Oggetto del Consiglio n. 104 del 7 ottobre 1959 - Verbale

OGGETTO N. 104/59 - ORDINE DEL GIORNO, INTEGRATIVO DI QUELLO GIÀ APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE NELL'ADUNANZA DEL 6 AGOSTO 1959, SULLA PROPOSTA DI LEGGE ELETTORALE PROPORZIONALE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE.

Il Presidente, FILLIETROZ, invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell'oggetto iscritto al n. 3 dell'ordine del giorno dell'adunanza e concernente: "Ordine del giorno, integrativo di quello già approvato dal Consiglio regionale nell'adunanza del 6 agosto 1959, sulla proposta di legge elettorale proporzionale per l'elezione del Consiglio regionale".

Richiama, in proposito, l'attenzione del Consiglio sugli allegati trasmessi in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Aosta, li 1 Settembre 1959

All'On. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

della Valle d'Aosta

AOSTA

Nell'ordine del giorno del 6-8-1959 relativo alla legge elettorale proporzionale era stata fatta una espressa riserva su alcuni articoli del disegno di legge dell'On. Caveri. Tale riserva dovrebbe essere sciolta con l'unito ordine del giorno - che invio ai sensi dell'art. 29 del regolamento - da sottoporre direttamente all'approvazione del Consiglio, data l'urgenza.

Unisco altresì una breve relazione.

Con osservanza.

Il Consigliere della Valle

F.to: Fortunio Palmas

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Il Consigliere MONTESANO premette che, nell'adunanza delli 6-8-1959, egli aveva espresso, a nome del Partito Socialdemocratico, il consenso alla legge elettorale a sistema proporzionale.

Rammenta che aveva contemporaneamente presentato un ordine del giorno per un emendamento prospettando di non concordare sulle eccezioni previste dall'art. 6 della proposta di legge presentata dall'On. Caveri, eccezioni riguardanti l'ineleggibilità di alcune categorie di persone dipendenti e stipendiate dalla Regione.

Rileva che l'ordine del giorno sottoposto oggi all'approvazione del Consiglio ha sostanzialmente accolto l'emendamento allora suggerito dai Consiglieri socialdemocratici, anche se si è fatta distinzione fra ineleggibilità e incompatibilità.

Comunica che non intende entrare nel merito di tale distinzione, perché la questione è di competenza del Parlamento precisa che ciò che interessa ai rappresentanti del Partito Socialdemocratico è che sia stabilita l'incompatibilità della condizione di dipendente regionale con quella di Consigliere regionale.

Dichiara, quindi, che i rappresentanti del Partito Socialdemocratico si ritengono soddisfatti della sostanza dell'emendamento ora proposto.

Il Consigliere PALMAS propone di aggiungere dopo l'art. 8 un nuovo articolo, che potrebbe essere contraddistinto con il n. 8 bis, per ribadire il seguente principio stabilito all'art. 16 - 2° comma dello Statuto regionale: "Per l'esercizio del diritto elettorale attivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non inferiore ad un anno e per l'eleggibilità quello della nascita o della residenza per un periodo non inferiore a 3 anni".

Ricorda che il Consiglio regionale è semplicemente chiamato ad esprimere un parere in ordine alla proposta di legge elettorale in esame a sistema proporzionale per la elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Rileva che compete al Parlamento, che è sovrano, giudicare e decidere se, in sede di approvazione della legge elettorale in esame, debba essere applicato il capoverso dell'art. 16 dello Statuto regionale.

Ritiene, comunque, che il Consiglio regionale debba proporre al Parlamento l'inserimento nella legge elettorale della citata disposizione con un nuovo articolo, l'articolo 8 bis, che verrebbe così formulato: "Per l'esercizio del diritto elettorale attivo è necessaria la residenza in Valle da almeno un anno, per l'eleggibilità è necessario il requisito della nascita in Valle o della residenza per un periodo di anni tre".

Il Consigliere BONDAZ comunica che, per ragioni di coerenza e di sostanza, il suo parere è, ovviamente, contrario anche a questo ordine del giorno che esprime di nuovo un secondo parere favorevole al disegno di legge elettorale proporzionale in esame.

Ricorda di aver presentato, nell'adunanza delli 6-8-1959, un ordine del giorno, in via subordinata, favorevole ad una legge elettorale proporzionale, non però a collegio unico, ma con il sistema dei collegi plurinominali.

