Oggetto del Consiglio n. 36 del 21 marzo 1959 - Verbale

OGGETTO N. 36/59 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI NELLE SPESE PER INTERESSI SU MUTUI BANCARI DA CONTRARRE PER INIZIATIVE, ATTIVITÀ ED OPERE TENDENTI ALL'INCREMENTO ED AL MIGLIORAMENTO DELLE IMPRESE AGRICOLE DELLA VALLE D'AOSTA - DELEGA ALLA GIUNTA.

Il Presidente, PAREYSON, dichiara aperta la discussione sull'oggetto n. 17 dell'ordine del giorno concernente: "Concessione di contributi regionali nelle spese per interessi su mutui bancari da contrarre per iniziative, attività ed opere tendenti all'incremento ed al miglioramento delle imprese agricole della Valle d'Aosta - Proposte della Commissione consiliare di studio", e di cui agli allegati trasmessi in copia ai signori consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Torino, 4-3-1959

On.le Geom. Enrico PAREYSON

Presidente del Consiglio della

Regione Autonoma Valle d'Aosta

AOSTA

Oggetto: Proposta di deliberazione per la concessione di mutui alle Imprese Agricole.

Onorevole Presidente,

Le trasmetto proposta di deliberazione per la concessione di mutui alle imprese agricole della Valle di Aosta.

Questa proposta viene inviata a chiusura dei lavori della Commissione appositamente incaricata dello studio in oggetto.

Con i più distinti saluti.

Il Vice Presidente del Consiglio Presidente della Commissione consiliare

F.to Ing. A. Pasquali

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Assessorato Agricoltura e Foreste

Oggetto: Proposta di deliberazione per la concessione di mutui alle Imprese Agricole della Valle d'Aosta.

Continuando nei lavori per lo studio di provvedimenti intesi a favorire il finanziamento della media e piccola industria, dell'agricoltura e dell'artigianato in Valle d'Aosta, la Commissione consiliare nominata con deliberazione n. 24 del 6 aprile 1955, e da me presieduta, è ora in grado di formulare alcune proposte interessanti l'agricoltura.

Come noto lo studio dei provvedimenti a cui la Commissione venne preposta traeva motivo dalle disagiate condizioni nelle quali si dibatte l'agricoltura valdostana sia per l'andamento economico generale sia per i particolari aspetti locali a tutti noti.

Fra questi aspetti il più negativo è quello relativo alla consistenza delle aziende agricole ed alla capacità economica dei loro conduttori: si tratta, nella maggior parte dei casi, di aziende piccole e piccolissime, il cui reddito non è mai tale da consentire il miglioramento dell'azienda sotto ogni aspetto, non escluso quello relativo alla abitazione della famiglia del conduttore.

Da queste considerazioni si è fatta strada la convinzione che le provvidenze più atte per rimuovere l'agricoltura locale dalle difficoltà nelle quali si dibatte sono tutte quelle che possono consentire agli imprenditori agricoli di crearsi l'attrezzatura necessaria per lavorare e migliorare le condizioni di vita.

Ciò premesso, e tenuto conto di quanto pratica altrove lo Stato in base alla legislazione sul credito agrario (R.D.L. 29-7-1927, n. 1509, convertito in Legge 5-7-1928, n. 1760, D.M. 23-1-1928, modificato con D.M. 18-6-1928, R.D. 13-2-1933, n. 215, Legge 24-2-1948, n. 114, Legge 31-7-1952, n. 1090, Legge 25-7-1956, n. 838), questa Commissione propone che il Consiglio regionale

Deliberi

1) Che l'Ente Regione assuma a suo carico il pagamento di una quota degli interessi da pagarsi sull'importo dei mutui e prestiti contratti da agricoltori per le aziende agricole situate ed operanti nel territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta con l'Istituto Federale Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria, per l'esecuzione delle seguenti opere di miglioramento fondiario:

a) esecuzione di piantagioni e trasformazione colturali:

b) costruzione di strade poderali;

c) sistemazione di terreni;

d) costruzione di pozzi ed abbeveratoi, di muri di cinta, siepi, ed ogni altro mezzo atto a cingere o chiudere fondi;

e) costruzione e riattamento di fabbricati rurali destinati all'alloggio dei coltivatori, al ricovero del bestiame ed alla conservazione e manipolazione delle scorte e dei prodotti agricoli;

f) costruzione di opere per provvedere i fondi di acqua per usi alimentari ed irrigui, per sistemare, prosciugare e rassodare terreni;

g) applicazione dell'elettricità all'agricoltura, sistemazioni montane, rimboschimenti e qualsiasi altra opera diretta al miglioramento stabile dei fondi;

h) acquisto di terreni per la formazione della piccola proprietà coltivatrice;

i) acquisto terreni, affrancazione da canoni e livelli e trasformazione di debiti fondiari che abbiano per fine il miglioramento stabile dei fondi;

