Oggetto del Consiglio n. 441 del 5 ottobre 1979 - Verbale
OGGETTO N. 441/79 - Ritiro della proposta di legge statale n. 4 concernente: "Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta".
La presente proposta di legge intende ora approntare lo strumento legislativo che disciplinando un procedimento elettorale per la elezione dei candidati all'Assemblea Regionale consente alle varie zone di essere rappresentate proporzionalmente.
Il testo che si presenta con spirito di larghissima apertura verso ogni correzione migliorativa, è noto da una analisi e da una valutazione delle esperienze fatte dal 1963 fino ad oggi.
Obiettivo del presente testo è quello di raggiungere una adeguata proporzionalità anche a favore di liste che teoricamente potrebbero non essere presenti in tutte circoscrizioni.
Per quanto concerne il sistema elettorale la proposta prevede quanto segue:
a) il territorio della Valle d'Aosta è suddiviso in quattro circoscrizioni, ottenute con l'unione di talune zone secondo criteri di continuità e di omogeneità seguendo inoltre un rapporto demografico constante tra le varie circoscrizioni. L'attribuzione dei seggi avviene con il metodo del "Quorum" naturale (rapporto voti validi con numero di seggi assegnati alla circoscrizione);
b) i seggi attribuiti fino al numero stabilito dalla presente proposta alle liste che hanno ottenuto il "quorum" o i maggiori resti;
c) è prevista l'espressione dei voti di preferenza sino ad un massimo di tre per la circoscrizione n. 2 e fino ad un massimo di due per le altre circoscrizioni;
d) i casi di incompatibilità sono previsti nelle leggi dello Stato;
e) sono eletti nell'ordine di graduatoria i candidati delle liste assegnatarie dei seggi fino alla concorrenza dei seggi attribuiti.
La Valle d'Aosta è suddivisa in quattro zone denominate:
1) Monte Bianco - Grand Paradis
2) Monte Emilius - Aosta - Grand Combin
3) Monte Cervino - Monte Zerbion
4) Monte Rosa
La prima zona è formata dai Comuni:
1) Courmayeur
2) La Salle
3) La Thuile
4) Morgex
5) Pré-Saint-Didier
6) Arvier
7) Avise
8) Aymavilles
9) Cogne
10) Introd
11) Rhêmes-Notre-Dame
12) Rhêmes-Saint-Georges
13) Saint-Nicolas
14) Saint-Pierre
15) Valgrisenche
16) Valsavarenche
17) Villeneuve
La zona Monte Emilius - Aosta - Grand Combin
1) Brissogne
2) Charvensod
3) Fénis
4) Gressan
5) Jovençan
6) Nus
7) Pollein
8) Quart
9) Saint-Christophe
10) Saint-Marcel
11) Sarre
12) Aosta
13) Allein
14) Bionaz
15) Doues
16) Etroubles
17) Gignod
18) Ollomont
19) Oyace
20) Roisan
21) Saint-Oyen
22) Saint-Rhémy
23) Valpelline
La zona n. 3 è formata dai Comuni:
1) Antey St. André
2) Chambave
3) Chamois
4) Châtillon
5) Emarèse
6) La Magdeleine
7) Saint-Denis
8) Saint-Vincent
9) Torgnon
10) Valtournenche
11) Verrayes
La zona n. 4 è formata dai Comuni:
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1) Arnaz 2) Ayas 3) Brusson 4) Challand-Saint-Anselme 5) Challand-Saint-Victor 6) Champdepraz 7) Issogne 8) Montjovet 9) Verrès 10) Bard 11) Champorcher 12) Donnas 13) Fontainemore 14) Gaby 15) Gressoney-Saint-Jean 16) Gressoney-La Trinité 17) Hône 18) Issime 19) Lillianes 20) Perloz 21) Pont Bôzet 22) Pont-Saint-Martin |
La zona n. 2 in teoria dovrà essere considerata assegnataria dei seggi seguenti:
n. 5 Monte Emilius
n. 12 Aosta
n. 1 Grand Combin
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Proposta di legge statale n. 4
Legge ........................................n .....: "NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA".
Articolo 1
Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta è eletto con il sistema dei collegi plurinominali sulla base di n. 4 circoscrizioni con voto diretto libero e segreto, attribuito con scrutinio di lista e rappresentanza proporzionale.
A tal fine il territorio della Valle d'Aosta viene suddiviso in 4 circoscrizioni elettorali così denominate:
n. 1 "Monte Bianco" - "Grand Paradis"
n. 2 "Mont Emilius" - "Aosta" -"Grand Combin"
n. 3 "Monte Cervino"- "Monte Zerbion"
n. 4 "Monte Rosa"
Alla prima circoscrizione sono assegnati 5 seggi, alla seconda 18 seggi, alla terza 5 seggi, alla quarta 7 seggi.
Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire fino a tre preferenze nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge nella circoscrizione n. 2, e fino a due preferenze nelle altre circoscrizioni.
Articolo 2
Rinnovo alle norme per la elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.
Nell'ambito delle 4 circoscrizioni elettorali di cui all'articolo 1, salvo quanto disposto diversamente dalla presente legge per le elezioni dei Consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili le disposizioni dall'art. 2 all'art. 33 della legge 5 agosto 1962 n. 1257 sulle norme per l'elezione del Consiglio regionale Valle d'Aosta.
L'assegnazione del numero dei Consiglieri spettanti a ciascuna lista si effettua dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei Consiglieri da eleggere, ottenendo così il "quorum". La parte frazionaria risultante dalla divisione viene trascurata. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il "quorum" risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che non sono assegnati perché non viene raggiunto il quoziente, sono attribuiti alle liste che hanno i maggiori resti.
In caso di parità di resti, si procede a sorteggi.
Articolo 3
Presentazione delle liste
Il secondo comma dell'art. 9 della legge 5 agosto 1962 n. 1257 è modificato come segue: "Le liste comprendenti ciascuna un numero di candidati non inferiori a 7 e non superiori a 10 per la circoscrizione 1 - 3 - 4, e non superiore a 25 per la circoscrizione n. 2, devono essere presentate da non meno di 80 a non più di 120 elettori iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della circoscrizione elettorale".
Articolo 4
Le spese per la elezione del Consiglio regionale sono a carico della Regione.
Articolo 5
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Mappelli (D.C.) - Ha chiesto la parola il Consigliere Manganone.
Manganone (D.C.) - Essendo intervenuto un accordo tra le forze di maggioranza per la stesura di una nuova legge elettorale, forse più completa di quella presentata dal mio Gruppo, noi ritiriamo, per il momento, la nostra legge.
Mappelli (D.C.) - Ci sono altri che chiedono la parola? Allora il punto n. 40 dell'ordine del giorno della precedente adunanza è ritirato.
Il Consiglio prende atto del ritiro della proposta di legge statale n. 4.
Passiamo al punto n. 41 dell'ordine del giorno della precedente adunanza.
