Oggetto del Consiglio n. 107 del 7 ottobre 1959 - Verbale
OGGETTO N. 107/59 - LEGGE REGIONALE RECANTE NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE, IN VALLE D'AOSTA, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 1956, NUMERO 648, SULLA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA SILICOSI E L'ASBESTOSI.
Il Presidente, FILLIETROZ, dichiara aperta la discussione sull'oggetto n. 5 dell'ordine del giorno, concernente: "Disegno di legge regionale recante norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del decreto del Presidente della Repubblica 20-3-'56, n. 648, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi".
Richiama, in proposito, l'attenzione del Consiglio sugli allegati trasmessi in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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COMMISSIONE CONSILIARE
Prot. n. 7/C
Aosta, 18 settembre 1959
n. 1 Allegato
Ill.mo Avv. Giuseppe FILLIETROZ
Presidente del Consiglio regionale
AOSTA
Con preghiera di inserire l'argomento all'ordine del giorno della prossima adunanza del Consiglio regionale, mi pregio trasmettere l'unito disegno di legge predisposto dalla Commissione consiliare incaricata dello studio e dell'elaborazione di un disegno di legge regionale recante norme integrative e di attuazione in Valle d'Aosta del D. P. 20-3-1956, n. 648, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
F.to Fortunio Palmas
Disegno di legge regionale n.
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale n. : NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE, IN VALLE D'AOSTA, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 1956, N. 648, SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA SILICOSI E L'ASBESTOSI.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
La rendita prevista dalla legge 12-4-1943 n. 455, modificata dal D. P. 20-3-1956, n. 648, è estesa nel territorio della Valle di Aosta a tutti i lavoratori ammalati di silicosi ed asbestosi ed ivi residenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che nati in Valle e residenti altrove vi stabiliscano successivamente la loro residenza, qualunque sia la data di cessazione dal lavoro.
Art. 2
La revisione della misura della rendita dei lavoratori ammalati di cui al precedente articolo, anche se titolari di rendita definitiva dell'Istituto Nazionale Assicurazione per gli Infortuni sul Lavoro, può essere richiesta senza limiti di tempo, durante tutta la vita del lavoratore ammalato, fermo restando il disposto dell'art. 5 del D. P. 20-3-1956, n. 648.
Art. 3
L'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta provvede a sue spese al pagamento della rendita dovuta ai lavoratori di cui all'art. 1 ed alla maggiore rendita dovuta agli stessi per le revisioni di cui all'art. 2 che non possa essere corrisposta dall'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro in base alle leggi dello Stato.
Art. 4
La rendita e l'assegno una volta tanto, previsti dall'art. 27 del R. D. 17-8-1935 n. 1765, per i superstiti dei lavoratori ammalati, di cui all'articolo 1, e a cui l'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro non possa corrisponderli in base alle leggi dello Stato, vengono corrisposti agli stessi a spese dell'Amministrazione regionale.
Art. 5
Le domande documentate per ottenere le rendite, le revisioni di rendita e gli assegni previsti dalla presente legge, devono essere presentate all'Assessorato regionale per la Sanità ed Assistenza Sociale che provvederà alla loro istruttoria, definizione e alla gestione del relativo servizio secondo le norme previste dalle leggi dello Stato.
L'Assessore regionale alla Sanità e Assistenza Sociale è autorizzato, a tal fine, a valersi dei servizi dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
Art. 6
Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge sono approvate e finanziate con deliberazione della Giunta regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di spesa iscritto annualmente nel bilancio di previsione della Regione.
Le spese per il corrente esercizio finanziario, previste in Lire 5.000.000, saranno imputate al capitolo 92 della parte Spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1959 - 30 giugno 1960, con aumento per Lire 5 milioni dello stanziamento del capitolo previo storno di eguale somma dal capitolo 140 del bilancio stesso.