1) costruzione, riattamento ed adattamento di fabbricati per uso collettivo di conservazione o distribuzione di merci agricole, prodotti agrari, o per deposito di bestiame.

2) che per tali specie di opere il pagamento di una parte degli interessi su mutui o prestiti sia dalla Valle assunto in base alle misure e secondo le modalità che in appresso si precisano e nei limiti della spesa che il Consiglio stanzierà in bilancio ogni anno.

PER MUTUI CONTRATTI DA SINGOLI AGRICOLTORI

a) i 5/6 per un importo sino a 6 milioni e per la durata sino a 10 anni;

b) i 4/6 per un importo sino a 6 milioni e per la durata sino a 15 anni;

e) i 4/6 e ½ per un importo sino a 12 milioni e per la durata sino a 10 anni;

d) i 3/6 e ½ per un importo sino a 12 milioni e per la durata sino a 15 anni.

PER MUTUI CONTRATTI DA COOPERATIVE, CONSORZI O SOCIETÀ DI AGRICOLTORI, REGOLARMENTE ORGANIZZATE

a) i 4/6 e ½ per mutui sino a 25 milioni di importo e sino a 10 anni di durata;

b) i 4/6 per mutui sino a 25 milioni di importo e sino a 15 anni di durata;

c) i 3/6 e ½ per mutui sino a 25 milioni di importo e sino a 20 anni di durata;

d) qualora Cooperative, Consorzi e Società di Agricoltori, abbiano a trovarsi nella necessità di contrarre mutui di importo o di durata superiore ai massimi previsti, gli Organi Amministrativi della Regione potranno derogare dalla norma e concedere le stesse provvidenze mediante provvedimenti speciali da adottarsi caso per caso;

e) nel caso in cui lo Stato intervenga con una sua quota-parte nel pagamento degli interessi relativi ai mutui sopra elencati, siano essi contratti da Cooperative, Consorzi, Società che da singoli agricoltori, il concorso della Regione sarà ridotto di una misura pari a quella con la quale è intervenuto lo Stato.

3) Che la concessione delle sopra riportate provvidenze sia subordinata alle seguenti condizioni:

a) il beneficiario di una delle sopra elencate provvidenze non può cumulare altre provvidenze del genere anche se ottenute ed ottenibili da altri Enti pubblici.

Qualora, però, detto beneficiario dimostri di essere stato ammesso al beneficio solo per una parte della spesa che egli intende sostenere, le provvidenze in argomento potranno essergli concesse per la parte di spesa non ammessa ad altro beneficio;

b) tutti gli accertamenti preliminari e tutte le operazioni di carattere burocratico ed amministrativo per il perfezionamento e la estinzione delle pratiche di mutuo dovranno essere svolte dall'Istituto mutuante;

c) i privati che hanno già beneficiato di contributi regionali per opere che non siano da finanziarsi coi proventi dei mutui in questione potranno contrarre i mutui stessi e chiedere i benefici oggetto della presente deliberazione sempre che la spesa complessiva a carico della Valle per il pagamento di interessi a loro favore non superi l'importo di L. 2.500.000 all'anno;

d) il pagamento della quota-parte d'interessi assunta dalla Valle sarà in ogni caso effettuato in un'unica soluzione ad avvenuto perfezionamento del contratto.

