto attualmente, risponde pienamente alla necessità di funzionalità del Consiglio.

Il Presidente della Giunta, MARCOZ, pur riconoscendo che l'Ufficio di Presidenza possa funzionare anche con un solo Vice Presidente, osserva che la carica di Vice Presidente è completamente gratuita ed onorifica e non crea, quindi, onere alcuno per l'Amministrazione regionale, mentre può costituire un utile tirocinio per i nuovi Consiglieri nominati a tale carica, perché darebbe loro la possibilità di meglio impratichirsi del funzionamento dell'Amministrazione regionale.

Fa presente che, esaminata la questione sotto questo riflesso, non si può disconoscere che la carica di Vice Presidente abbia un certo quale aspetto di utilità generale.

Il Consigliere DUJANY informa che già nella seduta del 25 luglio 1949, in cui fu discusso ed approvato il Regolamento interno del Consiglio, venne proposta l'istituzione di 2 posti di Vice Presidente del Consiglio, di cui uno da assegnare ad un Consigliere del gruppo di opposizione.

Rileva che il compianto Prof. Deffeyes, allora Assessore al Turismo, si dichiarò contrario a tale proposta, sostenendo l'inutilità di un secondo Vice Presidente, in relazione alle funzioni vicarie di Vice Presidente ed anche in rapporto all'esiguo numero di Consiglieri.

Constata che, a distanza di 10 anni, viene ora proposta la nomina di tre Vice Presidenti.

Rileva che in questi anni non si è mai riscontrata la necessità di un secondo Vice Presidente e tanto meno, quindi, di un terzo, per cui ritiene che la composizione attuale dell'Ufficio di Presidenza non debba essere modificata perché pienamente rispondente alle necessità funzionali del Consiglio.

Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti per alzata di mano, nella seguente formulazione, la proposta di modificazione dell'articolo 5 del Regolamento:

Al Regolamento interno del Consiglio approvato con deliberazione 25 luglio 1949 sono apportate le seguenti modifiche:

"a) soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 5 e sostituzione del comma stesso con i seguenti tre nuovi commi:

"Eletto il Presidente, si procede alla nomina di tre Vice Presidenti. Per tale votazione ciascun Consigliere può scrivere sulla propria scheda un solo nome.

Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Subito dopo, si procede alla nomina di un Segretario, con le modalità stabilite per la nomina del Presidente"".

Si dà atto che la proposta su riportata è approvata dal Consiglio con voti favorevoli ventitre e voti contrari nove (Consiglieri presenti e votanti: trentadue).

"b) Sostituire i primi due commi dell'art. 6 con i seguenti:

Il Presidente, i Vicepresidenti e il Segretario del Consiglio formano l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Nel caso di dimissione o morte di uno dei membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, si procede alla sua sostituzione con le modalità stabilite dai precedenti articoli 5 e 5 bis.

I Consiglieri chiamati a far parte della Giunta regionale cessano dalle cariche della Presidenza".

L'Assessore CHANTEL rileva che, essendo stata soppressa la dizione "Art. 5 bis" alla variante sopra riportata contraddistinta con la lettera a), occorre stralciare le parole "e 5 bis" al secondo capoverso in esame che, di conseguenza, risulterebbe modificato come segue nella sua parte finale "... dal precedente articolo 5".

Osserva che occorre, inoltre, completare l'ultimo capoverso con l'aggiunta delle parole "del Consiglio".

Si dà atto che, procedutosi alla votazione per alzata di mano, la proposta modificativa di cui alla lettera b) risulta approvata dal Consiglio, con gli emendamenti proposti dall'Assessore Chantel, con voti favorevoli ventitre e voti contrari nove (Consiglieri presenti e votanti: trentadue).

"c) Sopprimere il n. 2 dell'art. 7, in quanto i progetti di legge debbono essere studiati dalle Competenti Commissioni permanenti.

"d) Sopprimere i primi due commi dell'art. 10 e sostituirli con il seguente, da inserire fra gli attuali 3° e 4° comma:

"In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci uno dei Vicepresidenti secondo le disposizioni del Presidente seguendo apposito turno".

"e) Aggiungere dopo il titolo XII e prima dell'art. 88 le parole "Delle sedute".

"f) Dopo l'art. 88 sopprimere le parole "Pubblicità delle sedute"".