Art. 7
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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L'Assessore CHANTEL rileva che, con l'approvazione e la promulgazione della legge regionale soprariportata, si darà la possibilità ai lavoratori affetti da silicosi e asbestosi di ottenere la rendita prevista dalla legge 12-4-1943, n. 455, modificata dal D. P. 20 marzo 1956, n. 648, nonché la revisione della misura della rendita stessa, senza limiti di tempo.
Osserva che, a' sensi del secondo comma dell'articolo 5, l'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale è autorizzato a valersi dei servizi dell'INAIL per l'istruttoria delle domande intese ad ottenere le rendite, le revisioni di rendita e gli assegni previsti dalla emananda legge.
Comunica, in proposito, di avere già scritto alla Direzione generale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in Roma, per sapere se detto Istituto sia disposto ad assumere il servizio di cui si tratta, ma di non avere ancora ricevuto risposta.
Ritiene che la risposta dell'INAIL non potrà essere che affermativa, perché l'INAIL svolge già un uguale servizio per altri Enti.
Il Consigliere DUJANY chiede per quale ragione il disegno di legge elaborato dalla Commissione consiliare e sottoposto oggi all'approvazione del Consiglio è sostanzialmente diverso dal disegno di legge già predisposto a suo tempo dall'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale e trasmesso in copia ai Signori Consiglieri nella seduta del 6 agosto 1959.
Il Consigliere PALMAS, Presidente della Commissione consiliare che ha elaborato il disegno di legge soprariportato, premette che la Regione ha soltanto la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione in materia di previdenza e assicurazione sociale, a' sensi dell'articolo 3 - lettera b) dello Statuto regionale, per cui in materia di assicurazione obbligatoria contro la silicosi e asbestosi non vi è altra possibilità che elaborare norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del D. P. R. 20 marzo 1956, n. 648.
Precisa che la Commissione consiliare appositamente nominata dal Consiglio, dopo lo studio approfondito della questione, ha predisposto il disegno di legge ora in discussione, in cui, all'articolo 1, è prevista l'estensione, nel territorio della Valle d'Aosta, a tutti i lavoratori ammalati di silicosi ed asbestosi, - qualunque sia la data di cessazione dal lavoro, - della rendita prevista dalla legge 12-4-1943 n. 455, modificata dal D. P. 20-3-1956, n. 648.
Fa presente che l'articolo 2 stabilisce che la revisione della misura della rendita dei lavoratori ammalati può essere richiesta senza limiti di tempo, durante tutta la vita del lavoratore ammalato.
Rileva che il principio sancito nei predetti due articoli stabilisce, in sostanza, che il lavoratore che si ammali di silicosi e asbestosi ha diritto di essere indennizzato in qualsiasi momento in cui si manifesti la malattia, mentre, invece, la legge dello Stato stabilisce determinati limiti.
Comunica che la necessità di migliorare le previdenze vigenti in campo assicurativo nazionale a favore dei lavoratori ammalati da silicosi ed asbestosi è stata già avvertita anche in campo nazionale, poiché ultimamente è stata elaborata e depositata presso la Segreteria della Camera una proposta di legge che prevede, all'incirca, le disposizioni del disegno di legge, ora in esame, con efficacia su tutto il territorio dello Stato.
Osserva che, con l'approvazione da parte del Consiglio regionale del disegno di legge in questione, la Regione si pone all'avanguardia nel settore dell'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi e non fa altro che anticipare le disposizioni che saranno quanto prima emanate in campo nazionale in questa materia.
Rileva che, ovviamente, la legge regionale cesserà di avere efficacia allorquando entrerà in vigore in tutto il territorio dello Stato la prevista legge statale che comporterà gli stessi miglioramenti in favore dei silicotici e asbestotici.
Per quanto riguarda l'istruttoria delle domande intese ad ottenere le rendite, le revisioni di rendite e gli assegni previsti dalla emananda legge, richiama l'attenzione del Consiglio sull'articolo 5 - 1° comma, che dice:
"Le domande documentate per ottenere le rendite, le revisioni di rendite e gli assegni previsti dalla presente legge, devono essere presentate all'Assessorato regionale per la Sanità ed Assistenza Sociale che provvederà alla loro istruttoria, definizione e alla gestione del relativo servizio secondo le norme previste dalle leggi dello Stato".
