Oggetto del Consiglio n. 435 del 26 settembre 1979 - Verbale
OGGETTO N. 435/79 - Disegno di legge regionale concernente: "Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Valle d'Aosta per la costituzione del Servizio socio-sanitario regionale".
La legge regionale cui la presente relazione si riferisce deve essere adottata ai sensi dell'articolo 61, 1° comma, della legge 23.12.1978, n. 833 e riguarda la costituzione degli organi politici della unità sanitaria locale, la loro struttura, composizione e funzionamento, in attuazione dell'art. 15 della suddetta legge.
Successivamente a tale legge, che costituisce l'ossatura del sistema dei servizi sanitari e sociali della Regione, dovranno essere predisposte altre leggi riguardanti:
- l'organizzazione dei servizi della unità sanitaria locale;
- l'istituzione del ruolo nominativo regionale del personale del servizio sanitario nazionale e la disciplina per l'iscrizione nel ruolo medesimo del personale da destinare alla unità sanitaria locale;
- le norme per la utilizzazione del patrimonio e per la contabilità della unità sanitaria locale.
Ciò premesso l'indice sommario della presente legge è il seguente:
TITOLO 1° - dall'articolo 1 all'articolo 15, riguardante la determinazione degli ambiti territoriali per la gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali e la istituzione della associazione dei comuni.
TITOLO 2° - dall'articolo 16 all'articolo 35, riguardante la struttura ed il funzionamento del servizio socio-sanitario regionale.
TITOLO 3° - dall'articolo 36 all'articolo 38, riguardante la gestione dei servizi sociali.
TITOLO 4° - dall'articolo 39 all'articolo 42, riguardante i controlli sulla unità sanitaria locale.
TITOLO 5° - dall'articolo 43 all'articolo 48, riguardante le norme finali.
Ciò detto, mentre da un lato si evidenzia la descrittività dell'articolato, dall'altro, sembra opportuno sottolineare, oltre all'enorme significato politico-istituzionale che tale legge riveste, l'insieme dei problemi che nella elaborazione del disegno stesso è stato necessario affrontare e risolvere nell'intento di armonizzare il nuovo sistema di servizi sanitari e sociali alle caratteristiche peculiari della Valle d'Aosta e di rispettare i principi e gli obiettivi indicati dal servizio sanitario nazionale.
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Disegno di legge n. 99
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ..................................... N° .... "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI DELLA VALLE D'AOSTA PER LA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE"
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge:
TITOLO I
AMBITI TERRITORIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI ED ISTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE DEI COMUNI.
Articolo 1
(Ambiti territoriali)
In armonia con lo Statuto speciale della Regione e le relative norme di attuazione, per i fini di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche particolari della Valle d'Aosta, l'ambito territoriale delimitato, con il concorso dei comuni interessati, per adeguare e coordinare la gestione dei servizi sanitari e sociali di cui al Titolo III del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, coincide con l'ambito del territorio regionale. Eventuali variazioni dell'ambito territoriale sono adottate con legge regionale, sentiti i comuni interessati.
L'ambito territoriale di cui al primo comma individua anche, ai sensi dell'art. 11, comma 5°, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell'art. 25, comma 3°, del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, l'ambito di gestione dei servizi sociali.
Ai sensi dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la regione, di regola, assume la delimitazione di cui al primo comma quale base per le proposte di revisione dei distretti scolastici, nell'osservanza della procedura di cui all'art. 9 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, nonché delle altre unità di servizio.
Articolo 2
(Associazione dei Comuni)
Per la gestione unitaria ed associata dei servizi previsti dalla presente legge, nell'ambito territoriale di cui al primo comma del precedente articolo è istituita l'associazione tra i comuni che in esso ricadono, prevista dall'art. 25, comma 2°, del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616.
I comuni associati possono attribuire all'associazione l'esercizio di funzioni di propria competenza o ad essi delegate dalla Regione. L'associazione promuove altresì il coordinamento delle funzioni regionali delegate ai comuni e dagli stessi esercitate.
L'associazione, nel settore dei servizi sanitari e sociali, opera attraverso l'unità sanitaria locale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed allo scopo di assicurare il miglior esercizio delle funzioni previste dalla presente legge e di favorire la partecipazione dei cittadini, si articola territorialmente per ambiti territoriali corrispondenti alle zone determinate ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 60. In tali ambiti, l'attività di gestione associata tra i comuni che in essi ricadono è disciplinata da una convenzione, stipulata in forma pubblica fra i comuni stessi, secondo uno schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale.
Articolo 3
(Organi dell'Associazione)
Sono organi dell'associazione:
a) l'assemblea generale;
b) i comitati di gestione ed i rispettivi presidenti.
Articolo 4
(Assemblea dell'Associazione)
L'assemblea dell'associazione è composta da un numero di membri non superiore a 74 ed è formata da rappresentanti dei comuni per ciascun ambito territoriale di cui al terzo comma del precedente articolo 2, eletti dai consigli comunali di ciascun ambito, con voto limitato ad un nominativo, tra i rappresentanti espressi per ciascun ambito territoriale ai sensi del successivo articolo 10.
In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.
Il numero di rappresentanti per ciascun ambito territoriale si ottiene dividendo il numero degli abitanti di ogni ambito territoriale per i1 coefficiente ottenuto dal rapporto tra la popolazione complessiva dell'associazione ed il numero di componenti spettanti all'assemblea.
Le frazioni di unità eventualmente ottenute dal suddetto computo non possono essere calcolate ai fini dell'arrotondamento del quoziente.
Ai fini della individuazione del numero dei rappresentanti che devono essere espressi per ciascun ambito territoriale, si fa riferimento ai dati della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
Articolo 5
(Durata in carica dell'assemblea)
L'assemblea dell'associazione dura in carica per 5 anni e si rinnova a seguito delle elezioni amministrative generali.
In ogni caso, l'assemblea esercita le proprie funzioni sino alla prima riunione del nuovo organo.
I consiglieri comunali componenti dell'assemblea durano in carico quanto i consigli comunali che li hanno espressi ed esercitano le proprie funzioni sino alla loro sostituzione.
Sono cause di decadenza quelle previste dal vigente ordinamento per i consiglieri comunali.
La perdita della qualifica di consigliere comunale, ove posseduta, non comporta decadenza della nomina di componente della assemblea.
In caso di dimissioni, decadenza o morte di un rappresentante, il consiglio comunale interessato provvede a nuova votazione mantenendo inalterati i criteri di proporzionalità.
Articolo 6
(Compiti dell'assemblea)
Spetta all'assemblea deliberare su tutti i provvedimenti di competenza dell'associazione non attribuiti ad altri organi ai sensi della presente legge.
All'assemblea spetta comunque fissare la sede e la denominazione dell'associazione, nominare il comitato di gestione dell'associazione, approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi - stabilendo i provvedimenti volti a rimuovere le cause che hanno determinato il disavanzo ed a recuperare il disavanzo stesso - i piani ed i programmi annuali e poliennali, la pianta organica del personale, i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi, le convenzioni.
L'assemblea approva a maggioranza assoluta dei componenti un regolamento interno con il quale sono disciplinate, per quanto non previste dalla presente legge, le modalità di funzionamento dell'organo e le norme per la sua eventuale articolazione in gruppi o commissioni di lavoro.
L'assemblea può emanare direttive generali e vincolanti per i comitati di gestione.
Articolo 7
(Pareri obbligatori)
Devono essere preceduti dal parere dei singoli comuni gli atti riguardanti l'approvazione dei piani e dei programmi annuali e poliennali, dei regolamenti, della pianta organica del personale, del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
I comuni devono pronunziarsi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, avvalendosi a tal fine dell'apposito comitato di cui al successivo articolo 10. Trascorso tale termine senza che il parere sia stato dato, esso si intende favorevole ad ogni effetto.
Articolo 8
(Il comitato di gestione dell'associazione)
Il comitato di gestione è composto dai presidenti dei comitati di cui al successivo articolo 10. Esso viene nominato nella prima riunione dell'assemblea ed esercita tutte le attribuzioni dell'associazione dei comuni, ad eccezione di quelle dell'assemblea di cui al precedente articolo 6.
Articolo 9
(Il presidente del comitato)
Il presidente del comitato di gestione è eletto dal comitato stesso tra i propri componenti nella prima riunione a maggioranza assoluta dei componenti.
Fino a quando tale nomina non sia avvenuta le funzioni del presidente sono esercitate dal componente più anziano.
Il presidente del comitato di gestione è anche il presidente dell'assemblea dell'associazione.
Il presidente del comitato rappresenta la associazione dei comuni.
Articolo 10
(Comitati di zona per la partecipazione e gestione sociale)
In ciascun ambito territoriale di cui al terzo comma del precedente articolo 2 è istituito un comitato di partecipazione e gestione sociale, espresso dai consigli comunali compresi in tali ambiti.
Per ciascun ambito territoriale il numero dei membri del comitato è determinato secondo i seguenti rapporti:
- fino ad un massimo di 20 rappresentanti, per ambiti territoriali con popolazione fino a 5000 abitanti;
- fino ad un massimo di 25 rappresentanti, per ambiti territoriali con popolazione da 5001 a 10.000 abitanti;
- fino ad un massimo di 30 rappresentanti, per ambiti territoriali con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- fino ad un massimo di 40 rappresentanti, per ambiti territoriali con popolazione oltre i 30.000 abitanti.
Il numero dei membri che ogni comune deve esprimere in proporzione al numero complessivo proprio dell'ambito territoriale in cui è compreso si ottiene dividendo il numero di abitanti del comune per il coefficiente ottenuto dal rapporto tra la popolazione complessiva dell'ambito territoriale ed il numero di componenti spettanti al comitato.
Il voto deve essere limitato ad un solo nominativo ed in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
Le frazioni di unità eventualmente ottenute dal suddetto computo non possono essere calcolate ai fini dell'arrotondamento del quoziente.
Ai fini dell'individuazione del numero degli abitanti si fa riferimento ai dati della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
Articolo 11
(Composizione dei comitati)
Tutti i consigli comunali hanno diritto ad esprimere almeno un componente in seno al comitato di gestione di cui al precedente articolo 10.
Il numero di membri che ciascun consiglio comunale deve esprimere non può superare la metà del numero complessivo dei membri del consiglio comunale.
I comuni compresi nell'ambito territoriale in cui ricade il comune di Aosta hanno diritto ad esprimere almeno 3 componenti in seno al comitato di cui al primo comma.
I sindaci fanno parte di diritto del comitato di cui al primo comma e sono computati agli effetti del numero di membri che ciascun comune deve esprimere.
Un terzo dei componenti ciascun comitato è eletto tra rappresentanti designati da forze sociali, organizzazioni sindacali, operatori dei servizi sanitari e sociali presenti nell'ambito territoriale interessato.
Articolo 12
(Comitati di gestione delle comunità montane)
Negli ambiti territoriali di cui al terzo comma del precedente articolo 2, corrispondenti al territorio di una comunità montana di cui alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, il direttivo della comunità montana è formato secondo le proporzioni e la composizione previste dai precedenti articoli 10 e 11.
Articolo 13
(Presidenza dei comitati)
I singoli comitati di cui al precedente articolo 10 eleggono il presidente a maggioranza assoluta del collegio, fra i componenti il comitato stesso.
I presidenti danno esecuzione agli atti dei rispettivi comitati di gestione, ne convocano e presiedono le riunioni.
Articolo 14
(Compiti dei comitati)
I comitati di gestione di cui al precedente articolo 10 operano per assicurare la partecipazione dei cittadini alla gestione sociale dei servizi e per consentire il controllo della funzionalità e dell'efficacia degli stessi in rapporto alle esigenze della popolazione della zona interessata.
In particolare, i comitati operano per l'esercizio di attività che, in base a piani ed a programmi, fanno capo all'ambito territoriale di competenza, secondo modalità fissate dagli organismi dell'associazione dei comuni di cui alla presente legge.
Spetta ai comitati convocare le assemblee della popolazione dell'ambito territoriale di competenza, sia per dibattiti di carattere generale che in relazione a specifici o fondamentali atti dell'associazione dei comuni.
Il regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dai componenti, disciplina le modalità di funzionamento dell'organo e di esercizio delle proprie funzioni.
Articolo 15
(Indennità di funzione)
Ai componenti l'assemblea generale dell'associazione ed i comitati di cui al precedente articolo 10 compete, per ogni giornata di effettiva partecipazione, una indennità di presenza pari a quella stabilita dalle vigenti norme per i consigli comunali con popolazione corrispondente a quella dei rispettivi ambiti territoriali di competenza.
Al presidente ed ai membri del comitato di gestione dell'associazione compete una indennità di carica mensile omnicomprensiva pari a quella prevista dalle vigenti norme per il sindaco di un comune con popolazione corrispondente a quella dell'associazione.
Ai presidenti dei comitati di cui al precedente articolo 10 l'indennità di cui al primo comma è ridotta della metà.
In caso di cumulo delle funzioni di componente il comitato di gestione dell'associazione con le funzioni di sindaco o assessore comunale nonché di presidente o componente il direttivo di comunità montana l'indennità di cui al secondo comma è ridotta della metà.
TITOLO II
SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE
Articolo 16
(Finalità e unità sanitaria locale)
Al fine di realizzare la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, secondo i principi fissati dall'articolo 32 della Costituzione e dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione e gli enti locali, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, attuano il servizio socio-sanitario regionale attraverso la costituzione sul territorio della Regione di unità sanitaria locale.
L'unità sanitaria locale è il complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione.
Articolo 17
(Funzioni della U.S.L.)
L'unità sanitaria locale è la struttura operativa attraverso il quale i comuni provvedono alla gestione unitaria di tutti servizi sanitari e sociali, secondo quanto previsto dalla presente legge.
L'associazione dei comuni di cui al precedente articolo 2 esercita le funzioni amministrative relative alla gestione dei servizi sanitari proprie dei comuni o loro delegate, mediante la unità sanitaria locale.
L'unità sanitaria locale provvede:
- ad attuare interventi tesi alla prevenzione individuale e collettiva negli ambienti di vita e di lavoro anche mediante attività di educazione sanitaria;
- a tutelare il diritto della procreazione cosciente e responsabile ed assicurare la protezione della maternità, dell'infanzia e dei giovani in età evolutiva;
- a erogare l'assistenza medico-generica, specialistica ed infermieristica, sia domiciliare che ambulatoriale, ed ospedaliera, nonché l'assistenza farmaceutica, per le malattie fisiche e psichiche;
- alla riabilitazione fisica ed al reinserimento sociale;
- all'igiene degli alimenti, delle bevande, alla profilassi ed alla polizia veterinaria;
- ad ogni altro compito conferitole dall'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalle leggi regionali in materia di assistenza sanitaria.
Nell'esercizio delle funzioni indicate al precedente comma, l'unità sanitaria locale, nell'ambito delle proprie competenze, eroga le prestazioni ad essa demandate dal capo III, Titolo I, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della legislazione regionale.
Articolo 18
(Attribuzioni delegate)
L'associazione dei comuni esercita altresì, mediante la unità sanitaria locale, le funzioni amministrative statali delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attenendosi ai criteri ed alle direttive da essa stabiliti, anche al fine di dare attuazione agli indirizzi fissati dai competenti organi dello Stato.
Gli elenchi dei provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate vengono trimestralmente trasmessi alla Giunta regionale, che può richiederne copia.
In caso di inadempienza da parte degli organi della unità sanitaria locale nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previa fissazione di un termine adeguato, nomina un commissario per il compimento degli atti.
Articolo 19
(Gestione dell'unità sanitaria locale)
L'attività di gestione dell'unità sanitaria locale è svolta:
- dall'assemblea;
- dal comitato di gestione e dal suo presidente.
Rimangono ferme le attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale che a tal fine si avvale dei servizi dell'unità sanitaria locale.
In caso di urgenza del provvedimento da adottare, il sindaco può rivolgersi direttamente ai responsabili dei servizi medesimi secondo le competenze a ciascuno attribuite, informandone contemporaneamente il presidente del comitato di gestione.
In ogni caso il sindaco deve comunicare al presidente del comitato di gestione l'esito degli interventi esperiti.
Articolo 20
(L'assemblea dell'U.S.L.)
L'assemblea dell'unità sanitaria locale coincide con quella dell'associazione di cui al precedente articolo 4.
L'assemblea si riunisce ordinariamente almeno quattro volte all'anno, nonché tutte le volte che il presidente procede alla sua convocazione. Deve essere convocata, inoltre, su richiesta di un terzo dei suoi componenti e su proposta del comitato di gestione.
Articolo 21
(Compiti dell'assemblea dell'U.S.L.)
L'assemblea esercita le attribuzioni previste dal precedente articolo 6, relativamente alle materie di competenza dell'unità sanitaria locale.
L'assemblea provvede altresì all'approvazione del rendiconto trimestrale di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della relazione annuale prevista dall'articolo 49, comma 4°, della citata legge.
Articolo 22
(Il comitato di gestione dell'U.S.L.)
Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale coincide con quello dell'associazione di cui al precedente articolo 8.
Articolo 23
(Compiti del comitato di gestione dell'U.S.L.)
Il comitato dell'unità sanitaria locale:
- predispone i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, i piani, i programmi di attività, la pianta organica del personale, i regolamenti e le convenzioni al fine di sottoporli all'approvazione dell'assemblea;
- determina le modalità e fissa i compiti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai piani, programmi e direttive generali deliberati dall'assemblea;
- attua le direttive per il coordinamento dei servizi sanitari con quelli sociali;
- nomina, nell'ambito dell'ufficio di direzione, i coordinatori sanitario, sociale ed amministrativo;
- predispone la relazione annuale sull'attività svolta contenente in particolare:
1) informazioni intorno alla qualità ed alla quantità dei servizi prestati;
2) notizie sullo stato di attuazione delle scelte di programmazione;
3) specifiche e dettagliate dimostrazioni sulla quantificazione di ogni singolo stanziamento di bilancio, ponendo in particolare evidenza la rispondenza della prevista attività amministrativa con le indicazioni e le prescrizioni del piano regionale socio-sanitario;
- dispone la costituzione di gruppi di lavoro per lo studio, la elaborazione e l'attuazione di progetti che interessino più funzioni;
- compie ogni altro atto di amministrazione dell'unità sanitaria locale.
Articolo 24
(Funzionamento del comitato di gestione)
Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale opera collegialmente, salva la ripartizione tra i propri componenti di compiti specifici da svolgere secondo le direttive fissate dal comitato stesso.
Le funzioni di segretario sono svolte da un membro del comitato.
Il comitato delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei presenti.
Articolo 25
(Il presidente del comitato di gestione dell'U.S.L.)
Il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale coincide con il presidente del comitato di cui al precedente articolo 9.
Il presidente del comitato convoca e presiede l'assemblea generale ed il comitato di gestione, ne coordina l'attività, cura l'esecuzione degli atti, firmando quelli che comportano impegni, sovrintende agli uffici ed al loro buon funzionamento ed esercita ogni altra funzione conferitagli dalla legge.
Trasmette ai sindaci dei comuni interessati le informazioni e le notizie rilevanti ai fini dei provvedimenti di loro competenza.
Il presidente, sentito il comitato, nomina uno dei componenti a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Articolo 26
(Articolazione dell'U.S.L.)
Il territorio dell'unità sanitaria locale si articola in distretti di base per l'erogazione di servizi di prima istanza e di pronto intervento.
I distretti sono aree decentrate di erogazione di servizi sanitari e socio-assistenziali di interesse locale e di partecipazione della popolazione per la gestione sociale, gestiti dai comitati di cui al precedente articolo 10.
Gli atti adottati dai comitati nell'ambito di tale gestione sono imputati all'unità sanitaria locale.
L'unità sanitaria locale è articolata in distretti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 60.
Articolo 27
(Compiti dei distretti)
I distretti esplicano una funzione di filtro e di orientamento per la fruizione di altre prestazioni non erogate a livello di base.
Fanno capo ai distretti tutte quelle attività che interessano la popolazione in modo più comune e frequente ed in particolare:
- il controllo ed il miglioramento dell'ambiente di vita e di lavoro;
- la tutela degli alimenti, le vaccinazioni e le altre forme di profilassi e di disinfezione, nonché le altre misure di lotta contro le malattie trasmissibili;
- gli interventi di prevenzione individuale e collettiva, compresi quelli di igiene mentale;
- le attività diagnostiche e terapeutiche correnti, domiciliari e ambulatoriali in forma di degenza non ospedaliera, compresa la guardia medica;
- la distribuzione dei farmaci;
- l'informazione, la promozione sociale e l'educazione dei cittadini;
- la vigilanza, la profilassi e l'assistenza veterinaria.
Nei distretti devono essere garantiti i collegamenti funzionali e le integrazioni con i servizi socio-assistenziali.
Le attività di cui al secondo comma sono svolte da équipes di base, stabilmente assegnate al distretto, e da équipes itineranti, con l'ausilio di personale amministrativo assegnato agli uffici del distretto.
Le équipes di base sono formate da operatori sanitari, medici e non medici, e da operatori socio-sanitari che operano attraverso metodi basati sul lavoro di gruppo.
Il gruppo di operatori del distretto costituisce una unità integrata ad organizzazione funzionale non gerarchica.
A ciascun distretto è preposto un responsabile di distretto, scelto fra gli operatori del distretto in possesso dei requisiti di professionalità e di esperienza in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria. Esso vigila sul funzionamento del distretto, e promuove il collegamento organizzativo fra i vari operatori sanitari e sociali che esplicano la loro attività, singolarmente o in équipes, presso le sedi del distretto o sul territorio.
Il responsabile del distretto partecipa con voto consultivo alle riunioni del comitato di gestione di cui precedente articolo 22 e successivi.
Articolo 28
(Criteri per l'organizzazione delle U.S.L.)
Le attività della unità sanitaria locale sono stabilite con il metodo della programmazione, in particolare mediante progetti-obiettivo, per il conseguimento delle finalità e in armonia con i principi e gli obiettivi di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.
L'unità sanitaria locale è organizzata in servizi ed aree funzionali.
Articolo 29
(Profilo organizzativo dei servizi)
L'organizzazione dei servizi dell'unità sanitaria locale è basata:
- sulla corrispondenza dei servizi ad aree d'intervento omogenee, attraverso l'utilizzazione integrata dei presidi, delle strutture e del personale, ivi compresi quelli di carattere sociale;
- sull'autonomia tecnico-funzionale dei servizi;
- sulla flessibilità della struttura per l'economia di gestione, attraverso il costante adeguamento alle priorità degli obiettivi di intervento;
- sull'impiego coordinato di équipes multidisciplinari, ivi compreso il personale a rapporto convenzionale, che operano all'interno dei singoli servizi;
- su modalità operative di tipo dipartimentale, ai fini della integrazione delle diverse competenze.
La legge regionale individua i servizi e ne disciplina la organizzazione con riferimento alle norme delegate di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed al piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53 della stessa legge.
I servizi adottano il metodo del lavoro di gruppo, inteso come integrazione delle esperienze e conoscenze possedute dai singoli operatori, operando nel rispetto dei compiti assegnati ai singoli operatori in rapporto alle rispettive professionalità e responsabilità personali e funzionali.
Articolo 30
(Le aree funzionali)
Per l'attuazione degli obiettivi del piano sanitario regionale e nel quadro della integrazione e coordinamento delle attività, i servizi possono essere funzionalmente aggregati per aree di attività mediante l'organizzazione di dipartimenti.
La legge di approvazione del piano socio-sanitario regionale stabilisce le aggregazioni dei servizi in dipartimenti nonché i criteri relativi allo svolgimento delle attività dipartimentali, all'organizzazione ed al funzionamento.
A ciascun dipartimento è preposto un coordinatore nominato tra i responsabili dei servizi interessati.
Articolo 31
(Ufficio di direzione dell'U.S.L.)
L'unità sanitaria locale si avvale di un ufficio di direzione posto alle dipendenze del comitato di gestione e collegialmente preposto all'organizzazione, al coordinamento ed al funzionamento di tutte le attività sanitarie, sociali ed amministrative.
L'ufficio di direzione è composto dai responsabili dei servizi. Fra i membri dell'ufficio di direzione il comitato di gestione nomina tre coordinatori, responsabili rispettivamente per il settore sanitario, sociale ed amministrativo.
L'incarico di coordinatore è conferito per un periodo di tempo non superiore a tre anni ed è revocabile e rinnovabile.
Il coordinatore conserva la responsabilità del proprio ufficio.
I coordinatori partecipano con voto consultivo alle sedute del comitato di gestione.
I componenti dell'ufficio di direzione devono essere sentiti dal comitato di gestione in ordine alle decisioni riguardanti il servizio cui sono preposti.
Ciascun componente l'ufficio di direzione è responsabile in solido con gli amministratori per le spese di cui all'articolo 54, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Articolo 32
(Funzionamento dell'ufficio di direzione)
L'ufficio si riunisce di regola almeno ogni quindici giorni ed è convocato e presieduto a rotazione semestrale da uno dei tre coordinatori.
La riunione dell'ufficio può essere richiesta dal coordinatore non presidente ovvero da un terzo dei membri dell'ufficio.
Alle riunioni può intervenire il presidente del comitato o suo delegato.
Articolo 33
(Compiti dell'ufficio di direzione)
L'ufficio di direzione assicura sotto il profilo tecnico, in base agli indirizzi del comitato di gestione, la corrispondenza tra l'attività complessiva dei servizi e le scelte della programmazione regionale.
In particolare compete all'ufficio di direzione:
- la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi, annuali e pluriennali;
- la predisposizione della pianta organica unificata riguardante il personale dell'unità sanitaria locale;
- la predisposizione dei regolamenti di organizzazione;
- la predisposizione di convenzioni;
- il coordinamento e il riscontro trimestrale dell'attività complessiva;
- formulare proposte ed esprimere parere sugli indirizzi e sui programmi dei vari servizi e sulle modalità di erogazione delle prestazioni;
- organizzare l'effettuazione di specifici interventi nel campo della prevenzione, con particolare riguardo ai progetti-obiettivo.
Articolo 34
(Conferenza dei servizi)
Al fine di realizzare la partecipazione degli operatori, il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale promuove conferenze di organizzazione di servizi.
Le conferenze di organizzazione devono fornire la conoscenza del quadro programmatico nel quale si colloca, in rapporto alle iniziative ed agli obiettivi fissati dagli organi dell'unità sanitaria locale, l'attività dei singoli servizi e l'apporto di ciascun operatore.
Le conferenze di organizzazione esaminano la funzionalità dei servizi e delle interrelazioni tra i diversi servizi e l'organizzazione interna del lavoro e verificano i risultati del lavoro svolto e le sue prospettive, anche agli effetti dell'opportunità di iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale del personale dell'unità sanitaria locale.
Il regolamento dell'unità sanitaria locale stabilisce modalità e procedure per la convocazione e lo svolgimento delle conferenze di organizzazione.
Articolo 35
(Statistiche sanitarie)
I comuni sono tenuti a comunicare alla unità sanitaria locale le notizie anagrafiche della popolazione utili ai fini della programmazione sanitaria regionale e per la gestione dei servizi sanitari, secondo modalità fissate dalla Regione.
TITOLO III
GESTIONE COORDINATA IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE
Articolo 36
(Esercizio delle attribuzioni)
In attesa della legge di riforma della assistenza, le attribuzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica, proprie dei comuni ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dalla associazione dei comuni di cui al precedente articolo 2, mediante gli stessi organi di gestione dell'unità sanitaria locale e nel rispetto delle norme della presente legge.
Entro 90 giorni dalla costituzione della unità sanitaria locale gli enti locali compresi nel territorio della associazione dei comuni provvedono a mettere a disposizione della associazione il personale, i beni e le attrezzature destinate ai servizi sociali alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 37
(Finanziamento dei servizi sociali)
A decorrere dalla data di costituzione della unità sanitaria locale i comuni provvedono a trasferire annualmente all'associazione dei comuni di cui al precedente articolo 2 le risorse finanziarie da adibirsi ai servizi sociali, nell'ammontare corrispondente alle risorse destinate dai singoli comuni a detti servizi, come risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato.
Tutti i finanziamenti previsti da leggi regionali nel settore dei servizi sociali a favore di comuni o comunità montane sono attribuiti alla associazione di comuni di cui alla presente legge.
Articolo 38
(Gestione dei fondi)
La gestione dei servizi sociali è assicurata mediante le entrate di cui al precedente articolo e mediante eventuali altre entrate aggiuntive, restando esclusa ogni possibilità di utilizzazione del fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
La separazione delle due gestioni è assicurata mediante la distinzione dei bilanci e la loro separata adozione.
TITOLO IV
I CONTROLLI SULLA U.S.L.
Articolo 39
(Controllo sugli atti)
Il controllo sugli atti della unità sanitaria locale è esercitato dalla commissione regionale di controllo, integrata da un esperto in materia sanitaria designato dal consiglio regionale che designerà altresì un esperto supplente.
Il controllo di legittimità si esercita in via necessaria e preventiva sugli atti dell'unità sanitaria locale, al fine di verificare la loro conformità alle norme giuridiche che ne regolano la competenza, il procedimento di formazione, i presupposti o il contenuto, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.
Non sono soggetti a controllo necessario gli atti a contenuto vincolato costituenti applicazione di norme di legge, di regolamento, ovvero di esecuzione di provvedimenti amministrativi.
Gli atti soggetti a controllo sono pubblicati per copia, entro otto giorni dalla loro data, nell'albo della associazione di comuni di cui alla presente legge, per dieci giorni consecutivi.
La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi facilmente per intero.
Copia di ciascun atto deve essere trasmessa, entro lo stesso termine, alla Giunta regionale.
Entro lo stesso termine previsto per la pubblicazione deve essere rimesso alla commissione regionale di controllo un elenco, in duplice copia, contenente la data, il numero, l'oggetto la trascrizione del dispositivo dell'atto adottato e la certificazione dell'avvenuta pubblicazione.
L'organo di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione dell'elenco di cui al comma precedente, richiede all'associazione di comuni copia integrale degli atti sui quali la commissione ritiene di dover esercitare il controllo ai sensi della legge regionale 15 maggio 1978, n. 11. La richiesta sospende l'esecutorietà dell'atto.
Per le decisioni di annullamento o per la richiesta di elementi integrativi di giudizio si applicano le norme della legge regionale 15 maggio 1978, n. 11.
La commissione di controllo invia alla Giunta regionale copia delle deliberazioni annullate e degli atti di annullamento, totale o parziale.
Articolo 40
(Lo scioglimento del comitato di gestione)
Qualora il comitato di gestione adotti ripetutamente provvedimenti contrari alla legge o contrastanti con le prescrizioni di piano socio-sanitario regionale, la Giunta regionale - su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale - invita il presidente del comitato al rispetto degli atti suddetti.
Ove il comitato persista nel precedente atteggiamento, la Giunta regionale invita l'assemblea a sciogliere il comitato stesso ed a procedere per la sua rinnovazione.
Qualora l'assemblea non provveda entro trenta giorni, il presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta, provvede egli stesso allo scioglimento ed alla nomina di un commissario straordinario.
Il commissario straordinario riunisce l'assemblea esclusivamente al fine di procedere alla nomina del comitato di gestione.
Il commissario straordinario resta in carica sino all'insediamento del comitato.