Si dà atto che le proposte contraddistinte con le lettere c) - d) - e) - f) sono approvate dal Consiglio con voti favorevoli ventitre e voti contrari nove (Consiglieri presenti e votanti: trentadue).

"g) Aggiungere dopo l'art. 91 il seguente:

Art. 91 bis

Il Senatore della Repubblica ed il Deputato al Parlamento eletti nella circoscrizione elettorale della Valle d'Aosta sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio regionale e vi possono, se richiesti, prendere la parola su un oggetto posto in discussione o per fare comunicazioni inerenti all'esercizio del loro mandato".

Il Consigliere PALMAS, premesso che l'art. 90 è composto di un solo capoverso ("Durante 1'adunanza il pubblico deve rimanere a capo scoperto, mantenere il silenzio e non può fare alcun cenno di approvazione o di disapprovazione") e così pure l'articolo 91 ("Ogni scambio di parola o di altra comunicazione dei Consiglieri con il pubblico è considerata una violazione all'ordine"), propone che i predetti due articoli siano fusi in un solo articolo (articolo 90).

Propone inoltre, conseguentemente, che il nuovo articolo 91 bis sia contraddistinto con il numero d'ordine 91.

Si dà atto che, procedutosi alla votazione, per alzata di mano, le proposte del Consigliere Palmas e l'articolo 91 (già art. 91 bis) sono approvate dal Consiglio con voti favorevoli ventitre e voti contrari nove (Consiglieri presenti e votanti: trentadue).

"h) Sopprimere l'attuale titolo XIII con i relativi articoli 92 e 93 e sostituirlo con il seguente nuovo:

TITOLO XIII

Art. 92

All'inizio di ogni periodo legislativo, dopo le elezioni regionali, vengono costituite le seguenti Commissioni permanenti, con competenza referente e consultiva sulle materie per ciascuna indicate:

1) Affari Legislativi, Generali e Finanze;

2) Agricoltura;

3) Industria e Commercio;

4) Lavori Pubblici;

5) Istruzione Pubblica;

6) Sanità ed Assistenza Sociale;

7) Turismo, Antichità e Belle Arti.

Art. 93

Ciascuna Commissione è eletta dal Consiglio ed è composta di sei Consiglieri, compreso l'Assessore competente, di cui due designati dal gruppo o dai gruppi consiliari di minoranza.

Ogni Commissione può chiamare a far parte di essa per ogni materia due o più esperti da essa nominati ed aventi voto consultivo.

Art. 94

Il Consiglio può sempre stabilire la nomina di Commissioni speciali per l'esame di particolari questioni.

Due o più Commissioni permanenti possono stabilire di riunirsi congiuntamente per l'esame di determinate questioni di comune interesse.

Art. 95

Le Commissioni, permanenti o speciali, sono convocate per la prima volta dal Presidente del Consiglio regionale, per procedere immediatamente alla nomina del Presidente e del Segretario, scelti fra i componenti Consiglieri di ciascuna Commissione, escluso l'Assessore; successivamente sono convocate dai loro Presidenti per mezzo della Segreteria del Consiglio.

Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 96

Le Commissioni hanno facoltà di invitare ad intervenire alle loro sedute il Presidente della Giunta e gli altri Assessori per avere informazioni e chiarimenti sulle questioni di loro singola competenza.

Il Presidente della Giunta e gli altri Assessori hanno diritto di intervenire alle sedute delle Commissioni per farvi comunicazioni.

Art. 97

I disegni di legge e le questioni d'ordine generale di cui debba essere investito il Consiglio sono dal Presidente del Consiglio regionale sottoposte all'esame della Commissione o delle Commissioni competenti per materia.

Se il Presidente del Consiglio ritiene che su un determinato argomento, da lui assegnato ad una Commissione, debba essere sentito il parere di un'altra Commissione, provvede a richiedere il parere stesso, il quale dovrà essere espresso per iscritto entro un termine non superiore ai quindici giorni.

Art. 98

Ogni Commissione nomina per ciascun affare un relatore, che presenta una relazione scritta nel termine all'uopo fissatogli.

È sempre in facoltà della minoranza di presentare una propria relazione, nel termine di cui al precedente comma.

Art. 99

Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

I processi verbali sono redatti a cura dei Consiglieri Segretari di ciascuna Commissione, assistiti da un funzionario della Segreteria del Consiglio regionale.