Precisa, in proposito, che la rendita viene concessa al lavoratore quando questi, da accertamenti, risulta affetto da silicosi od asbestosi e che la revisione della misura della rendita ha luogo allorquando si verifica un aggravamento della malattia del lavoratore affetto da silicosi od asbestosi.
Informa poi che, per quanto riguarda l'istruttoria e definizione delle domande, l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale ha facoltà di avvalersi dei servizi dell'INAIL perché tale facoltà è prevista dal 2° capoverso del menzionato articolo 5.
Ritiene che l'INAIL non avrà difficoltà ad assumersi tale servizio, sia per lo spirito di collaborazione che esiste attualmente fra l'INAIL e le altre Amministrazioni pubbliche e sia perché un tale servizio passerà per legge all'Istituto predetto allorquando entrerà in vigore la prevista legge dello Stato che approverà le stesse previdenze in campo nazionale.
Osserva che le norme integrative della legge regionale si tradurranno in un beneficio altamente significativo per i lavoratori che sono affetti da silicosi e da asbestosi.
Informa che l'onere finanziario che deriverà alla Regione con l'applicazione della emananda legge regionale non è gravoso perché, secondo le informazioni del Prof. Montesano, i lavoratori locali ammalati di silicosi ed asbestosi non raggiungono attualmente il numero di venti.
Riferisce che con il miglioramento, in campo regionale, delle previdenze previste in campo nazionale a favore degli ammalati di silicosi ed asbestosi, potrebbe verificarsi il fenomeno di una immigrazione in Valle d'Aosta di silicotici ed asbestotici residenti in altre Regioni.
Osserva che, ad ovviare ad una tale possibilità, che si concreterebbe in un aumento di spese a carico della Regione, la Commissione ha ritenuto di dover stabilire, all'articolo 1 che delle provvidenze previste dalla emananda legge regionale possano usufruire soltanto i lavoratori ammalati da silicosi ed asbestosi residenti in Valle d'Aosta alla data di entrata in vigore della legge o che, nati in Valle e residenti altrove, vi stabiliscano successivamente la loro residenza, qualunque sia la data di cessazione dal lavoro.
L'Assessore CHANTEL, rispondendo al Consigliere Dujany, informa che il disegno di legge distribuito la prima volta ai Consiglieri era soltanto una prima bozza di massima che doveva servire come base di lavoro per la nominanda Commissione consiliare di studio e come indicazione per quei Consiglieri che non fossero addentro nelle questioni di pensionabilità per silicosi e asbestosi, affinché avessero una idea di come doveva essere impostato il disegno di legge da elaborarsi dalla Commissione consiliare.
Osserva che, se si fosse trattato di un disegno di legge vero e proprio, e non già di una bozza, avrebbe proposto a suo tempo al Consiglio non già la nomina di una Commissione consiliare di studio, ma senz'altro l'esame e l'approvazione del disegno di legge stesso.
Rileva che il disegno di legge sottoposto ora all'approvazione del Consiglio è il frutto di uno studio approfondito della questione fatto dalla Commissione consiliare di cui facevano parte persone particolarmente competenti nella materia, nonché dei legali.
Il Presidente, FILLIETROZ, constatato che nessun altro Consigliere intende formulare rilievi od osservazioni di carattere generale sul disegno di legge regionale nel suo complesso, invita il Consiglio ad esaminare e ad approvare, per alzata di mano, i singoli articoli del disegno di legge regionale. Articoli 1- 2- 3- 4- 5:
Si dà atto che gli articoli dall'1 al 5 compresi sono separatamente approvati dal Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: trentatre).
Articolo 6:
Il Consigliere MONTESANO rileva che la spesa derivante dalla applicazione della legge è prevista in Lire 5 milioni per il corrente esercizio finanziario, e chiede se tale cifra sia tassativa o se potrà essere aumentata in caso di necessità.