Articolo 41
(Indirizzo e coordinamento)
I progetti dei bilanci di previsione predisposti dal comitato di gestione sono inviati alla Giunta regionale, la quale esprime il proprio parere, entro 45 giorni, sulla rispondenza del bilancio della unità sanitaria locale al piano socio-sanitario regionale.
Qualora la Giunta riscontri difformità del progetto di bilancio dal piano rinvia il progetto al comitato di gestione affinché sia uniformato alle indicazioni e prescrizioni del piano socio-sanitario regionale.
Il comitato di gestione presenta il bilancio alla assemblea, corredato anche del parere della Giunta regionale.
Nel caso previsto dal secondo comma, il comitato di gestione deve indicare le variazioni apportate al progetto di bilancio.
Il bilancio va trasmesso all'organo di controllo corredato del parere della Giunta.
Alla Giunta regionale devono essere, altresì, trasmessi i progetti degli atti di programmazione ed i conti consuntivi presentati dal comitato di gestione all'assemblea.
Articolo 42
(Verifiche)
La Regione, attraverso l'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, verifica il raggiungimento degli obiettivi del servizio socio-sanitario regionale e, in particolare, accerta la congruità tra programmazione sanitaria regionale e l'attività posta in essere dall'unità sanitaria locale, nonché la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici, ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Tali verifiche sono effettuate da funzionari del suddetto assessorato che operano nei settori della programmazione sanitaria regionale amministrativa, funzionario-contabile e tecnico-sanitaria.
I funzionari incaricati hanno accesso a tutti gli atti dell'unità sanitaria locale, né ad essi può essere opposto il segreto di ufficio.
I risultati delle verifiche sono trasmessi alla Giunta regionale ed al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale che potrà formulare ed inviare alla Giunta regionale le proprie osservazioni.
In base ai risultati ed alle osservazioni, la Giunta regionale può impartire direttive e suggerire comportamenti atti ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, salva la applicazione del precedente articolo 40.
TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 43
(Costituzione dell'U.S.L.)
Al fine di consentire l'insediamento dell'assemblea generale di cui al precedente articolo 4, i comuni interessati devono procedere alla elezione dei rispettivi rappresentanti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 10 della presente legge.
Entro il mese successivo i comuni trasmettono al Presidente della Giunta regionale l'elenco dei rappresentanti espressi per ciascun ambito territoriale, ai fini della costituzione dei comitati di cui al precedente articolo 10, indicando i nominativi dei rispettivi presidenti, e l'elenco dei rappresentanti eletti ai fini della costituzione dell'assemblea generale, secondo quanto stabilito al precedente articolo 4.
Qualora nel termine previsto dal primo comma non siano stati espletati gli adempimenti previsti, il Presidente della Giunta regionale convoca i consigli comunali i quali provvedono agli adempimenti previsti al primo e secondo comma del presente articolo.
La Giunta regionale, con propria deliberazione da emanarsi entro il 31 dicembre 1979, costituisce l'unità sanitaria locale, indica la composizione dell'assemblea, del comitato di gestione e dei comitati di cui al precedente articolo 10, stabilisce la data, il luogo e la sede della seduta di insediamento dell'assemblea stessa la quale, verificata la propria regolare composizione, nomina il comitato di gestione.
Assume la presidenza provvisoria nella prima seduta il componente più anziano di età.
Le deliberazioni di insediamento degli organi collegiali, quelle di nomina dei rispettivi presidenti e quelle relative alla sostituzione dei singoli componenti devono essere trasmesse entro otto giorni dalla loro esecutorietà al Presidente della Giunta regionale.
Articolo 44
(Soppressione degli enti)
A decorrere dalla data di costituzione dell'unità sanitaria locale sono soppressi gli enti ed i consorzi che operano nelle materie di competenza del servizio sanitario nazionale.
Alla liquidazione provvede un commissario liquidatore nominato dal Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di costituzione dell'unità sanitaria locale.
In attesa dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed in vista della soppressione della personalità giuridica dell'ente ospedaliero regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede al commissariamento di tale ente ospedaliero ed alla nomina di un collegio provvisorio di gestione, presieduto dall'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale e composto da due rappresentanti della Regione designati dalla Giunta regionale e da due rappresentanti designati dall'Ordine Mauriziano.
Articolo 45
(Riordinamento dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale)
Con legge regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento degli uffici e servizi dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, che dovrà essere strutturato in stretta correlazione con le funzioni che nell'ambito del servizio sanitario nazionale e del servizio socio-sanitario regionale previsto dalla presente legge debbono essere esercitate dall'Assessorato medesimo.
Articolo 46
(Primo piano socio-sanitario regionale)
La Regione, entro il 30 ottobre 1979 adotta il primo piano socio-sanitario regionale, previa consultazione degli enti locali e delle formazioni sociali esistenti sul territorio.
A tale scopo ed in attesa della legge di cui al precedente articolo, presso l'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale è costituito, in via provvisoria, l'ufficio per la programmazione socio-sanitaria.
L'ufficio è composto da personale in servizio presso l'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale e formato da un numero massimo di cinque unità, di cui due appartenenti alla carriera direttiva e tre alla carriera di concetto, in possesso dei requisiti di professionalità e di esperienza in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria e assistenziale.
In sede di prima costituzione dell'ufficio si provvede con incarico affidato dalla Giunta regionale.
All'ufficio è preposto un coordinatore scelto tra il personale direttivo e nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.
Articolo 47
(Rinvio)
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nel T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383 e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in quanto compatibili.
Articolo 48
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Dolchi (P.C.I.) - Stamane ha avuto luogo la concordata riunione, e pertanto il Consiglio è chiamato a continuare la trattazione dell'ordine del giorno prendendo in esame l'articolo 2 del disegno di legge n. 99.
Articolo 2. C'è qualcuno che chiede la parola? Ci sono due emendamenti; io vi ricordo che seguiamo i lavori in base ai documenti che sono stati distribuiti ieri...due emendamenti del Consigliere Riccarand...li vuole illustrare?
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Mah...io, prima di illustrare i due emendamenti, vorrei fare alcune considerazioni di carattere generale sull'articolo 2 del disegno di legge n. 99.
Allora, questo articolo, a mio avviso, presenta numerosi aspetti di confusione e di contraddizione al suo interno. Allora, un primo elemento di confusione dell'articolo è costituito da quanto emerge nell'articolato, in cui ci si confonde fra "gestione" e "partecipazione". La legge nazionale, istitutiva del Servizio nazionale, la "833", all'articolo 13, comma 3°, dice (se posso ripetere): "i Comuni, singoli o associati, assicurano...la più ampia partecipazione degli operatori della sanità, delle formazioni sociali esistenti sul territorio e dei rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968...e dei cittadini, a tutte le fasi della programmazione dell'attività delle Unità Sanitarie Locali e alla gestione sociale dei servizi sanitari, nonché al controllo della loro funzionalità e rispondenza alle finalità del Servizio Sanitario Nazionale agli obiettivi dei piani sanitari triennali delle Regioni di cui all'articolo 55. Disciplinano - il soggetto è sempre i Comuni - inoltre, anche ai fini dei compiti di educazione sanitaria propri dell'Unità Sanitaria Locale, la partecipazione degli utenti direttamente interessati all'attuazione dei singoli servizi". Questo è quanto prescrive la legge n. 833, quindi le modalità per garantire ed organizzare la partecipazione sono affidate ai Comuni e le modalità della partecipazione non possono...come nell'articolo 2, comma 3°, del disegno di legge regionale... non possono essere definiti con legge regionale.
Io vorrei leggere anche all'Assessore Rollandin ed ai Consiglieri che vogliono ascoltare quel che c'è scritto nel testo di commento al Servizio Sanitario Nazionale; penso che sia un testo che l'Assessore conosce, è un testo fatto da specialisti che analizza come il testo della legge sul Servizio Sanitario Nazionale. Allora, a pagina 139, proprio in riferimento al concetto di partecipazione c'è scritto: "La partecipazione nell'attività dell'Unità Sanitaria Locale è disciplinata e assicurata dal Comune, e quindi dal Consiglio comunale. La dipendenza dell'Unità Sanitaria dal Comune si esplica anche in riferimento al problema della partecipazione e tutto ciò, se è coerente con il disegno legislativo dei rapporti fra Comune e...potrebbe essere fonte di problemi futuri; infatti la determinazione sulle assicurazioni della partecipazione...non sono lasciate all'Unità Sanitaria Locale stessa, ma ad un altro organo e cioè al Consiglio comunale". Allora qui il testo del disegno di legge, quando si dice: "l'Associazione, allo scopo di assicurare...esercizio delle funzioni previste dalla presente legge e di favorire la partecipazione dei cittadini...", quando dice questo e norma seguente, non è evidentemente conforme a quanto è scritto nella legge che non affida né alla Regione, né all'Associazione dei Comuni, né all'Unità Sanitaria Locale il compito di disciplinare la partecipazione, ma semplicemente ai Consigli comunali. Questo è, mi sembra, un concetto estremamente chiaro che emerge dal testo della legge e che, invece, non è rispettato dal disegno di legge.
Un secondo punto relativo all'articolo 2 è questo (e qui più che altro vorrei chiedere un chiarimento all'Assessore), riguarda l'ultima parte del 3° comma, si dice: "In tali ambiti - evidentemente ci sono dei Distretti - l'attività di gestione associata tra i Comuni che in essi ricadono è disciplinata da una convenzione, stipulata in forma pubblica dai Comuni stessi, secondo uno schema-tipo predisposto dalla Giunta"; quindi, all'interno dei Distretti, il rapporto tra Comuni è disciplinato da una convenzione. Ora, io mi chiedo: l'attività di gestione, non all'interno del Distretto, ma all'interno dell'Associazione dei Comuni, non è disciplinata da nessuna convenzione? Ecco, tutto questo non compare, cioè si parla di convenzione relativamente al Distretto, convenzione fra i Comuni relativamente al Distretto, ma relativamente all'Associazione dei Comuni, come si pone questo problema? Infatti vorrei citare ad esempio la legge della Regione Umbria - che è l'unico testo che conosco e per questo lo cito spesso - in cui, per vedere come è affrontato questo problema...il testo della Regione Umbria, all'articolo 3, afferma: "Associazione dei Comuni. L'attività di gestione associata fra i Comuni all'interno dell'Associazione nasce ed è disciplinata da una convenzione stipulata in forma pubblica tra i Comuni facenti parte dell'Associazione, che, in particolare...", eccetera, eccetera, quindi l'attività all'interno dell'Associazione è disciplinata da...ma non all'interno del Distretto, c'è una bella differenza, sostanziale. Vorrei sentire come spiega la differenza l'Assessore, quando sul disegno di legge si parla di convenzione a livello di Distretto e non si parla di convenzione a livello di Associazione.
Il terzo punto è quello che avevo già accennato ieri, e riguarda il 2° comma dell'articolo 2. Allora, ho già affermato ieri che a mio avviso questo 2° comma è tale da far decadere la legge in un vizio di costituzionalità e quindi essere respinta dal Governo. Ora, io, come posizione di principio, non sono contrario a quanto c'è scritto in questo comma, e quindi non ho presentato un emendamento sostitutivo perché potrebbe anche essere giusto il principio; però ho letto ad esempio quelle che sono le osservazioni del Governo rispetto alla legge sulla Regione Toscana...qui c'è una formula analoga, ed è stato respinto proprio questo comma, perché si dice in questo modo che si affida a questa Associazione dei Comuni una funzione che è simile a quella che dovrebbe essere configurata come Ente intermedio, mentre il Governo ha osservato che questa Associazione fra i Comuni non può configurarsi come Ente intermedio, ma ha compiti limitati al Servizio Sociale e al Servizio Sanitario, mentre così come è impostato potrebbe sembrare che ad esempio anche compiti di pulizia urbana potrebbero essere delegati dai Comuni all'Associazione, e quindi non possono...cose che sono in contrasto con l'articolo 128 della Costituzione. Questo per quanto riguarda l'articolo 2 a livello generale.
Per quanto riguarda il primo emendamento che ho presentato al 3° comma, allora, riprendo quanto avevo detto prima: la Regione può stabilire soltanto i criteri per l'articolazione dei Distretti e non definirli con legge...l'articolazione in Distretti dell'Unità Sanitaria Locale è di competenza dei Comuni associati; anche qui si potrebbe citare il commento alla legge in cui questo è estremamente chiaro...questo comma, quindi, è contrastante con la legge n. 833 ed è nello stesso tempo la base...questo comma di estrema importanza...perché è la base di tutta quanta l'impalcatura della legge successiva. Quindi evidentemente io ho presentato un emendamento relativamente a questo comma in cui si dice: "l'Associazione articola territorialmente per ambiti territoriali corrispondenti", l'Associazione può articolarsi...perché non è di competenza della Regione l'articolazione, ma è di competenza dell'Associazione dei Comuni...può articolarsi in Distretti socio-sanitari di base ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 833, che è l'articolo che recita sulla base dei criteri stabiliti con la legge regionale, quindi la Regione può stabilire dei criteri, ma sono i Comuni singoli o associati, o le Comunità Montane, che articolano le Unità Sanitarie Locali in Distretti sanitari di base quali strutture tecnico-funzionali, quindi non strutture di gestione, ma strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi di primo livello di pronto intervento.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola sull'articolo 2? Non ci sono altri emendamenti. Nessuno chiede la parola sull'articolo 2. Allora passiamo all'esame degli emendamenti. È stato illustrato dal Consigliere Riccarand l'emendamento al comma 3, che è un emendamento sostitutivo che avete allegato e che io non vi sto a leggere. Chiedo se ci sono dichiarazioni di voto...
La parola al Consigliere Péaquin.
Péaquin (P.C.I.) - Mah...noi abbiamo fatto la battaglia sulle due Unità Sanitarie Locali già a suo tempo, quando si approvava la legge n. 60. Ecco, anche ieri, sul 1° comma, dove delimitava l'ambito territoriale in un'unica Unità Sanitaria Locale, abbiamo votato contro. Ecco, crediamo però che questa sia una battaglia che è stata fatta a suo tempo, l'abbiamo fatta anche ieri, però è inutile continuare su questa impostazione.
Pertanto su questo emendamento presentato dal Consigliere Riccarand ci asterremo.
Dolchi (P.C.I.) - Altri chiedono la parola per dichiarazione di voto?
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Solo per una precisazione...cioè un conto è il discorso sulle due (o una) Unità Sanitarie Locali...quello è un discorso a parte.
Dolchi (P.C.I.) - Scusa, Riccarand, non puoi spiegare a lui, semmai glielo spieghi dopo, nell'atrio, perché il Consigliere Péaquin ha fatto una dichiarazione e il Consiglio prende atto di quanto ha detto il Consigliere Péaquin. Le differenti opinioni sull'interpretazione di quanto lui ha detto eventualmente possono essere oggetto di uno scambio di opinioni tra voi due.
Chiedo al Consiglio di votare. Scusate un attimo...allora, passiamo alla votazione dell'articolo.
Siamo sempre all'articolo 2, alla votazione del primo dei due emendamenti concernenti questo articolo presentato dal Consigliere Riccarand:
Emendamento
Articolo 2, comma 3°:
sostituire "si articola territorialmente per ambiti territoriali corrispondenti alle zone determinate ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 29.11.1978, n. 60" con la frase: "può articolarsi in distretti socio-sanitari di base, ai sensi dell'art. 10 della legge 23.12.1978, n. 833".
Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione concernente il primo emendamento dell'articolo 2 presentato dal Consigliere Riccarand:
Presenti: ventitré
Votanti: quindici
Maggioranza: dodici
Favorevoli: uno
Contrari: quattordici
Astenuti: otto (Dolchi, Cout, Carral, Péaquin, Nebbia, Tripodi, Pollicini e Lustrissy)
Il Consiglio non approva.
All'articolo 2 vi è un secondo emendamento presentato dal Consigliere Riccarand che riguarda un comma aggiuntivo.
Emendamento
Articolo 2, comma aggiuntivo:
"Sono abrogate la legge regionale 29 novembre 1978, n. 60 e la legge regionale 5 febbraio 1979, n. 8".
C'è qualcuno che intende prendere la parola? La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Tutte quante le norme della legge regionale n. 60 del 1978 e della legge regionale 5 febbraio n. 8 del 1979 sono state assorbite dal disegno di legge che è in discussione? Oppure il Comitato regionale di cui si parla all'articolo 11 della legge n. 60, Comitato regionale che dovrebbe..."i compiti di gestione dell'assistenza ospedaliera vengono esercitati dal Comitato regionale...", eccetera, eccetera...sono in contrasto queste norme! Sono in contrasto con quanto previsto dal disegno di legge n. 99, e quindi dovrebbero - penso - decadere. Eppure ci sono ancora altre norme, anche queste in contrasto. Cito, ad esempio, l'articolo 7 della legge regionale n. 60; l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge regionale n. 60 diceva: "Quando l'ambito territoriale di un Distretto corrisponde a quello di una Comunità Montana, le funzioni del Consorzio - quindi del Distretto - sono esercitate dagli organi della comunità i quali vi provvedono nei modi ed ai sensi della presente legge". Anche questo comma scompare in conseguenza dell'impostazione del disegno di legge che stiamo discutendo.
L'unica cosa che rimane in piedi...quindi strutture e organizzazione della legge n. 60 e della legge del febbraio 1979...l'unica cosa che rimane in piedi è la zonizzazione, cioè l'individuazione dei 14 Distretti. Ora, questa organizzazione non è, come ho già avuto modo di ripetere, anche se evidentemente l'Assessore continua a ritenere che...però dovrebbe giustificare in che modo questo si verifica, questa zonizzazione non è rispondente ai criteri della "833". La legge nazionale parla soltanto di individuazione dell'Unità Sanitaria Locale, non dell'individuazione dei Distretti e dei Comitati di Distretto, dei Comitati di gestione e di Distretto, questo non è di competenza della legge regionale. Ecco, quindi la zonizzazione della legge n. 60 che qui viene ripresa è, a mio avviso, contrastante con la legge, e quindi l'unica cosa che rimaneva in piedi di quelle due leggi è appunto questa zonizzazione che qui viene ripresa.
A mio avviso non c'è più giustificazione per mantenere in piedi quelle due leggi, e quindi io ne propongo l'abrogazione.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che prendono la parola su questa proposta di emendamento? Nessuno chiede la parola? Ci sono dichiarazioni di voto? Allora metto in approvazione l'emendamento aggiuntivo all'articolo 2. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventiquattro
Votanti: quindici
Maggioranza: tredici
Favorevoli: uno
Contrari: quattordici
Astenuti: nove (Dolchi, Bajocco, Cout, Carral, Péaquin, Nebbia, Tripodi, Pollicini e Lustrissy)
Il Consiglio non approva.
Metto in approvazione l'articolo 2 nel suo complesso. Ci sono dichiarazioni di voto?
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Volevo dire che ho fatto una richiesta precisa all'Assessore chiedendo di spiegarmi attraverso quale convenzione si struttura l'attività di gestione dei Comuni a livello di Associazione, non a livello di Distretto, in quanto si parla di convenzione a livello di Distretto, e...ecco, gradirei avere una risposta rispetto a questo punto specifico.
Dolchi (P.C.I.) - Intende rispondere o no? La parola all'Assessore Rollandin.
Rollandin (U.V.) - Avevo già detto in altra sede, comunque lo schema-tipo di convenzione regola i rapporti tra i Comuni facenti parte dell'ambito territoriale che è il Distretto. Deve essere preparato, predisposto da parte della Giunta, dopodiché viene sottoposto...è, come ho detto, una convenzione-tipo, può essere discussa, accettata o meno. Sappiamo che viene regolamentata l'attività in base a questo schema, punto e basta.
Dolchi (P.C.I.) - Dichiarazioni di voto sull'articolo 2? Allora metto in approvazione l'articolo 2. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventisei
Votanti: sedici
Maggioranza: quattordici
Favorevoli: quindici
Contrari: uno
Astenuti: dieci (Dolchi, Bajocco, Cout, Carral, Péaquin, Tonino, Nebbia, Tripodi, Pollicini e Lustrissy)
Il Consiglio approva.
Articolo 3. All'articolo 3 c'è l'emendamento sostitutivo proposto dall'Assessore alla Sanità.
Emendamento
Articolo 3
(Organi dell'Associazione)
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
Sono organi dell'associazione:
a) l'assemblea generale;
b) il comitato di gestione;
c) i comitati di zona;
d) il presidente.
Sempre all'articolo 3, c'è anche un emendamento del Consigliere Riccarand che riguarda il punto b) del disegno di legge n. 99.
Emendamento
Articolo 3, comma 1°:
il punto b) è sostituito dal seguente: "b) I Comitati di gestione di settore e i loro Presidenti".
Qui vorrei essere chiaro, per non essere poi costretto a dare interpretazioni: il Regolarnento dice che gli emendamenti si riferiscono al testo fondamentale, in questo caso al disegno di legge, però è chiaro che gli articoli che sono sostitutivi, cioè gli emendamenti che sono sostitutivi dell'articolo, fanno decadere il testo presentato. Il Regolamento purtroppo non è preciso in proposito, parla solamente di emendamenti soppressivi che hanno l'assoluta precedenza, quindi quello soppressivo fa decadere...e messo in approvazione prima...fa decadere tutti gli altri emendamenti che si riferiscono al testo che poi è stato soppresso. L'emendamento sostitutivo ha la stessa funzione, in quanto sostituendo un vecchio testo fa decadere gli emendamenti che si riferivano a questo vecchio testo. Questo ho voluto chiarirlo perché, siccome devo mettere in votazione prima l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3 proposto dall'Assessore Rollandin, è ovvio che, se questo è approvato, viene a decadere l'emendamento che viene posto dal Consigliere Riccarand. Ho fatto questo chiarimento prima delle votazioni, proprio perché non ci sia poi bisogno di un'interpretazione.
Allora, articolo 3. C'è qualcuno che chiede la parola sull'articolo 3...e, direi, sulla proposta di emendamento sostitutivo presentato dall'Assessore Rollandin?
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Io chiedo all'Assessore che illustri l'emendamento che ha presentato al suo disegno di legge, dopodiché interverrò.
Rollandin (U.V.) - ...se venivi stamattina te lo illustravo...
Dolchi (P.C.I.) - L'Assessore non ritiene di illustrare l'emendamento.
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - ...allora intervengo io su questo articolo che, a mio avviso, è uno degli articoli che semplifica molto bene lo stato confusione con cui è stato redatto questo disegno di legge.
Allora, qui abbiamo due diverse stesure...la prima dice: "Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea generale; b) i Comitati di gestione ed i rispettivi Presidenti"...la seconda, che è l'ultima, diciamo...la seconda dice: "Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea generale; b) il Comitato di gestione; c) i Comitati di zona; d) il Presidente". Ora, una prima domanda: il Presidente di cui al punto d) cos'è? Il Presidente del Comitato di gestione? E i Presidenti dei Comitati di zona non sono più organi dell'Assemblea? Questo è un primo tipo di domanda che emerge subito vedendo queste cose qui. Ma c'è un problema più di fondo: questo articolo esemplifica molto bene, a mio avviso, la confusione presente in questa legge qui, cioè l'ambiguità di fondo che regge tutto quanto questo disegno di legge.
Il problema dei Comitati di zona...anche qui prendo a riferimento la legge della Regione Umbria...cosa dice la legge della Regione Umbria sui Comitati di gestione? Allora dice...articolo 4 della legge...dice: "Sono organi dell'Associazione dei Comuni: l'Assemblea, i Comitati di gestione ed i rispettivi Presidenti", e quindi praticamente ricalca quella che era la dizione iniziale, la prima stesura iniziale del disegno di legge n. 99. Cosa è successo però? Che a una stesura che era uguale corrispondevano due concetti diversi che poi sono stati espicitati nell'emendamento dell'Assessore, cioè quando l'articolo 3 - testo iniziale - diceva: "i Comitati di gestione ed i rispettivi Presidenti", si intendeva evidentemente, con questo plurale, il Comitato di gestione generale dell'Associazione ed i Comitati di zona, i Comitati stessi, cosa che poi è stata appunto esplicitata nell'emendamento dell'Assessore.
Ben diverso è il concetto della legge della Regione Umbria che è ispirato ad un'interpretazione corretta della legge nazionale; infatti, quando noi andiamo a leggere l'articolo 10 sulle attribuzioni dell'Assemblea, dice: "L'Assemblea elegge i Comitati di gestione...", eccetera, eccetera. E poi, all'articolo 10, quando dice sui Comitati di gestione c'è scritto: "per la gestione dei servizi relativi a settori, di attività attribuiti all'Associazione intercomunale, l'Assemblea elegge, con voto limitato a due terzi, un Comitato di gestione per ciascun settore", cioè il plurale, i Comitati di gestione, sta ad indicare che l'Associazione - che è unica di tutti i Comuni - si articola in diversi Comitati di gestione a seconda dei settori di competenza dell'Associazione. Faccio un esempio: c'è il settore dei servizi sociali, si elegge un Comitato di gestione dei servizi sociali; c'è la competenza in materia sanitaria, si elegge il Comitato di gestione in materia sanitaria...questo è il concetto della legge nazionale! I Comitati di zona - che poi assolutamente sono individuati come Comitati di gestione - e i Presidenti non sono organi dell'Associazione, non sono previsti, sono un'invenzione della legge regionale che si basa, appunto, sulla legge n. 60, ma non hanno niente a che vedere con la normativa...tant'è vero che - riprendo dalla relazione introduttiva, sempre della Regione Umbria, e qui si chiarisce molto bene questo concetto - si dice: "i Comitati di gestione, uno per ciascun settore di competenza dell'Associazione, sono eletti dall'Assemblea, con voto limitato...", eccetera. Questo è il concetto! Qui è completamente stravolto questo concetto, qui si parla di Comitati di gestione...i Comitati di zona diventano organi dell'Assemblea...cosa che è inconcepibile, che è frutto di questa impalcatura che dicevo prima del disegno di legge che non regge.
Quindi ho proposto un emendamento all'articolo 3, comma 1°, in cui si dice: "il punto b) è sostituito..." invece che...mi riferivo al vecchio testo, ma il discorso vale anche per il nuovo testo...invece che "il Comitato di gestione, i Comitati di zona e il Presidente sono organi dell'Assemblea generale"..."i Comitati di gestione di settore - per settore di competenza - e i loro Presidenti"...questa è interpretazione corretta! Questa qui, elaborata dalla Giunta, è un pastrocchio!
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola? Dichiarazioni di voto? Metto in approvazione l'emendamento sostitutivo, chiarendo ancora una volta che l'emendamento sostitutivo, essendo totale dell'articolo 3, è anche approvazione dell'articolo 3, e provoca la decadenza di tutti gli emendamenti che fossero riferiti al testo primitivo.
Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene? Per piacere, le mani!
Esito della votazione concernente l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3:
Presenti: ventisette
Votanti: diciassette
Maggioranza: quattordici
Favorevoli: sedici
Contrari: uno
Astenuti: dieci (Dolchi, Bajocco, Cout, Carral, Péaquin, Tonino, Nebbia, Tripodi, Pollicini e Lanivi)
Il Consiglio approva.
Articolo 4. L'articolo 4 e l'articolo 5 prevedono due emendamenti, altrettanto sostitutivi, presentati da parte dell'Assessore alla Sanità. Quindi chiamo il Consiglio ad esaminare l'articolo 4 nel testo di cui viene presentata la nuova versione...cioè l'emendamento è sostitutivo di tutto l'articolo 4. Non ci sono altri emendamenti che si riferiscono all'articolo 4. C'è poi un emendamento subordinato all'eventuale approvazione di questo articolo da parte del Consigliere Riccarand, ma per ora discutiamo solamente della proposta di sostituzione dell'articolo 4 dell'Assessore.
Emendamento
Articolo 4
(Assemblea dell'Associazione)
L'assemblea dell'associazione è composta da un numero di membri non superiore a 74 ed è formata da rappresentanti dei comuni per ciascun ambito territoriale di cui al terzo comma del precedente articolo 2, eletti dai comitati di zona di cui al successivo articolo 10, con voto limitato ad un nominativo, fra i propri componenti.
In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.
Il numero di rappresentanti per ciascun ambito territoriale si ottiene dividendo il numero degli abitanti di ogni ambito territoriale per il coefficiente ottenuto dal rapporto tra la popolazione complessiva dell'associazione ed il numero di componenti spettanti all'assemblea.
Le frazioni di unità eventualmente ottenute dal suddetto computo non possono essere calcolate ai fini dell'arrotondamento del quoziente.
Il numero di rappresentanti che ciascun comitato può eleggere non può superare la metà del numero complessivo dei componenti il comitato stesso.
Ai fini della individuazione del numero dei rappresentanti che devono essere espressi per ciascun ambito territoriale, si fa riferimento ai dati della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Sulla sostituzione dell'articolo 5 posso intervenire dopo o devo intervenire subito?
Dolchi (P.C.I.) - Dopo, per il 5 le votazioni sono distinte. La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Allora, sull'articolo 4...il significato e le conseguenze del tipo di Associazione fra i Comuni che è stata delineata e impostata dai due articoli del disegno di legge...incomincia a derivare le sue conseguenze in questo articolo 4. Noi abbiamo un'Associazione fra i Comuni che dovrebbe essere frutto di un'adesione volontaria; infatti la "616" parla di Associazione volontaria e, in via subordinata, obbligatoria, Associazione in via subordinata obbligatoria. Comunque l'Associazione dovrebbe essere frutto di adesione volontaria e ha come vertice - quest'Associazione - un'Assemblea che non rappresenta tutti i Comuni; infatti il disegno di legge è fatto in modo che non tutti i Comuni siano rappresentati nell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni. I 5 Comuni del Distretto n. 1 avranno infatti nell'Assemblea 6 rappresentanti; i 7 Comuni del Distretto n. 2 avranno 2 rappresentanti, gli unici Comuni del Distretto n. 4 avranno 2 rappresentanti...e si potrebbe continuare così, citando quello che risulta dai dati che abbiamo qui, e via di seguito.
Quindi i Comuni - un'Associazione che è espressione dei Comuni - non hanno diritto neanche ad un rappresentante, anche questo...io credo che possiamo andare a vedere diverse leggi regionali, ma difficilmente si troverà un'impostazione di questo genere. Questo perché questa è una conseguenza logica del fatto che si è scelto di fare un'unica Associazione; è chiaro che facendo un'unica Associazione non si poteva fare un'Assemblea che, nello stesso tempo, avesse almeno un rappresentante per Comune e rispettasse un minimo di proporzionalità fra gli abitanti dei singoli Comuni. Cioè scegliendo di fare un'unica Associazione si sarebbe dovuto fare...per rispettare la rappresentatività dei Comuni e la proporzionalità...si sarebbe dovuto fare un'Assemblea generale di almeno 120-130 componenti, 74 Comuni più un maggior numero per i Comuni più grossi, ecco, evidentemente. Oltretutto poi nell'Assemblea vi partecipano, anche senza diritto di voto, altre persone, quindi diventava evidentemente un'Assemblea...ma questo perché? Perché si è scelto questo tipo di impostazione, di fare un'unica Associazione. La cosa poteva essere...tutti i Comuni potevano tranquillamente essere rappresentati nell'Assemblea se si sceglieva di fare 2 o 3 Associazioni e tre Unità Sanitarie Locali.