Ciascuna Commissione può decidere che per determinate notizie, documenti o discussioni i suoi componenti siano vincolati al segreto; in questo caso possono partecipare alla seduta soltanto i Consiglieri che facciano parte della Commissione, il Presidente della Giunta e gli Assessori".

Il Consigliere PALMAS rileva che la dizione della lettera h) "Sopprimere l'attuale titolo XIII con i relativi articoli 92 e 93 e sostituirlo con il seguente nuovo: Titolo XIII" (cioè gli articoli dal 92 al 99 compreso) non è esatta, perché l'art. 92 dovrebbe rimanere e non venire soppresso.

Propone, quindi, che il nuovo articolo 92 sia, come numerazione, rettificato in articolo 92 bis.

Osserva che la coordinazione degli articoli sarà fatta in un secondo tempo, come è detto nella seguente parte finale della proposta:

"Subito dopo la sua costituzione la Commissione permanente Affari Legislativi, Generali e Finanze, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, provvederà a una revisione generale del Regolamento proponendone il testo definitivo aggiornato con le modifiche apportate alla presente deliberazione".

Fa presente poi che all'art. 92 bis occorre apportare i seguenti emendamenti:

- Inserimento delle parole "dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale", dopo la parola "elezioni", al termine della prima linea.

- Stralcio della parola "legislativi" nel capoverso 1) Affari Legislativi Generali e Finanze.

Comunica che la proposta formulazione definitiva del nuovo articolo 92 bis è, quindi, la seguente:

"All'inizio di ogni periodo legislativo, dopo le elezioni dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale, vengono costituite le seguenti Commissioni permanenti, con competenza referente e consultiva sulle materie per ciascuna indicate:

1) Affari Generali e Finanze;

2) Agricoltura;

3) Industria e Commercio;

4) Lavori Pubblici;

5) Istruzione Pubblica;

6) Sanità ed Assistenza Sociale;

7) Turismo, Antichità e Belle Arti".

Il Consigliere BONDAZ premette che i Consiglieri del suo gruppo si asterranno dall'esprimere il voto in ordine al nuovo articolo 92 bis, perché pur non essendo contrario alla costituzione delle sette Commissioni consiliari permanenti elencate in detto articolo, non ne vede peraltro la necessità.

Rileva poi che, mentre all'articolo 92 bis, si stabilisce l'obbligatorietà della costituzione delle Commissioni consiliari permanenti ("... vengono costituite le seguenti Commissioni permanenti..."), nell'articolo 92, invece, si prevede soltanto la possibilità di nominare una Commissione legislativa ("il Consiglio può procedere alla nomina di una Commissione legislativa...").

Fa presente che la funzione più importante del Consiglio è proprio quella legislativa, per cui, se si stabilisce l'obbligatorietà della costituzione delle Commissioni consiliari permanenti, a maggior ragione si deve rendere obbligatoria la costituzione della Commissione legislativa.

Il Consigliere PALMAS premette che tutte le Commissioni consiliari permanenti sono, per loro natura, anche Commissioni di studio legislative, come risulta dall'articolo 97: "i disegni di legge, i regolamenti e le questioni di ordine generale, di cui debba essere investito il Consiglio, sono dal Presidente del Consiglio regionale sottoposte all'esame della Commissione o delle Commissioni competenti per materia".

Osserva che qualche Consigliere potrebbe obbiettare che, avendo le Commissioni consiliari permanenti anche funzioni di studio in materie legislative, appare inutile la costituzione della Commissione legislativa.

Dichiara che la maggioranza ritiene, però, opportuno lasciare sussistere la possibilità della nomina della Commissione permanente legislativa, al cui esame verrebbero sottoposte per un vaglio preliminare, sia dal punto di vista formale che dal punto di vista della costituzionalità, le leggi già elaborate nella sostanza dalle singole Commissioni permanenti competenti per materia.

Rileva che l'articolo 92 dice, in effetti:

"Il Consiglio può procedere alla nomina di una Commissione legislativa alla quale possano essere trasmessi, per lo studio ed il perfezionamento, i progetti di legge od i provvedimenti legislativi od i regolamenti".

"Possono essere chiamati a far parte della Commissione legislativa anche elementi estranei al Consiglio, riconosciuti particolarmente competenti in materia di legislazione e di amministrazione pubblica".