PRESTITI CAMBIARI A FAVORE DI PICCOLI AGRICOLTORI O ALLEVATORI

Oltre alle sopraelencate provvidenze relative ai Mutui si ritiene opportuno che il Consiglio regionale

Deliberi

l'assunzione da parte dell'Amministrazione regionale del pagamento di una parte degli oneri, relativi ai prestiti che i piccoli agricoltori e piccoli allevatori assumeranno con l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria mediante sconto di cambiali rinnovabili fino a cinque anni e per un importo massimo di L. 500.000 alle seguenti condizioni:

1) l'agricoltore o allevatore deve essere coltivatore o conduttore diretto della sua azienda e non deve esercitare attività di altra specie sia come imprenditore sia come dipendente;

2) per detti prestiti fino a L. 500.000 il pagamento degli interessi sarà a totale carico dell'Amministrazione regionale, mentre le spese per le cambiali sarà a carico del mutuatario;

3) le quote-parti a carico dell'Amministrazione regionale sono erogate anno per anno mediante prelievo dal fondo di garanzia da istituire e mantenere presso l'Istituto Federale di Credito Agrario suddetto.

DELEGA ALLA GIUNTA

Per tutti i provvedimenti di concessione e pagamento delle quote che in base a quanto premesso verranno assunte dalla Valle per ogni tipo di mutuo e per lo studio, l'adozione e l'applicazione delle modalità necessarie per la concessione dei contributi e per la stesura della convenzione da stipularsi con l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria, si propone che il Consiglio deliberi di dare delega alla Giunta.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE

F.to Dr. Ing. A. Pasquali

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Si allega un prospetto sulla ripartizione degli interessi.

RIPARTIZIONE DEGLI INTERESSI COL SOLO CONCORSO DELLA REGIONE

Capitale per ogni milione fino a L.

A CARICO AGRICOLTORI

CONTRIBUTO VALLE

Annotazioni

Per anni

Tasso

Interessi, capitale e provvigione (0,50)

Tasso

Annualità costante

Scontato anticipatamente

Mutui a singoli agricoltori

6.000.000

12.000.000

10

15

1 %

2 %

110.582

82.826

5 %

4 %

30.286

25.137

222.908

244.126

10

15

11/2%

21/2%

113.434

85.766

41/2 %

31/2 %

27.434

22.197

201.917

215.583

Mutui a Cooperative, Consorzi, ecc.

25.000.000

10

15

20

11/2 %

2 %

21/2 %

113.434

82.826

69.147

41/2 %

4 %

31/2 %

27.434

25.137

23.038

201.917

244.126

264.244

RIPARTIZIONE DEGLI INTERESSI CON CONCORSO DELLO STATO E DELLA REGIONE

Capitale per ogni milione fino a L.

A CARICO AGRICOLTORI

A CARICO STATO

A CARICO VALLE

Per anni

Tasso

Int.+Capit. + Provvigione Lire

Tasso

Annualità Lire

Per anni

Tasso

Annualità Lire

Scontato

Mutui a singoli agricoltori

6.000.000

12.000.000

10

20

15

30

1 %

31/2 %

2 %

3½ %

43.744

59.371

52.512

59.371

21/2 %

21/2 %

18.278

18.278

18.278

10

20

15

30

21/2 %

--

11/2 %

--

15.627

--

9.822

--

115.016

--

95.393

--

10

20

1½ %

c. s.

46.784

21/2 %

18.278

10

20

2 %

--

12.577

--

92.568

--

15

30

21/2 %

c. s.

52.750

21/2 %

18.278

15

30

1 %

--

6.942

--

79.624

--

Mutui a Cooperative, Consorzi, ecc.

25.000.000

10

15

20

11/2 %

2 %

21/2 %

46.784

49.065

51.929

21/2 %

21/2 %

21/2 %

18.278

18.278

18.278

10

15

20

2 %

2 %

1 %

12.577

9.822

6.942

92.568

95.393

79.624

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Il Vice Presidente, PASQUALI, illustra le proposte soprariportate della Commissione consiliare di studio e riferisce quanto segue:

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"Da alcuni anni l'Amministrazione regionale si preoccupa del costo dei capitali e delle difficoltà che le attività economiche della Valle d'Aosta incontrano per reperire, a condizioni adeguate, i capitali necessari per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività stesse.

Voi ricordate certamente quanto già è stato fatto a favore degli artigiani, della piccola e media industria e della industria alberghiera.