Poi vorrei rilevare che il numero 74 che sta qui, all'inizio di questo articolo, e che sembra quasi dire ai Comuni: ognuno avrà il diritto ad avere un rappresentante...74 sono i Comuni, 74 sono il numero massimo dei membri dell'Assemblea, in realtà non significa proprio niente questo numero 74! Cioè è scritto 74, poteva essere scritto 78, poteva essere scritto 82...che il significato era lo stesso, cioè è semplicemente un termine numerico per fare i calcoli di proporzionalità, è semplicemente quello. Infatti i rappresentanti reali dell'Assemblea non saranno 74, ma - l'Assessore può correggermi se sbaglio - sarebbero stati 65-66, in base al vecchio testo saranno 55-56, in base al nuovo testo presentato dall'Assessore; infatti il Distretto di Aosta, che avrebbe dovuto avere una trentina di rappresentanti su 65-66 dell'Assemblea, in base al comma 5 dell'emendamento dell'Assessore avrà diritto a 10 rappresentanti in meno, e quindi complessivamente l'Assemblea sarà composta di circa 55-56 rappresentanti. Quindi un primo rilievo: ci troviamo di fronte ad un'Associazione dei Comuni che emargina fin dall'inizio una serie di Comuni - non tutti, una serie di Comuni - che non avranno dei loro rappresentanti nell'Assemblea e che parteciperanno all'Assemblea soltanto in forma indiretta tramite i rappresentanti di zona, tramite i rappresentanti di Distretto.
Poi vorrei soffermarmi un attimo sul 5° comma dell'articolo sostitutivo proposto dall'Assessore, ecco, perché anche questo è molto indicativo, è molto significativo questo emendamento. Nel vecchio testo, nel testo che ci è stato consegnato a luglio, l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni non contava nulla, aveva dei poteri limitatissimi, l'Assemblea non eleggeva neppure il Comitato di gestione, infatti il Comitato di gestione era composto dai Presidenti dei Comitati di zona; quindi l'Assemblea, non avendo poteri, poteva anche essere costituita da un grosso numero di rappresentanti del Distretto di Aosta. Infatti, dicevo, al Distretto di Aosta spettavano 30 rappresentanti circa su 65.
Ora, cosa succede? Che in base agli emendamenti che adesso l'Assessore ha presentato l'elezione del Comitato di gestione avviene, anche se in modo parziale, tramite l'Assemblea generale, è l'Assemblea generale che in una certa misura, all'interno di una rosa di nomi, comunque elegge parzialmente il Comitato di gestione. A questo punto cos'ha inventato l'Assessore? Dice: ma come? adesso l'Assemblea acquista un pochino di potere...allora evidentemente bisogna diminuire l'influenza di quella zona in cui noi potremo avere più prestigio, e quindi diminuiamo l'influenza del Distretto di Aosta. Questo è il ragionamento semplicissimo per cui è stato introdotto questo comma che, "apparentemente", è innocuo, apparentemente...in realtà è espressione di una scelta politica, come una scelta politica è tutta la legge, evidentemente! E qui si dice che il numero dei rappresentanti che ciascun Comitato può eleggere non può superare la metà del numero complessivo dei componenti il Comitato stesso! Cioè, essendo il Comitato del Distretto di Aosta composto da 40 membri...anche qui vedremo poi successivamente perché 40 membri...di fatto non si giustifica questo "40 membri" in proporzione al numero dei rappresentanti dei membri del Comitato di zona e l'altro Distretto, il Distretto di Aosta, nell'Assemblea potrà avere soltanto la metà di questi 40 membri, potrà avere soltanto 20 membri! Mentre in base alla norma vecchia poteva avere sino a 30 rappresentanti, aveva circa 30 rappresentanti, e comunque era in proporzione alla popolazione.
Quindi si tratta di un emendamento che è peggiorativo, se vogliamo, rispetto al testo iniziale, che io non condivido e, anzi, lo ritengo segno di un'impostazione antidemocratica che qui appena affiora, ma che poi più avanti avremo modo di rilevare in modo preciso.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola sull'articolo 4 e sull'emendamento sostitutivo dell'articolo? La parola al Consigliere Péaquin.
Péaquin (P.C.I.) - Noi siamo contrari a questo tipo di articolo, perché...le motivazioni le abbiamo già espresse anche ieri...che sono poi le motivazioni che ha espresso anche il Consigliere Riccarand. Non ci pare che siano rappresentati bene tutti i Comuni, e ci pare che sia molto limitativo per il Comune di Aosta, perché viene ad avere soltanto 20 rappresentanti.
Dolchi (P.C.I.) - Altri per dichiarazione di voto sull'articolo sostitutivo? Allora metto in approvazione l'emendamento dell'Assessore alla Sanità costituente la sostituzione dell'articolo 4; la votazione equivale quindi ad approvazione dell'emendamento e dell'articolo 4 nel nuovo testo nel caso fosse approvato. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventotto
Votanti: ventidue
Maggioranza: quindici
Favorevoli: quindici
Contrari: sette
Astenuti: sei (il Gruppo dei Democratici Popolari ed i colleghi Nebbia e Tripodi)
Il Consiglio approva.
Si passa all'esame dell'articolo 5, per cui esiste...pardon, no, esiste un emendamento subalterno all'approvazione di questo emendamento precisato dal collega Riccarand per la sostituzione del 5° comma, che dice esattamente:
Emendamento
Articolo 4
Sostituire il 5° comma con il seguente:
"Il numero dei rappresentanti che ciascun Comitato può eleggere non può superare la metà del numero complessivo dei componenti l'Assemblea dell'Associazione".
C'è qualcuno che intende prendere la parola su questo emendamento? La regolarità dell'emendamento è data dal fatto che, come i Consiglieri hanno avuto e ha distribuito ieri il Consigliere Riccarand...faceva espresso riferimento ad un emendamento sull'emendamento eventualmente approvato.
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Questo emendamento mira semplicemente a restituire, non tanto al Comune di Aosta, ma a tutto il Distretto di Aosta, cioè Aosta ed i 6 Comuni - perché non è il problema solo del Comune di Aosta, Aosta è tutto il Distretto di Aosta, che istituiva il Distretto di Aosta - il peso che gli compete proporzionalmente al suo numero di abitanti, anche se evidentemente è giusto da una parte cautelarsi in modo che il peso del Distretto di Aosta diventi prevaricatore rispetto a tutta quanta l'Assemblea.
Quindi io propongo di sostituire: "Il numero di rappresentanti che ciascun Comitato può eleggere non può superare la metà del numero complessivo dei componenti il Comitato stesso" - che è punitivo nei confronti del Distretto di Aosta - con...che non si possa "superare la metà del numero complessivo dei componenti l'Assemblea"...allora questo avrebbe senso, ma, impostato in questo modo qui, è evidentemente espressione di tutto quel gioco che poi vedremo più avanti, per avere un certo tipo di Comitato di gestione che è già definito a priori e rispetto alle quali l'Assemblea non avrà nessuna competenza.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola? Dichiarazioni di voto su questo emendamento? Allora metto in approvazione, per alzata di mano, l'emendamento del collega Riccarand riferito all'emendamento sostitutivo dell'articolo 4 già approvato dal Consiglio. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: diciassette
Maggioranza: quindici
Favorevoli: uno
Contrari: sedici
Astenuti: dodici (il Gruppo Comunista e i colleghi Nebbia, Tripodi, Pollicini, Lustrissy e Lanivi)
Il Consiglio non approva.
Non essendo intervenuta quindi nessuna modificazione all'articolo già definito dall'emendamento sostitutivo rimane pertanto approvato l'articolo 4, come precedentemente votato dal Consiglio.
Articolo 5. C'è l'emendamento sostitutivo presentato dall'Assessore alla Sanità.
Emendamento
Articolo 5
(Durata in carica dei componenti l'assemblea)
L'assemblea dell'associazione dura in carica per cinque anni e si rinnova a seguito delle elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli comunali.
In ogni caso, l'assemblea esercita le proprie funzioni sino alla prima riunione del nuovo organo.
La perdita della qualifica di componente il comitato di zona di cui al successivo articolo 10 comporta decadenza dalla nomina di componente dell'assemblea.
I componenti dell'assemblea possono essere revocati dal comitato di zona che li ha espressi.
In caso di dimissioni, revoca, decadenza o morte di un rappresentante, il comitato di zona interessato provvede alla sostituzione con nuova elezione, mantenendo inalterati i criteri di proporzionalità.
Chi chiede la parola? La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Mah, vedo che l'Assessore alla Sanità si è rifugiato in un silenzio...che gli fa molto comodo per non dover rispondere alle osservazioni che vengono fatte rispetto al suo disegno di legge...
Io, comunque, torno a fargli un'altra domanda. Al termine di questo articolo 5, sia nel disegno di legge originale, sia negli emendamenti, c'è scritto: "mantenendo inalterati criteri di proporzionalità"...ecco, io vorrei chiedere all'Assessore alla Sanità: cosa si intende, in questa sede, per "criteri di proporzionalità"?
Dolchi (P.C.I.) - Altri chiedono la parola? Nessuno chiede la parola...la parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - ...allora, qui, questo problema della proporzionalità è un problema di un grosso rilievo, di una grossa importanza, e non a caso l'Assessore non chiarifica il significato di questo punto!
L'articolo 15, comma 5, della legge 833, dice: "L'Assemblea generale dell'Associazione dei Comuni di cui alla lettera b)..." e la lettera b) riguarda proprio l'Assemblea generale che costituisce, come nel nostro caso, l'Assemblea dei Comuni, perché la legge precisa che l'Assemblea può essere di vario tipo...l'Assemblea generale...punto b), è proprio il caso che coincide con la Valle Aosta, in cui abbiamo un'Assemblea generale conseguita dall'Associazione dei Comuni. Allora dice: "L'Assemblea generale dell'Associazione dei Comuni di cui alla lettera b) del presente articolo è formata da rappresentanti dei Comuni associati, eletti con criteri di proporzionalità...", eletti con criteri di proporzionalità...
Ora, io sono andato a guardarmi il commento alla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale per capire che cosa significasse, che cosa si intendesse per "criterio di proporzionalità", e nel commento è specificato a chiare lettere...su questo punto c'è stata una lunga discussione in Parlamento, c'è stata una modifica della legge passando dalla Camera al Senato, c'è scritto chiaramente...dice: "ove i piccoli Comuni sono associati ad altri di dimensioni...- molto maggiori del caso nostro -...la ripartizione proporzionale dei seggi fra gli Enti renderebbe necessaria la creazione di Assemblee retoriche", perché la proporzionalità qui non è intesa semplicemente come proporzionalità abitativa, cioè in rapporto agli abitanti, ma intesa come proporzionalità politica, cioè il peso delle forze politiche, sul territorio...è chiaro che in questo modo le Assemblee sarebbero retoriche, perché dovrebbero esserci per ogni Comune almeno tre rappresentanti - due della maggioranza e uno della minoranza - per rispettare il criterio della proporzionalità!
Allora, cosa dice il commentatore? Dice: le elezioni separate da parte dei singoli Comuni...è dunque esclusa, si chiarisce di conseguenza anche il riferimento alla proporzionale contenuto nella posizione in esame, il criterio non si applica all'interno del singolo Comune, ma importa un computo complessivo di tutti voti ottenuti nell'intero territorio interessato, i seggi devono quindi essere assegnati con criteri proporzionali, prendendo a riferimento il complesso dei voti nell'intero territorio. Le soluzioni ipotizzabili per raggiungere questo risultato sono numerosissime, e possono fondarsi sull'elezione diretta, su quella indiretta...in un'Assemblea composta da tutti i Consiglieri comunali non è nemmeno escluso che la votazione avvenga nei singoli Consigli comunali, sempre che i voti confluiscano poi a livello di Associazione, però precisa nelle elezioni indirette. Però il riferimento alla proporzionale esclude che si dia a tutti i Consiglieri lo stesso peso, si dovrebbe quindi attribuire a tutti i Consiglieri un diverso numero di voti in rapporto al numero di abitanti al Comune o ai voti ottenuti alle elezioni comunali.
Qui esiste il problema della proporzionalità, che nel disegno di legge della legge regionale è completamente trascurato, il problema della...politica, non semplicemente il problema della proporzionale abitativa. Tant'è vero che, a conferma di quanto sto dicendo, anche qui, se andiamo a vedere la legge della Regione Umbria, all'articolo 5, per vedere come hanno risolto il problema della proporzionalità, c'è scritto: "Assemblea dell'Associazione. Tutti i Consigli comunali hanno il diritto di eleggere almeno un rappresentante. Il numero dei membri da eleggere da parte di ciascun Consiglio comunale non può superare il numero complessivo...- non a metà, il numero complessivo -...dei membri del Consiglio comunale"! Poi dice: "Per l'assegnazione del numero dei Consiglieri a ciascuna lista si fa riferimento alle precedenti elezioni comunali e si applica il metodo previsto dal D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570", cioè si rispetta la proporzionalità...non come nel disegno di legge presentato dalla Giunta, che non rispetta assolutamente questo criterio di proporzionalità, per cui le forze di minoranza politiche all'interno dell'Associazione, all'interno degli organi di Associazione, della...avranno un peso del tutto irrilevante.
Questo significa cambiare completamente le carte in tavola rispetto a quello che è il contenuto della legge e, ripeto, per questo e per tutte le conseguenze che ne derivano, il disegno di legge, così com'è impostato, è semplicemente una prevaricazione da parte della forza di maggioranza relativa in Valle d'Aosta, cioè da parte dell'Union Valdôtaine. È, a mio avviso, una semplice operazione di potere che, per costruire un determinato fine, ha stravolto tutti quelli che sono i dati del disegno della normativa statale per quanto riguarda le Unità Sanitarie Locali.
Dolchi (P.C.I.) - Dichiarazioni di voto? Allora, per quanto concerne l'articolo 5, metto in approvazione l'emendamento sostitutivo proposto dall'Assessore alla Sanità; trattandosi di emendamento sostitutivo dell'intero articolo, qui vale anche la votazione dell'articolo 5. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione concernente l'approvazione dell'articolo 5 nel nuovo testo proposto dall'Assessore alla Sanità:
Presenti: trenta
Votanti: diciotto
Maggioranza: sedici
Favorevoli: diciassette
Contrari: uno
Astenuti: dodici (il Gruppo Comunista e i colleghi Nebbia, Tripodi, Pollicini, Lustrissy e Lanivi)
Il Consiglio approva.
Articolo 6. All'articolo 6 ci sono due emendamenti proposti dall'Assessore alla Sanità e due emendamenti proposti dal collega Riccarand. Per ordine d'interesse per quanto concerne l'articolo, il primo emendamento riguarda il 2° comma, sempre del testo originale del disegno di legge n. 99 (è la seconda riga del 2° comma); la proposta è del Consigliere Riccarand.
Emendamento
Articolo 6, comma 2°:
sostituire "nominare il Comitato di Gestione dell'Associazione" con "Eleggere il Comitato di Gestione".
Vi ricordo che ci sono poi altri due emendamenti, entrambi al 4° comma, e uno che va in aggiunta dopo il 4° comma...allora, cominciamo per ordine. Chi chiede la parola sull'articolo 6 e, diciamo subito, sul primo emendamento che sarà oggetto di votazione, cioè quello del collega Riccarand sulla sostituzione di "nominare il Comitato di gestione" con "eleggere il Comitato di gestione"? C'è qualcuno che chiede la parola?
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Mah, penso che l'Assessore sia troppo sdegnoso per accettare un emendamento dell'opposizione, però io gli consiglierei di accettare questo tipo di emendamento, perché può sembrare una questione formale, ma in realtà è un problema sostanziale.
Adesso spiego l'emendamento "eleggere" e non "nominare il Comitato di gestione". L'articolo 15 della legge n. 833 è estremamente esplicito, la legge nazionale dice: "l'Assemblea generale elegge, con voto limitato, il Comitato di gestione, il quale nomina il proprio Presidente". Ora, evidentemente, la terminologia - se la terminologia ha un senso - "elegge" e "nomina" hanno significati diversi, ed infatti "eleggere" significa scegliere tra cose, significa potestà di scegliere; "nominare" significa n?m?n indicere, dire il nome, pronunziare il nome e non significa eleggere, né scegliere, nel testo iniziale; nel primo testo presentato dalla Giunta "nominare" era giusto, perché infatti nel primo testo il Comitato di gestione non veniva eletto dall'Assemblea perché era costituito d'ufficio dai presenti dei Comitati di Distretto, anche se la cosa era illegale e poi è stata costretta. Però, adesso che è stato modificato, continuare a scrivere qui "nominare", è proprio una contraddizione tant'è vero che negli stessi emendamenti dell'Assessore, quando si parla del Comitato di gestione all'articolo 8, 2° comma, si scrive: "Esso è eletto dall'Assemblea..."; ora, se le parole hanno un senso, qui è una chiara dimenticanza, bisognava mettere "eleggere", e non "nominare"...solo se le cose si facevano con un po' più di serietà, con un po' più di calma, magari anche la stesura della legge aveva un pochino più di dignità, ecco! Per adesso mi fermo a questo comma.
Dolchi (P.C.I.) - Allora trattasi dell'emendamento riguardante questa sostituzione di "nominare" con "eleggere"...che riguarda il 2° comma dell'articolo 6.
C'è qualcuno che chiede la parola? La parola all'Assessore Rollandin.
Rollandin (U.V.) - Quando dite che il fatto di "eleggere" il Comitato di gestione anziché "nominare", questo effettivamente si riferisce...non è stato cambiato rispetto al precedente testo dove c'era questo automatismo di elezione...qui effettivamente si legge...non nominare, per un rilievo che era già stato fatto; ho risposto male questa mattina, l'aveva già fatto Péaquin in sede di Commissione. Purtroppo io...
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola per dichiarazione di voto? Mi è sembrato di capire che l'Assessore Rollandin è d'accordo...allora mettiamo in approvazione l'emendamento concernente la sostituzione delle parole "nominare il Comitato di gestione" con "eleggere il Comitato di gestione". Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trenta
Votanti: ventinove
Maggioranza: sedici
Favorevoli: ventinove
Astenuti: uno (Lustrissy)
Il Consiglio approva.
Si passa all'esame degli emendamenti riguardanti il 4°comma; sia l'emendamento proposto dal collega Riccarand, sia quello proposto dall'Assessore sono nella prima parte uguali.
A "L'assemblea può emanare direttive generali e vincolanti per i Comitati di gestione" il collega Riccarand propone di aggiungere la parola: "di settore".
Emendamento
Articolo 6, comma 4°:
sostituire il 4° comma con il seguente:
"L'Assemblea può emanare direttive generali e vincolanti per í Comitati di Gestione di settore".
L'emendamento dell'Assessore alla Sanità aggiunge le parole: "dell'Associazione ed i Comitati di cui al successivo articolo 10".
Emendamento
Articolo 6
(Compiti dell'assemblea)
Il quarto comma è sostituito dal seguente:
"L'assemblea può emanare direttive generali e vincolanti per il comitato di gestione dell'associazione ed i comitati di cui al successivo articolo 10".
Io penso che dovrò mettere in votazione entrambi. Chiedo se qualcuno ha delle dichiarazioni a proposito di questi due emendamenti.
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Qui si ritorna un pochino al tema già discusso relativamente all'articolo 3, cioè a mio avviso è proprio sbagliato parlare di Comitato di gestione dell'Associazione e di Comitati di zona, nel senso che l'Associazione, per la natura che ha, può avere soltanto Comitati di gestione a livello di settore, mentre i Comitati di zona non sono Comitati di gestione e non possono essere destinati alla legge regionale; questo comunque è un concetto che ho già espresso e che è evidentemente inutile ripetere.
Quello che è uno dei tanti aspetti assurdi di questa legge, che qui emerge nuovamente, è questo: qui c'è scritto che "L'Assemblea può emanare direttive generali vincolanti per il Comitato di gestione dell'Associazione"...questo è giustificabile, evidentemente, ma dice anche per "i Comitati di cui al successivo articolo 10". Se andiamo a vedere il tipo di questi Comitati, c'è scritto: "Comitati di zona per la partecipazione e gestione sociale", cioè succede che l'Assemblea vincola quelle che sono le modalità di funzionamento dei Comitati di partecipazione. Ora, evidentemente, se sono dei Comitati di partecipazione sono Comitati di controllo dal basso, non possono essere vincolati dalle direttive dell'Assemblea generale, questo concetto va bene per quanto riguarda il Comitato di gestione dell'Associazione, ma non per quanto riguarda i Comitati di zona, è impropria questa dizione che è scritta sull'emendamento presentato dall'Assessore.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che intendono prendere la parola? Allora io penso, come Presidenza, che si debba - tenuto conto che uno non può essere considerato integrante dell'altro, ma hanno un significato diverso - mettere in approvazione entrambi gli emendamenti, prima quello del collega Riccarand - che è più indicato - e poi quello dell'Assessore. Pertanto metto in approvazione all'articolo 6, comma 4°, l'emendamento proposto dal Consigliere Riccarand. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventotto
Votanti: ventiquattro
Maggioranza: quindici
Favorevoli: sette
Contrari: diciassette
Astenuti: quattro (Nebbia, Tripodi, Pollicini e Lanivi)
Il Consiglio non approva.
Metto quindi in approvazione l'emendamento proposto dall'Assessore alla Sanità che ho già letto prima, che non rileggo, e che i Consiglieri hanno avuto in distribuzione ieri. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione concernente l'emendamento al comma 4° dell'articolo 6, presentato dall'Assessore alla Sanità:
Presenti: ventinove
Votanti: diciotto
Maggioranza: quindici
Favorevoli: diciassette
Contrari: uno
Astenuti: undici (il Gruppo Comunista ed i Consiglieri Nebbia, Tripodi, Pollicini e Lanivi)
Il Consiglio approva.
Il Consiglio è chiamato a prendere in esame l'altro emendamento, cioè quello che viene proposto dall'Assessore alla Sanità, e che riguarda un nuovo comma alla fine dell'articolo 6. Non sto a leggervelo, l'avete sotto gli occhi in fondo alla pagina n. 3.
Emendamento
Articolo 6
(Compiti dell'assemblea)
Dopo il quarto comma è inserito il seguente nuovo comma:
"Spetta altresì all'assemblea assicurare, ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la partecipazione dei rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, fissando le relative modalità".
Chi chiede la parola su questo emendamento proposto dall'Assessore Rollandin?
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Questo comma è destinato ad essere lettera morta anche se il concetto è giusto, è destinato a rimanere lettera morta perché la partecipazione...certo, certo, ma nel testo della legge n. 833 - che qui è ricopiata - ha un senso inverso, perché la "833" affida appunto ai Comuni singoli associati definire i criteri di partecipazione, e quindi anche...per l'Assemblea dei Comuni però che cosa succede? Che nel disegno di legge in realtà questa partecipazione è già definita dalla legge regionale attraverso i Comitati di gestione di partecipazione di cui all'articolo 10, quindi tutta quella che era materia di competenza dei Comuni associati attraverso l'Assemblea e doveva esplicarsi presso scelte autonome dell'Associazione dei Comuni...sono definite dalla legge regionale, e quindi evidentemente questo comma qui è destinato a rimanere lettera morta...sì, è stata copiata la norma che c'è dall'Ente nazionale, però è inquadrato in un contesto che è completamente diverso: abbiamo un rispetto formale della legge "833", ma non abbiamo un rispetto sostanziale della legge n. 833.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che intendono prendere la parola? Metto quindi in approvazione l'emendamento aggiuntivo all'articolo 6. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventisei
Votanti: ventuno
Maggioranza: quattordici
Favorevoli: ventuno
Astenuti: cinque (Riccarand, Nebbia, Tripodi, Pollicini e Lanivi)
Il Consiglio approva.
Si passa alla trattazione dell'articolo 7... Chiedo scusa, allora l'articolo 6 così emendato va messo ai voti. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 6 emendato come da precedenti votazioni è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione concernente l'approvazione dell'articolo 6 nel suo complesso, dopo gli emendamenti:
Presenti: ventisei
Votanti: diciotto
Maggioranza: quattordici
Favorevoli: diciassette
Contrari: uno
Astenuti: otto (Dolchi, Bajocco, Cout, Carral, Nebbia, Tripodi, Pollicini e Lanivi)
Il Consiglio approva l'articolo 6.
Articolo 7. Non vi sono emendamenti, quindi metto in discussione l'articolo 7.
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Ma non ci sono emendamenti perché il tempo concesso ai Consiglieri è stato tremendamente ristretto che non ho avuto il tempo per farlo, però appunto ci sarebbe almeno un emendamento da presentare: quando si dice...pareri obbligatori...i Comuni devono pronunciarsi su piani e programmi avvalendosi a tal fine dell'apposito Comitato del successivo articolo 10...anche qui è una procedura abnorme, che non trova riscontri in nessun altro disegno di legge regionale, cioè i Comuni devono avere la potestà di fare direttamente le loro osservazioni senza passare attraverso la struttura dei Comitati di zona...è una procedura che, ancora una volta, mortifica quello che è il ruolo dell'economia dei Comuni!
Dolchi (P.C.I.) - Altri che prendono la parola per dichiarazione di voto? Metto in approvazione l'articolo 7. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventiquattro
Votanti: quattordici
Maggioranza: tredici
Favorevoli: tredici
Contrari: uno
Astenuti: dieci (Dolchi, Bajocco, Cout, Carral, Péaquin, Nebbia, Tripodi, Pollicini, Lustriussy e Lanivi)
Il Consiglio approva.
Articolo 8. C'è la proposta sostitutiva dell'articolo che, in caso di approvazione, fa decadere l'emendamento proposto dal Consigliere Riccarand, che, invece, in caso di approvazione, mette in discussione l'emendamento presentato dal collega Nebbia.
Comunque, procedendo per ordine...allora, chi prende la parola sull'articolo 8, sulla proposta sostitutiva presentata dall'Assessore alla Sanità?
Emendamento
L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
Articolo 8
(Il comitato di gestione dell'associazione)
Il comitato di gestione è composto da 15 membri, uno in rappresentanza di ciascun ambito territoriale di cui al terzo comma del precedente articolo 2, eccetto l'ambito territoriale in cui è compresa Aosta che ne esprime due.
Esso è eletto dall'assemblea, a maggioranza assoluta, con voto limitato ad un nominativo. Il comitato di gestione può essere composto anche da membri non facenti parte dell'assemblea, scelti tra membri dei comitati di zona di cui al successivo art. 10.
I componenti il comitato non facenti parte dell'assemblea partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'assemblea.
Qualora per dimissioni, revoca, decadenza o morte di un componente del comitato occorre procedere alla sostituzione, l'assemblea provvede a nuova elezione mantenendo inalterati i criteri di rappresentatività.
Il comitato di gestione viene eletto nella prima riunione della assemblea ed esercita tutte le attribuzioni dell'associazione dei comuni, ad eccezione di quelle dell'assemblea di cui al precedente art. 6.
Ai componenti il comitato, si applicano le norme concernenti la incompatibilità per i componenti l'assemblea.
I componenti del comitato di gestione, compreso il presidente, possono essere revocati dall'assemblea generale che li ha espressi.
Il comitato di gestione si riunisce entro trenta giorni dalla sua elezione per procedere alla nomina del presidente.
La parola al Consigliere Riccarand, anche per l'illustrazione del suo emendamento.
Emendamento
Articolo 8, comma 1°:
il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il Comitato di gestione è composto da 9 membri. Esso è eletto dalla Associazione con voto limitato ai due terzi dei componenti il Comitato stesso".
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Questo articolo 8 era, nel testo iniziale, una delle maggiori "piacevolezze" di questo disegno di legge, era del tutto illegale e, oltre che inaccettabile, praticamente avrebbe anche un evidente contrasto con la normativa della "833". Il nuovo testo a mio avviso rimane illegale e contrastante con la legge, anche se però cerca, un pochino di più, di salvare la forma.
Il vecchio testo praticamente cosa diceva? Diceva che il Distretto di Aosta, che comprende i Comuni di Aosta, Charvensod, Gressan, Jovençan, Pollein, Saint-Christophe, Sarre, per un complesso mi pare...per più di 45.000 abitanti, aveva diritto ad un membro su 14 nel Comitato di gestione, quindi il Distretto di Aosta...con un'approvazione che era un terzo dell'approvazione della Valle...aveva diritto ad un quattordicesimo di Comitato di gestione; il Distretto n. 8, Chambave, Saint-Denis, Verrayes, 2.472 abitanti, aveva diritto allo stesso modo ad un membro...ecco, cioè penso che già questo dato qui sia significativo dell'impostazione che aveva il vecchio testo.
Il nuovo testo cosa dice? Distretto di Aosta, sempre stesso numero di...ha diritto a due membri; il Distretto n. 8, 2.000 abitanti, ha diritto ad un membro...allora qui la proporzione del Distretto di Aosta...ha un settimo dei rappresentanti, mentre il Distretto n. 8 ha un quattordicesimo dei rappresentanti, è un pochino ridotta, la cosa non cambia.
Vorrei poi fare alcuni rilievi sul numero dei componenti del Comitato di gestione: prima c'era scritto 14, adesso c'è scritto 15...allora, a mio avviso questo numero è eccessivo; oltretutto, tutti questi membri del Comitato saranno pagati, e vedremo dopo sulle indennità di funzioni che avranno...saranno un peso non indifferente, che già aggraverà fin dall'inizio sul Servizio Sanitario.
Se andiamo a vedere ad esempio come hanno impostato in altre Regioni questo problema...riprendo anche qui la Regione Umbria...nella Regione Umbria, articolo 19, il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale si riferisce a tutte le Unità Sanitarie Locali che sono presenti nel territorio umbro; il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale è eletto dall'Assemblea con le modalità...è composto da 9 membri, 9 membri sono tutti i Comitati di gestione, sia quelli per le Unità Sanitarie con meno di 50 mila abitanti (e ce ne sono), sia per quelle con più di 200 abitanti! L'unica prescrizione prevista dalla legge della Regione Umbria riguarda le Unità Sanitarie Locali che hanno dei presidi multizonali, cioè che hanno delle sedi ospedaliere (vedo che servono per diverse Unità Sanitarie Locali); allora, in quel caso è consentito un numero massimo del Comitato di gestione di 12 membri.
Qui, invece, arriviamo a 15 membri con un'Unità Sanitaria che non è certamente presidio multizonale, dal momento che esiste solo un'Unità Sanitaria Locale in tutta la Valle d'Aosta. Ora, come mai salta fuori questo numero 14 e poi 15? Il 14 derivava dal fatto che inizialmente la Giunta aveva sentitamente previsto di costituire il Comitato di gestione con i Presidenti del Comitato di zona; l'Assemblea dell'Associazione non aveva nessuna potestà, non eleggeva il Comitato di gestione, perché questo veniva eletto a colpi di maggioranza dai Comitati di zona. L'Assessore, evidentemente, o la Giunta, si sono resi conto che questo era in contrasto con quanto prescrive la norma statale e allora hanno cercato una modificazione, che però salvaguardasse il controllo da parte delle forze di maggioranza sul Comitato di gestione. Infatti adesso il nuovo emendamento dice: "Il Comitato di gestione è composto da 15 membri, uno in rappresentanza di ciascun ambito territoriale...eccetto l'ambito territoriale in cui è compresa Aosta che ne esprime due. Esso è eletto dall'Assemblea, a maggioranza assoluta, con voto limitato ad un nominativo".