Il Consigliere BONDAZ, preso atto che la Commissione legislativa avrebbe il compito di "supervisore" delle leggi elaborate dalle Commissioni consiliari permanenti e che "possono essere chiamati a far parte della Commissione legislativa anche elementi estranei al Consiglio, riconosciuti particolarmente competenti in materia di legislazione e di amministrazione pubblica (articolo 92 - secondo capoverso)", rileva che anche le Commissioni consiliari permanenti possono essere integrate da elementi estranei al Consiglio, poiché il nuovo articolo 93 - secondo capoverso - dice: "Ogni Commissione può chiamare a fare parte di essa per ogni materia due o più esperti da essa nominati ed aventi voto consultivo".

Ritiene quindi che, avendo le Commissioni permanenti la possibilità di integrarsi chiamando due o più nuovi membri esperti con voto consultivo, sia superflua la nomina della Commissione legislativa permanente in funzione di supervisore.

L'Assessore GEX osserva che il compito della Commissione legislativa è quello di dare migliore veste formale alle decisioni sostanziali che saranno prese, per quanto riguarda le leggi, dalle Commissioni consiliari permanenti dei vari Assessorati, ad evitare che in Valle d'Aosta si facciano delle leggi che lascino molto a desiderare dal punto di vista formale, come ha avuto occasione di lamentare durante l'ultima legislatura regionale; cita, ad esempio, la legge regionale sull'ordinamento delle Scuole materne, elementari e medie, e sul relativo personale.

Afferma che si avverte la necessità di fare delle leggi buone sotto tutti gli aspetti, anche sotto l'aspetto formale. Fa presente che, mentre per quanto riguarda la parte sostanziale delle leggi sono competenti le Commissioni consiliari permanenti, per quanto riguarda, invece, l'aspetto formale occorre che le leggi passino al vaglio della Commissione legislativa permanente, perché non sono sufficienti le Commissioni permanenti anche se integrate da membri esperti estranei al Consiglio.

Il Presidente della Giunta, MARCOZ, ammette che, effettivamente, a chi è profano in materia amministrativa potrebbe sembrare una elefantiasi il nominare sette Commissioni consiliari permanenti.

Premesso che il punto di vista della maggioranza è stato già espresso dal Consigliere Palmas e dovrebbe, quindi, essere noto a tutti i Consiglieri, precisa che, avendo la Regione potestà legislativa primaria (articolo 2 dello Statuto regionale) e potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica (articolo 3 dello Statuto), è ovvio che il Consiglio intenda avvalersi di tale potere per fare delle leggi regionali nelle materie in cui si constaterà la necessità di emanare norme legislative regionali.

Osserva che il Consigliere Bondaz sa perfettamente che in materia di legislazione regionale è facile incappare nella incostituzionalità, dovendo le leggi regionali essere fatte in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Dichiara che è intendimento della maggioranza che le nominande Commissioni consiliari permanenti che affiancheranno i singoli Assessorati, possano elaborare le norme sostanziali delle leggi nelle materie di rispettiva competenza senza avere preoccupazioni dal punto di vista formale e della costituzionalità delle leggi regionali, in quanto queste debbono poi essere sottoposte al vaglio, o supervisione formale, della Commissione legislativa permanente, che dovrà essere composta da giuristi e cioè da elementi aventi specifica competenza e preparazione in materia legislativa e costituzionale.

Tutto questo, egli dice, per evitare il pericolo di impugnative da parte del Governo e affinché le leggi regionali possano seguire speditamente il loro iter e giungere presto in porto.

Il Consigliere BONDAZ rileva che il timore espresso dal Presidente della Giunta, Marcoz, di incappare nella incostituzionalità nel fare le leggi regionali non ha ragione di essere perché il fare leggi non è qualche cosa di trascendentale.

Comunica che, in dieci anni di amministrazione, soltanto tre delle leggi approvate dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta sono state impugnate dal Governo dello Stato innanzi alla Corte Costituzionale e che per tre volte la Corte Costituzionale ha respinto i ricorsi governativi, affermando la costituzionalità delle leggi nostre.

Questo insegna, egli dice, che il Consiglio regionale è pienamente nella possibilità di fare delle leggi nelle materie in cui occorre legiferare, il che non è difficile in quanto è sufficiente che esse siano elaborate in armonia con lo Statuto, con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Se la maggioranza consiliare ritiene di fare un esperimento può benissimo farlo, ma la mia opinione è, - egli conclude -, che non vi è bisogno di questa super-struttura.