Dichiara di essere contrario anche all'art. 8, con il quale si vuole togliere dall'art. 6 della proposta di legge un caso tipico di ineleggibilità per portarlo nella casistica dell'incompatibilità.

Rileva che, da un punto di vista strettamente giuridico e sulla base degli insegnamenti pratici delle leggi nazionali in materia elettorale, un caso tipico di ineleggibilità è proprio quello che riguarda le persone che si trovano in una situazione di contrasto con le funzioni di Amministratore, in questo caso di Amministratore regionale, per la loro condizione di dipendenti dalla Regione derivante dal loro rapporto di impiego.

Fa presente che, per la "contraddizione che non consente" non è ammissibile (art. 6) che si dichiarino ineleggibili i Capi di Gabinetto dei Ministri, i funzionari di Pubblica Sicurezza, i Magistrati, gli Ecclesiastici, ecc..., i quali non hanno alcun rapporto di dipendenza con la Regione, e che si stabilisca soltanto l'incompatibilità nei confronti di persone che hanno un rapporto di dipendenza con la Regione, derivante dal loro rapporto d'impiego (stipendiati o salariati).

Afferma che per i dipendenti regionali deve essere statuita l'ineleggibilità e non soltanto l'incompatibilità, anche per ragioni di opportunità. Accenna alla delicata situazione in cui verrebbero a trovarsi quei dipendenti regionali che, nel caso venisse sancita soltanto l'incompatibilità, si presentassero candidati nelle elezioni regionali. Precisa che tali dipendenti dovrebbero, se eletti, chiedere l'aspettativa per i 4 anni del loro mandato, il che potrebbe anche arrecare un certo qual disagio al funzionamento dei servizi regionali.

Osserva, in proposito, che la dizione del secondo capoverso dell'articolo 8 è inesatta laddove dice: "... e se stipendiati e salariati dovranno cessare dal servizio o dal rapporto d'impiego..." per cui dovrebbe comunque essere rettificata in "... cessare dal servizio o dal rapporto d'impiego..." perché l'aspetttiva significa interruzione e non già cessazione del rapporto d'impiego.

Richiamandosi alla relazione del Consigliere Palmas illustrante l'ordine del giorno in discussione, rileva che il secondo capoverso di tale relazione dice che la proposta dell'On. Caveri concernente la esclusione dalla ineleggibilità dei sanitari, degli insegnanti dipendenti dalla Regione e la incompatibilità per i Sindaci e i Consiglieri comunali, era ispirata alla necessità di non impoverire, nella nostra Regione, il corpo dell'elettorato passivo. Osserva che è da sperare che le nuove generazioni si interessino, più della generazione attuale, alla vita pubblica, dimostrando con il loro contributo la vitalità dell'autonomia regionale.

Conclude, dichiarando di essere contrario all'articolo 8 per ragioni di principio, di sostanza e di ordine pratico.

In merito al nuovo articolo 8 bis, proposto dal Consigliere Palmas, comunica di non aver nulla da eccepire al riguardo, in quanto tale articolo non fa altro che ripetere la disposizione del secondo capoverso dell'articolo 16 dello Statuto regionale.

L'Assessore FOSSON ritiene che le eccezioni sollevate dal Consigliere Bondaz siano fondate per quanto riguarda la incompatibilità dei dipendenti regionali, per i quali si dovrebbe quindi, a suo avviso, prevedere l'ineleggibilità; ritiene invece che debba essere mantenuta l'incompatibilità per i Sindaci e i Consiglieri comunali e per gli altri casi previsti all'articolo 8.

Il Consigliere PALMAS premette che la legislazione elettorale è ancora in parte ispirata a principi medioevali e ricorda che la vecchia legge elettorale politica italiana impediva, in passato, a tutti i funzionari dello Stato di presentarsi come candidati nelle elezioni politiche, cosicchè l'enorme falange dei dipendenti dello Stato, che erano cittadini come tutti gli altri, venivano esclusi dall'elettorato passivo.

Comunica che, in un secondo tempo, un passo in avanti è stato fatto con l'ammissione all'elettorato politico passivo di tutti indistintamente i dipendenti dello Stato; cosicchè, attualmente, anche un usciere di Ministero può essere eletto deputato al Parlamento.