Nel corso degli studi intesi a procurare finanziamenti a buone condizioni a favore delle predette categorie economiche, sono state tenute presenti anche le necessità del settore dell'agricoltura, e la Commissione consiliare, a suo tempo nominata a questo scopo, ha ripreso i suoi lavori e ha esaminato alcune proposte che erano state elaborate dall'Assessorato Agricoltura e Foreste. Dette proposte vertevano su due orientamenti: possibilità per gli agricoltori di contrarre dei mutui a medio e a lungo termine - quindi mutui con garanzia ipotecaria - e possibilità di prestito cambiario a favore di piccoli agricoltori o allevatori.

Sono stati, pertanto, studiati due provvedimenti diversi, uno però integrativo dell'altro, provvedimenti che sono stati esaminati e concordati all'unanimità dalla Commissione e che sono quelli riportati nella relazione.

Con il primo di tali provvedimenti la Regione assume a suo carico il pagamento di una quota degli interessi da pagarsi sull'importo dei mutui e prestiti contratti da agricoltori per l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario elencate al numero 1 della proposta di deliberazione.

Il concorso della Regione varia in rapporto all'ammontare del prestito ed è stabilito in misura inversamente proporzionale all'ammontare del prestito stesso.

Infatti, come risulta dal prospetto, le misure del contributo regionale per mutui contratti da singoli agricoltori sono stabilite in misura scalare e variano da un massimo di 5/6 degli interessi, per mutui sino a 6 milioni di importo e sino a 10 anni di durata, ad un minimo di 3/6 e ½ degli interessi, per mutui sino a 12 milioni d'importo e sino a 15 anni di durata.

Per mutui contratti da Cooperative, Consorzi e Società di agricoltori, regolarmente organizzati, le misure dei contributi variano, invece, da un massimo di 4/6 e ½ degli interessi, per mutui sino a 25 milioni di importo e sino a 10 anni di durata, ad un minimo di 3/6 e ½ degli interessi, per mutui sino a 25 milioni di importo e sino a 20 anni di durata.

Qualora, però, Cooperative, Consorzi e Società agricoltori abbiano a trovarsi nella necessità di contrarre mutui di importo superiore ai massimi previsti, gli organi amministrativi della Regione potranno derogare dalla norma e concedere le stesse provvidenze mediante provvedimenti speciali da adottarsi caso per caso.

Queste provvidenze sono integrabili, ma non cumulabili, con altre provvidenze eventualmente già ottenute dagli interessati.

Per i prestiti cambiari a breve termine, a favore di piccoli agricoltori o allevatori, l'intervento finanziario regionale si concreta nell'assunzione a carico regionale del pagamento di una parte degli oneri, relativi a prestiti che i piccoli agricoltori e piccoli allevatori assumeranno con l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria, mediante sconto di cambiali rinnovabili fino a cinque anni e per un importo singolo massimo di L. 500.000, alle condizioni precisate nella relazione.

Per detti prestiti, fino a Lire 500.000, il pagamento degli interessi sarà a totale carico dell'Amministrazione regionale mentre le spese per le cambiali saranno a carico del mutuatario".

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Il Consigliere MANGANONI, premesso che le provvidenze in questione vengono concesse per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario e, fra l'altro, per la costruzione e il riattamento di fabbricati rurali, ricorda che con provvedimento consiliare del 7 aprile 1955 (n. 47), è stata approvata la concessione di contributi regionali a fondo perduto, fino ad un massimo di Lire 750.000, per la costruzione, ricostruzione e sistemazione dei fabbricati rurali e relativi annessi.

Chiede se, in seguito all'approvazione delle provvidenze di cui si tratta, il menzionato provvedimento rimarrà sempre in vigore o se dovrà considerarsi revocato.

Il Vice Presidente, PASQUALI, dichiara che detto provvedimento non viene affatto revocato e che gli agricoltori avranno la facoltà di scelta fra la concessione dei contributi regionali a fondo perduto e le provvidenze in questione.

Il Consigliere MANGANONI chiede ancora se sia competente la Amministrazione regionale a decidere circa la concessione dei mutui e prestiti e se i proventi dei mutui e prestiti vengano dati ai richiedenti prima dell'inizio dei lavori che si intendono finanziare con tali proventi.

Alla prima domanda risponde il Presidente della Giunta, BONDAZ, il quale comunica che ogni decisione circa la concessione di mutui e prestiti spetta all'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria.