L'Assessore GEX fa presente che, oltre il problema della costituzionalità delle leggi, vi è il problema della tecnica giuridico-legislativa.

Osserva che vi sono delle leggi che sono state impugnate, quale, ad esempio, la legge riguardante l'ordinamento delle Scuole in Valle d'Aosta.

Il Consigliere BONDAZ fa presente che la legge regionale concernente l'ordinamento delle Scuole materne, elementari e medie e del relativo personale non è mai stata impugnata dal Governo dello Stato.

Informa che il curriculum di tale legge regionale è stato il seguente: il testo di disegno di legge approvato dal Consiglio nella seduta del 10 dicembre 1958 fu rinviato al Consiglio dal Presidente della Commissione di Coordinamento con rilievi vari; seguirono intese fra la Presidenza della Giunta, di concerto con l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, ed i competenti organi del Ministero della Pubblica Istruzione, a conclusione delle quali fu stilato un nuovo disegno di legge, che fu approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 marzo 1959 e che ottenne il visto del Presidente della Commissione di Coordinamento, per cui in data 21-4-1959 il Presidente della Giunta promulgava la legge regionale in questione.

L'Assessore GEX dichiara che la legge di cui si tratta, che secondo quanto precisato dal Consigliere Bondaz, è stata approvata solo nella sua seconda formulazione, rimane pur sempre una legge incompleta sotto vari aspetti.

Insiste sulla esistenza del problema della tecnica giuridica e, cioè, sulla necessità di dare una buona veste giuridica ai concetti e alle norme che si vogliono legiferare, informando di avere egli stesso, in questi ultimi anni, formulato delle critiche sotto l'aspetto tecnico-giuridico in ordine a leggi regionali.

Osserva che di ciò non si può far colpa alla passata Amministrazione, perché allora non funzionava una Commissione legislativa permanente.

Ritiene quindi assolutamente necessario, per le ragioni esposte, mantenere la norma dell'art. 92 che prevede la possibilità della nomina di una Commissione legislativa permanente.

Il Consigliere BONDAZ, premesso che in ordine alla formulazione ed al tecnicismo giuridico ognuno ha le proprie opinioni, che possono anche non concordare, afferma di non essersi mai dichiarato contrario alla nomina di una Commissione legislativa.

Rileva che, essendo stato precisato che tutte le Commissioni consiliari permanenti possono elaborare delle leggi, ricorrendo, se del caso, al parere di esperti, ritiene che sia superflua la Commissione legislativa, come organo supervisore.

L'Assessore FOSSON ribadisce i concetti già espressi dal Presidente della Giunta, Marcoz, e dal Consigliere Palmas ed informa che, in un primo tempo, si era pensato a costituire soltanto le 7 Commissioni consiliari permanenti, di cui la prima, denominata "Affari Legislativi, Generali e Finanze", avrebbe avuto fra i suoi compiti anche quello di predisporre e di perfezionare i disegni di legge.

Comunica che soltanto in un secondo momento si è ritenuto opportuno di mantenere in vigore l'articolo 92, pensando che, in qualche caso, si potrebbe sentire la necessità di ricorrere alla Commissione legislativa.

Si dà atto che, procedutosi, su invito del Presidente, alla votazione, per alzata di mano, la disposizione di cui alla lettera h) ed il nuovo art. 92 bis sono approvati dal Consiglio, nel seguente tenore, con voti favorevoli ventitre (Consiglieri presenti: trentatre; Consiglieri astenutisi dalla votazione: dieci):

"h) Soppressione dell'attuale articolo 93, e sua sostituzione con i seguenti nuovi articoli 92 bis, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

Art. 92 bis

"All'inizio di ogni periodo legislativo, dopo le elezioni dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale, vengono costituite le seguenti Commissioni permanenti, con competenza referente e consultiva sulle materie per ciascuna indicate:

1) Affari Generali e Finanze;

2) Agricoltura;

3) Industria e Commercio;

4) Lavori Pubblici;

5) Istruzione Pubblica;

6) Sanità ed Assistenza Sociale;

7) Turismo, Antichità e Belle Arti".

Art. 93

Si dà atto che l'articolo 93 è approvato dal Consiglio, nel nuovo testo proposto, con voti favorevoli ventitre (Consiglieri presenti: trentatre, di cui dieci astenutisi dalla votazione).