Precisa che la legge elettorale prevede, però, l'interruzione del rapporto di lavoro del dipendente dello Stato, non appena questi viene eletto deputato, con qualche eccezione in quanto, ad esempio, l'interruzione non ha luogo per il professore universitario, che può continuare a fare il professore anche durante l'esercizio del suo mandato parlamentare.

Rileva che l'interruzione del lavoro, più propriamente detta aspettativa, viene concessa per tutta la durata del mandato politico.

Sottolinea che, col sancire il principio che i dipendenti dello Stato hanno diritto, come tutti gli altri cittadini dello Stato, a diventare parlamentari, la legislazione elettorale ha fatto tabula rasa dei vecchi criteri paternalistici ispirati a principi medioevali.

Dichiara che, spostando il problema dal campo nazionale a quello regionale, occorre anzitutto decidere su una questione di principio che è la seguente: le funzioni del Consiglio regionale sono esse meramente amministrative oppure sono esse anche legislative e quindi, sotto un certo aspetto, anche politiche?

Premesso che compete al Consiglio pronunciarsi su tale questione di principio, osserva che, se la risposta sarà che il Consiglio regionale è un consesso puramente amministrativo, i dipendenti della Regione non potranno essere ammessi all'elettorato passivo, a meno che non tronchino il loro rapporto di lavoro e di dipendenza dalla Regione con la presentazione delle dimissioni.

Fa presente, però, che tutto si evolve nel mondo e che, se è vero che le autonomie regionali non hanno ancora nettamente configurato nella vita dello Stato il loro aspetto, si può però concludere che le autonomie regionali hanno assunto, nel quadro dello Stato, non solo una funzione amministrativa ma anche una funzione politica e che cioè, in altre parole, l'articolazione dello Stato in queste Regioni autonome ha avuto dei riflessi positivi.

Ritiene che, le eccezioni di natura storica essendo ormai superate, la nostra Regione debba collaborare nel quadro nazionale anche nel campo dell'attività politica, facendo sentire una parola diversa da quella che può essere detta altrove.

Chiarisce che il suo concetto è che il Consiglio regionale della Valle d'Aosta deve, attraverso la sua attività legislativa, lasciare l'impronta di un suo pensiero, pensiero che può anche essere diverso da quello espresso in altre Regioni.

Rileva che, partendo da tale principio, nel nuovo clima democratico della Nazione, non vi è motivo alcuno per cui i funzionari della Regione debbano essere privati del diritto di essere ammessi all'elettorato passivo.

Ritiene che un funzionario della Regione possa benissimo presentarsi candidato nelle elezioni regionali su una lista di un partito anche avverso a quello che è al potere, sostenerne le ragioni, farne la propaganda e poi, se non viene eletto Consigliere regionale, ritornare al suo posto di funzionario della Regione senza avere alcun timore riverenziale nei confronti degli Amministratori già suoi avversari nelle elezioni.

Afferma che, con una evoluzione della coscienza civile e politica degli italiani, ciò deve essere possibile.

Riferisce che la proposta di sancire l'incompatibilità, anzichè l'ineleggibilità, per i dipendenti della Regione, ha la sua ragione anche nel fatto che la Valle d'Aosta non dispone ancora di un adeguato numero di dirigenti preparati per i compiti che alla Regione sono stati assegnati, per cui ritiene che non si debba impoverire l'elettorato passivo vietando ai funzionari della Regione, che sono elementi preparati, di venire ammessi all'elettorato passivo.

Dichiara di rimanere fermo, - per ragioni di principio che debbono sempre prevalere, - sulla proposta fatta ed illustra i vari motivi che lo inducono a non deflettere dalla sua proposta.

Conclude precisando, in relazione al rilievo fatto dal Consigliere Bondaz in ordine al 2° capoverso dell'art. 8, che nella frase "e se stipendiati e salariati devono cessare dal servizio e dal rapporto d'impiego..." la lettera "e" deve essere sostituita con la lettera "o" ("... dovrà cessare dal servizio o dal rapporto d'impiego...").

Il Consigliere MONTESANO, premesso che il 2° capoverso termina con le parole "... fino a quando non cesserà dalle funzioni di Consigliere comunale", rileva che la parola "comunale" deve essere sostituita con la parola "regionale".

Il Consigliere BONDAZ rileva che in una materia così complessa, quale è quella della legislazione elettorale, non si possono fare affermazioni di principio in termini assoluti, come quelle fatte dal Consigliere Palmas, e che ogni questione va sempre esaminata anche con uno spirito pratico e di opportunità.

