Oggetto del Consiglio n. 37 del 21 marzo 1959 - Verbale

OGGETTO N. 37/59 - MODIFICAZIONI ALLE NORME RELATIVE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER FABBRICATI RURALI GIÀ APPROVATE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 47 IN DATA 7 APRILE 1955.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, ARBANEY, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione concernente la proposta di modificazioni alle norme relative alla concessione di contributi regionali per fabbricati rurali approvate con deliberazione consiliare n. 47, in data 7 aprile 1955, relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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Il Consiglio regionale con deliberazione del 7-4-1955, n. 47 ha stabilito di approvare ed autorizzare la ulteriore concessione dei sussidi per la costruzione, ricostruzione e sistemazione dei fabbricati rurali annessi, con esclusione dalla concessione dei sussidi di coloro che abbiano già fruito di sussidi per fabbricati da parte dello Stato o di precedente sussidio della Regione secondo la deliberazione 2-8-1951 n. 51 e successive deliberazioni modificative.

Tale disposizione, mancando di preciso riferimento all'ammontare del sussidio che con la sua preesistenza esclude la concessione di un secondo sussidio, ha dato luogo, nella sua applicazione pratica, a continue difficoltà che, si ritiene, sia opportuno eliminare.

Si deve, infatti, considerare che, mentre l'agricoltore che non ha mai beneficiato d'altri sussidi può conseguire un sussidio fino a L. 750.000, quello che, invece, abbia già ricevuto dallo Stato o dalla Regione un contributo per costruzione rurale, non può essere ammesso ad una seconda concessione anche se il precedente sussidio sia stato di gran lunga inferiore a 750.000 lire.

Se, in linea di massima, deve ritenersi giusto il criterio di non concedere ad una stessa Ditta più sussidi quando altre attendano di ricevere il primo, non altrettanto giusto appare tale criterio quando il duplice sussidio, nel suo complesso, non superi l'entità dell'unico sussidio concesso o concedibile ad altri, specie se si considera che il piccolo sussidio è concesso, nella maggior parte dei casi, agli agricoltori che per scarsezza di capacità economica tentano di risolvere tale deficienza costruendo gradatamente il loro fabbricato rurale.

Ciò premesso e considerato che la deliberazione consiliare 7-4-1955 n. 47, non fa menzione della necessità che il sussidio sia concesso a condizione che il fabbricato sia rurale e rimanga tale per un minimo di anni 10, si propone che il Consiglio regionale

DELIBERI

di apportare alle norme contenute nella propria deliberazione n. 47 in data 7-4-1955 le seguenti modifiche:

1) modificare come segue il disposto di cui alla lettera e): "sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che abbiano già percepito dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti pubblici, sussidi per fabbricati rurali in misura di L. 750.000".

Nel caso di presentazione d'una seconda domanda da parte dello stesso nucleo familiare, il sussidio concedibile non può, cumulativamente, superare la misura massima sopra indicata, anche se il fabbricato oggetto della seconda domanda sia posto al servizio di fondi siti in località diversa da quella in cui giacciono i fondi serviti dal fabbricato oggetto del primo sussidio.

2) aggiungere la seguente nuova clausola: "i concessionari di sussidi per fabbricati rurali debbono, in ogni caso, obbligarsi con atto d'impegno scritto, inserito nella domanda di sussidio, a restituire il sussidio percepito ove il fabbricato, oggetto del sussidio stesso, venga destinato prima dei dieci anni dalla data di costruzione ad uso diverso da quello agricolo".

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L'Assessore ARBANEY illustra la relazione soprariportata e fa presente che, in forza della disposizione di cui alla lettera e) della deliberazione consiliare in data 7 aprile 1955, n. 47, sono stati esclusi dalla concessione di sussidi per la costruzione, ricostruzione e sistemazione di fabbricati rurali e relativi annessi coloro che già avevano fruito di sussidi per fabbricati da parte dello Stato o di precedenti sussidi della Regione, secondo la deliberazione consiliare 2 agosto 1951, n. 51 e successive deliberazioni modificative.