Io vorrei chiedere all'Assessore anche come viene fatta l'elezione di questo Comitato di gestione, bisogna eleggere...ci sono 13 Distretti, ognuno dei quali ha diritto ad avere un membro del Comitato di gestione; il Distretto di Aosta ha diritto a due membri, l'Assemblea ha diritto di eleggere il Comitato di gestione, cosa fa? Farà 14 votazioni su 14 rose di nomi? Ecco, non riesco a capire anche proprio la modalità, oltre che, rimanendo questa impostazione in contrasto con quella che è la normativa statale...ora, anche qui, sul numero e sulle modalità di elezioni, vorrei citare ad esempio quello che c'è scritto, anche qui, sulla legge della Regione Umbria, dice: "L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi membri, elegge con voto limitato a due terzi un Comitato di gestione per ciascun settore"...e lo elegge in un'unica votazione, non in 14 votazioni separate in cui sempre sarà la maggioranza che avrà il voto vincente! Ecco questo è un articolo che, a mio avviso, esprime abbastanza chiaramente quella che è la volontà, così, antidemocratica, che anima tutto questo disegno di legge.
Un chiarimento, un altro chiarimento che vorrei avere dall'Assessore, riguarda il 6° comma, che dice: "Ai componenti il Comitato - di gestione, evidentemente - si applicano le norme concernenti l'incompatibilità per i componenti l'Assemblea". Vorrei chiedere all'Assessore in quale punto del disegno di legge sono indicate le incompatibilità per i componenti dell'Assemblea!
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola? Dichiarazioni di voto? Allora metto in approvazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 8. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene? Scusate, dovete alzare le mani, sennò effettivamente il Segretario trova difficile, perché ci sono...Allora, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione concernente la sostituzione dell'articolo 8 con un'unica votazione:
Presenti: trenta
Votanti: diciannove
Maggioranza: sedici
Favorevoli: diciotto
Contrari: uno
Astenuti: undici (Dolchi, Bajocco, Cout, Carral, Péaquin, Tonino, Nebbia, Tripodi, Pollicini, Lustrissy e Lanivi)
Il Consiglio approva.
Decade pertanto l'emendamento del collega Riccarand, mentre prende corpo l'emendamento del collega Nebbia che si riferiva all'emendamento dell'Assessore; anche questo emendamento è stato distribuito.
Chiedo al Consigliere Nebbia se vuole illustrare i suoi due emendamenti.
Emendamento
La prima frase costituente il secondo comma dell'emendamento della Giunta all'art. n. 8 è così sostituita:
"I rappresentanti ciascun ambito territoriale nel comitato di gestione sono eletti a maggioranza assoluta dai componenti l'assemblea rappresentanti ciascun ambito territoriale".
Emendamento
Allo stesso emendamento è aggiunto un comma (n. 2bis o 3):
"In caso di votazione i rappresentanti ciascun ambito territoriale hanno a disposizione voti in misura proporzionale alla popolazione rappresentata".
La parola al Consigliere Nebbia.
Nebbia (P.S.I.) - Mah, questi emendamenti sono stati presentati ieri, con molta rapidità, in considerazione della probabile possibile discussione immediata del progetto di legge. I motivi sono quelli già espressi da molti Consiglieri circa una mancata proporzionalità della rappresentanza del Comitato di gestione; però, in considerazione dell'evoluzione, della discussione e del fatto che le motivazioni sono state più volte dette e molte votazioni sono già state fatte, io ritengo sia utile ritirare gli emendamenti, anche perché penso che forse di queste cose avremo tempo ancora, per parlarne ancora, in questo Consiglio.
Dolchi (P.C.I.) - Pertanto il Consigliere Nebbia ritira l'emendamento all'articolo 8. Allora, la votazione che è avvenuta...l'articolo 8 è stato sostituito con il nuovo presentato dall'Assessore alla Sanità...la votazione equivale anche ad approvazione dell'articolo nel suo complesso. Si passa all'esame dell'articolo 9.
Articolo 9. Ci sono due emendamenti presentati dal Consigliere Riccarand: uno riguarda l'abrogazione del terzo comma, l'altro riguarda l'abrogazione del 4° comma; uno che dice il Presidente del Comitato di gestione è anche il Presidente dell'Assemblea di Associazione, e l'altro che dice che rappresenta l'Associazione dei Comuni.
Emendamento
Articolo 9, comma 3°:
il terzo comma è abrogato.
Emendamento
Articolo 9, comma 4°:
il quarto comma è abrogato.
Non ci sono altri emendamenti. Qualcuno chiede la parola?
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Riemerge qui, in questo articolo, tutto quanto l'equivoco e la confusione in cui si batte la legge. Esisteva un decreto presidenziale, il "616" del 1977, che autorizzava, anzi, "poneva" in un certo senso, la dichiarazione dell'Associazione dei Comuni a base volontaria e, subordinatamente, a base obbligatoria.
In Valle d'Aosta, quest'Associazione dei Comuni non è mai stata creata, viene creata adesso, ma è semplicemente una struttura fittizia per poggiarci sopra l'Unità Sanitaria Locale, tant'è vero che le differenze che dovrebbero esistere fra Associazione dei Comuni e Unità Sanitarie Locali nel disegno di legge scompaiono completamente, le due strutture si accavallano, gli organismi di una sono gli organismi dello stesso...addirittura in questo articolo il Presidente del Comitato di gestione dell'Associazione è anche il Presidente dell'Assemblea delle Associazioni, e se poi andiamo a vedere all'articolo 25...e anche il Presidente dell'Unità Sanitaria Locale, cioè la stessa persona...ecco, contemporaneamente, il Presidente del Comitato di gestione, Presidente dell'Assemblea delle Associazioni, questo...come?...sì, può darsi, ecco, vedremo subito dopo come vengono risparmiati i soldi! Abbiamo già visto prima i 15 invece che i 9, o i 7 che si potrebbero...e vedremo dopo come sono risparmiati i soldi, lo vedremo dopo, subito dopo!
Ecco, evidentemente, qui si concentrano una serie di funzioni che dovrebbero essere diverse, perché un conto è la carica d'assemblea di Presidente d'Assemblea d'Associazione, un conto dovrebbe essere il Comitato di gestione per i servizi sociali, un conto dovrebbe essere il Comitato di gestione per i servizi sanitari! Tutto questo viene cumulato nelle mani, nella figura di un'unica persona! Può darsi che l'Union Valdôtaine abbia già individuato una persona competente, capace ed onesta, per svolgere questa funzione; io preferirei invece che queste funzioni, che sono distinte, e che la legge nazionale prevede che siano distinte, rimanessero distinte anche nella legge regionale.
Dolchi (P.C.I.) - Altri per dichiarazione di voto? Allora metto in approvazione, per separate votazioni, i due emendamenti proposti dal Consigliere Riccarand all'articolo 9. Primo emendamento: soppressione, cioè abrogazione del 3° comma. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trentuno
Votanti: venti
Maggioranza: sedici
Favorevoli: uno
Contrari: diciannove
Astenuti: undici (Dolchi, Tonino, Bajocco, Mafrica, Péaquin, Cout, Carral, Nebbia, Pollicini, Lustrissy e Lanivi)
Il Consiglio non approva.
Metto in approvazione il secondo emendamento riferito all'articolo 9. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trentuno
Votanti: venti
Maggioranza: sedici
Favorevoli: uno
Contrari: diciannove
Astenuti: undici (Dolchi, Tonino, Bajocco, Mafrica, Péaquin, Cout, Carral, Nebbia, Pollicini, Lustrissy e Lanivi)
Stesso risultato. Il Consiglio non approva.
Metto quindi in approvazione l'articolo 9. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trentuno
Votanti: venti
Maggioranza: sedici
Favorevoli: diciannove
Contrari: uno
Astenuti: undici (Dolchi, Tonino, Bajocco, Mafrica, Péaquin, Cout, Carral, Nebbia, Pollicini, Lustrissy e Lanivi)
Il Consiglio approva.
Articolo 10. Ci sono due emendamenti del Consigliere Riccarand e due emendamenti dell'Assessore. L'emendamento fondamentale del Consigliere Riccarand, il primo, propone l'abrogazione dell'articolo 10.
Emendamento
Articolo 10:
è abrogato l'art. 10.
In via subordinata, il Consigliere Riccarand propone di aggiungere al 2° comma la frase: "fino ad un massimo di 48 rappresentanti per ambiti territoriali con popolazione oltre i 40 mila abitanti". L'Assessore alla Sanità propone la sostituzione del 1° comma e l'inserimento, dopo il 5° comma, di tre commi che non sto a leggere, li avete avuti ieri in distribuzione.
È aperta la discussione sull'articolo 10. La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Mah, vorrei illustrare il mio primo emendamento, quello che richiede l'abrogazione dell'articolo. Qui evidentemente la richiesta di abrogazione aderiva dal discorso che avevo già fatto sull'articolo 2, cioè sul fatto che la Regione non può definire i criteri per...Distretti, non può definirne la composizione, né le modalità e il funzionamento, e che queste, invece, sono compito dei Comuni stessi attraverso la loro Associazione, quindi il contenuto di questo articolo è contrastante con la legge.
Dolchi (P.C.I.) - Allora procediamo alla prima votazione, cioè quella dell'abrogazione dell'articolo che eliminerebbe quindi automaticamente tutti gli altri emendamenti. Ci sono dichiarazioni di voto?
Allora chi è d'accordo per l'emendamento proposto dal Consigliere Riccarand concernente l'abrogazione dell'articolo 10 è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: diciassette
Maggioranza: quindici
Favorevoli: uno
Contrari: sedici
Astenuti: dodici (Dolchi, Tonino, Bajocco, Mafrica, Péaquin, Cout, Carral, Nebbia, Pollicini, Lustrissy, Lanivi e Tripodi)
Il Consiglio non approva.
Si passa quindi, nell'esame dell'articolo 10, al primo emendamento proposto dall'Assessore Rollandin, che concerne la sostituzione del 1° comma con le parole: "In ciascun ambito territoriale di cui al terzo comma del precedente articolo 2...", eccetera, eccetera, fino alla parola "componenti".
Emendamento
Articolo 10
(Comitati di zona per la partecipazione e gestione sociale)
Il primo comma è sostituito dal seguente:
"In ciascun ambito territoriale di cui al terzo comma del precedente articolo 2 è istituito un comitato di partecipazione e gestione sociale, espresso dai consigli comunali compresi in tali ambiti, preferibilmente fra i propri componenti".
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Anche qui, è interessante quello che è scritto in questo...già il titolo dell'articolo è tutto un programma "Comitati di zona per la partecipazione e gestione sociale", in cui si confonde "partecipazione" e "gestione"; poi, l'emendamento introdotto dall'Assessore, "In ciascun ambito territoriale"...esiste un Comitato di partecipazione in gestione sociale espresso dai Consiglieri comunali preferibilmente fra i propri componenti, cioè la partecipazione praticamente viene...la partecipazione, che dovrebbe essere la partecipazione dei cittadini, la partecipazione che parte dal basso e passa attraverso i Consiglieri comunali. Oltretutto i membri dei Comitati di zona sono anche i membri dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni e sono anche i membri del Comitato di gestione...ecco, che cosa abbia a che fare questo con la partecipazione questo è un mistero!
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola? Dichiarazioni di voto. Allora metto in approvazione l'emendamento all'articolo 10 proposto dall'Assessore alla Sanità concernente la sostituzione del 1° comma. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: diciotto
Maggioranza: quindici
Favorevoli: sedici
Contrari: uno
Astenuti: undici (Dolchi, Bajocco, Mafrica, Péaquin, Cout, Carral, Nebbia, Pollicini, Lustrissy, Lanivi e Tripodi)
Il Consiglio approva.
Il Consiglio deve prendere ora in esame, sempre all'articolo 10, il secondo emendamento proposto dal Consigliere Riccarand, aggiuntivo; dopo l'elencazione dei rappresentanti propone l'aggiunta di: "un massimo di 48 rappresentanti per ambiti territoriali con popolazione oltre i 40 mila abitanti".
Emendamento
Articolo 10, comma 2°:
aggiungere la frase: "fino ad un massimo di 48 rappresentanti, per ambiti territoriali con popolazione oltre 40.000 abitanti".
Metto in approvazione...la parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - L'articolo così com'è impostato dal disegno di legge della Giunta non rispetta né le proporzionalità numeriche, né le proporzionalità abitative nella costituzione dei Comitati di zona, né le proporzionalità politiche.
Il Comitato di Distretto n. 5, quello appunto di Aosta e dei suoi paesi vicini, con oltre 45.000 abitanti, dovrebbe essere costituito - il Comitato di Distretto - da 40 membri; il Comitato di Distretto del Distretto n. 8, 2.472 abitanti, cioè un ventesimo di abitanti del Distretto di Aosta, dovrebbe essere costituito da venti membri, la metà dei membri del Distretto di Aosta. Ora, questa impostazione nel vecchio testo non aveva molta importanza, nel senso che il rapporto fra Comitati di zona e Assemblea era abbastanza svincolato, e l'Assemblea, soprattutto l'Assemblea nel vecchio testo, non aveva dei poteri decisionali; invece adesso, col nuovo testo, con l'emendamento introdotto dall'Assessore all'articolo 4, in cui si dice che i membri che ciascun Distretto può esprimere dell'Assemblea generale non può essere superiore alla metà dei membri costituenti il Comitato di zona...articolo 4, c'è scritto questo, c'è scritto esattamente questo!
L'Assessore allora dice (vado a rileggerlo): "Il numero di rappresentanti che ciascun comitato può eleggere - nell'Assemblea dell'Associazione - non può superare la metà del numero complessivo dei componenti il comitato stesso"; questo significa che il Distretto composto da 40 membri può esprimere un massimo di 20 membri nell'Assemblea dell'Associazione, questo è un comma evidentemente studiato apposta per diminuire il peso del Distretto di Aosta, tant'è vero che qui innanzitutto si parla di rappresentanti di Comuni con popolazione da 10.000...fino a cinquemila...10.000, 30.000, oltre i 30.000 e c'è anche "oltre i 40.000", c'è un Distretto con oltre i quarantamila abitanti...non è previsto niente, sono previsti soltanto 40 rappresentanti.
Quindi la proposta che io faccio è quella di inserire un Comitato di 48 rappresentanti per il Comitato, per i Distretti con oltre 40.000 abitanti; questa cosa significa che ad esempio il Distretto di Aosta, a questo punto, avrà diritto ad esprimere un maggior numero di rappresentanti nell'Associazione generale, perché ne potrà esprimere la metà di 48 invece che la metà di 40, e ne potrà esprimere quindi 24, invece che 20. La cosa evidentemente ha un suo significato, è una scelta che evidentemente è stata fatta dalla Giunta e che è quella di comprimere il Distretto di Aosta e poi - vedremo più avanti - in modo particolare il Comune di Aosta.
Un altro concetto che qui è da rilevare rispetto all'articolo 10 sono le modalità di elezioni; qui il comma quarto dice: "Il voto deve essere limitato a un solo nominativo e in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano...". Ora, in queste elezioni non si rispettano i criteri di proporzionalità politica con diritto di rappresentanza di minoranza, e faccio un esempio. I sei Comuni che insieme ad Aosta costituiscono il Distretto n. 5, questi sei Comuni - c'è scritto in base al comma che vedremo successivamente - hanno diritto, ognuno, a tre rappresentanti...come verranno fuori questi tre rappresentanti? Uno è di diritto, ed è Sindaco o Assessore delegato; uno è designato e scelto sulla base della designazione delle forze sociali, perché in tutti i quanti i Comuni con più di due rappresentanti scatta questo meccanismo (e sono due); il terzo di che cosa è? Espressione della minoranza, espressione della maggioranza? L'unico Comune, quindi, in cui si applicherà il criterio di proporzionalità sarà il Comune di Aosta, perché ha un numero di rappresentanti...guarda caso, è proprio l'unico Comune in cui l'Union Valdôtaine non è in maggioranza, e quindi vi conviene avere un meccanismo per cui anche la minoranza possa essere rappresentata, ma in tutte le altre situazioni la rappresentanza e la minoranza non esiste, non esiste, è questa è una cosa estremamente grave!
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola? Allora metto in approvazione, visto che non ci sono dichiarazioni di voto, l'emendamento del Consigliere Riccarand, aggiuntivo, al comma 2°. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventisei
Votanti: ventidue
Maggioranza: quattordici
Favorevoli: sei
Contrari: sedici
Astenuti: quattro (Nebbia, Pollicini, Lustrissy e Lanivi)
Il Consiglio non approva.
Si passa ora all'esame del secondo emendamento presentato dall'Assessore alla Sanità, che io non vi rileggo, che riguarda l'aggiunta di alcuni commi dopo il 5° comma dell'articolo 10.
Emendamento
Articolo 10
Dopo il quinto comma inserire i seguenti commi:
"Tutti i consigli comunali hanno diritto ad esprimere almeno un componente in seno al comitato".
"Il numero di membri che ciascun consiglio comunale deve esprimere non può superare la metà del numero complessivo dei membri del consiglio comunale".
"I comuni compresi nell'ambito territoriale in cui ricade il comune di Aosta hanno diritto ad esprimere almeno tre componenti in seno al comitato di cui al primo comma".
C'è qualcuno che chiede la parola? Dichiarazioni di voto?
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Mah, l'Assessore propone di portare nell'articolo 10 una serie di punti che erano compresi nell'articolo 11 del vecchio testo; in particolare, c'è un comma che ha un grosso significato, e che è quello che recita: "il numero di membri che ciascun Consiglio comunale deve esprimere - nel Comitato di zona - non può superare la metà del numero complessivo dei membri del Consiglio comunale". Allora, prima la norma introdotta nell'articolo 4 serviva a comprimere il Distretto di Aosta rispetto all'Associazione, questo comma serve a comprimere, all'interno del Distretto di Aosta, il Comune di Aosta...è studiato apposta! Infatti è fatto in modo che dal momento che il Consiglio comunale, che il Comitato di zona dev'essere composto da 40 membri, mettendo questa clausola, si fa sì che il Consiglio comunale di Aosta potrà esprimere un massimo di 20 membri, che poi non saranno 20 membri perché saranno molti di meno, in quanto esistono quelli di diritto che sono il Sindaco...esiste un terzo, il 30% è costituito...designato su indicazione delle formazioni sociali, quindi praticamente il Consiglio comunale di Aosta eleggerà 13 rappresentanti su 40 del Comitato...su 38, 39 anzi, perché forse non si arriva proprio a 40 del Comitato di zona.
Ecco, quindi è un comma estremamente grave questo, perché, ancora una volta, si falsano completamente i criteri di proporzionalità abitativa e i criteri di proporzionalità politica, che invece nella legge nazionale sono messi in luce chiarissima, e le Regioni sono indicate a rispettare questi criteri.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola per dichiarazione di voto? Metto in approvazione l'emendamento, sempre riferito all'articolo 10, concernente i tre commi aggiuntivi proposti dall'Assessore alla Sanità. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. C'è una richiesta di votazione separata...allora, la votazione separata per imminenza sulla votazione complessiva.
Pertanto metto in approvazione, con tre votazioni separate, i commi concernenti l'emendamento aggiuntivo.
Allora, 1° comma: "Tutti i consigli comunali hanno diritto ad esprimere almeno un componente in seno al comitato". Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione concernente il 1° comma dell'emendamento dell'Assessore alla Sanità:
Presenti: ventisei
Votanti: ventitré
Maggioranza: quattordici
Favorevoli: ventitré
Astenuti: tre (Pollicini, Lustrissy e Lanivi)
Il Consiglio approva.
Seconda votazione concernente il 2° comma dell'emendamento proposto dall'Assessore Rollandin: "Il numero di membri che ciascun consiglio comunale deve esprimere non può superare la metà del numero complessivo dei membri del consiglio comunale". Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventotto
Votanti: ventiquattro
Maggioranza: quindici
Favorevoli: sedici
Contrari: otto
Astenuti: quattro (i Consiglieri del Gruppo dei Democratici Popolari)
Il Consiglio approva.
Terza votazione relativa al 3° comma dell'emendamento proposto dall'Assessore Rollandin: "I comuni compresi nell'ambito territoriale in cui ricade...", eccetera, fino alla parola "primo comma". Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: diciassette
Maggioranza: quindici
Favorevoli: sedici
Contrari: uno
Astenuti: dodici (il Gruppo Comunista, il Gruppo dei Democratici Popolari e il Consigliere Tripodi)
Il Consiglio approva.
Metto in approvazione l'articolo 10 con gli emendamenti che sono stati votati.
Ci sono dichiarazioni di voto? La parola al Consigliere Péaquin.
Péaquin (P.C.I.) - ...mah, forse è anche inutile che ci ripetiamo, l'abbiamo detto tante volte...noi siamo contrari a questo articolo, perché sembra che siano rispettate bene le proporzionalità dei vari Comuni, ma ci sono Distretti con 2.500 persone che avranno un Comitato di 20 persone e il Distretto di Aosta, con quasi 50 mila persone, con solo 40 persone. Ecco, questo poi viene a limitare la presenza del Comune di Aosta, che non potrà avere più di 20 comunali, mentre gliene spetterebbero mi pare 31, e viene a limitare anche la presenza - seppure di poco - dei Comuni di Saint-Vincent, di Châtillon, perché avranno eletti 10 loro componenti, invece di 11.
Siamo pertanto contrari a questo articolo.
Dolchi (P.C.I.) - Altri per dichiarazioni di voto? Allora metto in approvazione l'articolo 10 nel suo complesso. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trenta
Votanti: venticinque
Maggioranza: sedici
Favorevoli: diciassette
Contrari: otto
Astenuti: cinque (il Gruppo dei Democratici Popolari e il Consigliere Tripodi)
Il Consiglio approva.
Articolo 11. L'articolo 11 ha un emendamento sostitutivo presentato dall'Assessore alla Sanità che ne propone l'abrogazione e la sostituzione totale.
Emendamento
L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
Articolo 11
(Composizione dei comitati)
I Sindaci o assessori delegati fanno parte di diritto del Comitato di cui al precedente art. 10 e sono computati agli effetti del numero di membri che ciascun comune deve esprimere.
Qualora negli ambiti territoriali di cui al terzo comma del precedente art. 2 siano presenti ed operino organizzazioni rappresentative di forze sociali, di cittadini od utenti interessati ai singoli servizi, di operatori sanitari e sociali, istituzionalmente organizzate, il comitato è composto in misura non superiore al 30% da membri designati da tali organizzazioni, ferme restando le modalità di composizione del comitato di cui al precedente art. 10.
Il numero dei membri che possono essere designati in rappresentanza dalle organizzazioni suddette si ottiene riducendo proporzionalmente il numero dei membri tra i Comuni che nell'ambito territoriale interessato esprimono più di due rappresentanti.
Ai fini della nomina, le organizzazioni interessate devono trasmettere a ciascun consiglio comunale dell'ambito territoriale di competenza i nominativi dei rappresentanti designati. Nel caso in cui il numero dei designati sia superiore al numero dei posti disponibili si provvede con elezione da parte dei consigli comunali e vengono eletti, nei limiti delle unità disponibili in ciascun comitato, i candidati che abbiano avuto complessivamente il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
Il personale dell'associazione dei comuni, a rapporto di impiego o convenzionale o dipendente da istituzioni private che operano nei settori di attività dell'associazione, non possono essere componenti dei comitati di cui al precedente art. 10.
Metto in approvazione l'emendamento presentato dall'Assessore e chiarisco al Consiglio che all'articolo 11 ci sono alcuni emendamenti - esattamente sei - presentati dal Consigliere Riccarand. Come ho già avuto modo di illustrare precedentemente, essendo questi degli emendamenti che si riferiscono ad un testo che eventualmente potrebbe essere completamente modificato e sostituito, questi emendamenti automaticamente decadono.
Allora apro la discussione sull'articolo 11. Vi chiedo...la parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Mah, in questo nuovo articolo 11 presentato dall'Assessore vorrei rilevare solo un paio di aspetti che trovo abbastanza strani. Il primo è quello che riguarda il 3° comma, cioè si dice: "Il numero dei membri che possono essere designati in rappresentanza delle organizzazioni suddette - delle forze sociali - si ottiene riducendo proporzionalmente il numero dei membri tra i Comuni che nell'ambito territoriale interessato esprimono più di due rappresentanti"; questo significa che in questi Comitati - che dovrebbero essere di partecipazione - le forze sociali, varie organizzazioni di forze sociali, potranno avere dei loro rappresentanti soltanto nei Comuni che hanno almeno tre rappresentanti nei Comitati...per tutti gli altri Comuni non è prevista la rappresentanza.
Un altro punto che richiederebbe dei chiarimenti è l'istituzionamento organizzato di cui al 2° comma: "Qualora negli ambiti territoriali...siano presenti ed operino organizzazioni rappresentative di forze sociali, di cittadini...di operatori sanitari e sociali, istituzionalmente organizzate"...ad esempio l'Organizzazione Sindacale bisogna vedere come la si intende, perché le Organizzazioni Sindacali non sono una forza istituzionalmente organizzata, nel senso che non hanno un riconoscimento istituzionale, e quindi qui nasce un contenzioso su questa norma qui, non è affatto chiaro che cosa significa.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola per dichiarazione di voto? Allora metto in approvazione la proposta dell'Assessore alla Sanità che riguarda l'integrale sostituzione dell'articolo 11. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Le mani, per favore, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione concernente la sostituzione dell'articolo 11 che riguarda anche l'approvazione dell'articolo 11:
Presenti: ventinove
Votanti: diciotto
Maggioranza: quindici
Favorevoli: diciassette
Contrari: uno
Astenuti: undici (il Gruppo Comunista ad eccezione del Consigliere Cout, il Gruppo dei Democratici Popolari e il Consigliere Tripodi)
Il Consiglio approva.
Do lettura dei sei emendamenti presentati dal Consigliere Riccarand e decaduti:
Emendamento
Articolo 11, Titolo:
il Titolo è sostituito dal seguente: "(Composizione dei Comitati di Distretto)".
Emendamento
Articolo 11, comma 1:
sostituire "in seno al Comitato di gestione" con la frase: "in seno al Comitato di Distretto".
Emendamento
Articolo 11, comma 2°:
è abrogato il comma secondo.
Emendamento
Articolo 11, comma 3°:
è abrogato il terzo comma.
Emendamento
Articolo 11, comma 4°:
aggiungere dopo: "I Sindaci" la frase: "o Assessori delegati".
Emendamento
Articolo 11, comma 5°:
è abrogato il quinto comma.
Articolo 12. C'è un emendamento dell'Assessore alla Sanità che ne prevede la sostituzione.
Emendamento
L'articolo 12 è sostituito dal seguente:
Articolo 12
(Durata in carica dei comitati di zona)
I comitati di zona sono eletti entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti per il rinnovo dei consigli comunali, durano in carica quanto i consigli comunali che li hanno espressi e permangono nelle funzioni fino alla sostituzione.
La carica di componente il comitato di zona non è compatibile con le altre cariche che dalla legge siano dichiarate incompatibili con quella di consigliere comunale.
Sono cause di decadenza da componente il comitato quelle previste dal vigente ordinamento per i consiglieri comunali, nonché i casi ed i motivi che la legge configura come eventi di perdita dei requisiti della eleggibilità a consigliere comunale.
I consiglieri comunali componenti il comitato durano in carica quanto i consigli comunali cui appartengono ed esercitano le proprie funzioni sino alla loro sostituzione.
La perdita della qualifica di consigliere comunale, ove posseduta, non comporta decadenza dalla nomina di componente il comitato di zona.
I rappresentanti dei consigli comunali componenti il comitato possono essere revocati dai comuni che li hanno eletti.
I membri designati dalle organizzazioni di cui al precedente articolo 11 possono essere revocati su richiesta dell'organizzazione rappresentata la quale, ai fini della sostituzione, provvede a nuova designazione.
In caso di dimissioni, revoca, decadenza o morte di un componente il comitato occorre provvedere alla sua sostituzione mantenendo inalterati i criteri di rappresentatività e proporzionalità.
Sempre all'articolo 12, c'è anche un emendamento del collega Riccarand che ne prevede, a sua volta, la sostituzione.
Emendamento
Articolo 12:
l'art. 12 è sostituito dal seguente:
"Negli ambiti territoriali corrispondenti al territorio di una Comunità Montana di cui alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, il Comitato di Distretto è costituito dal Direttivo della Comunità Montana".
Siccome i testi non sono uguali, la Presidenza ritiene di dover mettere in approvazione tutte e due le proposte di sostituzione.
Ci sono Consiglieri che intendono prendere la parola? La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Questo articolo 12 era l'unico articolo di tutti i 48 del vecchio testo in cui si citavano, una volta, le Comunità Montane; è un discorso che è già stato accennato ieri nell'introduzione della discussione generale sul disegno di legge.
Il D.P.R. n. 616 del 1977, all'articolo 25, prevede una funzione ben precisa delle Comunità Montane, la legge n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale prevede una funzione ben precisa delle Comunità Montane, e invece, nel vecchio testo, noi avevamo un accenno delle Comunità Montane che già era fortemente riduttivo, nel senso che mentre la legge n. 833 è estremamente chiara, e dice: "Le competenze del Comitato di gestione e del suo Presidente sono attribuite rispettivamente alla Giunta e al Presidente della Comunità Montana quando il territorio di questa coincida con l'ambito territoriale dell'Unità Sanitaria Locale"...è chiaro che in Valle d'Aosta l'Unità Sanitaria Locale non coincide con le Comunità Montane, ma invece è evidente che ci sono due Distretti che coincidono con due Comunità Montane. Logica vuole che, almeno in quei due casi, si dovessero far coincidere il Direttivo della Comunità Montana con il Comitato di gestione del Distretto - cioè dovrebbe essere la stessa la struttura - ed è per quello che propongo, nell'emendamento che ho presentato, "Negli ambiti territoriali corrispondenti al territorio di una Comunità Montana di cui alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, ai fini dell'esercizio della funzione prevista dalla presente legge, il Comitato di Distretto è costituito dal Direttivo della Comunità Montana". Si tratta di un meccanismo per mantenere un ruolo delle Comunità Montane, per esemplificare anche tutta una serie di strutture burocratiche.
Invece la legge, il primo testo della Giunta, già prevedeva una cosa ridicola, già prevedeva ma cosa ridicola, cioè prevedeva - nei casi in cui il Distretto e le Comunità Montane coincidono - che si creassero due strutture di gestione, una per gli affari tradizionali e normali delle Comunità Montane e una per l'Associazione dei servizi socio-sanitari, quindi già questa era una cosa inaccettabile! Poi, un po' forse perché la Giunta si è resa conto dell'assurdità, dell'assurdità...un po' perché forse era più comodo ancora cancellare completamente dal disegno di legge il discorso delle Comunità Montane, si è fatto che abrogare semplicemente l'articolo 12, e delle Comunità Montane non se ne parla più, chiuso! Questo è in contrasto con tutte quelle che sono le prescrizioni delle leggi nazionali.
Dolchi (P.C.I.) - La parola all'Assessore Rollandin.
Rollandin (U.V.) - Rispondo solo questa volta, non perché prima non mi sia sentito di rispondere, ma perché naturalmente queste risposte sarebbero state, dovute...la sede ideale di un comportamento democratico era quello di partecipare alla riunione che c'è già stata questa mattina, dove potevano essere date tutte le spiegazioni, per quanto non sufficienti, come è stato fatto con gli altri Gruppi e accettate da tutti; quindi, se c'è un comportamento democratico, perlomeno doveva essere rispettato! A parte il fatto che ieri, su quella proposta, non eri d'accordo...comunque questo particolare...