Il Consigliere PALMAS precisa che ogni provvedimento legislativo che comporta nuova spesa deve stabilire l'importo della spesa e il capitolo di bilancio su cui viene finanziata.
Rileva che, se nel corso dell'esercizio finanziario, si constaterà che la somma preventivata è insufficiente, si provvederà ad approvare la maggiore spesa con imputazione al capitolo 92, previa integrazione del capitolo stesso mediante storno di somme da altri capitoli del bilancio.
Osserva che la legge sarebbe incostituzionale se non prevedesse i mezzi con cui far fronte alla nuova spesa.
Si dà atto che l'art. 6 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: 33).
Art. 7 - Si dà atto che l'articolo contro indicato è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli e senza discussione (Consiglieri presenti e votanti: trentatre).
Il Presidente, FILLIETROZ, invita il Consiglio a votare a scrutinio segreto, con il sistema delle palline bianche e nere, per l'approvazione del disegno di legge regionale nel suo complesso.
IL CONSIGLIO
veduti gli articoli 3, 4 e 31 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi con votazione segreta (Consiglieri presenti e votanti: trentatre; scrutatori i Consiglieri Signori: BARONE Luigi, DUJANY Cesare e MACHET Mario);
DELIBERA
di approvare, ai sensi degli articoli 3, 4 e 31 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle di Aosta, la seguente legge regionale recante norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e la asbestosi:
Disegno di legge regionale n. 4
REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE N. : NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE, IN VALLE D'AOSTA, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 1956, N. 648 SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA SILICOSI E L'ASBESTOSI.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge regionale:
Art. 1
La rendita prevista dalla legge 12-4-1943 n. 455, modificata dal D. P. 20-3-1956 n. 648, è estesa nel territorio della Valle di Aosta a tutti i lavoratori ammalati di silicosi ed asbestosi, ed ivi residenti alla data di entrata in vigore della presente legge, o che nati in Valle e residenti altrove vi stabiliscono successivamente la loro residenza, qualunque sia la data di cessazione dal lavoro.
Art. 2
La revisione della misura della rendita dei lavoratori ammalati di cui al precedente articolo, anche se titolari di rendita definitiva dell'Istituto Nazionale Assicurazione per gli Infortuni sul Lavoro, può essere richiesta senza limiti di tempo, durante tutta la vita del lavoratore ammalato, fermo restando il disposto dell'articolo 5 del D. P. 20-3-1956 n. 648.
Art. 3
L'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta provvede a sue spese al pagamento della rendita dovuta ai lavoratori di cui all'art. 1 ed alla maggior rendita dovuta agli stessi per le revisioni di cui all'art. 2 che non possa essere corrisposta dall'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro in base alle leggi dello Stato.
Art. 4
La rendita e l'assegno una volta tanto, previsti dall'articolo 27 del R. D. 17-8-1935 n. 1765, per i superstiti dei lavoratori ammalati, di cui all'art. 1, e a cui l'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro non possa corrisponderli in base alle leggi dello Stato, vengono corrisposti agli stessi a spese dell'Amministrazione regionale.
Art. 5
Le domande documentate per ottenere le rendite, le revisioni di rendite e gli assegni previsti dalla presente legge, devono essere presentate all'Assessorato regionale per la Sanità ed Assistenza Sociale che provvederà alla loro istruttoria, definizione e alla gestione del relativo servizio secondo le norme previste dalle leggi dello Stato.
L'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale è autorizzato, a tal fine, a valersi dei servizi dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
Art. 6
Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge sono approvate e finanziate con deliberazione della Giunta regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di spesa iscritto annualmente nel bilancio di previsione della Regione.
Le spese per il corrente esercizio finanziario, previste in Lire 5.000.000, saranno imputate al capitolo 92 della parte Spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1959 - 30 giugno 1960, con aumento per Lire 5.000.000 dello stanziamento del capitolo previo storno di eguale somma dal capitolo 140 del bilancio stesso.
Art. 7
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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