Comunica che più volte, da parte di Consiglieri regionali, è stata richiesta la soppressione di tale disposizione, ritenuta ingiusta, perché, mentre lo agricoltore che non ha mai beneficiato di altri sussidi può conseguire un sussidio fino a Lire 750 mila, l'agricoltore che, invece, abbia già ricevuto dallo Stato o dalla Regione un contributo per una costruzione rurale non può essere ammesso ad una seconda concessione anche se il sussidio precedentemente ottenuto sia stato di gran lunga inferiore al plafond massimo di Lire 750 mila.

Riferisce che, per il passato, detta richiesta non aveva potuto essere accolta, perché i fondi a disposizione dell'Assessorato Agricoltura e Foreste erano limitati e fa presente che ciò è, invece, oggi possibile in quanto la maggiore spesa può essere finanziata su disponibilità di fondi.

Ritiene che debba, peraltro, rimanere fermo il principio della esclusione dal sussidio di coloro che abbiano già percepito dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti pubblici sussidi per fabbricati rurali in misura di Lire 750 mila.

Ritiene, inoltre, che debba essere inserita nella presente deliberazione la seguente nuova clausola: "i concessionari di sussidi per fabbricati debbono, in ogni caso, obbligarsi con atto d'impegno scritto, inserito nella domanda di sussidio, a restituire il sussidio percepito ove il fabbricato, oggetto del sussidio stesso, venga destinato, prima dei dieci anni dalla data di costruzione, ad uso diverso da quello agricolo".

Monsieur le Conseiller FERREIN exprime l'avis que la période de dix ans soit plutôt longue et il retient qu'elle devrait être réduite ou, tout au moins, que l'on devrait prévoir la possibilité de laisser libre le bénéficiaire de destiner à un usage divers de celui de l'agriculture l'immeuble subsidié dans le cas que dans la situation de la famille se vérifie un changement radical indépendant de la volonté du bénéficiaire.

Il Consigliere NICCO Anselmo rileva di aver sempre sostenuto che la disposizione di cui alla lettera e) della deliberazione consiliare in data 7 aprile 1955, n. 47, era ingiusta per varie ragioni che illustra.

Dichiara di essere, quindi, molto lieto della proposta, fatta oggi dall'Assessore Arbaney al Consiglio, di ammettere alla concessione dei sussidi di cui si tratta anche coloro che già abbiano fruito di un sussidio, purché il duplice sussidio non superi, nel suo complesso, il limite massimo di Lire 750 mila.

Esprime l'avviso che dovranno essere quindi riprese in esame dall'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste ed accolte, sino a tale limite, tutte le domande per concessione di sussidi a suo tempo presentate da agricoltori e che, a tutt'oggi, non avevano potuto essere accolte ostandovi il menzionato disposto dalla lettera e) della deliberazione consiliare del 7 aprile 1955 n. 47.

Il Consigliere NICCO Giulio dichiara di essere egli pure pienamente d'accordo sulla opportunità di modificare, per le ragioni esposte, la menzionata disposizione.

Per quanto riguarda la proposta di stabilire e di inserire nelle norme della deliberazione consiliare in data 7 aprile 1955, n. 47, la nuova clausola di cui al punto 2° della proposta di deliberazione, comunica di concordare con il Consigliere Ferrein che il vincolo di dieci anni sia eccessivamente lungo.

Ritiene che tale limite dovrebbe essere ridotto a sei anni, sia pure limitatamente e specificatamente ai casi di divisione di proprietà derivanti da successioni.

Ritiene inoltre che, nei casi in cui venga a verificarsi la condizione sospensiva prevista in detta clausola, - cioè la destinazione della costruzione rurale ad uso diverso da quello agricolo, prima che siano trascorsi dieci anni dalla data di ottenimento del sussidio -, il rimborso del sussidio dovrebbe essere in proporzione limitato alla parte di fabbricato destinato ad altro uso.