Su tutti i punti naturalmente i rilievi io li ho già fatti, in particolare su questo; se veniva letto attentamente quanto è stato detto...era scritto nel precedente articolo, si diceva solo che il Direttivo doveva coincidere, doveva seguire le modalità di elezione che erano previste per gli altri Comitati, cosa che naturalmente è stata tolta, non perché si volesse togliere il nome della Comunità Montana, che non disturba più di quel tanto (né si vuole entrare nel merito, ho già detto abbastanza nelle considerazioni generali), ma per il semplice motivo che altrimenti si creava una nuova modalità per il nuovo sistema di elezione nei punti dove i Distretti e non le Unità Sanitarie...lo ripeto ancora una volta, se vuoi leggere, altrimenti ascolta qualcos'altro! Dove le Unità Sanitarie Locali coincidono con le Comunità Montane il discorso che fai va bene, qui non coincidono, quindi è inutile stare a tirare fuori lo spirito e il senso della legge! Chissà come mai certe volte si cerca di interpretare la legge, e altre volte, invece, la cosa diventa del tutto arbitraria quando viene fatta da parte della Giunta! Non vedo questa discrepanza...e poi qui andrebbe bene far coincidere il Direttivo della Comunità con il Direttivo di un altro ordine, mentre prima gli stessi rilievi per il Presidente non andavano bene quando si parlava di svolgimento delle sue funzioni! Benissimo! Il comportamento chiaramente è quello provocatorio; naturalmente creare una discussione che è già superflua di per sé, ancora più superflua data dal fatto della mancata partecipazione a quella riunione che c'è già stata...dopodiché è chiaro non interverrò più, se non su casi in particolare.
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - ...mah, visto che l'Assessore ha citato la riunione di stamattina nella Conferenza dei Capi Gruppo, io, ieri, ho già riferito che non avrei accettato questo tipo di impostazione, che non avrei accettato che, nel corso della discussione in aula del disegno di legge, si interrompesse per rinviare alle Commissioni la discussione, perché la discussione alle Commissioni a quel punto non aveva più nessun significato, perché l'Assessore sa benissimo che gli emendamenti possono essere presentati solo nel corso della discussione generale e non quando la discussione sugli articoli è già iniziata! Quindi la riunione di stamattina non aveva nessun significato, perché non poteva nemmeno concludersi con la presentazione di emendamenti, se fossero emersi dei punti di contrasto! Ora, è stata semplicemente una consulenza che l'Assessore ha prestato a chi voleva andare a sentire; io non ho ritenuto di andare a sentire la consulenza dell'Assessore, ho preferito analizzarmi da solo il testo, e penso di avere una serie di rilievi da fare, che sto facendo in aula, anche se l'Assessore non accetta evidentemente il discutere!
Per quanto riguarda il discorso delle Comunità Montane, è chiaro, il discorso, alla lettera, il discorso non coincide con l'Unità Sanitaria-Comunità Montane, ma è chiaro che, nel momento in cui la Regione Valle d'Aosta ha creato una struttura con dei Distretti, che non è prevista dalla legge nazionale e che assorbe tutta una serie di funzioni che sono quelle previste dalle Unità Sanitarie Locali, è chiaro che a quel punto, là dove coincidono le Comunità Montane con il Distretto, è assurdo ignorare la realtà delle Comunità Montane, o creare altri organismi al di fuori delle Comunità Montane!
Dolchi (P.C.I.) - Allora, colleghi Consiglieri, c'è nessuno che chiede la parola sull'articolo 12? Allora io metterei in approvazione l'emendamento del Consigliere Riccarand e poi l'emendamento dell'Assessore, entrambi sostitutivi dell'articolo 12. Ci sono obiezioni? Allora metto in approvazione la proposta del Consigliere Riccarand, di sostituire l'articolo 12 con il testo che è a vostre mani. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: ventotto
Maggioranza: quindici
Favorevoli: undici
Contrari: diciassette
Astenuti: uno (Tripodi)
Il Consiglio non approva.
Metto quindi in approvazione l'emendamento dell'Assessore Rollandin, sostitutivo dell'articolo 12.
Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trenta
Votanti: diciannove
Maggioranza: sedici
Favorevoli: diciotto
Contrari: uno
Astenuti: undici (il Gruppo Comunista ad eccezione del Consigliere Cout, il Gruppo dei Democratici Popolari e il Consigliere Tripodi)
Il Consiglio approva.
Articolo 13. L'articolo 13 ha un solo emendamento proposto dal Consigliere Riccarand, che è quello della sua abrogazione.
Emendamento
Articolo 13:
l'articolo è abrogato.
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Io propongo la soppressione di questo articolo conformemente a quello che ho affermato in precedenza e ho sostenuto, perché non è di competenza della Regione normale prescrivere e legiferare sul funzionamento e sulla funzione dei Distretti. Anche qui leggo quello che è il commento alla legge sul Servizio Sanitario Nazionale, che è estremamente esplicito; allora, secondo l'articolo 10, comma 3°, alla suddivisione in Distretti provvedono i Comuni, singoli o associati, o le Comunità Montane, il commentatore dice che la dizione non è tra le più felici, ma acquista chiarezza alla luce di altre disposizioni della legge qui commentata, e particolarmente dell'articolo 15. La competenza quindi della delimitazione e della normazione del Distretto è del Comune in caso di Unità Sanitaria Locale e...dei Comuni in forma associata quando l'Unità Sanitaria Locale comprende più Comuni per le Unità Sanitarie Locali il cui ambito territoriale coincide con quello di una Comunità Montana; è, infine, competenza di quest'ultima, non è competenza della Regione. Questa è un'indebita invadenza della Regione, un ambito che è di competenza dei Comuni associati o delle Comunità Montane.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola? Dichiarazioni di voto? Allora metto in approvazione l'emendamento del Consigliere Riccarand concernente l'abrogazione dell'articolo 13. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trenta
Votanti: diciotto
Maggioranza: sedici
Favorevoli: uno
Contrari: diciassette
Astenuti: dodici (il Gruppo Comunista, il Gruppo dei Democratici Popolari e il Consigliere Tripodi)
Il Consiglio non approva.
Si passa quindi all'approvazione dell'articolo 13. Chi è d'accordo per l'approvazione dell'articolo 13 è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trenta
Votanti: diciotto
Maggioranza: sedici
Favorevoli: diciassette
Contrari: uno
Astenuti: dodici (il Gruppo Comunista, il Gruppo dei Democratici Popolari e il Consigliere Tripodi)
Il Consiglio approva.
Articolo 14. Al 1° comma dell'articolo 14 vi è un emendamento del Consigliere Riccarand per sostituire "i Comitati di gestione" con "i Comitati di Distretto".
Emendamento
Articolo 14, comma 1°:
sostituire "I Comitati di Gestione" con "I Comitati di Distretto".
Sempre all'articolo 14, vi è anche un emendamento dell'Assessore alla Sanità per la sostituzione del 2° comma.
Emendamento
Articolo 14
(Compiti dei comitati)
Il secondo comma è sostituito dal seguente:
"In particolare, i comitati operano per l'esercizio di attività che, in base a piani ed a programmi, fanno capo all'ambito territoriale di competenza, secondo criteri fissati dagli organi della associazione dei comuni di cui alla presente legge."
È aperta la discussione sull'articolo 14. La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - È una questione terminologica, ma in questa legge c'è anche proprio una grossa confusione di terminologia, cioè si parla sempre di Comitato di gestione senza che si possa distinguere quando è Comitato di gestione di Associazione e quando è della zona; ora, chiaramente andrebbe indicato come minimo come Comitato di Distretto, quello della zona come Comitato dell'Associazione, questo prescindendo dal fatto che io non condivido...ritengo, come ho detto prima, che non sia compito della Regione normare le caratteristiche dei Comitati a livello di zona sia sugli articoli che sugli emendamenti.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che intendono intervenire sia sull'articolo che sugli emendamenti? Allora metto in approvazione l'emendamento del collega Riccarand concernente il 1° comma dell'articolo 14. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trenta
Votanti: ventiquattro
Maggioranza: sedici
Favorevoli: otto
Contrari: sedici
Astenuti: sei (il Gruppo dei Democratici Popolari e i Consiglieri Nebbia e Tripodi)
Il Consiglio non approva.
Metto quindi in discussione l'emendamento dell'Assessore alla Sanità concernente la sostituzione del 2° comma. Ci sono dichiarazioni di voto? Allora metto in approvazione la sostituzione del 2° comma dell'articolo 14. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione sulla proposta di emendamento sostitutivo del 2° comma dell'articolo 14:
Presenti: trenta
Votanti: diciassette
Maggioranza: sedici
Favorevoli: sedici
Contrari: uno
Astenuti: tredici (il Gruppo Comunista, il Gruppo dei Democratici Popolari e i Consiglieri Nebbia e Tripodi)
Il Consiglio approva.
Metto quindi in approvazione l'articolo 14 nel suo complesso. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione concernente l'approvazione dell'articolo 14:
Presenti: ventinove
Votanti: sedici
Maggioranza: quindici
Favorevoli: quindici
Contrari: uno
Astenuti: tredici (il Gruppo Comunista, il Gruppo dei Democratici Popolari e i Consiglieri Nebbia e Tripodi)
Il Consiglio approva.
Articolo 15. All'articolo 15 ci sono due emendamenti dell'Assessore e sei emendamenti del Consigliere Riccarand. È aperta la discussione sull'articolo 15.
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - ...cioè, qui, questo articolo ci permette un pochino di vedere come viene effettuato questo risparmio di cui parlava prima l'Assessore...allora, cosa succede? Che un Presidente del Comitato di zona, di un Distretto, nonché membro dell'Assemblea generale e del Comitato di gestione dell'Assemblea generale, riceve...dal momento che queste cariche sono cumulabili...riceve un'indennità mensile pari a quella del Sindaco di una città con oltre 120.000 abitanti, il 50% delle indennità giornaliere di presenza alle riunioni del Comitato di zona, pari a quella spettante ai Consiglieri a seconda della dimensione di zona, ai Consiglieri di un Comune di 45.000 abitanti o di 6.000 a seconda della zona. Poi riceve ancora il 50% dell'indennità giornaliera di presenza alle riunioni dell'Assemblea generale, sempre in proporzione alla...come se fosse un Comune con 120.000 abitanti; poi, questa stessa persona, può essere contemporaneamente Sindaco oppure Assessore comunale e può essere anche Presidente o membro del Direttivo della Comunità Montana...in questi ultimi casi una delle voci viene defalcata per il 50%, comunque noi abbiamo un'accumulazione di indennità che è veramente spaventosa, non tanto sotto l'aspetto finanziario, ma sotto l'aspetto politico, nel senso che sulla stessa persona vanno ad accumularsi una serie di funzioni che, invece, dovrebbero essere estremamente distinte! Ritornerò poi successivamente sui singoli commi di questo articolo.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola?
Allora, cominciamo dal primo emendamento del Consigliere Riccarand: si potrebbe disquisire sul fatto che, non essendo norma, il titolo potrebbe anche essere oggetto di discussione, se possa essere oggetto di emendamento...comunque credo che, per la chiarezza, sia meglio considerarlo emendamento, e sotto forma, quindi...all'attenzione del Consiglio. Il primo emendamento riguarda quindi il titolo dell'articolo 15, che invece di essere "Indennità di funzione" viene proposto che diventi "Incompatibilità e indennità di funzione".
Emendamento
Articolo 15, titolo:
il titolo è sostituito dal seguente: "(Incompatibilità e indennità di funzione)".
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Ma io ritengo che sia indispensabile una legge di questo genere e stabilire delle incompatibilità, sennò, appunto, come dicevo prima, si verifica un accumularsi di cariche sempre sulle stesse persone, e questo non è certo un vantaggio, non determina certo il decentramento delle partecipazioni o tutte quelle parole che si sprecano qui dentro, ma che poi non trovano una rispondenza reale.
Propongo quindi che all'interno di questo stesso articolo, oltre che delle indennità di funzione, cioè dei soldi che devono prendere queste persone, si parli anche di incompatibilità con delle altre cariche che queste persone devono avere.
Dolchi (P.C.I.) - Ci sono dichiarazioni di voto? Allora metto in approvazione l'emendamento costituente la proposta di modifica al titolo dell'articolo 15. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventotto
Votanti: ventidue
Maggioranza: quindici
Favorevoli: sei
Contrari: sedici
Astenuti: sei (il Gruppo dei Democratici Popolari e i Consiglieri Nebbia e Tripodi)
Il Consiglio non approva.
Si passa quindi all'esame dell'emendamento sostitutivo del 1° comma proposto dall'Assessore alla Sanità.
Emendamento
Articolo 15
(Indennità di funzione)
Il primo comma è sostituito dal seguente:
"Ai componenti l'assemblea generale dell'associazione ed i comitati di cui al precedente articolo 10 compete, per ogni giornata di effettiva partecipazione, una indennità di presenza pari a quella stabilita dalle vigenti norme per i consigli comunali con popolazione corrispondente a quella degli ambiti territoriali di competenza".
Ci sono dichiarazioni di voto? La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - ...cioè riguarda tutti e due i commi, no? A me pare di notare un contrasto fra questi due commi, che sono il 1° e il 3° comma. Il 1° comma dice: "Ai componenti l'assemblea generale dell'associazione ed i comitati di cui al precedente articolo 10 compete, per ogni giornata...una indennità di presenza pari...", eccetera, eccetera; poi dopo il 3° dice: "Ai componenti dei comitati di cui al precedente articolo 10 l'indennità di cui al primo comma è ridotta della metà"...o è il primo comma che regolamenta l'indennità dei membri dei Comitati del presente articolo o è il secondo comma, cioè qui sono in contrasto questi comma qua! Nel vecchio testo aveva un senso, perché si parlava di Presidenti dei Comitati, perché i Presidenti dei Comitati nel vecchio testo erano membri del Comitato di gestione automaticamente, ma qui avete delineato l'esempio: avete mantenuto il resto, ma in contraddizione con il primo comma.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola? Dichiarazioni di voto? Metto in approvazione il comma sostitutivo del 1° comma com'è proposto dall'Assessore alla Sanità. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: diciotto
Maggioranza: quindici
Favorevoli: diciassette
Contrari: uno
Astenuti: undici (il Gruppo dei Democratici Popolari, il Gruppo Comunista ad eccezione di Tonino e Carral, ed i Consiglieri Nebbia e Tripodi)
Il Consiglio approva.
C'è ora l'emendamento aggiuntivo, il primo emendamento aggiuntivo concernente l'articolo 15, del Consigliere Riccarand.
Emendamento
Articolo 15, primo comma aggiuntivo:
"La carica di componente 1'Assemblea generale dell'Associazione non è compatibile con le altre cariche che dalla legge siano dichiarate incompatibili con quella di consigliere comunale".
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - All'articolo 8, avevo chiesto prima all'Assessore di dirmi, visto che c'è scritto all'articolo 8: "Ai componenti il Comitato si applicano le norme concernenti l'incompatibilità per i componenti dell'assemblea"...però, visto che non ho trovato nel resto della legge dove sono queste incompatibilità per i componenti dell'Assemblea, ho chiesto spiegazioni che non sono arrivate da parte dell'Assessore.
Comunque io qui propongo un comma in cui si stabilisca che la carica di componente l'Assemblea generale di Associazione non sia compatibile con le altre cariche che dalla legge siano dichiarate incompatibili con quelle del Consigliere comunale, e ad esempio che un Consigliere regionale non possa andare a far parte dell'Assemblea generale dell'Associazione dei Comuni. Ecco, penso che sia una cosa che vada chiarita, mentre nel testo del disegno di legge non ho trovato questa chiarezza.
Dolchi (P.C.I.) - C'è qualcuno che intende prendere la parola su questa proposta di emendamento? Allora metto in approvazione la proposta di comma aggiuntivo, dopo il 1° comma, proposta del Consigliere Riccarand. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: ventiquattro
Maggioranza: quindici
Favorevoli: sette
Contrari: diciassette
Astenuti: cinque (il Gruppo dei Democratici Popolari, ad eccezione del Vice Presidente Maquignaz, e i Consiglieri Tripodi e Nebbia)
Il Consiglio non approva.
E ci si trova ad esaminare un 2° comma aggiuntivo, sempre presentato dal Consigliere Riccarand, che riguarda: "La carica di membro o Presidente del Comitato di gestione" fino alla parola "Presidente di Comunità Montana".
Emendamento
Articolo 15, secondo comma aggiuntivo:
"La carica di membro o Presidente del Comitato di Gestione non è compatibile né con le altre cariche che dalla legge siano dichiarate incompatibili con quella di Consigliere comunale, né con la carica di Sindaco o Assessore comunale, né con la carica di Presidente di Comunità Montana".
C'è qualcuno che chiede la parola in proposito? La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Mah, anche qui, mi sembra una cautela indispendabile. Il Comitato di gestione dell'Associazione dei Comuni dell'Unità Sanitaria Locale, che poi coincidono in base a questo disegno di legge, si troverà a dover amministrare e a dover gestire una serie di problemi di grande importanza e si troverà anche ad amministrare dei fondi notevoli, quindi si tratta di funzioni che richiedono parecchio tempo, che richiedono, a mio avviso, il tempo pieno.
Non trovo quindi giustificabile, come invece si capisce, si intuisce dal disegno di legge, che questa carica di Presidente, di membro del Comitato di gestione, sia cumulabile con la carica di Sindaco, o di Assessore comunale, o con la carica di Presidente della Comunità Montana. Questo è, a mio avviso, inaccettabile, tant'è vero che negli altri disegni di legge questo è precisamente chiarito, che non ci può essere questo cumulo di cariche; qui uno può essere...non so, Sindaco di Aosta e, contemporaneamente, Presidente del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale? Penso che sia inconcepibile questo...anche il Sindaco di un paese più piccolo, ma sono cariche che assorbono tutte quante le energie, che non possono essere cumulate; invece la legge permette questo cumulo, e questo è sbagliato!
Dolchi (P.C.I.) - Qualcuno chiede la parola? Allora metto in approvazione l'emendamento concernente il 2° comma aggiunitivo proposto dal Consigliere Riccarand. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trenta
Votanti: venticinque
Maggioranza: sedici
Favorevoli: sette
Contrari: diciotto
Astenuti: cinque (il Gruppo dei Democratici Popolari, ad eccezione del Vice Presidente Maquignaz, e i Consiglieri Tripodi e Nebbia)
Il Consiglio non approva.
Si passa all'esame dell'emendamento dell'Assessore Rollandin, sostitutivo del 3° comma.
Emendamento
Articolo 15
(Indennità di funzione)
Il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Ai componenti dei comitati di cui al precedente articolo 10 la indennità di cui al primo comma è ridotta della metà".
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - ...cioè, se è giustificato, è giusto che il Presidente ed i membri del Comitato di gestione abbiano un'indennità perché, dicevo prima, questa è una funzione che assorbirà molte energie, se fosse...è anche giusto che i componenti dell'Assemblea generale abbiano un'indennità per le sedute di presenza, indennità di presenza...questo non vale a livello di Comitati di Distretto, questo è un discorso che è inaccettabile. Ad esempio, addirittura nella legge della Regione Umbria, non è prevista neanche l'indennità a livello di Assemblea, e l'articolo 22 della legge della Regione Umbria, "Indennità di funzione", dice: "Il Presidente ed i membri del Comitato di gestione dell'U.S.L. hanno diritto di percepire un'indennità il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea in misura non superiore a quella spettante effettivamente al Sindaco e agli Assessori dei Comuni con popolazione pari a quella..." - solo il Presidente ed i membri del Comitato di gestione - e poi dice: "tale indennità non è cumulabile con quella percepita dal Comune in qualità di Sindaco o Assessore", questo proprio per scoraggiare qualsiasi possibilità di cumulo anche di cariche. Quindi io propongo che venga abrogato questo, e venga prevista un'indennità di funzione per il Presidente membro del Comitato di gestione, per i componenti l'Assemblea, ma non a livello di Comitato di Distretto.
Dolchi (P.C.I.) - C'è qualcuno che intende prendere la parola? Allora metto in approvazione...
La parola al Consigliere Mafrica.
Mafrica (P.C.I.) - Vorrei sapere se l'Assessore ha la cortesia di spiegare l'incongruenza di questo comma. Da quello che si legge, risulta che al Signor X, per il 1° comma, spettano 100.000; per il 3° comma, sempre allo stesso Signor X, spetta la metà di quelle 100.000 lire. È una cosa assurda! Secondo me va eliminata, sennò si rischia che la Commissione di Coordinamento, per una cosa così, incomprensibile, incongrua, bocci la legge...noi ce lo auguriamo, ma...ecco, è interesse della maggioranza eliminarla questa incongruenza.
Dolchi (P.C.I.) - La parola all'Assessore Rollandin.
Rollandin (U.V.) - Su questo punto non c'è incongruenza, perché quanto è previsto per i membri dell'Assemblea non è previsto per i membri del Comitato di zona. Ai componenti dell'Assemblea generale, che sono uno, è prevista una determinata indennità; ai componenti dei Comitati di cui al precedente articolo 10, che sono i Comitati di zona...quindi per quelli naturalmente l'indennità è ridotta alla metà.
Mafrica (P.C.I.) - ...testo falso sottomano, ma nel mio testo c'è scritto: "Ai componenti dell'Assemblea generale" - e fin lì siamo d'accordo - e poi c'è scritto: "ed i Comitati di cui al precedente articolo 10"...in fondo si parla proprio dei componenti dei Comitati di cui al precedente articolo 10, ci sono le stesse parole...secondo me individuano le stesse persone.
Dolchi (P.C.I.) - Assessore Rollandin.
Rollandin (U.V.) - È nel caso in cui la stessa persona faccia parte di tutti e due i Comitati, se la persona che fa parte del Comitato di zona contemporaneamente è membro dell'Associazione, il che nel 1° comma, naturalmente, questo non può essere previsto, questo è un comma che salvaguarda questo principio, se c'è questa coincidenza; allora, in questo caso, naturalmente il componente è limitato...
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - L'Assessore non vuole ammettere che questo sia un errore che deriva semplicemente dal fatto che la vecchia dizione diceva: "Ai Presidenti dei Comitati di cui al precedente articolo 10 l'indennità di cui al primo comma è ridotta a metà"...e perché diceva questo? Perché i Presidenti dei Comitati di zona, in base al vecchio testo, erano membri del Comitato di gestione, e quindi era giusto che l'indennità di presenza giornaliera fosse ridotta della metà, perché erano già indennità mensili, in quanto membri del Comitato di gestione, ma con questo testo voi avete tolto i Presidenti perché i Presidenti non sono più...non ha più senso, è in contrasto, non ha più significato!
Dolchi (P.C.I.) - Dichiarazioni di voto? Allora metto in approvazione la sostituzione del 3° comma come proposto dall'Assessore Rollandin. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: venticinque
Maggioranza: quindici
Favorevoli: diciassette
Contrari: otto
Astenuti: quattro (i Consiglieri Nebbia, Pollicini, Lustrissy e Lanivi)
Il Consiglio approva.
Nell'elenco degli emendamenti del Consigliere Riccarand abbiamo un emendamento che si riferiva al 1° comma, che decade perché è già stato votato dal Consiglio.
Emendamento
Articolo 15, comma 1°:
eliminare la frase "ed i Comitati di cui al precedente articolo 10".
È invece in discussione l'abrogazione del 4° comma dell'articolo 15, proposta dal Consigliere Riccarand.
Emendamento
Articolo 15, comma 4°:
è abrogato il quarto comma.
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Questo comma aveva senso se veniva approvato il comma precedente sull'incompatibilità; dal momento che è stato respinto, lo ritiro, perché evidentemente non ha più significato, a questo punto.
Dolchi (P.C.I.) - Quindi ritira anche l'emendamento che dice che è abrogato il 4° comma.
Poi c'è un'abrogazione del 5° comma che non capisco bene, perché non esiste un 5°comma...
Emendamento
Articolo 15, comma 5°:
è abrogato il quinto comma.
Ah...era lo stesso! Allora, con ciò sono terminati gli esami dei vari emendamenti concernenti l'articolo 15.
L'articolo 15 va votato nel suo complesso. Ci sono dichiarazioni di voto? Allora metto in approvazione l'articolo 15 con gli emendamenti che sono stati precedentemente votati. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione concernente l'articolo 15:
Presenti: trenta
Votanti: ventisei
Maggioranza: sedici
Favorevoli: diciotto
Contrari: otto
Astenuti: quattro (i Consiglieri Nebbia, Pollicini, Lustrissy e Lanivi)
Il Consiglio approva.
Articolo 16. All'articolo 16 troviamo un emendamento del Consigliere Riccarand riguardante il 1° comma, dove propone di sostituire la frase: "di una unità sanitaria locale" con la frase: "di due unità sanitarie locali".
Emendamento
Articolo 16, comma 1°:
sostituire la frase "di una unità sanitaria locale" con la frase "di due unità sanitarie locali".
Vi è poi un emendamento dell'Assessore alla Sanità, anzi due emendamenti dell'Assessore alla Sanità, che riguardano, rispettivamente, l'eliminazione della parola "socio" alla terz'ultima riga del 1° comma e poi la sostituzione del 2° comma.
Emendamento
Articolo 16
(Finalità e unità sanitaria locale)
Alla penultima riga del primo comma togliere la parola "socio".
Emendamento
Articolo 16
(Finalità e unità sanitaria locale)
Il secondo comma è sostituito dal seguente:
"L'unità sanitaria locale è il complesso unificato delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione".
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Adesso questa seconda parte riproduce pari pari quelli che erano i primi 15 articoli.
Ho detto prima che l'Associazione dei Comuni creata da questo disegno di legge è una struttura del tutto fittizia, non ha nessuna consistenza, è la struttura che serve semplicemente per incollarci sopra l'Unità Sanitaria Locale e far coincidere le due cose, quindi è evidente che il discorso delle due Unità Sanitarie Locali aveva un senso nella misura in cui si facevano due Associazioni dei Comuni. È chiaro che, avendo respinto la Giunta questa impostazione, anche il discorso di una Unità Sanitaria Locale a questo punto decade, perché non ha più possibilità di reggersi su due Asscociazioni intercomunali.
Ritiro quindi l'emendamento.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola? Allora metto in approvazione il primo emendamento dell'Assessore concernente l'articolo 16, e riguardante l'eliminazione della parola "socio" nella terz'ultima riga del 1° comma. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: diciotto
Maggioranza: quindici
Favorevoli: diciassette
Contrari: uno
Astenuti: undici (il Gruppo Comunista ed i Consiglieri Nebbia, Pollicini, Lustrissy e Lanivi)
Il Consiglio approva.
Metto in approvazione il secondo emendamento concernente l'articolo 16 e cioè la sostituzione del 2° comma, come proposto dall'Assessore alla Sanità. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: diciotto
Maggioranza: quindici
Favorevoli: diciassette
Contrari: uno
Astenuti: undici (il Gruppo Comunista ed i Consiglieri Nebbia, Pollicini, Lustrissy e Lanivi)
Il Consiglio approva.
Metto quindi in approvazione l'articolo 16 nel suo complesso. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione concernente l'approvazione dell'articolo 16:
Presenti: ventotto
Votanti: diciotto
Maggioranza: quindici
Favorevoli: diciassette
Contrari: uno
Astenuti: dieci (il Gruppo Comunista ed i Consiglieri Nebbia, Pollicini e Lanivi)
Il Consiglio approva.
Articolo 17. C'è l'emendamento dell'Assessore alla Sanità che concerne i due commi che sono sostituiti dai seguenti.
Emendamento
Articolo 17
(Funzioni della U.S.L.)
I primi due commi sono sostituiti dai seguenti:
"L'associazione dei comuni di cui al precedente art. 2 esercita le funzioni amministrative relative alla gestione dei servizi sanitari proprie dei comuni o loro delegate, mediante la unità sanitaria locale".
L'unità sanitaria locale è la struttura operativa attraverso la quale i comuni esercitano le proprie funzioni in materia sanitaria e provvedono alla gestione unitaria di tutti i servizi sanitari, secondo quanto previsto dalla presente legge".
Non ci sono altri emendamenti. Apro la discussione sull'articolo 17. Metto in approvazione, per alzata di mano...l'approvazione dell'emendamento proposto dall'Assessore alla Sanità. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione concernente l'emendamento all'articolo 17:
Presenti: ventotto
Votanti: diciassette
Maggioranza: quindici
Favorevoli: diciassette
Astenuti: undici (il Gruppo Comunista ed i Consiglieri Riccarand, Nebbia, Pollicini e Lanivi)
Il Consiglio approva.
Metto quindi in approvazione l'articolo 17 nel suo complesso. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Allora, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano! Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trenta
Votanti: diciotto
Maggioranza: sedici
Favorevoli: diciotto
Astenuti: dodici ((il Gruppo Comunista ed i Consiglieri Riccarand, Nebbia, Pollicini, Lanivi e Lustrissy)
Il Consiglio approva.
Articolo 18. Non ci sono emendamenti. C'è qualcuno che chiede la parola sull'articolo 18? Allora metto in approvazione l'articolo 18. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene? Colleghi...allora si ripete la votazione. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione concernente l'approvazione dell'articolo 18:
Presenti: trentadue
Votanti: diciotto
Maggioranza: diciassette
Favorevoli: diciotto
Astenuti: quattordici (il Gruppo Comunista, il Gruppo dei Democratici Popolari ed i Consiglieri Nebbia, Riccarand e Tripodi)
Il Consiglio approva.
Articolo 19. C'è un emendamento dell'Assessore alla Sanità che riguarda...a cui, dopo il 4° comma, va inserito il seguente nuovo comma (non lo leggo, i Consiglieri l'hanno avuto ieri, è stato distribuito).
Emendamento
Articolo 19
(Gestione dell'unità sanitaria locale)
Dopo il quarto comma va inserito il seguente nuovo comma:
"Il personale dell'unità sanitaria locale, quello a rapporto convenzionale, nonché quello dipendente da istituzioni sanitarie ed assistenziali private, non possono far parte degli organi dell'unità sanitaria locale".
C'è qualcuno che chiede la parola sull'articolo 19? Metto in approvazione l'emendamento proposto dall'Assessore alla Sanità. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione concernente l'approvazione dell'emendamento all'articolo 19:
Presenti: trentuno
Votanti: diciassette
Maggioranza: sedici
Favorevoli: diciassette
Astenuti: quattordici (il Gruppo Comunista, il Gruppo dei Democratici Popolari ed i Consiglieri Nebbia, Riccarand e Tripodi)
Il Consiglio approva.
Metto quindi in approvazione l'articolo 19 testé emendato. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trentuno
Votanti: diciassette
Maggioranza: sedici
Favorevoli: diciassette
Astenuti: quattordici (il Gruppo Comunista, il Gruppo dei Democratici Popolari ed i Consiglieri Nebbia, Riccarand e Tripodi)
Il Consiglio approva.
Articolo 20. Non ci sono emendamenti. C'è qualcuno che chiede la parola sull'articolo 20? Metto in approvazione l'articolo 20. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione concernente l'approvazione dell'articolo 20:
Presenti: trentadue
Votanti: diciotto
Maggioranza: diciassette
Favorevoli: diciotto
Astenuti: quattordici (il Gruppo Comunista, il Gruppo dei Democratici Popolari ed i Consiglieri Nebbia, Riccarand e Tripodi)
Il Consiglio approva.