Circa la questione di principio sulla quale il Consigliere Palmas ha invitato il Consiglio a pronunciarsi, e cioè se il Consiglio regionale sia un organo soltanto amministrativo oppure se sia anche un organo legislativo, e quindi, sotto un certo aspetto, anche politico, dichiara non esservi dubbio che il Consiglio regionale espleta sia funzioni amministrative e sia funzioni legislative, per cui è anche un organo politico, in quanto fare leggi è alta espressione della politica.

Comunica di aver sempre affermato e sostenuto che esiste una differenza fra il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ed i Consigli regionali delle altre Regioni autonome, per il fatto che la Regione Valle d'Aosta è anche succeduta, a titolo universale, alla disciolta Provincia di Aosta, mentre questo non è accaduto nelle altre Regioni a Statuto speciale, ove le Provincie esistono tuttora. Ecco perché, - egli dice, - ho sempre insistito, anche per una ragione di ordine eminentemente pratico oltre che per la particolare organizzazione statutaria nostra, sulla necessità che si facciano delle deliberazioni, e non già delle leggi, quando si tratta di decisioni che rientrano nei provvedimenti di natura amministrativa.

Rileva però che dalla constatazione che il Consiglio regionale sia anche un organo politico, oltre che amministrativo, non deriva necessariamente la ammissibilità di tutti i dipendenti regionali all'elettorato passivo; infatti anche la legislazione elettorale politica dello Stato si è andata evolvendo con il tempo e la incompatibilità in questione vige soltanto per determinate categorie di dipendenti dello Stato; il che significa che in questa materia bisogna seguire un criterio di opportunità.

Precisa che, a suo avviso, il criterio discriminatore fra la ineleggibilità e l'incompatibilità è dato dal rapporto di impiego (di salario, di stipendio) con l'Ente.

Dichiara di non essere contrario a che si stabilisca l'incompatibilità, anzichè l'ineleggibilità, per i Sindaci ed i Consiglieri comunali, - perché pur essendo i medesimi sottoposti in relazione alle loro funzioni agli organi di controllo della Regione, non vi è però fra i Sindaci ed i Consiglieri comunali e la Regione alcun rapporto d'impiego, rapporto che esiste, invece, per i dipendenti dell'Amministrazione regionale.

Fa presente di non condividere il parere, espresso dal Consigliere Palmas, secondo cui un funzionario della Regione potrebbe benissimo presentarsi candidato nelle elezioni regionali su una lista di un partito avverso a quello che è al potere e, nel caso che non venga eletto, riprendere il suo posto presso l'Amministrazione regionale senza trovarsi in una situazione di disagio nei confronti degli Amministratori, già suoi avversari nelle elezioni.

Insiste, per le ragioni esposte, affinché sia sancita l'ineleggibilità per coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione.

Osservando che con questo non si toglie al dipendente regionale, che intende fare l'Amministratore regionale, la possibilità di presentarsi candidato nelle elezioni regionali, in quanto può presentarsi candidato in una lista rassegnando prima le proprie dimissioni dall'impiego.

Dichiara di non poter, altresì, concordare sull'affermazione, fatta dal Consigliere Palmas, che la Valle d'Aosta non dispone, oggi, di un adeguato numero di dirigenti preparati per l'espletamento dei compiti che lo Statuto regionale ha attribuito alla nostra Regione.

Afferma che la Valle d'Aosta ha sempre dato, in tutti i tempi, in rapporto alla sua popolazione, una tangente notevolissima di persone che sono state all'altezza della situazione.

Fa presente che anche oggigiorno vi sono, in Valle d'Aosta, molte persone capaci che potrebbero benissimo sedere sui banchi dei Consiglieri; soltanto che non poche di tali persone non hanno ancora sentito la necessità di interessarsi attivamente della cosa pubblica.

Conclude, ribadendo che nella materia in discussione non si possono porre questioni di principio in termini assoluti, perché in ogni cosa bisogna sempre tenere anche presenti i criteri di opportunità.

Il Presidente della Giunta, MARCOZ, dichiara di avere l'impressione che la discussione sia un po' platonica, perché forse, a Roma, gli Organi competenti non terranno molto conto dei suggerimenti oggi in discussione.

Ritiene, però, opportuno che il Consiglio faccia sapere chiaramente quale è il suo pensiero sull'argomento.