Rileva, in proposito, che, in alcuni paesi di montagna, i contadini si riducono ad abitare, durante il periodo estivo, in un solo ambiente e alcune volte persino nella stalla, al fine di poter affittare a villeggianti i vani di abitazione e poter così arrotondare, con il provento dell'affitto stagionale, il magro bilancio familiare.

Fa presente che l'affitto stagionale dei vani di abitazione non rappresenta, in tali casi, una destinazione di vani ad uso diverso da quello agricolo, perché trattasi di destinazione contingente e non già permanente, per cui raccomanda che non sia considerata come una delle cause che danno diritto alla Amministrazione regionale a chiedere il rimborso del sussidio concesso per la costruzione o la sistemazione del fabbricato rurale.

L'Assessore ARBANEY risponde alle proposte ed ai rilievi del Consigliere Nicco Giulio precisando le ragioni per cui non ritiene opportuno e conveniente di ridurre da dieci a sei anni la durata del vincolo ad uso agricolo dei fabbricati costruiti o sistemati con sussidi della Regione.

Informa poi che, per il passato, la richiesta di rimborso del sussidio nei casi di destinazione del fabbricato ad uso diverso da quello agricolo, prima che fossero trascorsi dieci anni, è stata sempre e soltanto limitata alla parte di fabbricati effettivamente destinata ad altri usi in via permanente.

Assicura che tale criterio sarà seguito dall'Amministrazione regionale anche per l'avvenire.

Per quanto riguarda la raccomandazione a non considerare come causa che dia diritto al rimborso del sussidio l'affitto stagionale dei vani rurali nei Comuni di montagna, informa che il rimborso del sussidio viene richiesto soltanto allorquando la costruzione rurale sussidiata viene destinata, non già in via contingente, ma definitivamente ad uso diverso da quello agricolo.

Rispondendo, infine, al Consigliere Nicco Anselmo, assicura che l'Assessorato all'Agricoltura riprenderà in esame, agli effetti della concessione di sussidi per fabbricati rurali entro la misura massima di Lire 750 mila, tutte quelle domande che non avevano potuto essere accolte prima, perché il richiedente già aveva usufruito di un precedente sussidio dallo Stato o dalla Regione.

Il Presidente della Giunta, BONDAZ, prende pure la parola sull'argomento e fornisce chiarimenti circa l'interpretazione della nuova clausola aggiuntiva.

Il Presidente, PAREYSON, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte fatte dall'Assessore Arbaney, con la precisazione che l'importo massimo del sussidio da concedersi per le costruzioni rurali rimane stabilito nella misura di Lire 750 mila.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla Agricoltura e Foreste, ARBANEY, e concordando sulla sua proposta;

ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti e votanti: trentuno);

DELIBERA

di apportare alle norme contenute nella propria deliberazione n. 47 in data 7 aprile 1955 le seguenti modifiche:

1) modificare come segue il disposto di cui alla lettera e):

"sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che abbiano già percepito dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti pubblici, sussidi per fabbricati rurali in misura di Lire 750.000. Nel caso di presentazione di una seconda domanda da parte dello stesso nucleo familiare, il sussidio concedibile non può, cumulativamente, superare la misura massima sopra indicata anche se il fabbricato oggetto della seconda domanda sia posto al servizio di fondi siti in località diversa da quella in cui giacciono i fondi serviti dal fabbricato oggetto del primo sussidio",

2) aggiungere la seguente nuova clausola:

"i concessionari di sussidi per fabbricati rurali debbono, in ogni caso, obbligarsi con atto d'impegno scritto, inserito nella domanda di sussidio, a restituire il sussidio percepito, ove il fabbricato, oggetto del sussidio stesso, venga destinato prima dei dieci anni dalla data di costruzione ad uso diverso da quello agricolo".

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