Articolo 21. Non ci sono emendamenti. Nessuno chiede la parola? Dichiarazioni di voto? Metto in approvazione l'articolo 21. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione concernente l'approvazione dell'articolo 21:
Presenti: trentuno
Votanti: diciotto
Maggioranza: sedici
Favorevoli: diciotto
Astenuti: tredici (il Gruppo Comunista ad eccezione del Consigliere Cout, che è uscito, il Gruppo dei Democratici Popolari ed i Consiglieri Nebbia, Riccarand e Tripodi)
Il Consiglio approva.
Articolo 22. C'è un emendamento del Consigliere Riccarand, che è sostitutivo.
Emendamento
Articolo 22:
l'articolo è sostituito dal seguente:
"Il Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale à composto da 9 membri. Esso è eletto dall'Assemblea Generale con voto limitato ai due terzi dei componenti il Comitato".
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Allora, questo emendamento ha senso anche se è stato approvato il Comitato di gestione - non ben definito - dell'Associazione dei Comuni, composto da 15 membri. Questo perché? Perché chiaramente l'Associazione dei Comuni, che è costituita in base al D.P.R. n. 616, e l'Unità Sanitaria Locale, che deve coincidere territorialmente con l'Associazione dei Comuni, non sono gli stessi organismi. I compiti dell'Associazione dei Comuni sono più ampi di quelli che sono dell'Unità Sanitaria Locale, che ha compiti strettamente limitati all'aspetto sanitario.
La legge n. 833 precisa che i servizi sociali, i servizi sanitari devono essere gestiti in modo omogeneo e in modo comune, con degli organismi che però devono essere diversi a livello di Comitato di gestione; per cui, un conto può essere il Comitato di gestione dei servizi sociali, un conto deve essere il Comitato di gestione dei servizi sanitari. Quindi noi, qui, parliamo di Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale.
Pertanto io ripropongo che questa struttura, il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale, sia composta non da 15 o da 12...ma sia composta da 9 membri eletti dall'Assemblea generale che, questa sì, deve coincidere in base alla legge con l'Assemblea dell'Associazione, con voto limitato ai due terzi dei componenti. È lo stesso testo, la stessa dizione che troviamo nella legge della Regione Umbria e in molte altre leggi delle Regioni.
Dolchi (P.C.I.) - Chi chiede la parola? Nessuno più chiede la parola? Metto quindi in approvazione l'emendamento sostitutivo testé illustrato dal Consigliere Riccarand. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trentuno
Votanti: diciannove
Maggioranza: sedici
Favorevoli: uno
Contrari: diciotto
Astenuti: dodici (il Gruppo Comunista ad eccezione del Consigliere Cout, il Gruppo dei Democratici Popolari ed i Consiglieri Nebbia e Tripodi)
Il Consiglio non approva.
Metto quindi in approvazione l'articolo 22 nel testo originario. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trentuno
Votanti: diciannove
Maggioranza: sedici
Favorevoli: diciotto
Contrari: uno
Astenuti: dodici (il Gruppo Comunista ad eccezione del Consigliere Cout, il Gruppo dei Democratici Popolari ed i Consiglieri Nebbia e Tripodi)
Il Consiglio approva.
Articolo 23. All'articolo 23 c'è un emendamento dell'Assessore alla Sanità, al 4° paragrafo del 1° comma, che concerne la sostituzione della dicitura: "nomina, nell'ambito dell'ufficio di direzione, i coordinatori sanitario, sociale ed amministrativo" col testo che vi è stato distribuito.
Emendamento
Articolo 23
(Compiti del comitato di gestione dell'U.S.L.)
Il quarto alinea del primo comma è sostituito dal seguente:
"- nomina, nell'ambito dell'ufficio di direzione, i coordinatori sanitario ed amministrativo. Nomina altresì un coordinatore per i servizi di assistenza sociale, il quale fa parte dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale".
Qualcuno chiede la parola sulla proposta dell'Assessore alla Sanità? Metto in approvazione l'emendamento proposto dall'Assessore alla Sanità all'articolo 23. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trentuno
Votanti: diciotto
Maggioranza: sedici
Favorevoli: diciotto
Astenuti: tredici (il Gruppo Comunista ad eccezione del Consigliere Cout, il Gruppo dei Democratici Popolari ed i Consiglieri Nebbia, Riccarand e Tripodi)
Il Consiglio approva.
Metto in approvazione l'articolo 23 così emendato. Allora, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trentadue
Votanti: diciannove
Maggioranza: diciassette
Favorevoli: diciannove
Astenuti: tredici (il Gruppo Comunista ad eccezione del Consigliere Cout, il Gruppo dei Democratici Popolari ed i Consiglieri Nebbia, Riccarand e Tripodi)
Il Consiglio approva.
Articolo 24. All'articolo 24, "Funzionamento del Comitato di gestione", c'è un emendamento dell'Assessore alla Sanità, al 2° comma.
Emendamento
Articolo 24
(Funzionamento del comitato di gestione)
Il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Le funzioni di segretario sono svolte da un membro del comitato il quale, a tal fine, può avvalersi degli uffici dell'unità sanitaria locale".
Ci sono dei Consiglieri che intendono parlare? Metto in approvazione, per alzata di mano, la proposta di emendamento dell'Assessore alla Sanità all'articolo 24. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trentadue
Votanti: diciannove
Maggioranza: diciassette
Favorevoli: diciannove
Astenuti: tredici (il Gruppo Comunista ad eccezione del Consigliere Cout, il Gruppo dei Democratici Popolari ed i Consiglieri Nebbia, Riccarand e Tripodi)
Il Consiglio approva.
Metto in approvazione l'articolo 24 così emendato. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trentadue
Votanti: diciannove
Maggioranza: diciassette
Favorevoli: diciannove
Astenuti: tredici (il Gruppo Comunista ad eccezione del Consigliere Cout, il Gruppo dei Democratici Popolari ed i Consiglieri Nebbia, Riccarand e Tripodi)
Stesso risultato. Il Consiglio approva.
Articolo 25. All'articolo 25 ci sono tre emendamenti del collega Riccarand: uno riguarda il primo comma, uno riguarda il secondo comma e, il terzo, riguarda un emendamento aggiuntivo.
Emendamento
Articolo 25, comma 1°:
sostituire il primo comma con il seguente:
"Il Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale, nella sua prima riunione, nomina il proprio Presidente".
Emendamento
Articolo 25, comma 2°:
abrogare l'espressione: "l'Assemblea generale ed".
Emendamento
Articolo 25
aggiungere il seguente comma:
"Il Presidente e i componenti il Comitato di gestione dell'USL possono essere revocati dall'Assemblea Generale che li ha espressi".
Darei la parola al Consigliere Riccarand, per illustrare gli emendamenti.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Allora, il 1° comma: l'ho già accennato precedentemente il fatto che indebitamente si accumula nella stessa persona la carica di Presidente del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale, di Presidente del Comitato di gestione dell'Associazione dei Comuni e di Presidente dell'Assemblea generale, ecco, mentre queste sono funzioni che dovrebbero essere distinte.
Io propongo quindi che questo comma sia sostituito e che il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale designi il proprio Presidente che non è necessariamente...anzi, non deve coincidere con il Presidente del Comitato di gestione dell'Associazione dei Comuni.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola? Allora metto in approvazione l'emendamento proposto dal collega Riccarand all'articolo 25. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Le mani, per piacere! Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione concernente il primo emendamento del Consigliere Riccarand all'articolo 25:
Presenti: trenta
Votanti: venticinque
Maggioranza: sedici
Favorevoli: sette
Contrari: diciotto
Astenuti: cinque (il Gruppo dei Democratici Popolari ed il Consigliere Tripodi)
Il Consiglio non approva.
Colleghi Consiglieri, la seduta è piuttosto difficile, i conteggi sono oltremodo difficili, i Gruppi non votano sempre nello stesso modo...se poi cambiano addirittura posto, diventa difficile per il Consigliere Segretario fare i conti, e quindi coloro che hanno un certo spirito di collaborazione con il Consigliere Segretario e con la Presidenza sono pregati di rimanere al loro posto, perché almeno possono essere fatti i conteggi sui Gruppi, cosa che è molto più semplice e più rapida che non sulle singole persone, le quali anche si spostano. Grazie per la collaborazione.
Passiamo al secondo emendamento sull'articolo 25 presentato dal collega Riccarand.
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Questa proposta, che è di abrogare: "Il Presidente del Comitato convoca e presiede l'Assemblea generale ed il Comitato di gestione", deriva dalla precedente proposta, nel senso che, dal momento in cui non concepisco che il Presidente del Comitato di gestione sia anche Presidente dell'Assemblea, evidentemente non concepisco che convochi anche l'Assemblea generale. Dal momento che è stata respinta la richiesta di distinguere queste due cariche, decade anche l'emendamento, perché evidentemente rimane un unico Presidente del Comitato di gestione e dell'Assemblea e quindi, a quel punto, deve essere lui che convoca l'Assemblea.
L'emendamento è quindi ritirato.
Dolchi (P.C.I.) - Il terzo emendamento del Consigliere Riccarand riguarda l'aggiunta di un comma all'articolo 25 concernente: "Il Presidente e i componenti il Comitato...", eccetera.
La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - ...invece è un emendamento aggiuntivo che, a mio avviso, sarebbe opportuno inserire, perché è chiaro che può succedere che l'Assemblea generale ritenga di modificare il Comitato di gestione e il Presidente, questo deve essere chiarito...è chiarito riguardo all'Associazione dei Comuni, ma non è chiarito rispetto all'Unità Sanitaria Locale, quindi andrebbe inserito.
Dolchi (P.C.I.) - Vuole chiarire Rollandin? Dichiarazioni di voto? Allora metto in approvazione il terzo emendamento dell'articolo 25 proposto dal collega Riccarand...emendamento aggiuntivo. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trenta
Votanti: diciannove
Maggioranza: sedici
Favorevoli: uno
Contrari: diciotto
Astenuti: undici (il Gruppo Comunista ad eccezione del Consigliere Tonino, il Gruppo dei Democratici Popolari ad eccezione del Consigliere Lanivi, ed i Consiglieri Nebbia e Tripodi)
Il Consiglio non approva.
E viene messo in votazione, per alzata di mano, l'articolo 25. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione concernente l'approvazione dell'articolo 25:
Presenti: trenta
Votanti: diciannove
Maggioranza: sedici
Favorevoli: diciotto
Contrari: uno
Astenuti: undici (il Gruppo Comunista ad eccezione del Consigliere Tonino, il Gruppo dei Democratici Popolari ad eccezione del Consigliere Lanivi, ed i Consiglieri Nebbia e Tripodi)
Il Consiglio approva.
Articolo 26. Vi è un emendamento sostitutivo dell'Assessore alla Sanità.
Emendamento
L'articolo 26 è sostituito dal seguente:
Articolo 26
(Articolazione dell'U.S.L.)
Il territorio dell'unità sanitaria locale si articola in distretti di base per l'erogazione di servizi di prima istanza e di pronto intervento, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 60.
I distretti sono aree decentrate di gestione ed erogazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali di interesse locale, nonché di partecipazione della popolazione per la gestione sociale.
La gestione dei servizi operanti a livello di distretto è affidata ai comitati di cui al precedente art. 10, che vi provvedono secondo criteri predeterminati dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.
Gli atti adottati dai comitati nell'ambito di tale gestione sono imputati all'unità sanitaria locale e disciplinati, per gli aspetti di contabilità, dalla legge regionale da emanare ai sensi dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Sempre all'articolo 26, ci sono poi tre emendamenti del Consigliere Riccarand.
Emendamento
Articolo 26, comma 2°:
abrogare la frase: "gestiti dai Comitati di cui al precedente articolo 10".
Emendamento
Articolo 26, comma 3°:
È abrogato il terzo comma.
Emendamento
Articolo 26, comma 4°:
È abrogato il quarto comma.
Com'è già avvenuto nei due casi precedenti, la votazione che ha la precedenza è quella dell'emendamento sostitutivo dell'Assessore che, in caso di approvazione, fa decadere gli emendamenti del Consigliere Riccarand al testo originario.
È aperta la discussione. La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Qui ritorniamo sul problema della limitazione dei Distretti; allora il discorso qui si fa ancora più chiaro evidentemente, perché la "833" parla proprio delle Unità Sanitarie Locali che possono articolare il loro territorio in Distretti come organismi, come strutture, le definisce chiaramente "strutture tecnico-funzionali". Si tratta di una cosa che niente ha a che vedere con la legge regionale n. 60, cosa che ho già detto e ripetuto, ma comunque è tutta l'impostazione che a mio avviso è sbagliata di questa legge.
Io quindi voterò contro l'emendamento dell'Assessore, così come al testo che era stato elaborato precedentemente.
Dolchi (P.C.I.) - Dichiarazioni di voto? Allora metto in approvazione l'emendamento dell'Assessore alla Sanità concernente la sostituzione dell'articolo 26, che è anche votazione dell'articolo 26, nel caso fosse approvato. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione riguardante l'approvazione dell'articolo 26:
Presenti: ventinove
Votanti: diciotto
Maggioranza: quindici
Favorevoli: diciassette
Contrari: uno
Astenuti: undici (il Gruppo Comunista ad eccezione del Consigliere Tonino, il Gruppo dei Democratici Popolari ad eccezione del Consigliere Lanivi, ed i Consiglieri Nebbia e Tripodi)
Il Consiglio approva.
Decadono pertanto i tre emendamenti proposti dal Consigliere Riccarand all'articolo 26.
Articolo 27. È previsto un emendamento sostitutivo da parte dell'Assessore alla Sanità: in questo caso la votazione sull'emendamento sostitutivo equivale alla votazione sul nuovo articolo che sostituisce il vecchio testo.
Emendamento
L'articolo 27 è sostituito dal seguente:
Articolo 27
(Compiti dei distretti)
I distretti esercitano attività mediche, sanitarie e di tutela ambientale tese alla prevenzione delle cause di rischio e provvedono ad erogare le prestazioni curative e riabilitative che interessano la popolazione in modo più comune e frequente.
I distretti esplicano altresì una funzione di filtro e di orientamento per la fruizione di altre prestazioni non erogate a livello di base.
Fanno capo ai distretti, in particolare:
- il controllo ed il miglioramento dell'ambiente di vita e di lavoro;
- la tutela degli alimenti, le vaccinazioni e le altre forme di profilassi e di disinfezione, nonché le altre misure di lotta contro le malattie trasmissibili;
- gli interventi di prevenzione individuale e collettiva, compresi quelli di igiene e salute mentale, di prevenzione delle tossicodipendenze e le attività consultoriali materno-infantili e familiari;
- le attività diagnostiche e terapeutiche correnti, domiciliari e ambulatoriali, compresa la guardia medica;
- la distribuzione dei farmaci;
- l'informazione, la promozione sociale e l'educazione dei cittadini;
- la vigilanza, la profilassi e l'assistenza veterinaria.
Nei distretti devono essere garantiti i collegamenti funzionali e le integrazioni con i servizi socio-assistenziali.
Le attività esercitate dai distretti sono svolte da équipes di base, stabilmente assegnate al distretto, e da équipes itineranti, con l'ausilio di personale amministrativo assegnato agli uffici del distretto.
Le équipes di base sono formate da operatori sanitari, medici e non medici, e da operatori socio-sanitari che operano attraverso metodi basati sul lavoro di gruppo.
Il gruppo di operatori del distretto costituisce una unità integrata ad organizzazione funzionale non gerarchica.
A ciascun distretto è preposto un responsabile di distretto, scelto dal comitato di zona competente fra gli operatori del distretto in possesso dei requisiti di professionalità e di esperienza in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria. Esso vigila sul funzionamento del distretto e promuove il collegamento organizzativo fra i vari operatori sanitari e sociali che esplicano la loro attività, singolarmente o in équipes, presso le sedi del distretto o sul territorio.
Il responsabile del distretto partecipa con voto consultivo alle riunioni del comitato di gestione di cui al precedente art. 10.
Ci sono dichiarazioni di voto? Metto in approvazione, per alzata di mano, la sostituzione dell'articolo 27 presentata come emendamento dell'Assessore alla Sanità e come sul testo distribuito ieri a tutti i Consiglieri. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione concernente l'articolo 27:
Presenti: ventinove
Votanti: diciassette
Maggioranza: quindici
Favorevoli: diciassette
Astenuti: dodici (Dolchi, Nebbia, Riccarand, Bajocco, Mafrica, Péaquin, Cout, Carral, Tripodi, Pollicini, Maquignaz e Lustrissy)
Il Consiglio approva l'articolo 27.
Articolo 28. Non ci sono emendamenti. C'è qualcuno che chiede la parola sull'articolo 28? Metto in approvazione l'articolo 28. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione concernente l'articolo 28:
Presenti: ventinove
Votanti: diciassette
Maggioranza: quindici
Favorevoli: diciassette
Astenuti: dodici (Dolchi, Nebbia, Riccarand, Bajocco, Mafrica, Péaquin, Cout, Carral, Tripodi, Pollicini, Maquignaz e Lustrissy)
Il Consiglio approva.
Articolo 29. Ci sono posizioni diverse da parte dei Consiglieri sull'articolo 29? Stesso risultato.
Articolo 30. Ci sono posizioni diverse da parte dei Consiglieri sull'articolo 30? Stesso risultato.
Articolo 31. C'è un emendamento dell'Assessore alla Sanità che riguarda la sostituzione del 2° comma.
Emendamento
Articolo 31
(Ufficio di direzione dell'U.S.L.)
Il secondo comma è sostituito dal seguente:
"L'ufficio di direzione è composto dai responsabili dei servizi. Fra i membri dell'ufficio di direzione il comitato di gestione nomina i coordinatori, responsabili rispettivamente per il settore sanitario ed amministrativo".
C'è qualcuno che chiede la parola sulla proposta dell'Assessore alla Sanità? Dichiarazioni di voto? Metto in approvazione l'emendamento all'articolo 31 proposto dall'Assessore alla Sanità, Rollandin. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: ventinove
Votanti: diciassette
Maggioranza: quindici
Favorevoli: diciassette
Astenuti: dodici (Dolchi, Nebbia, Riccarand, Bajocco, Mafrica, Péaquin, Cout, Carral, Tripodi, Pollicini, Maquignaz e Lustrissy)
Il Consiglio approva.
Metto in approvazione l'articolo 31 così emendato. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione concernente l'approvazione dell'articolo 31:
Presenti: trenta
Votanti: diciassette
Maggioranza: sedici
Favorevoli: diciassette
Astenuti: tredici (Dolchi, Nebbia, Riccarand, Bajocco, Mafrica, Péaquin, Cout, Carral, Tripodi, Pollicini, Maquignaz, Lustrissy e Lanivi)
Il Consiglio approva.
Articolo 32. All'articolo 32 c'è un emendamento dell'Assessore alla Sanità, che propone la sostituzione del 1° comma.
Emendamento
Articolo 32
(Funzionamento dell'ufficio di direzione)
Il primo comma è sostituito dal seguente:
"L'ufficio si riunisce di regola almeno ogni quindici giorni ed è convocato e presieduto a rotazione semestrale da uno dei coordinatori.
Ci sono dichiarazioni di voto in proposito? Metto quindi in approvazione l'emendamento dell'Assessore Rollandin concernente il 1° comma all'articolo 32. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione concernente l'emendamento dell'articolo 32 presentato dall'Assessore Rollandin:
Presenti: trentuno
Votanti: diciassette
Maggioranza: sedici
Favorevoli: diciassette
Astenuti: quattordici (il Gruppo Comunista, il Gruppo dei Democratici Popolari ed i Consiglieri Riccarand, Nebbia e Tripodi)
Il Consiglio approva.
Metto in votazione l'approvazione dell'articolo 32. Ci sono posizioni diverse da parte dei Consiglieri? Stesso risultato...c'è stato un cambiamento di Consigliere, ma la votazione è uguale, quindi stesso risultato. Il Consiglio approva l'articolo 32.
Articolo 33. C'è qualcuno che chiede la parola? Ci sono posizioni diverse? La Presidenza può dare lo stesso risultato per l'articolo 33? Allora stesso risultato.
Articolo 34. Ci sono variazioni nelle posizioni dei vari Gruppi? Stesso risultato.
Articolo 35. Stesso risultato.
Articolo 36. Stesso risultato.
Articolo 37. Stesso risultato.
Articolo 38. Stesso risultato.
Articolo 39. Allora, all'articolo 39 ci sono due emendamenti dell'Assessore alla Sanità, uno...pardon...
Allora, articolo 39: c'è un emendamento dei Consiglieri Nebbia e Tripodi.
Emendamento
Il primo comma dell'art. 39 è così modificato:
"Il controllo sugli atti della unità sanitaria locale è esercitato dalla commissione regionale di controllo, integrata da due esperti in materia sanitaria designati uno dalla maggioranza e l'altro dalla minoranza del Consiglio regionale che con la stessa procedura designerà altresì due esperti supplenti."
I Consiglieri Nebbia e Tripodi ritirano l'emendamento.
Rimangono gli emendamenti dell'Assessore Rollandin. La parola all'Assessore.
Rollandin (U.V.) - Come d'accordo con quanto ho affermato stamattina nella riunione, al 4° comma, dove è previsto che: "Gli atti soggetti a controllo sono pubblicati per copia, entro otto giorni dalla loro data, nell'albo dell'Associazione di Comuni di cui alla presente legge"...si dicevano 10 giorni per uniformarlo con quanto previsto dal regolamento della CO.RE.CO.. Si propone di sostituire 10 con 8, anziché con 10 giorni, con 8 giorni...al 4° comma, alla terz'ultima riga...l'ultima riga del 4° comma.
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - ...è giusto fare questa variazione, però io mi oppongo, perché allora a questo punto qualsiasi Consigliere può avere diritto di presentare un emendamento, anche nel corso della discussione sugli articoli! Allora, o si dava il tempo a tutti quanti di fare una discussione approfondita e di presentare gli articoli, e allora tutti quanti avevano il diritto...ma, visto che alcuni Gruppi non hanno potuto presentare i loro emendamenti, e altri hanno dovuto presentare degli emendamenti in fretta, adesso l'Assessore si tiene il testo di legge che ha voluto far passare!
Dolchi (P.C.I.) - Colleghi, ci troviamo a votare due emendamenti che sono stati distribuiti ieri, nel corso della discussione generale; pertanto richiamo la vostra attenzione sull'articolo 39 che riguarda il 6° comma, la sostituzione del 6° comma, e il 7° e 8°, come proposto dall'Assessore Rollandin.
Emendamento
Articolo 39
(Controllo sugli atti)
Il sesto comma è sostituito dal seguente:
"Copia di ciascun atto deve essere trasmessa, entro lo stesso termine di pubblicazione, alla Giunta regionale".
Emendamento
Articolo 39
(Controllo sugli atti)
Il settimo ed ottavo comma vanno sostituiti rispettivamente dai seguenti:
"Entro lo stesso termine previsto per la pubblicazione deve essere rimesso alla commissione regionale di controllo un elenco degli atti, in duplice copia, contenente la data, il numero, l'oggetto, la trascrizione del dispositivo dell'atto adottato e la certificazione dell'avvenuta pubblicazione.
L'organo di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione dell'elenco di cui al comma precedente, può richiedere all'associazione di comuni copia integrale degli atti sui quali la commissione ritiene di dover esercitare il controllo ai sensi della legge regionale 15 maggio 1978, n. 11. La richiesta sospende l'esecutorietà dell'atto".
Nessuno chiede la parola? Allora metto in approvazione, all'articolo 39, dopo che i Consiglieri Tripodi e Nebbia hanno ritirato il loro emendamento, l'emendamento dell'Assessore Rollandin, e cioè la sostituzione del 6° comma. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trentuno
Votanti: diciassette
Maggioranza: sedici
Favorevoli: diciassette
Astenuti: quattordici (il Gruppo Comunista, il Gruppo dei Democratici Popolari ed i Consiglieri Riccarand, Nebbia e Tripodi)
Il Consiglio approva il primo emendamento.
Metto in approvazione il secondo emendamento. Ci sono variazioni di posizione sul secondo emendamento? Stesso risultato.
Metto in approvazione l'articolo 39 nel suo complesso. Ci sono variazioni nella posizione dei Consiglieri? Allora anche l'articolo 39 è approvato con lo stesso risultato.
Articolo 40. All'articolo 40 ci sono tre emendamenti del Consigliere Riccarand che riguardano la sostituzione dell'espressione "Giunta regionale" con "Presidente della Giunta" al 1° e 2° comma e poi, al 3° comma, la sostituzione di "previa delibera della Giunta" con "sulla base della delibera del Consiglio regionale".
Emendamento
Articolo 40, comma 1°:
sostituire l'espressione "La Giunta regionale" con "il Presidente della Giunta regionale".
Emendamento
Articolo 40, comma 2°:
sostituire l'espressione "La Giunta regionale invita" con "il Presidente della Giunta regionale invita".
Emendamento
Articolo 40, comma 3°:
aggiungere dopo: "previa delibera di Giunta" l'espressione "e sulla base di una delibera del Consiglio regionale".
Vuole illustrare? La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - I primi due emendamenti sono evidentemente una questione di dettaglio, che non hanno nessuna importanza; il terzo, invece, è più sostanziale, cioè qui praticamente il disegno di legge dava potere al Presidente della Giunta, previa delibera della Giunta, di sciogliere il Comitato di gestione dell'Associazione dei Comuni e dell'Unità Sanitaria Locale; questa può essere una misura che si rende necessaria ed opportuna, però io penso che - siccome si tratta di un'azione di notevole peso e notevole gravità - questo richieda una scelta che non è dell'Esecutivo, ma che è di tutto il Consiglio regionale, e quindi ci debba essere una delibera del Consiglio sulla base della quale poi la Giunta e il Presidente della Giunta operano...però non può essere soltanto la Giunta che decide su una materia così grave!
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola? Allora, siccome i due emendamenti sono - anche se riferiti a due commi diversi - uguali nella dizione, chiedo al Consigliere Riccarand, se non ha niente in contrario, che siano messi in votazione con un'unica votazione...la sostituzione della parola "Giunta regionale" con "Presidente", sia al 1° comma che al secondo. Il Consigliere Riccarand è d'accordo?
Ci sono dichiarazioni di voto? Chiede la parola il Consigliere Péaquin, ha facoltà di parlare.
Péaquin (P.C.I.) - Per dichiarare che siamo particolarmente d'accordo su questa dizione, specialmente sul terzo emendamento, al comma 3°...che ci sia una delibera del Consiglio per vedere quanto è previsto, quanto prevede...
Dolchi (P.C.I.) - Altri per dichiarazioni di voto? Allora la prima votazione concerne l'abbinamento - con il parere favorevole del proponente - dei due emendamenti concernenti la sostituzione della dizione "Giunta regionale" con "Presidente della Giunta regionale". Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Le mani, per favore! Grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trentuno
Votanti: venticinque
Maggioranza: sedici
Favorevoli: otto
Contrari: diciassette
Astenuti: sei (il Gruppo dei Democratici Popolari ed i Consiglieri Nebbia e Tripodi)
Il Consiglio non approva.
Metto quindi in votazione l'altro emendamento, concernente la richiesta che al 3° comma sia inserito al posto di "previa delibera di Giunta" "sulla base di una delibera del Consiglio regionale". Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trentuno
Votanti: venticinque
Maggioranza: sedici
Favorevoli: otto
Contrari: diciassette
Astenuti: sei (il Gruppo dei Democratici Popolari ed i Consiglieri Nebbia e Tripodi)
Il Consiglio non approva.
Chiedo ora al Consiglio di esprimersi sull'articolo 40. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene? Esito della votazione: presenti trentuno, votanti diciassette, astenuti tredici...dunque, mi correggo.
Esito della votazione concernente l'approvazione dell'articolo 40:
Presenti: trentuno
Votanti: diciotto
Maggioranza: sedici
Favorevoli: diciassette
Contrari: uno
Astenuti: tredici (il Gruppo Comunista, il Gruppo dei Democratici Popolari ed i Consiglieri Nebbia e Tripodi)
Il Consiglio approva l'articolo 40.
Articolo 41. Non ci sono emendamenti all'articolo 41. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trentuno
Votanti: diciassette
Maggioranza: sedici
Favorevoli: diciassette
Astenuti: quattordici (il Gruppo Comunista, il Gruppo dei Democratici Popolari ed i Consiglieri Riccarand, Nebbia e Tripodi)
Il Consiglio approva.
Articolo 42. Ci sono variazioni nelle posizioni dei Gruppi dei Consiglieri? Stesso risultato.
Articolo 43. L'articolo 43 ha un emendamento sostitutivo presentato dall'Assessore alla Sanità.
Emendamento
L'articolo 43 è sostituito dal seguente:
Articolo 43
(Costituzione dell'U.S.L.)
Al fine di consentire l'insediamento dell'assemblea generale di cui al precedente art. 4, i comuni interessati devono procedere alla elezione dei rispettivi rappresentanti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi e per i fini di cui all'art. 10 della presente legge.
Entro il mese successivo i comuni trasmettono al Presidente della Giunta regionale l'elenco di tutti i rappresentanti espressi per ciascun ambito territoriale, ai fini della costituzione dei comitati di cui al precedente art. 10, indicando i nominativi dei rispettivi presidenti. Entro lo stesso termine i comitati eleggono i componenti l'assemblea generale, ai sensi del precedente articolo 4 e trasmettono al Presidente della Giunta regionale l'elenco dei nominativi eletti.
Qualora nel termine previsto dal primo comma non siano stati espletati gli adempimenti previsti, il Presidente della Giunta regionale convoca i consigli comunali i quali provvedono agli adempimenti previsti al primo e secondo comma del presente articolo.
Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, entro il 31 dicembre 1979, ai sensi e per gli effetti degli articoli 61 e 66 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, costituisce, con proprio decreto, l'unità sanitaria locale, indicando la composizione dell'assemblea e dei comitati di cui al precedente art. 10 e stabilendo la data, il luogo e la sede della seduta di insediamento dell'assemblea stessa la quale, verificata la propria regolare composizione, nomina il comitato di gestione.
Assume la presidenza provvisoria nella prima seduta il componente più anziano di età.
Con lo stesso provvedimento il Presidente della Giunta regionale stabilisce le disposizioni previste dal citato art. 61, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla base delle disposizioni di competenza dello Stato, ai sensi della citata legge.
Le deliberazioni di insediamento degli organi collegiali, quelle di nomina dei rispettivi presidenti e quelle relative alla sostituzione dei singoli componenti devono essere trasmesse entro otto giorni dalla loro esecutorietà al Presidente della Giunta regionale.
Vi è anche l'emendamento sostitutivo del 4° comma presentato dal Consigliere Riccarand.
Emendamento
Articolo 43, comma 4°:
sostituire il comma quarto con il seguente:
"Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, entro il 31 dicembre 1979; stabilisce la data e la sede della seduta di insediamento dell'Assemblea stessa, la quale, verificata la propria regolare composizione, elegge i propri Comitati di Gestione per ogni settore di competenza".
Metto quindi in discussione l'articolo 43 prima di procedere alla votazione dell'emendamento sostitutivo nel suo complesso. Nessuno chiede la parola? Dichiarazioni di voto? Allora metto in approvazione la sostituzione dell'articolo 43 come proposto dall'Assessore alla Sanità nell'emendamento che vi è stato distribuito ieri, e che costituisce votazione del nuovo testo dell'articolo 43. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trentuno
Votanti: diciotto
Maggioranza: sedici
Favorevoli: diciassette
Contrari: uno
Astenuti: tredici (il Gruppo Comunista, il Gruppo dei Democratici Popolari ed i Consiglieri Nebbia e Tripodi)
Il Consiglio approva quindi l'articolo 43 e decade l'emendamento del Consigliere Riccarand.