Art. 94

Il Consigliere BONDAZ comunica che la minoranza, mentre approva il primo capoverso, si astiene invece dalla votazione per il secondo capoverso.

Si dà atto che l'articolo 94 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, per quanto riguarda il 1° capoverso (Consiglieri presenti e votanti: trentatre) e con voti favorevoli ventitre e dieci astensioni dal voto per quanto riguarda il 2° capoverso (Consiglieri presenti: trentatre; votanti ventitre).

Art. 95

Si dà atto che l'articolo 95 è approvato dal Consiglio con voti favorevoli ventitre (Consiglieri presenti: trentatre, di cui dieci astenutisi dalla votazione).

Art. 96

Si dà atto che l'articolo 96 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentatre).

Art. 97

Il Consigliere PALMAS rileva che occorre inserire le parole "i regolamenti" fra le parole "i disegni di legge" e le parole "e le questioni di ordine generale...", del 1° capoverso.

Si dà atto che procedutosi, su invito del Presidente, alla votazione per alzata di mano, l'articolo 97 risulta approvato, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentatre), con l'emendamento aggiuntivo proposto dal Consigliere Palmas al 1° capoverso.

Art. 98

Si dà atto che l'articolo 98 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentatre), nel nuovo testo proposto.

Art. 99

Il Consigliere PALMAS propone che il 2° capoverso sia approvato con l'aggiunta, nella parte finale, delle parole "o dell'Assessorato competente per materia"; illustra le ragioni della sua proposta.

Il Consigliere BONDAZ fa presente che le Commissioni consiliari dipendono dalla Presidenza del Consiglio per cui compete al personale della Segreteria del Consiglio di espletare il lavoro di Segreteria delle Commissioni consiliari, salvo eventuale aumento del numero del personale d'organico della Segreteria qualora quello attuale sia insufficiente.

Il Consigliere PALMAS informa di aver formulato l'emendamento aggiuntivo in questione per espressa richiesta del personale della Segreteria della Presidenza del Consiglio, richiesta che è motivata per il fatto che il personale d'organico della Segreteria è già ora insufficiente in rapporto al lavoro di segreteria da espletare.

Insiste, quindi, affinché l'emendamento proposto sia accolto.

Si dà atto che, procedutosi, su invito del Presidente, alla votazione per alzata di mano, l'articolo 99 è approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentatre), con l'emendamento aggiuntivo proposto al capoverso 1° dal Consigliere Palmas.

Il Presidente, FILLIETROZ, in base all'esito delle votazioni, comunica che risultano approvate dal Consiglio le seguenti modificazioni ad alcuni articoli del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale approvato con provvedimento n. 87 del 25 luglio 1949:

- a) Soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 5 e sostituzione del comma stesso con i seguenti tre nuovi commi:

"Eletto il Presidente, si procede alla nomina di tre Vicepresidenti. Per tale votazione ciascun Consigliere può scrivere sulla propria scheda un solo nome.

Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Subito dopo, si procede alla nomina di un Segretario, con le modalità stabilite per la nomina del Presidente".

- b) Sostituzione dei due primi commi dell'articolo 6 con i seguenti tre nuovi commi:

"Il Presidente, i Vicepresidenti e il Segretario del Consiglio formano l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Nel caso di dimissioni o morte di uno dei membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, si procede alla sua sostituzione con le modalità stabilite dal precedente articolo 5.

I Consiglieri chiamati a far parte della Giunta regionale cessano dalle cariche della Presidenza del Consiglio".

- c) Soppressione del n. 2) dell'articolo 7 e conseguente rettifica della numerazione progressiva dei successivi numeri da modificare in 2°), 3°) e 4°), in luogo di 3°), 4°) e 5°).

- d) Soppressione dei primi due commi dell'articolo 10 e loro sostituzione con il seguente, da inserire fra gli attuali 3° e 4° comma:

"In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci uno dei Vicepresidenti secondo le disposizioni del Presidente, seguendo apposito turno".

- e) Aggiunta, dopo il titolo XII e prima dell'articolo 88, delle parole "Delle sedute".

- f) Soppressione delle parole "Pubblicità delle sedute" (titolo dell'articolo) dopo l'art. 88".