Entrando quindi nel merito della discussione, dichiara di concordare sulle ragioni addotte dal Consigliere Bondaz sulla non opportunità che si deroghi alle norme elettorali vigenti concernenti l'ineleggibilità a Consigliere regionale dei dipendenti regionali.

Osserva che il dipendente regionale che desidera fare l'Amministratore della Regione potrà sempre farlo rassegnando prima le dimissioni dall'impiego.

Osserva che, a suo avviso, il dipendente che si presentasse candidato nelle elezioni regionali, qualora fosse sancita l'incompatibilità e non l'ineleggibilità, - e non venisse eletto, non potrebbe non trovarsi praticamente in una situazione di disagio e, pertanto, propone che sia accolta la proposta, fatta dal Consigliere Bondaz, di mantenere l'ineleggibilità per i dipendenti regionali.

Il Consigliere PALMAS rileva che, in caso di accoglimento della proposta di dichiarare ineleggibili i dipendenti della Regione, occorrerà apportare le seguenti modificazioni all'ordine del giorno e precisamente:

- inserimento all'articolo 6, dopo la lettera e), della seguente lettera f): "coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione";

- stralcio delle parole "della Regione" al secondo rigo del primo capoverso dell'articolo 8;

- sostituzione, nell'ultima parte del capoverso secondo dell'articolo 8, della lettera "e" con la lettera "o" ("... dovranno cessare dal servizio o dal rapporto di impiego") e della parola "comunale" con la parola "regionale" ("... fino a quando non cesseranno dalle funzioni di Consigliere regionale").

Il Presidente, FILLIETROZ, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione dell'ordine del giorno modificato come da emendamenti già discussi ed approvati dal Consiglio.

Il Consigliere BONDAZ fa la seguente dichiarazione di voto:

"Come ho detto prima, sono contrario per una ragione di principio. Io ho fatto una questione in subordine: nella pratica, io sarei d'accordo sulle modificazioni proposte; però, naturalmente, non sono d'accordo sull'ordine del giorno, in quanto si riporta alla legge proporzionale".

IL CONSIGLIO

con voti favorevoli ventisei e voti contrari sei (Consiglieri presenti e votanti: trentadue);

DELIBERA

di approvare il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio regionale

ad integrazione dell'ordine del giorno approvato con la deliberazione n. 1 del 6 agosto 1959 ed ai sensi dell'art. 16 dello Statuto speciale della Regione (legge costituzionale 26-2-1948, n. 4)

esprime parere favorevole

alla proposta di legge elettorale per la elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta presentata alla Camera dei Deputati dall'On.le Severino Caveri con gli artt. 6 e 8 del disegno così modificati:

Art. 6

Non sono eleggibili:

a) i Deputati e i Senatori;

b) il Capo e il Vice Capo della Polizia;

c) i Capi di Gabinetto dei Ministri;

d) i Funzionari di Pubblica Sicurezza, i Magistrati, gli Ufficiali generali superiori delle Forze Armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nella Regione;

e) gli Ecclesiastici ed i Ministri di Culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che fanno ordinariamente le veci e i Membri dei Capitoli e delle Collegiate;

f) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione.

Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidatura.

Art. 8

I Sindaci e i Consiglieri dei Comuni della Regione, nonché coloro che ricevono uno stipendio o salario da Enti, Istituti o Aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte alla vigilanza della Regione e gli Amministratori di tali Enti, Istituti ed Aziende, sono in condizioni di incompatibilità con la funzione di Consigliere regionale.

Nel caso di elezione a Consigliere regionale, devono dichiarare alla Presidenza del Consiglio, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, se prescelgono le funzioni di Consigliere regionale; in tal caso decadono dalla carica di Sindaco e Consigliere comunale o di amministratore degli Enti, Istituti ed Aziende sottoposte alla vigilanza della Regione e, se stipendiati o salariati, dovranno cessare dal servizio o dal rapporto di impiego fino a quando non cesseranno dalle funzioni di Consigliere regionale.

Mancando tale dichiarazione, si intende rinunziata la carica di Consigliere regionale ed il seggio vacante viene attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 8 bis

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo è necessaria la residenza in Valle d'Aosta di anni uno.

Per l'eleggibilità è necessario il requisito della nascita in Valle d'Aosta o della residenza per un periodo di anni tre.

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