Articolo 44. Abbiamo l'emendamento dell'Assessore alla Sanità che propone la sostituzione dell'articolo.
Emendamento
L'articolo 44 è sostituito dal seguente:
Articolo 44
(Cessazione di uffici e soppressione degli enti)
A decorrere dalla data di costituzione dell'unità sanitaria locale sono soppressi gli enti, consorzi, organismi ed uffici che operano nelle materie di competenza del servizio sanitario nazionale.
In attesa dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della soppressione della personalità giuridica dell'Ente ospedaliero regionale, a norma dell'art. 66, sesto comma, di tale legge, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede al commissariamento di tale ente ospedaliero, ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
Abbiamo inoltre due emendamenti del Consigliere Riccarand: uno che concerne l'abrogazione del 3° comma, e uno che propone di aggiungere a questo articolo, un ulteriore comma: "Il 3° comma dell'articolo 11 della legge regionale 19 novembre 1978, n. 60 è abrogato", cioè una proposta aggiuntiva.
Emendamento
Articolo 44, comma 3°:
È abrogato il terzo comma.
Emendamento
Articolo 44, comma aggiuntivo:
Il terzo comma dell'art. 11 della L.R. 29/11/1978, n. 60, è abrogato.
C'è qualcuno che intende prendere la parola? La parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Il comma aggiuntivo...l'altro emendamento evidentemente scompare, perché è sostituito dall'emendamento dell'Assessore...il comma aggiuntivo, invece, a mio avviso rimane e va messo in votazione anche con il nuovo testo emendato. La legge regionale n. 60 aveva previsto un particolare Comitato regionale che doveva gestire anche l'Ente Ospedaliero; ora, qui viene creato un commissariamento, viene prevista una forma diversa, e quindi va specificato che questo Comitato regionale previsto dalla legge regionale del 29 novembre del 1978 evidentemente scompare. Può essere implicito il discorso, però non vorrei che, dal momento che questa materia rimane del tutto indefinita, ad un dato momento si tirasse fuori questo Comitato regionale della legge n. 60...ecco, non costa niente precisare che quel comma della legge 29 novembre 1978 è abrogato.
Riguardo poi all'emendamento dell'Assessore e al vecchio testo c'è una cosa che non mi è chiara; l'Ente Ospedaliero Regionale non è costituito solo dall'Ospedale Mauriziano su cui c'è questo contenzioso, è costituito anche dalla Maternità, anche da altre strutture su cui non pende questo problema...ecco, non capisco perché allora tutto l'Ente Ospedaliero Regionale viene commissariato! Ecco, non mi è chiara questa impostazione e non capisco quali saranno poi invece le tappe e le modalità con cui le strutture ospedaliere andranno ad essere gestite dall'Unità Sanitaria Locale come deve essere in base alla legge n. 833.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che intendono prendere la parola? Articolo 44, proposta di emendamento sostitutivo, ha la priorità la proposta dell'Assessore. Ovviamente rimane in piedi l'emendamento aggiuntivo facendo corpo a sé, e quindi la progressione delle votazioni sarà questa: prima l'emendamento dell'Assessore, poi l'emendamento del Consigliere Riccarand, e poi l'articolo nel suo complesso.
Allora metto in approvazione l'emendamento sostitutivo presentato dall'Assessore alla Sanità. Siamo all'articolo 44. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trentuno
Votanti: diciassette
Maggioranza: sedici
Favorevoli: diciassette
Astenuti: quattordici (il Gruppo Comunista, il Gruppo dei Democratici Popolari ed i Consiglieri Riccarand, Nebbia e Tripodi)
Il Consiglio approva.
Metto pertanto...cade quindi l'emendamento concernente l'abrogazione del comma 3°. Rimane 1'emendamento aggiuntivo del Consigliere Riccarand, riferentesi all'abrogazione del 3° comma dell'aticolo 11 della legge regionale. C'è qualcuno che intende prendere la parola su questo emendamento?
Allora metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del Consigliere Riccarand all'articolo 44. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trentuno
Votanti: ventisei
Maggioranza: sedici
Favorevoli: otto
Contrari: diciotto
Astenuti: cinque (il Gruppo dei Democratici Popolari ed il Consigliere Nebbia)
Il Consiglio non approva.
Metto quindi in votazione l'articolo 44, articolo 44 che non ha avuto emendamenti, ma direi che nel testo presentato è sostitutivo. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trentadue
Votanti: diciannove
Maggioranza: diciassette
Favorevoli: diciotto
Contrari: uno
Astenuti: tredici (il Gruppo Comunista, il Gruppo dei Democratici Popolari ed i Consiglieri Nebbia e Tripodi)
Il Consiglio approva.
Articolo 45. Non ci sono emendamenti. Metto in approvazione. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione concernente l'articolo 45:
Presenti: trentadue
Votanti: diciotto
Maggioranza: diciassette
Favorevoli: diciotto
Astenuti: quattordici (il Gruppo Comunista, il Gruppo dei Democratici Popolari ed i Consiglieri Riccarand, Nebbia e Tripodi)
Il Consiglio approva.
Articolo 46. All'articolo 46 ci sono due emendamenti del collega Riccarand: uno riguarda il 1° comma e l'altro riguarda un comma aggiuntivo...sempre al 1° comma, uno è sostitutivo e l'altro è aggiuntivo. Sono stati distribuiti ieri, non sto a rileggerli.
Emendamento
Articolo 46, comma 1°:
sostituire la frase: "previa consultazione degli enti locali e delle formazioni sociali" con la frase: "previa consultazione degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e di altre organizzazioni rappresentative di forze sociali".
Emendamento
Articolo 46, comma 1°:
aggiungere al 1° comma, dopo "territorio": "e degli operatori della sanità, nonché degli organi della sanità militare territorialmente competenti".
La parola al Consigliere Riccarand, per l'illustrazione.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - Allora si tratta di due emendamenti che non hanno un grosso carattere sostanziale, ma che mirano a rendere un pochino più chiari alcuni aspetti della legge e a riprendere alcuni concetti che sono contenuti nella legge n. 833, che lo precisa. Riguardo al 1° comma, a mio avviso non è molto chiaro il concetto di "formazione sociale" così com'è individuato nel 1° comma dell'articolo 46; quindi proporrei, per essere più chiaro, che preveda la "consultazione degli Enti locali, delle Organizzazioni Sindacali e di altre organizzazioni rappresentative di forze sociali". Mi sembra che la dizione sia più chiara in questo modo, e propongo inoltre che si aggiunga al 1° comma: "e degli operatori della sanità, nonché degli organi della sanità militare territorialmente competenti", che è quanto previsto dalla legge n. 833...non ho fatto altro che ricopiare gli articoli dellla legge.
Dolchi (P.C.I.) - Altri che intendono prendere la parola? Dichiarazioni di voto? Allora metto in approvazione separatamente, trattandosi, uno, di emendamento sostitutivo e, l'altro, di emendamento aggiuntivo...gli emendamenti presentati dal Consigliere Riccarand...prima quello sostitutivo. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Lei, Berti, ha votato contro? Non ha votato.
Esito della votazione:
Presenti: trentadue
Votanti: ventisei
Maggioranza: diciassette
Favorevoli: otto
Contrari: diciotto
Astenuti: sei (il Gruppo dei Democratici Popolari ed i Consiglieri Nebbia e Tripodi)
Il Consiglio non approva.
Metto quindi in approvazione il secondo emendamento del Consigliere Riccarand all'articolo 46, quello aggiuntivo. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Per favore! Il Consigliere Berti adesso è presente, deve dire cosa fa, o esce, o rimane qui e vota...qualche cosa deve votare! Allora, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione sul secondo emendamento aggiuntivo del Consigliere Riccarand all'articolo 46:
Presenti: trentatré
Votanti: ventisette
Maggioranza: diciassette
Favorevoli: otto
Contrari: diciannove
Astenuti: sei (il Gruppo dei Democratici Popolari ed i Consiglieri Nebbia e Tripodi)
Il Consiglio non approva.
Si passa all'approvazione dell'articolo 46 nel suo complesso. Ci sono dichiarazioni di voto? Allora, articolo 46 nel suo complesso. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Esito della votazione:
Presenti: trentatré
Votanti: venti
Maggioranza: diciassette
Favorevoli: diciannove
Contrari: uno
Astenuti: tredici (il Gruppo Comunista, il Gruppo dei Democratici Popolari ed i Consiglieri Nebbia e Tripodi)
Il Consiglio approva l'articolo 46.
Articolo 47. Nessuno chiede la parola? Metto in approvazione l'articolo 47. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Grazie. Chi si astiene?
Esito della votazione sull'articolo 47:
Presenti: trentatré
Votanti: diciannove
Maggioranza: diciassette
Favorevoli: diciannove
Astenuti: quattordici (il Gruppo Comunista, il Gruppo dei Democratici Popolari ed i Consiglieri Riccarand, Nebbia e Tripodi)
Il Consiglio approva.
Articolo 48. Non ci sono variazioni nelle posizioni del...e questo sarebbe da votare tutto. Allora, articolo 48. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.
Esito della votazione:
Presenti: trentatré
Votanti: diciannove
Maggioranza: diciassette
Favorevoli: diciannove
Astenuti: quattordici (il Gruppo Comunista, il Gruppo dei Democratici Popolari ed i Consiglieri Riccarand, Nebbia e Tripodi)
Il Consiglio approva.
Ed è...e c'è da compiacersi che all'articolo 48 si approvi di promulgare le leggi quando queste sono pubblicate.
Colleghi Consiglieri, è terminata la discussione e l'approvazione degli articoli. Il Consiglio è chiamato ad esprimersi per dichiarazioni di voto. Per dichiarazioni di voto chi chiede la parola?
La parola all'Assessore Rollandin.
Rollandin (U.V.) - Più che per dichiarazione di voto, che penso sia scontata, vorrei solo fare una precisazione, che è dovuta, in quanto nella discussione, quando si è parlato dell'articolo 15 era stato rilevato il fatto che ci fosse un'incomprensione di quanto è al 3° comma rispetto al 1°; effettivamente lì manca un termine era "nell'assemblea" e...
Dolchi (P.C.I.) - Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Se nessuno chiede la parola per dichiarazioni...la parola al Consigliere Riccarand.
Riccarand (Dem. Prol.-Nuova Sin.) - La mia dichiarazione di voto penso sia scontata. Ci troviamo di fronte ad una pessima legge che viene approvata dalla maggioranza, è un disegno di legge che la Giunta non ha analizzato. Nella discussione in aula la Giunta ha dimostrato, a parte l'Assessore, un'incompetenza totale su questi problemi, che invece penso che qualsiasi amministratore, soprattutto se fa parte dell'Esecutivo, dovrebbe riuscire a conoscere a fondo. Da parte della Giunta si è preferito non accettare neanche gli emendamenti più indispensabili, preferendo mantenere un testo con delle contraddizioni, con delle lacune che sono evidentissime a tutti (l'Assessore adesso ne ha detto uno). Appena prima l'emendamento che avevo proposto io ricopiava semplicemente quelli che erano i punti indicati all'articolo 11 della "833" sulla consultazione dei Piani sanitari regionali; tutto questo è stato fatto perché si è voluto imporre una certa impostazione, non si è accettato la discussione né all'interno di questo Consiglio, né fuori a livello di Comuni, di Comunità Montane, con le Organizzazioni Sindacali.
Ci troviamo di fronte ad una pessima legge che, se andrà applicata, così aggraverà e non risolverà certo i problemi dell'Unità Sanitaria in Valle d'Aosta. Presumibilmente con ogni probabilità ci ritroveremo fra un mese, un mese e mezzo, in Consiglio, a ridiscutere sul contenuto di questa legge.
Dolchi (P.C.I.) - La parola al Consigliere Tonino, per dichiarazione di voto.
Tonino (P.C.I.) - Noi votiamo contro questa legge e votiamo contro - bisogna dirlo - anche con un senso di amarezza. Complessivamente crediamo che abbiamo scritto oggi una bruttissima pagina nella storia di questo Consiglio, e ci voglio ritornare sopra. Credo mai una discussione in quest'aula è stata confusa, così approssimata e sostanzialmente così poco democratica come quella che ci ha visto impegnati su una legge - lo ripeto - di estrema importanza.
Noi non abbiamo nessuna difficoltà a riconoscere - lo abbiamo fatto anche in altre occasioni - che l'Assessore Rollandin è una persona di sicura competenza, è una persona che lavora con passione attorno alla sua materia, lo abbiamo altre volte riconosciuto, ma credo vada anche detto che l'Assessore Rollandin non è, in questo Consiglio, il Padre eterno!
La discussione che si è avuta in quest'aula ieri e oggi, la discussione che si è avuta questa mattina in Commissione, ha dimostrato che gli emendamenti che sono stati presentati al disegno di legge all'ultimo momento non erano degli emendamenti marginali; intanto non erano due o tre emendamenti, ma erano 55 emendamenti (tante sono state le votazioni, 55!), 55 emendamenti più gli articoli di legge sono 100 votazioni! Un Consiglio che lavora in questo modo non è un Consiglio che può certo aspettarsi una discussione e un procedere dei lavori corretto e ordinato. Molti di questi emendamenti poi costituivano addirittura articoli del precedente articolato, e lo si è visto concretamente nel dibattito di ieri e di oggi, che quando un emendamento prevede la sostituzione del vecchio articolato gli emendamenti presentati sul vecchio articolato decadono. Era perciò sostanzialmente inutile presentare da parte dei Gruppi degli emendamenti sul vecchio articolato, e bene ha fatto il nostro Gruppo a non presentarli in una situazione di questo tipo, è fuori di dubbio quindi che i Consiglieri si trovavano ieri in condizioni di impossibilità di esaminare con coerenza e competenza la legge nel suo complesso.
C'è stata una richiesta unanime di tutte le forze che sono collocate all'opposizione in questo Consiglio di rinvio, una richiesta che era stata fatta anche dalle Organizzazioni Sindacali, un rinvio giustificato dal fatto che in Commissione proprio i Gruppi della maggioranza hanno chiesto un rinvio perché non pronti alla discussione della legge. Ora, non è assolutamente giusto ed accettabile che siano i Consiglieri ed il Consiglio nel suo complesso a pagare le contraddizioni della maggioranza consiliare! Abbiamo chiesto un rinvio - e vale la pena ricordarlo - di 9 giorni al Consiglio del 5 ottobre, e c'è stato qui un atteggiamento veramente incomprensibile da parte dell'Assessore, della Giunta, che io lo ripeto, lo definisco di "cocciutaggine", di "presunzione" anche, nel voler ritenere che a tutti i costi l'articolato predisposto è l'articolato che va bene.
C'è spesso nell'atteggiamento di questa Giunta e di alcuni Assessori...un atteggiamento quasi di fastidio nel confrontarsi con gli altri Consiglieri, nel fare dei dibattiti approfonditi in Commissione. Noi, questo atteggiamento, non abbiamo altri nomi per chiamarlo se non definirlo "arroganza", non conosciamo altri termini. Credo che sia un esempio concreto anche il modo con cui sull'articolo 15 non si è voluto riconoscere un errore che era facilmente comprensibile...o perlomeno si riconosce l'errore troppo tardi. C'è l'indicazione di un pregiudizio di fondo che è inconcepibile. Questi sono i motivi che ci hanno portato a mettere in atto ieri una forma che abbiamo definito "democratica", "di protesta". Noi non concordiamo con quelli che l'hanno definito "ostruzionismo". E perché? L'ostruzionismo si fa quando ci si mette contro alla volontà di una maggioranza che si esprime; questa volontà, dopo un dibattito di confronto con gli altri, voler a tutti i costi mettersi contro alla volontà espressa dalla maggioranza dopo il dibattito, questo è ostruzionismo! Non è invece ostruzionismo quello di pretendere e di mettere in atto tutti gli strumenti affinché si arrivi ad un minimo di discussione, e una discussione incompleta ancora non soddisfacente si è avuta questa mattina in Commissione, un piccolo risultato di quella forma di protesta, e credo che i Consiglieri francamente debbono riconoscere quelli che hanno partecipato alla riunione di questa mattina, che alcune chiarificazioni sugli emendamenti e sugli articoli sono venute da quel dibattito tranquillo, sereno, articolo per articolo, emendamento per emendamento. Questo è un metodo che a noi sembra così naturale per cui è ancora una volta più inconcepibile la rigidezza della Giunta regionale. Sono nate dal dibattito di questa mattina ancora delle perplessità, ancora delle imperfezioni che sono state rilevate nel corso del dibattito. Ma intanto il tempo per rifletterci su non c'era, la possibilità di presentare emendamenti era ormai svanita dal braccio di ferro sull'articolo 1 e siamo arrivati al dibattito di oggi.
Noi abbiamo tenuto oggi un atteggiamento corretto. Abbiamo votato gli emendamenti sui quali ci trovavamo d'accordo e votato contro ad altri articoli, altri emendamenti che non ci vanno bene. C'è, rispetto a questa legge - sono d'accordo con l'Assessore - e rispetto a tutto il problema di affrontare la riforma, una diversa impostazione di fondo, resta questa differenza di fondo. Resta questa differenza di fondo che dovrebbe tuttavia non ostacolare un confronto più serrato e sereno anche sui prossimi provvedimenti sulla riforma stessa, e noi siamo d'accordo. Resta, dopo la discussione di oggi, il dispiacere che...tutto sommato a noi spiace, perché lo vogliamo svolgere fino in fondo il nostro compito...che su questa legge, noi, il nostro compito, non lo abbiamo potuto svolgere fino in fondo per delle responsabilità che non sono nostre, come ho cercato di spiegare prima. Una legge, dunque, che per questo metodo scelto, per il metodo scelto dalla Giunta regionale, sarà una legge con delle incongruenze, una legge imperfetta che probabilmente potrà anche ritornare non vistata dalla Commissione di Coordinamento.
Dunque noi siamo contrari con il metodo, lo vogliamo ripetere, contrari al contenuto di questa legge, contrari ad alcune parti della legge che ripropongono ancora volontà accentratrici a questa maggioranza, che ripropongono in altre parti ancora sperequazioni nel comportamento rispetto ad alcune zone della nostra Regione. Per questi motivi noi voteremo contro alla legge.
Dolchi (P.C.I.) - Altri per dichiarazione di voto? La parola al Consigliere Nebbia.
Nebbia (P.S.I.) - Credo che l'appunto maggiore che si possa fare in questa occasione sia proprio quello relativo alle condizioni che sono state imposte ai Consiglieri di lavorare in questo Consiglio, e quindi di assumere le responsabilità che si hanno a fronte dei diversi provvedimenti in discussione. Queste cose le avevo già rilevate ieri, in Consiglio, e successivamente in Commissione, è per questo motivo che questa mattina mi sono astenuto dalla partecipazione al lavoro delle Commissioni riunite, perché è principalmente sul problema di metodo che si appunta la critica che faccio alla Giunta in questa occasione. Proprio per questi motivi, la posizione che assumerò successivamente di astensione non ha un significato di via di mezzo tra l'approvazione o la ripulsa, ma un significato effettivo e concreto di astensione dal voler assumere delle responsabilità che il singolo Consigliere non ha, in quanto è stato posto in condizione di non poter valutare appieno quanto con la sua approvazione o con il suo voto contrario stava per fare; perché è veramente importante, proprio per i rapporti che ci devono essere all'interno di questo Consiglio tra forze di maggioranza e forze di minoranza, rapporti che devono essere corretti ed improntati ad una linea che non è il solo Regolamento interno del Consiglio che deve definire, ma è una linea, direi, forse non scritta; se fossimo in Inghilterra sarebbe attuata, ma siamo in Italia, non è possibile, c'è una linea di...una linea che possa permettere a ciascuno di valutare a fondo quanto può e quanto deve fare.
Per questo motivo, proprio per dire forse in parole brevi e in parole povere che di questo argomento non vogliamo occuparci, non vogliamo occuparci perché non siamo stati messi in condizioni di occuparci, la posizione che assumo è quella dell'astensione.
Dolchi (P.C.I.) - Ci sono altri Consiglieri che intendono prendere la parola per dichiarazione di voto? La parola al Consigliere Pollicini.
Pollicini (D.P.) - Non c'è dubbio che questa legge, per certi aspetti, era già precostituita con gli atti che l'hanno preceduta.
Voglio ricordare al Consiglio che noi ci eravamo resi conto che se il telaio su cui andava a calarsi questa legge dell'Unità Sanitaria Locale era un certo tipo di telaio, sarebbero stati possibili altri tipi di risultati. È per questo che ci eravamo battuti, all'epoca dell'accordo di fine legislatura, soli, contro un'impostazione che oggi viene puntualmente al nodo e cioè noi intendevamo rappresentare l'organizzazione dell'Unità Sanitaria Locale attraverso le Comunità Montane, non attraverso i 14 Distretti. Oggi, quella decisione di allora - mi riferisco alla legge n. 60 - evidentemente condiziona e, per certi aspetti, limita quello che è il tipo di organizzazione che si vuole dare all'Unità Sanitaria Locale, per cui non c'è da stupirsi se oggi siamo giunti ad esaminare e votare una legge di cui, ad esempio, noi non siamo soddisfatti...però ce lo aspettavamo, in quanto i precedenti non potevano che condurre a questo risultato!
Un altro aspetto che ci ha lasciati perplessi - e uso un eufemismo - è questa...dicevo già ieri nella dichiarazione sulla discussione generale...questa continua modificazione non solo tecnica, ma anche proprio di contenuti della proposta di legge che oggi stiamo per votare. Questo sicuramente denota o incertezza, o insicurezza, o spinte che provengono da varie parti...di compromessi, e in questo spirito certamente non potevamo avere una legge che potesse dare i risultati che si sarebbero potuti aspettare. Gli stessi 55 emendamenti presentati dalla Giunta denotano...chiamiamola una "formalità tecnica" per superare il Regolamento che, se riportati come inseriti nel testo, formavano un nuovo disegno di legge, e questo disegno di legge doveva cominciare l'iter da capo. Anche questo denota un'incertezza, non sono tutti giustificati da motivi di carattere tecnico, specialmente alcuni importanti, quindi abbiamo parecchi dubbi che l'esautoramento delle Comunità Montane possa aver migliorato questo tipo di impostazione. Siamo invece convinti del contrario, questi 14 Distretti, questa polverizzazione, secondo noi rendono difficile questa formale partecipazione a tramutarsi in reale partecipazione. Noi siamo convinti che vi siano parecchi dubbi sulla credibilità che questa legge può dare al servizio che l'Unità Sanitaria Locale deve dare alla popolazione sul piano sanitario. Per cui era un'occasione per fare una buona legge...
Noi non siamo convinti che questa sia una buona legge, abbiamo delle perplessità, per cui ci asteniamo dal votare questa legge.
Dolchi (P.C.I.) - Altri colleghi, a nome dei rispettivi Gruppi, intendono prendere la parola per la dichiarazione di voto? Nessuno chiede la parola? Si passa alla votazione segreta sul complesso della legge.
Consiglieri, i nostri colleghi scrutatori hanno dichiarato nulla la votazione ai sensi dell'articolo 85, pertanto si ripete immediatamente la votazione per palline a scrutinio segreto sul complesso della legge. Allora do l'esito della votazione concernente l'approvazione del disegno di legge n. 99.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti: trentatré
Votanti: ventisette
Maggioranza: diciassette
Favorevoli: diciannove
Contrari: otto
Astenuti: sei (Nebbia, Tripodi, Pollicini, Lustrissy, Maquignaz e Lanivi)
Il Consiglio approva.
Disegno di legge n. 99
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ..................................... N° .... "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI DELLA VALLE D'AOSTA PER LA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE"
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge:
TITOLO I
AMBITI TERRITORIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI ED ISTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE DEI COMUNI.
Articolo 1
(Ambiti territoriali)
In armonia con lo Statuto speciale della Regione e le relative norme di attuazione, per i fini di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche particolari della Valle d'Aosta, l'ambito territoriale delimitato, con il concorso dei comuni interessati, per adeguare e coordinare la gestione dei servizi sanitari e sociali di cui al Titolo III del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, coincide con l'ambito del territorio regionale. Eventuali variazioni dell'ambito territoriale sono adottate con legge regionale, sentiti i comuni interessati.
L'ambito territoriale di cui al primo comma individua anche, ai sensi dell'art. 11, comma 5°, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell'art. 25, comma 3°, del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, l'ambito di gestione dei servizi sociali.
Ai sensi dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la regione promuove l'adeguamento alla suddetta delimitazione dell'ambito territoriale dei distretti scolastici, nell'osservanza della procedura di cui all'art. 9 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, nonché delle altre unità di servizio.
Articolo 2
(Associazione dei Comuni)
Per la gestione unitaria ed associata dei servizi previsti dalla presente legge, nell'ambito territoriale di cui al primo comma del precedente articolo è istituita l'associazione tra i comuni che in esso ricadono, prevista dall'art. 25, comma 2°, del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616.
I comuni associati possono attribuire all'associazione l'esercizio di funzioni di propria competenza o ad essi delegate dalla Regione. L'associazione promuove altresì il coordinamento delle funzioni regionali delegate ai comuni e dagli stessi esercitate.
L'associazione, nel settore dei servizi sanitari e sociali, opera attraverso l'unità sanitaria locale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed allo scopo di assicurare il miglior esercizio delle funzioni previste dalla presente legge e di favorire la partecipazione dei cittadini, si articola territorialmente per ambiti territoriali corrispondenti alle zone determinate ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 60. In tali ambiti, l'attività di gestione associata tra i comuni che in essi ricadono è disciplinata da una convenzione, stipulata in forma pubblica fra i comuni stessi, secondo uno schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale.
Articolo 3
(Organi dell'Associazione)
Sono organi dell'associazione:
a) l'assemblea generale;
b) il comitato di gestione;
c) i comitati di zona;
d) il presidente.
Articolo 4
(Assemblea dell'Associazione)
L'assemblea dell'associazione è composta da un numero di membri non superiore a 74 ed è formata da rappresentanti dei comuni per ciascun ambito territoriale di cui al terzo comma del precedente articolo 2, eletti dai comitati di zona di cui al successivo articolo 10, con voto limitato ad un nominativo, fra i propri componenti.
In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.
Il numero di rappresentanti per ciascun ambito territoriale si ottiene dividendo il numero degli abitanti di ogni ambito territoriale per i1 coefficiente ottenuto dal rapporto tra la popolazione complessiva dell'associazione ed il numero di componenti spettanti all'assemblea.
Le frazioni di unità eventualmente ottenute dal suddetto computo non possono essere calcolate ai fini dell'arrotondamento del quoziente.
Il numero di rappresentanti che ciascun comitato può eleggere non può superare la metà del numero complessivo dei componenti il comitato stesso.
Ai fini della individuazione del numero dei rappresentanti che devono essere espressi per ciascun ambito territoriale, si fa riferimento ai dati della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
Articolo 5
(Durata in carica dei componenti l'assemblea)
L'assemblea dell'associazione dura in carica per 5 anni e si rinnova a seguito delle elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli comunali.
In ogni caso, l'assemblea esercita le proprie funzioni sino alla prima riunione del nuovo organo.
La perdita della qualifica di componente il comitato di zona di cui al successivo articolo 10 comporta decadenza dalla nomina di componente dell'assemblea.
I componenti dell'assemblea possono essere revocati dal comitato di zona che li ha espressi.
In caso di dimissioni, revoca, decadenza o morte di un rappresentante, il comitato di zona interessato provvede alla sostituzione con nuova elezione, mantenendo inalterati i criteri di proporzionalità.
Articolo 6
(Compiti dell'assemblea)
Spetta all'assemblea deliberare su tutti i provvedimenti di competenza dell'associazione non attribuiti ad altri organi ai sensi della presente legge.
All'assemblea spetta comunque fissare la sede e la denominazione dell'associazione, eleggere il comitato di gestione, approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi - stabilendo i provvedimenti volti a rimuovere le cause che hanno determinato il disavanzo ed a recuperare il disavanzo stesso - i piani ed i programmi annuali e poliennali, la pianta organica del personale, i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi, le convenzioni.
L'assemblea approva a maggioranza assoluta dei componenti un regolamento interno con il quale sono disciplinate, per quanto non previste dalla presente legge, le modalità di funzionamento dell'organo e le norme per la sua eventuale articolazione in gruppi o commissioni di lavoro.
L'assemblea può emanare direttive generali e vincolanti per il comitato di gestione dell'associazione ed i comitati di cui al successivo articolo 10.
Spetta altresì all'assemblea assicurare, ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la partecipazione dei rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, fissando le relative modalità.
Articolo 7
(Pareri obbligatori)
Devono essere preceduti dal parere dei singoli comuni gli atti riguardanti l'approvazione dei piani e dei programmi annuali e poliennali, dei regolamenti, della pianta organica del personale, del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
I comuni devono pronunziarsi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, avvalendosi a tal fine dell'apposito comitato di cui al successivo articolo 10. Trascorso tale termine senza che il parere sia stato dato, esso si intende favorevole ad ogni effetto.
Articolo 8
(Il comitato di gestione dell'associazione)
Il comitato di gestione è composto da 15 membri, uno in rappresentanza di ciascun ambito territoriale di cui al terzo comma del precedente articolo 2, eccetto l'ambito territoriale in cui è compresa Aosta che ne esprime due.
Esso è eletto dall'assemblea, a maggioranza assoluta, con voto limitato ad un nominativo. Il comitato di gestione può essere composto anche da membri non facenti parte dell'assemblea, scelti tra membri dei comitati di zona di cui al successivo art. 10.
I componenti il comitato non facenti parte dell'assemblea partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'assemblea.
Qualora per dimissioni, revoca, decadenza o morte di un componente del comitato occorre procedere alla sostituzione, l'assemblea provvede a nuova elezione mantenendo inalterati i criteri di rappresentatività.
Il comitato di gestione viene eletto nella prima riunione dell'assemblea ed esercita tutte le attribuzioni dell'associazione dei comuni, ad eccezione di quelle dell'assemblea di cui al precedente art. 6.
Ai componenti il comitato, si applicano le norme concernenti l'incompatibilità per i componenti l'assemblea.
I componenti del comitato di gestione, compreso il presidente, possono essere revocati dall'assemblea generale che li ha espressi.
Il comitato di gestione si riunisce entro trenta giorni dalla sua elezione per procedere alla nomina del presidente.
Articolo 9
(Il presidente del comitato)
Il presidente del comitato di gestione è eletto dal comitato stesso tra i propri componenti nella prima riunione a maggioranza assoluta dei componenti.
Fino a quando tale nomina non sia avvenuta le funzioni del presidente sono esercitate dal componente più anziano.
Il presidente del comitato di gestione è anche il presidente dell'assemblea dell'associazione.
Il presidente del comitato rappresenta la associazione dei comuni.
Articolo 10
(Comitati di zona per la partecipazione e gestione sociale)
In ciascun ambito territoriale di cui al terzo comma del precedente articolo 2 è istituito un comitato di partecipazione e gestione sociale, espresso dai consigli comunali compresi in tali ambiti, preferibilmente fra i prpri componenti.