Alla seconda domanda risponde l'Assessore ARBANEY, il quale informa che i proventi dei mutui e prestiti vengono corrisposti al mutuatario in tre soluzioni e, cioè, per il 40% prima dell'inizio dei lavori, per il 25% al compimento di 2/3 dei lavori e per la rimanenza (35%) a lavori ultimati.

Sempre su richiesta del Consigliere MANGANONI, il Presidente della Giunta, BONDAZ, e l'Assessore ARBANEY forniscono chiarimenti circa alcune delle clausole e condizioni a cui è subordinata la concessione dei mutui e prestiti in questione.

Precisano infine che, per ragioni di ordine amministrativo, è opportuno che la parte iniziale delle due proposte di deliberazione fatte dalla Commissione consiliare (1° "che l'Ente Regione assuma a suo carico il pagamento..."; - 2° "l'assunzione da parte dell'Amministrazione regionale del pagamento...") sia modificata, in entrambi i casi, come segue: "di approvare e di autorizzare la concessione di contributi regionali per il pagamento...".

L'Assessore ARBANEY, riferendosi al provvedimento consiliare in data 7 aprile 1955, n. 47 che prevede la concessione di sussidi regionali per la costruzione, ricostruzione e sistemazione di fabbricati rurali e relativi annessi, fino alla concorrenza di spesa di Lire 4 milioni (importo massimo del sussidio Lire 750 mila), precisa che, per i casi in cui la spesa per la costruzione o riparazione di un fabbricato rurale superi l'ammontare di Lire 4 milioni, rimane stabilito che l'agricoltore ha la possibilità di richiedere la concessione di un contributo regionale a fondo perduto "una tantum", ai sensi delle norme in vigore, per un importo corrispondente all'ammontare di spesa di L. 4.000.000, mentre per la eccedenza di spesa può chiedere la concessione di un mutuo alle condizioni sopra esposte.

Il Presidente, PAREYSON, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte della Commissione consiliare modificate come da proposta fatta dall'Assessore Arbaney.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto, sopra riferito dal Vice Presidente, PASQUALI e dall'Assessore ARBANEY;

ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trenta);

DELIBERA

1) di approvare e di autorizzare la concessione di contributi regionali per il pagamento di una quota degli interessi da pagarsi sull'importo dei mutui e prestiti contratti da agricoltori, per le aziende agricole situate ed operanti nel territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta, con l'Istituto Federale Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria, per l'esecuzione delle seguenti opere di miglioramento fondiario:

a) esecuzione di piantagioni e trasformazioni colturali;

b) costruzione di strade poderali;

c) sistemazione di terreni;

d) costruzione di pozzi ed abbeveratoi, di muri di cinta, siepi, ed ogni altro mezzo atto a cingere o chiudere fondi;

e) costruzione e riattamento di fabbricati rurali destinati all'alloggio dei coltivatori, al ricovero del bestiame ed alla conservazione e manipolazione delle scorte e dei prodotti agricoli;

f) costruzione di opere per provvedere i fondi di acqua per usi alimentari ed irrigui, per sistemare. prosciugare e rassodare i terreni;

g) applicazione dell'elettricità all'agricoltura, sistemazione montana, rimboschimento e qualsiasi altra opera diretta al miglioramento stabile dei fondi;

h) acquisto di terreni per la formazione della piccola proprietà coltivatrice;

i) acquisto terreni, affrancazione da canoni e livelli e trasformazione di debiti fondiari che abbiano per fine il miglioramento stabile dei fondi;

l) costruzione, riattamento ed adattamento di fabbricati per uso collettivo di conservazione o distribuzione di merci agricole, prodotti agrari, o per deposito di bestiame.

2) di stabilire che per tali specie di opere la concessione ed il pagamento dei contributi per il pagamento parziale degli interessi su mutui e prestiti siano dalla Valle approvati in base alle misure e secondo le modalità che in appresso si precisano e nei limiti della spesa annua che il Consiglio stanzierà in bilancio ogni anno:

MISURE DEI CONTRIBUTI PER MUTUI CONTRATTI DA SINGOLI AGRICOLTORI

a) i 5/6 degli interessi per mutui sino a 6 milioni di importo e sino a 10 anni di durata;

b) i 4/6 degli interessi per mutui sino a 6 milioni di importo e sino a 15 anni di durata;

c) i 4/6 e ½ degli interessi per mutui sino a 12 milioni di importo e sino a 10 anni di durata;

d) i 3/6 e ½ degli interessi per mutui sino a 12 milioni di importo e sino a 15 anni di durata.