- g) Spostamento, quale secondo comma dell'articolo 90, dell'unico comma dell'attuale articolo 91, con approvazione del seguente nuovo articolo 91:

"Il Senatore della Repubblica ed il Deputato al Parlamento eletti nella circoscrizione elettorale della Valle d'Aosta sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio regionale e vi possono, se richiesti, prendere la parola su un oggetto posto in discussione o per fare comunicazioni inerenti all'esercizio del loro mandato".

- h) Soppressione dell'attuale articolo 93, e sua sostituzione con i seguenti nuovi articoli 92 bis, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

Art. 92 bis

"All'inizio di ogni periodo legislativo, dopo le elezioni dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale, vengono costituite le seguenti Commissioni permanenti, con competenza referente e consultiva sulle materie per ciascuna indicate:

1) Affari Generali e Finanze;

2) Agricoltura;

3) Industria e Commercio;

4) Lavori Pubblici;

5) Istruzione Pubblica;

6) Sanità ed Assistenza Sociale;

7) Turismo, Antichità e Belle Arti".

Art. 93

"Ciascuna Commissione è eletta dal Consiglio ed è composta di sei Consiglieri, compreso l'Assessore competente, di cui due designati dal gruppo o dai gruppi consiliari di minoranza.

Ogni Commissione può chiamare a far parte di essa, per ogni materia, due o più esperti, da essa nominati ed aventi voto consultivo".

Art. 94

"Il Consiglio può sempre stabilire la nomina delle Commissioni speciali per l'esame di particolari questioni.

Due o più Commissioni permanenti possono stabilire di riunirsi congiuntamente per l'esame di determinate questioni di comune interesse".

Art. 95

"Le Commissioni, permanenti o speciali, sono convocate per la prima volta dal Presidente del Consiglio regionale, per procedere immediatamente alla nomina del Presidente e del Segretario, scelti fra i componenti Consiglieri di ciascuna Commissione, escluso l'Assessore; successivamente sono convocate dai loro Presidenti per mezzo della Segreteria del Consiglio.

Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non sia presente la maggioranza dei suoi componenti".

Art. 96

"Le Commissioni hanno facoltà di invitare ad intervenire alle loro sedute il Presidente della Giunta o gli altri Assessori per avere informazioni e chiarimenti sulle questioni di loro singola competenza.

Il Presidente della Giunta e gli altri Assessori hanno diritto di intervenire alle sedute delle Commissioni per farvi comunicazioni".

Art. 97

"I disegni di legge, i regolamenti e le questioni d'ordine generale, di cui debba essere investito il Consiglio, sono dal Presidente del Consiglio regionale sottoposte all'esame della Commissione o delle Commissioni competenti per materia.

Se il Presidente del Consiglio ritiene che su un determinato argomento, da lui assegnato ad una Commissione, debba essere sentito il parere di un'altra Commissione, provvede a richiedere il parere stesso, il quale dovrà essere espresso per iscritto entro un termine non superiore ai quindici giorni".

Art. 98

"Ogni Commissione nomina per ciascun affare un relatore, che presenta una relazione scritta nel termine all'uopo fissatogli.

È sempre in facoltà della minoranza di presentare una propria relazione, nel termine di cui al precedente comma".

Art. 99

"Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

I processi verbali sono redatti a cura dei Consiglieri Segretari di ciascuna Commissione, assistiti da un funzionario della Segreteria del Consiglio regionale o dell'Assessorato competente per materia.

Ciascuna Commissione può decidere che per determinate notizie, documenti o discussioni i suoi componenti siano vincolati al segreto; in questo caso possono partecipare alle sedute soltanto i Consiglieri che facciano parte della Commissione, il Presidente della Giunta e gli Assessori".

- i) Conseguente rettifica della numerazione progressiva degli articoli delle "Disposizioni varie", da modificare in articoli 100, 101, 102 (in luogo di 94, 95 e 96).

Il Presidente, FILLIETROZ, invita quindi il Consiglio a votare per l'approvazione della seguente proposta, che viene approvata, per alzata di mano, con voti favorevoli ventitre (Consiglieri presenti: trentatre; Consiglieri astenutisi dalla votazione: dieci).

II

"Subito dopo la sua costituzione la Commissione permanente Affari Generali e Finanze, d'intesa con l'Ufficio Presidenza, provvederà ad una revisione generale del Regolamento proponendone il testo definitivo aggiornato con le modifiche apportate dalla presente deliberazione".

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