Per ciascun ambito territoriale il numero dei membri del comitato è determinato secondo i seguenti rapporti:
- fino ad un massimo di 20 rappresentanti, per ambiti territoriali con popolazione fino a 5000 abitanti;
- fino ad un massimo di 25 rappresentanti, per ambiti territoriali con popolazione da 5001 a 10.000 abitanti;
- fino ad un massimo di 30 rappresentanti, per ambiti territoriali con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- fino ad un massimo di 40 rappresentanti, per ambiti territoriali con popolazione oltre i 30.000 abitanti.
Il numero dei membri che ogni comune deve esprimere in proporzione al numero complessivo proprio dell'ambito territoriale in cui è compreso si ottiene dividendo il numero di abitanti del comune per il coefficiente ottenuto dal rapporto tra la popolazione complessiva dell'ambito territoriale ed il numero di componenti spettanti al comitato.
Il voto deve essere limitato ad un solo nominativo ed in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
Le frazioni di unità eventualmente ottenute dal suddetto computo non possono essere calcolate ai fini dell'arrotondamento del quoziente.
Tutti i consigli comunali hanno diritto ad esprimere almeno un componente in seno al comitato.
Il numero di membri che ciascun consiglio comunale deve esprimere non può superare la metà del numero complessivo dei membri del consiglio comunale.
I comuni compresi nell'ambito territoriale in cui ricade il comune di Aosta hanno diritto ad esprimere almeno tre componenti in seno al comitato di cui al primo comma.
Ai fini dell'individuazione del numero degli abitanti si fa riferimento ai dati della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
Articolo 11
(Composizione dei comitati)
I Sindaci o assessori delegati fanno parte di diritto del Comitato di cui al precedente art. 10 e sono computati agli effetti del numero di membri che ciascun comune deve esprimere.
Qualora negli ambiti territoriali di cui al terzo comma del precedente art. 2 siano presenti ed operino organizzazioni rappresentative di forze sociali, di cittadini od utenti interessati ai singoli servizi, di operatori sanitari e sociali, istituzionalmente organizzate, il comitato è composto in misura non superiore al 30% da membri designati da tali organizzazioni, ferme restando le modalità di composizione del comitato di cui al precedente art. 10.
Il numero dei membri che possono essere designati in rappresentanza dalle organizzazioni suddette si ottiene riducendo proporzionalmente il numero dei membri tra i comuni che nell'ambito territoriale interessato esprimono più di due rappresentanti.
Ai fini della nomina, le organizzazioni interessate devono trasmettere a ciascun consiglio comunale dell'ambito territoriale di competenza i nominativi dei rappresentanti designati. Nel caso in cui il numero dei designati sia superiore al numero dei posti disponibili si provvede con elezione da parte dei consigli comunali e vengono eletti, nei limiti delle unità disponibili in ciascun comitato, i candidati che abbiano avuto complessivamente il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
Il personale dell'associazione dei comuni, a rapporto d'impiego o convenzionale o dipendente da istituzioni private che operano nei settori di attività dell'associazione, non possono essere componenti dei comitati di cui al precedente art. 10.
Articolo 12
(Durata in carica dei comitati di zona)
I comitati di zona sono eletti entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti per il rinnovo dei consigli comunali, durano in carica quanto i consigli comunali che li hanno espressi e permangono nelle funzioni fino alla sostituzione.
La carica di componente il comitato di zona non è compatibile con le altre cariche che dalla legge siano dichiarate incompatibili con quella di consigliere comunale.
Sono cause di decadenza da componente il comitato quelle previste dal vigente ordinamento per i consiglieri comunali, nonché i casi ed i motivi che la legge configura come eventi di perdita dei requisiti della eleggibilità a consigliere comunale.
I consiglieri comunali componenti il comitato durano in carica quanto i consigli comunali cui appartengono ed esercitano le proprie funzioni sino alla loro sostituzione.
La perdita della qualifica di consigliere comunale, ove posseduta, non comporta decadenza dalla nomina di componente il comitato di zona.
I rappresentanti dei consigli comunali componenti il comitato possono essere revocati dai comuni che li hanno eletti.
I membri designati dalle organizzazioni di cui al precedente articolo 11 possono essere revocati su richiesta dell'organizzazione rappresentata la quale, ai fini della sostituzione, provvede a nuova designazione.
In caso di dimissioni, revoca, decadenza o morte di un componente il comitato occorre provvedere alla sua sostituzione mantenendo inalterati i criteri di rappresentatività e proporzionalità.
Articolo 13
(Presidenza dei comitati)
I singoli comitati di cui al precedente articolo 10 eleggono il presidente a maggioranza assoluta del collegio, fra i componenti il comitato stesso.
I presidenti danno esecuzione agli atti dei rispettivi comitati di gestione, ne convocano e presiedono le riunioni.
Articolo 14
(Compiti dei comitati)
I comitati di gestione di cui al precedente articolo 10 operano per assicurare la partecipazione dei cittadini alla gestione sociale dei servizi e per consentire il controllo della funzionalità e dell'efficacia degli stessi in rapporto alle esigenze della popolazione della zona interessata.
In particolare, i comitati operano per l'esercizio di attività che, in base a piani ed a programmi, fanno capo all'ambito territoriale di competenza, secondo criteri fissati dagli organi della associazione dei comuni di cui alla presente legge.
Spetta ai comitati convocare le assemblee della popolazione dell'ambito territoriale di competenza, sia per dibattiti di carattere generale che in relazione a specifici o fondamentali atti dell'associazione dei comuni.
Il regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dai componenti, disciplina le modalità di funzionamento dell'organo e di esercizio delle proprie funzioni.
Articolo 15
(Indennità di funzione)
Ai componenti l'assemblea generale dell'associazione ed i comitati di cui al precedente articolo 10 compete, per ogni giornata di effettiva partecipazione, una indennità di presenza pari a quella stabilita dalle vigenti norme per i consigli comunali con popolazione corrispondente a quella degli ambiti territoriali di competenza.
Al presidente ed ai membri del comitato di gestione dell'associazione compete una indennità di carica mensile omnicomprensiva pari a quella prevista dalle vigenti norme per il sindaco di un comune con popolazione corrispondente a quella dell'associazione.
Ai componenti dei comitati di cui al precedente articolo 10 l'indennità di cui al primo comma è ridotta della metà.
In caso di cumulo delle funzioni di componente il comitato di gestione dell'associazione con le funzioni di sindaco o assessore comunale nonché di presidente o componente il direttivo di comunità montana l'indennità di cui al secondo comma è ridotta della metà.
TITOLO II
SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE
Articolo 16
(Finalità e unità sanitaria locale)
Al fine di realizzare la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, secondo i principi fissati dall'articolo 32 della Costituzione e dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione e gli enti locali, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, attuano il servizio sanitario regionale attraverso la costituzione sul territorio della Regione di unità sanitaria locale.
L'unità sanitaria locale è il complesso unificato delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione.
Articolo 17
(Funzioni della U.S.L.)
L'associazione dei comuni di cui al precedente art. 2 esercita le funzioni amministrative relative alla gestione dei servizi sanitari proprie dei comuni o loro delegate, mediante la unità sanitaria locale.
L'unità sanitaria locale è la struttura operativa attraverso la quale i comuni esercitano le proprie funzioni in materia sanitaria e provvedono alla gestione unitaria di tutti i servizi sanitari, secondo quanto previsto dalla presente legge.
Articolo 18
(Attribuzioni delegate)
L'associazione dei comuni esercita altresì, mediante la unità sanitaria locale, le funzioni amministrative statali delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attenendosi ai criteri ed alle direttive da essa stabiliti, anche al fine di dare attuazione agli indirizzi fissati dai competenti organi dello Stato.
Gli elenchi dei provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate vengono trimestralmente trasmessi alla Giunta regionale, che può richiederne copia.
In caso di inadempienza da parte degli organi della unità sanitaria locale nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previa fissazione di un termine adeguato, nomina un commissario per il compimento degli atti.
Articolo 19
(Gestione dell'unità sanitaria locale)
L'attività di gestione dell'unità sanitaria locale è svolta:
- dall'assemblea;
- dal comitato di gestione e dal suo presidente.
Rimangono ferme le attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale che a tal fine si avvale dei servizi dell'unità sanitaria locale.
In caso di urgenza del provvedimento da adottare, il sindaco può rivolgersi direttamente ai responsabili dei servizi medesimi secondo le competenze a ciascuno attribuite, informandone contemporaneamente il presidente del comitato di gestione.
In ogni caso il sindaco deve comunicare al presidente del comitato di gestione l'esito degli interventi esperiti.
Il personale dell'unità sanitaria locale, quello a rapporto convenzionale, nonché quello dipendente da istituzioni sanitarie ed assistenziali private, non possono far parte degli organi dell'unità sanitaria locale.
Articolo 20
(L'assemblea dell'U.S.L.)
L'assemblea dell'unità sanitaria locale coincide con quella dell'associazione di cui al precedente articolo 4.
L'assemblea si riunisce ordinariamente almeno quattro volte all'anno, nonché tutte le volte che il presidente procede alla sua convocazione. Deve essere convocata, inoltre, su richiesta di un terzo dei suoi componenti e su proposta del comitato di gestione.
Articolo 21
(Compiti dell'assemblea dell'U.S.L.)
L'assemblea esercita le attribuzioni previste dal precedente articolo 6, relativamente alle materie di competenza dell'unità sanitaria locale.
L'assemblea provvede altresì all'approvazione del rendiconto trimestrale di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della relazione annuale prevista dall'articolo 49, comma 4°, della citata legge.
Articolo 22
(Il comitato di gestione dell'U.S.L.)
Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale coincide con quello dell'associazione di cui al precedente articolo 8.
Articolo 23
(Compiti del comitato di gestione dell'U.S.L.)
Il comitato dell'unità sanitaria locale:
- predispone i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, i piani, i programmi di attività, la pianta organica del personale, i regolamenti e le convenzioni al fine di sottoporli all'approvazione dell'assemblea;
- determina le modalità e fissa i compiti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai piani, programmi e direttive generali deliberati dall'assemblea;
- attua le direttive per il coordinamento dei servizi sanitari con quelli sociali;
- nomina, nell'ambito dell'ufficio di direzione, i coordinatori sanitario ed amministrativo. Nomina altresì un coordinatore per i servizi di assistenza sociale, il quale fa parte dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale;
- predispone la relazione annuale sull'attività svolta contenente in particolare:
1) informazioni intorno alla qualità ed alla quantità dei servizi prestati;
2) notizie sullo stato di attuazione delle scelte di programmazione;
3) specifiche e dettagliate dimostrazioni sulla quantificazione di ogni singolo stanziamento di bilancio, ponendo in particolare evidenza la rispondenza della prevista attività amministrativa con le indicazioni e le prescrizioni del piano regionale socio-sanitario;
- dispone la costituzione di gruppi di lavoro per lo studio, la elaborazione e l'attuazione di progetti che interessino più funzioni;
- compie ogni altro atto di amministrazione dell'unità sanitaria locale.
Articolo 24
(Funzionamento del comitato di gestione)
Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale opera collegialmente, salva la ripartizione tra i propri componenti di compiti specifici da svolgere secondo le direttive fissate dal comitato stesso.
Le funzioni di segretario sono svolte da un membro del comitato il quale, a tal fine, può avvalersi degli uffici dell'unità sanitaria locale.
Il comitato delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei presenti.
Articolo 25
(Il presidente del comitato di gestione dell'U.S.L.)
Il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale coincide con il presidente del comitato di cui al precedente articolo 9.
Il presidente del comitato convoca e presiede l'assemblea generale ed il comitato di gestione, ne coordina l'attività, cura l'esecuzione degli atti, firmando quelli che comportano impegni, sovrintende agli uffici ed al loro buon funzionamento ed esercita ogni altra funzione conferitagli dalla legge.
Trasmette ai sindaci dei comuni interessati le informazioni e le notizie rilevanti ai fini dei provvedimenti di loro competenza.
Il presidente, sentito il comitato, nomina uno dei componenti a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Articolo 26
(Articolazione dell'U.S.L.)
Il territorio dell'unità sanitaria locale si articola in distretti di base per l'erogazione di servizi di prima istanza e di pronto intervento, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 60.
I distretti sono aree decentrate di gestione ed erogazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali di interesse locale, nonché di partecipazione della popolazione per la gestione sociale.
La gestione dei servizi operanti a livello di distretto è affidata ai comitati di cui al precedente art. 10, che vi provvedono secondo criteri predeterminati dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.
Gli atti adottati dai comitati nell'ambito di tale gestione sono imputati all'unità sanitaria locale e disciplinati, per gli aspetti di contabilità, dalla legge regionale da emanare ai sensi dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Articolo 27
(Compiti dei distretti)
I distretti esercitano attività mediche, sanitarie e di tutela ambientale tese alla prevenzione delle cause di rischio e provvedono ad erogare le prestazioni curative e riabilitative che interessano la popolazione in modo più comune e frequente.
I distretti esplicano altresì una funzione di filtro e di orientamento per la fruizione di altre prestazioni non erogate a livello di base.
Fanno capo ai distretti, in particolare:
- il controllo ed il miglioramento dell'ambiente di vita e di lavoro;
- la tutela degli alimenti, le vaccinazioni e le altre forme di profilassi e di disinfezione, nonché le altre misure di lotta contro le malattie trasmissibili;
- gli interventi di prevenzione individuale e collettiva, compresi quelli di igiene e salute mentale, di prevenzione delle tossicodipendenze e le attività consultoriali materno-infantili e familiari;
- le attività diagnostiche e terapeutiche correnti, domiciliari e ambulatoriali, compresa la guardia medica;
- la distribuzione dei farmaci;
- l'informazione, la promozione sociale e l'educazione dei cittadini;
- la vigilanza, la profilassi e l'assistenza veterinaria.
Nei distretti devono essere garantiti i collegamenti funzionali e le integrazioni con i servizi socio-assistenziali.
Le attività esercitate dai distretti sono svolte da équipes di base, stabilmente assegnate al distretto, e da équipes itineranti, con l'ausilio di personale amministrativo assegnato agli uffici del distretto.
Le équipes di base sono formate da operatori sanitari, medici e non medici, e da operatori socio-sanitari che operano attraverso metodi basati sul lavoro di gruppo.
Il gruppo di operatori del distretto costituisce una unità integrata ad organizzazione funzionale non gerarchica.
A ciascun distretto è preposto un responsabile di distretto, scelto dal comitato di zona competente fra gli operatori del distretto in possesso dei requisiti di professionalità e di esperienza in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria. Esso vigila sul funzionamento del distretto e promuove il collegamento organizzativo fra i vari operatori sanitari e sociali che esplicano la loro attività, singolarmente o in équipes, presso le sedi del distretto o sul territorio.
Il responsabile del distretto partecipa con voto consultivo alle riunioni del comitato di gestione di cui al precedente art. 10.
Articolo 28
(Criteri per l'organizzazione delle U.S.L.)
Le attività della unità sanitaria locale sono stabilite con il metodo della programmazione, in particolare mediante progetti-obiettivo, per il conseguimento delle finalità e in armonia con i principi e gli obiettivi di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.
L'unità sanitaria locale è organizzata in servizi ed aree funzionali.
Articolo 29
(Profilo organizzativo dei servizi)
L'organizzazione dei servizi dell'unità sanitaria locale è basata:
- sulla corrispondenza dei servizi ad aree d'intervento omogenee, attraverso l'utilizzazione integrata dei presidi, delle strutture e del personale, ivi compresi quelli di carattere sociale;
- sull'autonomia tecnico-funzionale dei servizi;
- sulla flessibilità della struttura per l'economia di gestione, attraverso il costante adeguamento alle priorità degli obiettivi di intervento;
- sull'impiego coordinato di équipes multidisciplinari, ivi compreso il personale a rapporto convenzionale, che operano all'interno dei singoli servizi;
- su modalità operative di tipo dipartimentale, ai fini della integrazione delle diverse competenze.
La legge regionale individua i servizi e ne disciplina la organizzazione con riferimento alle norme delegate di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed al piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53 della stessa legge.
I servizi adottano il metodo del lavoro di gruppo, inteso come integrazione delle esperienze e conoscenze possedute dai singoli operatori, operando nel rispetto dei compiti assegnati ai singoli operatori in rapporto alle rispettive professionalità e responsabilità personali e funzionali.
Articolo 30
(Le aree funzionali)
Per l'attuazione degli obiettivi del piano sanitario regionale e nel quadro della integrazione e coordinamento delle attività, i servizi possono essere funzionalmente aggregati per aree di attività mediante l'organizzazione di dipartimenti.
La legge di approvazione del piano socio-sanitario regionale stabilisce le aggregazioni dei servizi in dipartimenti nonché i criteri relativi allo svolgimento delle attività dipartimentali, all'organizzazione ed al funzionamento.
A ciascun dipartimento è preposto un coordinatore nominato tra i responsabili dei servizi interessati.
Articolo 31
(Ufficio di direzione dell'U.S.L.)
L'unità sanitaria locale si avvale di un ufficio di direzione posto alle dipendenze del comitato di gestione e collegialmente preposto all'organizzazione, al coordinamento ed al funzionamento di tutte le attività sanitarie, sociali ed amministrative.
L'ufficio di direzione è composto dai responsabili dei servizi. Fra i membri dell'ufficio di direzione il comitato di gestione nomina i coordinatori, responsabili rispettivamente per il settore sanitario ed amministrativo.
L'incarico di coordinatore è conferito per un periodo di tempo non superiore a tre anni ed è revocabile e rinnovabile.
Il coordinatore conserva la responsabilità del proprio ufficio.
I coordinatori partecipano con voto consultivo alle sedute del comitato di gestione.
I componenti dell'ufficio di direzione devono essere sentiti dal comitato di gestione in ordine alle decisioni riguardanti il servizio cui sono preposti.
Ciascun componente l'ufficio di direzione è responsabile in solido con gli amministratori per le spese di cui all'articolo 54, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Articolo 32
(Funzionamento dell'ufficio di direzione)
L'ufficio si riunisce di regola almeno ogni quindici giorni ed è convocato e presieduto a rotazione semestrale da uno dei coordinatori.
La riunione dell'ufficio può essere richiesta dal coordinatore non presidente ovvero da un terzo dei membri dell'ufficio.
Alle riunioni può intervenire il presidente del comitato o suo delegato.
Articolo 33
(Compiti dell'ufficio di direzione)
L'ufficio di direzione assicura sotto il profilo tecnico, in base agli indirizzi del comitato di gestione, la corrispondenza tra l'attività complessiva dei servizi e le scelte della programmazione regionale.
In particolare compete all'ufficio di direzione:
- la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi, annuali e pluriennali;
- la predisposizione della pianta organica unificata riguardante il personale dell'unità sanitaria locale;
- la predisposizione dei regolamenti di organizzazione;
- la predisposizione di convenzioni;
- il coordinamento e il riscontro trimestrale dell'attività complessiva;
- formulare proposte ed esprimere parere sugli indirizzi e sui programmi dei vari servizi e sulle modalità di erogazione delle prestazioni;
- organizzare l'effettuazione di specifici interventi nel campo della prevenzione, con particolare riguardo ai progetti-obiettivo.
Articolo 34
(Conferenza dei servizi)
Al fine di realizzare la partecipazione degli operatori, il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale promuove conferenze di organizzazione di servizi.
Le conferenze di organizzazione devono fornire la conoscenza del quadro programmatico nel quale si colloca, in rapporto alle iniziative ed agli obiettivi fissati dagli organi dell'unità sanitaria locale, l'attività dei singoli servizi e l'apporto di ciascun operatore.
Le conferenze di organizzazione esaminano la funzionalità dei servizi e delle interrelazioni tra i diversi servizi e l'organizzazione interna del lavoro e verificano i risultati del lavoro svolto e le sue prospettive, anche agli effetti dell'opportunità di iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale del personale dell'unità sanitaria locale.
Il regolamento dell'unità sanitaria locale stabilisce modalità e procedure per la convocazione e lo svolgimento delle conferenze di organizzazione.
Articolo 35
(Statistiche sanitarie)
I comuni sono tenuti a comunicare alla unità sanitaria locale le notizie anagrafiche della popolazione utili ai fini della programmazione sanitaria regionale e per la gestione dei servizi sanitari, secondo modalità fissate dalla Regione.
TITOLO III
GESTIONE COORDINATA IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE
Articolo 36
(Esercizio delle attribuzioni)
In attesa della legge di riforma della assistenza, le attribuzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica, proprie dei comuni ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dalla associazione dei comuni di cui al precedente articolo 2, mediante gli stessi organi di gestione dell'unità sanitaria locale e nel rispetto delle norme della presente legge.
Entro 90 giorni dalla costituzione della unità sanitaria locale gli enti locali compresi nel territorio della associazione dei comuni provvedono a mettere a disposizione della associazione il personale, i beni e le attrezzature destinate ai servizi sociali alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 37
(Finanziamento dei servizi sociali)
A decorrere dalla data di costituzione della unità sanitaria locale i comuni provvedono a trasferire annualmente all'associazione dei comuni di cui al precedente articolo 2 le risorse finanziarie da adibirsi ai servizi sociali, nell'ammontare corrispondente alle risorse destinate dai singoli comuni a detti servizi, come risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato.
Tutti i finanziamenti previsti da leggi regionali nel settore dei servizi sociali a favore di comuni o comunità montane sono attribuiti alla associazione di comuni di cui alla presente legge.
Articolo 38
(Gestione dei fondi)
La gestione dei servizi sociali è assicurata mediante le entrate di cui al precedente articolo e mediante eventuali altre entrate aggiuntive, restando esclusa ogni possibilità di utilizzazione del fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
La separazione delle due gestioni è assicurata mediante la distinzione dei bilanci e la loro separata adozione.
TITOLO IV
I CONTROLLI SULLA U.S.L.
Articolo 39
(Controllo sugli atti)
Il controllo sugli atti della unità sanitaria locale è esercitato dalla commissione regionale di controllo, integrata da un esperto in materia sanitaria designato dal consiglio regionale che designerà altresì un esperto supplente.
Il controllo di legittimità si esercita in via necessaria e preventiva sugli atti dell'unità sanitaria locale, al fine di verificare la loro conformità alle norme giuridiche che ne regolano la competenza, il procedimento di formazione, i presupposti o il contenuto, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.
Non sono soggetti a controllo necessario gli atti a contenuto vincolato costituenti applicazione di norme di legge, di regolamento, ovvero di esecuzione di provvedimenti amministrativi.
Gli atti soggetti a controllo sono pubblicati per copia, entro otto giorni dalla loro data, nell'albo della associazione di comuni di cui alla presente legge, per dieci giorni consecutivi.
La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi facilmente per intero.
Copia di ciascun atto deve essere trasmessa, entro lo stesso termine di pubblicazione, alla Giunta regionale.
Entro lo stesso termine previsto per la pubblicazione deve essere rimesso alla commissione regionale di controllo un elenco degli atti, in duplice copia, contenente la data, il numero, l'oggetto, la trascrizione del dispositivo dell'atto adottato e la certificazione dell'avvenuta pubblicazione.
L'organo di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione dell'elenco di cui al comma precedente, può richiedere all'associazione di comuni copia integrale degli atti sui quali la commissione ritiene di dover esercitare il controllo ai sensi della legge regionale 15 maggio 1978, n. 11. La richiesta sospende l'esecutorietà dell'atto.
Per le decisioni di annullamento o per la richiesta di elementi integrativi di giudizio si applicano le norme della legge regionale 15 maggio 1978, n. 11.
La commissione di controllo invia alla Giunta regionale copia delle deliberazioni annullate e degli atti di annullamento, totale o parziale.
Articolo 40
(Lo scioglimento del comitato di gestione)
Qualora il comitato di gestione adotti ripetutamente provvedimenti contrari alla legge o contrastanti con le prescrizioni di piano socio-sanitario regionale, la Giunta regionale - su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale - invita il presidente del comitato al rispetto degli atti suddetti.
Ove il comitato persista nel precedente atteggiamento, la Giunta regionale invita l'assemblea a sciogliere il comitato stesso ed a procedere per la sua rinnovazione.
Qualora l'assemblea non provveda entro trenta giorni, il presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta, provvede egli stesso allo scioglimento ed alla nomina di un commissario straordinario.
Il commissario straordinario riunisce l'assemblea esclusivamente al fine di procedere alla nomina del comitato di gestione.
Il commissario straordinario resta in carica sino all'insediamento del comitato.
Articolo 41
(Indirizzo e coordinamento)
I progetti dei bilanci di previsione predisposti dal comitato di gestione sono inviati alla Giunta regionale, la quale esprime il proprio parere, entro 45 giorni, sulla rispondenza del bilancio della unità sanitaria locale al piano socio-sanitario regionale.
Qualora la Giunta riscontri difformità del progetto di bilancio dal piano rinvia il progetto al comitato di gestione affinché sia uniformato alle indicazioni e prescrizioni del piano socio-sanitario regionale.
Il comitato di gestione presenta il bilancio alla assemblea, corredato anche del parere della Giunta regionale.
Nel caso previsto dal secondo comma, il comitato di gestione deve indicare le variazioni apportate al progetto di bilancio.
Il bilancio va trasmesso all'organo di controllo corredato del parere della Giunta.
Alla Giunta regionale devono essere, altresì, trasmessi i progetti degli atti di programmazione ed i conti consuntivi presentati dal comitato di gestione all'assemblea.
Articolo 42
(Verifiche)
La Regione, attraverso l'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, verifica il raggiungimento degli obiettivi del servizio socio-sanitario regionale e, in particolare, accerta la congruità tra programmazione sanitaria regionale e l'attività posta in essere dall'unità sanitaria locale, nonché la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici, ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Tali verifiche sono effettuate da funzionari del suddetto assessorato che operano nei settori della programmazione sanitaria regionale amministrativa, funzionario-contabile e tecnico-sanitaria.
I funzionari incaricati hanno accesso a tutti gli atti dell'unità sanitaria locale, né ad essi può essere opposto il segreto di ufficio.
I risultati delle verifiche sono trasmessi alla Giunta regionale ed al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale che potrà formulare ed inviare alla Giunta regionale le proprie osservazioni.
In base ai risultati ed alle osservazioni, la Giunta regionale può impartire direttive e suggerire comportamenti atti ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, salva la applicazione del precedente articolo 40.
TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 43
(Costituzione dell'U.S.L.)
Al fine di consentire l'insediamento dell'assemblea generale di cui al precedente art. 4, i comuni interessati devono procedere alla elezione dei rispettivi rappresentanti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi e per i fini di cui all'art. 10 della presente legge.
Entro il mese successivo i comuni trasmettono al Presidente della Giunta regionale l'elenco di tutti i rappresentanti espressi per ciascun ambito territoriale, ai fini della costituzione dei comitati di cui al precedente art. 10, indicando i nominativi dei rispettivi presidenti. Entro lo stesso termine i comitati eleggono i componenti l'assemblea generale, ai sensi del precedente articolo 4 e trasmettono al Presidente della Giunta regionale l'elenco dei nominativi eletti.
Qualora nel termine previsto dal primo comma non siano stati espletati gli adempimenti previsti, il Presidente della Giunta regionale convoca i consigli comunali i quali provvedono agli adempimenti previsti al primo e secondo comma del presente articolo.
Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, entro il 31 dicembre 1979, ai sensi e per gli effetti degli articoli 61 e 66 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, costituisce, con proprio decreto, l'unità sanitaria locale, indicando la composizione dell'assemblea e dei comitati di cui al precedente art. 10 e stabilendo la data, il luogo e la sede della seduta di insediamento dell'assemblea stessa la quale, verificata la propria regolare composizione, nomina il comitato di gestione.
Assume la presidenza provvisoria nella prima seduta il componente più anziano di età.
Con lo stesso provvedimento il Presidente della Giunta regionale stabilisce le disposizioni previste dal citato art. 61, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla base delle disposizioni di competenza dello Stato, ai sensi della citata legge.
Le deliberazioni di insediamento degli organi collegiali, quelle di nomina dei rispettivi presidenti e quelle relative alla sostituzione dei singoli componenti devono essere trasmesse entro otto giorni dalla loro esecutorietà al Presidente della Giunta regionale.
Articolo 44
(Cessazione di uffici e soppressione degli enti)
A decorrere dalla data di costituzione dell'unità sanitaria locale sono soppressi gli enti, consorzi, organismi ed uffici che operano nelle materie di competenza del servizio sanitario nazionale.
In attesa dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della soppressione della personalità giuridica dell'Ente ospedaliero regionale, a norma dell'art. 66, sesto comma, di tale legge, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede al commissariamento di tale ente ospedaliero, ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
Articolo 45
(Riordinamento dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale)
Con legge regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordinamento degli uffici e servizi dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, che dovrà essere strutturato in stretta correlazione con le funzioni che nell'ambito del servizio sanitario nazionale e del servizio socio-sanitario regionale previsto dalla presente legge debbono essere esercitate dall'Assessorato medesimo.
Articolo 46
(Primo piano socio-sanitario regionale)
La Regione, entro il 30 ottobre 1979 adotta il primo piano socio-sanitario regionale, previa consultazione degli enti locali e delle formazioni sociali esistenti sul territorio.
A tale scopo ed in attesa della legge di cui al precedente articolo, presso l'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale è costituito, in via provvisoria, l'ufficio per la programmazione socio-sanitaria.
L'ufficio è composto da personale in servizio presso l'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale e formato da un numero massimo di cinque unità, di cui due appartenenti alla carriera direttiva e tre alla carriera di concetto, in possesso dei requisiti di professionalità e di esperienza in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria e assistenziale.
In sede di prima costituzione dell'ufficio si provvede con incarico affidato dalla Giunta regionale.
All'ufficio è preposto un coordinatore scelto tra il personale direttivo e nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.
Articolo 47
(Rinvio)
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nel T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383 e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in quanto compatibili.
Articolo 48
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Colleghi Consiglieri, c'è una serie di argomenti iscritti all'ordine del giorno dal punto n. 38 al punto n. 47. La Presidenza chiede al Consiglio se intende procedere nei lavori, se intende sospenderli o se, procedendo nei lavori, intende dare la priorità a qualche oggetto particolare. Ci sono proposte?
La parola al Vice Presidente Maquignaz.
Maquignaz (D.P.) - Solo per dire questo: che se il Consiglio continua questa sera io chiedo ...chiederei l'inversione dell'ordine dei giorno per discutere sul problema del gasolio.
Dolchi (P.C.I.) - ...cioè i punti n. 43 e n. 46 abbinati, per intenderci. Colleghi, ho bisogno di proposte per...allora, c'è una proposta, colleghi, e la metto in votazione, è la proposta di discutere questa sera ancora i punti abbinati n. 43 e n. 46, esattamente le mozioni dei Consiglieri Mafrica, Cout e Bajocco e la mozione del Consigliere Maquignaz. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Allora facciamo più in fretta a dire... Chi non è d'accordo? Chi si astiene? Mi sembra che l'unanimità del Consiglio, o quasi l'unanimità del Consiglio, è d'accordo per affrontare questo problema urgente. Allora, mi sembra che non ci siano dubbi; già nel corso della discussione delle interpellanze si era parlato dell'abbinamento delle mozioni di cui ai punti n. 43 e n. 46. Il Consiglio non ha obiezioni.
Il Consiglio concorda a maggioranza sull'inversione dell'ordine del giorno.