PER MUTUI CONTRATTI DA COOPERATIVE,CONSORZI O SOCIETÀ DI AGRICOLTORI, REGOLARMENTE ORGANIZZATE

a) i 4/6 e 1/2 degli interessi per mutui sino a 25 milioni di importo e sino a 10 anni di durata;

b) i 4/6 degli interessi per mutui sino a 25 milioni di importo e sino a 15 anni di durata;

c) i 3/6 e 1/2 degli interessi per mutui sino a 25 milioni di importo e sino a 20 anni di durata;

d) qualora Cooperative, Consorzi e Società agricoltori abbiano a trovarsi nella necessità di contrarre mutui di importo o di durata superiore ai massimi previsti, gli organi amministrativi della Regione potranno derogare dalla norma e concedere le stesse provvidenze mediante provvedimenti speciali da adottarsi caso per caso;

e) nel caso in cui lo Stato intervenga con una sua quota-parte nel pagamento degli interessi relativi ai mutui sopraelencati, siano essi contratti da Cooperative, Consorzi, Società che da singoli agricoltori, il concorso della Regione sarà ridotto di una misura pari a quella con la quale è intervenuto lo Stato.

La concessione delle soprariportate provvidenze è subordinata alle seguenti condizioni:

a) il beneficiario di una delle sopra elencate provvidenze non può cumulare altre provvidenze del genere anche se ottenute ed ottenibili da altri Enti pubblici.

Qualora, però, detto beneficiario dimostri di essere stato ammesso al beneficio solo per una parte della spesa che egli intende sostenere, le provvidenze in argomento potranno essergli concesse per la parte di spesa non ammessa ad altro beneficio;

b) tutti gli accertamenti preliminari e tutte le operazioni di carattere burocratico ed amministrativo per il perfezionamento e l'estinzione delle pratiche di mutuo dovranno essere svolte dall'Istituto mutuante;

c) i privati che hanno già beneficiato di contributi regionali per opere che non siano da finanziarsi coi proventi dei mutui in questione potranno contrarre i mutui stessi e chiedere i benefici oggetto della presente deliberazione sempre che la spesa complessiva a carico della Valle per il pagamento di interessi a loro favore non superi l'importo di Lire 2.500.000 all'anno;

d) il pagamento dei singoli contributi per quota parte d'interessi sarà effettuato dalla Regione in un'unica soluzione ad avvenuto perfezionamento del contratto di mutuo.

3) di approvare e autorizzare la concessione di contributi regionali per il pagamento di una parte degli oneri, relativi a prestiti che i piccoli agricoltori e piccoli allevatori assumeranno con l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria mediante sconto di cambiali rinnovabili fino a cinque anni e per un importo singolo massimo di Lire 500 mila alle seguenti condizioni:

1) l'agricoltore o allevatore deve essere coltivatore o conduttore diretto della sua azienda e non deve esercitare attività di altro genere, sia come imprenditore sia come dipendente;

2) per detti prestiti fino a L. 500.000 la misura dei contributi regionali corrisponderà all'importo totale degli interessi (le spese per le cambiali sono a carico dei mutuatari);

3) i contributi dell'Amministrazione regionale sono erogati anno per anno mediante prelievo dal fondo di garanzia da istituire e mantenere presso l'Istituto Federale di Credito Agrario suddetto;

4) di dare delega alla Giunta regionale per l'adozione dei provvedimenti deliberativi di esecuzione per la concessione e il pagamento dei contributi regionali di cui sopra, per l'adozione e l'applicazione delle modalità necessarie per la concessione dei contributi stessi, per l'approvazione della convenzione da stipularsi con l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria, nonché infine, per l'approvazione, il finanziamento e l'erogazione delle relative spese nei limiti di spesa annua degli appositi capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione (capitolo 131 del bilancio preventivo per il corrente esercizio finanziario e corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi dei successivi esercizi finanziari).

(Capitolo 131: "Spese e contributi per opere di miglioramento fondiario e per costruzione e sistemazione di fabbricati rurali con precedenza ai fabbricati danneggiati dalle alluvioni").

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